<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220592620230809132805458" descrizione="" gruppo="20220592620230809132805458" modifica="26/08/2023 12:57:37" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05926"/><fascicolo anno="2023" n="08055"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220592620230809132805458.xml</file><wordfile>20220592620230809132805458.docm</wordfile><ricorso NRG="202205926">202205926\202205926.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angela Rotondano</firma><data>26/08/2023 12:39:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), 26 aprile 2022, n. 5008, resa tra le parti; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5926 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Project Automation S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Martinez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege </corsivo>in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Vercelli, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Marras su delega di Martinez;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con l’appello proposto la società Project Automation s.p.a. impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso per l’annullamento della delibera dell’ANAC n. 258 del 23 marzo 2021 che ha disposto l'iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 13, del Codice, dell’esclusione dell’appellante dalla gara indetta dal Comune di Vercelli per la <corsivo>“Fornitura a noleggio biennio 2020/2021 di n. 2 apparecchiature omologate per l'accertamento di violazioni stradali per il mancato rispetto del rosso semaforico”</corsivo>.  </h:div><h:div>2. L’appellante espone: </h:div><h:div>- di aver partecipato alla procedura, allegando alla propria offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza con la quale attestava l’idoneità del sistema offerto in gara (e da lei prodotto), denominato PARVC, alla rilevazione delle infrazioni, in quanto dotato di <corsivo>“caratteristiche tecniche equivalenti tali da soddisfare tutte le prestazioni e funzionalità richieste”</corsivo>, e di essersi classificata prima in graduatoria; </h:div><h:div>- di aver confermato l’equivalenza (idoneità delle caratteristiche del prodotto in merito alla durata del filmato e alla qualità dei fotogrammi), fornendo a comprova due filmati realizzati dal dispositivo per la rilevazione dell’infrazione del rosso semaforico ex artt. 146 comma 2 e comma 3 del codice della strada, anche a seguito dei chiarimenti che durante la fase di comprova, in data 12 novembre 2019,  la stazione appaltante aveva chiesto sulle specifiche tecniche del filmato prodotto dall’apparecchiatura PARVC offerta in gara; </h:div><h:div>- di aver ribadito l’equivalenza a seguito di un’ulteriore richiesta di chiarimenti, inoltrata dal Comune il 19 novembre 2019 relativamente alla frequenza dei fotogrammi al secondo, confermando che il filmato prodotto dall’apparecchiatura aveva una frequenza di 3 fotogrammi al secondo (<corsivo>fps</corsivo>) e segnalando che, al più, poteva essersi trattato di un errore di battitura nell’aver inizialmente indicato, nella dichiarazione di equivalenza allegata all’offerta, 10 fps anziché 3, precisando altresì che <corsivo>“comunque l’apparecchiatura PARVC presenta caratteristiche tecniche tali da soddisfare tutte le prestazioni e funzionalità richieste nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016”</corsivo>.</h:div><h:div>2.1. Parte appellante riferisce, inoltre, che:</h:div><h:div>- con determinazione prot. n.3898 del 28 novembre 2019 la Stazione appaltante l’aveva esclusa dalla procedura per asserita mancata equivalenza del prodotto offerto e per aver conseguentemente reso, a suo dire, una dichiarazione non veritiera tale da aver fatto propendere per l’accoglimento della richiesta di equivalenza del prodotto, <corsivo>“ancorché viziata da mero errore di trascrizione”</corsivo>, segnalando il fatto all’ANAC per le valutazioni di competenza circa l’eventuale iscrizione al casellario informatico;</h:div><h:div>- con comunicazione del 10 marzo 2020, l’ANAC sospendeva l’avvio del procedimento [ai sensi dell’art. 16 comma 3 lett. b) del <corsivo>“Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”</corsivo>], a seguito della proposizione di ricorso contro il provvedimento di esclusione, sino alla definizione del giudizio; </h:div><h:div>- con sentenza n. 339 del 1° giugno 2020, il Tribunale amministrativo per il Piemonte aveva respinto il ricorso, escludendo che l’indicazione di una frequenza del filmato inferiore rispetto a quella del capitolato potesse rappresentare un errore materiale;</h:div><h:div>- a seguito della decisione di primo grado, in data 4 giugno 2020, l’ANAC aveva riavviato il procedimento sanzionatorio e nel frattempo, con determina n.1513 del 04.6.2020, l’appalto veniva aggiudicato alla seconda classificata Sicursat;</h:div><h:div>- la sentenza n. 339/2020 del T.a.r. Piemonte è stata confermata con sentenza n. 8098 del 17 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello proposto dalla società, osservando che la mancata rispondenza degli apparecchi offerti in gara ai requisiti tecnici minimi imposti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> costituiva già di per sé <corsivo>“una ragione sufficiente per l’esclusione dalla gara della medesima società”</corsivo>, a prescindere dal fatto che la dichiarazione di equivalenza originaria (in cui era riportato il valore di 10 fps al posto di 3 fps) potesse configurare un mero errore materiale;</h:div><h:div>- l’ANAC, riattivato nuovamente il procedimento sanzionatorio a seguito della decisione di appello sull’esclusione dalla gara, adottava il provvedimento impugnato con cui disponeva <corsivo>“l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), nonché di una sanzione interdittiva pari a 30 (trenta) giorni”</corsivo> dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, con conseguente annotazione nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; </h:div><h:div>- a seguito di ricorso notificato il 15 aprile 2021, con cui la società Project censurava, in un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 per l’insussistenza dei presupposti (sia dell’elemento oggettivo della falsa dichiarazione che dell’elemento soggettivo della colpa grave) del provvedimento sanzionatorio adottato da ANAC, con ordinanza n.3084 del 28 maggio 2021, il T.a.r. adito accoglieva l’istanza cautelare ritenendo che le censure proposte con riferimento alla connotazione di gravità dell’elemento soggettivo della colpa apparissero, <corsivo>prima facie</corsivo>, suscettibili di favorevole apprezzamento; </h:div><h:div>- con la sentenza n. 5008 del 26 aprile 2022, oggetto dell’odierna impugnazione, nella resistenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Tribunale ha invece respinto il ricorso nel merito, ritenendo legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato da ANAC.</h:div><h:div>3. L’appello avverso la sentenza di prime cure è affidato ai seguenti motivi di impugnazione:</h:div><h:div><corsivo>“I. </corsivo>Error in iudicando<corsivo>. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co.12, d.lgs. n. 50/2016; difetto dei presupposti per la segnalazione all’Anac e per l’adozione del provvedimento sanzionatorio da parte della medesima. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Travisamento dei fatti.  </corsivo></h:div><h:div><corsivo>II. </corsivo>Error in iudicando<corsivo>. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co.12, d.lgs. n. 50/2016. Difetto del presupposto dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) per la segnalazione all’Anac e per adozione del provvedimento sanzionatorio da parte della medesima. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione delle circostanze in fatto e in diritto e della </corsivo>lex specialis<corsivo>”.</corsivo></h:div><h:div>3.1. Resiste all’appello ANAC. </h:div><h:div>3.2. All’udienza pubblica del 9 marzo 2023, la causa è passata in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>4. L’appello proposto critica la sentenza di prime cure, deducendone l’erroneità per aver respinto le doglianze, formulate col ricorso, con cui si è sostenuta l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di misure sanzionatorie ex art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016 da parte di ANAC, stante l’assenza di falso dichiarativo e dell’elemento soggettivo in capo all’offerente, incorsa in un mero errore materiale.  </h:div><h:div>5. Con il primo motivo di censura, l’appellante contesta, in particolare, le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto sussistente una falsa dichiarazione sul fatto che il dispositivo offerto in gara soddisfacesse determinati requisiti tecnici prescritti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.  </h:div><h:div>5.1. Per converso, l’appellante sostiene di aver rilasciato in sede di gara una dichiarazione semplicemente errata sull’equivalenza funzionale dell’offerta ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 50/2016, che non avrebbe ad oggetto un fatto, ma un giudizio tecnico, ontologicamente opinabile e non riconducibile al paradigma <corsivo>“vero/falso”</corsivo>, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza (in particolare, nella decisione di Cons. Stato Adunanza Plenaria n. 16/2020, la quale ha chiarito che nelle ipotesi di falsità rientranti nella disciplina di cui all’art. 80 del Codice appalti possono rientrare esclusivamente quelle dichiarazioni che siano <corsivo>“frutto del mero apprezzamento di un dato della realtà, cioè di una situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso, accertabile autonomamente”</corsivo> ).</h:div><h:div>5.2. Del resto, aggiunge l’appellante, la stessa dichiarazione di equivalenza presuppone in sé che il prodotto offerto non abbia caratteristiche <corsivo>“identiche”</corsivo> a quelle imposte dalla legge di gara.</h:div><h:div>5.3. Senonché l’ANAC prima e poi il Tribunale, con inversione dell’ordine logico basata su un falso sillogismo, dalla mancanza di equivalenza funzionale del prodotto offerto hanno automaticamente tratto la ricorrenza di una falsa dichiarazione: così facendo - oltre a ignorare la distinzione, delineata dalla giurisprudenza, tra dichiarazione propriamente falsa o alterata dalla omissione di dati necessari<corsivo> (“informazioni dovute”) </corsivo>e dichiarazione solamente erronea -  avrebbero anche travisato la citata decisione n. 8098 del 2020 del Consiglio di Stato che, nel ritenere legittima l’esclusione unicamente perché il prodotto offerto da Project Automation non rispondeva ai requisiti minimi essenziali prescritti dalla <corsivo>lex specialis,</corsivo> non si è pronunciata sull’esistenza di una falsa dichiarazione, non escludendo anzi che possa essersi trattato anche di un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione di equivalenza. </h:div><h:div>5.3.1. In particolare, a sostegno delle proprie tesi l’appellante richiama il passaggio della sentenza in cui è statuito che: “<corsivo>Al di là del fatto che possa ipotizzarsi in sede dichiarativa un errore materiale (quindi nemmeno di un falso), l’esclusione dalla gara di quest’ultima deve ritenersi legittima per il solo fatto (…) che il valore 3 fps (…) non è in grado di soddisfare le esigenze funzionali per gli apparecchi da fornire”</corsivo>.<corsivo/></h:div><h:div>5.4. Ad avviso dall’appellante, sarebbe comunque da escludere che qui sussista una falsità dichiarativa: non solo perché, come detto, rispetto all’affermazione dell’equivalenza non poteva postularsi una falsità, trattandosi di un giudizio e non di un dato di realtà che risponda ai criteri di verificabilità secondo il binomio <corsivo>“vero/falso”</corsivo>, ma anche perché occorre considerare il contesto e le finalità per cui la dichiarazione è stata resa, alla luce delle (non univoche) previsioni della legge di gara. </h:div><h:div>5.5. Infatti, a fronte di una previsione del disciplinare secondo cui<corsivo> “le offerte saranno ritenute valide solo previo rispetto delle seguenti caratteristiche, da ritenersi minime ove del caso:…”</corsivo>, l’appellante aveva reso in gara una dichiarazione di equivalenza <corsivo>“funzionale”</corsivo> al fine di dimostrare che il dispositivo offerto fosse in grado di <corsivo>“documentare”</corsivo> le infrazioni semaforiche e <corsivo>“identificare”</corsivo> il trasgressore, raggiungendo il risultato voluto dalla stazione appaltante: a tale scopo, aveva allegato all’offerta apposita relazione dalla quale emergeva che, quale che fosse la frequenza dei fotogrammi, e cioè a prescindere dal numero degli scatti che il video era in grado di effettuare (10 fps o 3 fps), il risultato visivo in termini di identificazione dell’oggetto fotografato (sino a 15 fps) sarebbe stato sempre il medesimo.</h:div><h:div>5.6. Anche la relazione del consulente, prodotta in primo grado e versata in atti nel presente giudizio, confermerebbe tali argomentazioni sull’equivalenza del prodotto offerto quanto alla validità del risultato, benché ne siano state estrapolate solo alcune considerazioni (in particolare, quella per cui fosse <corsivo>“innegabile che un video a 10 fps scatti di meno che uno a 3 fps”</corsivo>). </h:div><h:div>5.7. Su tali decisivi aspetti la sentenza appellata avrebbe omesso di pronunciarsi, trascurando il fatto che la dichiarazione resa non si appuntasse su un fatto storico, riguardando invece un giudizio sull’equivalenza del dispositivo, in termini di capacità funzionale richiesta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>5.7.1. Inoltre, la sentenza avrebbe preso in esame una sola parte della dichiarazione, quella relativa al numero dei fotogrammi, estrapolandola dal contesto e senza considerare che essa era stata resa per dimostrare che il prodotto offerto era dotato di <corsivo>“caratteristiche tecniche equivalenti tali da soddisfare tutte le prestazioni e funzionalità richieste”</corsivo>. </h:div><h:div>5.7.2. Infine, la sentenza avrebbe anche errato nel considerare irrilevante il fatto che possa essersi trattato di un errore di trascrizione nell’indicare il numero di scatti (<corsivo>frame</corsivo>), immediatamente rilevabile dalla stazione appaltante e subito rettificato dalla concorrente.</h:div><h:div>5.8. Pertanto, la sentenza sarebbe pervenuta, sulla base di premesse fallaci, a conclusioni erronee sulla ricorrenza di una falsa dichiarazione. </h:div><h:div>5.9. Inoltre, visto che il provvedimento sanzionatorio richiama indistintamente ora la lettera c-<corsivo>bis</corsivo>), ora alla lettera f-<corsivo>bis</corsivo>) del comma 5 dell’art. 80 del codice, neanche la sentenza impugnata avrebbe chiarito per quale condotta ed in forza di quale disposizione l’appellante sia stata sanzionata: se per l’aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione della procedura evidenziale, secondo il paradigma normativo di cui alla lettera c-<corsivo>bis</corsivo>), ovvero se per l’aver reso una dichiarazione obiettivamente falsa, secondo l’ipotesi, residuale e di non agevole verificazione, disciplinata dalla lettera f-<corsivo>bis</corsivo>) della norma citata. </h:div><h:div>5.9.1. Se poi, come parrebbe dal contenuto della delibera impugnata, il falso addebitato all’appellante abbia influenzato il Comune nella fase di selezione, quindi secondo uno schema comportamentale riconducibile all’ipotesi di cui alla lett. c <corsivo>bis</corsivo>), il provvedimento sanzionatorio sarebbe censurabile anche sotto tale ulteriore profilo, per non aver vagliato l’incidenza del falso sull’affidabilità dell’operatore economico, incidenza che non sarebbe stata, a suo tempo, valutata neanche dal Comune, il quale ai fini dell’esclusione si è limitato ad elevare l’errore a falso dichiarativo, senza ulteriori rilievi, tant’è che ha dichiarato, in sede di audizione nel procedimento sanzionatorio, che i rapporti trascorsi con l’operatore economico sono stati <corsivo>“soddisfacenti”</corsivo> e che con lo stesso era ancora in corso un affidamento.            </h:div><h:div>6. Con il secondo motivo l’appellante critica invece la sentenza di prime cure per aver ritenuto immune da censure il provvedimento sanzionatorio impugnato con riguardo alla ricorrenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. </h:div><h:div>6.1. Ad avviso dell’appellante, il Tribunale non si sarebbe, infatti, pronunciato in merito ai rilievi sollevati dall’originaria ricorrente relativamente al difetto di istruttoria in cui ANAC sarebbe incorsa quanto alla valutazione sulla rilevanza e gravità dei fatti e sul generale comportamento tenuto dall’operatore economico, secondo quanto disposto dalle previsioni di legge applicabili alla fattispecie. </h:div><h:div>6.2. Il Tribunale e l’ANAC ancor prima nel provvedimento impugnato avrebbero, infatti, inopinatamente dedotto la gravità del comportamento da un mero errore materiale commesso dall’originaria ricorrente, senza neppure considerare che solo la sentenza di appello relativa all’esclusione ha chiarito che le caratteristiche tecniche previste dal disciplinare di gara per la frequenza dei filmati (<corsivo>“frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell’infrazione e 10 secondi dopo”</corsivo>) costituissero dei requisiti minimi essenziali, cosicché gli apparecchi offerti avrebbero dovuto garantire dei filmati con una frequenza video di almeno 10 fotogrammi per secondo; per converso, ciò non sarebbe stato affatto chiaro al momento in cui la concorrente ha attestato in gara l’equivalenza del prodotto, perché la <corsivo>lex specialis</corsivo> non aveva adeguatamente indicato se i parametri previsti, tra cui anche il numero di fotogrammi per secondo, avessero o meno carattere inderogabile in rapporto alle funzionalità richieste per il dispositivo di rilevamento dell’infrazione stradale. </h:div><h:div>6.3. Pertanto, non sussisterebbe la colpa grave, sia perché essa deve valutarsi necessariamente <corsivo>ex ante</corsivo> (quindi al momento della predisposizione dell’offerta), sia perché non potrebbe farsi riferimento, per qualificare la colpa in termini di gravità, al concetto di <corsivo>colpa professionale</corsivo>, come ha fatto il primo giudice, dovendo altrimenti concludersi che nel caso in cui l’errore è commesso dal concorrente ad una gara pubblica (che è un operatore professionale) sussisterebbe sempre la colpa grave, laddove l’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016 richiede, ai fini dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, che si operi una gradazione dell’elemento soggettivo della colpa. </h:div><h:div>6.5. Nel caso in esame, esclusa ogni intenzione da parte dell’originaria ricorrente di trarre in inganno la stazione appaltante nelle valutazioni concernenti l’equivalenza (in quanto lo stesso operatore economico ha ammesso che il dispositivo offerto non avesse caratteristiche “identiche” a quelle poste in gara), ricorrerebbero gli estremi dell’errore scusabile. </h:div><h:div>6.6. In ogni caso, alla società appellante non sarebbe imputabile una grave negligenza, considerato che l’errore nella indicazione del dato numerico relativo alla frequenza dei <corsivo>frame</corsivo> del filmato: </h:div><h:div>- è stato agevolmente riconosciuto dal Comune, il quale ha anche affermato che la dichiarazione potesse essere <corsivo>“viziata da mero errore di trascrizione”</corsivo>;</h:div><h:div>- è stato identificato come possibile errore materiale anche dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittima l’esclusione; </h:div><h:div>- è stato riconosciuto, già in sede di gara, dalla stessa concorrente, la quale, avvedutasi della svista, non ha esitato a correggere l’inesattezza, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Comune;</h:div><h:div>- attiene comunque a un giudizio (sull’equivalenza funzionale del prodotto) che ha natura tecnico-discrezionale. </h:div><h:div>6.7. Senza considerare tali rilievi, Il Tribunale avrebbe finanche valutato <corsivo>in peius</corsivo> l’elemento soggettivo, laddove il provvedimento sanzionatorio, escludendo qualsiasi profilo di dolo e intenzionalità, aveva imputato alla concorrente soltanto una condotta colposa.</h:div><h:div>7. Così sintetizzate le doglianze, il Collegio ritiene che l’appello è infondato. </h:div><h:div>8. Per quanto di interesse, la <corsivo>lex specialis </corsivo>della procedura indetta dal Comune di Vercelli, all’art. 14 del disciplinare, stabiliva che <corsivo>“le offerte saranno ritenute valide solo previo rispetto delle seguenti caratteristiche, da ritenersi minime ove del caso: (…) Le apparecchiature dovranno fornire idonea documentazione video e fotografica: almeno due fotogrammi attestanti l’impegno dell’intersezione da parte del veicolo con semaforo proiettante luce rossa. (..) Dovrà essere disponibile quale prova dell’accertamento, oltre ai due fotogrammi di cui sopra, anche un filmato con frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell’infrazione e 10 secondi dopo”</corsivo>.</h:div><h:div>8.1. A fronte di tali previsioni, al momento della presentazione dell’offerta, in data 25.9.2019, la concorrente Project Automation rendeva una dichiarazione ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 50/2016 attestante che <corsivo>“il sistema PARVC offerto (…) presenta caratteristiche tecniche equivalenti tali da soddisfare tutte le prestazioni e funzionalità richieste e, in particolare, che le caratteristiche tecniche del sistema di cui sopra sono soddisfatte come segue: il dispositivo PARVC, quale prova inequivocabile dell’avvenuta infrazione, produce un filmato digitale a colori dell’infrazione, della durata di 8 secondi frequenza 10 fps, ed una sequenza di n. 8 fotogrammi di cui n. 6 a colori e n. 2 in bianco e nero”</corsivo>; aggiungeva poi che<corsivo>  “La documentazione fornita dal dispositivo PARVC (n. 8 immagini e filmato) è adeguata per documentare la fase di avvicinamento del veicolo alla lanterna semaforica ed il superamento dell’intersezione con il semaforo rosso, e per identificare il trasgressore attraverso l’inquadramento della targa del veicolo che incorre nell’infrazione. L’istante di inizio del filmato è infatti configurabile sulla base della geometria dell’intersezione”</corsivo>.</h:div><h:div>8.2. Tuttavia, a seguito degli approfondimenti compiuti dalla stazione appaltante, risultava che il dispositivo proposto dalla concorrente non era in grado di <corsivo>“catturare”</corsivo> 10 fotogrammi al secondo, come richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e riportato nella dichiarazione di equivalenza allegata all’offerta, ma che il filmato aveva una frequenza di soli tre fotogrammi al secondo, il che era in effetti riconosciuto dalla stessa concorrente, ma soltanto alla seconda richiesta di chiarimenti, specificamente avanzata dall’Amministrazione in merito alla frequenza dei fotogrammi. </h:div><h:div>8.3. Così ricostruiti i fatti da cui è originata l’esclusione dalla procedura e la segnalazione all’ANAC, il Tribunale amministrativo ha correttamente posto a base della decisione di rigetto del ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio impugnato due ragioni:</h:div><h:div>- la falsità dichiarativa, che si è sostanziata nella pacifica difformità della dichiarazione resa in allegato all’offerta, concernente i requisiti tecnici minimi previsti dal Disciplinare di gara, dalle reali caratteristiche dello strumento, con conseguente inverarsi del presupposto oggettivo di cui all’art. 80, comma 12, del Codice, che prevede l’obbligo delle stazioni appaltanti di segnalare gli operatori economici che si sono resi responsabili della <corsivo>“presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara”</corsivo>;</h:div><h:div>- la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, imputata dal provvedimento impugnato alla società per aver commesso un errore <corsivo>“dovuto a grave superficialità e disattenzione, data la chiara previsione della legge di gara”</corsivo>.</h:div><h:div>8.4. In primo luogo, meritano conferma le statuizioni della sentenza che hanno ravvisato una falsa dichiarazione resa dalla concorrente in merito al possesso di un requisito tecnico minimo essenziale richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>. </h:div><h:div>8.4.1. Infatti, come bene evidenziato dal primo giudice, la falsa dichiarazione contestata riguarda il numero minimo di fotogrammi che la ripresa doveva garantire rispetto alla quale è pacifico che la ricorrente abbia reso una dichiarazione non vera, poiché il filmato offerto poteva garantire la ripresa di 3 fotogrammi al secondo e non di <corsivo>“almeno 10 fotogrammi al secondo”</corsivo>, come  richiesto espressamente dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara (che prescriveva, quale prova dell’accertamento, la disponibilità di un filmato con <corsivo>“frequenza video di almeno 10 fps”</corsivo>).</h:div><h:div>8.5. La sentenza appellata ha, dunque, correttamente concluso che la dichiarazione può dirsi oggettivamente falsa in quanto <corsivo>“non corrispondente alla realtà fattuale”</corsivo> e inoltre che, siccome relativa ad un requisito tecnico essenziale ai fini della partecipazione alla procedura, qui pacificamente non ricorrente come statuito dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 8098 del 2020 (che ha escluso la corrispondenza degli apparecchi offerti in sede di gara alle caratteristiche tecniche minime previste dal disciplinare), si trattava di falsità dichiarativa pienamente rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 80, comma 5, lett. c-<corsivo>bis</corsivo>) del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ai sensi del quale è escluso dalla partecipazione alla gara <corsivo>“l’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”</corsivo>.</h:div><h:div>8.5.1. Infatti, come evidenziato già nella segnalazione all’ANAC (cfr. nota comunale acquisita al n. 99869 dell’11.12.2019) e poi nel provvedimento sanzionatorio impugnato,  nonostante non fosse ipotizzabile una equivalenza tra l’offerta e il requisito minimo previsto nel disciplinare di gara, la dichiarazione resa dalla concorrente ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 aveva indotto la Stazione appaltante a ritenere sussistente l’equivalenza del prodotto offerto, benché questi avesse caratteristiche decisamente inferiori a quelle richieste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>: meno di un terzo della frequenza video richiesta e dichiarata.</h:div><h:div>8.5.2. Pertanto, il provvedimento sanzionatorio è stato legittimamente adottato sul presupposto della falsa dichiarazione resa dall’operatore economico sulle caratteristiche tecniche degli apparecchi forniti. </h:div><h:div>8.6. Su queste basi, correttamente la sentenza appellata ha reputato irrilevante il fatto che tale difformità possa essere stata effettuata per mero errore di trascrizione, sia perché ciò non esclude, sul piano oggettivo, la non corrispondenza del dato riportato alla realtà fattuale, non rilevando, pertanto, <corsivo>“ai fini della valutazione del contenuto dell’affermazione quale percepibile esteriormente”</corsivo>, sia perché, sotto il profilo soggettivo, l’eventuale errore materiale sul numero dei fotogrammi è pienamente compatibile con l’ipotesi che l’operatore economico sia incorso in un errore dovuto a grave superficialità e disattenzione, data la chiara previsione della legge di gara.</h:div><h:div>8.6.1. Parimenti, correttamente la sentenza ha ritenuto irrilevante il fatto che l’operatore economico avrebbe ammesso che il prodotto offerto non aveva caratteristiche “identiche” a quelle poste in gara, in quanto, anche a voler per ciò escludere l’intenzione di trarre in inganno la stazione appaltante, resta il fatto che l’originaria ricorrente ben avrebbe potuto, con la dovuta diligenza, esigibile da un operatore professionale, evitare di dichiarare ai fini dell’equivalenza un dato difforme da quanto effettivamente offerto. </h:div><h:div>8.7. Come è noto, l’articolo 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 prevede che: <corsivo>“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”</corsivo>.</h:div><h:div>8.7.1. Inoltre, l’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: <corsivo>“Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”</corsivo>.</h:div><h:div>8.7.2. Pertanto, come ritenuto dalla sentenza appellata, l’Autorità, ricevuta la segnalazione e nel pieno rispetto del dettato normativo, esaminati tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, ha legittimamente esercitato il potere sanzionatorio ai sensi delle norme sopra indicate, ravvisando sia la falsità dichiarativa (rientrante fra le condotte annoverate dall’art. 80, comma 5, lett. c-<corsivo>bis</corsivo>), che ricorre quando l’operatore economico, come nel caso di specie, abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione della gara), sul presupposto che non potesse ipotizzarsi <corsivo>“nessuna equivalenza”</corsivo> tra l’offerta dell’ operatore economico <corsivo>“e il requisito minimo previsto nel disciplinare di gara, di ben tre volte superiore”</corsivo>, sia l’elemento soggettivo alla base della dichiarazione, rilevando che l'imputabilità della falsa dichiarazione deve essere valutata secondo i parametri civilistici della colpa, <corsivo>“intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di “diligenza” che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell'attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell'agente modello”</corsivo>.</h:div><h:div>8.7.3. A quest’ultimo riguardo l’Autorità ha, quindi, concluso che nel caso di specie tale dichiarazione era stata resa con colpa grave, tenendo conto del fatto che la diligenza richiesta al concorrente non è quella generica, ma quella qualificata che si richiede ad un operatore professionale, tale per cui è grave non il comportamento abnorme o grossolanamente negligente,  bensì  il comportamento che si discosta dalle <corsivo>“cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista”</corsivo>.</h:div><h:div>8.7.4. Tali considerazioni sorreggono adeguatamente la valutazione dell’ANAC in merito alla sussistenza della colpa grave, alla base della dichiarazione di un dato difforme da quanto effettivamente offerto. </h:div><h:div>8.7.5. Di tale divergenza l’appellante ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi, ponendo in essere la diligenza dovuta, già al momento della redazione dell’offerta in sede di partecipazione alla gara, anziché rettificare, solo dopo due richieste di chiarimenti (e, in particolare, soltanto dopo quella specificamente formulata sulla frequenza dei fotogrammi), la divergenza in questione, di per sé idonea ad indurre in errore l’Amministrazione sull’equivalenza del prodotto offerto, dato che il coefficiente dichiarato era esattamente quello richiesto dal disciplinare di gara (10 <corsivo>fps</corsivo>). </h:div><h:div>8.7.6. A diverse conclusioni non conducono i rilievi svolti nella relazione di consulenza tecnica di parte, che, a prescindere da quanto ivi ripetutamente evidenziato sulla equivalenza funzionale del prodotto offerto, non confuta la basilare considerazione secondo cui l’appellante ha dichiarato un dato difforme da quello reale, confermando anzi che <corsivo>“è innegabile che un video a 10 fps scatti di meno che uno a 3 fps”</corsivo>. </h:div><h:div>8.8. Non sussiste poi l’asserito eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della decisione n. 8098/2020 del Consiglio di Stato.  </h:div><h:div>8.8.1. Tale sentenza ha respinto le censure proposte dalla ricorrente avverso l’esclusione contenute nei motivi d’appello quinto e sesto, in cui si ribadiva <corsivo>“che il valore di 10 fps dichiarato in luogo dei 3 fps effettivi sarebbe frutto un errore materiale, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, e che nondimeno quest’ultima si è determinata nel senso di escludere essa appellante dalla gara, senza considerare l’equivalenza funzionale del prodotto”</corsivo>, statuendo che:  <corsivo>“Al di là del fatto che possa ipotizzarsi in sede dichiarativa un errore materiale, l’esclusione dalla gara di quest’ultima deve ritenersi legittima per il solo fatto, debitamente accertato dal Comune di Vercelli e non ex adverso contestato, che il valore 3 fps, inferiore di oltre tre volte a quello minimo previsto dal disciplinare di gara, non è in grado di soddisfare le esigenze funzionali per gli apparecchi da fornire.”</corsivo>
			</h:div><h:div>8.8.2. Pertanto la richiamata sentenza ha respinto l’appello, ritenendo legittima l’esclusione, senza convalidare in alcun modo l’ipotesi che l’operatore economico abbia potuto commettere un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione di equivalenza in sede di partecipazione alla gara. </h:div><h:div>In altri termini, il Consiglio di Stato non ha riconosciuto affatto l’esistenza di un mero errore materiale, ma, sulla base del principio della ragione più liquida, ha stimato la circostanza irrilevante ai fini dell’esclusione, che era stata legittimamente disposta dal Comune di Vercelli per il solo fatto che l’apparecchiatura dalla concorrente offerta non fosse in grado di soddisfare le esigenze funzionali prescritte dalla legge di gara per i dispositivi da fornire. </h:div><h:div>8.8.3. La sentenza di appello ha, pertanto, confermato le statuizioni della decisione del T.a.r Piemonte n. 339/2020 la quale ha ritenuto che non possa ravvisarsi un mero errore materiale <corsivo>“considerato che è stato indicato un numero completamente diverso, con una cifra maggiore e esattamente pari a quella prevista dalla lex specialis”, </corsivo>aggiungendo per completezza che <corsivo>“in merito all’affermazione secondo la quale il Comune di Vercelli, nel provvedimento di esclusione, avrebbe riconosciuto che si era trattato di un mero errore di trascrizione, la Stazione appaltante ha evidenziato di aver inteso riportare nel provvedimento espulsivo la prospettazione difensiva indicata dalla ricorrente nella nota del 22 novembre 2019, limitandosi a dare atto della “versione di fatti” rappresentata da quest’ultima e senza prendere posizione in merito all’attendibilità della stessa ed alla sua coerenza con l’ulteriore documentazione”.</corsivo></h:div><h:div>8.9. Infine, per completezza deve osservarsi che è infondato anche il lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, per non aver ANAC valutato l’incidenza della falsità dichiarativa commessa ai sensi della lett. c- <corsivo>bis</corsivo>) del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici sull’affidabilità professionale dell’operatore economico: tale valutazione era, infatti, riservata alla stazione appaltante ai fini della estromissione della concorrente dalla procedura, sicché ogni eventuale profilo di illegittimità ad esso relativo doveva essere censurato nel giudizio per l’annullamento dell’esclusione dalla gara. <corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>9. L’appello va, pertanto, respinto. </h:div><h:div>Ricorrono comunque, per la complessità delle questioni e in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angela Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>