<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220567120220715140907062" descrizione="" gruppo="20220567120220715140907062" modifica="7/15/2022 8:13:01 PM" stato="2" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05671"/><fascicolo anno="2022" n="03387"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220567120220715140907062.xml</file><wordfile>20220567120220715140907062.docm</wordfile><ricorso NRG="202205671">202205671\202205671.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2022\202205671\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>ermanno de francisco</firma><data>15/07/2022 20:13:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/07/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Ermanno de Francisco</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) 1° luglio 2022, n. 295, resa tra le parti, concernente Annullamento, previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2022, n. 130 denominata “Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009. Rinnovo dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 28/03/2022;</h:div><h:div>- dei pareri allegati alla predetta delibera ed in particolare:</h:div><h:div>- - del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (allegato A);</h:div><h:div>- - del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari del Ministero della Cultura, espresso con note prot. nn° 5579-P del 10/06/2021 e 961-P del 27/01/2022, parte integrante e sostanziale dell'Allegato A;</h:div><h:div>- della deliberazione n. 1782 del 06/08/2014 - “Progetto definitivo del nodo di Bari. Bari sud (Variante tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare)”. Conferma localizzazione ai sensi del comma 5, art. 165 del D.Lgs n. 163/2006 e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 22/09/2014, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, con la quale la Giunta Regionale ha confermato “il proprio accordo alla localizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del D.Lgs. 163/2006 a</h:div><h:div>seguito delle integrazioni apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni presenti nella Deliberazione CIPE n.104 del 2012 di approvazione del progetto preliminare e ai fini del prosieguo dell'iter progettuale”, ed inoltre ha rilasciato “l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga di cui all'art.5.04 ed art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “conclusioni e prescrizioni”, alla ITALFER S.p.a per il progetto denominato “Riassetto Nodo Ferroviario di Bari”, ricadente nei territori comunali di Bari, Noicattaro e Triggiano”; </h:div><h:div>- della delibera n. 1 del 28/01/2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 184 del 10 agosto 2015), richiamata nella Delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, con la quale il CIPE ha approvato il progetto definitivo relativo al “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”;</h:div><h:div>- della nota prot. n. AOO_145_4235 del 07/05/2021, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare, confermando le prescrizioni già impartite con D.G.R. n. 1782 del 06/08/2014, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza, per il progetto “Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 5579-P del 10/06/2021, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n° 130 del 15/02/2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha espresso parere paesaggistico favorevole per le opere di progetto “confermando in toto quanto già espresso con le sopra richiamate note di competenza aventi rispettivamente prot. n. 9350 del 08.10.2010, n. 6681 del 05.11.2015, n. 7042 del 04.06.2019, n. 10211 del 02.08.2019 e n. 12367 del 03.10.2019”;</h:div><h:div>- della nota prot. n. AOO_145_6573 del 21/07/2021, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n° 130 del 15/02/2022, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto riscontro al proponente ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura in riferimento ad un esposto relativo ad un presunto insediamento archeologico di recente scoperta;</h:div><h:div>- della nota prot. n. AOO_145_9430 del 05/10/2021, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il verbale del sopralluogo e ha chiesto a RFI un ulteriore sopralluogo per approfondimento conoscitivo;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 961-P del 27/01/2022, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n° 130 del 15/02/2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha trasmesso integrazioni al parere endoprocedimentale di competenza, a seguito delle indagini archeologiche in località Giannarelli, in Triggiano;</h:div><h:div>- di tutti i pareri, verbali e documenti endoprocedimentali prodromici alla pubblicazione della delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e richiamati nella citata delibera;</h:div><h:div>per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere una nuova istruttoria in merito alla verificazione e approvazione del progetto denominato “Variante 3SF”, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in considerazione dell'adozione dei provvedimenti impugnati, nonché della futura realizzazione delle opere per cui si converte;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Guido Rodio, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi N 47; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Giuseppe Mario Fatone, Annamaria Chiara Tatone, Antonio Tatone, Angela Grimaldi, Nunzia Fatone, Valeria Fatone, Maria Teresa Fatone, Comitato di Scopo Le Vedette della Lama, con l’avv. Giacomo Sgobba; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Difesa, Soprintendenza Speciale per il Pnrr, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Pnrr Dir. Gen. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con l’Avvocatura generale dello Stato;</h:div><h:div>Comune di Noicattaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Puglia, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>Italferr S.P.A, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Comune di Triggiano, Orum Intercomunale Capurso Triggiano Cellamare Agenda 21 Locale, Archeoclub Bari “Italo Rizzi”, Comitato “Ambiente e Salute Odv”, Associazione “Pro Natura Bari Odv”, Associazione “Terre del Mediterraneo”, Associazione “Fare Verde Bari e Prov”, Comitato “Per La Tutela delle Coste”, Comitato “Per La Tutela del Territorio Area Metropolitana di Bari”, Onda Verde Puglia - Facciamo Rete, Coordinatore del Comitato Intercomunale Parco Lama San Giorgio, Archeoclub di Triggiano, Comitato Cittadino Neac No Elettrosmog A Capurso, Associazione Culturale Circoli Virtuosi, A.I.W. - Associazione Italiana per la Wilderness (Onlus), Amici della Terra (Onlus), A.N.T.A. - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, Agriambiente - Associazione Italiana per la Protezione, Lo Sviluppo e La Difesa dell'Ambiente Rurale, Associazione Ambiente e Lavoro, Associazione Codiciambiente, Associazione Culturale Greenaccord, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. - Nazionale, Associazione Nazionale dei Rangers D'Itali, Associazione Nazionale Giacche Verdi - A.N.Gi.V, C.A.I. - Club Alpino Italiano - Bari, Ekoclub International, Earth, F.A.I. - Fondo per L'Ambiente Italiano Ets, Fare Ambiente Mee - Movimento Ecologista Europeo, Feder.G.E.V. Italia - Federazione Nazionale Guardie Ecologiche Volontarie, Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, F.I.E. - Federazione Italiana Escursionismo, Fondazione Sorella Natura, Fondazione per Lo Sviluppo Sostenibile, Forumambientalista, Gruppo D'Intervento Giuridico Odv, Guardia Nazionale Ambientale, Guardie Ambientali D'Italia, Italia Nostra (Onlus), L'Altritalia Ambiente (Onlus), Legambiente Nazionale Aps, Nogez - Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile, Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale, Società Geografica Italiana, Società Speleologica Italiana, T.C.I. - Touring Club Italiano, Terranostra - Associazione per L'Agriturismo, L'Ambiente e il Territorio, V.A.S. - Verdi Ambiente e Società (Onlus), Wwf Italia - Ass. Ital. per il World Wilde Fund For Nature - Onlus, I Cittadini Contro Le Mafie e La Corruzione, Tribunale di Bari - - Procura della Repubblica, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato che l’articolo 56 c.p.a. dà adito all’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “<corsivo>in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio</corsivo>” – la quale, <corsivo>a fortiori</corsivo> e necessariamente nei casi contemplati dall’articolo 56, comma 4, è quella “<corsivo>di cui all’articolo 55, comma 5</corsivo>”: ossia la “<corsivo>prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso</corsivo>” – che, nella specie, è quella che – tenendosi conto, nei congrui casi, delle dimidiazioni di termini di cui alle pertinenti norme processuali – si provvede a fissare in dispositivo;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza <corsivo>inaudita altera parte</corsivo> normativamente postula – in punto di <corsivo>periculum in mora</corsivo> – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, <corsivo>ut supra</corsivo>, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare; nonché, in punto di <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, quantomeno la non evidenza di una sua radicale insussistenza;</h:div><h:div>Rilevato altresì che, con riferimento allo specifico ambito in trattazione, è recentissimamente intervenuto, nelle more tra la pubblicazione dell’ordinanza cautelare qui appellata e la proposizione dell’odierno appello, l’art. 3 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, ai sensi del quale, tra l’altro:</h:div><h:div>1) per “<corsivo>qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR</corsivo>”, tra cui per consenso unanimemente espresso dalle parti in causa rientra l’opera ferroviaria di cui qui trattasi, è disposta d’ufficio l’anticipazione della “<corsivo>data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza</corsivo>” (da intendersi nella specie, per effetto del ricordato <corsivo>ius superveniens</corsivo>, come data di entrata in vigore di detto decreto-legge, ossia dal giorno 8 luglio 2022) – di tal ché, in forza di tale sopravvenuta disposizione di legge, il giudice di primo grado ha anticipato l’udienza di trattazione del merito al 28 settembre 2022 – altresì processualmente sanzionata con la previsione che, nel “<corsivo>caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione</corsivo>”;</h:div><h:div>2) “<corsivo>Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR</corsivo>”;</h:div><h:div>3) “<corsivo>Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR</corsivo>”;</h:div><h:div>4) “<corsivo>Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR</corsivo>”, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 del cit. art. 3;</h:div><h:div>5) ai giudizi di cui al cit. art. 3, “<corsivo>si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, del codice del processo amministrativo</corsivo>”;</h:div><h:div>6) le disposizioni del ridetto articolo 3 “<corsivo>si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo</corsivo>”;</h:div><h:div>Ritenuto, alla stregua di quanto sopra e pacificamente trattandosi nella specie di una controversia concernente interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, che il pregiudizio dedotto dalla parte istante denota, pur nel ristretto intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, occorrendo dunque, per doverosamente assicurare e ripristinare la compatibilità della misura cautelare con il rispetto dei termini previsti dal PNRR, accogliere parzialmente le istanze di parte appellante – con prevalente riguardo al <corsivo>periculum in mora</corsivo> e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, da riservare eminentemente alla cognizione del Collegio – nei sensi di cui <corsivo>infra</corsivo>;</h:div><h:div>Rilevato che, in sede di informale audizione presidenziale delle parti ex art. 56, comma 2, c.p.a., tenutasi il 13 c.m., la situazione di fatto in essere all’attualità è stata riconosciuta da tutti i difensori presenti come sostanzialmente riassumibile nei seguenti termini:</h:div><h:div>A) i lavori di cui trattasi, pur se già interamente aggiudicati e consegnati, all’attualità sono di gran lunga più avanzati per quanto attiene alla sopraelevazione di un tratto della SS. n. 16 per ivi realizzare un cavalca-ferrovia (tanto che anche la viabilità di grande comunicazione, in zona, è già stata deviata sulle adiacenti strade locali), sicché per tale parte dell’opera l’ordinanza impugnata ha provocato una repentina interruzione delle attività di cantiere in corso di svolgimento;</h:div><h:div>B) viceversa, per quanto concerne il resto del controverso tracciato della realizzanda linea ferroviaria, al momento della sospensione derivante dalla prefata ordinanza era stata unicamente posta in essere la perimetrazione <corsivo>in situ</corsivo> dell’area del (futuro) cantiere e, al suo interno, svolta una preliminare attività di pulizia del terreno dai rifiuti solidi ivi accidentalmente rinvenuti, senza però che fossero ancora iniziati i lavori di movimento terra per la posa della ferrovia e la realizzazione dei relativi viadotti;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che è dato apprezzare un <corsivo>periculum in mora</corsivo> massimo scaturente dal blocco dei lavori sulla SS. n. 16, a fronte di uno minore – e tuttavia comunque rilevante, almeno alla stregua delle scadenze imposte dal PNRR – derivante dal ritardo nella realizzazione della residua porzione (destinata a svolgersi per parecchi chilometri) della realizzanda linea ferroviaria: con il corollario che risulta primieramente essenziale sbloccare immediatamente il cantiere relativo all’intersezione della progettata linea ferroviaria con la SS. n. 16, nonché comunque urgente consentire altresì l’inizio dei lavori per la gran parte del residuo tracciato; non apparendo, viceversa, particolarmente urgente (giacché tutto insieme, comunque, l’intervento non potrebbe realizzarsi) consentire che le attività di movimentazione del terreno (e poi quelle successive) si svolgano anche nelle immediate adiacenze dell’edificio di proprietà dei soggetti privati ricorrenti in primo grado;</h:div><h:div>Ritenuto, in particolare, che, rispetto a tale ultimo cespite immobiliare, è stato rappresentato un <corsivo>periculum</corsivo> particolarmente invasivo, in sede di audizione essendosi pacificamente riscontato che la realizzanda ferrovia dovrebbe transitare a pochissimi metri (asseritamente meno di dieci) dal principale edificio abitabile di proprietà dei soggetti privati ricorrenti in primo grado;</h:div><h:div>Ritenuto, in via di sintesi delle superiori considerazioni fattuali unicamente afferenti al <corsivo>periculum in mora</corsivo>, che è dunque d’uopo accogliere l’istanza cautelare formulata in questa sede da R.F.I e dalle altre amministrazioni che ne sostengono le posizioni, fatta provvisoriamente eccezione per tutto quanto sarebbe a realizzarsi entro un raggio di cinquecento metri dal principale edificio esistente nelle proprietà immobiliari dei Sigg.ri FATONE Giuseppe Mario, TATONE Annamaria Chiara, TATONE Antonio, GRIMALDI Angela, FATONE Nunzia, FATONE Valeria, FATONE Maria Teresa: ma attribuendosi comunque a R.F.I e alle predette amministrazioni che ne adiuvano la posizione processuale la facoltà di affrancarsi anche da tale circoscritta residua limitazione delle attività di cantiere ove sia posta in essere, alternativamente, una delle seguenti condizioni (almeno la seconda delle quali agevolmente realizzabile <corsivo>ad horas</corsivo>):</h:div><h:div>a) l’espropriazione ovvero la cessione bonaria – ovviamente al valore di mercato in essere anteriormente alla progettazione e conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui trattasi – di tutti gli immobili dei sunnominati soggetti privati ubicati nel raggio di cinquecento metri dall’edificio principale in proprietà dei predetti, da parte di taluna delle predette amministrazioni;</h:div><h:div>b) una proposta vincolante di acquisto (ex art. 1326 cod. civ.) degli stessi cespiti al predetto valore, irrevocabile per almeno sei mesi (ex art. 1329 cod. civ.), formulata da R.F.I. o da altro soggetto solvibile, aperta all’accettazione di tutti o anche solo di taluni dei sunnominati soggetti privati <corsivo>pro quota</corsivo> – e, merita specificarsi, senza bisogno che detta proposta rechi espressamente la determinazione del prezzo della proposta compravendita, giacché esso sarà comunque passibile, pur dopo l’accettazione di controparte, di determinazione convenzionale o, in difetto, giudiziale ex art. 1374 cod. civ. – così attribuendosi a ciascuno dei prefati attuali proprietari il diritto potestativo di accettare o meno detta proposta di vendita: e tuttavia realizzandosi l’affrancazione da ogni residua efficacia sospensiva del presente decreto per effetto della mera comunicazione alle controparti della vincolante proposta di acquisto <corsivo>ut supra</corsivo>, del tutto a prescindere dall’eventuale accettazione, o meno, di essa da parte di tutti o anche solo di taluni degli oblati, nonché da ogni ulteriore preventivo vaglio o accertamento giurisdizionale;</h:div><h:div>Ritenuto, sempre con precipuo riferimento al <corsivo>periculum in mora</corsivo>, che – diversamente da quanto si è osservato per i prefati soggetti privati – le esigenze cautelari del Comune di Noicattaro e delle associazioni private intervenute in giudizio sembrano <corsivo>prima facie</corsivo> necessariamente recessive, vieppiù in relazione alla ricordata <corsivo>voluntas legis</corsivo> di assicurare comunque il rispetto delle scadenze previste dal PNRR, avuto riguardo, quanto all’Ente locale, alla circostanza che l’opera ferroviaria (in quanto ubicata prevalentemente in agro del finitimo Comune di Triggiano, che non è parte in causa, ove è altresì ubicato l’edificio dei ricorrenti privati) solo in via estremamente marginale interseca, ma solo per alcune decine di metri, l’estremo lembo di nord-ovest del territorio di Noicattaro; nonché, quanto alle ricordate associazioni ambientali, alla circostanza che alla qui impugnata autorizzazione paesaggistica sembrano contrapporsi, allo stato, progetti di tutela ambientale ancora meramente <corsivo>in itinere</corsivo> e per i quali non parrebbero in vigore specifiche e comunque insuperabili misure di salvaguardia;</h:div><h:div>Ritenuto, conclusivamente, che sussistono, <corsivo>ut supra</corsivo>, tutte le condizioni per il parziale accoglimento, nei sensi e limiti predetti, dell’istanza cautelare della parte qui appellante già nella presente sede monocratica, e fatta ovviamente salva ogni diversa valutazione collegiale nella pertinente udienza, che si procede a fissare in dispositivo;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>ACCOGLIE l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende – nei sensi, nei limiti e alle condizioni di cui in motivazione – l’applicazione delle misure cautelari disposte dal giudice di primo grado con l’ordinanza qui appellata.</h:div><h:div/><h:div>FISSA al 21 luglio 2022 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, designando relatore il Consigliere Gambato Spisani.</h:div><h:div/><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2022.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>