<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220545320220914184432436" descrizione="" gruppo="20220545320220914184432436" modifica="9/16/2022 8:29:05 PM" stato="2" tipo="13" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Franco De Zordo" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05453"/><fascicolo anno="2022" n="08060"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220545320220914184432436.xml</file><wordfile>20220545320220914184432436.docm</wordfile><ricorso NRG="202205453">202205453\202205453.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 2\2022\202205453\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Luttazi</firma><data>16/09/2022 20:29:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giancarlo Luttazi</firma><data>16/09/2022 20:29:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/09/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giancarlo Luttazi,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Antonella Manzione,	Consigliere</h:div><h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Guarracino,	Consigliere</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione seconda, n. 667/2022, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5453 del 2022 proposto dal sig. Franco De Zordo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Barbolini e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Cibiana di Cadore in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella e Stefania Piovesan e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio <corsivo>ex lege</corsivo>, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, presso la Segreteria di questo Consiglio di Stato;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Luigi De Zordo, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>di Alice De Zordo, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>di Michele Alberghini, Claudio Balboni, Pietro Simoni, Maria Taddia, Silvia Zoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico <corsivo>ex lege</corsivo>, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, presso la Segreteria di questo Consiglio di Stato;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cibiana di Cadore e di Michele Alberghini, Claudio Balboni, Pietro Simoni, Maria Taddia e Silvia Zoni;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 il Cons. Giancarlo Luttazi;</h:div><h:div>Nessuno comparso in camera di consiglio per le parti.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Vista l’istanza pervenuta il 9 settembre 2022 con cui l’appellante Franco De Zordo ha chiesto personalmente e senza ufficio di difensore, in qualità di parte appellante regolarmente costituita, l’accredito per l’accesso al fascicolo telematico relativo al procedimento in epigrafe;</h:div><h:div>Visto il precedente decreto presidenziale del 30 luglio 2022, pubblicato il 1° agosto 2022, il quale relativamente ad analoga istanza personale dell’appellante pervenuta il 26 luglio 2022 ha respinto la relativa richiesta;</h:div><h:div>Visto l’art. 23 del Codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, recante “<corsivo>Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico</corsivo>”;</h:div><h:div>Ritenuta condivisibile la pronuncia di rigetto già formulata dal decreto presidenziale;</h:div><h:div>Considerato in particolare che:</h:div><h:div>- il richiedente è costituito in giudizio a mezzo di difensore munito di procura;</h:div><h:div>- se per un verso il citato art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 prevede che l'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti è consentito anche “<corsivo>alle parti personalmente</corsivo>”, per altro verso il pure citato art. 23 del Codice del processo amministrativo, sulla “<corsivo>Difesa personale delle parti</corsivo>” limita quest’ultima, senza l’assistenza del difensore, ai soli “<corsivo>giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri</corsivo>”;</h:div><h:div>Ritenuto di conseguenza che l’accessibilità diretta della parte al fascicolo informatico senza l’ufficio del difensore vada circoscritta:</h:div><h:div>- ai casi in cui sia ammessa innanzi al giudice amministrativo la personale difesa;</h:div><h:div>- quando non sussista ancora la difesa tecnica, quando cioè la parte non abbia già conferito ad un avvocato il mandato difensivo;</h:div><h:div>- in ulteriori casi particolari e residuali pure concepibili in astratto (data la varietà delle contingenze possibili), ma che il richiedente ha l’onere di prospettare nella propria istanza una volta che - come nella fattispecie - gli risulti già assicurata la difesa tecnica e non gli risulti impedito l’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e - tramite il difensore munito di procura - dal citato art. 23 del Codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>Considerato che ogni eventuale notizia inerente il procedimento giurisdizionale pendente risulta poter essere acquisita dal richiedente attraverso la normale interlocuzione con il proprio già officiato difensore; e che nella presente richiesta di accesso diretto senza ufficio di difensore non sono indicate ragioni che la giustifichino;</h:div><h:div>Considerato pertanto che la presente istanza risulta anomala e non giustificata; e tale da poter inficiare il principio di certezza delle situazioni giuridiche ed il regolare svolgimento del processo;</h:div><h:div>Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la presente istanza di accesso debba essere respinta;</h:div><h:div>Ritenuto che, date le caratteristiche della presente fase incidentale, la pronuncia sulle spese debba essere rimessa al definitivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda) respinge l’istanza di accesso.</h:div><h:div>Spese al definitivo.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/09/2022"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giancarlo Luttazi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>