<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220507220230412184041971" descrizione="" gruppo="20220507220230412184041971" modifica="4/19/2023 8:49:50 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05072"/><fascicolo anno="2023" n="04089"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220507220230412184041971.xml</file><wordfile>20220507220230412184041971.docm</wordfile><ricorso NRG="202205072">202205072\202205072.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Santini</firma><data>19/04/2023 20:49:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00751/2022, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5072 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Idemia Italy S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo Rti con Leonardo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Carloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni 14; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Indra Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Save S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appia Nuova, 225; </h:div><h:div>Aer Tre Aeroporto di Treviso S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Leonardo S.p.A., non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Indra Italia S.p.A. e di Save S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Silvio Carloni, Sergio Caracciolo e Angela Francesca Canta;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Si controverte su un appalto indetto da SAVE (azienda aeroportuale veneta) per il servizio di controllo degli accessi (e delle uscite) negli aeroporti di Verona, Venezia e Treviso. Importo a base d’asta: 6 milioni 700 mila euro. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti offerta tecnica; 30 punti offerta economica).</h:div><h:div>Erano in particolare previsti, nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica: un punto per la certificazione sistema gestione ambientale ISO14001; un punto per la certificazione sicurezza delle informazioni ISO27001.</h:div><h:div>Questi due punti non venivano tuttavia assegnati ad INDRA in quanto quest’ultima non avrebbe dimostrato il possesso delle due ridette certificazioni, le quali sarebbero infatti state possedute dal gruppo INDRA Company e non anche da INDRA Italia, ossia il soggetto che partecipava effettivamente alla gara. Di qui la aggiudicazione (per meno di due punti) in favore di IDEMIA la quale otteneva 70,45 punti finali (mentre INDRA otteneva 68,84 punti complessivi).</h:div><h:div>2. INDRA presentava allora ricorso davanti al TAR Veneto propugnando, al contrario, il regolare possesso delle due ridette certificazioni e dunque il diritto ad avere due punti in più nella graduatoria finale (con conseguente possibilità di scavalcare IDEMIA e dunque aggiudicarsi la commessa).</h:div><h:div>Si costituivano in quella stessa sede SAVE e la controinteressata IDEMIA per eccepire che: a) la certificazione ISO14001 (gestione ambientale) era posseduta dalla sola sede di Milano e non anche dalle altre sedi italiane (Roma, Matera, Bari, Cagliari e Napoli); b) la certificazione ISO27001 (sicurezza informazioni) era stata rilasciata da soggetto (SOCOTEC) accreditato presso un ente inglese (UKAS), dunque la suddetta certificazione non sarebbe stata più spendibile dopo la BREXIT.</h:div><h:div>Il ricorso veniva accolto con sentenza breve per le seguenti ragioni: a) con riguardo alla certificazione gestione ambientale ISO14001, è da ritenersi più che presumibile che sarebbe la sede operativa di Milano ad occuparsi di tale commessa in quanto la più prossima, sul piano territoriale, al luogo di esecuzione della commessa stessa (si ripete: Venezia, Verona e Treviso); b) con riguardo alla certificazione sicurezza delle informazioni ISO27001, la questione sollevata dalla SAVE e dalla controinteressata (circa la inidoneità, in ogni caso, degli accreditamenti rilasciati da un soggetto inglese a seguito della c.d. Brexit) è stata risolta dal TAR Veneto sulla base del fatto che UKAS (ente questo che ha accreditato SOCOTEC la quale, a sua volta, ha provveduto al rilascio della suddetta certificazione) benché con sede nel Regno Unito continua comunque a far parte della <corsivo>European Accreditation</corsivo>, organismo di regolazione europea (organizzazione e funzionamento) in materia di accreditamenti e certificazioni di qualità. Di qui il riconoscimento delle due certificazioni possedute da INDRA e dunque la assegnazione di due punti ulteriori, alla stessa INDRA, con conseguente aggiudicazione in suo favore dell’appalto in discussione.</h:div><h:div>3. La originaria aggiudicataria IDEMIA (controinteressata in primo grado) formulava atto di appello avverso la suddetta sentenza, con il sostegno di SAVE, per i motivi di seguito sintetizzati:</h:div><h:div>3.1. Erroneità nella parte in cui non è stato considerato che la certificazione gestione ambientale ISO14001 era prevista solo per la sede di Milano e non anche per le altre sedi di INDRA a Roma, Napoli, Cagliari e Bari. Sedi queste ultime che – secondo quanto ricavabile dall’offerta formulata in sede di gara – comunque sarebbero state in qualche misura coinvolte nella commessa in questione;</h:div><h:div>3.2. Erroneità nella parte in cui non è stato considerato che la certificazione sicurezza delle informazioni ISO27001 è stata emessa da società accreditata presso un ente inglese (UKAS) che dopo la Brexit non sarebbe tuttavia più abilitato al rilascio di accreditamenti idonei per la partecipazione a pubbliche gare;</h:div><h:div>3.3. Con motivo aggiunto ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a., si contesta invece il ruolo che MINSAIT (società che fa parte della stessa holding INDRA) avrebbe avuto nella esecuzione dell’appalto. Si lamenta in particolare che a tale soggetto – comunque giuridicamente distinto rispetto a INDRA – quest’ultima avrebbe fatto ricorso mediante sostanziale e inammissibile avvalimento. Tale motivo viene sollevato alla stregua di ricorso incidentale che, in primo grado, non sarebbe potuto essere sollevato in virtù dei ristretti tempi legati alla adozione della sentenza in forma semplificata. </h:div><h:div>4. Si costituivano in giudizio: SAVE per sostenere le ragioni dell’appellante; INDRA per chiedere il rigetto dell’appello e dunque la conferma della decisione di primo grado. Quest’ultima sollevava in particolare, tramite appello incidentale, eccezione di ammissibilità dell’appello in quanto le due eccezioni sollevate in primo grado da SAVE e IDEMIA (in estrema sintesi: sede operativa di Milano e accreditamento UKAS) avrebbero dovuto più ritualmente formare oggetto di ricorso incidentale in quanto dirette ad ampliare il <corsivo>thema decidendum</corsivo>: di qui la richiesta di inammissibilità dell’appello (o meglio dei primi due motivi di appello riguardanti, rispettivamente, la sede operativa di Milano e l’accreditamento da parte di ente inglese).</h:div><h:div>5. Con ordinanza collegiale n. 474 del 13 gennaio 2023 è stata disposta istruttoria in ordine al secondo motivo di appello. In particolare è stato chiesto direttamente ad <corsivo>European Accreditation</corsivo> (di seguito: EA) se UKAS sia ancora equiparato agli organismi di accreditamento nazionale e, in particolare, se i certificati di qualità rilasciati da soggetti dallo stesso accreditati siano o meno ancora <corsivo>“spendibili nelle pubbliche gare”</corsivo>. </h:div><h:div>6. Tale adempimento istruttorio è stato puntualmente svolto mediante deposito di relazione EA del 30 gennaio 2023 corredata di traduzione asseverata con rituale giuramento.</h:div><h:div>7. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2023 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.</h:div><h:div>8. Tutto ciò premesso, si affronta innanzitutto l’appello incidentale proposto da INDRA.</h:div><h:div>Quest’ultima sostiene che le due eccezioni sollevate da SAVE e IDEMIA in primo grado avrebbero dovuto essere contenute in rituale ricorso incidentale, avendo le stesse contribuito ad ampliare il <corsivo>thema decidendum</corsivo>.</h:div><h:div>Rileva tuttavia il collegio che, mediante tali eccezioni, soggetto resistente e soggetto controinteressato non abbiano inteso impugnare il medesimo provvedimento amministrativo gravato con il ricorso principale (ossia aggiudicazione e verbali di gara) in alcune parti non altrimenti impugnate dal ricorrente principale oppure per motivi diversi da quelli dedotti nel medesimo ricorso principale. Come affermato dalla Adunanza plenaria nella sentenza n. 4 del 7 aprile 2011, infatti, il ricorso incidentale costituisce <corsivo>“lo strumento necessario per accertare l'illegittimità dell'atto su cui si fonda la legittimazione asserita dall'attore principale”</corsivo>.</h:div><h:div>SAVE e IDEMIA hanno piuttosto inteso contestare la <corsivo>legittimazione a ricorrere</corsivo> di INDRA. Ed infatti: al di là dell’interesse ad agire (che si concretizza nell’utilità ricavabile per effetto della eventuale pronunzia di annullamento giurisdizionale) deve sussistere altresì, tra le condizioni dell’azione, la legittimazione al ricorso ossia <corsivo>“la titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione”</corsivo> (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4, la quale afferma inoltre che: <corsivo>“La legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato”</corsivo>). Sulla riaffermata distinzione ed autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso, quali condizioni dell’azione, si vedano anche le conclusioni di cui all’Adunanza plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021.</h:div><h:div>Ebbene nel caso di specie si contesta, da parte del controinteressato, non la legittimità dell’atto impugnato in via principale sotto diversi profili e per diversi motivi ma, piuttosto, la assenza di un titolo idoneo ossia legittimante per proporre impugnativa: il possesso, in altre parole, di una valida certificazione di qualità sotto i due profili sopra evidenziati (certificazioni intestate alla sola sede operativa di Milano e certificazione ISO27001 proveniente da soggetto con accreditamento UKAS) da parte del soggetto ricorrente in primo grado. </h:div><h:div>Più in particolare la sussistenza di una posizione legittimante, ossia il riconoscimento di una situazione soggettiva qualificata e differenziata, deve essere valutata non soltanto in termini di mera partecipazione alla gara ma anche alla stregua di titolarità di un titolo idoneo (e concretamente utilizzabile ossia spendibile) onde acquisire l’anelato punteggio.</h:div><h:div>Come pure affermato dalla giurisprudenza, ai fini della legittimazione a ricorrere è innanzitutto indispensabile la sussistenza di un “valido titolo giuridico” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 1990, n. 1012). Più in particolare: <corsivo>“il ricorrente deve essere … titolare, quale condizione per l'azione in giudizio, di una qualità per agire in giustizia, cioè di una posizione giuridica sostanziale che assume ingiustamente lesa”</corsivo>. Ed ancora che il ricorrente deve essere <corsivo>“un soggetto che ha un giusto titolo che lo abilita a domandare giustizia e ad investire in concreto il giudice della giurisdizione”</corsivo> (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3655).</h:div><h:div>Tanto doverosamente rilevato, nel caso di specie è proprio l’assenza di una simile qualità abilitante ossia di un valido e “giusto titolo” (disponibilità di certificati effettivamente spendibili per le pubbliche gare sia in termini di partecipazione, sia in termini di valutazione premiante come nel caso di specie) ad essere al centro delle contestazioni, nell’ambito del giudizio di primo grado, per mano della stazione appaltante e della originaria prima classificata. Soggetti questi ultimi che hanno in concreto posto la questione della legittimazione ad agire, ossia della effettiva <corsivo>esistenza</corsivo> della situazione fatta valere, proprio nel momento in cui mediante semplice deduzione difensiva (<corsivo>id est</corsivo>, eccezione) hanno chiesto al giudice di primo grado di dichiarare <corsivo>tamquam non essent</corsivo> i due certificati prodotti la cui mancata valutazione non avrebbe consentito, all’odierna appellata INDRA, di conseguire il bene della vita (aggiudicazione).</h:div><h:div>In questa stessa direzione: <corsivo>“il giudice amministrativo deve anzitutto, a verifica del suo potere di statuire sul caso, accertare in limine l'effettiva sussistenza di tale condizione dell'azione, cioè della legittimazione al ricorso, essendo questo, altrimenti, inammissibile e non essendovi perciò titolo idoneo per il ricorrente a pretendere una pronuncia sul merito e per il giudice a pronunciarsi”</corsivo>. Pertanto, quanto alla preliminare valutazione processuale del ricorrente, va <corsivo>“previamente verificata la sua qualità di titolare della posizione sostanziale qualificata che lo legittimi a ricorrere: altrimenti sussiste una "sicura preclusione processuale" alla giustiziabilità della tutela azionata”</corsivo> (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3655, cit.).</h:div><h:div>Ne consegue da quanto sopra detto che, come del resto affermato dalla Adunanza plenaria nella citata sentenza n. 4 del 2011: <corsivo>“La contestazione della legittimazione e dell'interesse al ricorso … può prospettarsi … mediante una semplice deduzione difensiva dell'amministrazione resistente o del controinteressato”</corsivo>.</h:div><h:div>Nei termini di cui sopra l’appello incidentale non può trovare ingresso, in questa sede impugnatoria, atteso che amministrazione resistente e controinteressato hanno correttamente introdotto taluni elementi di contestazione, in occasione del giudizio di primo grado, alla stregua di “eccezioni” ossia mediante deduzioni difensive e non necessariamente attraverso uno specifico ricorso incidentale. E ciò – come poc’anzi ampiamente illustrato – nella prospettiva defensionale di far accertare l’assenza di una delle condizioni dell’azione e dunque far conseguentemente dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di <corsivo>legittimazione</corsivo> (e non di <corsivo>interesse</corsivo>, per le ragioni sempre sopra esposte) a coltivare il ricorso stesso.      </h:div><h:div>Per tutte le ragioni sopra evidenziate, l’appello incidentale deve dunque essere rigettato.</h:div><h:div>9. Nel merito dell’appello si valuta poi, per ragioni logiche e propedeutiche, la fondatezza o meno del secondo motivo che ha peraltro formato oggetto di specifica istruttoria.</h:div><h:div>Questo lo specifico quesito ricolto ad EA (<corsivo>European Accreditation</corsivo>): <corsivo>“se lo status di membro della EA riconosciuto ad UKAS lo renda equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale ai sensi e per gli scopi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all’art. 62 della Direttiva 2014/25/UE dei settori speciali ed all’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 e se le certificazioni di qualità ad esso riferite possano o meno ritenersi validamente riconosciute nell'UE e spendibili nelle pubbliche gare ai sensi del medesimo regolamento 765/2008”</corsivo>.</h:div><h:div>Questa la risposta fornita dal suddetto organismo europeo con la citata nota del 30 gennaio 2023:</h:div><h:div><corsivo>“Per quanto attiene all’equiparabilità dello status di membro della EA riconosciuto ad UKAS alla designazione di organismo di accreditamento nazionale (NAB) ai sensi e per gli scopi del regolamento (CE) n. 765/2008, la risposta è NO.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La stessa risposta trova applicazione anche ove si consideri l’accordo multilaterale EA Multilateral Agreement (EA MLA) sottoscritto tra UKAS e gli altri organismi di accreditamento nazionale membri della EA.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda la possibilità che le certificazioni di qualità (o altre attestazioni) rilasciate da un organismo di valutazione della conformità accreditato UKAS possono essere riconosciute come conformi al regolamento (CE) n. 765/2008, la risposta è NO.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Spiegazione: il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce il quadro giuridico per l’organizzazione e il funzionamento del sistema europeo di accreditamento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ai fini del predetto Regolamento si intende per “&lt;&lt;organismo nazionale di accreditamento&gt;&gt; l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento”. Poiché il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE, l'UKAS ha cessato di essere un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e per gli scopi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Pertanto, i certificati UKAS non saranno più considerati una prova di “accreditamento” ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell’UE e i certificati e i rapporti emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità (CAB) accreditati da UKAS non sono più riconosciuti dal sistema normativo dell’UE a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad esempio gli Organismi Notificati ai fini della Marcatura CE, del Sistema di Scambio di Emissione dell'UE, dei Regolamenti dell'UE in materia di alimenti e mangimi, del Regolamento in materia di sicurezza informatica dell’UE denominato Cybersecurity Act e di altre normative dell’Unione Europea”</corsivo>.  </h:div><h:div>La risposta dell’EA è stata in sostanza che dopo la Brexit, ossia dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, l’UKAS non è più equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale, né a tal fine si può fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale. In altre parole EA ha negato che certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati da UKAS possano essere ritenute conformi al regolamento n. 765 del 2008. </h:div><h:div>Alla luce di quanto riportato si deve concordare con le posizioni al riguardo assunte da <corsivo>European Accreditation</corsivo>, la quale è l’organismo europeo deputato alla regolazione e alla vigilanza nel settore del sistema degli accreditamenti sulle certificazioni di qualità (le cui posizioni non potrebbero peraltro essere oggetto di sindacato da parte di questo giudice amministrativo), e tanto per le ragioni di seguito sintetizzate:</h:div><h:div>9.1. Da un esame complessivo della normativa eurounitaria ed interna in materia di appalti (art. 62 direttiva 2014/25/UE, applicabile agli aeroporti, e art. 87 decreto legislativo n. 50 del 2016) emerge un sistema pacificamente imperniato, con riguardo alle c.d. certificazioni di qualità, sul sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2008;</h:div><h:div>9.2. Pertanto sono a tal fine accettati, dalle stazioni appaltanti, i certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità) il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale o comunque, in via eccezionale, di altri Stati membri (cfr. le deroghe contenute, rispetto al principio dell’unico organismo nazionale di accreditamento, nell’art. 4, par. 2, e nell’art. 7, par. 1, del suddetto Regolamento comunitario);</h:div><h:div>9.3. Da quanto sopra detto consegue che, almeno nell’ambito della particolare materia dei pubblici appalti, i certificati rilasciati da soggetti a loro volta accreditati da organismi appartenenti a Paesi extra UE non conservino ulteriormente validità al fine di partecipare a gare o comunque di ottenere simili punteggi premiali: ciò che si registra nel caso di specie proprio per effetto della c.d. BREXIT;</h:div><h:div>9.4. Questo <corsivo>sistema limitato</corsivo>, o se si preferisce “chiuso”, per come descritto dalle direttive UE e dagli atti nazionali di attuazione fa sì che in ordine al settore degli appalti pubblici non ha pregio la qualità di membro effettivo EA (stato di <corsivo>full member</corsivo>) in capo ad UKAS, né la circostanza che quest’ultimo abbia stipulato specifici accordi multilaterali con EA (MLA, ossia <corsivo>Multilateral Agreements</corsivo>), accordi su cui la difesa di INDRA indugia particolarmente senza tuttavia avere mai provveduto a depositarne relativa copia nel presente giudizio (né tanto meno in quello di primo grado);</h:div><h:div>9.5. In siffatta direzione depone proprio la seconda proposizione della nota EA del 30 gennaio 2023. Organismo questo le cui dichiarazioni, come correttamente evidenziato dalla difesa di IDEMIA nella memoria in data 17 marzo 2023, sono idonee a rivestire natura di interpretazione autentica circa il perimetro e la valenza degli accordi sottoscritti tra l’Unione Europea e la Gran Bretagna, e ciò proprio in quanto E.A. è l’Ente ufficialmente designato dall’Unione Europea per la relazione degli accordi multilaterali che regolamentano i rapporti esistenti al momento della cosiddetta “Brexit”;</h:div><h:div>9.6. In altre parole, come pure osservato dalla difesa di SAVE (memoria del 24 marzo 2023) non è qui in discussione l’affidabilità dei certificati UKAS nei rapporti commerciali all’interno del libero mercato ed il valore degli Accordi multilaterali, quanto la loro spendibilità del settore regolamentato degli appalti pubblici. Più in particolare, l’adesione attraverso simili accordi di UKAS all’EA conservano una loro validità per gli ambiti <corsivo>volontari</corsivo> (o “non normativi”) ma non anche per quelli <corsivo>obbligatori</corsivo> (o “normativi”) come il settore dei pubblici appalti; </h:div><h:div>9.7. In ulteriore analisi si osserva che:</h:div><h:div>9.7.1. L’invocata comunicazione ANAC del 9 giugno 2021, nel prospettare l’equivalenza delle certificazioni rilasciate da enti accreditati a loro volta presso soggetti che hanno stipulato determinati accordi multilaterali, si riferisce comunque al diverso ambito delle attestazioni SOA di cui all’art. 84 (ove i soggetti sono accreditati in virtù di ben diverse norme europee). Ora, è ben vero che con la successiva comunicazione del 22 dicembre 2022 si estende la stessa equivalenza anche alle certificazioni di cui all’art. 87 del codice degli appalti, ma è anche vero che una simile assimilazione viene operata in modo alquanto generico ossia senza specificarne le effettive ragioni che ne sarebbero alla base;</h:div><h:div>9.7.2. Inconferenti si rivelano poi le invocate pronunzie di questa stessa sezione: la prima (5513 del 22 luglio 2021) in quanto riguarda una fattispecie di soggetto non accreditato da ACCREDIA (organismo unico italiano); la seconda (n. 1898 del 23 febbraio 2023) in quanto non specificamente incentrata sui possibili effetti derivanti dalla c.d. BREXIT;</h:div><h:div>9.7.3. Quanto infine alla invocata prova di equivalenza di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 87 (a norma del quale le stazioni appaltanti “ammettono … altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”), anche a voler ammettere la loro (peraltro largamente contestata da SAVE e IDEMIA) indispensabilità ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., occorre in ogni caso rilevare che la difesa di INDRA si è limitata ad affermare che la nuova certificazione ISO 27001, rilasciata in data 4 marzo 2022 da ITA (organismo accreditato da ACCREDIA) in favore di INDRA, avrebbe formato oggetto non di una nuova ed integrale procedura di rinnovo ma soltanto di un “mero controllo”, e ciò proprio a testimonianza dell’utilizzo dei medesimi sistemi di certificazione tra ACCREDIA ed UKAS (dunque ITA sarebbe subentrata a SOCOTEC “senza soluzione di continuità”). Il tutto senza tuttavia specificare – osserva il collegio – per quali effettive ragioni tale certificato ITA non sia stato prodotto in tempi utili, e per ragioni a INDRA non imputabili, per la partecipazione alla gara di cui si controverte. Nel caso di specie non ricorre, in altre parole, il requisito della impossibilità (non imputabile in capo ad INDRA) di depositare un valido certificato nel termine di scadenza della gara (cfr. memoria IDEMIA del 23 marzo 2023). Di qui l’impossibilità di condividere la pur suggestiva tesi della difesa di INDRA; </h:div><h:div>9.8. Alla luce di quanto sinora detto scaturisce la non spendibilità, nel settore degli appalti pubblici, delle certificazioni di qualità rilasciate da enti accreditati UKAS. La risposta fornita dalla EA ha infatti espressamente e definitivamente chiarito che i certificati emessi da enti accreditati da UKAS non hanno più valore nelle procedure di gara per appalti pubblici. Di qui l’accoglimento dello specifico secondo motivo di appello.</h:div><h:div>10. In conclusione l’appello, assorbito ogni altro motivo e previo rigetto dell’appello incidentale per le ragioni sopra esposte al punto 8, si rivela fondato nei sensi sopra complessivamente indicati al punto 9, e tanto con conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il relativo ricorso non è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di legittimazione a ricorrere (quanto alla assenza della certificazione sicurezza delle informazioni ISO27001) sia in quanto un punto soltanto (quello ossia relativo alla certificazione gestione ambientale ISO14001) non sarebbe comunque sufficiente per INDRA, in virtù della c.d. prova di resistenza, onde utilmente conseguire il primo posto della graduatoria finale di gara. Va conseguentemente dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, il motivo aggiunto formulato in questa sede dall’appellante principale.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione della assoluta peculiarità delle esaminate questioni.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previo rigetto dell’appello incidentale lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione. Dichiara infine improcedibili i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Carmine Musto</h:div><h:div>Massimo Santini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>