<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220506520230323105519989" descrizione="" gruppo="20220506520230323105519989" modifica="28/03/2023 09:38:43" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Gruppo Itq S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05065"/><fascicolo anno="2023" n="03300"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220506520230323105519989.xml</file><wordfile>20220506520230323105519989.docm</wordfile><ricorso NRG="202205065">202205065\202205065.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>28/03/2023 07:32:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annamaria Fasano</firma><data>25/03/2023 19:04:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 419/2022, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5065 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Gruppo ITQ s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s di Ruggiero Patrizio in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI, e Palumbo Costruzioni s.r.l., in proprio e nella qualità di mandante dell'ATI, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Vado Ligure, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Comune di Quiliano, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vado Ligure e della società Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggiero Patrizio, in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI, e di Palumbo Costruzioni s.r.l., in proprio e nella qualità di mandante dell'ATI;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Vagnucci, Melucci e Gaggero;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.La CUC tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano indiceva, per conto del Comune di Vado Ligure, una procedura negoziata per l’affidamento degli ‘<corsivo>interventi di Riqualificazione della Fascia Litoranea Fronte Mare di Porto Vado – 2° Lotto Funzionale</corsivo>’. La legge di gara richiedeva ai concorrenti il possesso dell’attestazione SOA nelle categorie OG3 (classe III bis) e OG1 (classe II). </h:div><h:div>Alla procedura di gara venivano invitati, tra gli altri, la società Gruppo ITQ s.r.l. (in seguito anche Gruppo ITQ), il RTI composto dalle ditte Eredi Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggiero Patrizio e Palumbo Costruzioni s.r.l. (in seguito anche RTI Eredi Ruggiero). </h:div><h:div>Ai fini della partecipazione alla gara, la società Gruppo ITQ, autonomamente sprovvista della qualificazione nella categoria SOA OG3, class. III-bis, faceva ricorso all’avvalimento ex art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 del Consorzio Opera, il quale metteva a disposizione della propria ausiliata: “<corsivo>i) il know-how tecnologico e commerciale, a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori, nel rispetto dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, così come di seguito meglio specificati: n. 1 Responsabile Tecnico con qualifica di: Architetto e/o Ingegnere e/o Geometra e/o Perito; ii) il numero necessario di squadre tipo, i cui nominativi verranno comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato. Il numero e tipo di operai sarà stabilito in base all’effettiva necessità in fase esecutiva, prima dell’inizio dei lavori e nel rispetto dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, così come di seguito meglio specificati: n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato, n. 1 operaio comune; iii) i mezzi ed attrezzature necessari all’esecuzione dell’opera”, indicati nell’Allegato 1 al contratto di avvalimento</corsivo>”. </h:div><h:div>Con determina n. 29 del 4.4.2022, la CUC disponeva l’aggiudicazione della procedura negoziata a favore della Gruppo ITQ. Con determina n. 35 del 4.5.2022, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva. </h:div><h:div>2. La società Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggiero Patrizio e Palumbo Costruzioni s.r.l., ciascuna in proprio e, rispettivamente, nella qualità di mandataria e mandante dell’ATI costituendo, impugnavano dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria i verbali di gara e la suddetta aggiudicazione definitiva, domandando altresì l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, previa declaratoria d’inefficacia del contratto. Le ricorrenti sostenevano che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché priva della qualificazione per la categoria OG3 – Class. III bis, richiesta dalla normativa di gara quale requisito di partecipazione. </h:div><h:div>Secondo le società, il contratto di avvalimento stipulato con il Consorzio Stabile Opera s.c.a.r.l. era nullo perché non specificava le risorse messe a disposizione della ditta ausiliata, inoltre, l’impresa ausiliaria era priva della qualificazione nella categoria OG3 Class III bis, essendo in possesso della qualificazione nella diversa categoria OG3- Class. VII.  Le società denunciavano che le risorse materiali messe a disposizione dell’ausiliata erano insufficienti, in quanto non idonee a coprire le attrezzature richieste dalla stazione appaltante, quale dotazione minima ai fini della partecipazione. </h:div><h:div>3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con sentenza n. 419 del 2022, accoglieva il ricorso, evidenziando che il contratto concluso dall’aggiudicataria con il Consorzio Stabile Opera s.c.a.r.l. si limitava a precisare la composizione della squadra tipo, ma non indicava, nemmeno nel minimo o nel massimo, il numero necessario delle squadre, che veniva espressamente rinviato ad una successiva valutazione della ‘<corsivo>effettiva necessità in fase esecutiva prima dell’inizio dei lavori</corsivo>’, o, in altre parole, a una futura ed eventuale nuova manifestazione di volontà delle parti. </h:div><h:div>4. Gruppo ITQ s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: “<corsivo>Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016). Eccesso di potere per travisamento in fatto e diritto, ingiustizia manifesta”. </corsivo></h:div><h:div>5. Il Comune di Vado Ligure si è costituito in resistenza, concludendo per l’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>6. Le società Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggiero Patrizio e Palumbo Costruzioni s.r.l. si sono difese, chiedendo la reiezione del gravame. </h:div><h:div>7. Le parti, con successive memorie, hanno ribadito le proprie difese.</h:div><h:div>8. Con ordinanza n. 3369 del 2022, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata presentata in via incidentale dalla parte appellante.</h:div><h:div>9. All’udienza del 19 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10. Con un unico articolato motivo, la società appellante censura la sentenza impugnata denunciando l’errore in cui sarebbe incorso il Collegio di prima istanza, il quale, in dichiarato dissenso da un indirizzo giurisprudenziale di segno contrario, ha ritenuto l’invalidità dell’avvalimento prestato dal Consorzio Opera s.c.a.r.l. in favore della Gruppo ITQ, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara. Secondo l’esponente, il Tribunale adito riterrebbe erroneamente che, ai fini della validità del contratto di avvalimento dell’attestazione SOA, si rende necessaria la puntuale e analitica elencazione <corsivo>ex ante </corsivo>di tutte le risorse messe a disposizione dell’operatore concorrente dall’ausiliaria per quel specifico contratto, incluso un dettaglio pratico – organizzativo quale il numero di squadre necessario per realizzare l’intervento. Ciò in quanto, non sarebbe stato considerato che il numero delle squadre non rientrerebbe affatto tra gli elementi dell’istruttoria che le SOA dovrebbero svolgere ai fini del rilascio della attestazione di qualificazione all’esecuzione di determinate lavorazioni per certe classifiche d’importo. In questo modo, secondo la ricorrente, si richiederebbe al concorrente, che si avvale degli altri requisiti SOA, qualcosa di più e di diverso da ciò che l’ausiliaria, che li mette a disposizione, ha dovuto allegare a dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria compendiata nell’attestazione SOA. </h:div><h:div>L’appellante argomenta che, in caso di avvalimento tecnico-operativo, quale è l’avvalimento dell’attestazione SOA, il concorrente non è tenuto ad elencare dettagliatamente l’esatta consistenza del compendio di personale messo a disposizione dalla società ausiliaria, essendo sufficiente che sia indicato l’apporto che la società ausiliaria è chiamata a svolgere, nonché i parametri in base ai quali rapportare le risorse messe a disposizione. Nel caso di specie, tutte le risorse, personali e materiali, messe a disposizione dall’ausiliaria Consorzio Opera sarebbero state puntualmente individuate nel contratto di appalto, da cui si evincerebbe anche l’impegno assunto dall’ausiliaria Consorzio Opera con riferimento al tecnico, al compendio di mezzi d’opera e al numero di squadre necessarie. Né assumerebbe rilievo il fatto che si è omesso di indicare il numero delle squadre, posto che, al fine di assegnare la necessaria concretezza al prestito di personale, è sufficiente che venga individuata la composizione della squadra tipo, ben potendosi rinviare la determinazione dell’esatto numero di squadre richiesto alle esigenze legate alla fase esecutiva. In questo caso, la precisa consistenza delle squadre resterebbe agganciata ad un parametro specifico, che è quello della effettiva necessità in fase esecutiva, e non si può intendere rinviata, come ritiene il collegio di prima istanza, “<corsivo>a una futura e eventuale nuova manifestazione di volontà tra le parti</corsivo>”. La società Gruppo ITQ sostiene che, in base a tale pattuizione contrattuale, sarebbe evidente che la società ausiliaria resta obbligata a mettere a disposizione della propria ausiliata il numero di squadre tipo, che si renderanno necessarie (in aggiunta alle risorse già messe in campo dalla società ausiliata) per fare fronte alle esigenze esecutive corrispondenti alle categorie di lavorazioni e classifiche possedute dall’ausiliaria e messe a disposizione del concorrente. </h:div><h:div>11. La società Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggiero Patrizio e la società Palumbo Costruzioni s.r.l. hanno contestato l’assunto difensivo della società appellante, ritenendo, al contrario, che nell’avvalimento operativo occorrerebbe una più intensa determinazione del contenuto del contratto, in modo che la messa a disposizione delle risorse deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamene all’impresa avvalente di utilizzare le risorse dell’ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento, anche al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina dei requisiti. </h:div><h:div>12. L’appello è fondato a va accolto.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene utile precisare che non sussistono dubbi sul fatto che l’avvalimento che viene in rilievo nella presente controversia rientra nel novero dell’avvalimento ‘tecnico e operativo’, poiché l’ausiliaria ha messo a disposizione dell’ausiliata il requisito di qualificazione di cui è carente per l’esecuzione ‘<corsivo>delle lavorazioni che si candida ad assumere (…) consistendo nello specifico dell’attestazione SOA per la categoria e classifica OG03 – III bis, e nei requisiti tecnico operativi connessi (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che: “<corsivo>l’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente… il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tale fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”. </corsivo></h:div><h:div>L’orientamento sostenuto da questa Sezione ha evidenziato che, a seconda che si tratti di avvalimento di c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico e operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria; in particolare, solo in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificatamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5485; Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6619;  Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1120), atteso che solo così sarà rispettata la regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui commina la nullità all’omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. </h:div><h:div>L’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e, in particolare, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 c.c.). </h:div><h:div>L’interpretazione del contratto di avvalimento non soggiace a rigidi formalismi (Cons. Stato, sez. V, 20.7.2021, n. 5464), sicché non è possibile fare ricorso ad ‘<corsivo>aprioristici schematismi concettuali che possano irrigidire la disciplina sostanziale della gara</corsivo>’ (Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860), dovendo, viceversa, ritenersi valido il contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’oggetto, pur non essendo puntualmente determinato ‘<corsivo>sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento</corsivo>’ (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 4 novembre 2016, n. 23). </h:div><h:div>In sostanza, la verifica di idoneità del contratto allegato ad attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi va svolta in concreto, avuto riguardo al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione assegnata all’istituto (Cons. Stato, 3 maggio 2017, n. 2022).</h:div><h:div>Sulla base di tali rilievi, l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi fino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione, ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale; sebbene l’assetto negoziale debba consentire quantomeno “<corsivo>l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio dell’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione</corsivo>” (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682).</h:div><h:div>Il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione di personale qualificato, specificando i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dall’impresa ausiliata (Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2021, n. 4935).</h:div><h:div>12.1. La società appellante ha diffusamente contestato la valutazione svolta dal giudice di prima istanza in ordine al grado di determinatezza del contratto di avvalimento, allegando la violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, con le censure sopra sintetizzate, ed evidenziando che, al fine di assegnare la necessaria concretezza al prestito di personale, è sufficiente che venga individuata la composizione della squadra tipo, ben potendosi rinviare la determinazione dell’esatto numero di squadre richiesto alle esigenze legate alla fase esecutiva. L’&lt;&lt;effettiva necessità in fase esecutiva&gt;&gt; rappresenta un parametro preciso a cui agganciare l’esatta consistenza delle squadre. </h:div><h:div>12.2. Il Collegio condivide tale assunto difensivo.</h:div><h:div>La legge di gara richiedeva ai concorrenti il possesso dell’attestazione SOA nelle categorie OG3 (class. III bis) e OG1 (class. II). Il gruppo ITQ, essendo sprovvisto della qualificazione nella categoria SOA OG3, class. III-bis, faceva ricorso all’avvalimento ex art. 89 del d.lgs. n.50 del 2016 del Consorzio Opera, il quale metteva a disposizione della propria ausiliata le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto stesso, identificate, unitamente alla attestazione SOA per categoria e classifica OG03-III-Bis prescritta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, nelle risorse, nei mezzi e nelle attrezzature indicate nell’Allegato 1 al contratto di avvalimento, ove era riportata l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione.</h:div><h:div>Relativamente all’avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è ammissibile l’avvalimento anche quanto alla SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (Cons. Stato, sez. V, 21 dicembre 2021, n. 8486; Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1543). </h:div><h:div>In definitiva, nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è l’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074).</h:div><h:div>Quest’ultimo profilo, ossia la correlazione tra apparato organizzativo oggetto del prestito e capacità di esecuzione del contratto d’appalto in affidamento, ha carattere decisivo poiché il concorrente privo del requisito di attestazione SOA dichiara alla stazione appaltante di essere sprovvisto della capacità tecnico – professionale di eseguire il contratto e che si impegna, tramite avvalimento, a recuperare la capacità mancante; ma perché ciò avvenga realmente è necessaria l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’avvalente e dell’ausiliaria (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 169).</h:div><h:div>12.3. Nel caso in esame, il Consorzio Opera ha messo a disposizione della propria ausiliata: </h:div><h:div>‘<corsivo>i) Il know-how tecnologico e commerciale, a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori, nel rispetto dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, così come di seguito meglio specificati: n. 1 Responsabile Tecnico con qualifica di: Architetto e/o Ingegnere e/o Geometra e/o Perito; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>ii) Il numero necessario di squadre tipo, i cui nominativi verranno comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato. Il numero e tipo di operai sarà stabilità in base all’effettiva necessità in fase esecutiva, prima dell’inizio dei lavori e nel rispetto dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, così come di seguito meglio specificati: n. 1 operario specializzato, n. 1 operaio qualificato, n. 1 operaio comune;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>iii) I mezzi ed attrezzature necessari all’esecuzione dell’opera, puntualmente indicati nell’Allegato 1 al contratto di avvalimento.</corsivo>”</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che la suddetta clausola consenta di rendere puntualmente apprezzabile quali siano effettivamente le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, rappresentando che sarà in sede esecutiva che potrà essere evidenziata l’effettiva necessità del numero delle squadre necessarie. </h:div><h:div>La società chiarisce che saranno messi a disposizione tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all’esecuzione dell’opera che sono indicate nell’Allegato 1 del contratto di avvalimento, e che il numero di operari di ogni squadra tipo è costituito da un operaio specializzato, un operaio qualificato e un operaio comune. </h:div><h:div>L’indicazione dei mezzi, del personale, del <corsivo>know-how</corsivo>, e degli altri elementi aziendali rende chiaramente ‘determinato’ l’impegno dell’ausiliaria tanto nei confronti della stazione appaltante, quanto nei confronti della concorrente aggiudicataria. </h:div><h:div>Tale modalità di specificazione delle ‘risorse’ prestate soddisfa l’obbligo imposto dal Codice dei contratti pubblici, in quanto la Stazione appaltante è stata messa in grado di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall’ausiliaria nei confronti della concorrente, e quindi di verificare e controllare, in sede di gara e di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare, ma corrisponda a una prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all’altra.</h:div><h:div>Non si configura, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione della norma primaria e degli atti di gara, in quanto, se è vero che ai fini della qualificazione per i lavori pubblici è necessaria e sufficiente la SOA, che implica anche la sottostante certificazione di qualità, è altrettanto vero che l’avvalimento della SOA in una determinata categoria di lavorazione, e per una certa classifica, si traduce anche nel contestuale avvalimento della certificazione di qualità connessa alla medesima categoria. </h:div><h:div>L’ausiliaria ha, infatti, sostanzialmente messo a disposizione dell’ausiliata tutte le risorse necessarie, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità necessaria (Cons. Stato, sez. V, 17.5.2018, n. 2953). </h:div><h:div>Ne consegue che a fronte di una clausola che preveda <corsivo>know-how</corsivo> tecnologico e commerciale, un responsabile tecnico con la necessaria qualifica, il numero necessario di squadre tipo, il numero e tipo di operai in base all’effettiva necessità in fase esecutiva, e i mezzi necessari all’esecuzione dell’opera, appare evidentemente sfornito di prova l’assunto circa l’indeterminatezza del contratto di avvalimento, anche con riferimento alla mancata assunzione in concreto del relativo obbligo da parte dell’ausiliaria con riguardo al prestito del requisito. </h:div><h:div>12.4. In definitiva, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prima istanza, l’oggetto del contratto di avvalimento non è affatto indeterminato, comprendendo l’elenco delle specifiche risorse messe a disposizione in relazione all’appalto oggetto del presente giudizio. </h:div><h:div>Ne consegue che, attraverso la descrizione delle risorse materiali e umane oggetto di prestito, l’appaltatrice, quanto l’amministrazione comunale, possono dunque confidare su un impegno contrattuale sufficientemente determinato e, pertanto, coercibile nei confronti dell’ausiliario, tale da rendere effettiva la responsabilità solidale che quest’ultimo assume nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del codice dei contratti pubblici. </h:div><h:div>13. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi espressi, avendo effettuato una indagine interpretativa del contenuto del contratto di avvalimento che non ha tenuto conto dei recenti approdi della giurisprudenza amministrativa e del suddetto percorso argomentativo, con la conseguenza che, in ragione di ciò, va riformata. </h:div><h:div>14. Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va disposto il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggeri Patrizio e dalla società Palumbo Costruzioni s.r.l., ciascuna in proprio e, rispettivamente, quale mandataria e mandante dell’ATI costituendo.</h:div><h:div>Le spese del doppio grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità della vicenda processuale e del recente consolidarsi della giurisprudenza amministrativa sulle questioni trattate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo proposto dalla società Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggeri Patrizio e dalla società Palumbo Costruzioni s.r.l., ciascuna in proprio e, rispettivamente, quale mandataria e mandante dell’ATI costituendo.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Annamaria Fasano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>