<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220502420221005122006642" descrizione="" gruppo="20220502420221005122006642" modifica="10/5/2022 12:43:51 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05024"/><fascicolo anno="2022" n="08688"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220502420221005122006642.xml</file><wordfile>20220502420221005122006642.docm</wordfile><ricorso NRG="202205024">202205024\202205024.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\369 Luciano Barra Caracciolo\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giuseppina luciana barreca</firma><data>05/10/2022 12:43:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00768/2022, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5024 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo, in persona del legale rappresentante<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giangiuseppe Baj, Enrico Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Zeno Falzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Fausto Scappini, Luca Tirapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Fausto Scappini in Verona, vicolo Ghiaia n. 7; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Federico Sboarina, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Zeno Falzi;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Lubrano, e Floridi per delega di Scappini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto il ricorso proposto da Zeno Falzi per l’annullamento:</h:div><h:div> - del provvedimento prot. n. 0099/22 del 10 febbraio 2022 del Direttore dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, di diniego della richiesta di accesso agli atti, proposta il 14 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 43, d.lgs. n. 267 del 2000, della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 97 del 2016, avente ad oggetto la richiesta di copia dei seguenti atti: 1) documentazione relativa agli incarichi svolti dall’avv. Federico Sboarina per conto di Funivia Malcesine – Montebaldo negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; 2) determine di affidamento di incarico relative all’attività descritta sub 1; 3) preventivi dello stesso professionista; 4) documentazione dell’eventuale procedura comparativa intrapresa da Funivia Malcesine – Montebaldo in occasione dell’individuazione del professionista; </h:div><h:div>e, per quanto necessario anche in relazione alla motivazione del diniego:</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 0421/21 del 12 agosto 2021 del Direttore dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, di diniego della richiesta del 20 luglio 2021;</h:div><h:div>- delle norme dello Statuto dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine –Monte Baldo, in particolare gli artt. 3, 4 e 41, co. 1 e 6, laddove, come interpretati dal Consorzio resistente, consentissero di escludere il Consorzio stesso dai soggetti sottoposti alla richiamata normativa sull'accesso, nonché escludessero i poteri di vigilanza e controllo degli enti consorziati sulle attività del Consorzio;</h:div><h:div>e per l'accertamento e la declaratoria ex artt. 116 c.p.a., 43, d. lgs. n. 267 del 2000 e 22 e ss., della legge n. 241 del 1990, del diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti richiesti con l'istanza del 14 gennaio 2022; nonché per la conseguente condanna del Consorzio Funivia Malcesine – Monte Baldo a rilasciare al ricorrente copia di tutti i documenti richiesti con l'istanza del 14 gennaio 2022.</h:div><h:div>1.1.	I fatti sono ricostruiti come segue nella sentenza appellata:</h:div><h:div>&lt;&lt; <corsivo>1. Il sig. Zeno Falzi ricopre la carica di consigliere nella Provincia di Verona. In tale veste, con e-mail del 20 luglio 2021, ha richiesto al Consorzio denominato “Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo (Funivia Malcesine – Monte Baldo)”, costituito - ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142 del 1990 - tra la medesima Provincia, il Comune di Malcesine e la Camera di Commercio di Verona, di accedere agli atti inerenti alle prestazioni eseguite, su incarico del Consorzio, dall’avv. Federico Sboarina negli anni dal 2017 al 2020.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Con nota del 12 agosto 2021 la richiesta veniva respinta una prima volta.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In quanto soggetto dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale e organizzativa, sottoposto – secondo le disposizioni dello statuto - alla sola vigilanza del presidente dell’Assemblea dei rappresentanti degli associati, il Consorzio riteneva di non essere assoggettato ai generali poteri di accesso e informativa esercitati dai consiglieri comunali e provinciali in carica presso gli enti consorziati, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d. lgs. n. 267 del 2000 (di seguito TUEL).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. In data 14 gennaio 2022, il ricorrente, tramite il proprio difensore, inoltrava una seconda richiesta, nella quale, differentemente dalla prima, identificava nel dettaglio la documentazione oggetto dell’istanza, precisando di operare nell’esercizio delle prerogative di consigliere provinciale. Sottolineava inoltre che la propria richiesta avrebbe dovuto essere esaudita anche quando fosse stata inquadrata come domanda di accesso agli atti detenuti dall’Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 ss., della legge n. 241 del 1990, ovvero quale esercizio del c.d. accesso civico, regolato dal d. lgs. n. 33 del 2013.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Anche tale istanza veniva respinta dal Consorzio, che, con nota del 10 febbraio 2022, si limitava a richiamare la motivazione del precedente diniego, senza peraltro prendere alcuna posizione sulla qualificazione della domanda -come richiesta di accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990 ovvero come accesso civico - sulla base degli ulteriori presupposti normativi introdotti dall’interessato.</corsivo>&gt;&gt;.<corsivo/></h:div><h:div>1.2. Il tribunale - dato atto dei motivi di impugnazione di tale ultimo diniego e delle difese del Consorzio – ha respinto in via preliminare l’eccezione di parte resistente di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’originario diniego relativo alla prima istanza del ricorrente. </h:div><h:div>Nel merito, ha ritenuto che il Consorzio, in quanto ente partecipato preposto all’esercizio di un servizio pubblico, sia sottoposto alla disciplina dettata dall’art. 43, comma 2, del TUEL e come tale tenuto ad adempiere alle istanze di accesso formulate dai consiglieri in carica nei due enti locali consorziati (Provincia di Verona e Comune di Malcesine).</h:div><h:div>Ha concluso che la richiesta del ricorrente, consigliere eletto alla Provincia di Verona, appariva pienamente conforme al ricordato presupposto e che non fosse fondato il rilievo, esposto dalla difesa del Consorzio, secondo cui la domanda di accesso del ricorrente, in quanto formulata per finalità estranee al mandato consiliare a favore di un soggetto terzo, impegnato nelle elezioni per la carica di sindaco del Comune di Verona, avrebbe dovuto essere perciò disattesa e giudicata inammissibile.</h:div><h:div>1.3. Accolto il ricorso, le spese sono state compensate.</h:div><h:div>2. Avverso la sentenza l’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (in breve FMMB) ha proposto appello con due motivi. </h:div><h:div>Con separata istanza “cautelare ordinaria e di decreto presidenziale”, depositata successivamente, l’appellante ha chiesto la sospensione cautelare della sentenza impugnata: “<corsivo>1) sia in via ordinaria (previa fissazione di apposita Camera di Consiglio cautelare); 2) sia con emanazione di un Decreto Presidenziale (da emanarsi nella giornata di oggi, 22 giugno 2022 […]) di sospensione della sentenza impugnata, che consenta di mantenere re adhuc integra: a) in via principale, fino alla Camera di Consiglio che sarà fissata per le misure cautelari ordinarie; b) in via subordinata, fino al prossimo 27 giugno 2022 (data successiva all’avvenuto svolgimento del ballottaggio per l’elezione del Sindaco di Verona, al quale è candidato il sig. Sboarina)</corsivo>”.  </h:div><h:div>2.1. Il dott. Zeno Falzi si è costituito per resistere all’appello con atto di costituzione del 22 giugno 2022.</h:div><h:div>2.2. In pari data, ma prima della costituzione dell’appellato, è stato emesso il decreto cautelare n. 2877 di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.</h:div><h:div>Con istanza depositata il 23 giugno 2022 il dott. Falzi ha chiesto la revoca del decreto cautelare ed a tale istanza di revoca ha resistito l’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo con memoria depositata il 23 giugno 2022. </h:div><h:div>Con decreto monocratico in data 23 giugno 2022 è stata respinta l’istanza di revoca del precedente decreto di sospensione cautelare ed è stata confermata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 14 luglio 2022.</h:div><h:div>2.3. A tale camera di consiglio, preceduta dal deposito di memoria difensiva del dott. Falzi, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha ritenuto di definire il giudizio con la presente sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>3. Col primo motivo FMMB censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dall’Azienda perché proposto avverso il diniego di cui alla nota prot. n.0099/22 del 10 febbraio 2022, che si assume meramente confermativo del precedente prot. n. 0421/21 del 12 agosto 2021, che perciò risulterebbe tardivamente impugnato col medesimo ricorso.</h:div><h:div>3.1. Deducendo che la motivazione espressa dal tribunale appare costituire una mera affermazione di principio assolutamente apodittica, l’appellante sostiene che la determinazione negativa del febbraio 2022 non ha proceduto autonomamente ad una nuova valutazione della situazione e che il diniego ivi contenuto avrebbe natura meramente confermativa, per le seguenti argomentazioni:</h:div><h:div>1) nel contesto della seconda istanza non sarebbero stati introdotti elementi di novità, attesi l’identità dell’oggetto (documentazione degli incarichi svolti dall’avv. Federico Sboarina) e dello <corsivo>status</corsivo> di consigliere provinciale invocato;</h:div><h:div>2) il tenore della seconda istanza si sarebbe tradotto nella mera constatazione in sede amministrativa - tardiva ed irrituale rispetto alla naturale sede giurisdizionale - del nucleo motivazionale fondante il primo diniego (a proposito della qualificazione giuridica attribuibile a FMMB);</h:div><h:div>3) il ricorso sarebbe ultroneo perché avrebbe investito anche le previsioni statutarie dell’ente, menzionate nella motivazione del precedente diniego, divenuto intangibile per decorrenza dei termini processuali;</h:div><h:div>4) sarebbe omessa l’allegazione di un perimetro di legittimazione soggettiva diverso dallo <corsivo>status</corsivo> di consigliere provinciale.</h:div><h:div>3.2. In definitiva, ad avviso dell’appellante, la piena sovrapponibilità delle due istanze di accesso, derivante dall’identità dell’oggetto e dei presupposti, avrebbe determinato: 1) l’avvenuto consolidamento per acquiescenza del primo diniego; 2) la non riproponibilità dell’istanza di accesso e la non impugnabilità del secondo diniego, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia di accesso; 3) la non impugnabilità del secondo diniego, in quanto configurato come atto meramente confermativo (ovvero privo di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione), come tale non impugnabile, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia di atti meramente confermativi.</h:div><h:div>4. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>4.1. Va premesso che, in materia di accesso, il confronto fra le diverse e successive determinazioni negative non riguarda sempre in via diretta ed esclusiva queste ultime, né (soltanto) l’attività istruttoria e valutativa dell’amministrazione che le ha precedute. Al fine di delibare l’autonoma impugnabilità del diniego di accesso successivo ad altro, il confronto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, va fatto, come nota l’appellato, tra la prima e la seconda istanza di accesso e non sulla base della risposta fornita dall’ente destinatario dell’istanza di accesso, verificando se con la seconda istanza siano stati indicati fatti nuovi ovvero sia stato diversamente prospettato l’interesse giuridico rilevante (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 29 maggio 2020, n. 3392 ed i precedenti ivi richiamati).</h:div><h:div>Pertanto, è irrilevante che l’Azienda abbia qualificato il diniego del febbraio 2022 come confermativo del precedente e non abbia proceduto autonomamente ad una nuova valutazione della situazione. Rileva invece che la nuova domanda di accesso sia fondata su ragioni e presupposti autonomi, anche quanto alla prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. In tale evenienza, come già affermato nella sentenza appellata, il diniego di riesame pure se materialmente concepito mediante rinvio <corsivo>per relationem </corsivo>ad un precedente rigetto, costituisce un atto sostanzialmente autonomo, suscettibile di altrettanto autonoma impugnazione.</h:div><h:div>4.2. Nel caso di specie, le due istanze di accesso non sono “sovrapponibili”, ma presentano i seguenti significativi elementi di diversità:</h:div><h:div>- con la prima istanza del 20 luglio 2021 il dott. Falzi ha chiesto al Consorzio, a mezzo <corsivo>e-mail</corsivo>, di poter prendere visione della documentazione relativa agli incarichi dell’avv. Sboarina per il periodo 2017-2019, nonché della spesa dell’ente per l’anno 2020: la richiesta, non sottoscritta, è generica, non specifica i documenti che ne sono oggetto ed è formulata senza alcun riferimento allo <corsivo>status</corsivo> del richiedente ed alle norme di legge che giustificavano l’accesso;</h:div><h:div>- la seconda istanza del 14 gennaio 2022, inoltrata dal dott. Falzi per il tramite del proprio legale, contiene tutte tali specificazioni – sia quanto all’oggetto (“<corsivo>documentazione relativa agli incarichi svolti dal predetto avv. Sboarina negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 (come risultanti dal sito istituzionale alla sezione “consulenti e collaboratori”), nonché dei relativi provvedimenti di conferimento di incarico, preventivi e della eventuale procedura comparativa intrapresa dalla società da Lei diretta in occasione dell’individuazione del professionista</corsivo>”) che quanto al riferimento, oltre che alla “<corsivo>possibilità di accesso civico introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016 e dalla legge n. 241/1990</corsivo>” anche e soprattutto all’art. 43 del D. Lgs. N. 267/2000 (“<corsivo>a mente del quale i consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato</corsivo>”); per la prima volta, sono precisati lo scopo dell’accesso e l’interesse che muove la richiesta “<corsivo>ad avere notizie sulla gestione finanziaria dell’ente da Lei rappresentato nella propria qualità di membro del Consiglio Provinciale di Verona, ente, questo, che risulta essere socio di Funivie Malcesine-Montebaldo</corsivo>”, al fine “<corsivo>di esperire ogni legittimo controllo sulle spese gravanti sull’ente, lo si ripete, partecipato dalla Provincia di Verona, in occasione del conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni</corsivo>”.  </h:div><h:div>4.3. La sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 18 aprile 2006, n. 6, citata da entrambe le parti, pur ribadendo l’impossibilità di reiterare l’istanza e la non impugnabilità del diniego successivo, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, esclude tale eventualità “<corsivo>in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso; e, in tal caso, l’originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale</corsivo>”.  </h:div><h:div>4.3.1. Nel caso di specie, oltre ai fatti nuovi evidenziati dall’appellato – esercizio di un nuovo mandato di consigliere provinciale iniziato dal dott. Falzi nel dicembre 2021 e riferibilità della seconda istanza (anche) ad un anno contabile diverso (bilancio annuale 2021 e previsioni di bilancio 2022) – la seconda istanza contiene una prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante del tutto mancante nella prima istanza.</h:div><h:div>Dato ciò, sebbene le ragioni del diniego del 12 agosto 2021 (in particolare la non applicabilità al Consorzio dell’art. 43 del TUEL, tuttavia non menzionato nella prima istanza) siano reiterabili (e siano state reiterate) dal Consorzio, esse si specificano compiutamente soltanto in relazione a quanto prospettato dal consigliere provinciale con la seconda istanza, data la genericità della prima (che avrebbe consentito, di per sé sola, il rigetto della richiesta, a differenza della seconda, come si dirà <corsivo>infra</corsivo>, respingendo la censura di genericità, avanzata col secondo motivo di appello).</h:div><h:div>4.4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposta col primo motivo di appello, va quindi respinta.</h:div><h:div>5. Col secondo motivo FMMB denuncia la violazione dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il difetto dei presupposti di fatto e di diritto per la sua applicazione, nonché l’illogicità manifesta.</h:div><h:div>5.1. La decisione impugnata sarebbe sindacabile, in primo luogo, perché non avrebbe considerato che - seppure, come affermato in motivazione, l’amministrazione non possa gravare il consigliere dell’onere di motivare le proprie richieste di accesso -  il consigliere deve quanto meno indicare per quali ragioni intende esercitare il proprio diritto di accesso (tra quelle individuate dalla sentenza dello stesso T.a.r. per il Veneto n. 393/2020, citata nella sentenza appellata), mentre nel caso di specie la richiesta sarebbe stata tale da apparire addirittura di carattere emulativo e, comunque, assolutamente generica (oltre che attinente - come obiettato dalla difesa del Consorzio, respinta dal tribunale- ad altre esigenze, ben diverse da quelle alle quali la giurisprudenza ricollega il soddisfacimento della richiesta di accesso).</h:div><h:div>5.2. La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata in sentenza avrebbe dovuto comportare una decisione diversa dall’accoglimento, per come si desumerebbe in particolare:</h:div><h:div>a) dalla sentenza della Sezione V, 17 settembre 2010, n. 6963, che fa riferimento alla funzionalità della richiesta del consigliere “<corsivo>all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale … ai fini della tutela degli interessi pubblici</corsivo>”, escludendo dall’ambito di applicazione della norma “<corsivo>richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative</corsivo>”, da valutare in concreto;</h:div><h:div>b) dalla sentenza della Sezione IV, 12 febbraio 2013, n. 846, che ha specificato che “<corsivo>anche il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutale e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso</corsivo>”, escludendo l’accoglimento del ricorso in caso di richiesta riguardante documenti la cui ostensione sia già avvenuta;</h:div><h:div>c) dalla sentenza della Sezione V, 5 settembre 2014, n. 4525, che ribadisce quanto affermato dal precedente indicato sub a).</h:div><h:div>5.3. Infine, si critica la sentenza perché non avrebbe tenuto conto dei seguenti tre dati fondamentali:</h:div><h:div>a) il consigliere avrebbe potuto direttamente consultare gli atti presso gli uffici della Provincia di Verona;</h:div><h:div>b) la richiesta concerneva non singoli incarichi professionali, ma tutti gli incarichi conferiti all’avv. Federico Sboarina negli anni 2016-2017-2018-2019, cioè nello stesso periodo in cui era stato sindaco di Verona;</h:div><h:div>c) altro candidato alle elezioni comunali a Verona, il dott. Flavio Tosi, aveva pubblicamente e più volte dichiarato agli organi di stampa che la richiesta presentata dal Consigliere Zeno Falzi era nell’interesse esclusivo dello stesso Flavio Tosi (che essendo consigliere comunale non poteva presentarla), risultando in definitiva a lui solo utile nella procedura elettorale.</h:div><h:div>6. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. </h:div><h:div>Va evidenziato che non è riproposto con l’appello il principale argomento, posto a fondamento di entrambi i dinieghi di FMMB, secondo cui l’art. 43 del TUEL non troverebbe applicazione nei confronti del Consorzio denominato “Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo (Funivia Malcesine-Monte Baldo)”, ed in favore dei consiglieri della Provincia di Verona, ente consorziato con il Comune di Malcesine e la Camera di Commercio di Verona.</h:div><h:div>In proposito resta quindi definitivamente accertato - perché condivisibile e nemmeno contestato - quanto ribadito in sentenza circa “<corsivo>la particolare latitudine del diritto d’accesso esercitato dai componenti degli organi consiliari</corsivo>” che comprende “<corsivo>come traspare dalla inequivoca formulazione testuale dell’art. 43, comma 2, del TUEL, gli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal comune, indipendentemente dalle modalità di costituzione e dalle forme di controllo alle quali sono sottoposti. […] la giurisprudenza ha ricordato che la ratio dell'estensione del diritto d'accesso dei consiglieri, operata dall'art. 43 del TUEL anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti del comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti sono quelli che, come avviene nel caso del Consorzio resistente, gestiscono pubblici servizi locali</corsivo>”, ivi comprese le società partecipate in misura maggioritaria.</h:div><h:div>6.1. Passando all’esame delle specifiche censure dell’appellante, che presuppongono tutte l’applicazione dell’art. 43 TUEL,  va, in primo luogo, escluso che la richiesta di accesso del consigliere debba essere motivata come finalizzata ad esercitare una determinata prerogativa della carica (e men che meno che fra tali prerogative debbano essere privilegiate una o più di quelle che l’appellante ritiene di desumere dalla giurisprudenza in materia, cioè: 1) valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione; 2) esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio; 3) promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale). </h:div><h:div>Piuttosto, pur essendo queste ultime le finalità che integrano la <corsivo>ratio</corsivo> del diritto all’accesso riconosciuto al consigliere comunale e provinciale (individuate nell’ordine anzidetto dalla giurisprudenza in materia: cfr. Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n. 4525), va ribadito che l’accesso agli atti esercitato ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000 ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso poiché si esprime in un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle funzioni del consigliere, senza che gli si possa imporre di specificamente indicare le ragioni della propria richiesta atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni consiliari (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 13 agosto 2020, n. 5032).</h:div><h:div>L’espressione contenuta nella norma di riferimento (art. 43, comma 2, TUEL, secondo cui i consiglieri comunali e provinciali “<corsivo>hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge</corsivo>”), laddove fa riferimento a notizie e informazioni “utili” all’espletamento del mandato non è interpretabile come prescrittiva di un limite, ma piuttosto nel senso che tale aggettivo comporta l’estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n. 4525/2014, cit.; id., IV, 12 febbraio 2013, n. 843, richiamate da id., V, n. 5032/20 cit.).</h:div><h:div>6.2. La lettura della richiesta inoltrata dal consigliere Falzi per il tramite del proprio legale (anche soltanto della parte sopra trascritta esaminando il primo motivo di appello) consente di comprendere senza alcun dubbio le ragioni dell’istanza (specificate nella volontà di “<corsivo>controllo sulle spese dell’ente</corsivo>”) ed il suo fondamento giuridico.</h:div><h:div>Non si tratta di richiesta generica, né di richiesta, da potersi qualificare come “emulativa” in ragione dei documenti che ne sono oggetto (essendo a questi logicamente collegata l’indicata finalità dell’accesso) o delle modalità con le quali è stato esercitato il diritto (né gravose né inutilmente ripetitive: cfr., per tali limiti, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1298).</h:div><h:div>6.3. Quanto a queste ultime, l’estensione della richiesta a tutti gli incarichi professionali conferiti all’avv. Federico Sboarina negli anni dal 2016 al 2019/20, non la rende, per ciò soltanto, emulativa poiché l’estensione oggettiva e temporale appare compatibile con la finalità di controllo indicata come perseguita.</h:div><h:div>6.3.1. La possibile estensione dell’utilità delle informazioni ad altro soggetto diverso dal richiedente (nello specifico, il consigliere del Comune di Verona Flavio Tosi, candidato a sindaco del Comune, in contrapposizione all’avv. Sboarina) non è da sola sufficiente a privare di legittimità la richiesta di accesso del consigliere provinciale Falzi, essendo questa, come ritenuto dal tribunale, comunque pertinente “<corsivo>alla carica rivestita e alle funzioni da questi esercitate in tale sede istituzionale</corsivo>” ed essendo responsabile il richiedente (tenuto “<corsivo>al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge</corsivo>”, ai sensi dell’art. 43, comma 2, ultimo periodo, TUEL) “<corsivo>in relazione alla custodia, all’uso e alla eventuale spendita delle informazioni e degli atti così ottenuti</corsivo>”. </h:div><h:div>6.3.2. Indimostrato, infine, è rimasto l’assunto dell’appellante - contestato dal dott. Falzi, con il ricorso in primo grado - che il consigliere avrebbe potuto direttamente consultare gli atti presso gli Uffici della Provincia di Verona (alla quale tutti gli atti dell’Azienda sarebbero stati già trasmessi).</h:div><h:div>La dimostrazione che si sarebbe trattato di atti già nella disponibilità del richiedente spetta alla parte resistente, che eccepisce tale fatto impeditivo all’esercizio del diritto all’accesso (arg. ex art. 2697 cod. civ.). In mancanza di prova, l’eccezione non può avere alcun seguito.</h:div><h:div>7. L’appello va quindi respinto.</h:div><h:div>7.1. Restano definitivamente assorbite le censure riproposte dall’appellato dott. Zeno Falzi ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.. </h:div><h:div>7.2. Le spese del grado di appello, regolate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell’Azienda appellante ed a favore dell’appellato Zeno Falzi e liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell’appellato, nell’importo complessivo di € 3.000,00, oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raffaella Francavilla</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>