<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220410320240529144350528" descrizione="" gruppo="20220410320240529144350528" modifica="30/05/2024 12:27:09" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="04103"/><fascicolo anno="2024" n="05002"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220410320240529144350528.xml</file><wordfile>20220410320240529144350528.docm</wordfile><ricorso NRG="202204103">202204103\202204103.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Diana Caminiti</firma><data>30/05/2024 12:20:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Diana Caminiti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.R.G.A. - della provincia di Trento n. 00042/2022, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4103 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Trento Sviluppo S.r.l. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Dalponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Riva Del Garda, viale A. Lutti n. 10; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trento;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Diana Caminiti e viste le conclusioni come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La società Trento Sviluppo S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del T.R.G.A. della provincia di Trento,  21 febbraio 2022,  n. 42 che ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso la nota a firma del Vice Comandante del Corpo Polizia Locale Trento Monte Bondone, UOC - Reparto Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana, Nucleo Commercio e Pubblici Esercizi in data 22 luglio 2021, comunicata in pari data, avente il seguente oggetto «<corsivo>Trento Sviluppo Srl - istanza in merito all’accertamento dei requisiti di sorvegliabilità del costruendo pubblico esercizio ubicato nell’immobile adibito a supermercato all’insegna “Coop Superstore”. Parere sorvegliabilità</corsivo>», nonché avverso la nota, del pari  a firma del Vice Comandante del Corpo Polizia Locale Trento Monte Bondone, UOC – Reparto Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana, Nucleo Commercio e Pubblici Esercizi in data 28 luglio 2021, comunicata in pari data, avente ad oggetto «<corsivo>Trento Sviluppo Srl - istanza di integrazione parere sorvegliabilità</corsivo>».</h:div><h:div>2. La società Trento Sviluppo è proprietaria di un immobile ubicato al piano terra del “<corsivo>Centro commerciale direzionale Big Center</corsivo>”, ove è attualmente insediata la “<corsivo>Coop Superstore</corsivo>”, un supermercato di generi alimentari e non. </h:div><h:div>La società, ritenendo di destinare una parte del supermercato ad uso pubblico esercizio (bar/ristorante) presentava al Servizio Sviluppo Economico del Comune di Trento ed al Corpo di Polizia locale di Trento istanza volta a verificare la conformità dell’area in questione ai requisiti di sorvegliabilità esterna ed interna (doc. 5 fascicolo di primo grado), precisando l’intenzione di tenere aperto il pubblico esercizio anche oltre l’orario di apertura del supermercato stesso.</h:div><h:div>2.1.  In riscontro alla richiesta del 6 luglio 2021, il Nucleo commercio e pubblici esercizi del Corpo di polizia locale del Comune di Trento chiariva che, “<corsivo>dall’esame degli elaborati grafici allegati alla richiesta, non appaiono rispettati i requisiti di sorvegliabilità dettati dal D.M. 564/1992, in quanto la porta di sicurezza tra il supermercato e l’area di ristorazione rappresenta un collegamento con locali adibiti a diversa destinazione (nello specifico locali adibiti ad attività commerciale) che deve essere considerato a tutti gli effetti come accesso all’area di somministrazione da un luogo diverso da strada, piazza o altro luogo pubblico e quindi contrastante con le disposizioni sulla sorvegliabilità esterna di cui al comma (articolo) 1 del D.M. 564/1992</corsivo>.” (v. nota d.d. 22.07.2021 - doc. 3 fascicolo di primo grado). Nella nota di risposta, il Comune precisava che, sulla scorta di quanto affermato dal Ministero dell’Interno nella circolare del 559/C. 14386-12000 A (17) 4 (3) del 31.11.1997, il suddetto passaggio poteva intendersi come “<corsivo>accesso da un luogo aperto al pubblico</corsivo>” (riferendosi all’area di vendita) “<corsivo>solamente negli orari di esercizio dell’attività di vendita</corsivo>”. In conclusione, l’Amministrazione comunale proponeva alla Trento Sviluppo S.r.l. due possibili soluzioni, alternative fra loro, da adottare nell’area in questione per soddisfare il requisito della sorvegliabilità: nel primo caso, per mantenere le opere così come rappresentate negli elaborati grafici citati, si ipotizzava di far coincidere gli orari dell’esercizio commerciale con quelli del pubblico esercizio; diversamente si proponeva di chiudere in modo strutturale “<corsivo>l’uscita di sicurezza tra supermercato e pubblico esercizio e la relativa via di esodo</corsivo>” rispetto all’area di somministrazione “<corsivo>in modo da escludere fisicamente il passaggio dall’una all’altra destinazione</corsivo>”.</h:div><h:div>2.2 Il 23 luglio 2021, la Società Trento Sviluppo S.r.l. presentava un’ulteriore istanza, volta a far sì che il Comune si esprimesse in ordine all’adeguatezza - in termini del “<corsivo>rispetto di requisiti di sorvegliabilità del pubblico esercizio durante il periodo di apertura dello stesso oltre gli orari di apertura del supermercato</corsivo>” - della “<corsivo>serranda serale</corsivo>” avvolgibile, rappresentata nei sopraddetti elaborati grafici da una linea gialla di demarcazione (denominata appunto “<corsivo>limite serranda notturna</corsivo>”), volta a dividere l’area dell’esercizio pubblico da quella del supermercato e pensata per essere “<corsivo>abbassata</corsivo>” dopo la chiusura del supermercato al fine di chiudere i due ambienti (doc. 6 fascicolo di primo grado).</h:div><h:div>2.3. Il Comune, con successiva nota d.d. 28.07.2021 (doc. 4 fascicolo di primo grado),  precisava che tale sistema di chiusura amovibile non risultava conforme al D.M. 564/1992.</h:div><h:div>2.4. Con il ricorso di <corsivo>prime cure</corsivo> la società impugnava di fronte al T.R.G.A. di Trento le due note di risposta del Corpo di polizia locale del Comune e ne chiedeva l’annullamento, deducendo l’immediata lesività delle stesse in quanto, attenendo ad un parere vincolante, determinerebbero l’arresto procedimentale, impedendo la presentazione della Scia,   e lamentando la violazione dell’art. 1 del D.M. n. 564/1992.</h:div><h:div>3. Il giudice di <corsivo>prime cure</corsivo> ha rigettato nel merito il ricorso, assorbendo l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Comune.</h:div><h:div>4. Con il presente atto di appello la società ha articolato due motivi di appello, il primo relativo all’erroneità della decisione di <corsivo>prime cure,</corsivo> in punto di ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso, il secondo relativo alla statuizione sulle spese di lite, considerata come consequenziale alla richiesta riforma della sentenza appellata, con conseguente accoglimento del ricorso di <corsivo>prime cure </corsivo>e<corsivo>
				</corsivo>condanna del Comune anche alle spese del primo grado di giudizio.</h:div><h:div>5. Si è costituito il Comune di Trento che, con la memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione, ha eccepito nuovamente l’inammissibilità del ricorso di <corsivo>prime cure, </corsivo>in quanto rivolto avverso un atto propedeutico rispetto all’apertura della Scia, di carattere non vincolante in quanto non inserito all’interno dell’avviato procedimento di Scia. Nel merito ha insistito  per il rigetto dell’appello,  chiedendo che in sede di condanna della controparte alle spese di lite si faccia carico alla medesima anche della corresponsione degli oneri riflessi relativi ai compensi dell’avvocatura interna,  che altrimenti rimarrebbero a carico dell’ente (oneri contributivi, assicurativi e fiscali),  da quantificare, rispetto al compenso professionale riconosciuto, nella misura del 27,08% per oneri contributivi e assicurativi (contributi INPS e premio INAIL) e nel 8,50% per oneri fiscali.</h:div><h:div>6. La società appellante ha replicato all’avversa eccezione preliminare di rito, insistendo nel merito per l’accoglimento dell’appello e per il rigetto della richiesta di refusione, in sede di liquidazione delle spese di lite, degli oneri riflessi.</h:div><h:div>7. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2024.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>8. Il presente contenzioso inerisce l’impugnativa di due note del Comune di Trento con cui si è ritenuto che il progetto presentato dalla società appellante - volto alla suddivisione in due parti del locale nella sua titolarità, adibito a supermercato, ai fini della destinazione di una parte di tale locale (anche dopo la chiusura serale del supermercato) ad esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,  diviso del supermercato da una semplice porta di sicurezza (prima nota) o  serranda (seconda nota),   destinata ad essere chiusa/abbassata nelle ore di chiusura del supermercato -  non potesse essere assentito per difetto dei requisiti di sorvegliabilità esterna quali prescritti dal D.M. 564/1992.</h:div><h:div>9. Con riguardo all’eccezione preliminare di rito, sollevata dal Comune di Trento, inerente l’inammissibilità del ricorso di <corsivo>prime cure</corsivo>, il collegio precisa che, seppure è vero che secondo la giurisprudenza in materia l’esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), a tale principio può derogarsi nella ricorrenza di esigenze eccezionali di semplificazione, che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).</h:div><h:div>9.1. Nell’ipotesi di specie, proprio in aderenza al richiamato principio di economia processuale, che consente di risolvere la controversia sulla base della ragione più liquida, può soprassedersi dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di <corsivo>prime cure</corsivo>, assorbita dal primo giudice e reiterata in questa sede dal Comune di Trento, avuto riguardo all’infondatezza dell’appello.</h:div><h:div>10. Il primo giudice ha rigettato nel merito il ricorso, aderendo alla prospettazione dell’amministrazione resistente, relativamente all’insussistenza nell’ipotesi di specie del requisito della c.d. sorvegliabilità (esterna) dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsto dall’art. 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza), nonché dall’art. 64, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010 e dal Decreto del Ministero degli Interni 17 dicembre 1992, n. 564, recante, per l’appunto, il “<corsivo>Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande</corsivo>”, ritenendo che la suddivisione temporanea dei locali prospettata dalla società ricorrente, realizzabile mediante l’installazione di una serranda interna avvolgibile, posta tra il supermercato ed il bar-ristorante, per quanto chiusa a chiave in orario serale, non possa essere considerata come una chiusura permanente, idonea a garantire la netta separazione tra le due attività: difatti una serranda abbassata, al pari di una porta chiusa, è per definizione apribile.</h:div><h:div>10.1. Per contro, secondo il primo giudice, i suddetti requisiti di sorvegliabilità ricorrerebbero con riferimento alla soluzione prospettata dal Comune, ma avversata dalla società, consistente nella creazione di «<corsivo>un corridoio verso l’esterno, diviso in modo stabile ed invalicabile per non permettere in alcun caso il passaggio tra attività commerciale ed attività di somministrazione</corsivo>» (cfr. l’impugnata nota del 28 luglio 2021), trattandosi di soluzione  pienamente conforme ai criteri di sorvegliabilità dei locali in questione, perché idonea ad assicurare la separazione fisica tra i locali adibiti alle due attività, impedendo il passaggio dagli uni agli altri.</h:div><h:div>11. A sostegno del gravame parte appellante articola un unico motivo con cui, riproponendo la prospettazione avanzata nel ricorso di <corsivo>prime cure</corsivo>, criticando  la sentenza appellata che ha per contro condiviso l’interpretazione della normativa seguita dal Comune, ritiene che il carattere permanente  della chiusura tra il locale di somministrazione e quello di vendita non sia un requisito necessario, né normativamente richiesto, ai fini del soddisfacimento della normativa in materia di sorvegliabilità esterna. </h:div><h:div>11.1. In tesi di parte appellante nel caso in esame, al quale si applicano due distinte discipline,  negli orari di apertura di entrambe  le attività i relativi esercizi devono considerarsi come  luoghi aperti al pubblico; per contro, negli orari in cui invece il supermercato è chiuso ed è pertanto  considerato luogo privato, ben potrebbe  soddisfare la finalità della normativa sulla sorvegliabilità esterna una serranda aperta durante il giorno,  in coincidenza degli orari di apertura di entrambi gli esercizi,  e invece chiusa e invalicabile la sera,  quando il punto vendita è chiuso.</h:div><h:div>Neppure sarebbe condivisibile l’asserita equiparazione della serranda ad una porta chiusa, giacché entrambe apribili.</h:div><h:div>La differenza, in tesi, sarebbe  invece sostanziale, giacché mentre la porta, per la sua conformazione, evidenzia di per sé la sua attitudine ad essere utilizzata quale apertura che consente l’entrata e l’uscita verso l’esterno, la serranda non ha invece tale attitudine - neppure interpretando il concetto di accesso in senso lato come vano che consente di entrare ed uscire (v., ad esempio, una finestra) - ma avrebbe le caratteristiche di un elemento fisso e invalicabile (come un muro) simile ad una grata e non utilizzabile per l’entrata e l’uscita dal locale, manifestandosi all’esterno come incompatibile ad essere utilizzata per l’entrata e l’uscita.</h:div><h:div>Del tutto erronea sarebbe pertanto anche l’ulteriore asserzione del T.R.G.A. di Trento, per cui la distinzione tra la chiusura attuata a mezzo di una porta e quella operata a mezzo di una serranda sarebbe artificiosa, giacché in entrambi i casi non si configurerebbe la necessaria separazione strutturale tra le due attività.</h:div><h:div>11.2. La norma transitoria di cui all’art. 5 del d.m. n. 564/1992 - la quale consentirebbe che, soltanto per i pubblici esercizi già esistenti nel dicembre del 1992, le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione vengano chiuse a chiave durante l’orario di apertura del pubblico esercizio - non sarebbe, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice,  affatto decisiva proprio per le ragioni innanzi  esposte, ovverosia per il fatto che, nel caso in esame, non saremmo di fronte ad una porta,   ma ad una struttura del tutto diversa, ovvero una serranda.</h:div><h:div>11.3. Altrettanto inconferente rispetto alla fattispecie <corsivo>de qua</corsivo>  sarebbe  la circolare del Ministero dell’Interno del 31 novembre 1997, a mente della quale la galleria pedonale o l’area di vendita dei centri commerciali devono essere considerati come luoghi aperti al pubblico, cioè accessibili alle persone,  soltanto negli orari stabiliti dal gestore del centro commerciale, con la conseguenza che il pubblico esercizio non potrà avere ingressi o aree comuni ad altri esercizi commerciali di diverso genere.</h:div><h:div>11.4. Del tutto inconferente sarebbe poi l’argomento, invocato dal giudice di primo grado, in aderenza alla difesa comunale, per il quale non vi sarebbe alcuna garanzia che la serranda rimanga abbassata durante gli orari di apertura del pubblico esercizio e di chiusura del supermercato, atteso che anche in presenza del muro non potrebbe garantirsi che nottetempo possa essere aperta una porta.</h:div><h:div>In realtà, ciò che rileverebbe sarebbe il fatto che venga posizionata una struttura di per sé incompatibile con il passaggio, come è per l’appunto una serranda chiusa e invalicabile. Per il resto, l’amministrazione avrebbe l’obbligo di effettuare gli opportuni controlli e, nell’ipotesi in cui verifichi il mancato rispetto dei requisiti di sorvegliabilità, irrogare la prevista “sanzione” della chiusura del locale.</h:div><h:div>Per meglio garantire che la serranda rimanga abbassata e chiusa, l’amministrazione comunale ben potrebbe imporre che le chiavi di apertura e di chiusura rimangano nel possesso e in custodia della ricorrente o del gestore del pubblico esercizio.</h:div><h:div>11.5. Parte appellante contesta la rilevanza e la pertinenza della considerazione contenuta nel terzultimo cpv. della parte motiva della sentenza, per la quale, nel caso in cui il pubblico esercizio rimanga aperto oltre l’orario di apertura del supermercato, la via di esodo dal supermercato attraverso il pubblico esercizio ben potrebbe essere isolata mediante la creazione di un apposito corridoio verso l’esterno che non permetta il passaggio tra attività commerciale ed attività di somministrazione, giacché tale soluzione è conforme ai criteri di sorvegliabilità “<corsivo>perché assicura la separazione fisica tra i locali adibiti alle due attività, impedendo il passaggio dagli uni agli altri</corsivo>”.</h:div><h:div>Osserva al riguardo come risulti del tutto inutile la creazione di un corridoio isolato e del tutto compartimentato, giacché, durante il periodo in cui il supermercato e il pubblico esercizio sono entrambi aperti, è possibile transitare, attraverso la porta di sicurezza, nel caso in cui ciò si renda necessario, come precisato dallo stesso Corpo di Polizia Locale. Mentre, durante il periodo serale, in cui il supermercato è chiuso e, pertanto, la porta di sicurezza non necessita di essere in funzione, i locali destinati all’una e all’altra attività vengono separati in modo invalicabile e funzionalmente strutturale attraverso la serranda.</h:div><h:div>12. Ciò posto, parte appellante, con il secondo motivo,  chiede la riforma della sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> anche con riferimento alle spese di lite, avuto riguardo alla ritenuta fondatezza del ricorso.</h:div><h:div>13. L’appello è infondato essendo del tutto condivisibile la motivazione della sentenza di primo grado, fondata sull’esatta interpretazione del dato normativo.</h:div><h:div>13.1. Il requisito della c.d. sorvegliabilità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è previsto dall’art. 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza), secondo il quale “<corsivo>La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate</corsivo>”. L’art. 64, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, nel dettare la disciplina statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, ribadisce che “<corsivo>L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie</corsivo>”.</h:div><h:div>I diversi requisiti di sorvegliabilità relativi ai predetti esercizi sono stati quindi specificati dal Decreto del Ministero degli Interni 17 dicembre 1992, n. 564, recante, per l’appunto, il “<corsivo>Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande</corsivo>”. </h:div><h:div>13.2. L’art. 1 del predetto D.M., rubricato “<corsivo>Sorvegliabilità esterna</corsivo>” dispone, al comma 1, che “<corsivo>I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d’accesso o d’uscita</corsivo>”; al comma 2, che “<corsivo>Le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private</corsivo>”. L’art. 3 del medesimo D.M., rubricato “<corsivo>Sorvegliabilità interna</corsivo>”, a sua volta dispone, al comma 1, che “<corsivo>Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso</corsivo>”; al comma 2, che “<corsivo>Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l’accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge</corsivo>”. </h:div><h:div>13.3. Rileva poi, come correttamente ritenuto dal primo giudice,  in questa sede la norma transitoria contenuta nell’art. 5 del medesimo D.M., applicabile solo ai pubblici esercizi già esistenti nel dicembre del 1992 (anno in cui è entrato in vigore il decreto stesso), secondo la quale “<corsivo>Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l’orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l’accesso a chiunque</corsivo>”. 13.4. Avuto riguardo al dettato del citato D.M., risulta del tutto corretta la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo>, che ha condiviso la prospettazione dell’Amministrazione.</h:div><h:div>14. Il D.M. in questione, sulla cui corretta interpretazione da parte del primo giudice non è dato dubitare, obbedisce infatti chiare finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tese da una parte ad impedire o comunque a rendere difficoltosa la fuga dal locale di soggetti "malavitosi" e dall'altra a favorire l'accesso nei locali dell'autorità di pubblica sicurezza, preposta all'intercettazione ed alla cattura dei soggetti suindicati.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa è pertanto concorde nel ritenere che la richiamata disciplina statale di settore ponga un limite preciso che non lascia dubbi interpretativi laddove stabilisce che i locali pubblici devono aggettare sulla pubblica via o altro luogo pubblico e non, per conseguenza, su locali privati (v. ex multis Cons. Stato, Sez. V, sent 25.02.2020 n. 1395; Cons. Stato, Sez. V, sent. 01.12.2014 n. 5943). “<corsivo>Ciò è un chiaro indice della scelta di prevalenza operata nel bilanciamento effettuato a monte dal legislatore per l'ipotesi di una possibile contrapposizione tra l'interesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico (cui sono preposti i criteri di sorvegliabilità) e quello alla tutela dell'iniziativa economica privata</corsivo>” (v. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Ter, sent. 07.06.2021 n. 6766).</h:div><h:div>In questo senso, tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono (art. 1, comma 2°, DM 564/1992), permettere "<corsivo>l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private</corsivo>".</h:div><h:div>15. Infatti dai disposti del D.M. suindicato si evince che i locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande devono disporre di vie di accesso tali da consentire la sorvegliabilità dei locali stessi da parte degli organi di polizia (c.d. sorvegliabilità esterna). Inoltre i locali in questione non devono essere collegati con locali a diversa destinazione, e ciò al fine di impedire ad eventuali avventori di allontanarsi recandosi in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte e sottrarsi ai controlli di polizia: difatti - come si evince (<corsivo>a contrario</corsivo>) da quanto previsto dalla predetta norma transitoria - è possibile mantenere “<corsivo>comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione</corsivo>” solamente nel caso di pubblici esercizi autorizzati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, dovendosi  in tal caso procedere alla chiusura a chiave dei locali durante l’orario di apertura del pubblico esercizio.</h:div><h:div>15.1 Parimenti corretta risulta, sulla base del chiaro dato normativo e della sua <corsivo>ratio,</corsivo> quale evincibile a <corsivo>contrario </corsivo>anche dall’indicata norma transitoria, la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> nel punto in cui ha ritenuto che la serranda non sia idonea a garantire la separazione strutturale fra i due locali, posto che, come la porta può essere aperta, la serranda può essere alzata; pertanto del tutto fallaci sono le deduzioni di parte appellante,  volte a rimarcare l’asserita differenza sostanziale tra la serranda e la porta, come pure fantasioso si rileva l’accostamento tra la serranda ed il muro, sulla base del rilievo che il muro potrebbe essere abbattuto nottetempo per aprirvi una porta.</h:div><h:div>15.2. Quanto al riferimento alla circolare del 31 novembre 1997 del Ministero dell’Interno, citata nei pareri gravati e considerata del pari pertinente dal primo giudice, evidenzia questo collegio come il riferimento sia dimostrativo del rilievo che tutti i luoghi da considerarsi come aperti al pubblico durante l’orario di apertura, come i centri commerciali e le gallerie commerciali, dopo l’orario di chiusura debbano essere considerati per contro come luoghi privati; tale circolare, avuto riguardo a tale rilievo,  precisa dunque che «il <corsivo>pubblico esercizio ubicato all’interno di un centro commerciale non dovrà avere ingressi o aree comuni ad altri esercizi commerciali di diverso genere ed in ogni caso (anche per esercizi che si trovino all’interno di grandi magazzini) le porte o gli altri ingressi non potranno essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private</corsivo>». Dunque, se l’accesso ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande avviene attraverso l’area di vendita o la galleria pedonale del centro commerciale quando tali aree sono chiuse al pubblico, non sussistono le condizioni di sorvegliabilità di cui all’art. 1, comma 2 del D.M. n. 564/1992, perché manca “<corsivo>l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico”</corsivo>.</h:div><h:div>Pertanto la suddetta circolare deve considerarsi pertinente anche rispetto alla fattispecie <corsivo>de qua,</corsivo> indipendentemente dal luogo (da considerarsi privato) in cui possa avvenire l’accesso al pubblico esercizio,  in considerazione del rilievo che, come innanzi precisato, durante gli orari di chiusura anche il supermercato deve considerarsi quale luogo privato; pertanto il locale da adibire ad esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, destinato a rimanere aperto anche dopo la chiusura del supermercato, giammai potrebbe essere separato dal supermercato da una mera serranda, che strutturalmente in alcun modo è equiparabile ad  un muro.</h:div><h:div>15.3. Pertanto appare corretta la statuizione di <corsivo>prime cure</corsivo> anche nel punto in cui ha osservato che per contro i requisiti di sorvegliabilità prescritti dalla normativa sarebbero stati assicurati dalla soluzione proposta dall’Amministrazione, cui parte appellante non ha inteso aderire.</h:div><h:div>16. Avuto riguardo all’infondatezza del primo motivo di appello, va rigettato anche il secondo motivo, con cui si richiede la riforma della sentenza di primo grado anche in riferimento al capo sulle spese, sulla base dell’asserita fondatezza del ricorso di <corsivo>prime cure</corsivo>.</h:div><h:div>17. L’appello va dunque respinto.</h:div><h:div>17.1. Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3176).</h:div><h:div>Gli argomenti di difesa non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>18. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che la   richiesta di refusione degli oneri riflessi del Comune non può essere accolta, giacché gli “oneri riflessi” rappresentano “(…) somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza” (Cass. civ., Sez. II, 15 marzo 2023, n. 7499) per cui, come ritenuto dalla Suprema Corte con tale pronuncia, la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Trento, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ignazio De Trizio</h:div><h:div>Diana Caminiti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>