<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220370320240426201239917" descrizione="" gruppo="20220370320240426201239917" modifica="28/04/2024 18:16:41" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Pietro Borracci" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="03703"/><fascicolo anno="2024" n="03855"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220370320240426201239917.xml</file><wordfile>20220370320240426201239917.docm</wordfile><ricorso NRG="202203703">202203703\202203703.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\766 Fabio Taormina\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Taormina</firma><data>27/04/2024 18:56:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosaria Maria Castorina</firma><data>27/04/2024 11:23:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Rosaria Maria Castorina,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4388/2022</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3703 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Pietro Borracci, Giovanni Bucchieri, Antonina Calabrò, Paolo Cangiano, Ernesto Carbone, Davide Carelli, Marco Castellana, Carla D'Alterio, Lucia De Rosa, Sabina Fasciano, Emanuela Ferrante, Valentino Ferrari, Annunziata Fiore, Paolo Fortunato, Giuseppe Foti, Paolo Gabrielli, Paolo Gandolfo, Alviana Garau, Antonio Iannelli, Vito Gentile, Gabriele Impagnatiello, Saverio Greco, Dario La Longa, Alfonso Latino, Raffaele Laugelli, Vito Lombardo, Giacomo Malandrino, Andrea Marchelli, Arturo Marino, Giuseppe Marmora, Marcello Melis, Daniela Metta, Domenica Moramarco, Aniello Napolitano, Giovanni Orfei, Antonina Palma, Valeria Pansino, Laura Ricciardi, Gennaro Russo, Antonio Rutigliano, Eugenia Sacco, Ignazio Santangelo, Gabriele Saraceno, Luigi Sepe, Vincenzo Sinaguglia, Umberto Soprani, Sabrina Tessitore, Maurizio Tonarelli, Cosimo Turrisi, Giovanni Ursino, Francesco Zanframundo, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Maria Caruso e l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Gli appellanti sono idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall’Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687/2010, la cui graduatoria finale di merito è stata approvata con l’atto n. 173327.30-06-2021- U e poi rettificata con atto n. 198385.22-07- 2021.</h:div><h:div>Esponevano che mentre il concorso era ancora in fase di svolgimento, l’Agenzia delle Entrate aveva bandito, con atto del 21 gennaio 2019, un’altra procedura concorsuale per il reclutamento di centocinquanta dirigenti di seconda fascia i cui requisiti di partecipazione erano identici a quelli previsti dal bando del concorso del 2010, trattandosi di reclutare figure professionali del tutto analoghe da predisporre alle medesime mansioni. La pubblicazione del bando era stata preceduta da un preavviso di indizione, nel quale l’Agenzia delle Entrate aveva dato conto delle motivazioni per cui  aveva deciso di bandire due concorsi per il reclutamento di complessivi 160 dirigenti (uno, quello di interesse in questa sede, per 150 dirigenti da destinare agli uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; un altro, per 10 dirigenti, da destinare ai servizi catastali), invece di ribandire un concorso da 403 dirigenti risalente al 2014, già annullato in autotutela dall’Agenzia avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 4-bis, comma 1, del d.l. n. 78 del 2015, ed oggetto del contenzioso definito con la sentenza del Tar Lazio, Sez. II-ter, n. 8890 del 16 agosto 2018. In particolare, l’Agenzia si soffermava sulle ragioni per cui aveva ritenuto di non doversi conformare alla predetta sentenza, che aveva statuito l’obbligo per l’Amministrazione di bandire, concludendolo entro il 31 dicembre 2018, un concorso per 403 dirigenti secondo le modalità previste dal richiamato    art. 4-bis, comma 1, del d.l. n. 78, e cioè con esclusione della fase di valutazione dei titoli, mentre  non faceva alcun riferimento al concorso del 2010 in fase di svolgimento, del quale si attendeva a breve la conclusione, visto che le prove orali stavano per essere avviate, come da avviso pubblicato appena un mese prima.</h:div><h:div>A seguito dell’approvazione della graduatoria del concorso del 2010, gli odierni appellanti hanno costituito un comitato, che riuniva gli idonei non vincitori, proponendosi lo scopo di ottenere lo scorrimento della graduatoria concorsuale. A tal fine, con pec del 9 agosto 2021 il comitato aveva inviato all’Agenzia delle Entrate una dettagliata istanza chiedendo sia l’annullamento e/o la revoca del concorso per 150 dirigenti bandito nel 2019, sia lo scorrimento della graduatoria del concorso appena terminato. Questa istanza, tuttavia, era rimasta inevasa. Gli odierni appellanti avevano proposto quindi ricorso, assistito da apposita istanza cautelare, per l’annullamento degli atti impugnati nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 9 agosto 2021 e per la conseguente condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. </h:div><h:div>All’esito dell’udienza cautelare, il TAR adito si è pronunciato con l’ordinanza n. 6221 del 10 novembre 2021, ritendo che il ricorso non fosse assistito dal necessario <corsivo>fumus</corsivo>, “<corsivo>considerato che […] appare, da un lato irricevibile per tardività e dall’altro infondato, in considerazione del fatto che al momento del contestato bando non esisteva alcuna graduatoria approvata</corsivo>”. Tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con l’ord. n. 627/2022, che ha ordinato al TAR Lazio di pronunciarsi sulla “<corsivo>questione centrale posta dal ricorso di primo grado, concernente la sussistenza, o meno, delle condizioni che, secondo la disciplina vigente, impongono l’utilizzo prioritario delle graduatorie degli idonei, in luogo dell’indizione e svolgimento del nuovo concorso</corsivo>”. </h:div><h:div>All’esito del relativo giudizio di merito, il TAR Lazio, Sez. II-ter, con sentenza n. 4388/2022 del 12 aprile 2022, lo ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>Appellata la sentenza, nel corso del giudizio gli appellanti, con motivi aggiunti notificati il 3 novembre 2022, hanno impugnato la nota del 5 settembre 2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato un’istanza di scorrimento della graduatoria e di accesso presentata dagli odierni ricorrenti.</h:div><h:div>Nelle more del giudizio, con le sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023 il Consiglio di Stato, sez. VII, ha confermato le pronunce del TAR per il Lazio, sez. II-ter, nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, che avevano disposto l’annullamento degli esiti della procedura a 175 posti di dirigente “<corsivo>nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare</corsivo>”. </h:div><h:div>L’Amministrazione ha sottolineato che a seguito di ciò era stata approvata una nuova graduatoria riformulata con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024, con contestuale pubblicazione della graduatoria di merito e che alcuni degli appellanti, erano stati dichiarati vincitori e avevano assunto le funzioni con decorrenza 8 febbraio 2024.</h:div><h:div> L’Agenzia delle entrate, in relazione alla posizione dei suddetti ricorrenti, ha evidenziato che il giudizio poteva essere definito con sentenza di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., mentre i restanti ricorrenti, anche in seguito alla riformulazione della graduatoria in ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo, sebbene non fossero risultati tra i vincitori, figuravano nella nuova graduatoria di merito. </h:div><h:div>Gli appellanti hanno invece evidenziato che la nuova graduatoria non ha avuto alcun impatto sulla loro posizione, perché, la stragrande maggioranza di loro continuava a mantenere la qualifica di idoneo, senza alcuna soluzione di continuità e che anche coloro i quali erano diventati vincitori in sede di approvazione della nuova graduatoria, conservavano l’interesse alla decisione del presente ricorso ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. </h:div><h:div>All’udienza del 23 aprile 2024 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.Devono essere preliminarmente dichiarati inammissibili i motivi aggiunti aventi ad oggetto l’impugnazione della nota del 5 settembre 2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato un’istanza di scorrimento della graduatoria e di accesso presentata dagli odierni ricorrenti.</h:div><h:div>Quest'ultimo atto defensionale è stato, infatti, proposto in violazione del disposto dell'art. 104 c.p.a. che consente solo la proposizione di motivi aggiunti propri attraverso i quali sono rilevati ulteriori vizi a sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti o degli atti già impugnati e non anche, come nella fattispecie la proposizione di motivi aggiunti impropri mediante i quali l'appellante propone nuove domande connesse a quelle già proposte (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., Sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69; CGA, 4 gennaio 2019, n. 4; si veda, anche, Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2024 n. 1263). </h:div><h:div>Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del cod. proc. amm., in appello “<corsivo>Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati</corsivo>”. L’art. 104, comma 3, c.p.a., non è applicabile in questo caso avendo gli appellanti impugnato con motivi aggiunti una nota di risposta dell’Agenzia ad un’istanza di scorrimento della graduatoria e di accesso agli atti successiva alla sentenza di primo grado. Al riguardo va ribadito che “<corsivo>il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso  introduttivo e con i motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell'eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al TAR perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione</corsivo>” (Cons. Stato Sez. II, sent., 21 dicembre 2022, n. 11159; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze 1° febbraio 2022, n. 678, e 31 gennaio 2022, n. 651). </h:div><h:div>Peraltro, come riconosciuto dagli stessi appellanti, avverso la suddetta nota e gli ulteriori atti acquisiti nell’esercizio del diritto di accesso è stato   promosso autonomo ricorso innanzi al TAR Lazio (RG 13377/2022).</h:div><h:div>A fortiori inammissibili, per le stesse ragioni prima esposte, sono i motivi aggiunti passati per notifica e depositati il 19 aprile 2024, il che chiarisce, altresì, le ragioni per le quali il Collegio non ritiene  si ravvisino ragioni di tutela del contraddittorio - con riferimento alla parte pubblica e in relazione al rispetto dei termini processuali – tali da dovere disporre il differimento della trattazione della causa. </h:div><h:div>2.Con il primo motivo di appello gli appellanti evidenziano l’applicabilità dei principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 14/11 anche in rapporto allo svolgimento delle prove concorsuali. </h:div><h:div>Lamentano che la sentenza impugnata aveva dichiarato infondato il primo motivo di ricorso in cui si lamentava la mancata applicazione dei principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 14/2011.</h:div><h:div>3.Con il secondo motivo gli appellanti evidenziano gli effetti elusivi che deriverebbero da un approccio restrittivo ai principi affermati dall’adunanza plenaria n. 14/11 e sulle responsabilità connesse alla mancata approvazione della graduatoria. </h:div><h:div>Lamentano, sottolineando le peculiarità del caso, gli effetti paradossali che deriverebbero dall’approccio che vorrebbe limitare l’applicazione dei principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 14/2011. Tale soluzione finirebbe per trascurare due aspetti fondamentali: il primo è che la graduatoria non c’era ancora perché l’Agenzia delle Entrate ha impiegato oltre dieci anni per portare a termine il concorso; il secondo è che, ove il ragionamento del TAR fosse “avallato”, diventerebbe semplicissimo per le Amministrazioni eludere il principio del preferenziale scorrimento, bandendo nuovi concorsi prima che vengano conclusi i precedenti.</h:div><h:div>4.Con il terzo motivo deducono l’illegittimità di una integrazione processuale postuma della motivazione in rapporto a “particolari ragioni di opportunità”. </h:div><h:div>Evidenziano che, sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio era tato dedotto che esisteva una motivazione assai dettagliata sulle ragioni che hanno indotto l’Agenzia a bandire il concorso impugnato, ma in tale motivazione non veniva spesa una sola parola sul perché le impellenti esigenze di reclutamento dell’Agenzia non avrebbero potuto essere soddisfatte attendendo l’esito del concorso bandito nel 2010 e scorrendo la relativa graduatoria.</h:div><h:div>5.Con il quarto motivo deducono la ricorrenza dell’identità dei profili professionali riguardanti i due concorsi.</h:div><h:div>6.Con il quinto motivo evidenziano l’irrilevanza delle modifiche riguardanti l’assetto organizzativo dell’Agenzia.</h:div><h:div>7.Con il sesto motivo ribadiscono l’irrilevanza del carattere tecnico o manageriale delle funzioni che dovranno assumere i vincitori del concorso a 150 posti.</h:div><h:div>8.Con il settimo motivo evidenziano la sostanziale omogeneità delle prove concorsuali e delle materie d’esame.</h:div><h:div>9.Con l’ottavo motivo lamentano l’impossibilità di ovviare alle carenze motivazionali con interventi sostitutivi del giudice.</h:div><h:div>10.Con il nono motivo lamentano l’illegittima sovrapposizione di due procedure volte al reclutamento di personale da preporre alle stesse funzioni e sull’esigenza (postuma) di ricambio graduale del personale dirigente</h:div><h:div>11.Con il decimo motivo deducono l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza volta allo scorrimento della graduatoria.</h:div><h:div>I motivi di appello non sono fondati.</h:div><h:div>11.1. L'ultrattività <corsivo>ex lege</corsivo> delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. L'idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. Stato, V, 31 marzo 2016, n. 1272: Cons. St. 7643/2023)</h:div><h:div>L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato Sez. VI., 22/05/2017, n. 2376).</h:div><h:div>La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.</h:div><h:div>In particolare, come ricordato nella sentenza gravata, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che la disciplina in materia di scorrimento non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico.</h:div><h:div>In tali circostanze l'Amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.</h:div><h:div>Nella specie, peraltro, quando è stato bandito il concorso la graduatoria non era stata ancora approvata in conseguenza del contenzioso che ha accompagnato quel concorso che è stato al centro di una lunga vicenda processuale conclusa nel 2015; solo in quel momento l’Agenzia ha potuto riavviare la procedura concorsuale con la preliminare selezione e il controllo delle domande in formato cartaceo e dei titoli prodotti. </h:div><h:div>Né può fondatamente sostenersi che l’Amministrazione prima di pubblicare un nuovo bando debba attendere la pubblicazione della graduatoria del concorso precedente in quanto questo comporterebbe l’introduzione di un limite alla funzione organizzativa non previsto dalla legge.</h:div><h:div>11.2. Ferma la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.</h:div><h:div>Nel motivare l'opzione preferita, l'Amministrazione deve tenere in rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.</h:div><h:div>La medesima decisione dell'Adunanza Plenaria richiamata ha posto in rilievo che sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione.</h:div><h:div>In particolare Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4873 del 16 maggio 2023 ha specificato che: “<corsivo>La stessa Adunanza Plenaria si preoccupa di precisare che "la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione"; tra questi "può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione"; o anche la valutazione del "contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria</corsivo>".</h:div><h:div>11.3. Nel caso in esame il Collegio rileva che, al di là dei casi di possibile deroga al principio del <corsivo>favor</corsivo> per lo scorrimento delle graduatorie, la soluzione della sentenza di primo grado che ha escluso l'obbligo di scorrimento della graduatoria è condivisibile.</h:div><h:div>Il TAR ha  rilevato che  il bando, come evidenziato nella delibera di avvio del 2 novembre 2018, “<corsivo>tiene conto della riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, disposta con gli atti del Direttore dell’Agenzia n. 186053 e n. 186067 del 7 agosto 2018 e n. 187175 del successivo 8 agosto</corsivo>” e mira ad attuare i criteri di reclutamento di cui all’art. 1, comma 93, della l. n. 205 del 2017, norma sopravvenuta rispetto alla data di redazione della precedente procedura selettiva,  con l’obiettivo di selezionare in maniera più rigorosa le figure dirigenziali richieste. </h:div><h:div>Inoltre,  il bando 2010 era un concorso per titoli e colloquio mentre il nuovo bando era articolato su due prove scritte (una delle quali espressamente finalizzata alla verifica della capacità organizzative e gestionali del concorrente a mezzo della proposizione di quesiti pratici) e una prova orale, anche essa orientata, oltre che alla valutazione delle competenze giuridico-economiche, alla verifica delle capacità cognitive e delle competenze manageriali dei candidati, da analizzarsi a mezzo di quesiti riguardanti “<corsivo>a) dinamiche della compliance fiscale, analisi delle strategie volte a favorirla; b) i diversi aspetti della relazione con i contribuenti nell'attività di servizio e assistenza e nell’attività di controllo; c) metodologie di controllo relative alle diverse tipologie di contribuenti; d) valutazione della performance organizzativa e della performance individuale; e) fattori che favoriscono e fattori che deprimono la motivazione al lavoro</corsivo>”. </h:div><h:div>11.4. Come correttamente evidenziato dal TAR la disciplina concorsuale vigente a fine anno 2010, epoca di indizione del bando a 175 posti, è stata superata dalle modifiche normative intervenute successivamente previste dalla Legge n. 205 del 2017.</h:div><h:div>Da un raffronto tra i bandi dei due concorsi si notano evidenti differenze riguardo alle modalità di reclutamento. Il concorso per 175 dirigenti ha previsto lo svolgimento di una selezione con un’unica prova orale articolata in due fasi. Il concorso per 150 dirigenti, invece, ha previsto diverse modalità di selezione. Nello specifico, l’art. 9 del bando a 150 dirigenti prevede una prova scritta, a contenuto tecnico-pratico, che si articola in due fasi: a) la prima consiste in tre quesiti a risposta aperta, che il candidato ha facoltà di scegliere tra quelli formulati in sede di esame, su argomenti di carattere anche interdisciplinare, attinenti alle seguenti materie: − diritto tributario e scienza delle finanze; − diritto amministrativo; − diritto civile e commerciale; − elementi di diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea; − elementi di economia aziendale; − elementi di diritto penale; − pianificazione, organizzazione e sistemi di controllo; − ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.; b) la seconda fase consiste nella prospettazione di un caso pratico di lavoro riguardante situazioni problematiche di tipo organizzativo e gestionale, ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. Il bando prevede, inoltre, il superamento di una prova orale che consiste in un colloquio volto ad approfondire la verifica delle capacità cognitive e delle competenze manageriali dei candidati. </h:div><h:div>Anche con riferimento alle materie oggetto delle prove si nota una significativa differenza tra i due concorsi: ad esempio, nel bando per 150 dirigenti, oltre alle materie già previste per quello a 175 dirigenti, vengono richieste ulteriori specifiche conoscenze sul diritto unionale, diritto penale, diritto civile e commerciale.</h:div><h:div>Il bando di concorso impugnato dai ricorrenti è stato evidentemente pensato per selezionare profili professionali peculiari e specializzati da inserire, attraverso una selezione teorico pratica multidisciplinare, in un quadro istituzionale profondamente mutato rispetto a quello esistente nel 2010 (si pensi solo all’ampliamento delle competenze dell’Agenzia delle Entrate in seguito all’incorporazione dell’Agenzia del Territorio avvenuta nel 2012).</h:div><h:div>11.5. La motivazione nell’atto di indizione delle selezioni a 150 posti è indicata nella nota del Direttore dell’Agenzia prot. n. 289087 del 2 novembre 2018 recante “<corsivo>avvio di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate</corsivo>”, nella quale sono evidenziate le scelte compiute dall’Agenzia nella gestione delle procedure di assunzione dei dirigenti.</h:div><h:div>Da ultimo occorre evidenziare, per principio pacifico nella giurisprudenza, che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, “<corsivo>non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere</corsivo>” (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. di Stato, Sez. IV, sent., 4 novembre 2020, n. 6809; Cons. di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1141).</h:div><h:div>L’appello deve essere, pertanto, respinto, potendosi, in ultimo, formulare una considerazione: proprio il peculiare andamento del concorso cui hanno partecipati gli appellanti (è noto che, a seguito delle sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023 ed in ottemperanza a queste si è aperta una nuova “fase valutativa” della predetta procedura concorsuale, e che questa ha a propria volta determinato l’impugnazione degli atti di recente adottati  sia innanzi al Tar che, in seno a contenziosi pendenti, innanzi a questo Consiglio di Stato) costituisce plastica riprova della non condivisibilità delle critiche di parte appellante; invero a seguire sino alle estreme conseguenze queste ultime, all’Amministrazione sarebbe stato de facto impedito di procedere a garantirsi la provvista di personale sino alla completa definizione di quella procedura, che, però, ancora non era  stata definitivamente conclusa seppur dopo un arco temporale decennale, il che, è evidente, costituirebbe conseguenza certamente implausibile .</h:div><h:div>In considerazione della peculiarità della vicenda trattata e del lungo contenzioso che ha caratterizzato la procedura concorsuale, sussistono i motivi per la compensazione delle spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Moscariello Anna</h:div><h:div>Rosaria Maria Castorina</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>