<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220178020250306101136013" descrizione="" gruppo="20220178020250306101136013" modifica="13/03/2025 14:26:08" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01780"/><fascicolo anno="2025" n="02121"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220178020250306101136013.xml</file><wordfile>20220178020250306101136013.docm</wordfile><ricorso NRG="202201780">202201780\202201780.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\49 Giovanni Sabbato\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Sabbato</firma><data>12/03/2025 21:00:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ugo De Carlo</firma><data>10/03/2025 11:04:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Presidente FF</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, n. 1327/2021, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2022, proposto dal Comune di Brindisi, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Almiento, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Monteco Spa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Rodolfo Barsi e Carmenrita Lagioia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e di Monteco Spa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellato Monteco l'avvocato Barsi Rodolfo;</h:div><h:div>Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Guarino Emanuela;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il Comune di Brindisi ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per ottenere l’accertamento dell’obbligo del Comune di Brindisi, tramite la Monteco S.r.l., di espletare il servizio di raccolta e smaltimento del materiale vetroso, carta e plastica all'interno del Presidio Ospedaliero “Perrino” di Brindisi e la conseguente condanna al pagamento della somma sostenuta dalla ASL per lo smaltimento di vetro, carta e plastica.</h:div><h:div>2. La A.S.L. di Brindisi conveniva innanzi al Tribunale Civile di Brindisi il Comune di Brindisi, chiedendo di: 1) ritenere e dichiarare il Comune di Brindisi tenuto ad espletare il servizio di raccolta e smaltimento del materiale vetroso, carta e plastica all'interno del Presidio Ospedaliero “Perrino” di Brindisi, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Comune di Brindisi a far data dal mese di giugno del 2010; 2) conseguentemente, condannare il Comune di Brindisi al pagamento in favore della A.S.L. di Brindisi della somma di €. 67.120,44, oltre agli interessi legali dal giugno 2010 sino all'integrale ed effettivo soddisfo ed oltre al rimborso degli ulteriori costi che l'A.S.L. di Brindisi dovrà sostenere dal mese di febbraio 2011 in poi.</h:div><h:div>Dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo la causa veniva riassunta davanti al T.a.r. per la Puglia sezione staccata di Lecce.</h:div><h:div>La A.S.L. sostiene che il servizio di raccolta dei rifiuti sanitari suindicati all’interno del P.O. “Perrino” di Brindisi doveva ritenersi assoggettabile, ai sensi del d.P.R. 254/2003, al regime giuridico dei rifiuti speciali assimilati a quelli solidi urbani, in quanto non pericolosi e quindi rientranti nell’obbligo del Comune di garantire il servizio.</h:div><h:div>3, La sentenza ha accolto parzialmente il ricorso perché i tipi di rifiuto di cui si lamentava la mancata raccolta sono assimilati ai rifiuti urbani da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata.</h:div><h:div>L’accertamento dell’obbligo della raccolta comportava la reintegrazione del danno costituito dalla somma pagata dalla ASL per provvedere in proprio allo smaltimento; rispetto a tale somma veniva accolta un’eccezione di compensazione del Comune per un precedente credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato.</h:div><h:div>4. L’appello si fonda su tre motivi.</h:div><h:div>4.1. Il primo eccepisce l’erronea valutazione dell’inadempimento poiché non era stata verificata la previsa esistenza di una convenzione o di un contratto eventualmente intercorso fra la ASL e l’Amministrazione Comunale nel quale fosse stato stabilito l’obbligo che la stessa ASL assumeva inadempiuto.</h:div><h:div>La mancata erogazione di un servizio non costituisce inadempimento contrattuale.</h:div><h:div>Ma il primo giudice ha stabilito che il Comune fosse obbligato al ritiro dei rifiuti oggetto di causa sulla scorta delle disposizioni di legge mutando così anche la <corsivo>causa petendi</corsivo> dell’avversa azione e violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.</h:div><h:div>4.2. Il secondo contesta la mancata valutazione delle risultanze istruttorie.</h:div><h:div>Nessuna prova sarebbe stata fornita dalla ASL in merito all’effettivo esborso di € 67.120,440 ed il pagamento della somma per lo smaltimento in vece del Comune andava provata documentalmente.</h:div><h:div>4.3. Il terzo motivo censura la ricostruzione della normativa applicabile al caso concreto.</h:div><h:div>L’art. 195 d.lgs. 152/2006 assegna allo Stato la determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani; il successivo art. 198 rimanda ai Comuni l’approvazione di regolamenti per fissare tale assimilazione sulla scorta del decreto ministeriale.</h:div><h:div>All’epoca dei fatti di causa il decreto ministeriale non era stato adottato e si faceva ancora riferimento alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale prevista dall'art. 5 d.P.R. 915/1982; se il Comune non avesse emanato il regolamento, la possibilità, da parte del produttore, di usufruire del gestore pubblico, al fine del conferimento in discarica dei rifiuti assimilabili, restava soggetta alla stipula di “apposita convenzione” con il medesimo gestore che stabilisse “i termini e le modalità di conferimento”, nonché il compenso per lo smaltimento.</h:div><h:div>Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 in data 13 luglio 2008 i rifiuti derivanti da attività sanitarie non erano stati dichiarati assimilati agli urbani e dunque non avrebbero potuto essere avviati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento, se non tramite apposita convenzione. </h:div><h:div>L’obbligo per il Comune non poteva derivare direttamente dal d.P.R. 254/2003, che è un regolamento e che non può derogare alla disciplina illustrata precedentemente: il citato d.P.R. poteva essere al massimo equiparato al decreto ministeriale mai emanato ex art. 195 d.lgs. 152/2006 che avrebbe poi richiesto un intervento regolamentare da parte del Comune. </h:div><h:div>5. L’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. </h:div><h:div>6. Monteco S.r.l. si è costituita in giudizio per chiedere la sua estromissione dal giudizio per l’inammissibilità della chiamata <corsivo>iussu iudicis</corsivo> a suo tempo disposta.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. La richiesta di estromissione dal giudizio della società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Brindisi non può essere accolta. </h:div><h:div>L’inclusione nel giudizio della società è avvenuto <corsivo>iussu iudicis</corsivo> da parte del giudice ordinario cui originariamente la A.S.L. si era rivolta. Il coinvolgimento derivava dalla circostanza che la A.s.l. censurava la condotta anche della società e non solo del Comune relativamente al rifiuto di provvedere alla raccolta di taluni rifiuti speciali che dovevano considerarsi assimilati agli urbani. A fronte di tale contestazione e tenuto conto del contratto che lega il Comune di Brindisi alla Monteco s.r.l. a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la società deve essere parte del giudizio per poter far valere le sue ragioni nel ricostruire quale sia la disciplina da applicare nel caso concreto.</h:div><h:div>8. L’appello è fondato.</h:div><h:div>8.1. Seguendo un criterio di priorità logica, è opportuno esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello che contesta la ricostruzione normativa posta a fondamento della decisione impugnata.</h:div><h:div>Il testo unico sull’ambiente prevede che i rifiuti speciali possano essere ripartiti in rifiuti pericolosi e non pericolosi e solo alcuni di essi potevano ritenersi assimilati ai rifiuti solidi urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.</h:div><h:div>L’art. 195 T.U. attribuiva allo Stato la competenza di determinare i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani mediante un decreto ministeriale.</h:div><h:div>Oltre a tale assimilazione <corsivo>ex lege</corsivo>, i Comuni ai sensi dell’art. 198 T.U. avevano la facoltà di stabilire attraverso appositi regolamenti l’assimilazione secondo i criteri fissati dal decreto approvato ai sensi dell’art. 195.</h:div><h:div>Il decreto ministeriale non era stato approvato all’epoca cui si riferisce il presente contenzioso per cui l’unica direttiva esistente in merito era una deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 in applicazione della normativa all’epoca vigente che richiedeva una convenzione tra il conferente il rifiuto ed i soggetti che gestivano il servizio di raccolta; veniva fatta la salva la facoltà per i Comuni di disciplinare con regolamento l’assimilabilità. In ogni caso, in presenza o meno del regolamento comunale il servizio andava poi disciplinato attraverso una convenzione.</h:div><h:div>Il Comune di Brindisi aveva dato attuazione a tale deliberazione con una delibera del Consiglio comunale 112/2008 che aveva riconosciuto l’assimilazione per una serie di rifiuti speciali non pericolosi, ma non per i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</h:div><h:div>Alla luce della ricostruzione normativa effettuata non possono condividersi le conclusioni cui è giunto il primo giudice quando ha fondato l’accoglimento del ricorso sulla scorta di quanto indicato dal d.P.R. 254/2003.</h:div><h:div>La norma è precedente al d.lgs. 152/2006, che aveva rinviato ad un decreto interministeriale la fissazione dei criteri per procedere all’assimilazione per cui, in mancanza di un’abrogazione espressa, il regolamento in questione potrebbe fare le veci del decreto mai emanato; non è, invece, sostenibile che sulla scorta di tale regolamento statale operi direttamente un obbligo per i comuni di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali non pericolosi prescindendo da una convenzione e da una disciplina regolamentare.</h:div><h:div>Sul punto soccorre la pronuncia della Suprema Corte richiamata dal Comune (sentenza 25523/2019) che afferma: “<corsivo>In tema di TARSU, la mancata tempestiva adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, del decreto di cui all'ultima parte dell'art. 195, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 152 del 2006 (nella formulazione, applicabile ratione temporis modificata dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 4 del 2008) con il quale sono fissati i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, non fa venir meno il relativo potere regolamentare dei Comuni</corsivo>”. </h:div><h:div>In conclusione la mera previsione dell’art. 2 d.P.R. 254/2003 non era di per sé sufficiente a fondare l’obbligo del Comune di smaltire i rifiuti speciali ospedalieri non pericolosi poiché mancava una delibera di natura regolamentare del Comune di assimilazione dei rifiuti sanitari a quelli urbani.  </h:div><h:div>8.2. Alla luce del riconoscimento che il Comune non aveva alcun obbligo di ritirare i rifiuti sanitari speciali non pericolosi, viene meno la necessità di esaminare i primi due motivi di ricorso che presuppongono l’esistenza di un inadempimento.</h:div><h:div>9. La complessità della materia e la circostanza che il contenzioso è sorto tra enti pubblici induce a compensare le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Savoretti Davide</h:div><h:div>Ugo De Carlo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>