<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220071120220414164227450" id="20220071120220414164227450" modello="3" modifica="5/2/2022 11:11:34 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="3" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00711"/><fascicolo anno="2022" n="03442"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220071120220414164227450.xml</file><wordfile>20220071120220414164227450.docm</wordfile><ricorso NRG="202200711">202200711\202200711.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1022 Giulio Veltri\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giulio veltri</firma><data>29/04/2022 17:11:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>21/04/2022 08:21:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Presidente FF</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pier Luigi Tomaiuoli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n.  -OMISSIS- -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellante contro:</h:div><h:div>- la determinazione -OMISSIS- con cui la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza per la Sardegna ha indetto la procedura di gara per l’affidamento del «servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del dm 18/10/2016, e altri servizi rivolto alle aziende sanitarie e ospedaliere della regione autonoma della Sardegna», relativamente ai lotti -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, relativamente ai lotti -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-, avvenuta con determinazione del Direttore Generale della Centrale regionale di Committenza -OMISSIS-; </h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 711 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e dall’Avvocato Mattia Pani, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, n. 24; </h:div><h:div>- la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma Sardegna, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora 1; </h:div><h:div>--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 60; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e delle controinteressate -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra.</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il bando -OMISSIS-, la Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale e altri servizi, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della stessa Regione.</h:div><h:div>1.1. La gara, del valore complessivo di -OMISSIS-, doveva essere aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, riservando 70 punti all’offerta tecnica e 30 al prezzo ai sensi dell’art. 24 del disciplinare.</h:div><h:div>1.2. La procedura è stata suddivisa in sette lotti, individuati secondo un criterio di funzionalità geografica.</h:div><h:div>1.3. I sette lotti avrebbero risposto alle esigenze di dodici enti sanitari:</h:div><h:div>1) A.S.L. di Sassari; </h:div><h:div>2) A.S.L. di Olbia; </h:div><h:div>3) A.S.L. di Nuoro; </h:div><h:div>4) A.S.L. di Lanusei; </h:div><h:div>5) A.S.L. di Oristano; </h:div><h:div>6) A.S.L. di Sanluri; </h:div><h:div>7) A.S.L. di Carbonia;</h:div><h:div>8.) A.S.L. di Cagliari; </h:div><h:div>9) A.O. G. Brotzu; </h:div><h:div>10) A.O.U. di Cagliari; </h:div><h:div>11) A.O.U. di Sassari; </h:div><h:div>12) AREUS;</h:div><h:div>secondo la seguente distribuzione:</h:div><h:div>- lotto n. 1: A.S.L. di Olbia e Sassari: -OMISSIS-;</h:div><h:div>- lotto n. 2: AS.L. di Nuoro, A.S.L. di Lanusei e AREUS: -OMISSIS-;</h:div><h:div>- lotto n. 3: A.S.L. di Oristano e A.S.L. di Sanluri: -OMISSIS-;</h:div><h:div>- lotto n. 4: A.S.L. di Cagliari e A.S.L. di Carbonia: -OMISSIS-;</h:div><h:div>- lotto n. 5: A.O. Brotzu: -OMISSIS-;</h:div><h:div>- lotto n. 6: A.O.U. di Cagliari: -OMISSIS-;</h:div><h:div>- lotto n. 7: A.O.U. di Sassari: -OMISSIS-. </h:div><h:div>1.4. La stazione appaltante ha previsto, nell’art. 5 del disciplinare, un limite di aggiudicazione di tre lotti per concorrente. </h:div><h:div>1.5. All’esito della gara, gli aggiudicatari di ciascun lotto avrebbero sottoscritto una convenzione che, per un periodo di 24 mesi, avrebbe consentito alle Amministrazioni sanitarie richiedenti di attivare successivi ordinativi di fornitura, di durata quadriennale, per soddisfare il relativo fabbisogno di servizi di pulizia e sanificazione.</h:div><h:div>1.6. Alla gara hanno partecipato -OMISSIS-, alcuni presentando offerta solo per alcuni lotti, altri per tutti, come l’odierna appellante, -OMISSIS- (di qui in avanti, per brevità, -OMISSIS-).</h:div><h:div>1.7. Con la determinazione -OMISSIS- la Centrale di Committenza regionale – di qui in avanti anche solo “la Centrale” – ha nominato la Commissione giudicatrice (unica per tutti i lotti) per la valutazione delle offerte, composta da tre commissari scelti a seguito di una selezione operata su un più ampio gruppo di professionisti, comunicati tutti dalle Aziende Sanitarie destinatarie del servizio, che avevano inviato alla stazione appaltante «una nota nella quale sono stati segnalati uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore oggetto della gara».</h:div><h:div>2. -OMISSIS- nel presente giudizio, come meglio si dirà, ha esposto come risulterebbe dai verbali che:</h:div><h:div>- nella prima seduta di valutazione delle offerte tecniche i commissari abbiano deciso di procedere, nell’attribuire i punteggi alle offerte, dapprima valutando i sub<corsivo>-criteri</corsivo> di natura quantitativa e tabellare e solo dopo i restanti sub<corsivo>-criteri</corsivo> di natura discrezionale;</h:div><h:div>- che alla valutazione delle offerte pervenute nel solo lotto n. 1 la Commissione abbia dedicato -OMISSIS-, per un totale di ventisei ore;</h:div><h:div>- che alla valutazione delle offerte pervenute nel lotto n. 2, la Commissione abbia dedicato la seduta -OMISSIS- durata tre ore;</h:div><h:div>- alla valutazione di tutte le offerte di tutti i restanti cinque lotti la Commissione abbia dedicato la sola seduta -OMISSIS- di due ore e trenta minuti.</h:div><h:div>3. Infine, concluse da parte della commissione le operazioni di valutazione e aperte le offerte economiche, la stazione appaltante, dopo aver svolto la verifica sulla congruità delle offerte risultate anomale, ha proceduto ad aggiudicare definitivamente la gara ai seguenti tre concorrenti:</h:div><h:div>- -OMISSIS- – di qui in avanti, per brevità, -OMISSIS- – aggiudicatario dei lotti -OMISSIS-;</h:div><h:div>- -OMISSIS- – di qui in avanti, per brevità, -OMISSIS- – aggiudicatario dei lotti -OMISSIS-;</h:div><h:div>- -OMISSIS- -OMISSIS-.</h:div><h:div>4. Avverso questi atti di aggiudicazione, e tutti quelli di gara connessi e consequenziali, è insorta avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna la odierna appellante, deducendo le seguenti censure: 1) la violazione dell’art. 77 e 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, la violazione degli artt. 32, comma 4, 59 comma 3, lett. a), 83, comma 9 e 94 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 17 e 27 del disciplinare di gara;  2) la violazione delle regole di valutazione dell’offerta tecnica, la violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché vizio di eccesso di potere per carenza d’istruttoria, irragionevolezza, omessa motivazione; la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), f) ed f-bis) del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 8.1 e 19, del disciplinare di gara; la violazione dei principi di buona fede e correttezza (integrato con atto di motivi aggiunti); 3) la violazione e la falsa applicazione delle regole per la valutazione dell’offerta tecnica, la violazione dell’art. 24 del disciplinare, la violazione dell’art. 97 Cost., l’eccesso di potere sotto forma di carenza d’istruttoria, irragionevolezza, carenza di motivazione; la violazione degli artt. 77, 78 e 216 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, nonché la violazione e dell’art. 26 del disciplinare di gara. </h:div><h:div>4.1. -OMISSIS- ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>4.2. Si sono costituite la Regione, e le controinteressate -OMISSIS- e -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>4.3. Il Tribunale, con la sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti delle controparti costituite.</h:div><h:div>5. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-, articolando otto motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>5.1. Si sono costituite la Regione, l’Azienda e le controinteressate -OMISSIS- e -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>5.2. Nell’udienza pubblica del 12 aprile 2022, il Collegio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>6. L’appello è infondato.</h:div><h:div>7. Anzitutto il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità dell’appello sollevate dalle controinteressate essendo il ricorso infondato nel merito.</h:div><h:div>8. Con il primo motivo di appello -OMISSIS- contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato infondata la censura inerente l’omessa esclusione della società -OMISSIS- per avere quest’ultima presentato un’offerta alternativa e condizionata, in violazione dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/2016. </h:div><h:div>8.1. Il Tribunale ha ritenuto infondato questo motivo in quanto dopo avere brevemente ricordato la differenza tra varianti e migliorie apportate dall’impresa al progetto posto a base di gara ha ritenuto l’offerta pienamente conforme a quanto previsto dalla legge di gara (criterio 5d) evidenziando che: i.) il <corsivo>dispenser</corsivo> per carta igienica, proposto a parità di prezzo è un modello maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale, che, di certo, non comporta alcuna alterazione dell’identità strutturale e/o funzionale dell’oggetto dell’appalto; ii) lo spazzamento manuale e/o meccanico delle aree esterne, è una alternativa prevista dal capitolato;  iii)	 il <corsivo>kit</corsivo>
				<corsivo>mulching</corsivo> (metodologia di taglio dell’erba) è previsto dal D.M Ministero ambiente tra i criteri ambientali minimi ai fini dello svolgimento del servizio.</h:div><h:div>8.2. L’appellante contesta fermamente questa interpretazione del Tribunale perché sostiene che l’offerta  di -OMISSIS-, non propone mere migliorie, ma descrive<corsivo> …modalità differenti e  reciprocamente escludenti di erogazione del servizio</corsivo>, in allegato contrasto, peraltro, col principio della <corsivo>par condicio </corsivo>nella<corsivo>
				</corsivo>competizione: ciò varrebbe con riguardo in particolare ai criteri 5d), 2c),   rispettivamente relativi all’impiego dei dispenser per carta igienica, carta asciugamani e sapone liquido, della linea <corsivo>-OMISSIS- di -OMISSIS-</corsivo>
				<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>, e alle duplici soluzioni contenute nell’offerta tecnica di -OMISSIS-,  riguardanti lo “spazzamento manuale” o lo “spazzamento meccanico”, ossia mediante moto spazzatrice.</h:div><h:div>9. Il motivo deve essere respinto.</h:div><h:div>9.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 32, comma 4, del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, dispone che: in sede di gara per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico, “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”, dovendosi ritenere che con tale previsione, la legge sancisce il principio ineludibile di unicità dell'offerta.</h:div><h:div>Quest’ultima disposizione impone, quindi, ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere essenzialmente con un'unica proposta tecnica ed economica, <corsivo>fatte naturalmente salve le migliorie dell’offerta</corsivo>. Quest’ultima eccezione fa dunque salve quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione </h:div><h:div>Secondo il consolidato indirizzo  giurisprudenziale, infatti, possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, -OMISSIS- ); non sono invece ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest'ultimo (cfr. Cons. Stato, -OMISSIS- ).</h:div><h:div>Nell'ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come nella specie,  è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, -OMISSIS- ) anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, -OMISSIS- , cit.).</h:div><h:div>9.2. Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, sono stati, nella specie, offerti prodotti rispondenti alle specifiche tecniche, avendo chiarito -OMISSIS- di averne a disposizione …<corsivo>anche alcuni prodotti con materiale riciclato</corsivo>,  <corsivo>conformi al capitolato, e messi  a disposizione della S.A, che potrà fruirne o meno, quale parte di un’offerta già determinata</corsivo>. Tale conclusione appare maggiormente plausibile, tenuto conto del valore a base d’asta della gara e la contesta ’offerta dei “dosatori”. La proposta del -OMISSIS-, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato, rappresenta infatti una soluzione che contribuisce alla minimizzazione della produzione dei rifiuti e non è né alternativa né complementare a quella individuata nel capitolato tecnico.</h:div><h:div>Ciò che caratterizza l'offerta dell'aggiudicataria, infatti, non è un prodotto diverso dai dispenser ma il materiale con cui i <corsivo>dispenser</corsivo> della linea <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> sono realizzati, ottenuto dal riciclo di cartoni per bevande.</h:div><h:div>9.3. Ne consegue che la proposta di -OMISSIS- nella sostanza configura una soluzione tesa a concorrere   alla minimizzazione della produzione dei rifiuti: non è dunque né alternativa né complementare a quella individuata dal capitolato tecnico.</h:div><h:div>9.4. Né sembra rappresentare  un’ offerta alternativa quella riguardante il visto criterio <corsivo>2c</corsivo> – macchinari per la cura dei manti erbosi - dovendosi ritenere, come correttamente chiarito dal primo giudice, anche in questo caso univoco l’impegno rappresentato da -OMISSIS-, atteso cche la stessa controinteressata  ha messo  a disposizione un solo tipo di “trattorino”, idoneo alla raccolta del residuo e, dunque, conforme alla <corsivo>lex specialis</corsivo>, malgrado  la sola potenzialità aggiuntiva di non escludere anche il contestato metodo del <corsivo>mulching</corsivo>, vale a dire della eventualità di poter disperdere il residuo <corsivo>in loco</corsivo>.</h:div><h:div>È evidente,  dunque,  che l’offerta di -OMISSIS-, non è stata formulata in forma alternativa o ipotetica, ed è da considerarsi, perciò, univoca. Tra l’altro la contestazione cade su un elemento (il dispenser) per vero non essenziale dell’offerta,  anche alla luce del valore di oltre settanta milioni di euro della gara, avente ad oggetto una prestazione alquanto complessa che ragionevolmente  non avrebbe potuto certamente condurre alla sua esclusione per asserita violazione del visto principio di unicità dell’offerta (art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016).</h:div><h:div>9.5. Ne discende che l’offerta formulata da -OMISSIS- non può ritenersi né  alternativa né condizionata, perché l’impegno della controinterssata è, come detto, univoco e non già alternativo e risponde perfettamente del resto alle specifiche tecniche del capitolato interpretato alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche. </h:div><h:div>10. Con il secondo motivo di appello -secondo e nono motivo del ricorso in primo grado-, ancora, -OMISSIS- sostiene che -OMISSIS- doveva essere esclusa dalla gara e dalla graduatoria finale per la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), e  c - ter ) del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 8.1 e 19  del  disciplinare di gara, in ragione della scoperta postuma di indagini penali aventi a oggetto reati contro la Pubblica Amministrazione a carico dei suoi -OMISSIS-.</h:div><h:div>10.1 L’odierna appellante ha censurato, in particolare, l’omessa dichiarazione, da parte della società -OMISSIS- – risultata, come detto, seconda in graduatoria in tutti i lotti, nonché aggiudicataria dei lotti-OMISSIS- - di un provvedimento sanzionatorio <corsivo>antitrust </corsivo>a proprio carico, nonché del coinvolgimento in vicende penali astrattamente integranti la fattispecie dell'illecito professionale.</h:div><h:div>Nello specifico tali vicende hanno riguardato: <corsivo>i.)</corsivo> un provvedimento sanzionatorio comminato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, -OMISSIS-, assunto all’esito del procedimento -OMISSIS-; <corsivo>ii.)</corsivo> vicende penali riguardanti -OMISSIS- della società. Segnatamente, procedimenti pendenti innanzi alle Procure di -OMISSIS-, che restituirebbero un quadro complessivo di inaffidabilità morale e professionale della medesima.</h:div><h:div>11. Il Seggio di gara ha escluso di dover annullare l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, disattendendo l’istanza della ricorrente, in quanto: a) riguardo al provvedimento sanzionatorio dell’autorità garante della concorrenza e del mercato la società controinteressata ha  tempestivamente comunicato alla stazione appaltante l’esistenza della sanzione comminatale e di essere in procinto di impugnarla in sede giurisdizionale: …la sanzione è dunque “<corsivo>priva del crisma della definitività</corsivo>”;  b) la stazione appaltante,  in ossequio alle linee guida Anac (par. 2.1.2.1) ha, sulla scorta di apposita valutazione, ritenuto inidoneo il comportamento della -OMISSIS- ad alterare illecitamente la <corsivo>par condicio</corsivo> tra i partecipanti alla gara; c)  la società -OMISSIS- ha informato, dell’esistenza della sanzione,  la S.A., e  quest’ultima  ha valutato la vicenda, ritenendo rilevante, oltre all’assenza del carattere della definitività  della sanzione, le misure rimediali (<corsivo>self cleaning</corsivo>) adottate con riferimento all’illecito <corsivo>antitrust</corsivo>.</h:div><h:div>11.1. Analogamente, quanto alle vicende penali di -OMISSIS-, la S.A. ha ritenuto che esse non potevano configurare la fattispecie ex art. 80, co 5 del d.lgs. n. 50/2016, automaticamente escludente, in assenza di decisione passata in giudicato, tanto più là dove – come nella specie - ha costituito oggetto di valutazione da parte della Centrale di committenza. Le vicende penali “pur se riferite a fatti gravi”, non avrebbero potuto costituire, comunque,  mezzo di prova adeguato a fondare un giudizio d’inaffidabilità dell’aggiudicatario, in presenza  del dichiarazione informativa prodotta dalla società  e, in ogni caso, l’esame dell’ integrità del concorrente è stata, nella specie, eseguita mediante una valutazione dei fatti contestualizzati nel tempo il cui esito incontra in ogni caso gli inevitabili limiti del sindacato di legittimità rispetto alle valutazioni di carattere tecnico discrezionale.</h:div><h:div>Del resto il giudizio di affidabilità dell’operatore economico è espressione di amplia discrezionalità da parte della amministrazione pubblica e che, nella specie, è stato svolto un giudizio, anche alla luce della valutazione da parte della SA – tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione degli atti impugnati e non in relazione ad eventuali accadimenti successivi -  di complessiva non incidenza sull’integrità ed affidabilità della -OMISSIS- degli episodi a carico degli -OMISSIS- della società stessa.</h:div><h:div>In estrema sintesi, il seggio di gara ha ritenuto che le vicende penali a carico dei-OMISSIS- di -OMISSIS-, non rappresentassero idoneo mezzo di prova tale da fondare il giudizio di sopravvenuta carenza di affidabilità dell’aggiudicatario, non solo perché in fase ancora procedimentale, ma soprattutto in quanto la società aveva dato comunicazione alla S.A. delle vicende in contestazione. </h:div><h:div>12. Detto ordine di idee è condiviso dal Collegio.</h:div><h:div>12.1. La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto come l’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche sia rimessa – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – alla valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, cfr. -OMISSIS-), principio che vale anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016 qui in rilievo, per la quale è chiaramente rimessa dalla legge alla stazione appaltante – tra l’altro – una valutazione di «gravità», e dunque di attitudine escludente del fatto rilevato (cfr. Cons. Stato, -OMISSIS-)</h:div><h:div>A tale proposito, s’è chiarito anche – con riguardo in particolare ai pregiudizi di natura penale – che l’indagine della stazione appaltante si incentra su un apprezzamento autonomo dei fatti (cfr. Cons. Stato, -OMISSIS-), tenuto conto del contesto temporale.</h:div><h:div>Dal che si desume, in termini generali, da un lato, che se non occorre certamente  un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni d’inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione; dall’altro – al contempo – che l’amministrazione è investita d’un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dell’adozione dei provvedimenti d’ammissione ed esclusione dalla gara (cfr., oggi, l’art. 80, comma 10-bis, ultimo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016)” (Cons. Stato, -OMISSIS-, cit.).</h:div><h:div>Quanto suesposto ben vale, con i dovuti adattamenti e declinazioni, per le ipotesi di risoluzione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016, per le quali – come è evidente dal tenore della disposizione – occorre un apprezzamento diretto dalla stazione appaltante sul piano della gravità, oltreché della collocazione temporale del fatto.</h:div><h:div>13. Tanto premesso la controinteressata, contrariamente a quanto sostiene -OMISSIS-, non ha omesso di dichiarare le viste vicende avvenute nel corso della procedura attinenti lo svolgimento della propria attività professionale al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza delle stesse sulla reale affidabilità dell’operatore economico, ancorché si trattasse di vicende all'epoca appena iniziate e coperte dal segreto istruttorio. Ciò non è senza rilevanza ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante che non avendo la necessaria conoscenza delle vicende oggetto di indagine e in virtù della presunzione di innocenza, non avrebbe potuto certamente esprimere un compiuto ed approfondito  giudizio di inaffidabilità.</h:div><h:div>13.1 Ciò che rileva, nel caso all’esame,  è che la controinterssata ha comunicato tempestivamente le vicende rilevanti ai fini di poter mettere in condizione la S.A. di valutare l’eventuale incidenza dei fatti sulla reale affidabilità di -OMISSIS-.</h:div><h:div>13.2. Ed invero, quanto al provvedimento  sanzionatorio, esso  dalla documentazione versata dalla difesa regionale risulta essere stato  pubblicato sul sito dell’AGCM -OMISSIS- in epoca, dunque, successiva  alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte; laddove,  la stessa controinterssata, nel  corso  dello svolgimento della procedura di gara, ha comunicato non solo di essere stata destinataria del visto atto sanzionatorio, ma di essere intenzionata a gravarlo davanti all’autorità competente.</h:div><h:div>14 Analogamente, con nota -OMISSIS-, -OMISSIS- ha ancora informato la stazione appaltante della notifica dell’ordinanza del Tribunale -OMISSIS-, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, emessa a seguito della richiesta avanzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 2 D. Lgs. 231/2001; trasmettendo contestualmente una nuova dichiarazione sostitutiva, in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti, con la quale anche qui ha reso noto di aver impugnato il provvedimento sanzionatorio sopra richiamato e di aver posto in essere le misure di rimediali in applicazione dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs 50/2016.</h:div><h:div>14.1. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, e delle notizie conosciute all’epoca dei fatti, può dirsi che la -OMISSIS-, pertanto, non ha omesso di dichiarare alla S.A  le vicende avvenute nel corso della procedura “attinenti lo svolgimento della propria attività professionale” al fine di consentire alla stessa stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza delle stesse sulla reale affidabilità dell’operatore economico.</h:div><h:div>La censura deve essere quindi respinta.</h:div><h:div>15. Con il terzo, quarto e quinto motivo di appello che per motivi di connessione possono essere esaminati congiuntamente, ancora, -OMISSIS- contesta la sentenza impugnata per avere respinto le censure con cui si sosteneva che la nomina del Presidente e della Commissione giudicatrice sarebbe avvenuta con modalità in contrasto le regole di trasparenza (art. 84 d.lgs. 163/2006), in quanto si tratterebbe di soggetto non appartenente ai ruoli della stazione appaltante.    </h:div><h:div>15.1. Dopo aver ricordato che, sino a quando non entrerà in funzione l’Albo dei Commissari gestito dall’ANAC, l’art. 216, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016 ha transitoriamente previsto che “<corsivo>la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza previamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante</corsivo>”, l’appellante ha sostenuto che, nella specie, non risulta che la Centrale abbia adottato nessun regolamento ai sensi dell’art. 216 per l’individuazione dei commissari esterni né risulta dal provvedimento di nomina della Commissione che la stazione appaltante abbia seguito alcun criterio di selezione.</h:div><h:div>16. Anche questo motivo è stato ritenuto infondato.</h:div><h:div>16.1.Ad avviso del primo giudice, l’operato della Commissione non può ritenersi, infatti, illegittimo a causa della mancata formalizzazione delle regole di scelta dei commissari di gara, poiché occorre la dimostrazione in concreto della carenza delle condizioni di trasparenza e competenza nella scelta dei commissari, sicché le condizioni richieste dal legislatore sono soddisfatte quando la nomina del seggio di gara sia stata fatta con procedura trasparente, sia supportata dalla presentazione di curricula idonei in termini di competenze e vi sia la presentazione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto (-OMISSIS-).</h:div><h:div>16.2. Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti dalla difesa regionale (nota -OMISSIS-), si legge: «<corsivo>Come noto la Centrale di Committenza regionale ha in fase di espletamento la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 18 ottobre 2016, rivolto alle Aziende sanitaria e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna. Al fine di poter procedere con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle imprese partecipanti, si chiede di fornire uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore merceologico oggetto di gara ovvero di figure professionali competenti in materia di appalti che potranno far parte della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del codice dei contratti pubblici e ss.mm .ii</corsivo>».</h:div><h:div>16.3. Nella determinazione -OMISSIS- (nomina della Commissione giudicatrice) si dà atto: a) che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l’art. 77, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, relativamente all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; b) che è stato ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre componenti, da individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le aziende sanitarie della Regione Sardegna e in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica; c) della nota prot. -OMISSIS-, con la quale si chiedeva alle Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale di fornire uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore merceologico oggetto di gara ovvero di figure professionali competenti in materia di appalti, per la costituzione della Commissione giudicatrice; d) del fatto che in riscontro alla suddetta richiesta le Aziende interpellate hanno fatto pervenire una nota nella quale sono stati segnalati uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore oggetto della gara ovvero di figure professionali competenti in materia di appalti, tra i quali sono stati individuati tre nominativi per la costituzione della Commissione giudicatrice:</h:div><h:div>- per l’ATS -OMISSIS-;</h:div><h:div>- per l’A.O.U. di Sassari -OMISSIS-;</h:div><h:div>- per l’Azienda Ospedaliera Brotzu -OMISSIS-;</h:div><h:div>e) del fatto che la Commissione così composta sarebbe stata costituita da componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto.</h:div><h:div>16.4. La citata determinazione, secondo il primo giudice, soddisfa pienamente l’onere posto in capo alla stazione appaltante, che è quello di scegliere i componenti della Commissione con procedura trasparente e secondo criteri di competenza.</h:div><h:div>16.5. L’Amministrazione ha, infatti, proceduto, secondo la sentenza impugnata, ad un interpello formale per poi nominare i soggetti disponibili facendo affidamento sulle diverse competenze disponibili tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.</h:div><h:div>17. Anche queste argomentazioni del primo giudice sono contestate da -OMISSIS-.  Secondo l’appellante la determinazione di nomina della Commissione, menzionata e riportata dal Tribunale, non supplisce certo alla mancata fissazione dei criteri di trasparenza richiesti dall’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>17.1. La pubblica amministrazione si sarebbe limitata a nominare la Commissione giudicatrice sulla base di considerazioni del tutto sintetiche, sommarie e generiche, senza soffermarsi con la dovuta ponderazione a sviscerare le argomentazioni poste a fondamento della scelta dei tre commissari, dei quali non è dato sapere quali sia il profilo professionale, sia di natura gestionale che amministrativa che tecnica, rispondenti alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara.</h:div><h:div>17.2. Pure questo motivo di appello va respinto.</h:div><h:div>17.3 L’ultima disposizione, applicabile <corsivo>ratione temporis,</corsivo> che si è occupata della materia, il c.d. “Sblocca Cantieri” (di cui al d.l. n. 32 del 2019, conv. con mod. in l. n. 55 del 2019), all’art. 1, comma 1, lett. c), della l. n. 55 del 2019, nel prevedere la sospensione, fino al 31 dicembre 2020 (prorogata al 31 dicembre 2021), dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dall’Albo gestito dall’ANAC (art. 77, comma 3, e art. 78 del d.lgs. n. 50 del 2016), ha mantenuto fermo il solo obbligo «<corsivo>di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante</corsivo>». </h:div><h:div>17.4. Al riguardo, questa stessa sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza -OMISSIS- (ma v. già Cons. St., -OMISSIS-), aveva già chiarito che la norma codicistica (combinato disposto degli artt. 77 e 78 del d. lgs. n. 50 del 2016) non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio “regolamento” in quanto ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza e che la stazione appaltante dia adeguato conto, nella determina di nomina, delle motivazioni sottese alla stessa.</h:div><h:div>17.5. L’assenza di criteri previamente stabiliti non determina mai, <corsivo>ex se</corsivo>, l’illegittimità della nomina della Commissione, poiché «occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e competenza». </h:div><h:div>17.6. La Centrale regionale di committenza, nel ruolo di soggetto aggregatore, nel provvedimento di nomina ha dato conto di aver scelto i commissari tra soggetti in servizio nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna che beneficeranno del servizio oggetto dell’appalto, dotati della necessaria competenza.</h:div><h:div>17.7. Come già evidenziato, inoltre, con la recente sentenza -OMISSIS-, questo Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente che siano individuati, quantomeno nei tratti essenziali, sia il procedimento adottato sia il requisito di esperienza e competenza. </h:div><h:div>18. La Centrale regionale di committenza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ha proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, composta da tre componenti, scegliendo di individuarli tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le Aziende sanitarie della Regione Sardegna, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. </h:div><h:div>18.1. A tal fine, con nota -OMISSIS-, ha chiesto alle Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale di fornire uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore merceologico oggetto di gara ovvero di figure professionali competenti in materia di appalti. </h:div><h:div>18.2. Sono stati formalmente segnalati i nominativi dei soggetti con le suddette caratteristiche. </h:div><h:div>18.3. La determinazione di nomina della Commissione di gara, come ha ben ritenuto il primo giudice, è sufficientemente motivata, in quanto:</h:div><h:div>a) reca l’indicazione specifica delle ragioni di scelta dei commissari tra i dipendenti delle Aziende sanitarie che costituiscono i soggetti beneficiari delle Convenzioni oggetto dell’affidamento; </h:div><h:div>b) descrive le modalità di scelta dei professionisti segnalati dalle Aziende sanitarie interpellate; </h:div><h:div>c) fa riferimento alle caratteristiche dell’appalto e all’esperienza e competenza professionale dei componenti della commissione. </h:div><h:div>18.4. Risultano quindi rispettate le norme in materia. </h:div><h:div>18.5. In merito alla competenza della Commissione, per consolidata giurisprudenza, la legittima composizione della Commissione di gara presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, mentre il riferimento al “settore” cui afferisce l’oggetto del contratto significa che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, anche se non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell’area tematica oggetto dell’appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla legge di gara ai fini valutativi (in senso conforme v., per tutti, Cons. St., -OMISSIS-). </h:div><h:div>18.6. La scelta dei componenti, come si legge nel provvedimento di nomina, è avvenuta analizzando le competenze di ciascuno dei soggetti segnalati, e la scelta è stata quella di nominare componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, che rispondono, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara.</h:div><h:div>18.7. Né l’appellante, si badi, ha in qualche modo dimostrato che il profilo professionale dei tre commissari sia inadeguato rispetto alla gara in oggetto, sicché la censura, apodittica, risulta sfornita di qualsivoglia convincente principio di prova.</h:div><h:div>19. Con il sesto motivo di appello  -OMISSIS-  deduce l’erroneità della sentenza impugnata per avere respinto il primo motivo di censura, con cui essa aveva denunciato la genericità di ben 3 dei 18 sub-criteri di natura discrezionale, in quanto dalla oggettiva genericità insita nei sub-criteri di valutazione elencati all’interno del disciplinare di gara che, unitamente all’assenza di qualsivoglia fondamento argomentativo, sarebbe stato impossibile comprendere in assoluto le ragioni e le motivazioni che hanno condotto la Commissione all’assegnazione di un dato punteggio.</h:div><h:div>19.2. Inoltre, alla genericità e illogicità dei sub-criteri si sarebbe aggiunta la totale assenza di motivazione dei punteggi assegnati dalla Commissione, che ha definitivamente reso incomprensibile ed incontrollabile dall’esterno l’iter logico seguito dalla stessa.</h:div><h:div>19.3. Il motivo è stato ritenuto infondato dal Tribunale.</h:div><h:div>19.4. Il primo giudice ha ricordato che le valutazioni della pubblica amministrazione in ordine agli elementi tecnici dell’offerta sono frutto di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e pertanto possono essere sindacate solo in caso di macroscopica erroneità o irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.</h:div><h:div>19.5. Il giudice amministrativo non può, quindi, sostituire un’autonoma propria valutazione a quella effettuata dall’Amministrazione, in quanto vi sarebbe un’invasione nelle attribuzioni che la legge riserva alla P.A., sicché non sono ammissibili le censure che intendono sindacare e rivedere valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice a esercitare un inammissibile sindacato di merito, in sostituzione dell’Amministrazione.</h:div><h:div>19.6. Va poi detto che le contestazioni della ricorrente sono comunque infondate in fatto.</h:div><h:div>19.7. Il disciplinare di gara al punto 22, rubricato “Offerta tecnica – Busta Tecnica”, prevede:</h:div><h:div>«<corsivo>Le imprese concorrenti devono produrre e allegare a sistema, per ciascun lotto, nella Busta Tecnica della RdO la seguente documentazione: a) indice del contenuto della busta b) una relazione tecnica redatta in conformità a quanto di seguito specificato […]</corsivo>».</h:div><h:div>19.8. Il citato punto 22 prescrive:</h:div><h:div>a) la descrizione della struttura organizzativa dedicata all’appalto;</h:div><h:div>b) la descrizione del Piano di formazione proposto relativo ai servizi oggetto dell’appalto e alla formazione specialistica relativa al d. lgs. n. 81 del 2008 e al D.M. del 18 ottobre 2016 (sub-criterio 1b);</h:div><h:div>c) l’indicazione della percentuale degli addetti coinvolti nella formazione specialistica e specifica, relativa alle attività previste per la sanificazione delle aree a maggior rischio, altissimo e alto coefficiente di complessità sul numero complessivo degli operatori (sub-criterio 1c);</h:div><h:div>d) la descrizione del sistema di tracciabilità e di rendicontazione riferito alla formazione eseguita (sub-criterio 1d);</h:div><h:div>e) l’indicazione del monte ore annuo per l’esecuzione dei servizi a canone di pulizia continuativa e periodica (sub-criterio 2a);</h:div><h:div>f) la descrizione del sistema informatico proposto e le funzionalità dello stesso (sub-criterio 3a e sub-criterio 3b);</h:div><h:div>g) la descrizione del sistema di controllo di processo proposto e quello di risultato proposto. I sistemi di controllo dovranno essere tenuti distinti (sub-criterio 4a e sub-criterio 4b);</h:div><h:div>h) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle modalità da adottare per la riduzione dei consumi energetici (in termini di efficacia dei macchinari nel trattenere PM10, di riduzione di altri impatti ambientali derivanti dalla capacità del macchinario di procrastinare altre operazioni di pulizia (sub-criterio 5a);</h:div><h:div>i) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori soluzioni da adottare per la riduzione dei consumi energetici ovvero di altri impatti ambientali (sub-criterio 5b);</h:div><h:div>l) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici e idrici in termini di “incidenza percentuale dei prodotti utilizzati per il servizio di pulizia conformi ai criteri di assegnazione delle etichette ambientali ISO di tipo I sulla quantità totale di prodotti di pulizia utilizzati” come previsto nel CAM di cui al D.M. del 18 ottobre 2016 (sub-criterio 5c);</h:div><h:div>m) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori soluzioni da adottare per minimizzare la produzione dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata (sub-criterio 5d);</h:div><h:div>n) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle soluzioni supplementari da adottare, rispetto ai minimi richiesti nel capitolato e nel d.m. 09.11.2016, riferiti ai sistemi di dosaggio e/o alle tecniche di pulizia e/o alle procedure atte a ridurre il consumo di sostanze chimiche e/o prodotti (sub-criterio 5e);</h:div><h:div>o) la dichiarazione circa l’eventuale possesso della certificazione OHSAS 18001 o equivalente.</h:div><h:div>20. Questi criteri, sub-criteri, pesi e sub-pesi di valutazione nonché i criteri motivazionali relativi alla valutazione dell’offerta tecnica validi per ciascun lotto (punto 24 del capitolato) sono secondo il primo giudice, all’evidenza, tutt’altro che generici.</h:div><h:div>20.1. Ciascun commissario, per i sub-criteri di valutazione aventi natura qualitativa (sub-criteri 1a, 1b, 1d, 2b, 2c, 2d, 3 a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 5d e 5e), ha poi espresso un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente variabile tra zero e uno.</h:div><h:div>20.2. Al riguardo il Tribunale ha osservato che, per giurisprudenza pacifica, l’idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione di gara nell’apprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi.</h:div><h:div>20.3. Tanto dettagliata risulta l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l’attitudine esplicativa del punteggio. </h:div><h:div>20.4. Per tale via, ha soggiunto il primo giudice, solo quando il giudizio della Commissione non fosse idoneamente delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorrerebbe una motivazione discorsiva del giudizio, al fine di rendere in ogni caso comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, e in particolare, di quella tecnica.</h:div><h:div>20.5. Il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta, in questo specifico caso, integra, secondo la sentenza impugnata, una sufficiente motivazione posto che i criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli elementi dell’offerta tecnica erano prefissati, con sufficiente articolazione, chiarezza e adeguato grado di dettaglio.</h:div><h:div>21. L’appellante censura tale motivazione perché osserva, in senso contrario, che ciascuno dei sub-criteri contestati, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, sarebbe affetto da una notevole genericità, come ad esempio, e tra gli altri, il sub-criterio 1d), che premia con 2 punti le offerte capaci di assicurare un sistema “<corsivo>di tracciabilità e rendicontazione della formazione eseguita. Verrà espressa preferenza per le offerte che presentano un sistema di tracciabilità dei percorsi di formazione eseguiti e inseriti nel Piano di formazione, adeguato alle esigenze dell’appalto, chiaro, dettagliato, snello</corsivo>” nel quale sarebbe di immediata evidenza la genericità del criterio, non essendoci  indicazioni su cosa debba intendersi per più o meno “<corsivo>adeguato alle esigenze dell’appalto</corsivo>”.</h:div><h:div>Ancora, con riferimento al sub-criterio 2c, premiato con massimo 8 punti (“<corsivo>Adeguatezza del piano di lavoro ed efficacia delle metodologie impiegate e delle modalità tecnico-operative di intervento per l’erogazione di tutti i servizi richiesti con particolare riferimento alle pulizie continuative e periodiche eseguire nelle diverse aree di rischio. Verrà espressa preferenza per le offerte che propongano metodologie e modalità di erogazione dei servizi tali da garantire un elevato standard di qualità</corsivo>” - art. 24, pag. 77 – cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado), la genericità sarebbe evidente laddove il criterio si limita in modo del tutto apodittico a premiare le offerte che garantiscono “<corsivo>un elevato standard di qualità</corsivo>” senza in alcun modo specificare quale possa essere uno standard qualitativo “elevato” o, in ipotesi, soltanto “buono”.</h:div><h:div>21.1. Almeno alcuni dei sub-criteri discrezionali previsti dalla stazione appaltante, insomma, sarebbero formulati in modo assolutamente generico, ricorrendo a formule stereotipate ed astratte, potenzialmente onnicomprensive, ma dal contenuto concreto indecifrabile, oppure in termini manifestamente illogici, richiedendo alla Commissione di valutare aspetti che niente altro erano che adempimenti minimi di capitolato che tutte le offerte necessariamente dovevano rispettare.</h:div><h:div>21.2. I commissari, poi, si sarebbero limitati ad assegnare un coefficiente numerico senza esplicitare, seppur sinteticamente, le proprie valutazioni o le ragioni sottese all’assegnazione del punteggio.</h:div><h:div>21.3. Il motivo è destituito di fondamento.</h:div><h:div>21.4. I sub-criteri qui contestati sono tutt’altro che generici, indecifrabili, illogici, contraddittori o, addirittura, meramente e pedissequamente reiterativi delle previsioni capitolari, a differenza di quanto sostiene l’appellante, in quanto, con riferimento a ciascuno di essi:</h:div><h:div>a) il sub-criterio 1d) Sistema di tracciabilità e rendicontazione della formazione eseguita - preferenza per le offerte che presentano un sistema di tracciabilità dei percorsi di formazione eseguiti e inseriti nel Piano di formazione, adeguato alle esigenze dell’appalto, chiaro, dettagliato, snello;</h:div><h:div>b) il sub-criterio 2b) Organizzazione dei turni - preferenza per le offerte che prevedono modalità di organizzazione dei turni tali da garantire nei presidi ospedalieri la presenza di personale operativo per il periodo più ampio nell’arco della giornata (che copra il maggior numero di ore) </h:div><h:div>c) il sub-criterio 2c) ha premiato con un massimo di 8 punti, soprattutto con riferimento alle pulizie continuative e periodiche da eseguire nelle diverse aree di rischio, quelle metodologie e quelle modalità tecnico-operative di intervento qualitativamente meritevoli;</h:div><h:div>21.5. Nessuno di detti sub-criteri ha inteso premiare o “doppiare” sul piano della valutazione qualitativa, come si vede, l’esistenza dei requisiti stessi già previsti dal capitolato per la valida partecipazione alla gara, a differenza di quanto sostiene l’appellante, ma solo, e correttamente, la migliore organizzazione del servizio sotto distinti, specifici, differenziati e ben individuati profili.</h:div><h:div>21.6. La stazione appaltante si è attenuta ai criteri di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di pulizia espressi sia nel bando tipo ANAC 2/2018 che dalle Linee guida sui soggetti aggregatori.</h:div><h:div>21.7. D’altro canto, come ha ben rilevato la Regione nelle proprie difese, laddove l’appellante avesse nutrito dubbi davvero fondati, o plausibili, in ordine alla possibilità di formulare le offerte, essa avrebbe potuto utilizzare la facoltà di chiedere chiarimenti, prevista dall’art. 2 del disciplinare di gara, avendo avuto i concorrenti quasi tre mesi di tempo, -OMISSIS-, per chiedere chiarimenti, mentre -OMISSIS- ciò non ha fatto ed è rimasta silente sul punto.</h:div><h:div>22. Deve qui trovare puntuale applicazione il consolidato orientamento secondo cui nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (v., ex plurimis, Cons. St., -OMISSIS-).</h:div><h:div>22.1. Nel caso di specie proprio l’applicazione di questi consolidati principi, di cui il primo giudice ha fatto corretta applicazione, induce alla reiezione del motivo in esame, del tutto infondato.</h:div><h:div>23. Con il settimo motivo di appello, ancora, -OMISSIS- ha censurato la sentenza impugnata per avere respinto il motivo con cui essa ha sostenuto in prime cure che dalla lettura dei verbali della commissione giudicatrice risulta <corsivo>per tabulas</corsivo> che la valutazione delle offerte sia stata viziata da una plateale carenza d’istruttoria e una manifesta superficialità per sei dei sette lotti di gara valutati dai commissari, che hanno concluso la propria attività in un tempo irragionevolmente breve.</h:div><h:div>23.1. Ad avviso del primo giudice, il motivo è anche esso infondato. </h:div><h:div>23.2. In fatto, la Regione ha precisato, che «i documenti sono stati esaminati singolarmente da ciascun commissario e solo nelle sedute conclusive si è proceduto collegialmente alle valutazioni finali e all’attribuzione dei punteggi, con riferimento ai lotti per i quali viene contestata la tempistica impiegata».</h:div><h:div>23.3. Tale affermazione trova riscontro in atti, dal momento che nel verbale n. 1 della Commissione giudicatrice (seduta pubblica -OMISSIS-) si legge testualmente che «l’accesso al sistema da parte dei commissari e stato configurato in modo tale che, una volta sbloccata l’offerta tecnica dal Presidente, ciascuno di essi possa accedere ai contenuti di ogni singola offerta tecnica individualmente per darne lettura, per poi successivamente, in maniera congiunta, discuterne ed attribuire i relativi punteggi».</h:div><h:div>23.4. Rafforza tale conclusione il pacifico indirizzo giurisprudenziale che ha chiarito che la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta di gara può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione <corsivo>ictu oculi</corsivo> delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (Cons. St., -OMISSIS-).</h:div><h:div>23.5.  Come ha ben ritenuto il primo giudice, infatti, la censura è destituita di fondamento in quanto, contrariamente a quanto sostiene anche in questa sede l’appellante, i verbali di gara non danno solo conto della facoltà dei commissari di accedere individualmente ai contenuti di ogni singola offerta tecnica e attribuire i punteggi collegialmente a titolo informativo, ma individuano il <corsivo>modus operandi</corsivo> adottato. </h:div><h:div>23.6  In occasione della prima seduta, infatti, la Commissione ha stabilito che, una volta sbloccata l’offerta tecnica dal Presidente, ogni commissario vi potesse accedere singolarmente, per poi riportare in sede di riunione congiunta le proprie valutazioni in merito all’attribuzione dei punteggi.</h:div><h:div>23.7. Si tratta di modalità del tutto legittima, dovendosi ricordare in via generale che tale modalità è prevista dall’art. 77, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale la Commissione «<corsivo>può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni</corsivo>» e tale <corsivo>modus operandi</corsivo> consente di chiudere in tempi rapidi la fase collegiale, alla quale ogni commissario è arrivato avendo già studiato le offerte, nelle singole componenti (Cons. St., -OMISSIS-, già citata).</h:div><h:div>23.8. È quindi del tutto logico che le prime sedute, nelle quali per la prima volta ci si confrontava sull’applicazione dei sub-criteri, abbiano richiesto una tempistica che in sede di esame delle medesime caratteristiche dell’offerta, ripetitivamente proposte per gli ulteriori lotti, non era necessario replicare. </h:div><h:div>La tempistica impiegata dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche è quindi compatibile con le modalità con le quali la stessa ha scelto di operare, non essendo l’attività della Commissione affetta da alcun difetto di istruttoria, qui dedotto dall’appellante.</h:div><h:div>24.  Con l’ottavo ed ultimo motivo di appello, infine, -OMISSIS- deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver respinto la censura con cui lamentava come la Commissione avesse illegittimamente valutato dapprima i criterî quantitativi e, poi, quelli discrezionali, in violazione dei principi di trasparenza e concorrenza, in quanto sarebbe pacifico </h:div><h:div>Soggiunge che la Commissione avrebbe dapprima proceduto a valutare le offerte tecniche esaminando i soli sub-criteri tabellari e quantitativi e poi quelli discrezionali, così modificando arbitrariamente l’ordine di valutazione contenuto nella griglia dei sub-criteri rappresentata all’art. 24 del disciplinare, che non indica i sub-criteri tabellari e quantitativi prima di quelli discrezionali e quindi neppure implicitamente dava adito al fatto che i commissari dovessero o potessero valutare prima i sub-criteri automatici e poi quelli discrezionali.</h:div><h:div>24.1.Il modus operandi seguito dai commissari sarebbe poi illegittimo, secondo l’appellante, anche in ragione della regola per cui l’esame delle componenti discrezionali, in ogni caso, deve precedere il vaglio di quelle quantitative, per evitare che nella fase più delicata e soggettiva del giudizio il seggio abbia già presente la provvista di punteggio attribuita meccanicamente a tutti i concorrenti, così da conoscere se anche un decimale (da attribuire discrezionalmente) possa o meno fare la differenza vincente per l’una o l’altra ditta partecipante.</h:div><h:div>25. Il motivo è stato ritenuto dal primo giudice infondato.  Non vi è, a dire del Tribunale, una regola di fonte primaria nell’ordinamento né regola contenuta nel disciplinare di gara che imponga un ordine di valutazione quale quello preteso dalla ricorrente in prime cure. Si tratterebbe di una censura che peraltro non evidenzia in alcun modo quale sia il pregiudizio arrecato alla ricorrente.</h:div><h:div>Il Tribunale ha ricordato che l’ordinamento e, più nello specifico, la disciplina delle gare d’appalto si sono sensibilmente evoluti verso l’affermazione di regole che non si basino su soluzioni formalistiche, e quindi verso la tutela di un reale pregiudizio sofferto dalla parte che nella specie, in relazione alla censura sollevata, non viene evocato se non in modo del tutto generico.</h:div><h:div>25.1. Le valutazioni del primo giudice devono essere qui confermate.</h:div><h:div>25.2. La giurisprudenza di questo Consiglio ha invero già avuto modo di pronunciarsi sulla specifica questione in esame.</h:div><h:div>25.3. Né la legge né i documenti di gara impongono un ordine dei criteri valutativi nell’esame delle offerte tecniche e l’aver valutato prima quelli quantitativi non è ex se indice di un illegittimo o parziale agire da parte della Commissione, dovendo a tal fine essere allegate circostanze che denotino che la Commissione abbia modulato i punteggi discrezionali in funzione di quelli già assegnati per gli aspetti quantitativi o tabellari (v., in termini, il precedente specifico di questo Cons. St., -OMISSIS-).</h:div><h:div>25.4. Ciò, peraltro, non senza aggiungere che nel caso di specie sul punteggio finale avrebbe influito anche quello assegnato successivamente all’offerta economica, che i commissari ancora non conoscevano.</h:div><h:div>25.5. Nel caso de quo, come già detto, l’appellante si è limitata a dolersi dell’ordine di valutazione, senza dar conto di come l’ordine seguito nella valutazione dell’offerta tecnica, cui avrebbe fatto seguito l’esame della non conosciuta offerta economica, abbia potuto consentire ai commissari di “pilotare” gli esiti della gara.</h:div><h:div>25.6. E sul punto, sempre la già citata sentenza -OMISSIS- di questa Sezione ha già chiarito che le norme dell’evidenza pubblica non sono poste formalisticamente a presidio di un pericolo astratto, ma del concreto e regolare svolgimento delle operazioni di gara, che possono essere contestate e annullate solo laddove il ricorrente offra almeno un principio di prova, qui del tutto mancante, dal quale si desuma in via indiziaria che l’operato della Commissione giudicatrice o avvia violato direttamente la legge o sia affetto da eccesso di potere in una delle sue figure sintomatiche.</h:div><h:div>25.7. In assenza di una previsione che imponga di rispettare un certo ordine nell’assegnazione dei punteggi per i singoli sub-criteri valutativi dell’offerta tecnica, dunque, il <corsivo>modus operandi</corsivo> della Commissione è legittimo, essendo irrilevante la giurisprudenza citata dall’appellante, che si riferisce al rapporto tra valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica (v., sul punto, Cons. St., -OMISSIS-).</h:div><h:div>25.8. Anche questo ultimo motivo, dunque, va respinto.</h:div><h:div>26. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto in tutti i suoi otto motivi sin qui esaminati, con la piena conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata.</h:div><h:div>27. La spese del presente grado del giudizio, considerata, comunque, la complessità tecnica del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.</h:div><h:div>28. Rimane definitivamente a carico dell’appellante per la soccombenza il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e per l’effetto conferma, la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Compensa le spese del grado di giudizio.</h:div><h:div>Pone definitivamente a carico di -OMISSIS-. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/04/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>