<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20211028720240103181539636" descrizione="motivazione demolizione interesse pubblico comunicazione avvio" gruppo="20211028720240103181539636" modifica="10/01/2024 17:49:16" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="10287"/><fascicolo anno="2024" n="00405"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211028720240103181539636.xml</file><wordfile>20211028720240103181539636.docm</wordfile><ricorso NRG="202110287">202110287\202110287.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Hadrian Simonetti</firma><data>08/01/2024 19:07:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giuseppe la greca</firma><data>04/01/2024 06:07:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza T.a.r. per il Lazio, sez. II-<corsivo>quater</corsivo>, n. 4253 del 2021 e della sentenza T.a.r. per il Lazio, sez. II-<corsivo>quater</corsivo>, n. 10540 del 2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10287 del 2021, proposto da Angela Scotti, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Serrara Fontana (NA), in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti tutti della causa;</h:div><h:div>Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;</h:div><h:div>Nessuno per la parte appellante presente all’udienza pubblica del 16 novembre 2023;</h:div><h:div>Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con ordinanza n. 98 del 15 dicembre 2008 il Comune di Serrara Fontana ingiungeva alla signora Angela Scotti, proprietaria, la demolizione delle seguenti opere edili abusivamente realizzate in area soggetta ai vincoli ex d. lgs. n. 42 del 2004 e l. n. 64 del 1974:</h:div><h:div>-fabbricato n. 1: sostituzione della copertura del solaio per mt 100 e ampliamenti, rispetto a quanto accertato nel 2001:</h:div><h:div>-fabbricato n. 2: ampliamento del corpo di fabbrica lato sud per mq 36 circa, rispetto a quanto già accertato nel 2005;</h:div><h:div>-fabbricato n. 6: corpo di fabbrica utilizzato come pollaio;</h:div><h:div>-fabbricato n. 7: corpo di fabbrica di tipo baraccato utilizzato come legnaia/deposito, con due vani porta di accesso lato nord;</h:div><h:div>-ulteriore corpo di fabbrica, già presente nel 2001, allo stato rustico in muratura alto mt 3,50 con dimensioni di mt 13 per 7,70 circa, con altro corpo baraccato in aderenza di mq 35,75 circa.</h:div><h:div>2.- L’interessata proponeva, avverso detto provvedimento, ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio e lo censurava in ragione dei seguenti dedotti vizi:</h:div><h:div>1) Violazione artt. 38 e 44 l. n. 47 del 1985, anche in relazione alla l. n. 724 del 1994; difetto di presupposti e carenza assoluta di potere. Poiché in relazione alle opere di cui trattasi sarebbe stata presentata istanza di condono, il Comune, stante la sospensione dei procedimenti sanzionatori, non avrebbe potuto disporre l’impugnata demolizione;</h:div><h:div>2) Violazione art. 7 l. n. 241 del 1990; violazione del principio del giusto procedimento. Illegittimamente il Comune avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento;</h:div><h:div>3) Violazione artt. 27 ss. d.P.R. n. 380 del 2001 e l.r. camp. n. 19 del 2001; eccesso di potere sotto diversi profili, compresi il difetto di istruttoria e di motivazione. Evidenziava che:</h:div><h:div>- il provvedimento impugnato non sarebbe sorretto da adeguata motivazione circa l’interesse pubblico sotteso alla misura di ripristino, né circa il contrasto delle opere con la normativa urbanistica (trattandosi, in tesi, prevalentemente di abusi c.d, minori, soggetti a d.i.a.), né circa l’esistenza di correlati procedimenti di condono pendenti;</h:div><h:div>- i locali «<corsivo>pollaio</corsivo>» e «<corsivo>legnaia</corsivo>» non sarebbero riconducibili alla nozione di «<corsivo>costruzione edilizia</corsivo>» ma, nel caso di specie, a quella di volume tecnico della vicina abitazione;</h:div><h:div>- sull’area non graverebbero vincoli di inedificabilità assoluta, con conseguente necessità di assegnazione di un termine per la demolizione;</h:div><h:div>4) Incompetenza (violazione art. 51 l. n. 142 del 1990). Non risulterebbero emanati atti interni volti ad attribuire la competenza gestionale ai dirigenti in materia;</h:div><h:div>5) Violazione l.r. camp. n. 10 del 1982 e art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977; violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere. Sarebbe stata illegittimamente omessa l’acquisizione del parere della commissione edilizia integrata per i beni ambientali istituita presso il Comune.</h:div><h:div>3.1.- Con una prima sentenza (non definitiva, n. 4253 del 2021) il T.a.r. adito rigettava i motivi volti a censurare il difetto di motivazione sull’interesse pubblico sotteso alla demolizione e la omessa comunicazione di avvio del procedimento, così come escludeva che, nel caso di specie, ci si trovasse al cospetto di opere minori soggette a d.i.a. (compresi i locali adibiti a pollaio e legnaia, stante, peraltro, la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica).</h:div><h:div>In relazione alla dedotta preesistenza di istanze di condono, il T.a.r. ne escludeva la rilevanza quanto al fabbricato n. 2, rigettando così, <corsivo>in parte qua</corsivo>, la domanda di annullamento (ciò sul rilievo che «<corsivo>la contestazione attiene ad un ampliamento del corpo di fabbrica, rispetto alle dimensioni che esso aveva il 7 dicembre 2005, quando si svolse il sopralluogo</corsivo>»); in relazione agli altri abusi disponeva misura istruttoria volta ad accertare se le relative opere concedessero o meno con quelle per le quali erano state depositate le domande di condono edilizio.</h:div><h:div>3.2.- Con la seconda sentenza (definitiva, n. 10540 del 2021), il T.a.r., all’esito dell’istruttoria, rigettava integralmente il ricorso (e, segnatamente, anche il residuo primo motivo riguardante i fabbricati n. 1, n. 6 e n. 7) in considerazione che:</h:div><h:div>- nessuna sanatoria sarebbe stata mai richiesta quanto agli abusi n. 6 e n. 7, e che l’ulteriore corpo di fabbrica alto mt 3,50, di mt 13 per 7,70 circa sarebbe parte del fabbricato n. 1 (in ordine a quest’ultimo, nel 1995 era stato richiesto il condono di un fabbricato utilizzato per deposito attrezzi e prodotti agricoli di mq 78,00; in seguito, nel 2004, era stata chiesta la sanatoria di un cambio di destinazione d’uso per il fabbricato di 78 mq, di un ampliamento di mq 52, e di una «<corsivo>casetta</corsivo>» di mq 50; l’oggetto di tali domande non coinciderebbe, perciò, con le opere oggetto di demolizione, perché in tale ultimo caso gli ampliamenti sono di mq 11 al lato sud-est, e di mq 18 al lato ad ovest; non risulterebbe chiesta la sanatoria in ordine alla sostituzione della copertura per mt 100).</h:div><h:div>4.- Avverso le due predette sentenze ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base del seguente iter argomentativo:</h:div><h:div>1) Error in iudicando. Omessa applicazione alla fattispecie dell’art. 38 della l. n. 47 del 1985 in relazione sia all’art. 39 della l. n. 724 del 1994 che all’art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003. Erroneamente il T.a.r avrebbe rigettato la censura relativa all’impossibilità di irrogare sanzioni in pendenza del procedimento di condono, stante la automatica sospensione disposta dalla relativa disciplina;</h:div><h:div>2) Error in iudicando. Violazione art. 3 l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere giurisdizionale. L’affermazione secondo cui l’ordine di demolizione costituisce un’attività dovuta e vincolata nel contenuto, che non richiede motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, non potrebbe, in tesi, valere per opere, come quelle di specie, oltremodo risalenti nel tempo;</h:div><h:div>3) Error in iudicando. Violazione delle garanzie partecipative. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento avrebbe illegittimamente compresso le facoltà partecipative del privato.</h:div><h:div>5.- Il Comune di Serrara Fontana, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>6.- All’udienza pubblica del 16 novembre 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>7.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.</h:div><h:div>8.- In relazione alla doglianza di ordine c.d. sostanziale veicolata con il primo motivo, ossia quella relative all’asserito carattere ostativo (alla demolizione) delle pregresse istanze di condono, parte appellante non ha spiegato specifiche difese in ordine alle conclusioni in fatto cui è giunto – sulla base dei chiarimenti resi dal competente ufficio comunale – il T.a.r., il quale ha concluso per l’estraneità delle opere oggetto di provvedimento di ripristino al perimetro del condono. Neppure la stessa «<corsivo>relazione tecnica asseverata</corsivo>» depositata il 7 dicembre 2021 (doc. n. 4 produzione di parte appellante), limitandosi a descrivere genericamente l’incedere degli abusi e delle istanze di condono,  presenta elementi specifici (e, dunque, idonei) a confutare, in fatto, quanto affermato dai giudici di primo grado. Ne discende che poiché estranee agli (ulteriori) abusi di cui trattasi, le istanze di condono non precludevano l’esercizio del potere di ripristino previsto dall’art. 31 d. P.R. n. 380 del 2001, il quale rimaneva, dunque, fuori dal campo di applicazione della sospensione dei procedimenti, con conseguente corretta (e doverosa) adozione dell’ordinanza impugnata in prime cure.</h:div><h:div>9.- Parimenti infondate sono le censure che investono i vizi c.d. procedimentali. </h:div><h:div>In linea con la giurisprudenza della Sezione, alla quale il Collegio intende dare continuità, va ribadito che:</h:div><h:div>- l’ordine di demolizione, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, ha carattere doveroso e vincolato e, pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (<corsivo>ex aliis</corsivo>, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 4794 del 2023);</h:div><h:div>- l’ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana (<corsivo>ex aliis</corsivo>, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 3001 del 2023);</h:div><h:div>- nell’ipotesi di abusi edilizi, l'ordine di demolizione è un atto vincolato, non potendo in alcun modo ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che non può essere legittimata dal decorso di un lungo lasso di tempo <corsivo>(ex aliis</corsivo>, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 755 del 2023).</h:div><h:div>10.- Conclusivamente, l’appello, poiché infondato, va rigettato, con conseguente conferma delle impugnate sentenze.</h:div><h:div>11.- In mancanza di costituzione in giudizio della parte pubblica non è luogo a statuizione sulle spese del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma le impugnate sentenze.</h:div><h:div>Nulla per le spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Giuseppe La Greca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>