<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20211004420230214090639776" descrizione="comprova requisito capacità tecnica" gruppo="20211004420230214090639776" modifica="2/15/2023 9:48:04 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="R.T.P. Tetraconsult - Società di Ingegneria S.r.l. in Qualità di Mandataria Capogruppo del Costituendo Rtp" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="10044"/><fascicolo anno="2023" n="01653"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20211004420230214090639776.xml</file><wordfile>20211004420230214090639776.docm</wordfile><ricorso NRG="202110044">202110044\202110044.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Bottiglieri</firma><data>15/02/2023 09:18:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Sezione prima) n. 487/2021, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 10044 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Tetraconsult - Società di Ingegneria s.r.l., in qualità di mandataria capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con mandanti “Studio Associato Geores Studio Tecnico Associato” e dott. arch. Fabio Petrucci, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Nicodemo e Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Avezzano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Blandini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>1AX s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con mandanti Abacus s.r.l., ing. Giuseppe Di Giannandrea, dott. geol. Michele Aureli, arch. Antoine Dahdad, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avezzano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Anna Bottiglieri e preso atto dell’istanza di decisione senza preventiva discussione depositata dagli avvocati Antonio Nicodemo, Giovanni Francesco Nicodemo e Guido Blandini;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con provvedimento 11/14 giugno 2021 il Comune di Avezzano escludeva il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dalla mandataria Tetraconsult - Società di Ingegneria s.r.l. dalla procedura negoziata bandita il per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di miglioramento sismico di un edificio scolastico; con lo stesso atto revocava l’aggiudicazione già disposta in favore del raggruppamento il 7 maggio 2021 e aggiudicava la gara alla seconda classificata RTP 1AX s.r.l.. </h:div><h:div>L’esclusione era disposta in quanto in sede di verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, <corsivo>ex</corsivo> art. 32 comma 7 d.lgs. 50/2016, il RTP Tetraconsult non aveva provato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alla lettera invito, paragrafo 10.d, punti d.1. e d.2, consistenti nello svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e architettura nell’ambito della categoria edilizia E.22.</h:div><h:div>Tetraconsult impugnava il predetto provvedimento con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo. Domandava l’annullamento dell’atto, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato con il controinteressato e il subentro nello stesso. A mezzo di motivi aggiunti, domandava l’accesso all’offerta tecnica integrale del RTP controinteressato denegato dall’Amministrazione con nota 7 luglio 2021.</h:div><h:div>Con la sentenza di cui in epigrafe il Tar adito, nella resistenza del Comune di Avezzano, respingeva il ricorso e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti per carenza di interesse. Condannava il ricorrente alle spese del giudizio.</h:div><h:div>Tetraconsult ha appellato la sentenza. Ha dedotto: 1) <corsivo>Errores in iudicando et in procedendo</corsivo>; ingiustizia e illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 83 comma 2, 86 commi 1 e 5, dell’allegato XVII parte II d.lgs. /2016, del principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, degli artt. 3 e 97 Cost. con riferimento ai principi di eguaglianza e di buon andamento; 2) <corsivo>Errores in iudicando et in procedendo</corsivo>; ingiustizia e illegittimità per violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara e, in particolare, delle previsioni contenute sia nell’avviso pubblico del 22 dicembre 2020 n. 71393 sia nell’invito del 9 febbraio 2021 n. 7361 riguardanti le modalità di comprova del requisito di capacità tecnica in parola; 3) <corsivo>Errores in iudicando et in procedendo</corsivo>; ingiustizia e illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 l. 241/1990, delle Linee guida Anac n. 3, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, punto 5.2.; 4) <corsivo>Errores in iudicando et in procedendo</corsivo>; ingiustizia e illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, dell’art. 53 d.lgs. 50/2016; 5) <corsivo>Errores in iudicando et in procedendo</corsivo>; ingiustizia e illegittimità per violazione e falsa applicazione del d.P.R. 115/2002. Ha domandato la riforma della sentenza gravata e riproposto le domande formulate in primo grado.</h:div><h:div>Il Comune di Avezzano si è costituito in giudizio. Adombrata l’irritualità della notifica al controinteressato sia dell’impugnativa di primo grado che dell’appello, l’Amministrazione comunale ha sostenuto l’infondatezza delle proposte doglianze e ha concluso per la reiezione del gravame. In fatto, ha esposto come il controinteressato, sulla base del contratto stipulato il 10 settembre 2021, avesse già perfezionato le prestazioni affidate, approvate con determina n. 1020 del 22 settembre 2021, e poi liquidate e rendicontate entro il 30 settembre 2021, termine tassativo per l’ottenimento dei finanziamenti statali assentiti quanto alle spese di progettazione dell’intervento <corsivo>de quo</corsivo>, e, in prospettiva, quanto all’esecuzione dei lavori.</h:div><h:div>La parte appellante ha depositato una memoria difensiva.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 439/2022 la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata dall’appellante.</h:div><h:div>Nel prosieguo, il Comune di Avezzano ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.</h:div><h:div>La causa è stata indi trattenuta in decisione il 22 settembre 2022.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo> L’appello è infondato nel merito.</h:div><h:div>La questione preliminare adombrata dal resistente Comune di Avezzano (irritualità della notifica al controinteressato) può essere pertanto assorbita.</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> L’appellante Tetraconsult - Società di Ingegneria s.r.l., quale mandataria capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti che ha partecipato alla procedura negoziata indetta dal Comune di Avezzano per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di miglioramento sismico di un edificio scolastico, lamenta innanzitutto l’illegittimità della sua esclusione dalla predetta gara, che ha determinato la revoca dell’aggiudicazione già disposta in suo favore e l’aggiudicazione della procedura alla seconda classificata.</h:div><h:div>Il Comune di Avezzano ha disposto la contestata esclusione ritenendo che in sede di verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, <corsivo>ex</corsivo> art. 32 comma 7 d.lgs. 50/2016, il RTP Tetraconsult non avesse provato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alla lettera invito, paragrafo 10.d, punti d.1. e d.2, consistenti nello svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e architettura nell’ambito della categoria edilizia E.22.</h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> Con il primo motivo di appello Tetraconsult contesta il capo della sentenza gravata che ha ritenuto legittima l’esclusione.</h:div><h:div>In particolare, Tetraconsult, preliminarmente osservato che le conclusioni cui è giunto il Tar sarebbero “clamorosamente” errate, perché riferite alla carenza di un requisito di capacità economico-finanziaria anzichè di capacità tecnico-professionale, sostiene che la <corsivo>lex specialis</corsivo> della procedura prevedeva più modalità di comprova del requisito, sicchè, in adesione alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, avrebbe dovuto conferirsi prevalenza all’interpretazione volta al suo mantenimento in gara. Ciò in applicazione dell’art. 83 comma 2 del d.lgs. 50/2016, che in vista dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle procedure a evidenza pubblica sancisce il principio la proporzionalità tra l’oggetto dell’appalto e i requisiti e le capacità richieste ai concorrenti. Invoca altresì l’art. 86 comma 1 dello stesso decreto, che stabilisce che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo documentale per comprovare di disporre delle risorse necessarie, e il successivo comma 5, che rimanda per la dimostrazione delle capacità tecniche ai vari mezzi di prova di cui all’Allegato XVII, parte II, che a sua volta alla lettera ii) vi include anche il mero elenco dei principali servizi effettuati. Conclude che il raggruppamento, che ha comprovato il requisito esperenziale di cui trattasi mediante i contratti prodotti nel corso del procedimento, versati anche agli atti del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto essere escluso dalla gara. </h:div><h:div><corsivo>3.1.</corsivo> Il motivo non può trovare favorevole considerazione.</h:div><h:div><corsivo>3.2.</corsivo> Si osserva innanzitutto che l’essersi la sentenza impugnata riferita ai requisiti di capacità economica in un passaggio del capo 3.1. (pag. 8) è un mero <corsivo>lapsus calami</corsivo>: tutti gli altri passaggi argomentativi della sentenza attestano infatti fuori da ogni dubbio che il Tar ha bene compreso che la principale questione controversa era se il raggruppamento avesse o meno comprovato il possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale.</h:div><h:div><corsivo>3.3.</corsivo> Si osserva ancora che la procedura negoziata di cui trattasi, come specificato nell’avviso 22 dicembre 2020 finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, ha avuto a oggetto servizi tecnici relativi a un immobile sottoposto a vincolo di interesse culturale storico-artistico, ai sensi del d.lgs. 42/2004, finanziati ai sensi dell’art. 41, “<corsivo>Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici</corsivo>”, del d-l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, come da graduatoria approvata dal MIUR con atto n. 363/2018.</h:div><h:div>La previsione della lettera-invito del requisito speciale consistente nel pregresso svolgimento negli ultimi dieci anni (2011-2020) di servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura nella categoria E.22 – restauro di immobili vincolati o di particolare pregio – di cui alla Tabella Z-1 del tariffario professionale di cui al d.m. Giustizia 17 giugno 2016, “<corsivo>Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione</corsivo>”, è palesemente correlata a detto vincolo, di cui la lettera-invito ha dato anche espressamente atto, esponendo altresì (paragrafo 8) che la predetta Tabella Z-1, in applicazione del parametro “G” di cui all’art. 2 del menzionato decreto, ragguaglia la cat. E.22 in parola al massimo grado di complessità della relativa prestazione (1,55). </h:div><h:div>In questo quadro, non può ritenersi affetta da mende, in rapporto all’art. 83 comma 2 del d.lgs. 50/2016, la previsione della lettera-invito circa il possesso del requisito in parola: del resto, Tetraconsult non ha esposto censure rivolte avverso la previsione <corsivo>ex se</corsivo>, ma si è limitato a sostenere di poterne dimostrare il possesso anche al di là di quanto al riguardo previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>3.4.</corsivo> Passando quindi allo specifico piano investito dall’appello in esame, e cioè alla questione dell’asserita sufficienza della documentazione prodotta da Tetraconsult per attestare il possesso del requisito, si rileva che la lettera-invito, in una “nota bene” che seguiva la sua apposizione, ha previsto che “<corsivo>la verifica di quanto auto-certificato in sede di gara prevederà la verifica d’ufficio di eventuali incarichi di natura ‘pubblica’, mentre per quelli di natura ‘privata’, sarà richiesta la produzione, a cura del concorrente, di atti concessori ovvero certificati di collaudo che attestino l’effettiva attuazione degli interventi (per immobili ‘vincolati’ dovrà essere esibita l’attestazione di buon esito ovvero n.o. rilasciato dalla competente Soprintendenza)</corsivo>”.</h:div><h:div>Tanto chiarito, si rammenta che ai fini dell’interpretazione delle clausole di una <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, <corsivo>ex</corsivo> artt. 1362 e 1363 Cod. civ.. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente (Cons. Stato, 2 marzo 2022 n.1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).</h:div><h:div>In applicazione di tali coordinate e ermeneutiche, la pretesa avanzata dall’appellante di rimanere in gara in applicazione del principio del <corsivo>favor partecipationi</corsivo>s, nonostante la mancata dimostrazione del possesso del requisito nei termini richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, non può essere accolta.</h:div><h:div>La previsione infatti si connota per indubbia chiarezza, né il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> può costituire la via per ottenere l’aggiudicazione di una gara pubblica in carenza della dimostrazione della qualificazione a rendere la prestazione richiesta: in particolare, in difetto della dimostrazione del possesso del requisito con le inequivoche modalità richieste dalla stazione appaltante mediante una espressa previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, non è chiaro su quale base giuridica Tetraconsult avanzi in giudizio la pretesa del suo mantenimento in gara.</h:div><h:div>Detta base non può essere costituita neanche dall’art. 86 del d.lgs. 50/2016, pure invocato dall’appellante nel tentativo di sottarsi al rispetto della <corsivo>lex specialis</corsivo> e alla comprova nei previsti termini del requisito speciale dichiarato.</h:div><h:div>In particolare, è vero che l’art. 83 comma 7 del d.lgs. 50/2016 rinvia, per la dimostrazione del possesso dei requisiti (anche) di capacità tecnica e professionale, al successivo art. 86, che, al comma 5, richiama i mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, del Codice, e che detto allegato, <corsivo>sub</corsivo> ii), fa riferimento “<corsivo>all’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati</corsivo>”, senza cioè pretendere anche, come la <corsivo>lex specialis</corsivo> in esame per i servizi di natura “privata”, la prova dell’esecuzione (già richiesta per la valutabilità dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dall’art. 263 comma 2 del d.P.R. 207/2010, abrogato dal d.lgs. 50/2016). </h:div><h:div>Tuttavia un consolidato indirizzo giurisprudenziale ammette la possibilità di fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, al fine di consolidare il dato esperienziale necessario per eseguire la prestazione posta a gara con un adeguato <corsivo>standard</corsivo> di qualità, espressamente richiamato sia dall’art. 58 par. 4 della direttiva 2014/24/UE che dall’art. 83 comma 6 del d.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>In particolare, è pacifico in giurisprudenza che i bandi di gara possano prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, “<corsivo>giacché rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione a una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Il che in punto di adeguatezza corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti - ai fini dell’efficiente risultato del contratto e dunque dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione - essere attentamente congrue rispetto all’oggetto del contratto. Sicché tanto più questo è particolare, tanto più il livello dei requisiti da richiedere in concreto deve essere particolare. Errerebbe l’Amministrazione pubblica che, non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità. Naturalmente, sempre in ragione del criterio dell’adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti</corsivo>” (tra altre, Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 9).</h:div><h:div>E nella specie, tenuto conto dell’oggetto dell’affidamento (servizi tecnici relativi a un immobile vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004), non risultano violati né il principio di proporzionalità né quello di adeguatezza.</h:div><h:div><corsivo>3.5.</corsivo> Bene ha fatto pertanto la stazione appaltante a ritenere non valutabile la documentazione prodotta da Tetraconsult per le ragioni indicate nel provvedimento di esclusione, ovvero in quanto:</h:div><h:div>- la documentazione prodotta da Tetraconsult in relazione al requisito in parola era “<corsivo>priva di declaratorie delle categorie di progettazione afferenti le prestazioni tecniche rese, nonché dei relativi importi, delle quote di servizio svolte in R.T. e delle attestazioni di buon esito</corsivo>”;</h:div><h:div>- detta indeterminatezza avrebbe comportato a carico del RUP “<corsivo>non già una mera verifica della sussistenza del requisito</corsivo>
				<corsivo>… ma una vera e propria autonoma ‘interpretazione’ ex-post di quanto pervenuto</corsivo>”;</h:div><h:div>- per uno dei servizi spesi in gara, “<corsivo>in assenza di espressa certificazione della Committenza, secondo l’interpretazione data dal Concorrente, il R.U.P. dovrebbe disapplicare il D.M. 17/06/2016, Tab. Z-1 e la lex specialis, ritenendo riferito detto servizio pregresso alla cat. E.22, mentre dalla documentazione prodotta (Disciplinare di incarico) è chiaramente riferita alla cat. I-d, ex-Legge n° 143/1949, non corrispondente all’odierna E.22</corsivo>”;</h:div><h:div>- quanto ai due servizi di punta pure spesi in gara, “<corsivo>in aderenza all’interpretazione di cui al Parere A.N.A.C. n° 189 del 03/11/2010 ed al Parere A.N.AC. n° 112 del 19/07/2012, non risulta comprovato il possesso di detto requisito per la cat. E.22</corsivo>”;</h:div><h:div>- altri due servizi di verifica preventiva di due progetti, svolti “<corsivo>in qualità di R.U.P. da uno dei D.T. della Tetraconsult s.r.l.</corsivo>”, non erano “<corsivo>direttamente attinenti</corsivo>” alla redazione della progettazione, né ad altra attività prodromica o funzionale alla redazione della stessa.</h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> E’ infondato il secondo motivo, con cui Tetraconsult evidenzia che l’avviso pubblico di gara non richiedeva nessuna specifica modalità di comprova del requisito tecnico di cui trattasi, lasciando la questione alla discrezionalità dei concorrenti, sicchè l’affermazione del Tar secondo cui il raggruppamento avrebbe dovuto dimostrare il possesso dei requisiti mediante attestazioni rilasciate dai precedenti committenti in conformità a quanto richiesto nella lettera-invito enucleerebbe una clausola non rinvenibile nella <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>4.1.</corsivo> L’art.  63, <corsivo>Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</corsivo>. del d.lgs. 50/2016 – norma sulla cui base, in combinato disposto con l’art. 1 comma 2 lett. b) del d.-l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, è stata indetta la procedura in esame – stabilisce che “<corsivo>Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Non è quindi significativo che l’avviso pubblico di cui trattasi, documento che alla luce della predetta norma è funzionale alla sola ricerca preliminare di mercato per l’individuazione dei soggetti, in possesso dei requisiti elencati, da invitare alla gara vera e propria nella forma di procedura negoziata senza bando, non contenesse la prescrizione circa le modalità di comprova del requisito di cui trattasi. Rileva, invece, come osservato dal Tar e come risulta da quanto sopra, che essa prescrizione fosse contenuta nella lettera invito (pag. 4), costituente la <corsivo>lex specialis della procedura</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> Con il terzo motivo Tetraconsult assume l’erroneità della sentenza di primo grado quanto alla ritenuta completezza e adeguatezza dell’istruttoria espletata dopo la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, perché dipanatasi per il tramite di varie richieste istruttorie rimaste prive di puntuale riscontro.</h:div><h:div>Sostiene che il RUP avrebbe dovuto verificare la documentazione probatoria trasmessa dal raggruppamento in coerenza con la funzione di coordinamento e di controllo assegnatagli nella fase di verifica della documentazione amministrativa dalle Linee guida Anac n. 3, punto 5.2., che, laddove esercitata, avrebbe condotto all’accertamento in capo al raggruppamento del possesso del requisito tecnico di cui si discute.</h:div><h:div><corsivo>5.1.</corsivo> Il motivo è infondato.</h:div><h:div>L’omesso esercizio da parte del RUP delle funzioni di cui sopra non solo non emerge da alcun atto del giudizio, ma è vieppiù platealmente sconfessato dai provvedimenti versati in atti, che sono stati menzionati nel provvedimento impugnato e anche illustrati da Tetraconsult nella parte in fatto del ricorso di primo grado. </h:div><h:div>Ci si riferisce in particolare agli atti con cui il RUP: ha chiesto al raggruppamento, dopo l’aggiudicazione, la documentazione di comprova dei requisiti dichiarati (atto 12 maggio 2021); ha richiesto chiarimenti in relazione a quanto trasmesso dal raggruppamento in esito alla predetta richiesta, con specifico riferimento all’attestazione del possesso del requisito tecnico per cui è causa (comunicazione del 24 maggio 2021); ha comunicato al raggruppamento l’avvio del procedimento di esclusione dalla gara e di revoca dell’aggiudicazione, elencando le ragioni dell’insufficienza della documentazione sul punto trasmessa dall’interessato (1° giugno 2021); ha motivatamente respinto le difese procedimentali svolte dal raggruppamento dopo la predetta comunicazione (10 giugno 2021).</h:div><h:div><corsivo>6.</corsivo> Con il quarto motivo l’appellante contesta la declaratoria di inammissibilità pronunziata dal giudice di prime cure in relazione all’impugnazione, formulata con i motivi aggiunti <corsivo>ex</corsivo> art. 116 comma 2 Cod. proc. amm., del diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di accesso integrale all’offerta tecnica presentata dal controinteressato, avanzata “cumulativamente”, ovvero ai sensi della l. 241/1990 (accesso documentale), degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. 33/2014 (accesso civico c.d. “generalizzato”) nonchè dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 (accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi della l. 241/1990).</h:div><h:div>In particolare, a fronte dell’osservazione del Tar che la mancata aggiudicazione in capo al RTI Tetraconsult è dipesa dalla mancata comprova dei requisiti di partecipazione e non dalla ritenuta inferiorità della sua offerta rispetto a quella del controinteressato, sicchè Tetraconsult non aveva interesse all’ostensione di questa, profilandosi piuttosto la richiesta di accesso come di carattere generico e meramente esplorativo, l’appellante sostiene che il suo interesse all’accesso è strumentale all’interesse alla riedizione della gara, ed espone la contrarietà della posizione assunta dal Tar alla decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 10 del 2020.</h:div><h:div><corsivo>6.1.</corsivo> Al riguardo, si osserva che l’interesse all’accesso documentale di cui alla l. 241/1990, configurato, come fa l’appellante, come interesse strumentale a quello della riedizione della gara, non è allo stato più ravvisabile, atteso che, come riferito in fatto, l’affidamento è stato nelle more eseguito dal controinteressato con prestazione approvata con determina della stazione appaltante n. 1020 del 22 settembre 2021, liquidata e rendicontata entro il successivo 30 settembre, in connessione con il termine tassativo posto a carico del Comune di Avezzano per l’ottenimento come meglio in fatto, nell’immediato, del finanziamento assentito quanto alle spese di progettazione dell’intervento <corsivo>de quo</corsivo>, citato anche nella lettera-invito, e, in prospettiva, del contributo relativo all’esecuzione dei lavori. </h:div><h:div>La stessa configurazione rende poi evidentemente estranea la richiesta di ostensione all’accesso civico c.d. “generalizzato”, le cui finalità sono individuate dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 nello “<corsivo>scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico</corsivo>…”.</h:div><h:div><corsivo>7.</corsivo> L’ultimo motivo di appello è diretto avverso la regolazione delle spese del giudizio contenuta nella sentenza impugnata, che ha condannato Tertaconsult alla loro refusione in favore del Comune di Avezzano anche in riferimento al contributo unificato, senza considerare che il tributo era stato già versato proprio da Tetraconsult.</h:div><h:div><corsivo>7.1.</corsivo> Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, da cui non vi è ragione di discostarsi, il giudice di primo grado esercita ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese di lite, sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell’abnormità o della manifesta ingiustizia (Cons. Stato, Ad. plen., 24 maggio 2007, n. 8; IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; 8 ottobre 2019, n. 6797; 23 settembre 2019, n. 6352; V, 28 ottobre 2015, n. 4936; III, 9 novembre 2016, 4655; IV, 3 novembre 2015, n. 5012; VI, 9 febbraio 2011, n. 891; IV, 22 giugno 2004, n. 4471; 27 settembre 1993, n. 798).</h:div><h:div>Inoltre, nel giudizio di appello la sindacabilità sulle spese liquidate all’esito del giudizio di primo grado è limitata all’ipotesi in cui venga modificata la decisione impugnata, fatta eccezione per le ipotesi di manifesta abnormità (Cons, Stato, VI, 13 gennaio 2020, n. 309), fattispecie che ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna (Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039).</h:div><h:div>Applicando la predetta giurisprudenza al caso di specie – in cui la sentenza impugnata deve essere confermata, non vi è erroneità nella condanna alle spese, pronunziata nei confronti della parte soccombente secondo la regola generale di cui all’art. 91 Cod. proc. civ., non si assume la manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione del relativo <corsivo>quantum</corsivo> (€ 2.000,00 oltre accessori di legge), che non è neanche oggettivamente rilevabile – il motivo è infondato.</h:div><h:div>Nulla muta considerando la evidente erroneità della sentenza nell’aver condannato Tetraconsult anche alla “refusione del contributo unificato”, considerato che la riforma di tale capo di decisione non gioverebbe in alcun modo all’appellante, dovendo questa comunque sopportare, quale soccombente, l’onere del tributo, che segue le regole della soccombenza e dell’anticipazione, obbligazione che riferisce peraltro di avere regolarmente assolto.</h:div><h:div><corsivo>8.</corsivo> Per tutto quanto precede l’appello va respinto.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte appellante alla refusione in favore della parte resistente delle spese del grado, liquidate nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/09/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Bottiglieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>