<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210995120211221141223048" id="20210995120211221141223048" modello="4" modifica="12/22/2021 11:35:04 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="10" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="09951"/><fascicolo anno="2021" n="06796"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210995120211221141223048.xml</file><wordfile>20210995120211221141223048.docm</wordfile><ricorso NRG="202109951">202109951\202109951.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Michele Corradino</firma><data>22/12/2021 11:06:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giulia Ferrari</firma><data>21/12/2021 15:41:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/12/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Rosaria Maria Castorina,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. III, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’accertamento della inottemperanza all'obbligo vaccinale e di sospensione dall'esercizio della professione in materia di vaccinazione contro il Covid-19.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9951 del 2021, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Luisa Miazzi e Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio -OMISSIS-;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. Giulia Ferrari e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che l’appello cautelare, proposto da un medico di base sospeso dal servizio dal 14 settembre 2021 perché non si è sottoposto all’obbligo vaccinale, non appare provvisto di <corsivo>fumus bonj juris</corsivo>;</h:div><h:div>Considerato, preliminarmente, di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo che la giurisdizione sull’atto di accertamento circa la inosservanza dell’obbligo vaccinale si trascina la giurisdizione sull’atto di sospensione del rapporto, data la sua natura di atto meramente consequenziale e vincolato;</h:div><h:div>Considerato, infatti, che il sistema delineato dall’art. 4, d.l. 1 aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n. 76), prevede, almeno quanto ai medici convenzionati, uno specifico segmento procedimentale propriamente amministrativo e pubblicistico diretto ad accertare, mediante l’esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo, se il sanitario abbia ricevuto o meno la somministrazione del vaccino contro il SarsS-CoV-2, in conformità all'obbligo sancito dal comma 1, e soprattutto se la documentazione prodotta in caso di omissione dell’obbligo possa ritenersi idonea al fine di essere esonerati da siffatto obbligo;</h:div><h:div>Considerato che la ridetta spendita di poteri amministrativi giustifica la giurisdizione di questo giudice amministrativo e che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende automaticamente anche alla comunicazione di sospensione dal servizio, atteso che una simile evenienza costituisce effetto automatico che discende direttamente dalla legge a carico del sanitario inottemperante;</h:div><h:div>Considerato che l’ordinamento prevede (comma 2 dell’art. 4, d.l. n. 44 del 2021, non modificato, in parte qua, dall’art. 1, comma 1, d.l. 26 novembre 2021, n. 172), l’esenzione dall’obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale;</h:div><h:div>Ritenuto che, come chiarito dalla Sezione con la sentenza 20 dicembre 2021, n. 8454, alla Azienda sanitaria locale compete la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato, il quale peraltro, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica della Azienda sanitaria locale, deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero</h:div><h:div>Considerato dunque che la finalità semplificatrice delle modalità di accertamento della sussistenza delle condizioni di esonero dell’obbligo vaccinale, e la connessa realizzazione di un punto di equilibrio con la primaria responsabilità attribuita alla Azienda sanitaria locale in ordine alla efficacia del piano vaccinale (il quale sarebbe compromesso in uno dei suoi gangli principali, laddove la tutela anti-pandemica, affidata allo strumento vaccinale, fosse indebolita proprio laddove l’agente infettivo ha dimostrato maggiore virulenza e capacità mortifera, ovvero nei riguardi dei soggetti “fragili” perché affetti da patologie preesistenti e/o concomitanti), è appunto stata realizzata dal legislatore mediante l’attribuzione al medico di medicina generale di un compito di “filtro” delle “istanze” di esonero, ferma la responsabilità della stessa Azienda sanitaria di verificare l’idoneità della certificazione all’uopo rilasciata, con il corollario che non di inutile “duplicazione” si tratta, atteso il contatto “diretto” del medico di medicina generale con il paziente, e quello secondario ed indiretto (ovvero mediato dalla certificazione del medico di medicina generale) della Azienda sanitaria locale (Cons. St., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 8454);</h:div><h:div>Considerato che nel caso all’esame del Collegio l’appellante aveva prodotto (10 maggio 2021) all’Azienda sanitaria la certificazione del medico di medicina generale attestante la patologia di cui è affetto (id est, pregressa reazione allergica di grado severo, risultante dal certificato del pronto soccorso del 29 dicembre 2020, e derivante dall’assunzione di cibo) e la pericolosità della sottoposizione a vaccino;</h:div><h:div>Considerato che l’Azienda sanitaria, valutati i certificati che attribuivano l’allergia ai soli alimenti (tanto che uno suggeriva una attenta dieta alimentare), nell’atto di accertamento di inottemperanza all’obbligo vaccinale del 14 settembre 2021, ha barrato la casella “Condizione di insufficienza/non pertinenza di documentazione medica attestante accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale”;</h:div><h:div>Considerato che, come si è detto, la responsabilità di verificare l’idoneità della certificazione all’uopo rilasciata dal medico di medicina generale è della stessa Azienda sanitaria che, nel caso all’esame del Collegio, ha assunto una determinazione che non appare irrazionale anche in relazione alla patologia di che trattasi (i.e. allergia alimentare al polipo);</h:div><h:div>Considerato che il giudizio reso dalla Azienda sanitaria locale è insindacabile da parte del Collegio, che non ha la competenza tecnica per verificare, nel merito, la correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto l’organo sanitario <corsivo>ope legis</corsivo> deputato a decidere;</h:div><h:div>Considerato che, anche con riguardo alla ragionevolezza della misura della sospensione dall’esercizio della professione e al sotteso bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla presente vicenda - pur tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali - meritano conferma le considerazioni già espresse da questa Sezione (ord. caut., 3 dicembre 2021, n. 6477), dovendosi ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età) bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo posti di frequente a contatto con il personale sanitario o sociosanitario; verso costoro sussiste uno stringente vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) ed immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, che impone di scongiurare l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza;</h:div><h:div>Considerato, quanto al <corsivo>periculum</corsivo>, che a fronte del danno economico dell’appellante (che lo ha indotto a chiedere al Comune di -OMISSIS- un sussidio per la situazione di indigenza in cui versa) e a prescindere dalla circostanza che lo stesso è conseguenza di un comportamento omissivo, occorre dare prevalenza al danno per la collettività dei pazienti e per la salute generale;</h:div><h:div>Considerato peraltro che a tutela della salute dell’appellante l’Azienda sanitaria dovrà curare tutti i possibili accorgimenti in occasione della somministrazione del vaccino, anche – ove ritenga – ulteriori rispetto alla inoculazione in “ambiente protetto”;</h:div><h:div>Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della questione controversa, le spese della presente fase processuale possono essere compensate tra le parti costituite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) </h:div><h:div> Respinge l'istanza cautelare proposta dall’appellante -OMISSIS- (Ricorso numero: 9951/2021).</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/12/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giulia Ferrari</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 9951/2021) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>