<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210986220230616114911190" descrizione="" gruppo="20210986220230616114911190" modifica="7/5/2023 8:41:10 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Giovanni Zara" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="09862"/><fascicolo anno="2023" n="06658"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210986220230616114911190.xml</file><wordfile>20210986220230616114911190.docm</wordfile><ricorso NRG="202109862">202109862\202109862.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Gallone</firma><data>05/07/2023 08:41:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4932/2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9862 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Zara Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina n. 121; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Petrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Giovanni Gallone;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Zara Giovanni, nella qualità di proprietario del terreno sito in Casapesenna alla via S. Lorenzo n.1 (censito in catasto al foglio 4 particella n. 5395) su cui risultano realizzate alcune opere edilizie in assenza di titolo, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania - sede di Napoli, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Edilizia ed Urbanistica n. 8 del 6 febbraio 2019, notificata in data 7 febbraio 2019, e la successiva ordinanza n. 18 del 14 febbraio  2019, notificata in data 18 febbraio 2019, di rettifica, limitatamente all’importo della sanzione dovuta, della prefata ordinanza n.8 del 2019, con cui il Comune di Casapesenna ha ordinato lo sgombero e determinato l’acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 del suddetto terreno in ragione della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 11 del 2 maggio 2001.</h:div><h:div>Ha, altresì, impugnato il verbale di inottemperanza all’ordinanza n. 11 del 2 maggio 2001 prot. n. 328/2001 redatto dai VV.UU. in data 4 febbraio 2019 di cui alla nota prot. n. 1012 del 5 febbraio 2019, l’ordinanza di demolizione e rispristino delle opere edili abusive n. 11 del 2 maggio 2001 prot. n. 328/2001 del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Casapesenna nonché tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e conseguenziali.</h:div><h:div>1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto l’illegittimità del suddetto provvedimento sulla base delle seguenti motivazioni:</h:div><h:div>1) <corsivo>violazione del giusto procedimento - eccesso di potere –carenza assoluta dei presupposti - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della l. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere</corsivo>;</h:div><h:div>2) <corsivo>violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 l. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. - violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.p.r. 6.06.2001, n. 380 - insussistenza dei presupposti – travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - carenza di motivazione – eccesso di potere per carenza di istruttoria – ingiustizia manifesta - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere</corsivo>.</h:div><h:div>2. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Campania - sede di Napoli, ha dichiarato in parte irricevibile (limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e rispristino opere edili abusive n. 11 del 2 maggio 2001 prot. n. 328/2001) ed in parte ha respinto il suddetto ricorso.</h:div><h:div>3. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2021 e depositato il 23 novembre 2021 Zara Giovanni ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.</h:div><h:div>3.1 A sostegno dell’impugnazione ha dedotto le censure così rubricate:</h:div><h:div>1) <corsivo>error in judicando - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere –carenza assoluta dei presupposti - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della l. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.</corsivo>.</h:div><h:div>4. In data 27 dicembre 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Casapesenna chiedendo la reiezione dell’appello.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 15 giugno 2023 la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appello è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>2. Con l’unico motivo di appello si censura, sotto un primo profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata denunciata la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990. Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe errato nel non tenere in conto il notevole lasso di tempo (circa diciotto anni) intercorso tra la notifica ordinanza di demolizione ed il successivo verbale di inottemperanza e la conseguente lesione dell’affidamento ingenerato nel privato. Si deduce, in particolare, che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza gravata, l’amministrazione avrebbe dovuto, proprio in ragione delle peculiarità del caso concreto, comunicare l’avvio del procedimento di acquisizione.</h:div><h:div>Sotto un secondo profilo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata denunciata la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Più segnatamente, si sostiene che, a differenza di quanto erroneamente statuito dal giudice di prime cure, il verbale di inottemperanza e i connessi provvedimenti, essendo intervenuti dopo quasi venti anni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, avrebbero necessitato di un supporto motivazionale maggiore rispetto alla semplice indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche alla loro base.</h:div><h:div>2.1 Le doglianze non meritano positivo apprezzamento.</h:div><h:div>Quanto al primo profilo di censura non può ritenersi sussistente alcun affidamento meritevole di tutela in capo all’appellante in relazione al tempo trascorso tra la notifica dell’ordine di demolizione e l’adozione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale.</h:div><h:div>Anzitutto, perché possa configurarsi un affidamento tutelabile è necessario che vi sia l’adozione, a monte, da parte della P.A., di un provvedimento favorevole a contenuto ampliativo della posizione giuridica del destinatario (tale non essendo certamente l’ordinanza di demolizione).</h:div><h:div>Inoltre, è da escludere che questi abbia potuto legittimamente confidare sull’inerzia dell’amministrazione nell’adozione del successivo atto di acquisizione tanto più che , secondo il costante insegnamento pretorio, “L'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima, esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla” (Consiglio di Stato sez. VI, 01/09/2021, n. 6190).</h:div><h:div>2.2 Quanto alla asserita violazione delle garanzie partecipative e, in particolare, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, come correttamente osservato dal primo giudice, secondo la giurisprudenza costante anche di questa Sezione, “L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l'adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo” (Consiglio di Stato sez. VI, 02/11/2022, n. 9470).</h:div><h:div>In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l’art 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, posto che non sono stati addotti elementi che portano a ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.</h:div><h:div>2.3 Quanto, infine, al lamentato difetto di motivazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’abuso realizzato, è sufficiente osservare che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura, come detto, quale atto dovuto, non connotato da discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione e del decorso del termine di legge, sicché non v’è necessità di motivazione ulteriore rispetto a quella che dia atto della sussistenza di detti presupposti (così Consiglio di Stato sez. II, 07/02/2020, n.996).</h:div><h:div>3. Per le ragioni sopra succintamente esposte l’appello è infondato e va respinto.</h:div><h:div>4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a e 91 c.p.c. la soccombenza sono da porre integralmente a carico di parte appellante.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento, a titolo di spese processuali, a favore del Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre gli accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Giovanni Gallone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>