<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210952420211209122534946" id="20210952420211209122534946" modello="4" modifica="12/13/2021 6:38:26 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="10" versione="3" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="09524"/><fascicolo anno="2021" n="06625"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210952420211209122534946.xml</file><wordfile>20210952420211209122534946.docm</wordfile><ricorso NRG="202109524">202109524\202109524.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Michele Corradino</firma><data>13/12/2021 17:49:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>09/12/2021 19:41:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/12/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05979/2021, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9524 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Sgambato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Campania, A.S.L. Caserta, Izsm, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che l’odierno appellante adiva questo Giudice per chiedere la riforma della ordinanza pronunciata in primo grado con la quale era stata rigettata l’istanza di annullamento dei provvedimenti mediante i quali l’amministrazione competente aveva ordinato l’abbattimento di 78 capi bufalini; </h:div><h:div>Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale rigettava il ricorso tra l’altro in considerazione del fatto che, “<corsivo>sotto il profilo del periculum, nella comparazione degli opposti interessi e in virtù del principio di precauzione, l’interesse economico della parte ricorrente deve considerarsi recessivo rispetto al preminente interesse pubblico al contenimento del contagio e all’eradicazione della brucellosi</corsivo>”; </h:div><h:div>Considerato che la sovraindicata motivazione merita riforma in quanto il benessere degli animali costituisce diritto fondamentale, protetto sia a livello nazionale sia eurounitario ove, in particolare, è inteso come un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, venendo in rilievo, tra gli altri, i considerando n.n. 2 e 4 del regolamento n. 1099/2009, secondo i quali “(...)  <corsivo>È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento</corsivo> (…)” e “ <corsivo>Il benessere animale è un valore condiviso [nell’Unione europea] sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato [CE]. La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una questione di interesse pubblico</corsivo>” (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia, sentenza 17 novembre 2020 resa nella causa C 336/19); </h:div><h:div>Considerato altresì che non sfugge a questo Giudice la costante giurisprudenza, resa a livello nazionale e sovranazionale, in materia di principio di precauzione volto a proteggere e garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica; </h:div><h:div>Ritenuto che il principio di precauzione esiga il compimento di un giudizio di proporzionalità tra il fine perseguito (la protezione della salute umana) e il mezzo impiegato (la soppressione della vita dell’animale) e che da tale valutazione debba necessariamente trascendere il profilo dell’interesse economico della parte ricorrente; </h:div><h:div>Considerato, infatti, che nelle fattispecie di cui trattasi, il giudizio non può essere improntato a prospettive meramente patrimonialistiche che sacrifichino senza adeguata ponderazione - ispirata a rigorosa valutazione del principio di precauzione - il valore della vita degli animali; </h:div><h:div>Ritenuto altresì che, nel bilanciamento tra il diritto al benessere dell’animale - da intendersi come valore fondamentale <corsivo>in re ipsa</corsivo> - e il bene supremo della salute pubblica, nel caso di specie, il ricorso debba essere accolto in quanto non risulta adeguatamente valutata ed istruita la possibilità di salvaguardare la salute pubblica mediante misure rispettose del principio di precauzione e tuttavia diverse dall'abbattimento degli animali;</h:div><h:div>Considerato che, nel caso di specie, l'appellante continuerà a mantenere l'isolamento dei capi in questione fatte salve le ulteriori misure che le Autorità sanitarie eventualmente prescriveranno per evitare il diffondersi di eventuali malattie;</h:div><h:div>Ritenuto che, per la particolarità delle questioni trattate, le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 9524/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado.</h:div><h:div>Compensa le spese del grado cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/12/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 9524/2021) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>