<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210914520240718083051307" id="20210914520240718083051307" modello="3" modifica="23/07/2024 08:59:11" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="09145"/><fascicolo anno="2024" n="06635"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210914520240718083051307.xml</file><wordfile>20210914520240718083051307.docm</wordfile><ricorso NRG="202109145">202109145\202109145.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\282 Carmine Volpe\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carmine Volpe</firma><data>22/07/2024 22:10:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Poppi</firma><data>21/07/2024 06:55:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9145 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaella Veniero e Mario Rosario Spasiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luigi Napolitano, in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luigi Napolitano, in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6; </h:div><h:div>Società Progetto Casa 2000 S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Napoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>L’odierno appellante rivestiva la qualità di promissario acquirente immesso nel possesso di un'unità immobiliare facente parte di un vasto complesso residenziale realizzato dalla Società Progetto Casa 2000 S.p.A. (cui succedeva Casa 2000 S.r.l.).</h:div><h:div>La realizzazione in questione, eseguita in virtù di una convenzione urbanistica approvata con delibera di Giunta n. 39 del 26 febbraio 2001 e sottoscritta il 2 maggio successivo, insisteva su un’area di proprietà della Società classificata ai sensi del P.R.G in parte come Z<corsivo>ona omogenea D2 - commerciale e artigianale</corsivo>, in parte come <corsivo>E1 - trasformazione prodotti agricoli</corsivo>, in parte come <corsivo>H1 - attrezzature</corsivo>, in parte come <corsivo>Zona C/167</corsivo> e la parte residua come strada esistente.</h:div><h:div>L’intervento, assentito con n. 16 concessioni edilizie rilasciate nel novembre e dicembre 2001, cui seguivano nell’anno successivo 13 richieste di variante, consisteva nella realizzazione di n. 19 fabbricati aventi destinazione artigianale-commerciale.</h:div><h:div>Ciò nonostante la Società realizzava altrettanti fabbricati ad uso residenziale relativamente ai quali, nell’anno 2004, venivano presentate 121 domande di sanatoria, che l’amministrazione respingeva.</h:div><h:div>La gestione commissariale del Comune (nelle more sciolto per accertate infiltrazioni camorristiche), con delibera n. 190 del 6 dicembre 2007 (che definiva il procedimento avviato con delibera n. 91 del precedente 7 giugno), annullava la delibera di approvazione della convenzione urbanistica (n. 39/2001 cit.) e, con singoli provvedimenti dell’anno successivo:</h:div><h:div>- annullava in autotutela i titoli edilizi a suo tempo rilasciati;</h:div><h:div>- dichiarava l’inefficacia della convenzione urbanistica stipulata;</h:div><h:div>- disponeva l’acquisizione delle aree al patrimonio dell’Ente <corsivo>ex</corsivo> art. 30 del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>I richiamati provvedimenti venivano impugnati dalla Società dinanzi al Tar per la Campania che respingeva il ricorso, con sentenza n. -OMISSIS-dell’11 settembre 2009, riconoscendo la sussistenza della fattispecie della lottizzazione abusiva.</h:div><h:div>La sentenza veniva confermata in appello con decisione n. -OMISSIS-del 3 agosto 2010.</h:div><h:div>Per completezza di esposizione si premette che la vicenda costituiva altresì oggetto di un contenzioso civile e di un procedimento penale.</h:div><h:div>Progetto Casa agiva in sede civile dinanzi al Tribunale di Napoli Nord chiedendo il ristoro dei danni patiti in conseguenza della descritta ondivaga condotta dell’amministrazione ottenendo in primo grado la condanna del Comune con sentenza n. -OMISSIS-del 28 marzo 2017, riformata dalla Corte di Appello con sentenza n. -OMISSIS-del 4 aprile 2019 (è allegato che pende ricorso per Cassazione).</h:div><h:div>In sede penale, nell’ambito del parallelo procedimento iscritto per lottizzazione abusiva, gli immobili venivano in un primo tempo sottoposti a sequestro disponendo lo sgombero degli occupanti; in un secondo tempo, a seguito della riforma della misura cautelare ad opera del GUP, gli immobili venivano dissequestrati e affidati in custodia agli stessi promissari acquirenti che ne rientravano quindi in possesso rioccupandoli.</h:div><h:div>Il giudizio penale veniva infine definito con sentenza dello stesso GUP n. -OMISSIS-del 7 ottobre 2008 di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.</h:div><h:div>In sede amministrativa, in esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza di appello n. -OMISSIS-/2010, il complesso immobiliare veniva acquisito al patrimonio comunale con atti <corsivo>ex</corsivo> art. 30, comma 8, del d.P.R. 380/2001 ritualmente trascritti previa rettifica degli estremi catastali erroneamente indicati (rettifica operata nel luglio 2014, precedentemente alla trascrizione).</h:div><h:div>Con ordinanza notificata il 6 dicembre 2020 all’appellante, l’amministrazione disponeva lo sgombero dell’immobile ingiungendo il pagamento dell’indennità di occupazione per il periodo di fruizione dello stesso.</h:div><h:div>L’appellante, che espone di non aver avuto conoscenza delle descritte vicende amministrativa e giudiziarie, impugnava i pregressi provvedimenti dell’amministrazione (per l’identificazione dei quali si rinvia per brevità all’epigrafe dell’impugnata sentenza) dinanzi al Tar per la Campania con ricorso iscritto al n. 1192/2020, integrato da motivi aggiunti proposti avverso ulteriori atti del procedimento conosciuti solo a seguito dei depositi comunali.</h:div><h:div>Il Tar, con sentenza n. -OMISSIS-dell’11 marzo 2021, in sintesi:</h:div><h:div>-	riconosceva come definitivamente accertate tanto la «<corsivo>lottizzazione abusiva del suolo</corsivo>» quanto l’intervenuto effetto traslativo dell’area di sedime dei manufatti realizzati;</h:div><h:div>- 	affermava il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda di annullamento dell’intimazione di pagamento dell’indennità per l’occupazione <corsivo>sine titulo</corsivo>, ma non anche in relazione all’ordine di sgombero da ritenersi provvedimento amministrativo in quanto atto terminale di un procedimento repressivo in materia edilizia;</h:div><h:div>- 	accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti relativamente alla domanda di annullamento dei titoli edilizi (ed alle conseguenti trascrizioni presso la Conservatoria) in quanto titolari «<corsivo>non di un diritto reale sui beni, ma di un rapporto giuridico obbligatorio dipendente dal diritto di proprietà</corsivo>»;</h:div><h:div>- 	respingeva l’impugnazione dell’ordinanza di sgombero disattendendo i vizi di carenza assoluta di potere e incompetenza sul rilievo dell’estraneità della fattispecie all’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente <corsivo>ex</corsivo> art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e del già evidenziato carattere di atto terminale del procedimento repressivo con conseguente competenza all’adozione dello stesso da parte del Dirigente;</h:div><h:div>- 	dichiarava inammissibile per difetto di interesse la domanda di annullamento della nota sindacale del 5 novembre 2019, con la quale veniva disposta la valutazione circa la sussistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell’abusiva realizzazione in vista di una futura utilizzazione per fini pubblici, ritenendola una «<corsivo>scelta politico-discrezionale degli organi comunali di vertice</corsivo>» in merito alla quale il ricorrente non vanta alcuna posizione qualificata (con conseguente inammissibilità della ulteriore domanda di condanna dell’amministrazione alla sollecita definizione del procedimento valutativo in questione);</h:div><h:div>- 	dichiarava inammissibili i motivi aggiunti poiché proposti in parte avverso atti privi di spessore provvedimentale (le comunicazioni di avvio e gli atti di rettifica del 2014) e in parte per difetto di legittimazione (atti del procedimento di autotutela).</h:div><h:div>La sentenza di primo grado veniva impugnata, con appello depositato il 29 ottobre 2021, per i seguenti motivi:</h:div><h:div>«<corsivo>ERRONEITÀ DELLA SENTENZA BREVE CON RINVIO DELLA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM EX ART. 88 COMMA 2 C.P.A. ALLA SENTENZA TAR NAPOLI 1637/2020. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO I VIZI PROPRI DEDOTTI AVVERSO LE ORDINANZE DI SGOMBERO (VII, VIII), NON ESAMINANDO I VIZI DI LEGITTIMITÀ DERIVATA (IX)</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ASSERISCE CHE SUI PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI IMPUGNATI VI SAREBBE GIUDICATO. OMESSO ESAME DEI MOTIVI. CARENZA DI MOTIVAZIONE. RIPROPOSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 101, COMMA 2 C.P.A. DEI MOTIVI DI RICORSO DA I A VI E IX, E DI QUELLI AGGIUNTI NON ESAMINATI</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>CONTRADDITTORIETÀ ED ERRONEITÀ DELLA STATUIZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO GLI ATTI PRESUPPOSTI PER ASSERITA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE IN PRIMO GRADO. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. CARENZA DI MOTIVAZIONE SU PUNTI FONDAMENTALI. RIPROPOSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 101, COMMA 2 C.P.A. DEI MOTIVI DI RICORSO DA I A VI E IX, E DI QUELLI AGGIUNTI NON ESAMINATI</corsivo>»;</h:div><h:div>Contestualmente l’appellante, con il Capo IV dell’appello, riproponeva <corsivo>ex</corsivo> art. 101 c.p.a. i seguenti motivi oggetto del ricorso di primo grado assorbiti dal Tar (le cui rubriche si riportano nel rispetto della perplessa numerazione attribuita alle stesse).</h:div><h:div>Per quanto riguarda i «<corsivo>motivi aggiunti non esaminati</corsivo>» (Capo IV.1):</h:div><h:div>«<corsivo>ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NN.RI 90/2007 E 190/2007 PER TUTTI I MOTIVI DEDOTTI CON IL RICORSO. VIOLAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA PROPRIA. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>ILLEGITTIMITÀ DELLE ORDINANZE DEL 2008 (E DI QUELLE DEL 2014). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ERRONEITÀ. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 30 T.U. EDILIZIA</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>ILLEGITTIMITÀ DELLE ORDINANZE DEL 2014. ERRATA QUALIFICAZIONE DELLE STESSE QUALI ATTI DI RETTIFICA: TRATTASI DI NUOVO ATTO (SEMMAI A CONTENUTO CONFERMATIVO) NON ISTRUITO E NON NOTIFICATO CON CONSEGUENTE INEFFICACIA DELLE STESSE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ERRONEITÀ. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>MANCATA NOTIFICA DELLE ORDINANZE DEL 2014, AL DESTINATARIO ED AI CONTRO-INTERESSATI</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>VIOLAZIONE ARTT. 7 E 10 BIS LEGGE 241/1990</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. MANCATA DISAMINA DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO. VIOLAZIONE ART. 2 DELLA LEGGE 241/1990»;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>«ILLEGITTIMITA’ PER TUTTI I VIZI GIA’ DEDOTTI NEL RICORSO PRINCIPALE E CHE QUI SI RIPORTANO</corsivo>».<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Per quanto riguarda i «<corsivo>motivi di ricorso </corsivo>[introduttivo, ndr]<corsivo> non esaminati (da I a VI e IX)</corsivo>» (capo nuovamente paragrafato come IV.1):</h:div><h:div>«<corsivo>NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI ED ATTI IM-PUGNATI (PRESUPPOSTI DELLE ORDINANZE DI SGOMBERO). VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 E DELL’ART. 21 SEPTIES LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE</corsivo>» e « I.2. <corsivo>VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990, ANCHE SE CONSIDERATO QUALE PARAMETRO PER GIUDICARE LA RAGIONEVOLEZZA DEL TERMINE E, QUINDI, QUALE PRINCIPIO, ATTESO IL LUNGO LASSO DI TEMPO TRASCORSO (OLTRE SETTE ANNI) E LA ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE E PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI COINVOLTI DEL RICORRENTE (PRETERMESSO E NON CONSIDERATO)</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 650 C.P.P. E 654 C.P.P. NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI ED ATTI IMPUGNATI (PRESUPPOSTI DELLE ORDINANZE DI SGOMBERO). CONTRASTO CON IL GIUDICATO E CONTRASTO TRA GIUDICATI</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>NUOVA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 650 E 654 C.P.C. NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI ED ATTI IMPUGNATI (PRESUPPOSTI DELLE ORDINANZE DI SGOMBERO). CONTRASTO CON IL GIUDICATO E CONTRASTO TRA GIUDICATI. VIOLAZIONE DELL’ART. 34 SS D.P.R. 380/2001 (PER EFFETTO DELLE VIOLAZIONI DEDOTTE SUB II E III)</corsivo>»<corsivo/>;</h:div><h:div>«<corsivo>VIOLAZIONE DELL’ART. 38 D.P.R. 380/2001. NUOVA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 326/2003 E DEGLI ARTT. 31 SS. LEGGE 47/1985, ED IN PARTICOLARE DEGLI ART. 38, 43, 44 E 47. NUOVA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 SS LEGGE 241/1990</corsivo>»;</h:div><h:div>«<corsivo>SULLA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE (ARTT. 6 E 7 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO ED ART. 1, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE)</corsivo>»;</h:div><h:div>IX	«<corsivo>ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLE ORDINANZE DI SGOMBERO PER VIZI CHE AFFLIGGONO I PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI, DEDOTTI NEI MOTIVI DA I A VI</corsivo>».</h:div><h:div>Con decreto n. 1938 del 30 ottobre 2021 veniva dichiarata inammissibile l’istanza di superamento dei limiti dimensionali contenuta nell’atto di appello una volta rilevata la conformità degli scritti a quanto prescritto dall’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016.</h:div><h:div>L’amministrazione si costituiva formalmente in giudizio il 3 gennaio 2022 sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 26 aprile 2024, con la quale confutava le avverse censure sostenendo la legittimità del proprio operato e la correttezza della decisione di primo grado.</h:div><h:div>L’appellante rassegnava le proprie conclusioni in vista della discussione di merito con memoria del 29 aprile 2024, i cui contenuti venivano ribaditi in sede di replica depositata il 9 maggio successivo.</h:div><h:div>In data 9 maggio depositava la conclusiva replica anche l’amministrazione che, in detta sede, si limitava a rilevare l’inconferenza delle pronunzie di questo Consiglio di Stato invocate dall’appellante a sostegno delle proprie tesi poiché, ancorché rese in relazione alla medesima abusiva realizzazione, riguardavano la posizione di soggetti aventi la qualità di proprietari degli immobili e non quella di meri promissari acquirenti degli immobili occupati.</h:div><h:div>All’esito della pubblica udienza del 30 maggio 2014, la causa veniva decisa.</h:div><h:div>Con il primo motivo (Capo I, pagg. 4 e ss. dell’appello) l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tar afferma la propria giurisdizione in relazione all’ordinanza di sgombero richiamando un proprio precedente ritenuto essere inconferente (n. 1637/2020) pervenendo, quindi, al rigetto del settimo e ottavo motivo di ricorso con i quali erano dedotte «<corsivo>l’assoluta carenza di potere e l’incompetenza</corsivo>» dell’amministrazione a provvedere.</h:div><h:div>Espone a tal proposito che il giudice di prime cure avrebbe richiamato la motivazione del precedente in questione solo parzialmente, omettendo di riportare il passaggio in cui il Tar afferma che «<corsivo>sotto altro concorrente profilo, vertendosi in tema di acquisizione al patrimonio indisponibile dell’amministrazione comunale (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 ottobre 2017 n. 5022), tale atto potrebbe al limite essere inquadrato quale forma di manifestazione delle prerogative di polizia demaniale ex art. 823, comma 2, c.c., ma anche in tal caso la controversia resterebbe devoluta alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di tipico sindacato sull’esercizio del potere di autotutela pubblicistica, nei cui confronti sono individuabili solo situazioni di interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 agosto 2019 n. 5934; TAR Basilicata, 19 febbraio 2003 n. 167)</corsivo>».</h:div><h:div>Da tali statuizione si evincerebbe che le due fattispecie non sarebbero assimilabili atteso che, nel caso di specie, l’amministrazione dichiarava l’acquisizione del bene al patrimonio disponibile (e non indisponibile) del Comune e ciò escluderebbe l’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 823 c.c. che, invece, si sostiene essere stati esercitati nell’occasione.</h:div><h:div>In tali ipotesi troverebbe applicazione il principio per il quale, nell’ipotesi in cui il bene pubblico appartenga al patrimonio disponibile, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile con l’obbligo di motivare, in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta della sua pretesa (Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4554).</h:div><h:div>L’amministrazione avrebbe pertanto proceduto allo sgombero in carenza di potere, con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>È pacifico che l’amministrazione non procedeva, come rilevato dal Tar, esercitando i poteri di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, così come non procedeva ai sensi dell’art. 823 c.c..</h:div><h:div>I provvedimenti censurati rappresentano invece un esito obbligato dall’accertata lottizzazione abusiva cui l’amministrazione ricorreva ai sensi dell’art. 30, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001, a norma del quale «<corsivo>nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione</corsivo>», e comma 8, laddove dispone che «<corsivo>trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8</corsivo>».</h:div><h:div>Il provvedimento di sgombero si pone quindi come atto conclusivo del procedimento repressivo avviato dall’amministrazione a seguito di un accertato abuso, come tale pacificamente attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha di recente affrontato la questione pervenendo alla conclusione che, «<corsivo>ogni qualvolta in cui l’atto di sgombero costituisca “nient’altro che il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva, di per sé dotati, in quanto estrinsecazioni dei poteri di vigilanza e di repressione urbanistico-edilizia sul territorio (cfr. art. 31 del d.P.R. n. 380/2001), del connotato dell’esecutorietà, ossia della possibilità di essere portati ad esecuzione coattivamente ad opera della stessa amministrazione e senza l’intermediazione dell’autorità giudiziaria” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 316), esso viene a configurarsi a guisa di vero e proprio provvedimento amministrativo, esecutivo di precedenti misure repressive di opere abusive, attratto, come tale, al sistema tipizzato delle sanzioni in materia edilizia, vertendosi in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dell’ art. 133, lett. f), c.p.a. (cfr. in tal senso anche Cons. giust. amm. sic., 194/2020 cit.)</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1337).</h:div><h:div>Con il secondo motivo (Capo II, pagg. 8 e ss.) l’appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che «<corsivo>l’accertamento della lottizzazione … è statuizione coperta da giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. poiché il ricorso avverso la relativa ordinanza (n. 17 del 2008 rettificata con ordinanza n. 78 del 29.7.2014 solo con riguardo ai riferimenti catastali originariamente indicati con errore), proposto dalla società realizzante l’intervento (….) è stato rigettato con sentenza di questa sezione n. -OMISSIS-dell’11 settembre 2009, confermata in appello dalla sentenza Cons. Stato, IV sez., 3 agosto 2010, n. -OMISSIS- (…)</corsivo>».</h:div><h:div>Sotto un primo profilo, l’invocato giudicato non potrebbe avere effetto nei confronti di soggetti estranei a quel giudizio, né ricorrerebbero eccezionali ragioni di estensione <corsivo>ultra partes</corsivo>, mancando l’identità tanto dei provvedimenti impugnati quanto dei vizi dedotti.</h:div><h:div>Sotto un secondo profilo, la richiamata sentenza n. -OMISSIS-/2009 del Tar, confermata in appello nel 2010, non potrebbe esplicare effetti circa la legittimità della successiva ordinanza del luglio 2014 (recante rettifica dei dati catastali) da ritenersi atto avente natura sostitutiva della precedente ed autonomamente impugnabile con la quale veniva disposta la trascrizione dell’acquisizione.</h:div><h:div>Il giudicato si sarebbe quindi formato su atti diversi e non sui provvedimenti impugnati per la prima volta con i motivi aggiunti proposti in primo grado.</h:div><h:div>Sotto un terzo profilo, il Tar avrebbe errato omettendo lo scrutinio della dedotta violazione <corsivo>ex</corsivo> art. 650 c.p. del giudicato formatosi in sede penale circa l’insussistenza della lottizzazione accertata con la già citta sentenza del GUP n. -OMISSIS-/2007.</h:div><h:div>Tanto il Tar quanto il Consiglio di Stato non avrebbero, pertanto, dovuto sindacare se nella fattispecie ricorresse astrattamente un’ipotesi di lottizzazione abusiva poiché già esclusa in altra sede.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Quanto al primo degli evidenziati profili di illegittimità, non può che rilevarsi come in merito al giudicato formatosi all’esito della precedente vicenda processuale operi il principio di cui all’art. 2909 c.c., a norma del quale «<corsivo>l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa</corsivo>».</h:div><h:div>È pacifico che l’appellante, in quanto promissario acquirente degli immobili realizzati da Progetto Casa, sia titolare non già di una situazione giuridica propria bensì di una posizione giuridica che può essere fatta valere nei confronti del costruttore e che trova un ostacolo insormontabile nel giudicato formatosi all’esito di un giudizio del quale quest’ultimo era parte.</h:div><h:div>Quanto al secondo profilo di illegittimità, non può che rilevarsi la pretestuosità della doglianza.</h:div><h:div>Con la richiamata ordinanza del luglio 2014 l’amministrazione, come si evince dal relativo oggetto, procedeva alla «<corsivo>Rettifica …</corsivo>» del precedente provvedimento con il quale disponeva il divieto «<corsivo>di disporre dei suoli e delle opere e contestuale annullamento</corsivo>» della concessione edilizia e delle successive varianti.</h:div><h:div>In coerenza con il descritto oggetto il provvedimento, nelle motivazioni, dà atto della circostanza che «<corsivo>per mero errore materiale</corsivo>» le «<corsivo>aree di riferimento</corsivo>» venivano identificate in modo errato, disponendo per tale ragione la rettifica degli estremi catastali.</h:div><h:div>Deve pertanto disattendersi la tesi di parte appellante circa la natura provvedimentale della richiamata rettifica che, contrariamente a quanto dedotto, non sostituiva la precedente ordinanza dando vita a una nuova espressione del potere sanzionatorio dell’amministrazione.</h:div><h:div>Privo di pregio è il terzo profilo di illegittimità, con il quale viene introdotta la questione riferita al contrasto di giudicati in merito all’accertamento della lottizzazione.</h:div><h:div><corsivo>In primis</corsivo> deve rilevarsi che, come già affermato in giurisprudenza, «<corsivo>non è dubbio che ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (fra le tante Cass. n. 27357 del 2020; n. 13804 del 2018; n. 2082 del 1998)</corsivo>» (Cass. civ. Sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2462) ed è pacifico che il giudicato amministrativo sia successivo.</h:div><h:div>In ogni caso, il tema del rapporto fra il giudizio penale e il giudizio amministrativo è già stato approfondito dalla Sezione pervenendo alla conclusione che «<corsivo>la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia … Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell'accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi</corsivo>» precisando che, sotto il profilo oggettivo, «<corsivo>il vincolo copre solo l'accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 20/01/2022, n. 358; 15/2/2021, n. 1350; 23/11/2017, n. 5473; 28/7/2016, n. 3403; Sez. V, 17/3/2021, n. 2285)</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9656).</h:div><h:div>Ne deriva che, anche quando siano stati commessi gli abusi che hanno comportato l’emanazione da parte del giudice penale della misura prevista dall'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione continua ad essere titolare del potere di vigilanza sull’attività di natura urbanistico-edilizia svolta sul territorio comunale.</h:div><h:div>Deve ulteriormente essere evidenziato che, nel caso di specie, non è configurabile il preteso contrasto poiché la questione veniva affrontata nelle due diverse sedi sotto prospettive differenti.</h:div><h:div>Come già rilevato da questo Consiglio di Stato, con la più volte citata sentenza n. -OMISSIS-/2010 che definiva il contenzioso insorto con la Società costruttrice, «<corsivo>a ben vedere, la sentenza richiamata, se pur rileva nel senso di escludere la responsabilità personale degli imputati in ordine ai reati contestati e alle modalità di loro commissione, non può, invece, rilevare ai fini della individuazione, nella fattispecie, di una ipotesi di lottizzazione abusiva sulla scorta dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo cui, come nel caso in esame, la stessa si configura per effetto del mutamento di destinazione d’uso di un complesso immobiliare la cui originaria destinazione assentita dalla P.A era quella di manufatti in zona artigianale con destinazione laboratorio- alloggio del custode(cfr. Cass. Pen., III sez., n. 42471/08). E’ noto che il reato di lottizzazione abusiva, secondo la definizione contenuta nella L. n. 47 del 1985, art. 18, trasfuso senza modificazioni nel DPR n. 380 del 2001, art. 30, può essere realizzato mediante attività materiale costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali e regionali, ovvero il compimento di attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio(Cass. Pen. N. 10889/05). Particolare rilevanza assume, quindi, la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici, in quanto la lottizzazione abusiva viene ad incidere direttamente sul potere di programmazione dell’uso del territorio da parte dell’ente locale o sull’assetto del territorio già stabilito. Al riguardo è stata identificata la lottizzazione abusiva nel caso in cui le singole unità abitative perdano la originaria destinazione d’uso per acquistare quella residenziale, posto che tale modifica si pone in contrasto con lo strumento urbanistico (Cass. Pen., III Sez., n. 6990 del 2006). La fattispecie corrisponde a quanto verificatosi nella fattispecie, ove, secondo quanto accertato in sede istruttoria e in sede di consulenza tecnica, manufatti originariamente assentiti a scopo artigianale sono stati trasformati in unità residenziali</corsivo>»</h:div><h:div>La posizione deve essere condivisa.</h:div><h:div>In sede penale, infatti, l’assoluzione si determinava in ragione della mancata prova dell’avvenuta edificazione in un’area non urbanizzata: posizione che presuppone la configurazione dell’illecito in questione nell’accezione di trasformazione del comparto <corsivo>ex novo</corsivo> mentre, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, in applicazione del quale è stata adottata l'ordinanza impugnata, «<corsivo>si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio</corsivo>».</h:div><h:div>Come in giurisprudenza è già stato rilevato, «<corsivo>la fattispecie lottizzatoria può consolidarsi innanzitutto nella veste di c.d. lottizzazione materiale o sostanziale, che si realizza attraverso l’avvio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata in violazione della disciplina a quest’ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori. In particolare, come evidenziato da questo Consiglio, siffatti interventi devono risultare globalmente apprezzabili in termini di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, di aggravio del relativo carico insediativo e, soprattutto, di pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all'amministrazione; devono, cioè, valutarsi alla luce della ratio del citato art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001, il cui bene giuridico tutelato risiede nella necessità di salvaguardare detta potestà programmatoria, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell'espansione abitativa in rapporto agli standards apprestabili</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. II, 2 novembre 2020, n. 6759).</h:div><h:div>Nel caso di specie è pacifico, come già evidenziato, che la realizzazione di un quartiere residenziale veniva eseguita su area avente destinazione urbanistica incompatibile a nulla rilevando il grado di urbanizzazione del comparto circostante.</h:div><h:div>Con il terzo motivo (Capo III, pagg. 13 e ss.) l’appellante censura la sentenza sotto plurimi profili.</h:div><h:div><corsivo>In primis</corsivo>, censurando il rigetto del primo motivo di ricorso, afferma la propria legittimazione a ricorrere avverso gli atti presupposti deducendo che se, aderendo alla qualificazione del Tar, l’ordinanza di sgombero dovesse considerarsi «<corsivo>il terminale finale del procedimento sanzionatorio</corsivo>», non potrebbe disconoscersi la propria legittimazione ad impugnare gli atti presupposti nel termine decadenziale decorrente dalla loro conoscenza intervenuta solo con il deposito degli stessi da parte del Comune in corso di giudizio.</h:div><h:div>La pretermissione del promissario acquirente dal pregresso procedimento non potrebbe che legittimarlo a far valere in un secondo tempo la violazione dei propri diritti partecipativi, essendo egli stesso il destinatario degli effetti lesivi di quei provvedimenti.</h:div><h:div>La delibera 190/2007, l’ordinanza del 2008 e quella di rettifica del 2014 sarebbero per le suesposte ragioni affette da «<corsivo>omissione delle garanzie partecipative</corsivo>» <corsivo>ex</corsivo> art. 7 e 10 <corsivo>bis</corsivo> della L. n. 241/1990, nonché da plurime violazioni del medesimo testo normativo e, in particolare, da nullità <corsivo>ex</corsivo> art. 21 <corsivo>septies</corsivo>; da violazione dell’art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> e, infine, da violazione dell’art. 2 per omessa conclusione dei procedimenti di condono nelle more avviati.</h:div><h:div>L’appellante svolge le proprie censure  «<corsivo>sulla sussistenza della legittimazione dei promissari acquirenti immessi anticipatamente nel possesso degli immobili</corsivo>» censurando la sentenza laddove, dopo aver affermato l’esistenza del giudicato e che «<corsivo>le unità immobiliari realizzate nell’ambito dell’operazione di lottizzazione, sono state, pertanto, acquisite al patrimonio disponibile del Comune, con atti ritualmente trascritti</corsivo>», accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione, affermando che «<corsivo>il ricorrente agisce in qualità di titolare del rapporto obbligatorio sorto tra lo stesso e la società costruttrice Progetto Casa 2000 spa, poi srl, in forza di contratti preliminari di vendita ad “effetti anticipati” (recanti cioè anche l’immissione nella detenzione delle singole unità immobiliari prima della stipula del definitivo). Egli pertanto é titolare, non di un diritto reale sui beni, ma di un rapporto giuridico obbligatorio dipendente dal diritto di proprietà (…); né rileva la circostanza che il preliminare stipulato abbia avuto effetti anticipati, con immissione nella disponibilità del bene dei promissari acquirenti (come documentato in atti)</corsivo>».</h:div><h:div>In particolare, censura la posizione del Tar ove, pur richiamando giurisprudenza del giudice di appello che riconosce la legittimazione del promissario acquirente che abbia la disponibilità dell’immobile, perviene alla conclusione che nel caso di specie il principio non trova applicazione poiché «<corsivo>la società promissaria venditrice ha ormai definitivamente perduto la proprietà dei beni in questione, ad effetto del provvedimento adottato ex art. 30 D.P.R. 380/2001, la cui legittimità è stata riconosciuta nei confronti del promissario venditore con le sentenze, passate in giudicato, i cui estremi sono richiamati sopra. Non sussiste pertanto la legittimazione dei ricorrenti, essendo la loro posizione meramente derivata rispetto a quella della società, originaria proprietaria, e non potendo essa più consolidarsi come situazione proprietaria autonoma</corsivo>».</h:div><h:div>Errata sarebbe, altresì, la statuizione per la quale la legittimazione non sussisterebbe relativamente all’ordinanza di rettifica del 2014 poiché:</h:div><h:div>- 	sarebbe estranea all’invocato giudicato risalendo la decisione del Consiglio di Stato al 2010;</h:div><h:div>- 	non sarebbe un mero atto di rettifica ma un provvedimento sostitutivo o, al più, integrativo della precedente determinazione;</h:div><h:div>- 	non veniva notificato, non solo al promissario acquirente ma nemmeno alla Società Progetto Casa.</h:div><h:div>Il motivo coglie solo parzialmente nel segno.</h:div><h:div>Come anticipato le censure dell’appellante avverso i provvedimenti presupposti allo sgombero venivano dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione dell’occupante vantando quest’ultimo la sola qualità di promissario acquirente di immobili, peraltro non più nella disponibilità della parte promittente venditrice in quanto già a quel momento acquisiti al patrimonio comunale.</h:div><h:div>Sul punto, pur condividendo la suesposta motivazione in astratto, deve, tuttavia, evidenziarsi la peculiarità della posizione dell’odierno appellante che, ancorché formalmente mero promissario acquirente, era occupante dell’unità residenziale abusivamente realizzata a seguito della corresponsione del prezzo di vendita, già immesso nel possesso dell’immobile e, dopo un primo sgombero, reimmesso in virtù di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.</h:div><h:div>La specificità della fattispecie concreta oggetto del giudizio impone un breve cenno sulla relazione esistente fra il concetto di legittimazione e di interesse ad agire.</h:div><h:div>La questione è stata di recente affrontata dalla Sezione, rilevando che «<corsivo>il rinvio esterno al codice di procedura civile, operato dall’art. 39 c.p.a., conferma il rilievo della categoria dei presupposti processuali e condizioni dell’azione anche nel processo amministrativo. L’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (da ultimo, sentenza n. 22 del 2021) ha sottolineato come […] nella riflessione dottrinale sulle condizioni dell’azione l’autonomia della nozione dell’interesse al ricorso, rispetto a quella della legittimazione, è un dato oramai acquisito, nonostante i dubbi di carattere teorico sollevati in passato (quando l’interesse ad agire era stato definito persino come “la quinta ruota del carro” o considerato, nel processo amministrativo, “ridondante”). Il suo fondamento è rinvenuto, come noto, nell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., ed è caratterizzato dalla “prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato” (v. Cons. St., Ad. plen. n. 4/2018, al punto 16.8). La dottrina ha evidenziato come nella migrazione del concetto di legittimazione dal processo civile al processo amministrativo, la “condizione di ammissibilità dell’azione giurisdizionale […] si carica di significati ulteriori, deviando dalla mera affermazione astratta della titolarità della situazione sostanziale per giungere ad una stretta identificazione con l’effettiva titolarità della situazione giuridica nel concreto esistente in capo al soggetto attore”, della quale il ricorrente deve essere e non semplicemente affermare di essere titolare, salve le eccezioni dettate dalle forme di «legittimazione speciale</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 2024, n. 5550).</h:div><h:div>Muovendo da tali valutazioni, considerata la già illustrata relazione con il bene dell’occupante, come anticipato, reimmesso nel possesso in virtù di una decisione dell’Autorità giudiziaria (documentata in giudizio, da ritenersi in ragione delle evidenziate peculiarità della fattispecie, notoria), non può che configurarsi in capo allo stesso la titolarità di una situazione sostanziale astrattamente tutelabile.</h:div><h:div>Ciò determina l’ammissibilità delle censure formulate avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dall’amministrazione che fungono da presupposto alla successiva vicenda ablatoria ed allo sgombero disposto dall’amministrazione, dovendo semmai valutarsi l’appello sotto il profilo della sussistenza di un perdurante interesse alla loro coltivazione o del fondamento delle deduzioni esposte (oggetto delle censure di seguito riproposte) che, si anticipa, è da escludersi in ragione dell’intangibilità del giudicato formatosi in ordine all’accertamento della lottizzazione abusiva: esito avverso il quale non è peraltro documentata la proposizione da parte dell’appellante dell’opposizione di terzo, ovvero del rimedio riconosciuto al titolare di una posizione soggettiva autonoma e incompatibile con quella accertata in sentenza all’esito di un giudizio al quale era estraneo.</h:div><h:div>In tal senso va disattesa la posizione della parte pubblica, condivisa dal Tar, per la quale sussisterebbe il difetto di legittimazione della parte privata e sotto tale profilo la sentenza deve essere riformata procedendo allo scrutinio di merito delle censure.</h:div><h:div>Quanto alla dedotta violazione dei propri diritti partecipativi, non può che affermarsi l’irrilevanza della mancata partecipazione del promissario acquirente alla fase procedimentale posto che, come da tempo pacifico in giurisprudenza, i provvedimenti vincolati, quali sono da considerarsi quelli repressivi di abusi edilizi ed urbanistici, «<corsivo>non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n.22).</h:div><h:div>Con riguardo all’ordinanza del 2014 si richiama quanto precedentemente esposto circa la natura di mero atto di rettifica, che non può per tale ragione essere ritenuto espressione di un rinnovato esercizio della potestà sanzionatoria.</h:div><h:div>Inammissibile, infine, è la dedotta omessa notifica della rettifica al costruttore, non essendo l’appellante legittimato a far valere il vizio al di fuori delle eccezionali ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, di sostituzione processuale.</h:div><h:div>Può ora procedersi allo scrutinio, <corsivo>ex</corsivo> art. 101, comma 2, c.p.a., delle censure di merito formulate nel ricorso per motivi aggiunti e non scrutinate dal Tar che vengono formulate al capo IV.1 dell’appello, articolato in sei punti (I-VII).</h:div><h:div>Con un primo sotto capo di impugnazione (punto I, pag. 19), l’appellante deduce che l’amministrazione avrebbe motivato le delibere n. 91/2007 «<corsivo>Proposta di annullamento sul principio di autotutela della delibera di Giunta Municipale n. 39 del 26.02.2001</corsivo>» e n. 190/2007 «<corsivo>Chiusura del procedimento di annullamento della delibera di giunta municipale n. 39/2001</corsivo>» mediante generici richiami alle risultanze del parallelo procedimento penale e presupponendo apoditticamente la sussistenza della lottizzazione abusiva senza tuttavia «<corsivo>l’indicazione della normativa che sarebbe stata violata</corsivo>».</h:div><h:div>La censura formulata nei suesposti generici termini (che la rendono di dubbia ammissibilità) è infondata.</h:div><h:div>Premesso che la delibera n. 91/2007 integra una mera proposta priva di portata lesiva e richiamato quanto già esposto circa la pacifica ricorrenza della fattispecie della lottizzazione abusiva, deve rilevarsi che la delibera n. 190 (cui si rinvia) contiene una estesa e puntuale replica alle deduzioni difensive della Progetto Casa che dà atto della «<corsivo>palese, grossolana violazione dello strumento urbanistico, con rilevanti caratteristiche di volumetria residenziale in un’area che non era a ciò deputata, stravolgendo le previsioni dello strumento urbanistico medesimo, rilevando nell’insediamento de quo una palese lottizzazione abusiva, atteso che trattasi di una plurima edificazione residenziale in zona D ed E</corsivo>», con ciò integrando una «<corsivo>violazione macroscopica, addirittura paradossale» che non consente di «sostenere in buona fede che l’insediamento realizzato abbia caratteristiche di insediamento produttivo e di “ concessione convenzionata”</corsivo>».</h:div><h:div>Per le suesposte ragioni deve ritenersi l’infondatezza anche delle doglianze di cui al successivo punto II (pagg. 20 e ss.), con il quale vengono dedotte illegittimità procedimentali in violazione «<corsivo>dell’affidamento della parte privata</corsivo>» invocando l’errata identificazione catastale delle aree che avrebbe reso impossibile l’esecuzione dell’ordinanza comunale.</h:div><h:div>L’operato comunale deve ritenersi conforme a quanto prescritto dall’art. 30, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 380/2001 laddove dispongono (si ribadisce) che «<corsivo>nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari</corsivo>» e che «<corsivo>trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8</corsivo>».</h:div><h:div>Rinviando a quanto già esposto, deve ritenersi l’infondatezza delle censure di cui al punto III (pagg. 21 e ss.) con il quale viene riproposta la questione relativa alla già smentita rilevanza in sede amministrativa dell’assoluzione riportata in sede penale, nonché riaffermata la, anche in questo caso già disattesa, natura provvedimentale e sostituiva delle precedenti determinazioni della rettifica catastale operata nel 2014.</h:div><h:div>Inammissibile per le ragioni già esposte (non ricorrendo un’ipotesi di sostituzione processuale) deve ritenersi la doglianza d cui al punto IV (pagg. 25 e ss.) con la quale viene riproposta la questione dell’omessa notifica alla Società Progetto Casa, che ne era destinataria, dell’ordinanza di rettifica del 2014.</h:div><h:div>Sul punto deve evidenziarsi che la Società era in ogni caso destinataria della notifica (profilo non oggetto di contestazione) dell’originaria ordinanza del 2008, successivamente rettificata, la cui validità non è incisa dalla correzione di un mero errore materiale.</h:div><h:div>Infondate sono le censure di cui ai punti V e VI (pagg. 26 e 27) con le quali veniva dedotta la violazione degli artt. 7 e 10 <corsivo>bis</corsivo> della L. n. 241/1990 e la mancata definizione dei procedimenti di condono</h:div><h:div>Pur riconoscendo, nei termini già esposti, la legittimazione dell’appellante alla deduzione delle censure in questione, non può che richiamarsi quanto già affermato in merito al rilievo dei vizi procedimentali in presenza di provvedimenti repressivi di abusi edilizi che, nel caso di specie, sono imposti dal più volte richiamato art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 senza che residuino margini di discrezionalità in capo all’amministrazione.</h:div><h:div>L’appellante deduce infine (punto VII, pag. 27) che gli atti impugnati sarebbero illegittimi in ragione del preteso fondamento dei motivi assorbiti, già oggetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che di seguito ripropone.</h:div><h:div>Con il primo motivo (capo I, pag. 28 e ss.) deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento teso all’adozione della delibera n. 39/2001 e dei provvedimenti conseguenti, in violazione dei propri diritti partecipativi nonché la mancata motivazione delle ragioni di «<corsivo>interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione degli atti</corsivo>», invero insussistenti secondo la sentenza penale, e la comparazione delle stesse con l’entità del sacrificio imposto al privato avuto riguardo anche al tempo trascorso.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Premessa, per le ragioni già esposte, l’irrilevanza, nei sensi invocati, della pronunzia penale, è pacifico in giurisprudenza che la repressione degli abusi in materia edilizia non richieda alcuna ponderazione dell’interesse pubblico, trattandosi di bilanciamento effettuato a monte dal legislatore vincolando l’amministrazione alla loro repressione senza peraltro che rilevi il decorso del tempo dalla realizzazione delle opere (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 1246; Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2023, n. 1361). Ciò determina l’infondatezza di quanto dedotto al capo I.2 con il quale vengono introdotte le medesime questioni (omessa ponderazione degli interessi dei destinatari con l’interesse pubblico e decorso del tempo).</h:div><h:div>Con il secondo (capo II, pag. 30) e terzo motivo (capo III, pag. 31) viene riproposta la questione, già scrutinata, dell’assoluzione in sede penale in merito alla quale si richiama quanto già esposto.</h:div><h:div>Con il quarto motivo (capo IV, pag. 31 e ss.) viene dedotta la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 che, in presenza dell’annullamento di un titolo edilizio, non già di un intervento realizzato <corsivo>sine titulo</corsivo>, prevedrebbe un regime sanzionatorio «più mite» in ragione dell’iniziale conformità delle opere ad un titolo edilizio.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, «<corsivo>in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa</corsivo>».</h:div><h:div>La norma, in presenza di un conclamato abuso, riconosce la possibilità di non procedere alla demolizione dell’immobile qualora non sia possibile la rimozione dei vizi con ripristino del preesistente.</h:div><h:div>Tuttavia, tale possibilità, come di recente ribadito dalla Sezione, non è ammessa in presenza di qualsivoglia vizio, atteso che l’affidamento del privato circa la legittimità del titolo edilizio (in ogni caso insussistente nel caso di specie) limita il potere di riduzione in pristino dell’amministrazione alle sole ipotesi in cui l’opera non presenti profili di abusività dal punto di vista sostanziale (Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2023, n. 136).</h:div><h:div>Sul punto è, infatti, stato autorevolmente chiarito che «<corsivo>i vizi cui fa riferimento l'art. 38, t.u. edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione</corsivo>» (Cons. Stato, Ad. plen., 7 settembre 2020, n. 17).</h:div><h:div>Nel caso di specie si è, invece, in presenza della realizzazione di un comparto residenziale incompatibile con la destinazione di zona.</h:div><h:div>Con il quinto motivo (Capo V, pag. 33 e ss.) l’appellante deduce la violazione:</h:div><h:div>-	 dell’art. 38, comma 1, della L. n. 47/1985 ove prevede che «<corsivo>la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative</corsivo>»;</h:div><h:div>- 	del successivo art. 43, comma 1, ove prevede che «<corsivo>l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria</corsivo>» e comma 5, ove dispone che «<corsivo>possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie</corsivo>»;</h:div><h:div>- 	dell’art. 44, comma 1, nella parte in cui dispone che «<corsivo>dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo</corsivo>».</h:div><h:div>A sostegno delle suesposte censure l’appellante allega che si sarebbe in presenza di una «<corsivo>mera irregolarità delle concessioni (dovuta a lavori in parziale difformità delle stesse)</corsivo>» come acclarato dal GUP in sede penale.</h:div><h:div>Allega ulteriormente che, qualora fosse stata riconosciuta la facoltà di partecipare al procedimento di condono, avrebbe potuto comprovare (senza tuttavia specificare su quali basi) l’obbligo dell’amministrazione di agire in conformità delle norme che assumono essere state violate.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>A tacere del fatto che le istanze presentate dalla Società Progetto Casa sono state respinte, e ribadita la oggettiva incompatibilità dell’intervento con la destinazione di zona, deve rilevarsi che l’intervento realizzato, integrante una lottizzazione abusiva, configura un illecito urbanistico e non un abuso edilizio, con conseguente non applicabilità delle discipline riferite a queste ultime fattispecie.</h:div><h:div>Ne deriva che, come già affermato dalla Sezione, la <corsivo>«“lottizzazione abusiva non è suscettibile della sanatoria prevista per gli abusi edilizi, anche qualora sia stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria per le singole opere facenti parte della lottizzazione” (Consiglio di Stato sez. II, 12/02/2021, n. 1271)</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2567).</h:div><h:div>Con il sesto motivo (capo VI, pag. 34) l’appellante deduce la violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU e dell’art. 1, para. 1, del Protocollo addizionale per essere stato assoggettato a due distinti procedimenti (amministrativo e penale) definiti con sentenze contrastanti subendo la sanzione demolitoria nonostante l’assoluzione per il reato di lottizzazione abusiva.</h:div><h:div>Premesso quanto già ripetutamente affermato circa l’irrilevanza ai presenti fini del giudicato penale, la censura è inammissibile stante l’estrema genericità della formulazione che non consente di cogliere il vizio nel concreto fatto valere e, in particolare, di comprendere in cosa consisterebbe la violazione del «<corsivo>Diritto ad un equo processo</corsivo>» e del principio del «<corsivo>Nulla poena sine lege</corsivo>».</h:div><h:div>L’inconferenza delle norme invocate è palese ove si consideri che nel presente giudizio amministrativo non è, infatti, comprovato, né dedotto, che la controversia non sia stata «<corsivo>esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti</corsivo>» (art. 6, comma 1).</h:div><h:div>Allo stesso modo, non si verte in questa sede in merito ad una condanna «<corsivo>per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale</corsivo>», né ricorre nel caso di specie la condanna ad «<corsivo>una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso</corsivo>» (art. 7, comma 1).</h:div><h:div>Infondato è, infine, il nono e ultimo motivo (capo IX, pag. 34) con il quale l’appellante deduce l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero in via derivata «<corsivo>per vizi che affliggono i provvedimenti presupposti, dedotti nei motivi da I a VI</corsivo>», già ritenuti infondati.</h:div><h:div>Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposto al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).</h:div><h:div>Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso</h:div><h:div>Per quanto precede, riconosciuta, in parziale riforma della sentenza impugnata, la legittimazione dell’appellante alla contestazione dei provvedimenti conosciuti solo a seguito del deposito in primo grado da parte del Comune, l’appello deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto nei suesposti sensi.</h:div><h:div>La complessità della vicenda e delle questioni sottese, determina la compensazione delle spese di lite fra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- 	lo accoglie nella sola parte relativa all’affermato difetto di legittimazione del ricorrente di primo grado e, per l’effetto, riforma in parte qua la sentenza impugnata, riconoscendo la legittimazione dello stesso;</h:div><h:div>- 	in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>- 	compensa le spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti, nonché di ogni riferimento alla parallela vicenda penale.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marco Poppi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>