<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210860220221006083531182" descrizione="" gruppo="20210860220221006083531182" modifica="09/10/2022 10:24:13" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="08602"/><fascicolo anno="2022" n="08735"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210860220221006083531182.xml</file><wordfile>20210860220221006083531182.docm</wordfile><ricorso NRG="202108602">202108602\202108602.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Diana Caminiti</firma><data>08/10/2022 23:59:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente FF</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div><h:div>Diana Caminiti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) n. 09464/2021, resa tra le parti, concernente:</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti: </h:div><h:div>per l'annullamento, previa sospensiva</h:div><h:div>- della nota prot. 459348/21 del 23.3.2021 (18G35) di aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi e di noleggio di piante ornamentali nonché dei relativi servizi accessori per gli edifici della Banca d'Italia in Roma e Frascati – CIG 8225819095, nonché ove occorra della relativa comunicazione;</h:div><h:div>- di tutti gli atti e le valutazioni della Commissione di gara, del RUP e della Stazione appaltante, nella parte in cui hanno ammesso, mantenuto o non hanno escluso l'RTI con capogruppo Soc. coop. Florovivaistica del Lazio dalla procedura di gara, anche relativi alle fasi di verifica della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, della verifica di anomalia e del costo del personale, e segnatamente; </h:div><h:div>- di tutti i verbali della Commissione di gara, in particolare di seduta pubblica di valutazione della documentazione amministrativa e di esame dell'offerta tecnica, nonché di seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi tecnici (prot. 55231/21 del 14/01/21 ed il relativo allegato), di apertura delle offerte economiche e di attribuzione dei relativi punteggi (prot. n. 110120/21 del 22/01/2021), nonché dei verbali del RUP, in particolare della nota prot. 321141/21 del 1.3.2021 recante verbale di valutazione delle offerte economiche denominato “Relazione per il Capo di Servizio Esito Verifica Offerta Concorrente primo in graduatoria”;</h:div><h:div>- sic opus sit, del bando, del disciplinare e del capitolato speciale, nei limiti dei motivi di ricorso;</h:div><h:div>- del diniego parziale all'istanza di accesso agli atti e delle verifiche d'ufficio svolte sui requisiti dell'RTI aggiudicatario;</h:div><h:div>- di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e connessi;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la dichiarazione di inefficacia e il subentro nel contratto ove nel frattempo stipulato e per il risarcimento danni.</h:div><h:div>Per quanto riguarda l’appello incidentale presentato da Societa' Cooperativa Florovivaistica del Lazio e ASSIVERDE S.r.l., il 29/10/2021, in proprio e quali componenti del suddetto costituito R.T.I.:</h:div><h:div>per la riforma della citata Sentenza n. 9464/2021 del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda bis, nella parte in cui non ha esaminato il ricorso incidentale relativo alla richiesta di esclusione del R.T.I. appellante per carenza in capo ad esso di un requisito di capacità professionale tecnica richiesto dalla lex specialis di gara a pena di esclusione</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8602 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Rappo S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Costituenda Ati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Feroci, Giorgio Leccisi, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Leccisi in Roma, via A. Gramsci 7; </h:div><h:div>Ati Linea Verde Nicolini S.r.l. e in Proprio, Ati Ambiente Lavori S.r.l. e in Proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Feroci, Giorgio Leccisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Leccisi in Roma, via Principessa Clotilde 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Pavesi, Francesca Chiarelli, Paola Battistini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Società Cooperativa Florovivaistica del Lazio, Assiverde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Annarita D'Ercole, Andrea Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca D'Italia e di Societa Cooperativa Florovivaistica del Lazio e di Assiverde S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Feroci, Leccisi, Chiarelli ed Altieri;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Con atto notificato in data 6 ottobre 2021 e depositato il successivo 10 ottobre la Rappo s.r.l., unitamente alle mandanti Linea Verde Nicolini s.r.l. e Ambiente Lavori s.r.l., ha interposto  appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, n. 09464/2021, con cui è stato rigettato nel merito il ricorso principale e i motivi aggiunti da essa proposti avverso il provvedimento di aggiudicazione e i  relativi atti presupposti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi e di noleggio di piante ornamentali,  nonché dei relativi servizi accessori per gli edifici della Banca d'Italia in Roma e Frascati – CIG 8225819095  in favore del RTI Florovivaistica- Assiverde s.r.l. e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal R.T.I. aggiudicatario.</h:div><h:div>2. Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti risulta quanto di seguito indicato.</h:div><h:div>2.1. Con bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. del 4.5.2020, la Banca d’Italia ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “Codice dei contratti pubblici” o più semplicemente “Codice”), per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi e di noleggio di piante ornamentali nonché dei relativi servizi accessori per gli edifici della Banca d'Italia in Roma e Frascati ( cfr bando di gara, doc. 1 della documentazione depositata dalla Banca d’Italia innanzi al TAR).</h:div><h:div>L’oggetto principale del contratto – avente natura di contratto misto di servizi e lavori – è costituito dai servizi, attesa la prevalenza funzionale ed economica delle prestazioni concernenti gli interventi di manutenzione ordinaria e di nolo e manutenzione di piante ornamentali.</h:div><h:div>Il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga della durata massima di ventiquattro mesi, è pari a 8.140.500,00 € oltre IVA.</h:div><h:div>La durata del contratto è quadriennale, con facoltà per la Banca d'Italia di disporre unilateralmente la proroga del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative, per due ulteriori periodi della durata massima di dodici mesi ciascuno.</h:div><h:div>Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica.</h:div><h:div>2.2. Entro il termine previsto dalla lex specialis (14 luglio 2020), sono pervenute le offerte di nove operatori economici. I concorrenti, in esito alla valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e al soccorso istruttorio, sono stati tutti ammessi alle successive fasi di gara.</h:div><h:div>2.3. Segnatamente, a   seguito della valutazione delle offerte tecniche, al costituendo RTI composto dalle appellanti veniva attribuito il punteggio di 58,95, mentre al RTI Società Cooperativa Florovivaistica del Lazio/Assiverde s.r.l. (di seguito anche RTI Florovivaistica), aggiudicatarie ed odierne controinteressate, il punteggio di 55,35. </h:div><h:div>2.4. Nella successiva seduta pubblica, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi ed è stata stilata la graduatoria provvisoria di gara, nell’ambito della quale, si sono classificati in prima posizione il RTI Florovivaistica, con un punteggio complessivo pari a 85,350 (di cui 55,35 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), e al secondo posto le appellanti, con punteggio pari a 84,429 (di cui 58,95 punti per l’offerta tecnica e 25,479 per quella economica).</h:div><h:div>2.5. L’offerta del concorrente primo classificato non è stata sottoposta a verifica di congruità, non avendo ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 per le componenti tecnica ed economica.</h:div><h:div>2.6. La Commissione ha comunque rimesso al RUP la valutazione circa la verifica dei presupposti per l’attivazione della verifica discrezionale di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>2.7. Con relazione dell’1.3.2021, il RUP ha ritenuto che l’offerta del costituendo RTI non presentasse specifici elementi di anomalia, dal momento che: a) i costi della manodopera indicati dall’impresa, pari a circa il 68,65% dell’importo complessivo riveniente dal ribasso offerto, sono risultati sostanzialmente in linea con la stima di circa il 70-75% del valore complessivo dell’appalto indicata nel bando; b) il margine di € 1.002.328,00, ottenuto sottraendo dall’importo complessivo offerto (€ 3.197.328,00) i costi della manodopera indicati in sede di gara (€ 2.195.000,00), è risultato idoneo a coprire sia gli ulteriori costi della commessa, sia a garantire un “congruo utile”; c) sono stati ritenuti sussistenti ulteriori elementi di redditività derivanti dall’esecuzione delle prestazioni “a richiesta”, per cui è stato previsto un <corsivo>plafond</corsivo> di spesa pari a € 600.000,00; d) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (stimati in € 64.000,00 nel quadriennio) sono risultati adeguati rispetto alle necessità dell’appalto (cfr. doc. 13 della documentazione depositata innanzi al Tar dalla Banca d’Italia,  recante l’indicata  relazione del RUP).</h:div><h:div>2.8. Esperiti i controlli di cui all’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, in data 23.3.2021 è stata quindi disposta in favore del RTI Florovivaistica l’aggiudicazione della gara, comunicata ai concorrenti in pari data.</h:div><h:div>2.9. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio, Roma,  le odierne appellanti, componenti del costituendo RTI secondo in graduatoria, hanno impugnato il richiamato provvedimento di aggiudicazione – nonché tutti gli atti e le valutazioni della Commissione di gara, del RUP e della stazione appaltante nella parte in cui non hanno escluso le controinteressate, i verbali di gara e la documentazione di gara – chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, oltre che la condanna della Banca al risarcimento dei danni in forma specifica -  previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato -  ovvero per equivalente. In via istruttoria, le appellanti hanno chiesto l’esibizione dei documenti non ostesi dalla Banca d’Italia all’esito dell’istanza di accesso da esse formulata. </h:div><h:div>2.10. Nel corso del giudizio di primo grado a seguito della produzione di documenti da parte della Banca d’Italia le ricorrenti hanno proposto ricorso per   motivi aggiunti e   le controinteressate, componenti del costituendo R.T.I. aggiudicatario, hanno proposto ricorso incidentale al fine di ottenere l’esclusione delle ricorrenti.</h:div><h:div>3. Con sentenza n. 9464/2021, pubblicata il 1.9.2021, il Tar del Lazio, Roma, Sezione Seconda Bis, ha rigettato nel merito il ricorso principale e i motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.</h:div><h:div>4. Successivamente, in data 30.9.2021, la Stazione appaltante ha provveduto alla stipula del contratto con il RTI aggiudicatario.</h:div><h:div>5. Con l’odierno appello la Rappo s.r.l., unitamente alle mandanti Linea Verde Nicolini s.r.l. e Ambiente Lavori s.r.l. ha articolato avverso la sentenza <corsivo>de qua</corsivo>, quattro motivi suddivisi in distinte censure, con cui sono stati sottoposti a critica i capi della sentenza che hanno rigettato le censure formulate nel ricorso introduttivo di <corsivo>prime cure</corsivo> e nei successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>5.1 Premette al riguardo il R.T.I. appellante   che i motivi articolati avverso la sentenza, così come le censure formulate con il ricorso di <corsivo>prime cure</corsivo> mirano ad ottenere in via gradata: i) l’esclusione dell’offerta dell’ATI collocata al primo posto in graduatoria; ii) l’accertamento dell’erronea attribuzione dei punteggi alle offerte sia dell’ATI  Florovivaistica sia dell’ATI Rappo (ciò che a suo dire parimenti le consentirebbe di conseguire l’aggiudicazione); iii) in via subordinata, la riedizione della procedura di valutazione del costo della manodopera o dell’anomalia dell’offerta dell’ATI Florovivaistica.</h:div><h:div>6. Segnatamente con il primo motivo, articolato in più censure, parte appellante lamenta asseriti errori con riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata che hanno escluso che l’offerta tecnica formulata dal RTI Florovivaistica presentasse elementi idonei a rivelare le caratteristiche dell’offerta economica, ovvero che la suddetta offerta contenesse l’indicazione dei costi della manodopera da cui evincere il prezzo complessivo offerto.</h:div><h:div>6.1. Il RUP non avrebbe in ogni caso, a dire di parte appellante, adeguatamente provveduto, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza gravata, a “<corsivo>verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d)</corsivo>” del Codice dei contratti pubblici, vale a dire che “<corsivo>il costo del personale </corsivo>(non)<corsivo> è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 6</corsivo>” , ex art. 95 comma 10 del medesimo Codice.</h:div><h:div>6.1.1. In particolare secondo l’appellante il Tar non avrebbe debitamente considerato l’insufficienza dell’istruttoria condotta dal RUP in sede di valutazione di congruità del costo della manodopera, non avendo preso in esame il costo di ulteriori tre unità di personale, per cui il costo della manodopera dell’ATI Florovivaistica non poteva dunque essere pari a 2.091.208,06 euro come affermato nella Relazione del RUP, dovendo calcolarsi almeno nella misura pari a 2.213.636,86 euro.</h:div><h:div>Da ciò in ogni caso l’insufficienza del costo dichiarato dall’A.T.I. aggiudicataria (€ 2.195.000,00) inferiore ai minimi tabellari per 18.636,86 euro.</h:div><h:div>6.2. Con il secondo motivo di appello la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> viene censurata nella parte in cui aveva ritenuto che l’offerta tecnica e quella economica del RTI aggiudicatario erano state “<corsivo>regolarmente sottoscritte in forma digitale dai legali rappresentanti di entrambe le società componenti il medesimo RTI</corsivo>”, riproponendo il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>6.3. Con il terzo e il quarto motivo di appello, le parti appellanti contestano sotto diversi profili la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> nella parte afferente la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi da parte della commissione giudicatrice.</h:div><h:div>7. Il R.T.I. intimato,  aggiudicatario della procedura de qua, nel costituirsi in giudizio, oltre a resistere all’appello,  ha proposto nei termini di rito appello incidentale relativamente alla parte della sentenza che aveva dichiarato improcedibile il ricorso incidentale <corsivo>di prime cure, </corsivo> con cui si era dedotto che la ricorrente dovesse essere esclusa per  non avere i richiesti requisiti di capacità tecnica professionale da relazionarsi al fatturato relativo ad una contratto per appalto analogo per almeno un triennio nell’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando.</h:div><h:div>8. Parte appellante ha dunque reiterato l’eccezione di tardività del ricorso incidentale di <corsivo>prime cure, </corsivo>in quanto proposto non nel termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso di primo grado, ma nel termine di trenta giorni dall’esitazione dell’istanza di accesso, deducendo che la dilazione per la proposizione del gravame prevista dall’Adunanza Plenaria con la nota sentenza n. 12 del 2020 si applicherebbe solo alla proposizione del ricorso principale e non anche di quello incidentale.</h:div><h:div>9. La Banca D’Italia si è costituita per resistere, con articolate memorie, sia all’appello principale che all’appello incidentale.</h:div><h:div>10. Parte appellante ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo la fissazione nel merito del ricorso.</h:div><h:div>11. Nelle more della celebrazione dell’udienza pubblica, le parti hanno prodotto articolate memorie ex art. 73 comma 1 c.p.a., insistendo nei rispettivi assunti.</h:div><h:div>12. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 7 giugno 2022.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>13. In <corsivo>limine litis</corsivo>, va precisato che, nonostante l’intimato R.T.I., aggiudicatario della procedura <corsivo>de qua agitur,</corsivo> abbia riproposto in questa sede, con l’appello incidentale, i motivi del ricorso incidentale di <corsivo>prime cure,</corsivo> tendenti all’esclusione dell’odierna parte appellante, verrà comunque prioritariamente esaminato l’appello principale, volto alla contestazione della sentenza gravata riferita all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione ed ai relativi atti presupposti.</h:div><h:div>13.1. E’ infatti noto come la possibilità di utilizzare il ricorso incidentale quale strumento per paralizzare l'azione proposta dal ricorrente principale sia stata progressivamente circoscritta dal giudice eurounitario, il quale ha dapprima affermato che, laddove due concorrenti all'affidamento di un contratto pubblico presentino impugnative incrociate intese alla reciproca esclusione, l'accoglimento del ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso principale, quantomeno nell'ipotesi in cui vi siano due sole offerte in gara e queste siano afflitte dal medesimo ordine di vizi (Corte di Giustizia UE, sez. X, 4 luglio 2013, C-100/12 "Fastweb"); per poi estendere il principio all'ipotesi in cui le imprese partecipanti alla gara, come nella fattispecie de qua, siano più di due, anche se soltanto due fra loro hanno proposto ricorso, precisando che "il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico [...], così come il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell'applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb" (Corte giustizia UE, Grande Sezione, 5 aprile 2016, C-689/13 "Puligienica").</h:div><h:div>Ne discende l'obbligo del giudice nazionale di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione del ricorrente principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente. Principio che è stato ritenuto applicabile anche al caso in cui altri offerenti abbiano presentato offerte nell'ambito della procedura di affidamento e i ricorsi intesi alla reciproca esclusione non riguardino tali offerte, classificatesi alle spalle di quelle che costituiscono l'oggetto dei ricorsi volti alla reciproca esclusione: così il più recente arresto in materia della Corte di Giustizia (sez. X, 5 settembre 2019, C-333/18 "Lombardi S.r.l."), secondo la quale "<corsivo>la ricevibilità del ricorso principale non può - a pena di pregiudicare l'effetto utile della direttiva 89/665 - essere subordinata alla previa constatazione che tutte le offerte classificate alle spalle di quella dell'offerente autore di detto ricorso sono anch'esse irregolari. Tale ricevibilità non può neppure essere subordinata alla condizione che il suddetto offerente fornisca la prova del fatto che l'amministrazione aggiudicatrice sarà indotta a ripetere la procedura di affidamento di appalto pubblico. L'esistenza di una possibilità siffatta deve essere considerata in proposito sufficiente</corsivo>".</h:div><h:div>Laddove la controversia riguardi posizioni giuridiche che trovano tutela nel diritto europeo, al ricorso incidentale non può pertanto ulteriormente riconoscersi alcuna idoneità a paralizzare l'azione promossa dal ricorrente principale, dovendosi perciò ritenere superato il tentativo (A.P. n. 9/2014, cit.) di conciliare la prospettiva sovranazionale con le tradizionali caratteristiche del sistema processuale amministrativo italiano.</h:div><h:div>Assodato, in tal modo, che la trattazione dell’appello è ineludibile, quale che sia la situazione determinatasi nell'ambito della procedura di affidamento, non vi sono ragioni che impongano la trattazione prioritaria del ricorso incidentale non esaminato in <corsivo>prime cure</corsivo> e riproposto in questa sede con appello incidentale, ancorché diretto a far valere una causa di esclusione a carico dell’appellante, già ricorrente principale in <corsivo>prime cure</corsivo>. Il rigetto dell'appello comporterebbe infatti l'assenza di interesse, anche solo strumentale, del R.T.I.  aggiudicatario intimato in giudizio alla decisione del ricorso incidentale, il cui esame - in ossequio al principio di economia processuale - sarà pertanto condotto nella sola ipotesi di accoglimento dell’appello principale.</h:div><h:div>13.2. In tale ottica può pertanto prescindersi dall’esaminare prioritariamente anche l’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale di <corsivo>prime cure,</corsivo> riproposta in questa sede da parte appellante.</h:div><h:div>14. Venendo all’esame del merito va precisato che - avendo parte appellante precisato di avere interesse in via prioritaria alla disamina delle censure tendenti all’esclusione del R.T.I. aggiudicatario, successivamente di quelle tendenti ad una diversa attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, che in tesi attorea sarebbero in grado <corsivo>ex se</corsivo> di soddisfare l’interesse all’aggiudicazione,  e solo in via subordinata di quelli tendenti alla riedizione della procedura di valutazione del costo della manodopera o dell’anomalia dell’offerta dell’ATI Florovivaistica -  verranno prioritariamente trattati i motivi di appello tendenti all’esclusione dell’aggiudicataria, da ravvisarsi peraltro, al contrario di quanto ritenuto da parte appellante, nel  motivo (prima parte del primo motivo di appello) afferente l’asserito inserimento nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria di elementi in grado di disvelare il prezzo della manodopera e pertanto il prezzo complessivo offerto,   nonché  nel motivo (secondo) relativo alla mancata sottoscrizione con firma digitale dell’offerta tecnica ed economica da parte dei rappresentanti legali delle due società del costituendo R.T.I. aggiudicatario.</h:div><h:div>14.1. Si deve infatti considerare rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale intenda procedere all'esame delle questioni sottoposte alla sua disamina, laddove la parte non abbia espressamente graduato le censure (sempreché non venga in rilievo una censura di carattere assorbente ex lega, come la censura di incompetenza). È infatti noto che è nella disponibilità della parte, secondo la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, la graduazione dei motivi di ricorso, che però non si identifica con il mero ordine di proposizione, ma deve essere formulata in modo esplicito. In altri termini, non vale a graduare i motivi di ricorso il mero ordine di prospettazione degli stessi.</h:div><h:div>14.1.1. Nell’ipotesi di specie parte appellante ha graduato le censure in funzione dell’interesse in via prioritaria all’aggiudicazione, ritenendo peraltro erroneamente satisfattive di tale interesse sia – in prima battuta – quelle afferenti la ritenuta incongruità del costo della manodopera, sia quelle relative all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, prospettazione questa non condivisibile.</h:div><h:div>Ed invero, tanto le doglianze riferite all’incongruenza del costo della  manodopera, quanto quelle relative all’erronea attribuzione dei punteggi non potrebbero condurre né alla diretta esclusione del R.T.I. aggiudicatario,  né all’aggiudicazione in favore di parte appellante, non potendo il giudice sostituirsi alle valutazione di carattere tecnico discrezionale rimessa alla stazione appaltante e potendo pertanto l’(eventuale) riscontrata  illogicità del giudizio al riguardo espresso dall’Amministrazione condurre solo all’annullamento delle relative fasi della procedura, con riviviscenza del potere di provvedere.</h:div><h:div>15. In tale ottica, avendo riguardo all’interesse prioritario manifestato da parte appellante all’esclusione del R.T.I. aggiudicatario,  va  delibata prioritariamente la censura articolata nella prima parte del primo motivo di appello con cui si sottopone a critica la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> nella parte in cui non aveva accolto il motivo di ricorso fondato sul rilievo che nell’offerta tecnica del RTI Florovivaistica erano presenti elementi in grado di disvelare l’offerta economica relativamente ai costi del personale.</h:div><h:div>15.1 Le appellanti infatti deducono che il RUP, in sede di (pre)verifica dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici, avrebbe desunto il costo del personale del RTI Florovivaistica “<corsivo>sulla base delle informazioni racchiuse nell’ambito dell’offerta tecnica</corsivo>”, in tal modo asseritamente violando il principio che impone la necessaria separazione tra la componente tecnica dell’offerta e quella economica, nonché disattendendo l’art. 2.4. del disciplinare di gara, secondo cui “<corsivo>a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica non deve contenere indicazioni di carattere economico</corsivo>”. </h:div><h:div>Secondo la prospettazione di parte appellante, gli elementi inclusi nell’offerta tecnica avrebbero consentito di svelare i contenuti economici dell’offerta e, in particolare, il costo della manodopera, stimato dalla stazione appaltante in “<corsivo>circa il 70-75 per cento del valore complessivo dell’appalto</corsivo>” (cfr. disciplinare di gara, par. 1.2),   così consentendo “<corsivo>di risalire al prezzo offerto</corsivo>” in violazione del richiamato principio di separazione fra offerte tecnica ed economica.</h:div><h:div>15.2. Al riguardo giova in linea generale richiamare la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo formatasi in relazione al principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.</h:div><h:div>Detto principio, che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, trae fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali: costituisce, con ciò, presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.</h:div><h:div>Il principio si declina in una triplice regola, per cui: a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione; b) è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (qualitativa); c) l'apertura della busta contenente l'offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell'offerta tecnica.</h:div><h:div>Invero, la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell'offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa della Commissione stessa.</h:div><h:div>Nondimeno, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio e le relative regole operative trovano applicazione, <corsivo>propter tenorem rationis</corsivo>, nei soli in casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade, appunto, solo laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l'apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell'offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba entrambi i profili) sia – come nella specie – quello della «offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» (art. 95, 2° comma, d.lgs. n. 50 del 2016): la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone, in effetti, che la tutela si estenda a coprire non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo.</h:div><h:div>Il divieto in parola, peraltro, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara; in particolare, possono essere inseriti nell'offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell'appalto.</h:div><h:div>Con ciò, in definitiva, il divieto di commistione non va inteso né in senso assoluto, né in senso formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere contenuti “elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica” (Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 273; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., III, 12 luglio 2018, n. 4284; Id., III, 3 aprile 2017 n. 1530).</h:div><h:div>15.3. Ciò posto, la gravata sentenza è immune dalle contestate censure, avendo motivato ampiamente sulle ragioni per le quali il motivo di ricorso non poteva essere accolto. </h:div><h:div>In particolare deve evidenziarsi che il disciplinare di gara all’allegato 3, in merito al subcriterio A2 prevede che “<corsivo>Il concorrente dovrà indicare la "struttura operativa" che intende impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento. In particolare il concorrente dovrà indicare il numero degli addetti, la qualifica professionale, l'anzianità di servizio, l'eventuale appartenenza alle "categorie protette" di cui alla legge n. 68/1999, le ore settimanali previste per ciascun profilo professionale. Restano fermo le indicazioni contenute al par. A.4.2 del Capitolato tecnico ("Struttura operativa") in tema di composizione della struttura operativa. Particolare attenzione dovrà essere rivolta altresì alla gestione delle emergenze, dovute ad eventi straordinari od ordinari (quali malattie, ferie o eventi meteorologici avversi) e alle misure di sicurezza da adottare in fase esecutiva. L'offerta sarà premiata in relazione alla consistenza quali/quantitativa della struttura operativa rispetto al complesso delle prestazioni capitolari, tenendo conto della competenza e dell'esperienza del personale da impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, degli orari di lavoro, delle caratteristiche dei diversi luoghi di esecuzione e dei servizi indicati nella documentazione di gara</corsivo>”. </h:div><h:div>Pertanto, come correttamente osservato nella gravata sentenza, “<corsivo>L’indicazione in sede di offerta tecnica di dati e informazioni quantitativo prestazionali come il numero degli addetti, la relativa qualifica professionale o le ore settimanali previste per ciascun profilo, del resto richiesta specificamente dal sub criterio A.2 “Consistenza quali-quantitativa della struttura operativa da impiegare nell’esecuzione dei servizi”, risulta, in verità, da un lato, indispensabile per la Stazione Appaltante per conoscere alcuni aspetti organizzativi e gestionali del servizio offerto e per poter così più adeguatamente valutare la qualità e quantità della prestazione proposta in gara e, dall’altro lato, non idonea, né tantomeno finalizzata a fornire elementi sul costo della manodopera o a ricostruire in modo sia pure approssimativo il valore dell’offerta economica”.</corsivo></h:div><h:div>Peraltro, come bene evidenziato nella sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo>, il costo della manodopera è la risultante di numerosi e concorrenti elementi, tra cui oltre il CCNL applicato, la possibilità di usufruire di benefici fiscali e/o contributivi, l’incidenza di altre variabili (quali, ad esempio, il livello di assenteismo attestato dallo storico aziendale e pronosticato in forza di specifiche politiche d’impresa), che non hanno e non possono trovare ingresso nell’offerta tecnica.</h:div><h:div>Pertanto, sebbene ciascuno degli elementi che compongono un’offerta tecnica rechi di per sé fisiologicamente un valore economico, la puntuale e concreta entità dello stesso non è affatto predeterminabile dalla sua mera indicazione o descrizione nell’ambito di tale offerta tecnica.</h:div><h:div>Inoltre, proprio nella valutazione delle gare ad alta intensità di manodopera cd. “<corsivo>labour-intensive</corsivo>”, come quella in esame, la consistenza quali-quantitativa della struttura operativa da impiegare fornisce, come evidenziato nella gravata sentenza,  alla stazione appaltante informazioni su profili certamente qualificanti dal punto di vista organizzativo ed esecutivo che, in termini di performance prestazionale e/o migliorativa, sono senz’altro rilevanti ai fini della valutazione del servizio offerto, senza tuttavia consentire alla stazione appaltante  di ricostruire ovvero di risalire anticipatamente in via diretta al prezzo che verrà formulato dal concorrente nella propria offerta economica.  </h:div><h:div>15.4. Né  può rinvenirsi un contrasto fra il citato allegato 3 al disciplinare di gara - che richiede quali elementi di valutazione, come detto, quelli relativi alla “consistenza quali-quantitativa della struttura operativa da impiegare nell’esecuzione dei servizi”, che potrebbero comportare riferimenti sia pure indiretti a parametri di consistenza economica  - e  la previsione della legge di gara secondo cui “<corsivo>a pena di esclusione dalla gara, l’Offerta Tecnica non deve contenere indicazioni di carattere economico</corsivo>” (cfr. par. 2.4 del disciplinare). </h:div><h:div>Ed invero, come già chiarito da questa sezione, l’inserimento nell’offerta tecnica di elementi economici, necessari ai fini dell’illustrazione dei profili quali- quantitavi della medesima offerta tecnica “<corsivo>nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Infatti diversamente si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell’offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell’offerta tecnica a opera della lex specialis – che prendano in considerazione siffatti parametri economici: mentre ne ricorre il divieto solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica” (cfr. Cons. Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 703)</corsivo>.</h:div><h:div>Nella fattispecie de qua il costo della manodopera – dal quale a dire di parte ricorrente avrebbe potuto ricavarsi la totalità dell’offerta economica, dovendo la stessa corrispondere, secondo la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara,  a circa il  70 % del valore dell’appalto – non poteva evincersi in via diretta dalle indicazioni dell’offerta tecnica ma solo attraverso complessi calcoli che parte appellante  adombra essere avvenuti illegittimamente e segretamente in sede di valutazione dell’offerta tecnica, le cui operazioni sarebbero pertanto dovute durare per un tempo maggiore e che non troverebbero ovviamente riscontro nei verbali di gara. </h:div><h:div>15.6. Alcuna valenza assume pertanto la circostanza che per contro il RUP, nella diversa fase di valutazione della sussistenza dei presupposti per la verifica discrezionale di congruità dell’offerta, comprensiva della valutazione della  congruità del costo della manodopera, di cui alla Relazione del 1.3.2021, abbia effettuato il relativo giudizio,  ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/16 – eseguendo pertanto i calcoli nella sede all’uopo deputata – sulla base delle indicazioni contenute nell’offerta tecnica,  senza richiedere i giustificativi dell’impresa, avendo  a ciò evidentemente provveduto dopo complessi calcoli,  che peraltro hanno portato a stimare un costo della manodopera diverso da quello indicato nell’offerta economica del R.T.I. aggiudicatario.</h:div><h:div>La sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> è pertanto <corsivo>in parte qua</corsivo> non meritevole delle critiche che le sono state rivolte con l’atto di appello, avendo fatto applicazione, avuto peraltro riguardo anche alle prescrizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara circa gli elementi da inserire nell’offerta tecnica – ivi compreso quello afferente all’anzianità di servizio del personale impiegato nella commessa -   della costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, posto a presidio della finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2019, n. 4342; Cons. Stato, VI, 22 novembre 2012, n. 5928; Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5392), va inteso in senso relativo e non assoluto, con indagine da condurre in concreto, con riferimento a detta funzione (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1530; id., 24 settembre 2018, n. 5499) e comunque non può giungere al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara (cfr. Cons. Stato, V, 12 novembre 2015, n. 5181); pertanto possono quindi essere inserite nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici, se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 703 cit.).</h:div><h:div>15.7. Nell’ipotesi di specie infatti le indicazioni contenute nell’offerta tecnica, lungi dell’essere <corsivo>ex se</corsivo> espressive di un valore economico, miravano in maniera esaustiva al mero assolvimento delle indicazioni richieste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> ai fini dell’apprezzamento di quanto prescritto dall’ allegato 3 in merito al subcriterio A2, potendo assumere valenza economica solo dopo complessi calcoli che certamente non potevano essere svolti in sede di valutazione dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>16. Ciò posto, avendo riguardo all’interesse prioritario di parte appellante all’esclusione del R.T.I. Florovivaistica, e dunque alla conseguente aggiudicazione della procedura in proprio favore, va esaminata la censura di cui al secondo motivo di appello,  con cui si critica la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> nella parte in cui aveva rigettato la doglianza riferita alla mancata sottoscrizione con firma digitale da parte dei rappresentanti legali delle due società componenti il R.T.I. aggiudicatario dell’offerta tecnica ed economica.</h:div><h:div>16.1. La sentenza appellata al riguardo ha rigettato la doglianza sulla base del rilievo che “<corsivo>dal doc. n. 22 della Banca d’Italia - consistente nel report delle firme digitali generato dal Portale Gare Telematiche - e dai documenti prodotti dalla parte controinteressata, l’offerta tecnica e l’offerta economica del RTI Florovivaistica risultano in verità essere state regolarmente sottoscritte in forma digitale dai legali rappresentanti di entrambe le società componenti il medesimo RTI come prescritto dai paragrafi 2.4 e 4.2 del disciplinare di gara, come del resto attestato anche da parte della Commissione che in sede di apertura delle “buste tecniche” e delle “buste economiche” aveva già verificato specificamente anche tale importante elemento formale e sostanziale, dando atto del fatto che tutte le offerte erano “debitamente sottoscritte</corsivo>”.</h:div><h:div>16.2. Parte appellante al riguardo assume l’erroneità della sentenza in <corsivo>parte qua</corsivo> sulla base del rilievo che “<corsivo>Il report in questione peraltro a nostro avviso è del tutto inidoneo a provare alcunché se solo si considera che il medesimo: i) non è sottoscritto né riferibile a un qualche ente, organismo o società di provenienza; ii) non è riferibile nemmeno alla verifica delle firme di uno specifico documento, tantomeno con sicurezza è riferibile alle offerte prodotte in gara dalle concorrenti, trattandosi di un semplice file pdf privo di qualunque valore formale o legale; iii) riporta peraltro l’attestazione, nella prima pagina, che l’esito di verifica della firma non ha consentito di riconoscere la firma stessa (“File con firma digitale non riconosciuta – Formato firma conosciuto? Non verificata”); iv) dà atto, nel rapporto di verifica, che la verifica stessa sarebbe stata effettuata in data 11.6.2021, quasi un anno dopo la data di caricamento delle offerte in gara (il 14.7.2020) e v) non estrae o documenta e tampoco attesta il deposito dell’offerta firmata dalle imprese nell’ambito della gara entro il termine di presentazione dell’offerta”</corsivo>.</h:div><h:div>16.3. Le censure sono destituite di fondamento.</h:div><h:div>16.3.1. In primo luogo vi è da osservare come non sia stato sottoposta a critica la parte motivazionale della sentenza nella quale, oltre a rinviare al report prodotto in giudizio, si è affermato che la Commissione in sede di apertura delle “buste tecniche” e delle “buste economiche” aveva già verificato che tutte le offerte erano “debitamente sottoscritte”.</h:div><h:div>16.3.2. Peraltro le censure riferite all’inidoneità probatoria del report prodotto in giudizio non sono meritevoli di accoglimento.</h:div><h:div>Ed invero   il documento oggetto di contestazione si riferisce al report delle firme digitali generato dal Portale Gare Telematiche da cui risultano la data e l’ora di presentazione dell’offerta tecnica (14.07.2020, ore 15:28:47) e i nominativi dei legali rappresentanti delle componenti del RTI aggiudicataria che hanno firmato digitalmente l’offerta (doc. 22, cit. del fascicolo di primo grado - report delle firme digitali dell’offerta del RTI aggiudicatario). </h:div><h:div>Contrariamente a quanto dedotto nell’atto di appello, la data dell’11.6.2021 indicata nel report si riferisce al momento in cui il rapporto di verifica è stato scaricato e stampato dalla Stazione appaltante al fine della sua produzione in giudizio. La validità della firma per contro è stata verificata con riferimento al momento di presentazione dell’offerta, come risulta chiaramente dal report (“esito riferito alla data 14/07/20 ore 15:28:47”, cfr. doc. 22, pag. 5 di 9, cit.).</h:div><h:div>16.3.3. Peraltro nonostante fosse ultroneo, alla luce della valenza probatoria del report prodotto, la Banca ha prodotto – con documentazione ammissibile, ex art. 104 comma 2 c.p.a.,  ove necessaria a decidere sulla doglianza di portata escludente e pertanto in grado di risolvere il contenzioso - in questo  grado le schermate del Portale che attestano, passaggio dopo passaggio, gli esiti della verifica sull’esistenza e la validità delle firme apposte sull’offerta tecnica del RTI aggiudicatario. Dalle suddette schermate risulta che il file contenente l’offerta tecnica (denominato “Offerta tecnica BI.pdf.p7m.p7m”) è stato firmato da Mazzarelli Onofrio, legale rappresentante di Assiverde S.r.l., mandante del costituendo RTI, in data 14.07.2020 ore 15:22:36 e da Scarchilli Carlo, legale rappresentante della società coop. Florivivaistica, mandataria del costituendo RTI, in data 14.07.2020 ore 15:18:04 (doc. 28– schermata del Portale delle Gare Telematiche relativa all’offerta tecnica del RTI Florovivaistica). </h:div><h:div>16.3.4. La Banca con la memoria difensiva ha inoltre precisato, con riferimento alla verifica della firma digitale apposta sull’offerta, “<corsivo>che il Portale telematico di gara, per ragioni di natura tecnica, non può verificare la firma apposta su files di notevoli dimensioni, quale è quello dell’offerta tecnica in questione, e ciò spiega la ragione per la quale nel report è presente la dicitura “Formato firma conosciuto? Non verificata. La dimensione massima consentita del file è stata superata” (cfr. doc. 22, pag. 1 di 9, cit.). Ciò posto, la firma digitale - associata in modo indissolubile al documento informatico “caricato”- viene controllata tramite l’apposito software dedicato alla verifica della validità della firma apposta a un documento. Ed è quanto è stato fatto nel caso di specie”.</corsivo>
			</h:div><h:div>16.3.5. A riprova dell’esito positivo della verifica sulla validità dell’offerta del RTI aggiudicatario, ha inoltre prodotto il report di controllo delle firme digitali generato dal sistema “<corsivo>postecert</corsivo>” che conferma la validità delle firme digitali alla data di caricamento dell’offerta (ovvero il 14.7.2020): dal report risulta infatti che la firma digitale del sig. Scarchilli è valida dal 24.02.2020 al 23.02.2023 e quella del sig. Mazzarelli dal 29.05.2020 al 29.05.2023 (doc. 29 - rapporto di verifica delle firme apposte sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria).</h:div><h:div>16.3.6. Peraltro appare destituita di fondamento anche la paventata non corrispondenza dell’offerta tecnica ed economica del R.T.I. Florovivaistica, prodotte in gara nei termini di rito – nella prospettazione di parte appellante prive di firma digitale – con quelle sottoposte a verifica di firma, atteso che,  come dedotto dalla Banca e non oggetto di contestazione,  il Portale delle Gare  Telematiche non consente la presentazione delle offerte oltre il termine di scadenza fissato dai documenti di gara. Pertanto l’offerta tecnica presentata dal RTI aggiudicatario non avrebbe comunque potuto essere stata “caricata” oltre la data del 14.7.2020, ore 16:00.</h:div><h:div>17. Ciò posto quanto all’infondatezza dei motivi di appello in grado di determinare l’esclusione del R.T.I. aggiudicatario e a soddisfare conseguentemente  l’interesse di parte appellante all’aggiudicazione in proprio favore, possono esaminarsi i restanti motivo di appello che, come innanzi accennato, potrebbero portare solo all’annullamento dei giudizi valutativi di carattere tecnico discrezionale compiuti dalla stazione appaltante, con reviviscenza del relativo potere, ovvero quello effettuato dal R.U.P. sulla preverifica di cui all’art. 97 comma 6 del Codice, comprensiva della verifica della congruità del costo del lavoro e quello compiuto dalla commissione di gara con riferimento all’assegnazione dei punteggi tecnici, stante i noti limiti sul sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle di merito espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati.</h:div><h:div>17.1. Infatti il sindacato sulla discrezionalità tecnica, sebbene non più ristretto negli angusti limiti del sindacato di tipo estrinseco a seguito del noto pronunciamento del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601, può essere svolto ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità del relativo giudizio, senza possibilità per il giudice amministrativo di sostituirsi alla Pubblica amministrazione e trasmodare nelle determinazioni che appartengono al merito dell'azione amministrativa, esulando dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'Amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (cfr in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7346 in tema di sindacato sul giudizio di anomalia dell’offerta).</h:div><h:div>18. Ciò posto, da disattendere è il primo motivo di appello nella parte in cui si censura la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> per avere disatteso i motivi del ricorso fondati sul rilievo dell’erroneità della verifica della congruità del costo della manodopera ad opera del RUP.</h:div><h:div>Infatti l’offerta del RTI aggiudicatario non è stata sottoposta a verifica di anomalia, non avendo ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 per le componenti tecnica ed economica; la Commissione ha comunque rimesso al RUP la verifica dell’offerta economica del concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/16, ossia l’analisi sulla generale congruenza tra le componenti tecniche ed economiche dell’offerta.</h:div><h:div>18.1. Il RUP in tesi attorea non avrebbe in ogni caso   adeguatamente ottemperato alla previsione di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16, a mente del quale è sempre necessario, prima di procedere all’aggiudicazione, “verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d)” vale a dire che “il costo del personale (non) è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 6”.</h:div><h:div>Il RUP avrebbe infatti omesso (o comunque erroneamente eseguito) l’obbligatoria verifica della congruità dell’indicazione dei costi della manodopera in offerta imposta alla Stazione appaltante. Secondo parte appellante già solo la valutazione della propria offerta e del correlativo costo della manodopera avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad ulteriori approfondimenti in relazione al rispetto dei limiti minimi retributivi del personale dipendente.</h:div><h:div>18.2. Il R.T.I. appellante critica pertanto la parte della sentenza in cui il TAR ha per un verso rigettato la censura proposta nel ricorso introduttivo circa l’inidoneità del monte ore per lo svolgimento del servizio desunto dal RUP in sede di valutazione dei costi del personale, nonché la parte della sentenza che ha rigettato la censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti circa l’insufficienza del costo della manodopera indicato nell’offerta economica. </h:div><h:div>18.3. In particolare secondo parte appellante il Tar non avrebbe debitamente considerato l’insufficienza dell’istruttoria condotta dal RUP in sede di valutazione di congruità del costo della manodopera, non avendo il medesimo considerato il costo di ulteriori tre unità di personale, per cui il costo della manodopera dell’ATI Florovivaistica non poteva essere pari a 2.091.208,06 euro, come affermato nella Relazione del RUP. Tale costo doveva calcolarsi almeno nella misura pari a 2.213.636,86 euro (2.091.208,06 + 122.428,8), cioè un importo superiore (di 18.636,86 euro) a quello indicato dal concorrente nella sua offerta economica in 2.195.000,000 euro. In tale prospettiva il RUP non avrebbe potuto affermare nella Relazione che “<corsivo>il costo della manodopera stimato dal concorrente (2.195.000,00 euro) presenterebbe un margine prudenziale di circa 100.000,00 euro rispetto alla stima effettuate dalla Banca</corsivo>”. </h:div><h:div>Pertanto, nella prospettazione dell’appellante,  la controinteressata doveva essere esclusa avendo indicato nella propria offerta economica un costo per la manodopera insufficiente, senza che a ciò potesse provvedersi con una modificazione postuma dell’offerta, essendo il costo della manodopera immodificabile, pena la violazione dell’art. 95 comma 10 del codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>18.4. In tesi attorea l’allegazione dei costi della manodopera dovrebbe inoltre comprendere anche i costi del personale amministrativo che l’azienda è tenuta a sostenere, riferendosi anche essi ad un regime retributivo che riguarda i lavoratori coinvolti nell’espletamento dell’appalto. Ultroneo inoltre sarebbe il riferimento all’esistenza comunque di un “utile”, potendo tale concetto assumere un qualche rilievo nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 d.lgs. 50/16 però mai avviato dal RUP e non potendo il giudice sostituire il proprio giudizio valutativo a quello di merito dell’Amministrazione.</h:div><h:div>19. Ciò posto quanto alle doglianze di parte appellante, giova premettere che il richiamato art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici ha stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di sottoporre l'offerta dell'impresa aggiudicataria a rituale verifica dei costi di manodopera, che la stessa ha necessariamente dichiarato in gara. Come la giurisprudenza ha chiarito, si tratta di una verifica necessaria a prescindere dall'emersione di situazioni di anomalia dell'offerta e applicabile a qualsiasi procedura, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione e dalle modalità di verifica dell'anomalia delle offerte individuati dalla stazione appaltante,  la cui <corsivo>ratio </corsivo>è quella di consentire alla stazione appaltante, in un'ottica acceleratoria e di massima tutela e di protezione dei lavoratori, di procedere alla verifica della congruità del costo della manodopera proposto dai concorrenti.</h:div><h:div>L'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016, pone infatti   a carico di ogni operatore economico l'onere di indicare espressamente nell'offerta economica "<corsivo>i propri costi della manodopera</corsivo>", anche al fine di consentire lo svolgimento del successivo subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta previsto dal successivo art. 97. La norma prevede, infatti, che la stazione appaltante, "relativamente ai costi della manodopera", proceda, prima dell'aggiudicazione, a "verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d)", ossia che il "costo del personale" non sia inferiore, salvo idonee salvo idonee spiegazioni, ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriale ai sensi dell'art. 23, comma 16.</h:div><h:div>Come evidenziato dalla giurisprudenza (ex multis Cons. Stato Sez. III, 19-10-2021, n. 7036 cit.) "la disposizione dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, laddove impone di indicare "i propri costi della manodopera" nell'offerta economica, fissa un obbligo dichiarativo a pena di esclusione che riguarda il singolo "operatore" ed ha ad oggetto i "propri" costi della manodopera, ossia i costi da sostenersi effettivamente da quest'ultimo per garantire l'esecuzione dell'appalto. Le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste dalla stessa disposizione (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale, affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)".</h:div><h:div>La portata escludente dell'inosservanza dell'obbligo in parola da parte del singolo operatore economico fissato dalla richiamata disposizione nazionale è stata ritenuta conforme ai principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza - quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE - dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. IX, 2 maggio 2019, in causa C-309/18.</h:div><h:div>Ha affermato il Giudice eurounitario che i predetti principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.</h:div><h:div>In applicazione dei suindicati postulati anche sul versante interno non residuano dubbi sulla piena predicabilità dell'automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell'offerta economica dei costi inerenti alla manodopera e ciò a prescindere da una espressa previsione, in tal senso, della lex specialis di gara (Cons. Stato, A.P., 2 aprile 2020, nn. 7 e 8; id., sez. V, 8 gennaio 2021, n. 283; id. 10 febbraio 2020, n. 1008; id. 24 gennaio 2020, n. 604).</h:div><h:div>La ratio dell'obbligo dell'indicazione separata dei costi della manodopera è esplicitata nell'ultimo periodo dello stesso art. 95, comma 10, secondo il quale "le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d)", vale a dire il rispetto dei minimi salariali retributivi del personale indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16.</h:div><h:div>Si tratta, all'evidenza, della finalità di tutela delle condizioni dei lavoratori cui si accompagna, a determinate condizioni, la finalità di consentire alla stazione appaltante la verifica della serietà dell'offerta economica, in particolare, in presenza di offerte anormalmente basse.</h:div><h:div>La gravità della conseguenza giuridica dell'espulsione dalla gara segnala, sul piano sostanziale, la rilevanza dei beni giuridici tutelati attraverso l'imposizione della prescrizione normativa, che intende garantire la tutela del lavoro sia sotto il profilo della applicazione dei contratti collettivi (e, quindi, della tutela della retribuzione dei lavoratori secondo l'art. 36 Cost.), sia sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost., ma anche secondo e terzo comma dell'art. 36 Cost., in cui si fissano la durata massima della giornata lavorativa ed il diritto al riposo settimanale nonché alle ferie annuali, che individuano altrettante condizioni necessarie e rilevanti anche per la tutela della salute dei lavoratori).</h:div><h:div>L'indicazione del costo della manodopera (così come degli oneri per la sicurezza aziendale) svolge, in realtà, una duplice funzione: non solo ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia (che ha come unico scopo la verifica della congruità dell'importo indicato dall'offerente come costo del personale, da effettuare ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice dei contratti, e con i limiti posti dal comma 6 della medesima disposizione), ma, prima ancora, in sede di predisposizione dell'offerta economica per formulare un'offerta consapevole e completa sotto tutti i profili sopra evidenziati (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4140).</h:div><h:div>20. Ciò posto,  l’automatismo espulsivo invocato da parte appellante in relazione all’asserita incongruità dei costi della manodopera indicati dal R.T.I. aggiudicatario  non è predicabile a fronte di un lieve scostamento – pari a circa 18.000,00 euro – del costo ritenuto congruo, potendo l’effetto espulsivo all’esito dell’impugnativa giurisdizionale conseguire, alla luce dell’indicata giurisprudenza,  all’ assenza della totale indicazione dei costi della manodopera, ovvero, secondo una parte della giurisprudenza, all’accertata illegittimità del giudizio di anomalia dell’offerta, allorquando sia palese che il costo della  manodopera, sottoposto  a specifica verifica nell’ambito del procedimento di anomalia,  sia totalmente incongruo, così da rendere inutile la ripetizione del medesimo subprocedimento, nel corso del quale l’impresa non potrebbe modificare  <corsivo>ex post </corsivo> l’offerta (in tal senso la sentenza di questa Sezione 20.7.2021 n. 5455,  in cui si è evidenziato che “<corsivo>le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)" - riconosce a detta voce di costo il ruolo di elemento intrinseco essenziale proprio per la valutazione di affidabilità dell'offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 25 marzo 2021, n. 2528), di talché un radicale scostamento come quello in esame - in assenza dei presupposti del mero lapsus calami, che come già detto qui non ricorrono - non può che denotare l'oggettiva inattendibilità dell'offerta. O, per meglio dire, l'obiettiva indeterminabilità della stessa”</corsivo> e la successiva sentenza di ottemperanza 14.07.2022, n. 6014).</h:div><h:div>20.1. Nell’ipotesi di specie per contro il R.T.I. aggiudicatario ha espressamente indicato un costo per la manodopera giudicato congruo dal Rup nell’ambito della (pre)verifica effettuata ed il cui discostamento rispetto al costo ritenuto congruo da parte appellante è di circa 18.000,00 euro rispetto ai 2.195.000,00  dichiarati ed afferisce ad una fase non in grado di portare <corsivo>ex se</corsivo> all’espulsione del RTI aggiudicatario,  ma semmai alla sola apertura del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, non condotto nella fattispecie <corsivo>de qua</corsivo> in assenza dei presupposti di legge per l’attivazione obbligatoria prevista dall’art. 97 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, né, a giudizio del RUP,  i presupposti per attivare la verifica di tipo discrezionale. </h:div><h:div>Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza,  non è irragionevole, né irrazionale, la scelta del legislatore di limitare l’obbligo di procedere alla verifica di anomalia a quei soli casi in cui ricorre un sospetto di anomalia per la particolare rilevanza del punteggio attribuito (quattro/quinti del punteggio massima previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi), rimettendo, per il resto, alla stazione appaltante la decisione, in ragione di quanto percepito nella valutazione dell’offerta, di espletare la verifica di anomalia” (Consiglio di Stato, sez. V, 13.03.2020 n. 1818).</h:div><h:div>20.2. Ciò posto,  va in primo luogo va disatteso il rilievo di parte appellante secondo il quale il difetto di istruttoria della verifica ex art. 95 comma 10 del Codice condotta dal R.U.P. sarebbe evincibile già dalla sola differenza fra il costo del lavoro da essa indicato (pari a € 2.685.623,36) e quello espresso dal RTI aggiudicatario (pari a € 2.195.000,00).</h:div><h:div>20.2.1. Ed invero, come correttamente evidenziato nelle difese della Banca d’Italia, la deduzione attorea non tiene conto del fatto che la differenza del costo della manodopera deve essere rapportata alla consistenza della struttura operativa indicata nelle offerte tecniche dei concorrenti. E al riguardo, deve evidenziarsi che   le appellanti hanno offerto la migliore struttura operativa, conseguendo il punteggio massimo di n. 10 punti, mentre il raggruppamento aggiudicatario si è visto attribuire solo n. 6 punti con un’offerta valutata solo “soddisfacente”.</h:div><h:div>20.3. Quanto alle ulteriori doglianze, espresse in <corsivo>prime cure</corsivo> e riproposte in questa sede, rispetto alle quali parte appellante ritiene non esaustiva la motivazione della sentenza appellata, occorre rilevare come del tutto corretta sia l’affermazione contenuta nella  medesima sentenza  relativa alla sottostima del monte ore, essendosi parte appellante limitata a criticare la stima compiuta dal RUP nella Relazione del 1.3.2021,   nella quale, secondo quanto di seguito specificato,    si era tenuto specificatamente conto del (solo) monte ore del personale operario e non anche dei tre responsabili di settore, indicati nell’offerta tecnica,  qualificati impiegati tecnici.</h:div><h:div>20.3.1 Al riguardo la sentenza ha osservato, con motivazione condivisibile che “<corsivo>parimenti non meritevoli di accoglimento sono le doglianze svolte dalle ricorrenti circa la pretesa omissione da parte del RTI Florovivaistica dell’indicazione nella sua offerta (che sarebbe stata relativa a 30.338 ore) di una parte dei costi della manodopera a fronte del monte ore stimato per l’esecuzione del servizio (37.000 ore) o circa il carattere fuorviante della stima fornita alla Stazione appaltante dalla stessa Florovivaistica in sede di preparazione dei documenti di gara quale gestore uscente. </corsivo>
				<corsivo>Dalla lettura dell’art. 1.4 del disciplinare di gara emerge, infatti, come il dato delle 37.000 ore annue corrispondesse ad un monte ore meramente orientativo, fornito dall’operatore uscente e comunicato ai concorrenti dalla Stazione Appaltante solo per contribuire a dare loro un’informazione più completa sul dimensionamento dell’appalto, ferme restando l’autonomia e la capacità imprenditoriale di ciascun partecipante alla gara, ammesso ad indicare ovviamente anche un diverso monte ore annuo a fronte di specifiche scelte e potenzialità organizzativo-gestionali. La Banca d’Italia nelle proprie difese ha anche contestato nel merito l’assunto delle ricorrenti principali relativo al monte ore offerto dall’ATI aggiudicataria che, tenendo conto del numero delle persone impiegate (21), non tutte utilizzate al 100%, e del carattere periodico e non continuativo di alcune attività previste, corrisponderebbe a 36.578,88 ore (con un valore assai vicino alle 37.000,00 ore) e non a sole 30.338 ore annue.</corsivo></h:div><h:div>20.4. Quanto alle doglianze riferite al difetto di istruttoria rinvenibile nella relazione del RUP, per avere sottostimato il costo della manodopera,  la sentenza si è condivisibilmente  espressa ritenendo che “<corsivo>alla luce di tali elementi e delle informazioni derivanti dagli atti della procedura deve essere rigettata anche la censura svolta dalle ricorrenti in rapporto alla pretesa mancata indicazione nell’offerta di tutte le ore necessarie a coprire il servizio e all’asserita omessa considerazione dei relativi costi, poiché se nella tabella inclusa nella relazione del RUP si è tenuto conto di 18 persone a fronte delle 21 indicate in gara e nell’ambito dell’offerta tecnica e non delle ulteriori 3 unità (responsabili di settore – impiegati tecnici), dal raffronto tra l’offerta (3.197.328,00€) e la somma indicata dalla Florovivaistica quale costo del lavoro (2.195.000,00€) scaturisce una differenza di 1.002.328,00 € che è stata correttamente ritenuta in grado di coprire anche le spese connesse alla retribuzione delle figure professionali di coordinamento impiegate nell’appalto e di generare, contemporaneamente un utile”.</corsivo></h:div><h:div>20.4.1. Nella presente sede parte appellante, nel reiterare il motivo di ricorso,  censura la sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo> rilevando come la stessa sia errata per non avere tenuto conto del fatto che,  considerando le unità di personale erroneamente non conteggiate dal RUP (tre responsabili di settore, un responsabile di contabilità e il personale amministrativo), il costo della manodopera non coincide con quello indicato nell’offerta economica della concorrente (e poi nemmeno con quello stimato dal RUP medesimo). Il R.T.I. Rappo deduce al riguardo che, considerando i tre impiegati tecnici non considerati nella relazione del RUP con un inquadramento contrattuale al 3° livello del CCNL impiegato agricolo 2021, il maggior costo dei 3 dipendenti non stimati nella relazione del RUP sarebbe pari 122.428,8 euro. Il costo della manodopera dell’ATI Florovivaistica pertanto, in tesi attorea, non poteva dunque essere pari a 2.091.208,06 euro come affermato nella Relazione del RUP ma doveva calcolarsi almeno nella misura pari a 2.213.636,86 euro (2.091.208,06 + 122.428,8), cioè un importo superiore (di 18.636,86 euro) a quello indicato dal concorrente nella sua offerta economica in 2.195.000,000 euro. In tale prospettiva il RUP non avrebbe potuto affermare nella Relazione che “il costo della manodopera stimato dal concorrente (2.195.000,00 euro) presenterebbe un margine prudenziale di circa 100.000,00 euro rispetto alle stime effettuate dalla Banca”.</h:div><h:div>20.5. I rilievi sono destituiti di fondamento non potendo condurre all’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>20.5.1. Al riguardo deve osservarsi che il RUP ha compiuto la verifica puntuale relativa al costo del lavoro del personale operaio di cui all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario (con riferimento alle 18 unità), senza richiedere giustificativi,  avendo rinvenuto nell’offerta tecnica l’indicazione  CCNL applicato Agricoltura-Florovivaisti (cfr. pag. 19 dell’offerta tecnica sub doc. 18, cit.). </h:div><h:div>E’ pertanto pacifico che il relativo costo orario medio risultante dalla offerta del RTI aggiudicatario non sia inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, per la provincia di Roma. Più in particolare, nel caso in esame, il costo del lavoro indicato dal RTI Florovivaistica è stato valutato congruo da RUP sulla base delle informazioni fornite dal concorrente in offerta tecnica circa la compagine del personale impiegato e del costo orario desunto da costi orari rilevati dalle tabelle salariali relative all’anno 2018 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Roma (prodotte dalla Confederazione Italiana Agricoltori) e dell’Area Metropolitana di Roma, con i quali risulta in linea (cfr. pag. 2 della Relazione del RUP ).</h:div><h:div>20.5.2. Quanto agli ulteriori costi della manodopera,  non esattamente quantificati dal RUP, e nello specifico i tre impiegati tecnici, non corrisponde al vero quanto dedotto da parte appellante che gli stessi non siano stati considerati dal RUP,  posto che risulta per conto documentalmente provato che il RUP abbia tenuto in considerazione gli ulteriori costi connessi all’esecuzione dell’appalto, tra i quali anche le spese “<corsivo>connesse alla retribuzione delle figure professionali di coordinamento impiegate nell’appalto</corsivo>” (n. 1 Responsabile della manutenzione, n. 3 Responsabili di settore, indicati dall’operatore come ‘”<corsivo>Impiegati tecnici</corsivo>”)” (cfr. nota 7 della Relazione del RUP pag. 3 in cui si precisa quanto agli ulteriori costi “<corsivo>Si fa riferimento: alle spese per l’utilizzo di macchinari e attrezzature, alle spese generali (es. garanzia definitiva, rimborso spese pubblicazione, gestione amministrativa dell’appalto, etc.), nonché alle spese connesse alla retribuzione delle figure professionali di coordinamento impiegate nell’appalto (n.1 Responsabile della manutenzione, n. 3 Responsabili di settore, indicati dall’operatore come “Impiegati tecnici”</corsivo>). Il RUP al riguardo  ha  accertato che “<corsivo>l’importo complessivo riveniente dal ribasso offerto (si ribadisce, pari a 3.197.328,00), detratti i costi della manodopera indicati dal concorrente (2.195.000,00 euro), presenta un margine di 1.002.328,00 euro che appare rilevante. Tale somma, infatti, è in grado di garantire sia la copertura dei suddetti costi, sia un congruo utile</corsivo>”.</h:div><h:div>20.5.3. Pertanto non meritevole di considerazione è la doglianza contenuta nell’atto di appello fondata sul rilievo che il giudice di <corsivo>prime cure</corsivo>, violando la riserva di amministrazione, avrebbe accertato la capienza dell’offerta, essendosi la sentenza limitata a riscontrare la correttezza del giudizio espresso dal RUP in sede di pre(verifica) ex art. 97 comma 6 del Codice,  fondato sul rilievo che, avuto riguardo al divario fra il costo del lavoro indicato dal RTI aggiudicatario e il ribasso offerto, in grado di coprire ulteriori costi nonché di assicurare comunque un utile,  non sussistessero i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>20.6. Va al riguardo evidenziato come solo nei casi in cui sussistano apprezzabili scostamenti - nel caso di specie non ravvisabili alla luce delle stesse deduzioni di parte appellante - tra i valori indicati dall’offerente e quelli medi rivenienti dalle tabelle ministeriali,  nonché rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante, soccorrono allora le previsioni di cui all’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, per la verifica in concreto della “ragionevolezza” della offerta, “mediante attivazione dei sub-procedimenti ivi indicati e richiesta di puntuali giustificazioni all’operatore economico (fatta salva l’inammissibilità di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come disposto dall’art. 97, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici)” (cfr Cons. Stato, sez. V, 18/02/2019 n. 1099 -  riferita all’asserita incongruità del costo posto a base di gara in quanto non rispettoso dei minimi tabellari - che ha richiamato altro precedente della sezione, osservando che “<corsivo>in relazione all’esatta quantificazione del costo orario del personale, deve rilevarsi come nelle pubbliche gare un’offerta non può ritenersi anomala per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo invece che sussistano discordanze considerevoli e ingiustificate rispetto a tali valori” (Cons. Stato, V, 5332 del 12 settembre 2018). In sostanza, i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (e di eventuali costi inferiori) in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali (Cons. Stato, V, 13 marzo 2014, n. 1176) </corsivo>osservando pertanto<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>Se, dunque, è consentito all’impresa concorrente indicare nella sua offerta un costo della manodopera inferiore a quello individuato nelle Tabelle Ministeriali, rappresentative di una media articolata dei costi del lavoro a livello territoriale, fermo restando il rispetto dei minimi salariali retributivi (costituenti variabili esogene alla struttura aziendale, inglobati nei costi medi indicati nelle tabelle e dovuti al lavoratore nell’entità fissata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), senza che per questo la sua offerta sia di per sé considerata anomala (ben potendo l’impresa giustificare nell’eventuale richiesta di spiegazioni da parte della Stazione appaltante le ragioni di tali scostamenti), a fortiori non può ritenersi neppure gravemente sottostimato il costo della manodopera posto a base di gara da parte della Stazione appaltante sol perché asseritamente inferiore ai valori economici indicati nelle citate tabelle.</corsivo>”.</h:div><h:div>20.7. Ciò posto, ai fini dell’auspicato annullamento del giudizio di congruità del costo del lavoro compiuto dal RUP,  in vista della ripetizione del medesimo giudizio,  ovvero dell’apertura del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, non è sufficiente il mero rilievo dell’appellante che nell’ipotesi di specie non sia stato aperto il procedimento di verifica dell’anomalia,  per cui non potrebbe farsi riferimento alla capienza dell’offerta per coprire ulteriori costi, (ivi compresi i costi del personale dei tre responsabili di settore, del responsabile di contabilità e del personale amministrativo).</h:div><h:div>Ed invero il bene della vita finale auspicato con la richiesta di annullamento non può  essere ravvisato nella richiesta strumentale di apertura del giudizio di anomalia,  ma nell’accertamento dell’incongruenza dell’offerta dell’aggiudicataria; in tale ottica,  parte appellante, a fronte delle affermazioni di congruità, sia del costo complessivo del lavoro che degli ulteriori costi – sebbene questi ultimi  fondati sulla ragionevole differenza fra il prezzo offerto ed il costo del lavoro indicato dal R.T.I. aggiudicatario -  rinvenibile  nella relazione del RUP,  avrebbe dovuto non solo e non tanto addure il difetto di motivazione e di istruttoria – peraltro non rinvenibile nella presente sede di preverifica -  ma offrire almeno un principio di prova, anche con la produzione di consulenza tecnica fondata sulle risultanze dell’offerta tecnica ed economica,  in ordine alla sottostima del costo della manodopera indicato nell’offerta del R.T.I. Floraivistica rispetto ai minimi inderogabili fissati nella contrattazione collettiva, non  coincidenti con i minimi tabellari,  nonché in ordine all’incapienza dell’offerta in relazione a tutti i costi connessi alla commessa.</h:div><h:div>Ed invero,   anche volendo seguire l’ipotesi di  calcolo effettuata da parte appellante, lo scostamento rispetto al costo indicato in  sede di gara è minimo e  pertanto non in grado di influire sul giudizio di congruità del costo della manodopera e di condurre all’apertura del procedimento di verifica dell’anomalia, considerando il valore  dell’appalto e la durata del servizio oggetto di affidamento.</h:div><h:div>20.7.1. Ciò  senza tralasciare di considerare  che in ipotesi di apertura del procedimento di verifica dell’anomalia, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, sono producibili da parte dell’aggiudicatario ragionevoli, giustificate e proporzionate modificazioni e rimodulazioni che possono interessare anche la struttura dei costi per il personale (Cons. Stato Sez. III, Sent19/10/2021, n. 7036).</h:div><h:div>20.8. Peraltro, quanto al discostamento del costo della manodopera indicato nell’offerta del R.T.I. aggiudicatario rispetto ai minimi tabellari, non risulta condivisibile quanto addotto da parte appellante secondo cui  dovrebbe tenersi conto anche dei costi del responsabile della contabilità e del personale amministrativo ovvero anche del personale non indicato fra le 21 unità di personale (18 operai e 3 impiegati tecnici) come direttamente addette alla commessa. </h:div><h:div>Infatti i costi del personale impiegati trasversalmente su più commesse non devono intendersi ricompresi nel costo della manodopera ma nei costi generali, secondo <corsivo>l’id quod plerumque accidit</corsivo>. Al riguardo, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, peraltro con riferimento al sub-procedimento “formale” di verifica di congruità dell’offerta, ha infatti  affermato che: “<corsivo>È preferibile, però, riferire il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (in termini Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530; V, 21 ottobre 2019, n. 7135, che, in relazione alle figure professionali che prestano la propria opera a beneficio di più contratti di appalto riferiti alla stessa impresa, parla di attività “trasversale” e le enuncia in tutte quelle che hanno un ruolo direttivo o di coordinamento). L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (art. 36 Cost., cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306; V, 22 giugno 2020, n. 3972; V, 10 febbraio 2020, n. 1008); serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre. Tale essendo la ratio della citata prescrizione, è gioco forza riconoscere che l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente (nella vicenda de qua il dietista), ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6786 del 3 novembre 2020).</h:div><h:div>21. Parimenti destituite di fondamento sono il terzo e quarto motivo di appello con cui il R.T.I. Rappo contesta sotto  diversi profili la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi  da parte della commissione giudicatrice. </h:div><h:div>21.1. Va in primo luogo condivisa la premessa contenuta al riguardo nella sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo>, che richiamando la costante giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione,  ha evidenziato come “<corsivo>la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano, (infatti) nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall' art. 134 c.p.a</corsivo>” (cfr ex multis, Cons. Stato, Sez. V , 25/03/2021 , n. 2524; Sez. V, 17/04/2020 n. 2051).</h:div><h:div>Nell’ipotesi di specie le doglianze di parte appellante che,   nel ritenere non esaustiva la motivazione di rigetto contenuta nella sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo>, reiterano le censure del ricorso, sono destituite di fondamento, dovendosi condividere i rilievi espressi, sia pure in forma sintetica,  nella sentenza appellata, atteso che parte appellante lungi dal dimostrare l’abnormità del giudizio valutativo compiuto dalla commissione di gara,  vorrebbe ad esso sostituire il proprio soggettivo giudizio.</h:div><h:div>22. Quanto alla prima doglianza riferita al sub elemento B.1.2. parte appellante lamenta che non sarebbe stata adeguatamente valutata l’esperienza maturata dal dr. Ceccarelli in incarichi di responsabile della manutenzione del verde. </h:div><h:div>Segnatamente vengono sottoposte a critica le affermazioni della sentenza gravata che hanno riconosciuto corretta l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice,  sostenendo che l’offerta tecnica del RTI Rappo avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di 2 punti su 2 (anziché di 1 solo punto assegnato dalla Commissione) con riferimento al sub elemento B.1.2. (“<corsivo>esperienza in incarichi di responsabile della manutenzione del verde in gestione contrattuali con committenti pubblici e/o privati</corsivo>”, cfr. allegato 3 al disciplinare di gara), in quanto non sarebbe stata adeguatamente valutata l’esperienza maturata da questa figura professionale, da ricondurre a un periodo superiore ai 15 anni. La Commissione avrebbe invece riconosciuto il punteggio di 1 sulla base della seguente motivazione: “<corsivo>Esperienza riconosciuta superiore a 5 e fino a 10 anni. Le altre esperienze contenute nel CV non sono riconducibili ad attività di responsabile della manutenzione del verde</corsivo>”.</h:div><h:div>22.1. La doglianza è infondata.</h:div><h:div>Con riferimento al suddetto criterio, il Disciplinare di gara ha infatti  previsto che fossero valorizzate le esperienze curriculari, nel ruolo di “<corsivo>Responsabile della manutenzione</corsivo>”, riferite alla figura professionale a tal fine indicata da ciascun concorrente e, in particolare, l’esperienza e la competenza maturata di questa figura professionale “<corsivo>in incarichi di responsabile della manutenzione del verde in gestioni contrattuali con committenti pubblici e/o privati</corsivo>” (cfr. sub-criterio B.1.2 del Disciplinare).</h:div><h:div>Ai fini della valutazione di questo criterio è stata altresì prevista la produzione di una “<corsivo>Scheda informativa</corsivo>” del responsabile della manutenzione, dalla quale far risultare in maniera chiara e dettagliata le informazioni richieste, con la precisazione che, qualora la suddetta “<corsivo>Scheda informativa</corsivo>” avesse riportato “<corsivo>informazioni parziali/incomplete o comunque non in grado di evidenziare in maniera chiara il profilo oggetto di valutazione</corsivo>”, sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 0 (cfr. allegato 3 al disciplinare di gara, criterio B.1, ultimo alinea).</h:div><h:div>22.2. Nell’offerta tecnica del RTI Rappo, sono state attribuite al dr. Ceccarelli esperienze a vario titolo maturate nell’ambito dei “<corsivo>principali contratti di servizi e lavori seguiti negli ultimi 15 anni</corsivo>”, ma non le esperienze quale responsabile della manutenzione come invece richiesto dal criterio in esame. </h:div><h:div>22.3. In tesi di parte appellante peraltro la Stazione appaltante avrebbe dovuto dedurre implicitamente dalle informazioni rese nell’offerta tecnica (ed in particolare dalla indicazione dell’incarico di direttore tecnico di una società) il possesso di un’esperienza specifica non espressamente indicata. </h:div><h:div>Tale deduzione, peraltro sarebbe stata del tutto arbitraria ed avrebbe altresì vanificato il confronto competitivo tra i concorrenti in gara, in violazione della par condicio, che presuppone la chiara declinazione dei contenuti dell’offerta tecnica da parte dei concorrenti, in relazione ai quali deve formarsi la valutazione della Commissione.</h:div><h:div>Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara ha richiesto, come innanzi precisato,  ai concorrenti di fornire informazioni che individuino in maniera chiara e completa gli incarichi assunti come Responsabile della manutenzione, indicazione assente nell’offerta tecnica presentata dalle appellanti. </h:div><h:div>22.4. Alcuna valenza peraltro assume il richiamo operato dalle appellanti all’istituto del soccorso istruttorio non utilizzabile per supplire a carenze dell’offerta (tecnica ed economica) e vieppiù inutilizzabile laddove le indicazioni omesse rilevino non ai fini dell’ammissione alla procedura di gara ma ai fini dell’attribuzione dei punteggi.</h:div><h:div>22.5. Ciò senza mancare di rilevare che la piena correttezza dell’operato della stazione appaltante ed il rispetto non solo della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara ma della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo> è evincibile dalla circostanza che in relazione a tale subcriterio l’offerta del R.T.I. aggiudicatario ha ottenuto un punteggio pari a 0 in quanto a fronte di una  “<corsivo>Esperienza riconosciuta inferiore a 5 anni</corsivo>”, “<corsivo>Le altre esperienze elencate nel CV non sono riconducibili ad attività di responsabile della manutenzione del verde</corsivo>” (come da motivazione di cui all’allegato 1 del verbale prot. n. 55231 del 14.1.2021).</h:div><h:div>23. Parimenti destituito di fondamento è il motivo di appello riferito al sub-criterio di valutazione lett. A.1 (“<corsivo>Programmazione delle attività oggetto di affidamento</corsivo>”), con cui vengono contestate le affermazioni della sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo>   che hanno riconosciuto corretto e motivato il giudizio della Commissione di gara.</h:div><h:div>Segnatamente parte appellante, nel reiterare il motivo del ricorso, sostiene che sarebbero stati valorizzati elementi dell’offerta del RTI aggiudicatario non previsti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara. In particolare, le appellanti asseriscono che la Commissione avrebbe attribuito un punteggio alle attività di “<corsivo>pulizia quotidiana in tutte le fasce</corsivo>”, nonostante il capitolato tecnico prevedesse la pulizia come obbligo contrattuale. Le appellanti sostengono inoltre che l’offerta del RTI Florovivaistica, nella parte in cui prevede la raccolta di “<corsivo>eventuali rifiuti di diversa natura (carta, plastica, ecc.)</corsivo>”, sarebbe illegittima, tenuto conto che entrambe le imprese costituenti il RTI aggiudicatario non sarebbero autorizzate ad effettuare attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti, non essendo iscritte nell’Albo dei Gestori Ambientali, Categoria 1. Infine, le appellanti contestano che la Commissione avrebbe premiato l’offerta tecnica del RTI Florovivaistica anche con riferimento al ricorso allo sfalcio <corsivo>mulching</corsivo> la cui adozione era tuttavia sottoposta ad una eventuale autorizzazione da parte della Stazione appaltante.</h:div><h:div>23.1. I rilievi mossi alla gravata sentenza non sono condivisibili.</h:div><h:div>La sentenza di <corsivo>prime cure</corsivo>  ha infatti  <corsivo>claris verbis</corsivo> affermato che l’offerta dell’aggiudicataria “<corsivo>appare pienamente corrispondente a quanto previsto e consentito dalla lex specialis, che richiedeva a ciascun concorrente di presentare il Programma manutentivo che intende(va) realizzare riferito a tutte le prestazioni contrattuali nonché in parte migliorativo (pulizia quotidiana estesa a tutte le fasce verdi invece che a due soltanto, essendo le altre due normalmente destinate, altrimenti, ad una pulizia settimanale) senza che per la semplice raccolta di eventuali altri rifiuti (come carta, plastica ecc.) presenti nelle aree verdi oggetto di manutenzione fossero necessarie una particolare iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali o una speciale autorizzazione alla raccolta trasporto e smaltimento rifiuti, rientrando tale tipo di pulizia preventiva sempre nei compiti delle imprese appaltatrici del servizio de quo, e tra le attività propedeutiche allo sfalcio dell’erba potendo eventuali rifiuti solidi (alluminio, ferro ecc. anche danneggiare le attrezzature e potendo i rifiuti triturabili come carta o plastica contaminare il residuo di lavorazione impedendone il riutilizzo”.</corsivo></h:div><h:div>23.2. Le statuizioni della sentenza appellata sono del tutto corrette.</h:div><h:div>Infatti la stazione appaltante ha suddiviso le aree a verde oggetto del servizio in n. 4 Fasce, con l’indicazione del relativo livello di qualità desiderata (cfr. Tabelle n. 3 e 4, pag. 19 e 20 del Capitolato tecnico ). Le operazioni di pulizia delle aree verdi sono a loro volta disciplinate al par. E.2.8 del Capitolato tecnico (cfr. pag. 25 del Capitolato) rubricato “<corsivo>Pulizia delle aree a verde</corsivo>”, in cui è previsto che: “<corsivo>Tutti i materiali di risulta e eventuali rifiuti di diversa natura sparsi nelle aree verdi, devono essere asportati e portati a discarica autorizzata (giorno per giorno nelle aree di fascia 1 e 2; settimanalmente nelle aree di fascia 3; periodicamente o secondo necessità nelle aree di fascia 4). L’Impresa dovrà provvedere periodicamente alla raccolta dei materiali di risulta, delle foglie e dei frutti caduti nelle aree a verde e lungo la viabilità interna, provvedendo anche all’eliminazione dei rifiuti di natura diversa da quelli descritti, eventualmente presenti nelle aree a verde</corsivo>”. Il RTI aggiudicatario nella propria offerta tecnica ha al riguardo previsto la pulizia quotidiana in tutte le fasce, nonostante il capitolato prevedesse la periodicità quotidiana solo con riferimento alla fascia 1 e 2, stabilendo invece la pulizia settimanale per le aree nella fascia 3 e periodica o secondo necessità nelle aree della fascia 4. </h:div><h:div>L’offerta del RTI aggiudicatario e la conseguente attribuzione di punteggio da parte della Commissione risulta quindi pienamente conforme alla <corsivo>lex specialis</corsivo>, in cui veniva richiesto al concorrente di presentare il “<corsivo>programma manutentivo che intende realizzare riferito a tutte le prestazioni contrattuali</corsivo>” (ivi incluse pertanto le suddette attività di pulizia). Né appare meritevole di considerazione la mancata iscrizione all’albo dei Gestori ambientali (in particolare nella categoria 1) da parte di entrambe le imprese componenti il RTI aggiudicatario, tenuto conto che le attività “<corsivo>offerte</corsivo>” non costituiscono attività di “<corsivo>raccolta e trasporto di rifiuti</corsivo>”,  ma una mera raccolta di eventuali rifiuti di varia tipologia (es. plastica, carta) presenti nelle aree oggetto di manutenzione, normalmente svolta da tutte le imprese appaltatrici. Neppure dalla lettura dell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario può desumersi alcuna volontà di eseguire professionalmente l’attività di raccolta e di trasporto di rifiuti. Al riguardo, infatti, a pag. 6 dell’offerta tecnica, si legge: “<corsivo>Tutte le aree di competenza saranno mantenute sgombre da materiali di risulta delle lavorazioni ed eventuali rifiuti di diversa natura (carta, plastica, ecc.). Gli interventi di pulizia saranno eseguiti con una cadenza giornaliera in tutte le aree a verde, aumentando la frequenza prescritta nel CSA. La raccolta dei rifiuti verrà eseguita in modalità differenziata, effettuando una cernita per tipologia CER, al fine di facilitare le successive azioni di recupero/riciclaggio in filiera (siti di compostaggio allestiti c/o CDM, Tuscolano, Via Papirio Carbone e/o centri di recupero specifici autorizzati)</corsivo>”. Non è quindi prevista alcuna presa in carico della gestione complessiva delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Infatti, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in appello, il R.T.I. aggiudicatario non ha indicato nell’offerta tecnica che si sarebbe occupato anche delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti, avendo semplicemente offerto di rimuovere, dalle aree da manutenere, i rifiuti eventualmente presenti facendo attenzione alla natura del rifiuto per depositarli in apposito sito di stoccaggio e consentire, alla “filiera” dell’Amministrazione, la successiva attività di smaltimento.</h:div><h:div>23.3. Peraltro, come evidenziato dal R.T.I. aggiudicatario,  la pulizia preventiva delle aree da manutenere – peraltro prevista nella lex specialis di gara -  è un’attività propedeutica allo sfalcio dell’erba e, più generale, a tutte quelle attività manutentive del verde. </h:div><h:div>Ciò per una duplice ragione, ovvero quella di evitare: </h:div><h:div>- che eventuali rifiuti solidi (ferro alluminio o simili) possano danneggiare le attrezzature necessarie ad eseguire le opere di sfalcio; </h:div><h:div>- che i rifiuti triturabili quali carta o plastica possano contaminare il residuo della lavorazione impendendone il riutilizzo. Ove, infatti, l’erba tagliata venisse contaminata dalla triturazione di carta o plastica non potrebbe essere riciclata e riutilizzata per le successive attività di manutenzione o gestione del verde. ma dovrebbe essere smaltita come rifiuto con un maggior costo per le lavorazioni da eseguire.</h:div><h:div>23.4. Sempre con riferimento al sub criterio di valutazione A1, le appellanti lamentano l’illegittimità delle valutazioni operate dalla Commissione, nella parte in cui viene affermato, con riferimento all’offerta dell’ATI aggiudicataria, che “<corsivo>sono rispettate tutte le previsioni del Capitolato, con ampio ricorso allo sfalcio mulching</corsivo>”. La ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe attribuito punteggio sia alla conformità dell’offerta al capitolato tecnico che al ricorso allo sfalcio c.d. mulching (che i documenti di gara consentono solo previo/a prescrizione/autorizzazione del DEC/DL; cfr. pag. 21 del Capitolato tecnico – doc. 2, cit.). Dalla lettura complessiva della motivazione del giudizio della Commissione emerge <corsivo>claris verbis</corsivo> l’infondatezza del rilievo. La Commissione ha infatti  affermato che l’offerta del RTI Florovivastica “<corsivo>è ben strutturata. Si rileva un’attenzione ottimale al conseguimento dei risultati richiesti e sperati, contemplando il rispetto del miniecosistema presente del controllo dell’uso dei fitofarmaci. Il programma proposto appare completo, con tabelle crono per singole aree e fasce; sono rispettate tutte le previsioni del capitolato tecnico, con ampio ricorso allo sfalcio mulching</corsivo>”. </h:div><h:div>La Commissione ha quindi attribuito il giudizio di “ottimo” e il punteggio massimo in considerazione della completezza, della adeguatezza e dell’efficienza del programma manutentivo offerto dall’aggiudicatario, e non certo per il ricorso allo sfalcio c.d. mulching, comunque non vietato dalla lex specialis.</h:div><h:div>23.5. Del tutto coerentemente la medesima Commissione ha attributo in relazione a tale subcriterio all’offerta del R.T.I. Rappo il giudizio di Buono, con assegnazione di otto punti su dieci, per la presenza di alcuni elementi di asimmetria rispetto alle previsioni del capitolato tecnico.</h:div><h:div>24. Con riferimento al sub-criterio di valutazione, lett. A.2 (“Consistenza quali/quantitativa della struttura operativa da impiegare nell’esecuzione dei servizi”), le appellanti criticano la sentenza impugnata che si sarebbe attestata sulla valutazione operata dalla Commissione con riferimento all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario, di cui si asserisce l’illegittimità in quanto il disciplinare non avrebbe consentito di bilanciare l’appena sufficienza della compagine operativa offerta con un meccanismo di rotazione del personale in momenti critici e in casi di emergenza. Sostengono, inoltre, che la rotazione del personale, proposta dal RTI Florovivaistica e apprezzata dalla Commissione, in realtà non sarebbe attuabile in quanto tale rotazione sarebbe effettuata da soggetti non dotati di pari qualifiche ed esperienze del personale indicato nell’offerta tecnica</h:div><h:div>24.1. Il motivo è destituito di fondamento.</h:div><h:div>La commissione ha infatti valutato la proposta del RTI aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all’allegato 3 del Disciplinare di gara,   che richiedeva ai concorrenti di descrivere nel dettaglio la struttura operativa, attribuendole 6 punti su 10 (giudizio “soddisfacente”) : “<corsivo>La proposta di struttura è sufficientemente articolata, ma non viene descritta nel dettaglio. La compagine operativa individuata appare per numero (21 unità) e per esperienza, appena sufficiente, ma viene parzialmente bilanciata da un meccanismo di rotazione che garantisce il rafforzamento delle squadre in momenti critici e una formazione sul campo continua</corsivo>”. La Commissione ha quindi ritenuto che l’offerta del RTI “<corsivo>non è stata descritta nel dettaglio</corsivo>” e che la compagine operativa impiegata nell’appalto è risultata “<corsivo>appena sufficiente</corsivo>” per numero (21 unità) e per esperienza, ma viene parzialmente (e non totalmente) bilanciata da un meccanismo di rotazione che garantisce il rafforzamento delle squadre in momenti critici (vale a dire nei momenti di emergenza, come indicato nella documentazione di gara). Nell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario   si è infatti affermato che “<corsivo>La rotazione garantisce una gestione ottimale delle emergenze dovute ad eventi straordinari od ordinari (quali malattie, ferie o eventi meteorologici avversi). Con tale sistema, infatti, gli operatori vengono preliminarmente formati a svolgere efficientemente ed in totale sicurezza tutte le mansioni degli addetti principali in caso di sostituzione necessaria, senza compromettere la continuità dei programmi e sottoprogrammi operativi.</corsivo>”</h:div><h:div>La Commissione ha affrontato quindi sia il profilo connesso alla consistenza quali-quantitativa delle maestranze giudicata “<corsivo>sufficientemente articolata</corsivo>” (coerentemente rispetto al punteggio attribuito), sia quello connesso alla gestione delle emergenze. Non condivisibile è la censura volta ad evidenziare che il disciplinare non avrebbe consentito di valorizzare meccanismi di rotazione, tenuto conto che è stata rimessa alla discrezionalità di ciascun concorrente l’individuazione di misure organizzative volte ad affrontare “<corsivo>la gestione delle emergenze, dovute ad eventi straordinari od ordinari (quali malattie, ferie o eventi meteorologici avversi) e alle misure di sicurezza da adottare in fase esecutiva</corsivo>”. </h:div><h:div>25. Le appellanti lamentano anche l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura relativa al sub-criterio di valutazione, lett. A.3 (“Metodologie per il controllo dei servizi”), in relazione al quale era stata  dedotta una presunta carenza di motivazione nel giudizio della Commissione e contestano l’attribuzione del medesimo punteggio tecnico (pari a n. 3 punti su 5 totali) sia al RTI Rappo che al RTI aggiudicatario, ritenendo che l’offerta presentata da quest’ultimo sia priva di uno degli elementi previsti dalla legge di gara ovvero i controlli gestionali.</h:div><h:div>25.1 La censura è al riguardo destituita di fondamento, atteso che non irragionevole è il giudizio della commissione che ha proceduto alla valutazione di “soddisfacente” per ciascuna delle due offerte,  non essendo presente nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, come evidenziato dalle ricorrenti, la trattazione dei controlli gestionali, ma mancando nell’offerta del RTI Rappo la previsione di rendicontazioni ed una esaustiva descrizione delle attività di controllo.</h:div><h:div>Né colgono nel segno le ulteriori censure volte ad evidenziare una genericità dell’offerta tecnica del RTI Florovivaistica a fronte della specificità e della concretezza della RTI Rappo, tenuto conto che l’RTI Rappo si è limitato a proporre un sistema di controlli basato sulle regole della qualità “specifico per la commessa”, senza evidenziarne, “le effettive attività di controllo che intendeva porre in essere” (come da giudizio della Commissione).</h:div><h:div>Inoltre, non corrisponde al vero l’assunto secondo cui l’offerta tecnica dell’aggiudicataria sarebbe del tutto priva di un sistema di controllo per la verifica delle prestazioni, in quanto l’aggiudicataria ha dedicato alla trattazione del sub-criterio in esame diverse pagine dell’offerta tecnica (pagg. 21-23) in cui sono descritte le modalità di controllo e ben specificati, in una tabella riepilogativa dettagliata gli strumenti utilizzati per l’espletamento dei controlli, il formato dei documenti che verranno resi disponibili a valle di tali controlli, gli attori coinvolti, nonché la cadenza dei controlli stessi. </h:div><h:div>26. Con riferimento al sub criterio di valutazione C.1 (“Caratteristiche dei macchinari e delle attrezzature”), le appellanti lamentano un’asserita erroneità della sentenza impugnata per non aver dato conto di una presunta illegittima attribuzione del punteggio massimo alla proposta del RTI aggiudicatario (pari a n. 7 punti) e del punteggio assegnato al RTI Rappo (pari a n. 5,6 punti), pur a fronte di una migliore proposta di quest’ultimo sotto il profilo quantitativo di macchinari e attrezzature. Le appellanti contestano in particolare che, pur avendo offerto l’impiego di motoseghe in numero quattro volte superiore rispetto al RTI Florovivaistica nonché la messa disposizione di un numero maggiore di decespugliatori e soffiatori, sono risultate assegnatarie di un punteggio inferiore.</h:div><h:div>26.1. Anche tale motivo è da rigettare.</h:div><h:div>Infatti, come evidenziato nella grava sentenza “<corsivo>oggetto della valutazione da parte della Commissione non era semplicemente la quantità di soluzioni individuate (in termini di macchinari ed attrezzature), ma “l’adeguatezza dei macchinari rispetto alle prestazioni e ai luoghi di esecuzione dell’appalto, alla modernità tecnologica sotto i profili delle caratteristiche tecniche della capacità operativa e del basso impatto ambientale</corsivo>”.</h:div><h:div>Dinanzi ad una simile formulazione del sub-criterio di riferimento, il giudizio espresso dalla Commissione con il massimo punteggio per premiare la ricchezza informativa proposta dal RTI Florovivaistica - che aveva non solo elencato macchinari ed attrezzature disponibili per l’espletamento del servizio, ma anche provveduto ad una pianificazione delle risorse, specificando il complesso e le aree cui esse sarebbero state dedicate - appare tutt’altro che irragionevole o sproporzionato, tenuto conto anche della contemporanea mancanza di tali specificazioni nell’offerta tecnica delle appellanti che, a fronte della disponibilità di un numero anche consistente di macchinari ed attrezzature, appaiono non aver precisato né le scelte tecniche né l’adeguatezza delle attrezzature alle varie attività da espletare sui luoghi de quibus,  né il tipo di alimentazione dei macchinari.</h:div><h:div>Pertanto, l’offerta dell’aggiudicataria è stata premiata non solo per il numero delle attrezzature ma anche per la ricchezza informativa, che ha consentito alla Commissione di valutare appieno l’adeguatezza delle attrezzature rispetto alle prestazioni e ai luoghi di esecuzione dell’appalto (come richiesto dalla lex specialis di gara). Il R.T.I.  aggiudicatario ha altresì espressamente precisato che le attrezzature impiegate sono di ultima generazione con batterie a litio  che garantiscono bassi livelli di impatto ambientale, così come previsto dal criterio di valutazione. Neppure condivisibile è quanto affermano le appellanti con riferimento ai macchinari messi a disposizione dal RTI aggiudicatario per il taglio dei tappeti erbosi di pregio da eseguire con mezzi meccanici, che asseriscono essere limitato a soltanto due mezzi (la Toro Reelmaster 3100 ed un piatto falciante tipo Jolly 180P).</h:div><h:div>Dalla scheda informativa n. 8 si evince infatti RTI aggiudicatario ha indicato non solo i due mezzi citati dalle appellanti, ma anche 2 “taglia erba traino” (elicoidale), marca Toro, modello GOLD ritenuto dallo stesso produttore “ideale per prati ornamentali” e 2 tagliaerba Pellenc, modello Rasion.</h:div><h:div>Peraltro la prospettazione delle appellanti secondo cui l’ATI aggiudicataria metterebbe a disposizione esclusivamente le attrezzature indicate nella scheda informativa n. 8 (e non, quindi, le attrezzature “in dotazione”, indicate a pag. 25 della propria offerta tecnica), non consente di ritenere illegittima la valutazione della Commissione riferita all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Infatti, la Commissione ha comunque proceduto alla valutazione del parco macchine complessivamente indicato dal concorrente (che comunque si è impegnato all’utilizzo delle attrezzature riportate anche nella scheda informativa 2.a) e la loro complessiva adeguatezza rispetto al complesso delle prestazioni richieste.</h:div><h:div>Peraltro le contestazioni del RTI Rappo volte ad illustrare solo in questa sede (e quindi a valorizzare) nel merito l’adeguatezza dei macchinari da esso proposti rispetto al complesso delle prestazioni previste costituiscono una inammissibile integrazione dell’offerta tecnica.  Corretto deve inoltre intendersi la valutazione operata dalla Commissione in ordine all’offerta dell’appellante in relazione al numero delle motoseghe,  in considerazione del rilievo, che come indicato nelle difese dell’amministrazione, con riferimento alle elettroseghe, l’appellante non ha specificato l’alimentazione “a batteria” (come fatto dall’ATI aggiudicatario), ma ha riportato esclusivamente il dato “alimentazione elettrica”; tenuto conto che le elettroseghe a filo non risultano adeguate allo svolgimento del servizio in relazione alla mancanza di prese di corrente di accesso alla rete elettrica nelle aree interessate, ciò ha determinato la considerazione della Commissione circa l’inadeguatezza di “alcune attrezzature di diffuso utilizzo (es. motoseghe)”.</h:div><h:div>27. Con riferimento al sub criterio di valutazione D.2 (“Riciclo del materiale di risulta e impianti di compostaggio”), le appellanti lamentano l’irragionevole attribuzione di 2 punti all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario sulla base di una motivazione resa dalla Commissione asseritamente illegittima in quanto il RTI aggiudicatario avrebbe valorizzato il conferimento all’esterno delle attività di compostaggio, laddove il Disciplinare di gara intendeva premiare l’ottimizzazione del compostaggio <corsivo>in situ</corsivo>.</h:div><h:div>27.1. Anche il capo della sentenza che ha sia pure sinteticamente rigettato la censura riferita a detto criterio è peraltro immune dalle contestate censure.</h:div><h:div>Infatti risulta claris verbis dall’offerta tecnica del RTI aggiudicatario che quest’ultimo ha articolato “<corsivo>nel dettaglio le modalità operative</corsivo>” che intende seguire: “<corsivo>L’erba raccolta a seguito dello sfalcio sarà conferita, al termine dell’intervento, direttamente nel minicompostatore al fine di produrre compost ammendante verde per il riutilizzo diretto nelle aree. I residui delle potature saranno suddivisi in fase di raccolta e ridotti ai fini del conferimento presso l’isola ecologica di riferimento per la successiva triturazione (frasche) e/o cippatura (fascine e tronchi/tondame). La lavorazione del sottoprodotto sarà effettuata da personale specializzato con l’ausilio dei biotrituratori e del nuovo cippatore pezzolato PTH400 con capacità di trattamento pari a mc10-20/h. Il cippato sarà direttamente impiegato per la pacciamatura delle aiuole, mentre la frazione di frasche sarà conferita in sede dove è installato l’innovativo biocompostatore anaerobico Citynet – capacità 30 tn - per la produzione di compost di qualità</corsivo>
				<corsivo>(Scheda Informativa n.9 – Scheda Tecnica Citynet)</corsivo>
				<corsivo>” </corsivo> (cfr. pag. 32 dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria). Inoltre, “<corsivo>L’R.T.I. dispone di un complesso di attrezzature speciali che saranno combinate ai fini del trattamento dei residui che permettono la valorizzazione degli scarti e l’ottimizzazione dei carichi di trasporto</corsivo>” (cfr. pag. 33 dell’offerta tecnica).</h:div><h:div>L’espressione “<corsivo>ottimizzazione dei carichi di trasporto</corsivo>” è quindi da intendersi come riferita alla concentrazione, e quindi alla riduzione dei carichi di trasporto, così come richiesto dal disciplinare di gara, contrariamente a quanto addotto dalle appellanti.</h:div><h:div>27.2. Avuto riguardo all’articolazione della proposta,  il giudizio della commissione, rimesso alla discrezionalità valutativa della stessa, non può dirsi inficiato per il semplice fatto che il RTI aggiudicatario non ha indicato dimensioni (espresse in MC) di n. 3 cassoni previsti per lo stoccaggio dei residui, tenuto conto che l’offerta è stata valutata nel suo complesso.</h:div><h:div>27.3. Del pari non irrazionale appare il giudizio espresso,  in relazione a tale subcriterio,  dalla commissione in relazione all’offerta tecnica dell’appellante, che ha conseguito un punteggio di 1,2 punti su 2, motivato sulla base del rilievo che:  “<corsivo>La proposta appare poco articolata. L’esposizione è un po’ troppo sintetica. L’efficacia delle soluzioni proposte appare di livello soddisfacente. La descrizione è molto orientata a linee di principio e non specifica nel dettaglio le modalità operative che si intende seguire. Appena sufficienti le soluzioni proposte per migliorare l’impianto di compostaggio esistente</corsivo>”. Appaiono pertanto ampiamente motivate le ragioni della diversa attribuzione dei punteggi.</h:div><h:div>28. Con riferimento al sub criterio di valutazione D.3 (“Formazione del personale e relative qualifiche”), le appellanti contestano l’attribuzione di 1,2 punti su 2 all’offerta tecnica dell’aggiudicatario sulla base di un’asserita assenza di un piano di formazione del personale impiegato nell’appalto e della mancata introduzione di elementi fra quelli oggetto di valorizzazione da parte del disciplinare (ovvero la quantità di addetti impiegati in attività formative in materia per ogni settore; la più completa ed efficace formazione del personale; il piano di aggiornamento formativo per la durata dell’appalto).</h:div><h:div>28.1. Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (cfr. in particolare pag. 34 e 35) viene infatti prevista l’adozione di “<corsivo>un programma quadriennale di formazione che nella scheda informativa n. 11 – “Piano aggiornamento formativo</corsivo>” <corsivo>viene schematicamente riportato</corsivo>” (proiettato sul quadriennio contrattuale e rivolto agli addetti impiegati nell’appalto, in cui sono riportate altresì le tematiche oggetto dei corsi).</h:div><h:div>La Commissione nelle proprie valutazioni ha dato atto che “<corsivo>l’impresa propone un piano di formazione, con un accettabile numero di interventi</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, cosi come richiesto dalla lex specialis di gara, il RTI aggiudicatario ha riportato “<corsivo>tutti i corsi e le abilitazioni conseguiti dai ns. addetti</corsivo>” (cfr. pag. 34) a comprova delle attività formative espletate.</h:div><h:div>Al riguardo,  secondo quanto evidenziato dalla Banca d’Italia a riprova dell’infondatezza della censura e della proporzionalità del punteggio attribuito dal R.T.I. aggiudicatario,  deve rimarcarsi che    il punteggio più basso per il sub-profilo in esame è stato conseguito dal concorrente FloraNapoli (n. 0,8 punti su n. 2), con la seguente motivazione: “<corsivo>Il numero di addetti impegnati nella formazione non viene menzionato. I temi formativi trattati sono appena accennati e riguardano alcune fattispecie di interesse. Non viene proposto alcun piano di formazione, se non come mero intento generico di mantenere aggiornati i propri operatori</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, nel caso in cui è stata riscontrata l’assenza totale del piano di formazione,  la Commissione lo ha correttamente evidenziato, assegnando un punteggio proporzionalmente inferiore.</h:div><h:div>29. Infine con riferimento al sub criterio di valutazione E.4 (“Riqualificazione del Parco degli Ulivi presso il complesso Centro Donato Menichella – Frascati (RM)”), le appellanti lamentano l’illegittima attribuzione di n. 2 punti su 5 all’offerta tecnica dell’aggiudicatario la quale non sarebbe meritevole di alcun punteggio, tenuto conto della “<corsivo>scarsità dell’offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>29.1. La censura non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>La Commissione ha infatti motivatamente rilevato che “<corsivo>L’offerta non illustra in dettaglio la soluzione proposta, appare poco approfondita la qualificazione dell’area, limitandosi a proporre limitati interventi migliorativi (aiuola all’ingresso, pergolati in castagno con rose, qualche panchina e tavoli per il picnic). Le poche informazioni, tra l’altro, devono essere desunte dalla tavola grafica e non trovano esplicazione all’interno dell’offerta, che invece risulta sommaria e poco dettagliata”</corsivo>.</h:div><h:div>Pertanto congruamente  la commissione ha riscontrato che il concorrente non ha dedicato al sub-profilo in esame una parte prettamente descrittiva, ma esclusivamente l’ultima pagina dell’offerta tecnica, comprensiva di una scheda illustrativa, ritenendo l’offerta “<corsivo>poco soddisfacente</corsivo>”, tenuto conto che la Florovivaistica ha comunque offerto una (seppur minima) riqualificazione del Parco e ha proposto l’utilizzo di alcune attrezzature per l’allestimento delle aree di sosta.</h:div><h:div>Diversamente, nei casi in cui altri concorrenti non si sono attenuti a quanto richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, la Commissione ha valutato la proposta “<corsivo>scarsa</corsivo>” (con attribuzione di appena n. 1 punto), come nel caso del concorrente FloraNapoli, la cui offerta è stata così valutata: “<corsivo>La riqualificazione proposta è orientata alla produttività dell’oliveto e non per scopi ludici o hobbistici. Non è stata compresa la richiesta del criterio</corsivo>”.</h:div><h:div>L’attribuzione di 2 punti su 5 al RTI aggiudicatario appare pertanto coerente con le previsioni di gara e con i punteggi attribuiti alle altre offerte e, pertanto, la censura sollevata non merita accoglimento.</h:div><h:div>30. In considerazione dell’infondatezza di tutti i motivi,   l’appello va pertanto rigettato.</h:div><h:div>31. Avuto riguardo al rigetto dell’appello principale, l’appello incidentale va dichiarato improcedibile, con conseguente assorbimento delle questioni di rito ad esso relative (irricevibilità del ricorso incidentale di <corsivo>prime cure</corsivo>); ciò in disparte dalla considerazione che la sentenza gravata, al contrario di quanto dedotto nell’appello incidentale,  ha correttamente analizzato prima il ricorso principale, avuto riguardo agli approdi della giurisprudenza comunitaria innanzi indicati che impongono di esaminare comunque il ricorso principale anche laddove quello incidentale abbia effetto paralizzante, per cui,  per questioni di economia processuale,  va analizzato primariamente quello principale, potendo comportare il suo rigetto l’improcedibilità di quello incidentale.</h:div><h:div>32. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello principale, dichiara improcedibile l’appello incidentale.</h:div><h:div>Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della Banca d’Italia e degli intimati Societa Cooperativa Florovivaistica del Lazio ed Assiverde S.r.l., liquidandole in euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore di ciascuna parte, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/06/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antenozio Dario</h:div><h:div>Diana Caminiti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>