<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210842520220719171802441" descrizione="" gruppo="20210842520220719171802441" modifica="8/3/2022 11:24:44 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Team Service Soc. Consortile A R.L." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="08425"/><fascicolo anno="2022" n="06939"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210842520220719171802441.xml</file><wordfile>20210842520220719171802441.docm</wordfile><ricorso NRG="202108425">202108425\202108425.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\844 Diego Sabatino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca rovelli</firma><data>03/08/2022 11:24:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/08/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 422/2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8425 del 2021, proposto da Team Service Soc. Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Inail, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo D'Alia, Lucia Anna Rita Sonnante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Anna Rita Sonnante in Roma, via Pierluigi Da Palestrina 8; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile e dell’Inail;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2022 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Aureli, De Liguori e Sonnante;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con bando pubblicato in data 13 dicembre 2019 l’INAIL indiceva una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per strutture adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca.</h:div><h:div>2. La gara era suddivisa in n. 6 lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Team Service Società Consortile a r.l. (d’ora in avanti, Team Service) partecipava al lotto 3 - Abruzzo, il cui importo a base di gara era pari ad € 3.991.165,00.</h:div><h:div>3. All’esito della valutazione delle offerte pervenute, Team Service risultava aggiudicataria. Il Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile (d’ora in avanti CPM) risultava secondo in graduatoria. </h:div><h:div>4. Con determinazione n. 6 del 21 gennaio 2021 la Stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società Team Service.</h:div><h:div>5. Con nota del 16 febbraio 2021 il Consorzio Progetto Multiservizi inoltrava all’INAIL istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione. Con nota del 24 febbraio 2021 la Stazione appaltante rigettava l’istanza.</h:div><h:div>6. CPM impugnava quindi il provvedimento di aggiudicazione innanzi al TAR lamentando la violazione da parte dell’aggiudicataria dei limiti dimensionali dell’offerta prescritti nell’Allegato 1/E al Disciplinare di gara.</h:div><h:div>7. All’esito della Camera di Consiglio del 19 maggio 2021, con ordinanza n. 83/2021, il TAR accoglieva l’istanza cautelare della ricorrente ai fini del riesame dell’offerta della Team Service.</h:div><h:div>8. Con nota del 25 maggio 2021 la Stazione appaltante avviava il procedimento di riesame dell’offerta tecnica di Team Service incaricando la Commissione giudicatrice di accertare eventuali difformità delle relazioni tecniche presentate da tutti i concorrenti rispetto alle prescrizioni di cui ai punti VII e VIII dell’Allegato 1/E al Disciplinare di gara. La Stazione appaltante specificava che <corsivo>“...dovranno essere sottratte alla valutazione gli elementi grafici (tabelle, immagini, grafici, ecc.) recanti testi scritti redatti con carattere inferiore a 10 e si dovrà tener conto del superamento delle 40 righe per pagina nella redazione della Relazione tecnica...”.</corsivo>
			</h:div><h:div>9. A seguito dell’avvio del procedimento, la Commissione giudicatrice si riuniva nelle sedute riservate del 27 maggio 2021 e del 16 giugno 2021 procedendo al riesame della relazione tecnica di Team Service. </h:div><h:div>10. In sede di riesame, la Commissione (cfr. verbale della seduta del 27 maggio 2021) osservava che “...<corsivo>per quanto riguarda il punto VIII dell’allegato 1/E si rileva che l’unica relazione tecnica che contiene tabelle in cui sono stati utilizzati caratteri inferiori a 10 è quella di Team Service. In particolare tali difformità si riscontrano nelle tabelle riportate nel paragrafo 1.1.3 (criterio J1) alle pagine 4 e 5, relativo alle risorse tecnologiche utilizzate, e le tabelle riportate nel paragrafo 2.3.1 (criterio J6) alle pagine 19 e 20, relativo al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, della relazione tecnica di Team Service...”.</corsivo></h:div><h:div>11. In sede di riesame, quindi, la Stazione appaltante espungeva integralmente dalla valutazione le tabelle non conformi alla richiamata prescrizione di cui al punto VIII dell’allegato 1/E. Procedeva poi al riesame dell’offerta mediante il metodo del confronto a coppie e, in esito a tale rivalutazione, la Commissione confermava la graduatoria finale del lotto 3 redatta nella seduta pubblica del 29 dicembre 2020.</h:div><h:div>12. Con successiva relazione, il Responsabile del procedimento - dopo aver constatato la regolarità e correttezza delle attività svolte dalla Commissione - proponeva la conferma dell’aggiudicazione. Infine, con determinazione del 24 giugno 2021, n. 137, la Stazione appaltante confermava l’aggiudicazione nei confronti di Team Service.</h:div><h:div>13. Con ricorso per motivi aggiunti, CPM impugnava gli esiti del procedimento di rivalutazione dell’offerta. Team Service a sua volta proponeva ricorso incidentale contestando l’operato della Stazione appaltante nella parte in cui, pur approdando ad una conferma dell’aggiudicazione, ha condotto il procedimento di riesame espungendo integralmente dalla valutazione dell’offerta le tabelle inserite nella relazione tecnica.</h:div><h:div>14. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR:</h:div><h:div>a) dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>b) accoglieva, in parte, il ricorso per motivi aggiunti, annullando per l’effetto la determinazione n. 137/2021;</h:div><h:div>c) respingeva il ricorso incidentale.</h:div><h:div>15. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, Team Service Soc. Consortile A R.L. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua di cinque articolati motivi, rubricati: “<corsivo>I - Sull’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; II - Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso incidentale; III- Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso incidentale; IV - Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto, in parte, il primo motivo aggiunto; V - Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il terzo motivo aggiunto”.</corsivo></h:div><h:div>16. Si è costituito l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza impugnata. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Consorzio Progetto Multiservizi, consorzio stabile.</h:div><h:div>17. Alla udienza pubblica del 31 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>18. Con il primo motivo l’appellante afferma che in primo grado era stata eccepita l’inammissibilità del ricorso in considerazione della mancata impugnazione della nota del 24 febbraio 2021 con la quale la Stazione appaltante aveva riscontrato l’istanza di autotutela / preavviso di ricorso proposta dal Consorzio confermando in senso proprio l’aggiudicazione già disposta. L’eccezione era stata reiterata - con i successivi scritti difensivi versati in atti - anche a seguito dell’avvenuto riesame dell’offerta, in quanto idonea a caducare <corsivo>ab origine</corsivo> i presupposti (l’ordinanza propulsiva del TAR) dai quali era scaturito il procedimento di riesame. Con la sentenza gravata il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo con assorbimento delle eccezioni preliminari avanzate.</h:div><h:div>18.1. La sentenza sul punto sarebbe errata con conseguente obbligo di esame dell’eccezione sollevata in primo grado. La Stazione appaltante, infatti, avrebbe proceduto al riesame dell’offerta dell’aggiudicataria in mera esecuzione dell’ordinanza propulsiva del TAR Abruzzo.</h:div><h:div>18.2. L’eccezione, assorbita, viene quindi riproposta.</h:div><h:div>19. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>19.1. Va ricordato che il <corsivo>remand</corsivo> è una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l'assetto degli interessi già definito con l'atto gravato. L’ordinanza restituisce all’amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale. Ne segue che il nuovo provvedimento, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale. Questo implica il superamento delle valutazioni poste a base del provvedimento confermato, di guisa che il ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, impugnativa che deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse come ha correttamente fatto il TAR.</h:div><h:div>20. Con il secondo motivo l’appellante afferma che la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui il TAR ha rigettato il ricorso incidentale proposto in primo grado, con il quale veniva posta una questione decisiva ai fini dell’intero giudizio, relativa alle modalità con le quali la Stazione appaltante aveva proceduto al riesame dell’offerta, in relazione ai limiti dimensionali previsti dalla disciplina di gara e alle conseguenze del superamento di tali limiti.</h:div><h:div>20.1. In sede di riesame dell’offerta, la Stazione appaltante, in asserita attuazione del punto VIII dell’allegato 1/E al disciplinare di gara, aveva integralmente stralciato dalla relazione tecnica oggetto di valutazione, le immagini e tabelle non conformi alla richiamata prescrizione di cui al punto VIII dell’allegato 1/E. Tale operato veniva censurato con il primo motivo di ricorso incidentale per le seguenti ragioni: a) esso scaturisce da un’erronea interpretazione della disciplina di gara, segnatamente della prescrizione di cui al richiamato punto VIII dell’allegato 1/E; b) laddove si ritenga corretta l’interpretazione della suddetta prescrizione data dalla stazione appaltante, la prescrizione medesima dovrebbe ritenersi nulla e, come tale, avrebbe dovuto essere disapplicata.</h:div><h:div>20.2. La sentenza ha respinto la censura svolgendo considerazioni che non sarebbero condivisibili poiché, in sintesi, la circostanza che la Stazione appaltante abbia predeterminato - nella disciplina di gara - i limiti dimensionali dell’offerta e la conseguente sanzione in caso di violazione, non precludeva affatto una valutazione in concreto, da effettuarsi anche alla luce della <corsivo>ratio</corsivo> della previsione stessa, della effettiva portata della violazione. </h:div><h:div>20.3. Il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che la violazione della disciplina di gara fosse di per sé idonea, in astratto, ad integrare una violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> e dei superiori principi di imparzialità e parità di trattamento.</h:div><h:div>20.4. La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui il TAR - in presenza di una clausola di gara che disciplinava i presunti limiti dimensionali e le sanzioni conseguenti alla relativa violazione - ha ritenuto insussistente ogni margine interpretativo della prescrizione ed ha ritenuto precluso alla stazione appaltante un esame concreto della fattispecie.</h:div><h:div>20.5. Il TAR non avrebbe considerato che nel caso di specie:</h:div><h:div>a) non era ravvisabile alcun effetto concretamente pregiudizievole dovendo escludersi che la prescrizione sottendesse un interesse all’economicità e speditezza della procedura; </h:div><h:div>b) la violazione dei limiti posti dalla disciplina di gara non aveva comportato alcun indebito vantaggio per il concorrente a danno del ricorrente.</h:div><h:div>20.6. In ogni caso il TAR - avendo ritenuto che la corretta interpretazione della clausola in esame non potesse che determinare lo stralcio delle immagini in questione, quand’anche recanti un testo di carattere impercettibilmente inferiore al minimo prescritto - non avrebbe ravvisato l’evidente nullità della clausola, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto recante una causa di esclusione nuova non prevista dal medesimo Codice, che come tale avrebbe dovuto essere disapplicata dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>21. Anche questo motivo è infondato e la sentenza non merita le critiche che le sono state rivolte.</h:div><h:div>21.1. I punti della questione, molto più semplice di come è stata prospettata dall’appellante, sono i seguenti:</h:div><h:div>a) l’allegato 1/E al disciplinare prevedeva le regole di redazione della relazione tecnica;</h:div><h:div>b) la parte dell'offerta tecnica eccedente i limiti dimensionali stabiliti dalla legge di gara doveva inevitabilmente essere stralciata;</h:div><h:div>c) la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nella <corsivo>lex specialis</corsivo> che non può essere disapplicata nel corso del procedimento; in altri termini, le prescrizioni stabilite nella <corsivo>lex specialis</corsivo> vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Pubblica amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 5 marzo 2020, n.1604); d’altronde, conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali dell’amministrazione, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quelle regole, con relativa prevedibilità degli esiti;</h:div><h:div>d) la regola della tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, non risulta applicabile alle prescrizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara dirette a definire i requisiti di partecipazione alla procedura e le modalità di redazione dell’offerta che risultino attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, visto che la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla gara a condizione che tali requisiti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e comunque non introducano indebite discriminazioni nell'accesso alla procedura.</h:div><h:div>22. Con il terzo motivo l’appellante afferma che la sentenza meriterebbe di essere riformata anche nella parte in cui il TAR ha respinto il secondo motivo di ricorso incidentale.</h:div><h:div>22.1. L’appellante aveva contestato l’operato della Stazione appaltante nella parte in cui - in sede di riesame dell’offerta dell’aggiudicataria - aveva ritenuto che le prescrizioni di cui al punto VIII dell’Allegato 1/E concernenti i limiti dimensionali dell’offerta trovassero indistintamente applicazione tanto alle “immagini” quanto alle “tabelle”; ciò in quanto: </h:div><h:div>- la prescrizione di un carattere non inferiore a 10 prevista al punto VIII dell’Allegato 1/E era esclusivamente e letteralmente riferita ai soli testi scritti contenuti all’interno di <corsivo>“...eventuali immagini inserite...</corsivo>”; </h:div><h:div>- giammai, al contrario, la prescrizione doveva intendersi riferita anche alle “tabelle” inserite nell’offerta, in quanto elementi grafici da considerarsi, in ambito informatico, del tutto distinti per tipologia e funzioni, dalle “immagini”.</h:div><h:div>22.2. La censura formulata nel ricorso incidentale non sarebbe stata adeguatamente presa in considerazione dal TAR che l’avrebbe male interpretata. La motivazione addotta nella sentenza non sarebbe idonea a rigettare la censura fondata sulla rilevante distinzione tra “tabelle” ed “immagini” che il TAR ha del tutto omesso di considerare, limitandosi viceversa a rilevare la compresenza di riproduzioni grafiche e testi al fine di rigettare la censura. Di qui l’irragionevolezza della sentenza sul punto, nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.</h:div><h:div>23. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>23.1. L’appellante propone una distinzione (quella tra tabelle e immagini) che è frutto di una personale ed eccentrica ricostruzione della legge di gara. La ricostruzione è talmente fuori dai significati possibili della <corsivo>lex specialis </corsivo>che quel che viene proposta non è neppure l’interpretazione di un testo, intesa come attribuzione di significato (senso e riferimento) ad un frammento di linguaggio (vocaboli, sintagmi, enunciati). Si tratta di una libera ricostruzione di un fatto (l’esistenza di tabelle) e i fatti, come noto, non hanno significato o, comunque, non l’hanno nello stesso senso in cui hanno significato i testi. Interpretare un fatto (l’esistenza di una tabella) significa essenzialmente congetturare una spiegazione causale di un evento; e, se il fatto in questione è altresì un atto umano, interpretarlo significa, secondo i casi, congetturare gli scopi o le intenzioni dell’agente, o sussumere l’atto in questione sotto una classe di atti, o, ancora, qualificarlo secondo lo schema di qualificazione offerto da una norma.</h:div><h:div>23.2. Quel che è chiaro è che:</h:div><h:div>a) una tabella è un prospetto, uno specchietto, un elenco; </h:div><h:div>b) se si seguisse la tesi dell’appellante, mediante l’utilizzo di tabelle, vale a dire non già di sequenze di parole, bensì di immagini contenenti frammenti di linguaggio, si aggirerebbe palesemente la <corsivo>ratio</corsivo> della regola del limite dimensionale.</h:div><h:div>24. Con il quarto motivo l’appellante afferma che la Commissione avrebbe legittimamente e pienamente esercitato la discrezionalità tecnica alla medesima spettante e che, in ogni caso, la sentenza sarebbe errata per le medesime considerazioni espresse nel secondo motivo di appello.</h:div><h:div>25. Il motivo è pacificamente infondato per le medesime ragioni per cui è stato giudicato infondato il secondo motivo. </h:div><h:div>25.1. Il TAR, con motivazione del tutto coerente, non ha fatto altro che rilevare la violazione delle prescrizioni di cui al punto 8 dell’allegato 1/E del disciplinare, circostanza che non poteva che condurre allo stralcio della parte difforme al fine, come ben ha osservato il giudice di primo grado, di “<corsivo>ristabilire la par condicio violata dal concorrente</corsivo>”.</h:div><h:div>26. Con il quinto motivo l’appellante afferma che la sentenza sarebbe errata in quanto sarebbero stati disattesi i principi in tema di valutazione con il metodo del confronto a coppie. </h:div><h:div>26.1. Il TAR avrebbe effettuato una propria valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, muovendo da un esame della relazione tecnica al netto delle tabelle espunte e rilevando autonomamente l’impatto che lo stralcio delle tabelle avrebbe dovuto avere sul giudizio dei commissari, per poi concludere nel senso dell’irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione, il che configurerebbe a tutti gli effetti un indebito sindacato sul merito del giudizio numerico della Commissione, come tale non consentito al Giudice amministrativo. Lo stesso RUP - ad integrazione del giudizio della Commissione - dopo aver descritto la portata e l’oggetto di ciascuno dei due sub criteri in questione, aveva esplicitato le ragioni per le quali lo stralcio delle tabelle non aveva avuto alcun impatto sulla valutazione della relazione tecnica.</h:div><h:div>26.2. Tali ragioni esternate dal RUP, pertanto, sarebbero state ignorate dal TAR e, anche per tale ragione, la sentenza si rivelerebbe del tutto illogica nella sua motivazione, in quanto fondata su una non compiuta valutazione delle circostanze e delle ragioni (esplicitate) che hanno portato la stazione appaltante alla conferma dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>27. Anche questo motivo è infondato.</h:div><h:div>27.1. Come noto, la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Manifesta illogicità che, nella vicenda qui all’esame, trova la sua più plastica rappresentazione.</h:div><h:div>27.2. Il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell'amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa.</h:div><h:div>27.3. Lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:</h:div><h:div>a) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;</h:div><h:div>b) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;</h:div><h:div>c) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto.</h:div><h:div>27.4. Ciò detto, se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate.</h:div><h:div>I momenti dell’attività del giudice sono due, ben distinti.</h:div><h:div>Il primo è l'accesso al fatto; in quest'ambito il giudice può verificarne la sua effettiva sussistenza.</h:div><h:div>Il secondo è la contestualizzazione di concetti giuridici indeterminati che richiede l'applicazione di scienze inesatte.</h:div><h:div>In questo secondo segmento del processo logico, emergono i limiti al sindacato del giudice (in cui il giudice non può sostituirsi alla p.a.).</h:div><h:div>27.5. Scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa.</h:div><h:div>Se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato.</h:div><h:div>Un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma.</h:div><h:div>Quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell'amministrazione.</h:div><h:div>27.6. In conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo.</h:div><h:div>Dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2022, n. 2269). </h:div><h:div>27.7. Il giudice di prime cure risulta aver fatto buon governo di tali principi posto che le valutazioni dell’amministrazione risultano manifestamente illogiche. </h:div><h:div>27.8. E’ il comune buon senso, prima ancora delle valutazioni di carattere giuridico, a far comprendere che, una volta espunta una tabella, la relativa relazione tecnica si presenta lacunosa; più che parlare di illogicità della rinnovata valutazione della Commissione, si versa nel campo dell’arbitrio tanto è macroscopicamente irrazionale la conferma del punteggio precedentemente attribuito all’appellante. Non rileva poi la questione dell’attribuzione del punteggio mediante il metodo del confronto a coppie; la discrezionalità nell’attribuzione del grado di preferenza non può certo sconfinare in arbitrio.   </h:div><h:div>28. All’infondatezza dell’appello alla stregua delle osservazioni svolte consegue la conferma della sentenza impugnata e la legittimità degli atti impugnati.</h:div><h:div>29. Le spese del grado di giudizio sono compensate avuto riguardo alla assoluta particolarità della controversia.<corsivo/></h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 422/2021.</h:div><h:div>Le spese del grado di giudizio sono compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="31/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Gianluca Rovelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>