<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210831920230402180151361" descrizione="" gruppo="20210831920230402180151361" modifica="01/05/2023 10:01:25" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="08319"/><fascicolo anno="2023" n="04444"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210831920230402180151361.xml</file><wordfile>20210831920230402180151361.docm</wordfile><ricorso NRG="202108319">202108319\202108319.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\92 Claudio Contessa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>01/05/2023 00:11:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maurizio Antonio Pasquale Francola</firma><data>02/04/2023 18:09:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/05/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marco Valentini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione Quarta, n. 5238/2021</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8319 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Girolamo Da Carpi n. 6</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Angela Verrastro, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Mellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Francesco Maria Varriale, non costituito in giudizio</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Angela Verrastro e del Ministero dell'Università e della Ricerca;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per l’appellata l’avvocato Vincenzo Mellone.</h:div><h:div>Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con Decreto Ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020, il MIUR disponeva l’avvio del IV ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno nell’ambito della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’a.a. 2019/2020.</h:div><h:div>L’appellata partecipava al concorso per l’accesso ai predetti corsi presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, superando la prima e la seconda prova, ma non anche la terza a causa di un malfunzionamento della propria telecamera adoperata per sostenere l’esame da remoto secondo le modalità stabilite nel decreto rettorale n. 113 del 21 febbraio 2020, in ragione delle esigenze connesse all’emergenza sanitaria allora in atto. Il predetto decreto precisava, infatti, che l’Università non sarebbe stata responsabile di eventuali disguidi tecnici dovuti a malfunzionamenti di <corsivo>computer</corsivo>, <corsivo>tablet</corsivo>, <corsivo>smartphone</corsivo> o connessioni <corsivo>internet</corsivo>.</h:div><h:div>L’appellata proponeva allora ricorso al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Sez. IV, ottenendo in fase cautelare la ripetizione della terza prova, superandola con un punteggio tale da consentirle l’inserimento in graduatoria come idonea non ammessa alla frequenza del corso.</h:div><h:div>Dopo di che, con sentenza n. 5238/2021 pubblicata il 26 luglio 2021 e non notificata da alcuna delle parti in causa, l’adito T.A.R. accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l’impugnato provvedimento di non valutazione della terza prova e confermando l’effetto conformativo già anticipato con la precedente ordinanza cautelare.</h:div><h:div>Con ricorso in appello notificato il 15 ed il 16 settembre 2021 e poi tramite pubblicazione sul proprio sito ufficiale previa autorizzazione con decreto del Presidente della Sezione n. 1710/2021, nonché depositato il 30 settembre 2021, l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli impugnava la predetta sentenza, domandandone la riforma, previa sospensione cautelare degli effetti.</h:div><h:div>Si costituiva l’appellata, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto: a) inammissibile per omessa formulazione di censure specifiche in ordine alla decisione del giudice di primo grado; b) inammissibile per omessa notifica a tutte le parti in causa ed in particolare alla Commissione esaminatrice della terza prova orale del corso di formazione in questione; c) nel merito, infondato in fatto e in diritto.</h:div><h:div>Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva con memoria di mero stile.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n. 5989/2021, il Consiglio di Stato rigettava l’istanza di sospensione della sentenza appellata.</h:div><h:div>L’Università appellante e l’appellata depositavano delle memorie conclusive.</h:div><h:div>L’Università appellante domandava, poi, il passaggio in decisione della causa senza discussione.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 7 marzo 2023, dopo avere udito il difensore comparso per l’appellata, il Consiglio di Stato tratteneva l’appello in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I. – Occorre preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellata.</h:div><h:div>I.1. Come noto, l'art. 101, comma 1, c.p.a. non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso (respinti o ritenuti) assorbiti dal giudice di primo grado, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata, poiché l'oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. II, 19 agosto 2021 n. 5939). L'effetto devolutivo dell'appello, infatti, non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nel relativo atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non siano condivisibili, non potendo l'appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2021 n. 5534 e Sez. II, 21 luglio 2021 n. 5504).</h:div><h:div>I.2. Sennonché, nella fattispecie, la decisione del giudice di primo grado è stata censurata dall’Amministrazione appellante, essendo stata contestata tanto la conclusione, quanto la sintetica motivazione.</h:div><h:div>L’eccezione, pertanto, è infondata.</h:div><h:div>II. – Anche la seconda eccezione di rito sollevata dall’appellata è destituita di fondamento, considerato che la Commissione esaminatrice costituisce un organo interno dell’Università e non un Ente dotato di propria personalità giuridica e che, comunque, il contraddittorio è stato esteso con la notifica dell’appello per pubblici proclami.</h:div><h:div>III. – Con l’unico motivo di appello si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto plausibile la ricostruzione dei fatti prospettata dall’appellata, non considerando l’inammissibilità del soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure concorsuali e l’accettazione ad opera dell’interessata delle regole di concorso che esoneravano l’Università da qualsivoglia responsabilità per gli inconvenienti occorsi ai dispositivi informatici e telematici adoperati dai singoli candidati durante le prove d’esame.</h:div><h:div>III.1. – Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che la causa del problema tecnico verificatosi durante l’esame dell’appellata è rimasta ignota, non essendo desumibile dalla documentazione in atti se il mancato funzionamento della telecamera adoperata dall’appellata fosse imputabile ad un’imperizia o una negligenza di quest’ultima o ad un momentaneo malfunzionamento della piattaforma telematica adoperata dall’Università o ancora ad un fatto del terzo.</h:div><h:div>Donde, il ricorso ai principi di correttezza e buon andamento che operano nei confronti dell’Amministrazione e che devono orientare le sue condotte nei rapporti con gli interessati.</h:div><h:div>L’Università sostiene di avere atteso invano per ben 8 minuti, anziché soltanto per i canonici cinque previsti dalle regole di concorso, per il superamento delle difficoltà tecniche incontrate dall’appellante.</h:div><h:div>Tuttavia, se il provvedimento adottato non appare sul punto censurabile, non potendo pretendersi un’attesa indeterminata per la risoluzione dei problemi tecnici in cui era incorsa l’appellata, non appare, invece, conforme ai richiamati principi ed anche a buona fede la decisione dell’Università di non prevedere una sessione <corsivo>ad hoc</corsivo> per la ripetizione della prova, tanto più che, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti (allegati 12 e 13 del fascicolo di primo grado della ricorrente), l’Ateneo in altre circostanze ha proprio disposto delle sessioni d’esame suppletive.</h:div><h:div>Né, peraltro, la non contestualità dell’esecuzione della prova può ritenersi pregiudizievole per la <corsivo>par condicio</corsivo> dei concorrenti, ben potendosi pubblicizzare la nuova sessione d’esame al fine di consentire la partecipazione ai concorrenti interessati ad assistervi.</h:div><h:div>Donde, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa, tenuto conto anche che, ai sensi dell’art. 1 co. 2 <corsivo>bis</corsivo> L. n. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e di buona fede e che, pertanto, non era inesigibile da parte dell’Università la predisposizione di una sessione suppletiva, come peraltro disposto in altre circostanze, tenuto conto anche delle obiettive difficoltà dipendenti dall’emergenza sanitaria all’epoca in atto nel nostro Paese che ha reso necessario l’utilizzo immediato ed importante degli strumenti informatici e telematici per l’espletamento di fondamentali momenti della vita di relazione, lavorativa e sociale, senza un congruo preavviso che consentisse l’adeguata predisposizione degli appositi accorgimenti.</h:div><h:div>L’appello, pertanto, è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’appellata Verrastro Angela che si liquidano in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario al 15,00%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>