<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210819120210927165019597" descrizione="" gruppo="20210819120210927165019597" modifica="9/27/2021 5:02:15 PM" stato="2" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="08191"/><fascicolo anno="2021" n="05318"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210819120210927165019597.xml</file><wordfile>20210819120210927165019597.docm</wordfile><ricorso NRG="202108191">202108191\202108191.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2021\202108191\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>27/09/2021 17:02:15</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Franco Frattini</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div/><h:div>per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5097/2021, resa tra le parti, concernente la fissazione della data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8191 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, L.go Tevere Raffaello Sanzio 9; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Felice Ruscetta, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerati i plurimi argomenti dell’appellante, sia relativamente alle modalità e tempi che hanno caratterizzato la fase di sommaria delibazione in primo grado, da cui è scaturito il decreto appellato, sia relativamente ai profili di nullità e alle censure dedotte su cui - afferma sempre l’appellante - lo stesso Presidente del TAR non sarebbe stato in grado di delibare le qui ripetute deduzioni;</h:div><h:div>Considerato, tuttavia, ai preliminari fini della ammissibilità dell’istanza in appello, che nella fattispecie non si rientra nei casi eccezionali in cui il bene della vita - nel caso la celebrazione del voto non si tenga  nei giorni fissati - sia irrimediabilmente e totalmente perduto, giacché, secondo quanto il Collegio deciderà nella sede cautelare già fissata al TAR, nessuno dei possibili esiti sarà quello della perdita tout court  ed in assoluto della possibilità, nei limiti e secondo quanto sarà stabilito dai giudici in base alle leggi, di una procedura per il rinnovo del Consiglio, ferma la contrarietà dell’appellante all’annullamento delle date già fissate, il che, però ,non equivale ad uno dei motivi che, soli, consentirebbero di appellare il decreto monocratico del Presidente del TAR;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>dischiara la inammissibilità della istanza.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2021.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/09/2021"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>