<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210785420210915125309384" descrizione="" gruppo="20210785420210915125309384" modifica="9/15/2021 12:58:59 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="07854"/><fascicolo anno="2021" n="06306"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210785420210915125309384.xml</file><wordfile>20210785420210915125309384.docm</wordfile><ricorso NRG="202107854">202107854\202107854.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\738 Giulio Castriota Scanderbeg\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>paolo giovanni nicolo' lotti</firma><data>15/09/2021 12:58:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Frigida,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Politi,	Consigliere</h:div><h:div>Pietro De Berardinis,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01070/2021, resa tra le parti, concernente l'annullamento </h:div><h:div>- del verbale n. 25 del 4 settembre 2021 della Decima Sottocommissione Circondariale di Oderzo e avente ad oggetto “Decisione relativa alla approvazione della candidatura alla carica di Sindaco e della lista di candidati alla carica di consigliere comunale pervenuta dal Segretario del Comune di Oderzo il giorno 3 e 4 ottobre 2021” e notificata il 5 settembre 2021 (doc. in atti);</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità ed in particolare, ove occorra, della nota di trasmissione del verbale sopra riportato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7854 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Concetto Alescio e Paola Zanchetta, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Oderzo, Prefettura di Treviso, Decima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Oderzo non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ufficio Territoriale del Governo Treviso, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Treviso e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella up speciale elettorale del giorno 15 settembre 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Ferasin.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Rilevato che la parte appellante ha contestato la sentenza del TAR che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del verbale che ha escluso la lista cui partecipa il candidato Sindaco appellante e altre 4 liste civiche, “collegate” a tre Sindaci, con la motivazione che i moduli, consistenti in un atto principale e n. 4 atti separati, contenenti le firme dei sottoscrittori sono stati presentati su fogli A4 semplicemente spillati con punti ad omega fra di loro e con la lista dei candidati consiglieri, senza alcun timbro o firma di continuità tra il foglio contenente la lista dei candidati e i fogli contenenti le sottoscrizioni; inoltre, l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori è apposta su uno dei fogli che non riporta alcun collegamento con gli altri; </h:div><h:div>Ritenuto che effettivamente, come anche ha osservato il TAR, una tale modalità di presentazione della lista rende non possibile verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori abbiano avuto piena consapevolezza circa l’esatta identità dei candidati presenti nella lista;</h:div><h:div>Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo chiarito che, nel procedimento elettorale ed in base all’art. 28 d.P.R. n. 570-1960, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con metodi che consentano d'apprezzarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista ed ai relativi candidati;</h:div><h:div>Ritenuto che il metodo maggiormente rispondente alle finalità previste dalla legge è l'unicità di un foglio, se del caso piegato in due, mentre altri metodi possono risultare conformi alle finalità perseguite dalla legge, solo ove risultino oggettive e rigorose caratteristiche sulla sostanziale unitarietà delle dichiarazioni, nella loro interezza;</h:div><h:div>Ritenuto, in questo quadro ricostruttivo, che la mancanza di unione fisica tra i fogli, contenenti le firme dei sottoscrittori, e i moduli che recano il nominativo dei promotori ed il simbolo della lista, rende tali sottoscrizioni del tutto astratte dall'indicazione della lista, configurandole come firme neutre, cioè riferibili, da soli o insieme, ad ogni contesto od a qualunque lista elettorale;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, nel caso di specie, che la mera spillatura ovvero punzonatura dei fogli costituenti i documenti presentati non è sufficiente a garantire l’unicità sostanziale tra lista e le sottoscrizioni dei presentatori, non offrendo alcuna garanzia circa il momento in cui la stessa è avvenuta, atteso che i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati;</h:div><h:div>Ritenuto che la portata attestatrice dell’autentica può essere apprezzata proprio sulla scorta degli elementi di collegamento esistenti tra i fogli separati e che, in mancanza di tali elementi, ovvero di ogni certezza circa il momento della loro realizzazione (come si verifica nel caso della spillatura), resta inficiata anche la pretesa efficacia fidefacente della autentica con riguardo al documento sottoscritto, quale risultante dell’unione tra il foglio recante le sottoscrizioni e quello recante le generalità dei candidati, la lista appoggiata ed il relativo contrassegno;</h:div><h:div>Ritenuto che tali rilievi, inficiando ab origine la credibilità delle sottoscrizioni della lista, non sono suscettibili di formare oggetto di sanatoria ovvero di soccorso istruttorio, peraltro, in linea generale, da ritenersi incompatibile con i ristretti termini che contraddistinguono il procedimento elettorale;</h:div><h:div>Ritenuto che l’appello deve, pertanto, essere respinto e che le spese debbano seguire la soccombenza;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge in favore dell’Amministrazione appellata</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/09/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annalisa Vanni</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>