<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210763820230420094749234" descrizione="" gruppo="20210763820230420094749234" modifica="20/08/2023 20:37:14" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comitato “Per La Salvaguardia del Mare e della Riviera di Ulisse”" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="07638"/><fascicolo anno="2023" n="07932"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210763820230420094749234.xml</file><wordfile>20210763820230420094749234.docm</wordfile><ricorso NRG="202107638">202107638\202107638.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angela Rotondano</firma><data>20/08/2023 20:32:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00250/2021, resa tra le parti; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7638 del 2021, proposto dal </h:div><h:div>Comitato “Per la salvaguardia delle spiagge e del mare della Riviera di Ulisse”, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gaeta, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Noleggiatori Gaeta, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il consigliere Angela Rotondano e udito per il Comune l’avvocato Rak;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con la sentenza segnata in epigrafe il T.A.R. Lazio- Sezione staccata di Latina ha dichiarato inammissibile <corsivo>“ferma restandone l’infondatezza nel merito”</corsivo> il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. del Comitato “Per la salvaguardia delle spiagge e del mare della Riviera di Ulisse” (di seguito per brevità <corsivo>“Comitato”</corsivo>) contro il silenzio diniego del Comune di Gaeta sull’istanza di accesso- mediante visione ed estrazione di copia- del 18 dicembre 2020 e successivo sollecito del 18 gennaio 2021, formulata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 in materia di informazioni ambientali in possesso della pubblica amministrazione e comunque ai sensi della legge 241/1990, ai seguenti atti amministrativi: </h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> concessioni, convenzioni, autorizzazioni, a qualsiasi titolo, rilasciate dal Comune di Gaeta relative all’assegnazione delle spiagge libere con servizi, di cui all’art. 3, lettera b) del Regolamento Regionale del Lazio n. 19/2016 (articolo 52 della legge regionale 13/2007 così come modificato dall’art. 3 della legge regionale 08/2015), anche qualora assegnate e ricomprese ex art. 3, comma 2 del Regolamento regionale 19/2016, in altre tipologie di cui al medesimo articolo 3 del Regolamento, unitamente alla documentazione utile e necessaria a dimostrare e ad attestare la regolarità edilizia urbanistica e la compatibilità con la normativa ambientale, ivi comprese autorizzazioni e altro titolo relativo gli allacci, utenze e forniture;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> documenti/atti/provvedimenti a vario titolo denominati di autorizzazione alla c.d. destagionalizzazione delle strutture balneari, con particolare riguardo alle spiagge libere con servizi, con indicazione di tutte le strutture all’uopo autorizzate; </h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> documenti/atti/provvedimenti a vario titolo denominati relativi agli accessi alle spiagge libere, con esatta indicazione e posizionamento degli stessi, con particolare riguardo alla documentazione relativa alla spiaggia di Serapo e alle oggettive limitazioni di accesso cui è costretta;</h:div><h:div><corsivo>d)</corsivo> termini, contenuto e riferimenti della delibera del Consiglio comunale di approvazione della proposta di delibera n. 3523 ed eventuali convenzioni sottoscritte in applicazione della stessa; </h:div><h:div><corsivo>e)</corsivo> comunque, ogni atto/documento/provvedimento relativo alle note prot. n. 55007 del 16 novembre 2020 del Comune di Gaeta e prot. n. 10033519 del 19 novembre 2020 della Regione Lazio, relative alla istanza trasmessa a mezzo p.e.c. del 5 ottobre 2020.</h:div><h:div>2. In particolare, la sentenza ha ritenuto sia carente la legittimazione attiva ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente in capo ad associazioni locali, come eccepito <corsivo>in limine</corsivo> dal Comune resistente, che infondata sotto il profilo oggettivo l’istanza di accesso, perché priva dei requisiti per essere soddisfatta alla stregua della speciale disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali di cui al citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (<corsivo>Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale</corsivo>) e anche  della disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. </h:div><h:div>3. Il Comitato ricorrente censura la sentenza con il presente appello, al quale resiste il Comune di Gaeta, ribadendo l’eccepita carenza di legittimazione attiva nonché l’incertezza dell’interesse ambientale sotteso all’istanza di accesso.  </h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 20 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>4. Il Comitato appellante, ente costituito con lo scopo di avviare ogni iniziativa volta alla salvaguardia <corsivo>“della integrità, bellezza e unicità della fascia costiera della Riviera di Ulisse, che va da Minturno a Sperlonga, nella provincia di Latina”</corsivo>, anche attraverso la tutela del libero accesso al mare e alle aree naturali della costa, nonché di promuovere <corsivo>“comportamenti e stili di vita liberi e sani a contatto con il mare e la natura, nel rispetto dei diritti di tutti cittadini, dell’integrità, pulizia e condizioni igieniche dei luoghi e la tutale dell’identità socio-culturale e delle attività tradizionali di vita a contatto con il mare e la natura”</corsivo> (art. 3 dello Statuto), deduce l’erroneità della sentenza di prime cure, domandandone la riforma alla stregua di tre motivi di censura relativi alla violazione del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195 e dei principi di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, che possono essere così sinteticamente illustrati. </h:div><h:div>5. Con il primo motivo (rubricato “<corsivo>sul difetto di legittimazione attiva- violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 195/2005- violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 349/1986- qualifica di “informazioni ambientali” - difetto di motivazione- irragionevolezza e contraddittorietà”</corsivo>) il Comitato sostiene di possedere i necessari requisiti di adeguata rappresentatività e stabilità per accedere alle informazioni ambientali ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 195/2005: ciò in quanto il Comitato, che pur costituito da tre soci fondatori vanta ad oggi oltre 3600 adesioni, ha tra le sue finalità statutarie quella di salvaguardare l’integrità, la bellezza e l’unicità della fascia costiera della c.d. Riviera di Ulisse, anche attraverso la tutela dell’accesso libero e gratuito al mare e all’arenile, e promuove numerose iniziative a riguardo sul territorio sopra indicato.</h:div><h:div>5.1. Pertanto, la sentenza di prime cure avrebbe errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva del Comitato ricorrente per carenza di adeguati requisiti di rappresentatività, senza contare che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto rendere disponibili le informazioni ambientali ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 195/2005 in base al quale <corsivo>“1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”</corsivo>.</h:div><h:div>5.2. A tal riguardo ciò che rileva sarebbe unicamente l’elemento oggettivo, ossia la riconducibilità dei dati e degli atti richiesti al novero delle <corsivo>«informazioni ambientali»</corsivo>, secondo l’ampia definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto: alla quale, nel caso di specie, potrebbero ascriversi anche gli atti richiesti con l’istanza disattesa dal Comune di Gaeta, vista la loro incidenza sul paesaggio e sulla tutela del mare e delle spiagge.  </h:div><h:div>Il Comitato non doveva, dunque, dimostrare un interesse qualificato per accedere alle informazioni ambientali richieste. </h:div><h:div>5.3. In via subordinata, il Comitato ha rappresentato la sussistenza della propria legittimazione e dell’interesse ad agire anche secondo la disciplina generale sull’accesso ai documenti di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, alla luce degli scopi statutari e delle attività intraprese dall’ente richiedente nella segnalazione delle criticità ravvisabili nella gestione degli arenili.</h:div><h:div>6. Con il secondo motivo di appello il Comitato, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs 195/05 e difetto di motivazione, critica più specificamente la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i documenti richiesti con l’istanza di accesso non attengano a informazioni ambientali, come elencate nell’art. 2 del d.lgs. 195/2005. </h:div><h:div>6.1. Il primo giudice non avrebbe considerato che l’accesso era strumentale alla verifica della presenza, anche durante il periodo invernale, di  chioschi e di strutture varie autorizzate dall’Amministrazione comunale, talvolta localizzate presso la foce o nell’alveo di fiumi e torrenti o a ridosso di fossi, il che avrebbe causato, a seguito di precipitazioni e di una mareggiata che ha colpito il litorale di Gaeta, l’affluenza di rifiuti e materiali residui, ora depositati e sparsi sulle spiagge e in prossimità delle rive. </h:div><h:div>6.2. Tali ragioni, che risulterebbero adeguatamente esposte nell’istanza di accesso con cui il Comitato ha denunciato le sopra indicate criticità e che è stata invece inaspettatamente ignorata dal Comune, evidenzierebbero il nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le finalità statutarie proprie dell’ente richiedente.  </h:div><h:div>6.3. Il giudice di prime cure avrebbe dunque ritenuto erroneamente che l’istanza di accesso non fosse sussumibile in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195 e non fosse sorretta da alcun interesse di tipo ambientale. </h:div><h:div>7. Infine, con il terzo motivo di appello il Comitato contesta la sentenza per aver ritenuto che l’istanza di accesso fosse generica e finalizzata a realizzare un’inammissibile <corsivo>“controllo generalizzato”</corsivo> sull’attività amministrativa del Comune, lamentando <corsivo>“violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 2 e 3 del D.Lgs 195/05, difetto di motivazione e irragionevolezza della pronuncia”</corsivo>.</h:div><h:div>7.1. In particolare, ad avviso dell’appellante, prima l’Amministrazione resistente e poi il Tribunale non avrebbero correttamente applicato la disciplina normativa in materia di accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs. 195/2005 che contempla (cfr. art. 3, commi 2 e 3) anche la possibilità per l’autorità pubblica, la quale per l’ <corsivo>“entità”</corsivo> e <corsivo>“complessità”</corsivo> della richiesta non riesca a soddisfarla nei termini di legge, di informare tempestivamente il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano, oltre alla facoltà per la medesima autorità di invitare il richiedente, per il caso in cui l’istanza di accesso sia <corsivo>“formulata in maniera eccessivamente generica”</corsivo>, a <corsivo>“specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1”</corsivo>.</h:div><h:div>7.2. Senonché, il Comune di Gaeta non ha esercitato alcuna delle sopra indicate facoltà, non avendo neanche minimamente riscontrato l’istanza, né per prorogare i termini prescritti per la complessità della richiesta né per sollecitare il Comitato a specificare l’oggetto di indagine. </h:div><h:div>7.3. Ad ogni modo, le statuizioni della sentenza sarebbero anche erronee, perché l’istanza di accesso sarebbe dettagliata e sufficientemente circostanziata onde consentire l’agevole individuazione dei documenti amministrativi da parte del Comune al quale comunque il Comitato, se richiesto, avrebbe fornito ogni necessaria collaborazione a riguardo. </h:div><h:div>8. Così sintetizzate le censure, la Sezione è dell’avviso che l’appello è infondato.</h:div><h:div>8.1. Deve evidenziarsi che il primo giudice è pervenuto alla decisione impugnata sulla base dei seguenti passaggi argomentativi: </h:div><h:div>- in primo luogo, sotto il profilo soggettivo, ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Comune resistente di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo al Comitato ricorrente che, oltre ad essere stato costituito solo da tre persone pochi mesi prima della presentazione dell’istanza di cui è causa, sarebbe privo dei requisiti comunemente utilizzati per apprezzare la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente in favore di associazioni locali, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell’ente (<corsivo>purché persegua statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale</corsivo>), alla stabilità del suo assetto organizzativo nonché alla sua c.d. <corsivo>vicinitas</corsivo> rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013 n. 4233; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640); </h:div><h:div>- ha poi ritenuto il ricorso comunque infondato nel merito, rilevando come l’istanza di accesso formulata fosse priva dei requisiti per essere soddisfatta anche sotto il profilo oggettivo alla stregua della speciale disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali, dato che i documenti indicati non riguardano<corsivo> “la tutela dell’ambiente rispetto all’operare di fattori che possano pregiudicarne l’integrità”</corsivo>;</h:div><h:div>- ha infine evidenziato che ad analoghe conclusioni può pervenirsi anche facendo applicazione della disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, apparendo l’istanza finalizzata all’esercizio di un controllo generalizzato sull’azione dell’ente locale in materia di gestione di taluni beni demaniali.</h:div><h:div>8.2. Orbene, i rilievi dell’appellante non scalfiscono il ragionamento del primo giudice, mentre sono corrette le statuizioni della sentenza impugnata: a prescindere dal difetto di legittimazione attiva del Comitato, i documenti e gli atti richiesti non attengono a informazioni ambientali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 195 del 2005.</h:div><h:div>8.3. Infatti, quest’ultima norma (<corsivo>“Definizioni”</corsivo>) prevede che s’intende per: <corsivo>“a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).”</corsivo>.</h:div><h:div>8.4. Per converso, l’interesse all’accesso fatto valere dal Comitato originario ricorrente si fonda essenzialmente, come traspare dell’istanza presentata, sul bisogno di venire a conoscenza della documentazione richiesta avendo <corsivo>“individuato, lungo la fascia costiera ricadente nel territorio di Gaeta, numerose criticità, di vario rilievo che comportano tutte l’effetto di limitare fortemente il godimento da parte della cittadinanza delle spiagge libere”</corsivo>, anche in considerazione di quanto emerso dallo studio della proposta di deliberazione consiliare n. 41 del 23 dicembre 2019 adottata dalla Giunta Regionale che aveva evidenziato <corsivo>“alcuni elementi, indicazioni e dati …non coerenti con alcune rilevazioni del litorale di Gaeta”</corsivo></h:div><h:div>8.4.1. Nel prosieguo dell’istanza, a specificazione del dedotto interesse alla conoscenza, sono poi indicate le seguenti ulteriori circostanze: </h:div><h:div>- la mancanza di un Piano di Utilizzazione dell’Arenile comunale; </h:div><h:div>- il mancato rilascio nell’ambito delle spiagge libere con servizi di concessioni, titoli o provvedimenti autorizzativi da parte del Comune, il quale non avrebbe sottoscritto le convenzioni di tipo A o B di cui al Regolamento Regionale 19/2016; </h:div><h:div>- in alcuni casi, la presenza di strutture autorizzate per le spiagge libere con servizi che risulterebbero collocati a ridosso della foce di fossi e, quindi, <corsivo>“non in regola con la normativa urbanistica/ambientale, nonché in tema di allacci alle utenze”</corsivo>; </h:div><h:div>- l’autorizzazione all’uso destagionalizzato delle strutture (c.d. destagionalizzazione); </h:div><h:div>- l’esistenza di problemi di accesso per alcune spiagge (specialmente quella di Serapo);</h:div><h:div>- la prevista sottoscrizione (in forza della delibera del Consiglio Comunale di Gaeta 3523 del 2020) delle convenzioni di tipo A o B di cui al Regolamento Regionale 19/2016 in favore dei c.d. frontisti.  </h:div><h:div>8.5. Di conseguenza, deve rilevarsi che, anche a voler considerare l’ente appellante dotato dei necessari requisiti di adeguata rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui sono situati i beni a fruizione collettiva che si assumono lesi, l’istanza di accesso formulata è comunque priva dei requisiti necessari ad esser soddisfatta sotto il profilo oggettivo.</h:div><h:div>8.5.1. Coglie, infatti, nel segno la difesa del Comune allorquando evidenzia che l’interesse ambientale che avrebbe dovuto sorregger l’istanza è incerto: e ciò in quanto la richiesta di accesso esula dal novero delle c.d. «informazioni ambientali» concernenti lo stato dell’ambiente e i fattori potenzialmente incidenti su di esso, sulla salute e sulla sicurezza ambientale (rumore, radiazioni, emissioni, odori), riguardando soltanto dati relativi alla gestione del demanio marittimo. </h:div><h:div>8.6. In ordine a questo decisivo profilo, nelle proprie difese il Comitato appellante fonda la propria istanza di conoscenza dei documenti e degli atti richiesti sull’ampia portata del diritto d’accesso alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, ai sensi del più volte richiamato decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195, ribadendo innanzitutto (con il primo motivo) che per l’accesso alle informazioni ambientali non è richiesta la prova di un interesse attuale e concreto, secondo i principi valevoli per l’omologo istituto disciplinato dalla legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, ed in secondo luogo che l’istanza presentata sarebbe strumentale all’acquisizione di informazioni concernenti un bene fondamentale quale è l’ambiente, realizzando <corsivo>ex se</corsivo> l’interesse pubblico generale alla sua tutela (secondo e terzo motivo). 8.6.1. Tuttavia, se l’impostazione difensiva del Comitato appellante può essere condivisa nella misura in cui è volta a rammentare che, come noto, la disciplina dell’accesso in materia ambientale contenuta nel D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195 prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale, i quali non devono <corsivo>“dichiarare il proprio interesse”</corsivo>), sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della L. n.241, in favore di un’accezione ampia del diritto all’informazione ambientale), deve anche ribadirsi che <corsivo>“affinché questo interesse possa essere soddisfatto occorre che sia prospettato un possibile impatto sull’ambiente a causa di attività modificative dell’uomo”</corsivo> (in tal senso è la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dal quale non si intravede ragione per discostarsi: Cons. Stato, V, 17 luglio 2018, n. 4339 e giurisprudenza ivi richiamata). </h:div><h:div>8.6.2. Va infatti evidenziato che le informazioni cui fa riferimento il d.lgs. n. 195 del 2005, e in particolare il citato art. 2, concernono lo stato dell’ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo, sottosuolo, siti naturali) e i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, ivi comprese <corsivo>«le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa»</corsivo>: insomma, più in generale tutte le attività «<corsivo>che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente»</corsivo> [art. 2, lett. a), n. 3), d.lgs. n. 195 del 2005].</h:div><h:div>8.6.3. L’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 195 del 2005 elenca poi le ipotesi di esclusione dell’accesso all’informazione ambientale e tra esse annovera i casi in cui l’istanza sia manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale o sia stata formulata in termini eccessivamente generici [rispettivamente, lett. b) e c) del primo comma].</h:div><h:div>8.6.4. Pertanto, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, dalla normativa di settore esaminata si ricava che la sottostante richiesta, per un verso, non deve essere formulata in termini eccessivamente generici (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996), per altro verso  deve indicare le matrici ambientali potenzialmente compromesse e fornire una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi (in questi termini è la giurisprudenza consolidata, espressa tra l’altro, oltre che dalla richiamata decisione di cui a Cons. Stato, V, 4339/2019 da: Cons. Stato, III, 5 ottobre 2015, nn. 4636 e 4637; IV, 20 maggio 2014, n. 2557; V, 15 ottobre 2009, n. 6339).</h:div><h:div>8.7. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve ritenersi che, contrariamente a quanto vorrebbe l’appellante, nel caso in esame deve escludersi che la documentazione richiesta possa essere ricondotta anche solo latamente ad una matrice di contenuto, carattere o comunque di valenza ambientale ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 19.</h:div><h:div>8.7.1. Infatti, alla corretta premessa, secondo cui l’accesso alle informazioni ambientali è strumentale alla tutela delle matrici ambientali e alla conoscenza dei fattori e delle misure, anche amministrative, aventi possibile incidenza sulle prime, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005, non può automaticamente conseguire, come sostiene il Comitato appellante, che in questo ambito si collochi <corsivo>ex se</corsivo> anche l’accesso ad atti relativi alla gestione del demanio marittimo, in presenza di una istanza che né è motivata dai possibili impatti di carattere ambientale né ha indicato quali matrici e fattori ambientali elencati dal sopra citato art. 2 d.lgs. n. 195 del 2005 sarebbero potenzialmente pregiudicati dagli atti amministrativi che ne sono oggetto.</h:div><h:div>8.7.2. Il Comitato appellante si è, infatti, limitato ad azionare il suo interesse conoscitivo facendo leva, genericamente, sull’esigenza di fruizione da parte della cittadinanza delle spiagge libere, senza alcun richiamo a elementi di carattere e rilievo ambientale ai sensi della richiamata normativa di cui al D.lgs. 19 ottobre 2005, n. 195 (sulla nozione di <corsivo>informazione ambientale</corsivo> cfr. anche Cons. Stato, IV, 20 maggio 2014, n. 2557).</h:div><h:div>8.8. La sentenza va, dunque, confermata nella parte in cui ha ritenuto che l’istanza di accesso non presentasse i necessari requisiti poiché  <corsivo>“i documenti indicati riguardano la gestione amministrativa dei beni del demanio marittimo turistico e non la tutela dell’ambiente rispetto all’operare di fattori che possano pregiudicarne l’integrità, non indicando, del resto, l’istanza de qua quali sarebbero le matrici ambientali potenzialmente compromesse, né illustrando una ragionevole prospettazione degli effetti negativi”</corsivo>.</h:div><h:div>8.8.1. Tale essenziale nucleo argomentativo della sentenza, per cui il Comitato ricorrente, oltre a non perseguire statutariamente e in modo non occasionale finalità di tutela ambientale (essendo stato piuttosto costituito per il diverso scopo di garantire l’accesso al mare e alle spiagge libere; cfr. art. 3 dello Statuto che tra le finalità statutarie del Comitato appellante annovera: <corsivo>“la tutela del libero accesso gratuito al mare (…); - la promozione di comportamenti e stili di vita liberi e sani a contatto con il mare e la natura nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini dell’integrità, pulizia e condizioni igieniche dei luoghi; - la tutela dell’identità socio – culturale e delle attività tradizionali di vita a contatto con il mare e la natura”</corsivo>), neppure avrebbe in concreto richiesto informazioni attinenti ad aspetti o a interessi ambientali e, comunque, non lo avrebbe dimostrato nell’istanza di accesso, per come formulata), è rimasto sostanzialmente privo di adeguata confutazione.</h:div><h:div>8.8.2. Né rileva la lamentata violazione dell’art 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 195/2005 in ordine alla mancata attivazione delle opzioni previste dalla norma (<corsivo>id est</corsivo>: la proroga dei termini e la richiesta di specificazione dell’istanza eccessivamente generica): rispetto alla quale nulla può addebitarsi all’Amministrazione, poiché, a monte, i documenti e le notizie ai quali il Comitato aveva chiesto di accedere non erano qualificabili come <corsivo>“informazione ambientale”</corsivo> ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 195 del 2005. </h:div><h:div>8.8.3. In definitiva, correttamente la decisione impugnata ha respinto il ricorso in quanto l’istanza di ostensione ha ad oggetto esclusivamente gli atti concessori relativi alle spiagge libere attrezzate, mancando perciò ogni adeguata dimostrazione dell’esistenza di un diretto collegamento tra interesse ambientale e l’interesse addotto a sostegno dell’istanza di accesso.    </h:div><h:div>8.9. Ad ogni modo, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche alla luce dei generali principi relativi all’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 della l. n. 241/1990 che regolano la fattispecie e stabiliscono presupposti più stringenti per valutare l’istanza di accesso rispetto a quanto previsto in materia di informazione ambientale.</h:div><h:div>8.9.1. Nello specifico, l’art. 22 della l. n. 241/1990 prevede che i soggetti interessati all’accesso ai documenti amministrativi debbano essere coloro i quali abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, non potendo l’interesse che legittima alla ostensione documentale esser collegato alla mera affermazione di un qualunque interesse vantato da un qualsiasi soggetto dell’ordinamento. L’interesse deve infatti comunque attenere all’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza di accesso è presentata, atteso che solo in tal modo può venire in essere il carattere diretto, attuale, concreto (e personale) cui la norma citata fa riferimento.</h:div><h:div>A tale riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio ha anche più volte negato che la normativa di cui alla legge 241/1990 abbia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, tant’ è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla <corsivo>‘tutela’ di situazioni giuridicamente rilevanti</corsivo>: infatti <corsivo>“l’interesse che legittima la richiesta di accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere personale e concreto, ossia ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso: in sostanza occorre che il richiedente intenda difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa.”</corsivo> (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 24 aprile 2012 n. 7).</h:div><h:div>8.9.2. All’applicazione di tali principi al caso in esame consegue che anche secondo la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi l’interesse alla conoscenza addotto dal Comitato appellante non appare tale da sorreggere <corsivo>ex se</corsivo> l’istanza formulata. </h:div><h:div>8.9.3. Ed infatti, come bene evidenziato dal primo giudice, il reperimento della mole di documenti richiesti postula un’attività di ricerca, collazione ed elaborazione da parte degli uffici <corsivo>“che, oltre ad essere incompatibile con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa, appare oltretutto finalizzata all’esercizio di un controllo generalizzato sull’azione dell’ente locale in materia di gestione dei beni demaniali”</corsivo>. </h:div><h:div>Sicché in effetti, la richiesta di ostensione, per come formulata, risulta generica e, riguardando tutta l’attività concessoria relativa alle spiagge libere di Gaeta, adombra un sindacato ispettivo sull’intera attività amministrativa del Comune in materia di gestione del demanio turistico, risolvendosi in un indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti a quel settore, per finalità estranee alla tutela ambientale, allo scopo di verificare eventuali e non ancora ben definite forme di lesione della sfera dei privati.</h:div><h:div>9. In conclusione, la sentenza impugnata merita conferma nei sensi di cui sopra e, pertanto, l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>10. La particolarità delle questioni controverse giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del grado di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti in causa le spese del grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Angela Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>