<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210701320220130150739735" id="20210701320220130150739735" modello="2" modifica="2/14/2022 7:47:59 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="3" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="07013"/><fascicolo anno="2022" n="01141"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210701320220130150739735.xml</file><wordfile>20210701320220130150739735.docm</wordfile><ricorso NRG="202107013">202107013\202107013.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\407 Ermanno De Francisco\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>ermanno de francisco</firma><data>14/02/2022 18:32:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabrizio D'Alessandri</firma><data>03/02/2022 20:14:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Ermanno de Francisco,	Presidente</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div><h:div>Giancarlo Luttazi,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio D'Alessandri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- -OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7013 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Salvagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e udito per le parti l’avvocato Claudio Salvagni;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Parte appellante impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, Sez. IV, -OMISSIS-.</h:div><h:div>L’odierno appellante, già Brigadiere Capo del Corpo della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di -OMISSIS-, nel 1996 è stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. </h:div><h:div>In particolare, la moglie in condizione di separazione del ricorrente aveva dichiarato che il marito e alcuni di lui colleghi (tra i quali il Maresciallo F.Z.), in cambio di somme mensili, comunicavano i turni di servizio delle pattuglie del nucleo mobile ad alcuni contrabbandieri, che potevano così programmare il trasferimento di merce illegale.</h:div><h:div>Il procedimento è stato archiviato con Decreto del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 13 ottobre 2000, stante l’assenza di riscontri obiettivi alle dichiarazioni rese dalla moglie.</h:div><h:div>Il suddetto decreto di archiviazione è stato comunicato dalla Procura al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, in data 24 ottobre 2000. </h:div><h:div>Con provvedimento del 10 gennaio 2001, il Comandate provinciale comunicava al Comando Regionale la propria proposta di archiviazione della vicenda anche sotto il profilo disciplinare, mutuando la motivazione del provvedimento del GIP di -OMISSIS-.</h:div><h:div>In data 2 novembre 2001, è stato sottoposto a interrogatorio dalla Procura di -OMISSIS- il Maresciallo F. Z., il quale in tale occasione dichiarava che, per anni, insieme all’odierno appellante e ad altri colleghi aveva percepito da vari gruppi di contrabbandieri una somma mensile, pari a circa tre milioni di lire, per evitare di effettuare controlli in occasione delle azioni dei contrabbandieri stessi. </h:div><h:div>Sono state, dunque, riaperte le indagini dalla Procura di -OMISSIS-, che ha sentito nuovamente anche la moglie dell’appellante.</h:div><h:div>Dall’iniziale fascicolo n.-OMISSIS- R.G.N.R. veniva stralciato il procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R. per il quale, in data 21 agosto 2015, il P.M. di -OMISSIS- chiedeva l’archiviazione sulla base delle seguenti argomentazioni: «<corsivo>È doveroso rilevare che l’indagine a parere di questo ufficio, sia pur non raggiungendo per i motivi che si indicheranno elementi sufficienti per procedere con l’esercizio dell’azione penale, ha documentato fatti e circostanze che fanno nascere fortissimi e motivati dubbi sulla correttezza del comportamento tenuto dagli appartenenti alla GDF, qui interessati, di cui alcuni ancora in servizio. È provato che hanno avuto rapporti equivoci con pregiudicati, che hanno avuto modo di stipulare contratti con parenti degli stessi, che in più di un’occasione hanno mostrato indebito interesse alle vicende processuali e penali degli stessi senza una ragione d’ufficio</corsivo>. </h:div><h:div><corsivo>A chiarire la portata del quadro negativo che li riguarda si citano due circostanze:</corsivo>
				<corsivo>- le dichiarazioni di D.” (l’ex moglie dell’appellante); - il comportamento, in preda al panico, di Z. F. e l’ex moglie dell’appellante. Quest’ultima “nel 1995 rilasciò dichiarazioni, poi confermate a questo p.m. molti anni dopo, che descrivevano comportamenti di collusione e corruzione, nonché di peculato da parte del marito e dei colleghi in occasione delle loro attività, in particolare il sequestro di rilevanti quantità di sigarette introdotte di contrabbando in Italia. Il quadro emergente dalle sue dichiarazioni descrive a fosche tinte comportamenti che dovrebbero essere propri di appartenenti a gruppi dediti a delitti e non di appartenenti alla GDF. Sullo sfondo emerge un’assenza di controllo interno ed una loro sensazione di impunità, purtroppo non smentita dalle successive vicende… Il dato ulteriore è che in data 12 dicembre 1996 il proc. n. -OMISSIS- è stato già archiviato. Non essendo emersi ulteriori elementi non vi sono estremi per promuovere qui l’azione penale per gli stessi fatti”</corsivo>, in conclusione è stato chiesto che GIP “<corsivo>voglia disporre</corsivo></h:div><h:div><corsivo>l’archiviazione del procedimento per tutte le posizioni ed i reati iscritti per insufficienza degli elementi probatori</corsivo>…”.</h:div><h:div>Il GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-, con proprio decreto del 23 maggio 2019, ha quindi disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti dei finanzieri coinvolti, tra cui l’odierno appellante, con la seguente motivazione: <corsivo>«si tratta di fatti molto risalenti nel tempo e il fascicolo è stato trasmesso all’Ufficio GIP … in prossimità dei termini di prescrizione, con specifico riferimento alla posizione di Z. F. … lo stesso nel corso del suo interrogatorio reso al PM … ha fatto importanti ammissioni circa … il suo ruolo quanto meno ambiguo durante le indagini in corso: ... l’essere stato insieme ad altri colleghi ‘stipendiato’ regolarmente (3-4 milioni di lire al mese a testa ) da un gruppo di contrabbandieri … in cambio di appoggi (… “di non appostarci nei loro punti quando contrabbandavano”) tra il 1991 e il 1993 … ciò premesso, richiamate le argomentazioni del PM e ritenuti tutti i fatti comunque prescritti e non essendovi elementi utili per esercitare l’azione penale … dispone l’archiviazione”.</corsivo></h:div><h:div>In seguito alla suddetta archiviazione, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, con atto del 9 ottobre 2019, ordinava la riapertura di un’inchiesta formale disciplinare nei confronti dell’appellante in quanto il Sovrintendente, all’epoca dei fatti<corsivo> “- percepiva con cadenza mensile e unitamente ad altri militari, consistenti somme di denaro, dai 3 ai 4 milioni di vecchie lire, da contrabbandieri che operavano nell’area varesina. In cambio, si agevolava per adoperare il passaggio fraudolento di merce attraverso il confine di Stato, omettendo i controlli e fornendo notizie sui turni di servizio e sulla dislocazione delle pattuglie operanti, Provincia di -OMISSIS- nel periodo compreso tra il 1991 e il 1994; - intratteneva rapporti con noti pluripregiudicati dediti, nel varesotto, al traffico di sostanze stupefacenti […] ricevendo da quest’ultimo soldi o altra utilità consistente in un orologio di ingente valore destinato alla consorte; Provincia di -OMISSIS-, confine italo-svizzero dall’anno 1994 al 1996. Tali condotte determinavano l’avvio di un procedimento penale per le ipotesi di corruzione e peculato, conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- in data 23 maggio 2019 (fascicolo processuale acquisito dall’Amministrazione il successivo 15 luglio). I comportamenti tenuti configuravano gravissime violazioni dei doveri di correttezza, lealtà e fedeltà assunti con il giuramento e connessi allo status di appartenente alla Guardia di Finanza, nonché delle rivestite qualifiche di polizia giudiziaria e tributaria, anche alla luce dell’anzianità di servizio maturata all’epoca dei fatti, così manifestando carenza di qualità morali e di carattere e non adeguata consapevolezza dei propri obblighi. Gravissimo il nocumento arrecato all’immagine e al prestigio del Corpo</corsivo>”.</h:div><h:div>L’Ufficiale Inquirente, con atto dell’11 ottobre 2019, contestava nei medesimi termini gli addebiti nei confronti dell’odierno appellante.</h:div><h:div>Nel rapporto finale dell’Ufficiale Inquirente del 27 dicembre 2019 veniva evidenziato come, dalle indagini svolte, emergessero profili di possibile responsabilità dell’odierno appellante (nel frattempo adibito a compiti interni a supporto dell’ufficio ed estromesso dal servizio operativo) per ipotesi di peculato e corruzione “<corsivo>sebbene nei confronti del militare non sia stata esercitata l’azione penale e il procedimento penale sia stato poi archiviato per prescrizione</corsivo>”; si proponeva pertanto, nei confronti dello stesso, l’avvio di un nuovo procedimento di stato.</h:div><h:div>Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, con atto del 17 febbraio 2020, deferiva l’appellante al giudizio di una Commissione di Disciplina, contestualmente nominata. </h:div><h:div>All’esito del giudizio svolto l’organo collegiale, come da verbale del 26 maggio 2020, giudicava l’appellante -OMISSIS- «non meritevole di conservare il grado».</h:div><h:div>Da ultimo, con provvedimento del 17 settembre 2020, il Comandante generale, dato atto che «<corsivo>le gravi responsabilità disciplinari in ordine ai fatti contestati … sono state pienamente acclarate nel corso dell’inchiesta formale mediante l’attività istruttoria operata dall’Ufficiale inquirente; Ritenuto che sia pienamente condivisibile il giudizio di non meritevolezza a conservare il grado formulato dalla Commissione di disciplina a carico dell’interessato …; Ritenuto che l’Amministrazione ha facoltà di procedere a un autonomo apprezzamento dei fatti materiali che hanno costituito oggetto del procedimento penale, in quanto il decreto di archiviazione non esplica efficacia di giudicato ai fini delle valutazioni disciplinari ai sensi dell’art. 653 c.p.p.; Osservato che - la condotta ascritta …denota indubbiamente gravissime carenze di qualità morali e di carattere …; - il sovrintendente, con la propria condotta, fortemente lesiva della dignità, dell’immagine e del prestigio del Corpo ha ingenerato dubbi sull’operato degli appartenenti all’Istituzione e recato sicuro nocumento al superiore interesse pubblico; - il disvalore … è ancora più demarcato dalla circostanza che l’interessato con la propria condotta è venuto meno ai superiori doveri di correttezza, fedeltà, lealtà e rettitudine assunti con il giuramento: - l’evidente gravità della condotta configura un’assoluta incompatibilità di status nei confronti dell’inquisito, tale da imporre l’adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del medesimo; Ritenuto che … sia, quindi, doveroso disporre … la sanzione della perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 1357 comma 1 lett. d) del richiamato C.O.M., considerandola: - equa e proporzionata alla gravità della condotta sopra stigmatizzata e dolosamente posta in essere dal militare; …, determinava che parte ricorrente perdesse il grado per rimozione con conseguente iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado”</corsivo>.</h:div><h:div>L’odierno appellante ha impugnato il suindicato provvedimento sanzionatorio dinanzi al T.A.R. -OMISSIS-, che con la sentenza in questa sede gravata ha rigettato il ricorso.</h:div><h:div>L’odierno appellante ha gravato la sentenza in questione formulando i seguenti motivi di appello:</h:div><h:div>1) Eccesso di potere per violazione del principio del “<corsivo>ne bis in idem</corsivo>”. Erronea applicazione dell’art. 1371 del d.lgs. 66/2010. </h:div><h:div>Sostiene parte ricorrente che la sentenza gravata avrebbe erroneamente escluso la violazione del principio del <corsivo>ne bis in idem</corsivo>, in quanto in base a tale principio non è possibile, come invece ha ritenuto il T.A.R., instaurare per una medesima condotta più procedimenti disciplinari nel corso del tempo. </h:div><h:div>Secondo l’appellante, infatti, la norma di cui all’art. 1371 d.lgs. n. 66/2010 deve essere letta e interpretata nel senso che una fattispecie concreta non può costituire oggetto di plurime decisioni disciplinari. </h:div><h:div>I fatti che hanno condotto al procedimento disciplinare, all’esito del quale è stato emesso il provvedimento espulsivo impugnato, sono i medesimi già valutati dall’amministrazione in precedenza con una pronuncia di archiviazione.</h:div><h:div>2) Eccesso di potere per violazione dell’art. 117 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3 e dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010. Violazione di legge, artt. 58, 59 D.P.R. n. 545/1986;</h:div><h:div>Contesta parte appellante che la P.A., avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare sin dal 2001 (interrogatorio dello Z.); momento a partire dal quale la suddetta amministrazione è venuta a conoscenza di potenziali fatti di rilevanza disciplinare e, certamente, non attendere oltre 18 anni l’esaurimento di un procedimento penale che non è mai stato avviato attraverso l’esercizio dell’azione penale. </h:div><h:div>Inoltre, la sentenza impugnata deve essere ulteriormente censurata per violazione degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 545/1986. L’art. 59, comma 1, stabilisce che “il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo” e la clausola “senza ritardo” costituisce la “stregua di riferimento per la valutazione in concreto, nelle singole fattispecie, del tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione e la contestazione degli addebiti all’interessato. </h:div><h:div>Allo stesso modo, l’art. 103, comma 2, D.P.R. n.3/1957 prescrive che la contestazione degli addebiti debba avvenire “subito”. </h:div><h:div>Tra la data di accertata conoscenza dei fatti, riconducibile all’interrogatorio dello Z., in data 2.11.2001, e l’avvio del procedimento disciplinare sono trascorsi circa 18 anni, un tempo che non può certo ritenersi rispondente a “ragionevole prontezza”. Né alcun procedimento penale era stato formalmente instaurato essendo la vicenda definita con l’archiviazione.</h:div><h:div>3) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1392, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. Violazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. Erronea applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.. Eccesso di potere per illogicità e violazione dell’art. 1370, comma 1, d.lgs. n. 66/2010.</h:div><h:div>Parte appellante deduce che, relativamente all’osservanza dell’art. 1392, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, il T.A.R. muove dalla premessa che “<corsivo>il dies a quo per il computo del suddetto termine (90 giorni dalla conoscenza integrale del decreto di archiviazione) deve essere individuato nella data del 15.07.2019, tenuto conto che nell’ordine di inchiesta e nel rapporto finale della stessa tale giorno era indicato come data di ricezione del decreto di archiviazione da parte della Guardia di Finanza e che i provvedimenti (ordine di inchiesta e rapporto finale) costituiscono ”atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. e come tali fanno prova dei fatti in essi attestati fino a querela di falso”; tutto ciò  per giungere alla conclusione che “il ricorrente non può efficacemente contestare la veridicità della data nella presente sede e il temine per la contestazione degli addebiti andava a scadere il 13.10.2020” e l’Amministrazione ha formulato la contestazione l’11.10.2020, “dunque nella piena osservanza del termine prescritto</corsivo>”.</h:div><h:div>Al riguardo:</h:div><h:div> -  la sentenza gravata commette un chiaro travisamento dei fatti laddove afferma  che la data del 15.07.2019 sia indicata nell’ordine di inchiesta e nel rapporto finale come data di ricezione del decreto di archiviazione, in quanto l’ordine di inchiesta indica la data del 15.07.2019 come data di acquisizione del fascicolo processuale, così come il rapporto finale che si esprime negli stessi termini e, in sostanza, in data 15.07.2019 sarebbe stato acquisito il fascicolo processuale e non copia conforme del decreto di archiviazione; </h:div><h:div>- la P.A. non avrebbe assolto l’onere di provare l’estrazione di copia conforme del decreto di archiviazione del 23.05.2019, depositandola agli atti del presente processo, e ciò al fine di evitare l’eccezione di decadenza formulata da questa difesa nel ricorso introduttivo e nella memoria conclusiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1392, comma 1, d.lgs. n. 66/2010; </h:div><h:div>- la copia conforme del decreto di archiviazione sarebbe stata acquisita in epoca precedente al 26.06.2019, e tale ricostruzione dei fatti non avrebbe ricevuto alcuna contestazione da parte della P.A., e sarebbe prova dalla nota di richiesta di visione del fascicolo del PM fatta dalla Guardia di Finanza il 26.06.2019; </h:div><h:div>- sarebbe, inoltre, erronea l’argomentazione del T.A.R. secondo cui la data del 15.07.2019, in quanto contenuta nell’ordine di inchiesta e nel rapporto finale, sia da considerare non censurabile, ritenendo tali provvedimenti atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.. L’ordine di inchiesta e il rapporto finale dell’ufficiale inquirente non sarebbero atti pubblici e non necessitava la querela di falso per smentire le loro risultanze.</h:div><h:div>4) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1370 d.lgs. n. 66/2010. Difetto di motivazione e violazione dell’art. 88, comma 2 lett. d) C.P.A.. Manifesta contraddittorietà in ordine alla valutazione dei precedenti e “successivi” di carriera. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.</h:div><h:div>L’appellante critica il passaggio motivazionale della sentenza gravata secondo cui “<corsivo>Non vi è invece alcuna contraddittorietà nell’avvenuta assegnazione di incarichi di responsabilità al -OMISSIS- nel corso della sua carriera. L’Amministrazione è infatti venuta a conoscenza solo nel 2019 del nuovo procedimento penale. In tale momento il ricorrente veniva allontanato dalle mansioni operative e adibito a soli compiti d’ufficio in attesa della conclusione del procedimento disciplinare avviato. Nessun ulteriore incarico di responsabilità gli veniva affidato. La circostanza che in epoca antecedente, allorquando il sig. C. non era risultato destinatario di alcuna sanzione disciplinare, il ricorrente venisse adibito a compiti di elevata responsabilità è indice di coerenza nell’operato della P.A. , non già di contraddittorietà nell’azione amministrativa</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale conclusione si fonda sulla premessa che l’Amministrazione sia venuta a conoscenza del nuovo procedimento penale solo nel 2019. In realtà l’Amministrazione era a conoscenza del procedimento penale sin dall’origine essendo delegata all’indagine, ha partecipato all’interrogatorio di Z. e ha costantemente monitorato l’andamento del procedimento penale.</h:div><h:div>5) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza TAR impugnata in relazione alla valutazione del materiale istruttorio. Omessa pronuncia relativamente al denunciato difetto di istruzione del procedimento disciplinare.</h:div><h:div>Parte appellante critica il seguente passaggio motivazionale della sentenza gravata: “<corsivo>Nel quarto mezzo di gravame si sostiene che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata. 4.1 Sul punto appare necessario premettere che l’Amministrazione gode di discrezionalità dell’esercizio del proprio potere disciplinare, sicché le determinazioni finali del procedimento disciplinare possono essere censurate solo in caso di evidenti errori o di manifesta illogicità (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. -OMISSIS-, con la giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso di specie, sia la relazione finale dell’indagine disciplinare, sia il provvedimento impugnato, mettono in evidenza la gravità delle condotte poste in essere reiteratamente dal Sig. C…, che ha percepito per lungo tempo somme di denaro da soggetti criminali. Si tratta, come correttamente rilevato nel provvedimento del Comando Generale, di comportamenti molto gravi, in evidente contrasto con il ruolo ricoperto dal Sig. C. nella Guardia di Finanza e tali da pregiudicare altresì l’immagine del Corpo di appartenenza e la fiducia che la collettività ripone nel medesimo. Si ricordi inoltre che, con riguardo alla sanzione disciplinare inflitta (perdita del grado per rimozione, ai sensi dell’art. 1357 comma 1 lettera “d” del D. Lgs. 66/2010), la giurisprudenza esclude la necessità di una motivazione dettagliata, allorché le condotte siano di gravità tale da escludere un ridimensionamento della sanzione (così Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 2107/2020)</corsivo>.”  </h:div><h:div>Inoltre, continua l’appellante “<corsivo>Nel punto 4.1, pag.15 della sentenza, il TAR organizza la propria argomentazione richiamandosi inizialmente alla pronuncia n. -OMISSIS- di codesto Collegio al fine di attribuire all’Amministrazione la piena discrezionalità nell’esercizio del proprio potere disciplinare, ritenendo che le determinazioni finali del procedimento disciplinare possano essere censurate solo in casi di evidenti errori o di manifesta illogicità</corsivo>”. </h:div><h:div>Secondo il medesimo appellante il giudice di prime cure avrebbe commesso una petizione di principio dando per provata l’accertata gravità delle condotte addebitate, che doveva essere dimostrato in sede di procedimento disciplinare, tenuto conto era stata disposta l’archiviazione per insufficienza degli elementi probatori.</h:div><h:div>Inoltre, costituirebbe una mera asserzione l’affermazione del T.A.R. che la relazione finale e il provvedimento impugnato mettono in evidenza la gravità delle condotte, mancando, a supporto di tali asserzioni, l’indicazione delle prove. Peraltro l’enunciato secondo cui l’appellante avrebbe percepito “per lungo tempo somme di denaro da soggetti criminali” costituisce una conclusione apodittica, fondata su premesse che si palesano semplicemente assertive.</h:div><h:div>Allo stesso modo risulterebbe indimostrata l’affermazione secondo cui il provvedimento del Comando Generale ha correttamente rilevato comportamenti molto gravi, in evidente contrasto con il ruolo ricoperto dall’appellante nella Guardia di Finanza e che questi comportamenti siano tali da pregiudicare l’immagine del Corpo di appartenenza e la fiducia che la collettività ripone nel medesimo.</h:div><h:div>L’esito del procedimento penale, conclusosi con un decreto di archiviazione, pur non essendo vincolante nel procedimento disciplinare, avrebbe imposto un’istruttoria e una motivazione particolarmente approfondita, che nel caso in questione è stata assolutamente mancante.</h:div><h:div>6) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, in quanto il Tar muove da fatti palesemente erronei o falsi in relazione ai punti 2.3 e 3.1 della sentenza.</h:div><h:div>L’appellante critica i seguenti passaggi motivazionali della sentenza gravata: “<corsivo>Nel contempo il procedimento penale, così come quello disciplinare che ne è scaturito, risultava fondato non sulle sole dichiarazioni dell’ex moglie del finanziere, ma anche su quelle convergenti del collega M.llo Z…, oltre che su alcuni riscontri compiutamente ricostruiti dalla Procura. Peraltro, l’asserito carattere ritorsivo delle dichiarazioni della sig.ra D, non viene in alcun modo provato dalla parte ricorrente </corsivo>… <corsivo>Dalla lettura della relazione finale dell’inchiesta avviata nei confronti del … e di altri militari, risulta come l’indagine disciplinare sia stata svolta con accuratezza, contestando al … addebiti specifici e condotte determinate. D’altronde, nella stessa richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero di -OMISSIS- del 2015, si dà atto delle condotte illecite poste in essere da taluni appartenenti alla Guardia di Finanza, fra cui il ricorrente, condotte caratterizzate da frequenti rapporti con noti pregiudicati. Parimenti il decreto di archiviazione del GIP del 2019 dà atto delle dichiarazioni del Sig. Z…, nel corso dell’interrogatorio del 2 novembre 2001, circa i pagamenti regolari, da parte di soggetti malavitosi, in favore dei propri colleghi della Guardia di Finanza</corsivo>”.</h:div><h:div>Al riguardo il medesimo appellante rileva che la richiesta di archiviazione del 21.8.2015 del Pubblico Ministero di -OMISSIS-, è fondata esclusivamente sulla insufficienza degli elementi probatori e il conseguente provvedimento di archiviazione del giudice ne ha recepito <corsivo>in toto</corsivo> le argomentazioni. In presenza di un decreto di archiviazione, ai fini dell'adozione della misura disciplinare, l'autorità procedente è tenuta a operare una autonoma e completa ricostruzione dei fatti, valutando autonomamente e discrezionalmente i fatti addebitati all'incolpato. </h:div><h:div>In assenza di una puntuale verifica sulla rispondenza al vero degli episodi oggetto del procedimento penale, come è avvenuto nel caso di specie, la sanzione disciplinare irrogata risulta illegittima ed infondata, in quanto difettando di un’opportuna preventiva istruttoria, recepisce quale verità assoluta una sola versione dei fatti, ovverosia quella della Amministrazione.</h:div><h:div>L’Amministrazione intimata non ha svolto autonoma attività istruttoria, avendo recepito pedissequamente gli atti di indagine svolti in sede penale al fine di attribuire al ricorrente gli illeciti posti a base della contestazione e della successiva sanzione disciplinare.</h:div><h:div>Dal provvedimento espulsivo emerge che gli addebiti mossi all’inquisito risultano fondati e provati sulla base: delle risultanze degli atti redatti dalla polizia giudiziaria; delle dichiarazioni confessorie rese, in data 2.11.2001, dal luogotenente F. Z. in sede di interrogatorio; delle sommarie informazioni testimoniali fornite, in più occasioni anche a distanza di molti anni dalla signora D.; dalle dichiarazioni rilasciate tra il 2002 e il 2003 da due collaboratori di giustizia; dall’ammissione, da parte del citato ispettore della veridicità delle dichiarazioni rese nel tempo dalla D.; dal contenuto della richiesta di archiviazione emessa in data 21.8.2015 dalla Autorità Giudiziaria di -OMISSIS-. Nessuno degli elementi indicati costituirebbe emanazione di autonoma attività istruttoria da parte dell’ufficiale inquirente, in quanto conseguente alla attività di indagine effettuata nella fase procedimentale penale, conclusasi con l’archiviazione per insufficienza degli elementi probatori.</h:div><h:div>Inoltre, le dichiarazioni rese da Z. e dalla moglie dell’appellante non sarebbero affidabili. </h:div><h:div>Il T.A.R. non avrebbe, inoltre, preso in considerazione le dichiarazioni rese dal medesimo indagato Z. in sede disciplinare con le quali lo stesso ha rivisto integralmente in precedenza affermato e nella specie: “<corsivo>quanto contestato nei miei confronti non è veritiero, non ho mai percepito nulla. Ho risposto per cinque ore e mezza in sede di interrogatorio davanti al dott. A.. In una pausa dell’interrogatorio, regolarmente verbalizzata, il magistrato pone delle domande al maresciallo dei Carabinieri presente all’atto, e gli chiede se ‘‘erano pronti fuori”. Ripreso l’atto, il magistrato mi assale. Al momento non ho dato giusto senso alle frasi del magistrato, che ha manifestato l’idea di farmi arrestare. Il mio stato psicologico in quel momento è crollato. Il carico è stato messo quando mi ha detto che continuavo ad essere pericoloso per la società, che ero un delinquente. A seguito di questo, avevo paura, pur essendo consapevole che non vi fossero motivi per arrestarmi, ho riferito quanto riportato nel verbale di interrogatorio, ho detto un sacco di falsità, io non ho mai preso una lira ai tempi dei contrabbandieri, né da imprenditori. Mi è sembrato il modo più semplice per venirne fuori</corsivo>”. </h:div><h:div>Secondo l’appellante il T.A.R. non avrebbe dovuto denegare le richieste istruttorie avanzate dall’appellante ritenendo che “<corsivo>quanto all’escussione dei testimoni chiesti dal Sig. C…, l’Ufficiale inquirente nel procedimento disciplinare ha compiutamente motivato le ragioni che hanno indotto ad escluderne l’audizione, in quanto gli stessi non avrebbero potuto aggiungere altri elementi rispetto a quelli risultanti dai documenti</corsivo>”.</h:div><h:div>Per quanto attiene, invece, al passaggio motivazionale con il quale il T.A.R., a sostegno delle proprie determinazioni, ritiene che il procedimento disciplinare risulti fondato anche su riscontri compiutamente ricostruiti dalla Procura, l’appellante ne stigmatizza la caratterizzazione in termini di aspecificità che impedisce sostanzialmente l’esercizio del diritto di difesa e di formulare una qualsivoglia censura che non sia quella appena rilevata, ovverosia in termini di sostanziale assenza di motivazione per palese genericità dell’enunciato espresso dal giudice di primo grado.</h:div><h:div>L’Amministrazione non avrebbe, inoltre, verificato la credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia, che ha indicato l’appellante come avente frequentazioni con soggetti mafiosi, né l’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni rese e l’esistenza dei riscontri esterni di natura individualizzante necessari a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni. </h:div><h:div>A tale riguardo, il provvedimento espulsivo non avrebbe tenuto in considerazione quanto emerge, in tal senso, sulla credibilità del collaboratore risultante dalla richiesta di archiviazione del 21.8.2015.</h:div><h:div>Il collaboratore di giustizia nelle sue “confessioni” ha negato fatti accertati nell’indagine a suo carico e affermato cose che invece sono del tutto smentite, sia rispetto ad episodi concreti sia a responsabilità di terze persone che palesemente ha voluto proteggere.</h:div><h:div>Con riferimento alle dichiarazioni della moglie dell’appellante, è stata rilevata l’assenza del vaglio afferente alla credibilità soggettiva della medesima, anche tenuto conto dei suoi sentimenti di rancore nei confronti dell’ex coniuge.</h:div><h:div>7) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1370 d.lgs. n. 66/2010. Difetto di motivazione e violazione dell’art. 88, comma 2 lett. d) C.P.A.. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.</h:div><h:div>L’appellante critica l’argomentazione della sentenza gravata, sulla supposta violazione dell’art. 1370 d.lgs. n. 66/2010, secondo cui il procedimento disciplinare ha carattere di procedimento amministrativo e il richiamo alla rilevante gravità dei comportamenti tenuti dal militare sia sufficiente per l’osservanza delle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 66/2010 senza che “la declaratoria sulla irrilevanza delle memorie difensive … richieda una analitica e dettagliata motivazione volta a confutare analiticamente le memorie stesse”.</h:div><h:div>8) Omessa pronuncia sul quinto motivo del ricorso introduttivo specificato anche nella memoria conclusiva. Eccesso di potere per omessa motivazione. Violazione art. 88, comma 2, lett. d) C.P.A.. Violazione dell’art. 112 C.P.C. del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990;</h:div><h:div>Il T.A.R. avrebbe omesso di esaminare le argomentazioni contenute nel quinto motivo del ricorso introduttivo e meglio specificate, poi, nel quinto motivo della memoria conclusiva. </h:div><h:div>La carenza motivazionale del provvedimento sanzionatorio sarebbe chiaramente rinvenibile laddove il Comandante Generale della G. di F. ha motivato la scelta della sanzione limitandosi a rilevare una condotta “fortemente lesiva della dignità, dell’immagine e del prestigio del Corpo”, tale da ingenerare “dubbi sull’operato degli appartenenti all’Istituzione” e tale da recare “sicuro nocumento al superiore interesse pubblico”, tenuto conto del “disvalore che esprimono detti accadimenti, ancor più demarcato dalla circostanza che l’interessato con la propria condotta è venuto meno ai superiori doveri di correttezza, fedeltà, lealtà e rettitudine assunti con il giuramento” e “l’evidente gravità della condotta configura una assoluta incompatibilità di status nei riguardi dell’inquisito, tale da imporre l’adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del medesimo”. </h:div><h:div>L’utilizzo di espressioni di tal fatta in funzione motivazionale, rilevandosi “adattabili in sostanza a ogni e qualsiasi violazione”, mostrerebbero come il provvedimento espulsivo non contenga, conseguentemente, una legittima motivazione ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) e sia viziato da eccesso di potere.</h:div><h:div>L’Amministrazione avrebbe riportato genericamente all’interno della motivazione del provvedimento espulsivo le declaratorie espresse nella circolare n. 116242/109 del 11.7.2006 della G. di F., che riporta i comportamenti che determinano la rimozione del grado, senza effettuare una specifica valutazione del caso concreto.</h:div><h:div>9) Illegittimità ed erroneità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 39 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104. Difetto assoluto di esame e, quindi, di motivazione in ordine ai motivi indicati nella memoria conclusiva del 05.03.2021. Eccesso di potere per disparità di trattamento.</h:div><h:div>L’appellante ha rilevato l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su censure e motivi di impugnazione contenuti nella memoria del 05.03.2021. </h:div><h:div>Nello specifico l’appellante censura che:</h:div><h:div>- il T.A.R. non avrebbe esaminato le specifiche ragioni a sostegno del primo motivo contenuto nella memoria conclusiva ed afferenti alla violazione del principio del “<corsivo>ne bis in idem</corsivo>” pagg. 1-4 della memoria (infatti il TAR, su tale argomento, si è limitato ad esaminare unicamente pag. 4 del ricorso introduttivo);</h:div><h:div>- il terzo motivo della memoria conclusiva – pagg. 6,7 e 8 – non è stato esaminato. Non è stata esaminata, altresì, l’istanza a che il tribunale ordinasse all’amministrazione il deposito della documentazione attestante la data esatta di conoscenza del decreto di archiviazione, contenuta nel motivo indicato;</h:div><h:div>- per quanto attiene al quinto motivo (sempre della memoria conclusiva) il T.A.R. non avrebbe analizzato le censure (decisive) relative al provvedimento espulsivo e consistenti nell’utilizzo, nel medesimo provvedimento, di espressioni di stile;</h:div><h:div>-  il punto 2.3 della sentenza (pag. 12) non si confronta affatto con il sesto motivo contenuto nella memoria conclusiva. Stesso discorso vale per il settimo motivo della memoria che non viene in alcun modo analizzato dal T.A.R. </h:div><h:div>- con riferimento al nono motivo, concernente le specifiche di cui alla disparità di trattamento, il medesimo non è stato esaminato;</h:div><h:div>-  in relazione al mancato esame della memoria conclusiva, non può non rilevarsi come l’Amministrazione non potesse ritenersi esente dall’obbligo di specifica contestazione in relazione alle argomentazioni versate nella suddetta memoria, la quale, non solo non è stata esaminata dal T.A.R., ma non ha ricevuto alcuna contestazione da parte dell’Avvocatura dello Stato neppure in sede di discussione, all’udienza del 7.4.2021.</h:div><h:div>I fatti posti alla base delle argomentazioni difensive di siffatta memoria sono stati enunciati in maniera specifica nonché adeguatamente circostanziati, giacché, per poter essere la contestazione specifica – come richiede l’art. 64, comma 2, c.p.a. – sarebbe stata necessaria (da parte della P.A.) una contestazione allegata in termini altrettanto specifici. In applicazione del principio di non contestazione, codificato dall’art. 115 c.p.c. e dall’art. 64, comma 2, cod. c.p.a., i fatti dedotti nella memoria conclusiva (ad esempio, l’allegazione circa l’estrazione di copia conforme del decreto di archiviazione in data precedente al 26.06.2019) e non contestati dovevano considerarsi provati;</h:div><h:div>- quanto al punto 3.4 della sentenza, il T.A.R. avrebbe utilizzato espressioni apodittiche e non argomentate. Erroneamente il TAR ha rigettato anche tale doglianza, mancando di dar conto delle ragioni per cui, pur essendo stati, l’appellante e il G. entrambi parte del medesimo procedimento penale e indagati per i medesimi fatti, il secondo non sia stato investito da alcun procedimento disciplinare anche alla luce del fatto che la richiesta di archiviazione e il successivo provvedimento ex art. 409 c.p.p. si palesano del medesimo tenore.</h:div><h:div>10) Error in procedendo. Violazione dell’art. 64, comma I, C.P.A..</h:div><h:div>L’appellante censura la difformità dei fatti rappresentati della sentenza gravata rispetto a quelli oggettivamente risultanti dagli atti richiamati dal provvedimento impugnato e, in particolare: </h:div><h:div>- dalla comparazione di quanto asserito dal giudice di prime cure e le dichiarazioni del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- emerge, come il medesimo non abbia disposto l’archiviazione in data 13 ottobre 2000 semplicemente per assenza di riscontri alle accuse della moglie dell’appellante, bensì: 1. perché appare inutile ogni ulteriore attività istruttoria in quanto si tratta di atti risalenti indietro nel tempo; 2. perché la stessa denunciante non ha indicato elementi oggetto di possibile verifica essendosi limitata a formulare accuse generiche non ancorate ad episodi specifici;</h:div><h:div>- emergerebbero discrepanze nel fatto descritto in sentenza e il reale quadro fattuale. Relativamente alle dichiarazioni dal T.A.R. attribuite al Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione, viene indicato che le medesime sono state opportunamente “ritagliate” e, peraltro, sono state omesse alcune argomentazioni decisive in funzione proprio della richiesta di archiviazione. “<corsivo>Ad esempio, il T.A.R. omette, irragionevolmente, di riportare le considerazioni afferenti lo Z… e contenute nelle pagine 3-4 della richiesta di archiviazione – doc.n.4, ossia: “quando si diffuse la notizia della collaborazione di P., Z. venne preso letteralmente dal panico. Perse il controllo e pose in essere una serie di azioni che, sia pur non confessorie, dimostrano l’effetto che su di lui aveva avuto il solo sapere che P. potesse rivelare fatti ancora ignoti. Cerca contatti, indebiti, con appartenenti alla G. di F. in servizio presso la Procura per apprendere notizia sulla collaborazione di P., e poi si reca dal suo comandante di compagnia nel tentativo di anticipare eventuali accuse e “scaricare” su altri colleghi … omissis … Venne allora interrogato e le sue dichiarazioni confermarono il quadro suddetto. Non ha ammesso reati, ma non ha potuto negare i suoi contatti ed affari con pregiudicati o con persone a loro strettamente legati … omissis … Anche innanzi al Pm, pur senza accusarli di reati, indica comportamenti dei suoi colleghi N., P. e altri, potenzialmente capaci in prospettiva di ribaltare su di loro le responsabilità eventualmente accertate.”   L’omissione praticata dal T.A.R. viene censurata in quanto, in assenza del corretto richiamo delle argomentazioni esternate dal Pubblico Ministero, si smarrisce come lo Z., indicato dal TAR come “testimone d’accusa” nel procedimento disciplinare, fosse persona non attendibile, addirittura propensa a “ribaltare (sui colleghi, inciso nostro) le responsabilità eventualmente accertate</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto alle dichiarazioni della moglie dell’appellante, il T.A.R. avrebbe omesso di riportare che “<corsivo>le sue dichiarazioni vennero raccolte all’epoca nel procedimento n. -OMISSIS-, trattato da altro PM. In questa sede D. le ha ripetute, ma non ha potuto portare prove ulteriori rispetto ad allora, e resta che fondamentalmente si basavano sui racconti dell’ex marito” (pag. 4 della richiesta di archiviazione – doc.n.4). Risultano, poi, assolutamente omesse le osservazioni afferenti G. G. e contenute a pag. 5 della richiesta di archiviazione. Nella ricostruzione fattuale operata dalla sentenza qui impugnata, non è possibile prescindere dalla “posizione” del G. e dalle dichiarazioni da questo espresse, tenuto conto che (pag. 3 sentenza) il giudice di prime cure fa proprie solo alcune argomentazioni del Pubblico Ministero che, nella richiesta di archiviazione, attribuisce al C. “rapporti equivoci con pregiudicati”. In realtà, il TAR manca di rilevare che l’unico pregiudicato cui si riferisce il PM, nella citata richiesta di archiviazione, è tale G. G.che il medesimo pubblico ministero bolla come inattendibile</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricostruzione dei fatti operata dal T.A.R. non si esaurirebbe con il parziale richiamo delle emergenze di cui alla richiesta di archiviazione, ma si estenderebbe all’altrettanto parziale richiamo delle dichiarazioni del GIP che, con proprio decreto del 23 maggio 2019, ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti dei finanzieri coinvolti. Praticando una comparazione tra quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti del T.A.R. e il decreto di archiviazione del GIP, si noterebbe  che il giudice di prime cure “alleggerendo” le argomentazioni desunte dal decreto della parte appena richiamata, non fa che porre l’accento su alcuni appartenenti alla G. di F. ritenuti “stipendiati” regolarmente in cambio di appoggi, quando, invece, il senso delle affermazioni del GIP è quello che gli elementi raccolti non sono utili per esercitare l’azione penale.</h:div><h:div>11) Sul rigetto della domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Parte ricorrente, infine, contesta il rigetto della domanda risarcitoria formulata nel ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Si è costituta in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso e depositando memoria difensiva.</h:div><h:div>Parte appellante ha depositato memoria di replica e un’ulteriore memoria difensiva.</h:div><h:div>L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 25.1.2022.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1) L’appello si rivela fondato. </h:div><h:div>2) Costituisce, infatti, motivo dirimente di fondatezza del gravame la circostanza che il procedimento disciplinare inizialmente avviato è stato archiviato (e, comunque, lo stesso non è proseguito) in seguito all’archiviazione del procedimento penale.</h:div><h:div>Il procedimento disciplinare – illegittimamente, ciò non essendo consentito dalla legge – è stato successivamente riaperto, in assenza delle condizioni tassativamente previste dall’art. 1393 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (“codice dell’ordinamento militare”) a seguito della riapertura del procedimento penale in relazione agli stessi fatti, in considerazione di ulteriori elementi istruttori (quelli ivi acquisiti per effetto della riapertura delle indagini).</h:div><h:div>In tal guisa l’Amministrazione ha pretermesso la doverosa considerazione che, a causa dell’originaria apertura e la successiva prima archiviazione del procedimento disciplinare, il relativo potere sanzionatorio si era già interamente consumato, in quanto la legge permette di procedere nuovamente all’esercizio del potere sugli stessi fatti, mediante la riapertura del procedimento disciplinare, nel solo caso in cui sia sopravvenuta in sede penale una sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi del comma 3 del già nominato  art. 1393 del codice dell’ordinamento disciplinare; e non invece, dunque, allorché il procedimento (o il processo) penale abbiano avuto un qualsiasi altro esito (nuova archiviazione, come nella specie; ovvero sentenza di non luogo a procedere, per qualsiasi ragione processuale o sostanziale).</h:div><h:div>Ciò è fatto palese dal testo del suindicato terzo comma secondo cui “<corsivo>Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione</corsivo>”.  </h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi su fattispecie aventi carattere di analogia, ha confermato il carattere eccezionale dell’istituto della riapertura del procedimento disciplinare per le forze armate e di polizia, confinato a casi tassativi (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 20/01/2020, n. 55, sulla riapertura del procedimento disciplinare per le forze di pubblica sicurezza possibile in <corsivo>melius</corsivo> solo in presenza nuovi elementi di prova non conosciuti e/o non conoscibili all'epoca del procedimento).</h:div><h:div>D’altra parte, elementari ed evidenti esigenze di certezza e di garanzia caratterizzanti il settore dei procedimenti disciplinari a carico dei pubblici dipendenti non ammettono in alcun modo un'opzione ermeneutica dalla portata sostanzialmente integrativa del dato normativo. </h:div><h:div>In particolare, laddove la normativa dispone che il procedimento disciplinare già concluso possa essere riaperto solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (emersione di nuove prove le quali possano condurre al proscioglimento dell'incolpato, ovvero ad una sanzione di minore gravità), non lascia margini per ammettere che la medesima disposizione preveda la riapertura del procedimento disciplinare in tutte le ipotesi in cui ciò avvenga in senso sfavorevole per il dipendente (Cons. Stato Sez. VI, 4/2/2010, n. 516).</h:div><h:div>In tal senso l’indicata disposizione del comma 3 dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, al pari di quella del comma 2 del medesimo articolo che consente la riapertura del procedimento dopo la comminazione di una sanzione disciplinare in caso di sentenza irrevocabile di assoluzione, risultano chiaramente ispirate a un principio di <corsivo>favor</corsivo> per l'incolpato, sicché è palese che non ammettano integrazioni meramente interpretative in <corsivo>malam partem</corsivo>.</h:div><h:div>Va dunque affermato, in accoglimento dell’assorbente motivo di appello che si è esaminato, che la succitata normativa (art. 1393 c.o.m.) non consente la riapertura, per qualsivoglia ragione, di un procedimento disciplinare che sia stato archiviato – fuori dai casi di modifica <corsivo>in bonam partem</corsivo> del suo esito, evidentemente non di archiviazione, allorché le sopravvenienze probatorie possano dar adito a un più mite esito disciplinare rispetto a quello già applicato – se non che nel solo caso in cui sia sopravvenuto il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna del dipendente: solo in tale ipotesi, il procedimento disciplinare può (ossia deve) essere riaperto, per adeguarne l’esito al giudicato penale sopravvenuto (e quand’anche <corsivo>in malam partem</corsivo>).</h:div><h:div>Tale principio risulta violato nella vicenda esaminata, avendo l’Amministrazione riaperto – perciò illegittimamente – il procedimento disciplinare (e peraltro a distanza di anni) sul rilievo che in sede penale, a seguito di nuove indagini non seguite però da alcun giudicato di condanna, fossero emersi ulteriori elementi probatori a riprova della colpevolezza del dipendente, anteriormente non valutabili; laddove invece, come si è chiarito, siffatta sopravvenienza non è normativamente idonea a consentire la riapertura <corsivo>in malam partem</corsivo> del procedimento sanzionatorio amministrativo.</h:div><h:div>A sostegno di siffatta conclusione basta la piana considerazione del dato normativo applicabile; nondimeno, a suo ulteriore fondamento, merita aggiungersi il rilievo che, diversamente opinando, risulterebbe del tutto eluso non solo il principio del <corsivo>ne bis in idem</corsivo> che permea di sé il diritto sanzionatorio, ma anche e soprattutto l’esigenza, più volte rimarcata anche dalla giurisprudenza costituzionale, che il procedimento <corsivo>de quo</corsivo> debba concludersi entro termini perentori dal suo avvio (salve le tassative ipotesi di sospensione), che non potrebbero mai esser tali ove si ammettesse la reiterabilità del suo <corsivo>dies a quo</corsivo> per mero effetto della riapertura (sempre possibile in ogni momento) dell’indagine penale e della sua successiva archiviazione.</h:div><h:div>3) Per le suesposte ragioni l’appello va accolto, con assorbimento degli altri suoi motivi. </h:div><h:div>Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per disporne la compensazione – non già per le specifiche circostanze inerenti alla controversia, non previste dalla legge processuale come motivo di compensazione e peraltro a fronte di un dato normativo chiaro e univoco che l’Amministrazione ha disatteso – bensì per la violazione da parte dell’atto di appello (di circa 105.000 caratteri), in assenza di autorizzazione presidenziale, dei limiti dimensionali massimi da rispettare nella redazione degli atti processuali previsti del cosiddetto decreto sinteticità (d.P.C.S. 22.12.2016, n. 167), fissati ai sensi dell’art 13-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.a., così come novellato dal d.l. n. 168/2016, convertito in legge n. 197/2016. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento in tale sede gravato.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i terzi.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabrizio D'Alessandri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>