<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210696920230929145518881" descrizione="" gruppo="20210696920230929145518881" modifica="30/09/2023 17:38:11" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="06969"/><fascicolo anno="2023" n="08628"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210696920230929145518881.xml</file><wordfile>20210696920230929145518881.docm</wordfile><ricorso NRG="202106969">202106969\202106969.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>30/09/2023 17:29:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>LORENZO CORDI'</firma><data>30/09/2023 14:42:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00394/2021, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2021, proposto da: </h:div><h:div>Hapag-Lloyd (Italy) s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Consigliere Lorenzo Cordì e udito per parte appellante l’avvocato Francesco Munari.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Hapag-Lloyd (Italy) s.r.l. ha appellato la sentenza n. 394/2021 con la quale il T.A.R. per il Piemonte (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso proposto per l’accertamento della non debenza dell’obbligo di pagamento del contributo previsto per il funzionamento dell’Autorità di regolazione e per l’annullamento delle note con le quali era stato chiesto tale pagamento per l’anno 2019.</h:div><h:div>2. In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio Hapag ha chiesto di accertare la non soggezione all’obbligo di pagamento del contributo per il funzionamento dell’A.R.T. ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. <corsivo>b</corsivo>), del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, né agli obblighi dichiarativi relativi ai dati anagrafici ed economici propri o della Società controllante e socio unico Hapag-Lloyd A.G. La Società ha, inoltre, chiesto di annullare la nota prot. n. 13705/2019, inviata via p.e.c. in data 29 ottobre 2019 ed avente ad oggetto “<corsivo>Contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti – Annualità 2019</corsivo>”, nonché ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi espressamente inclusi: <corsivo>i</corsivo>) la nota prot. n. 3231/2019, inviata via p.e.c. il 5 aprile 2019; <corsivo>ii</corsivo>) la nota prot. n. 4979/2019, inviata via p.e.c. il 14 maggio 2019; <corsivo>iii</corsivo>) la nota prot. n. 8873/2019, inviata via p.e.c. il 30 luglio 2019; <corsivo>iv</corsivo>) la nota prot. n. 11811/2019, inviata via p.e.c. in data 4 ottobre 2019.</h:div><h:div>3. L’odierna appellante ha dedotto i seguenti motivi: <corsivo>i</corsivo>) insussistenza dell’obbligo contributivo e dichiarativo; <corsivo>ii</corsivo>) incompetenza, violazione e/o errata applicazione dell’art. 37.6 d.l. n. 201/2011, violazione dell’art. 23 Cost.; violazione del principio di legalità; <corsivo>iii</corsivo>) violazione e/o errata applicazione dell’art. 37.6 d.l. 201/2011; eccesso di potere per travisamento di fatti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.</h:div><h:div>4. Il T.A.R. ha respinto il ricorso (assorbendo l’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione) ritenendo che l’attività di agente e di raccomandatario marittimo rientrasse all’interno della previsione di cui all’art. 37, comma 6, lett. <corsivo>b</corsivo>), del d.l. n. 201/2011, trattandosi di un servizio ausiliario e strumentale all’attività di trasporto di merci via mare.</h:div><h:div>5. Hapag-Lloyd ha proposto appello evidenziando l’erroneità della sentenza di primo grado che, secondo la Società, avrebbe applicato principi affermati dalla giurisprudenza in relazione ad altre tipologie di operatori, insistendo, pertanto, nella tesi secondo la quale agenti e raccomandatari marittimi dovrebbero ritenersi esentati dall’obbligo di pagamento.</h:div><h:div>6. L’Autorità ha depositato memoria difensiva riproponendo l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado ed evidenziando l’infondatezza dei motivi di ricorso in appello. L’appellante ha depositato memoria di replica. All’udienza del 28.9.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. Entrando in <corsivo>medias res</corsivo> il Collegio ritiene necessario verificare, in primo luogo, le ragioni ed i titoli sui quali l’Autorità ha fondato la propria pretesa di pagamento. A tal fine, vanno esaminate le note impugnate dalla Società con il ricorso introduttivo del giudizio che circoscrivono la pretesa dell’A.R.T., delimitando, pertanto, il perimetro dell’obbligo imputato alla Società.</h:div><h:div>7.1. Si osserva, in particolare, come la nota del 5.4.2019 costituisca, invero, una generale comunicazione illustrativa della delibera relativa al contributo per l’anno 2019 e alle modalità di pagamento per i soggetti tenuti al versamento (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado dell’appellante). Si tratta, quindi, di un modello generale, evidentemente inviato a tutte le imprese e non calibrato, quindi, sulla posizione della Società appellante. </h:div><h:div>7.2. A tale nota fa seguito la lettera del 23.4.2019 con la quale la Società ha evidenziato di svolgere, esclusivamente, attività di agenzia e di raccomandazione marittima, ritenendo, pertanto, di non essere tenuta al pagamento del contributo (doc. 12 del fascicolo di primo grado dell’appellante).</h:div><h:div>7.3. l’Autorità ha riscontrato tale comunicazione evidenziando che:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) dalle verifiche condotte in base allo Statuto risultava svolta attività di trasporto via mare, ricompresa nel perimetro regolatorio dell’Autorità;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) “<corsivo>proprio per fugare ogni incertezza, in ragione del superamento della soglia di Euro 5.000.000,00 contemplata dall’art. 4 della Delibera n. 141/2018 nonché dal punto 10 della Determina n. 21/2019, siete comunque tenuti ad effettuare la dichiarazione ivi prescritta, escludendo i ricavi derivanti da attività escluse, quali l’agenzia e la raccomandazione marittima</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) “<corsivo>laddove l’attività di trasporto marittimo venga invece svolta unicamente dalla controllante e unica socia Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (Hapag-Lloyd AG), nella Vs. qualità di rappresentanti fiscali in Italia, Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere la dichiarazione in nome e per conto della stessa ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 8 nonché art. 4, comma 1 della menzionata Delibera n. 141/2018</corsivo>” (nota del 14 maggio 2019; doc. n. 3 del fascicolo di primo grado della parte appellante).</h:div><h:div>7.3.1. Da questa comunicazione dell’Autorità risulta che la stessa abbia escluso le attività di agenzia e di raccomandazione marittima dal novero delle attività rilevanti per l’obbligo di contribuzione, tenendo conto esclusivamente dell’attività di traporto marittimo indicata nello Statuto.</h:div><h:div>7.4. La Società ha riscontrato la nota in data 8.7.2019 ribadendo di svolgere la sola attività di agenzia e raccomandazione marittima e di non esercitare attività di trasporto nonostante l’indicazione contenuta nell’oggetto sociale dello Statuto che, secondo l’appellante, “<corsivo>rileva ai fini del diritto societario</corsivo>”. La Società ha evidenziato, inoltre, di non ritenersi tenuta neppure a sottoscrivere la dichiarazione relativa alla posizione di Hapag Lloyd AG.</h:div><h:div>7.5. Con la successiva nota del 30 luglio 2019 l’Autorità si è limitata ad evidenziare quanto segue: “<corsivo>Facendo seguito a Vs. comunicazione dell’8 luglio 2019, Ns. Prot. n. 7639/2019 del 9 luglio 2019, formuliamo la presente per richiederLe cortesemente di trasmetterci la dichiarazione IVA, relativa all’annualità 2017, riferita alla controllante e unica socia Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (Hapag-Lloyd AG), nella Vs. qualità di rappresentanti fiscali di questa in Italia, oltre a rinnovare la richiesta di sottoscrivere la dichiarazione in nome e per conto della stessa ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 8 nonché art. 4, comma 1 della menzionata Delibera n. 141/2018</corsivo>”. Tale richiesta non è stata evasa dalla Società che ha ritenuto insussistente anche tale obbligo alla luce dei chiarimenti forniti nelle precedenti note (lettera dell’8.10.2019; doc. n. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellante). L’Autorità ha inviato, quindi, la nota del 20.10.2019 che ha confermato l’obbligo di pagamento in forza dell’art. 1, comma 1, lett. <corsivo>h</corsivo>) della Delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 e della Determina n. 21/2019 del 26 febbraio 2019, ritenendo non sussistenti “<corsivo>motivazioni per poter ragionevolmente sottrarre la Vs. impresa dalla corresponsione del contributo, in quanto erogante servizi di trasporto passeggeri/merci via mare e per vie navigabili interne</corsivo>”.</h:div><h:div>8. Dalla ricostruzione del carteggio tra la Società e l’Autorità risulta, quindi, che: <corsivo>i</corsivo>) l’Autorità non chiede il pagamento per l’attività di agenzia e raccomandazione marittima, qualificandone espressamente come attività escluse; <corsivo>ii</corsivo>) la pretesa di pagamento dell’Autorità relativa alla posizione dell’appellante si fonda sul dato statutario e, in particolare, sull’esercizio dell’attività di trasporto marittimo indicata dalla Società; <corsivo>ii</corsivo>) le ulteriori richieste dell’Autorità riguardano la diversa posizione di HLAG che, pacificamente, esercita attività di trasporto marittimo (v. punti 1 e 10 del ricorso introduttivo di primo grado).</h:div><h:div>9. Circoscritta, sul piano fattuale, la pretesa dell’Autorità può procedersi ad esaminare il merito del ricorso in appello, prescindendo dall’eccezione processuale riproposta dall’Autorità nella memoria del 9.9.2022, in considerazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.</h:div><h:div>10. In relazione alle attività di agenzia e raccomandazione marittima, il Collegio ribadisce che, dalla lettura delle note dell’Autorità, tali attività non sono poste a fondamento della pretesa di pagamento che, per quanto riguarda la posizione specifica dell’appellante fa, invero, esclusivo riferimento all’attività di trasporto via mare indicata nello Statuto. Pertanto, le questioni relative a tali attività risultano non rilevanti in quanto estranee al perimetro delle richieste articolate dall’A.R.T. In <corsivo>parte qua</corsivo>, l’azione di accertamento negativo della Società è infondata non perché – come ritenuto dal primo Giudice – le attività in esame sia ricomprese, ma, al contrario, perché le stesse sono, nel caso di specie, già escluse dalla stessa Autorità. </h:div><h:div>11. In relazione alle attività di trasporto marittimo indicate dallo Statuto il Collegio osserva come la pretesa dell’Autorità sia, in termini generali, da ritenersi fondata. Sul punto, può richiamarsi la recente sentenza n. 4645/2023 della Sezione che, nel rinviare alla precedente statuizione n. 9/2021, ha rammentato come la stessa avesse evidenziato che:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) “<corsivo>in relazione all’attività di vettore marittimo, ossia sul settore del trasporto marittimo di merci e passeggeri, e di terminalista portuale, quale soggetto beneficiario di un provvedimento concessorio in aree e banchine del demanio portuale al fine dello svolgimento delle operazioni portuali, la regolazione delle attività concretamente attuata da ART può essere esaminata tramite le delibere intervenute nelle aree specifiche</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) “<corsivo>rileva in primo luogo, anche se indirettamente, la regolazione dei servizi ferroviari adottata da ART, in quanto le imprese che svolgono trasporto di merci via mare utilizzano le infrastrutture portuali e i relativi terminal. Infatti, nel momento in cui questi ultimi si connettono con l’infrastruttura ferroviaria per assicurare lo scambio intermodale delle merci essi diventano impianti di servizio ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 112 del 2015 di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) “<corsivo>in tema di servizi ferroviari, per quanto qui rilevanti, vanno richiamate la delibera n. 70/2014, con il primo intervento in tema; e la successive delibera 30/2016 del 23 marzo 2016, dove è stato avviato uno specifico procedimento per stabilire le modalità più idonee per garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria; la delibera 133/2016 del 18 novembre 2016, di consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione “Misure di regolazione volte a stabilire le modalità più idonee per garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria”; la delibera 18/2017 del 9 febbraio 2017, in materia di regolazione per l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria; la delibera 98/2018 dell’11 ottobre 2018, per la definizione di misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>iv</corsivo>) “<corsivo>in tema di regolazione diretta delle infrastrutture portuali, va poi ricordata la delibera n. 57/2018 del 30 maggio 2018, dove si è concluso il procedimento avviato con delibera n. 40/2017 del 16 marzo 2017 e approvato l’Atto di regolazione recante “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”. Le misure ivi adottate forniscono alle Autorità di sistema portuale e ai terminalisti portuali un quadro di riferimento univoco per assicurare l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture, il miglioramento dell’efficienza produttiva, anche attraverso l’introduzione di un sistema incentivante per la determinazione dei canoni e la correlazione della durata delle concessioni agli investimenti</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>v</corsivo>) “<corsivo>in tema di assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, iniziato con la delibera n. 4/2016 del 28 gennaio 2016 di avvio del procedimento, ampliato con la delibera n. 124/2017 del 19 ottobre 2017 e infine concluso con la delibera 22/2019 del 13 marzo 2019</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>vi</corsivo>) pertanto, “<corsivo>appare provato come la concreta attività di regolazione sia stata avviata anche antecedentemente alla riforma di cui al d.l. 109 del 2018, momento dal quale – per quanto prima evidenziato - il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>vii</corsivo>) “<corsivo>ne consegue che, in disparte gli operatori economici già incisi in quanto ricompresi nella previgente nozione di ‘gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati’, tutte le altre imprese possono ritenersi assoggettabili a contributo solo dal momento in cui, a seguito della modifica normativa, il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria, ossia dall’anno 2019</corsivo>”.</h:div><h:div>11. Pertanto, in termini generali, deve osservarsi come le imprese esercitanti il trasporto marittimo siano obbligate al pagamento del contributo a partire dall’anno 2019. Nel caso all’attenzione del Collegio l’appellante ha dedotto una ulteriore circostanza, consistente nel mancato concreto esercizio di tale attività che sarebbe solo indicata nello Statuto ma non effettivamente svolta. Va, tuttavia, evidenziato come aspetto sia stato esaminato all’Autorità la quale, “<corsivo>proprio per fugare ogni incertezza</corsivo>”, ha richiesto di rendere la dichiarazione prescritta dalla delibera, “<corsivo>escludendo i ricavi derivanti da attività escluse, quali l’agenzia e la raccomandazione marittima</corsivo>”, e, quindi, richiedendo di calibrare la dichiarazione sui ricavi derivanti dal trasporto marittimo. Ora, tale richiesta dell’Autorità è, chiaramente, volta a verificare l’effettiva e concreta debenza del contributo, a prescindere dall’astratta sussistenza di tale obbligo, affermata in base a quanto dichiarato nello Statuto. Lo conferma la formula utilizzata che evidenzia come la richiesta sia volta al fine di “<corsivo>fugare ogni incertezza</corsivo>”; ed è a tal fine che è anche richiesta la dichiarazione in nome e per conto della controllante, volta a comprendere se il contributo sia dovuto solo da quest’ultima. Le richieste dell’Autorità erano, quindi, volte ad individuare l’effettiva debenza del contributo e i rilievi della parte – in assenza delle indicazioni richieste – non hanno consentito, allo stato, una differente determinazione parametrata su dati concreti. Né simile determinazione può essere svolta – se non nei termini ancora generale sopra esposti – dal Collegio, che, diversamente opinando, si sostituirebbe all’Autorità nell’esercizio di un potere che può ritenersi non ancora definitivamente esercitato in considerazione della concreta attività svolta (da ciò deriva che ben potrà l’impresa rilasciare la richiesta dichiarazione nel prosieguo dell’azione amministrativa e chiedere che l’amministrazione riveda la propria posizione allo stato giustificata). </h:div><h:div>12. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto, pur con differente motivazione rispetto alla sentenza di primo grado. </h:div><h:div>13. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione delle motivazioni poste a fondamento della reiezione del ricorso in appello.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni spiegate in motivazione. Compensa tra le parti costituite le spese di lite del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Andrea Romano</h:div><h:div>Lorenzo Cordi'</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>