<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210671420220112101934934" descrizione="" gruppo="20210671420220112101934934" modifica="2/27/2022 5:50:25 PM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Unipolsai Assicurazioni S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="06714"/><fascicolo anno="2022" n="01454"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210671420220112101934934.xml</file><wordfile>20210671420220112101934934.docm</wordfile><ricorso NRG="202106714">202106714\202106714.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\92 Claudio Contessa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>claudio contessa</firma><data>26/02/2022 14:01:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>fabio franconiero</firma><data>17/02/2022 13:28:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div><h:div>Brunella Bruno,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sede di Napoli (Sezione Seconda) n. 02686/2021, resa tra le parti, concernente la procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Napoli l’Orientale per l’affidamento in appalto del servizio triennale di copertura assicurativa per l’Ateneo - secondo lotto</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6714 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del procuratore speciale indicato in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale p.e.c. annotato nei registri di giustizia</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Università degli Studi di Napoli l’Orientale, in persona del rettore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Generali Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale indicato in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale p.e.c. annotato nei registri di giustizia; </h:div><h:div>Cerchiai Leonardo, Gennarelli Lorenzo e Lo Torto Romana s.n.c., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale e della Generali Italia s.p.a.;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare della VI Sezione del 27 agosto 2021, n. 4572;</h:div><h:div>Viste le memorie e tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vergara e Marcello Cardi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sede di Napoli indicata in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso contro l’aggiudicazione in favore della Generali Italia s.p.a. della procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Napoli l’Orientale per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ateneo, lotto II (<corsivo>All risk</corsivo> del patrimonio dell’ente, del valore di € 55.000 annui, pari ad € 165.000 nel triennio contrattualmente previsto). </h:div><h:div>2. La compagnia assicurativa appellante, classificatasi al secondo posto della graduatoria di gara, ripropone col proprio appello le censure dirette a sostenere che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, per avere indicato nella propria offerta economica costi interni relativi alla sicurezza pari a zero. Secondo la Unipolsai Assicurazioni l’indicazione di costi per la sicurezza interna pari a zero equivarrebbe ad omessa indicazione, e quindi integrerebbe al pari di questa la violazione dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oltre che della normativa di gara (in particolare l’art. 15 del disciplinare).</h:div><h:div>3. Per resistere all’appello recante le censure ora sintetizzate si sono costituiti l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale e l’aggiudicataria Generali Italia.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il primo motivo d’appello si deduce che la valorizzazione a zero dei costi per la sicurezza interna renderebbe l’offerta della Generali Italia priva dell’elemento essenziale richiesto dalle sopra citate disposizioni di legge e della normativa di gara, posto che l’art. 15 del disciplinare, relativo al contenuto dell’offerta economica, richiedeva ai concorrenti di indicare la voce di costo in questione, in conformità all’art. 95, comma 10 del codice dei contratti pubblici, a sua volta richiamato. Nel censurare l’opposta conclusione cui è giunta la sentenza di primo grado, la Unipolsai ribadisce che l’indicazione di oneri per la sicurezza interna pari a zero equivale ad omessa indicazione, secondo quanto afferma la prevalente giurisprudenza amministrativa (viene al riguardo diffusamente richiamata la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato del 24 maggio 2021, n. 3996).</h:div><h:div>2. Con il secondo motivo d’appello si critica la sentenza di primo grado per avere ritenuto plausibili le giustificazioni fornite da Generali Italia (con nota in riscontro alla richiesta della stazione appaltante, di prot. n. 75829 del 15 dicembre 2020) sull’assenza di costi interni per la sicurezza dichiarata in offerta, ed incentrate sul fatto di disporre di una struttura organizzativa diffusa sul territorio nazionale per la gestione in via informatica delle pratiche relative ai sinistri e di liquidazione dei danni, a fronte dell’esigua rilevanza economica dell’affidamento. In contrario la Unipolsai deduce, per un verso, che le dimensioni aziendali non giustificano l’assenza di costi interni per la sicurezza della singola commessa, ancorché di modesto importo economico, come peraltro comprovato dal fatto che negli altri lotti di gara le altre compagnie assicurative hanno esposto costi interni per la sicurezza; e per altro verso che l’affermazione secondo cui la gestione delle pratiche assicurative mediante strumenti informatici renderebbe il servizio affidato in appalto «<corsivo>immaterial</corsivo>(e)» non corrisponderebbe al vero ed inoltre equivarrebbe «<corsivo>ad assimilare surrettiziamente i servizi assicurativi ai “servizi intellettuali”</corsivo>». </h:div><h:div>3. Le censure così sintetizzate sono infondate.</h:div><h:div>4. Deve premettersi che la procedura di gara in contestazione nel presente giudizio ha ad oggetto «<corsivo>l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ateneo</corsivo>» resistente (così il bando di gara).</h:div><h:div>Come deduce l’appellante, il servizio non è qualificabile come servizio «<corsivo>di natura intellettuale</corsivo>», esonerato ai sensi del sopra citato art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici dall’obbligo ivi previsto, e richiamato dal parimenti richiamato art. 15 del disciplinare di gara, di scorporare nella propria offerta economica gli «<corsivo>oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</corsivo>». Deve infatti precisarsi che i servizi di natura intellettuale sono quelli corrispondenti alle professioni liberali, svolte personalmente ed in via autonoma da soggetti abilitati, e che implicano lo svolgimento di attività di ideazione e risoluzione di questioni specifiche; non vi rientrano pertanto attività che pur non di carattere materiale siano nondimeno connotate da ripetitività, e cioè siano eseguite secondo modalità standardizzate (così: Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2021, n. 7093). </h:div><h:div>Nel secondo caso ora descritto rientrano pacificamente i servizi assicurativi.</h:div><h:div>5. Tanto premesso, l’obbligo di scorporare gli oneri interni per la sicurezza, gravante sul partecipante alla procedura di gara oggetto di giudizio, è stato assolto sul piano formale da parte della Generali Italia con l’indicazione pari a 0 del costo per la voce in questione nell’ambito del modello recante la propria offerta economica. Quest’ultima ha quindi giustificato l’assenza di oneri interni per la sicurezza nei seguenti termini: «(p)<corsivo>er quanto attiene alla gestione dei sinistri, anche in questo campo la Compagnia è impegnata, attraverso una fitta rete di ispettorati efficacemente distribuita, in una profonda opera di miglioramento e razionalizzazione del servizio, che anche attraverso l’utilizzo di strumenti telematici consente una più rapida ed efficace gestione delle fasi del sinistro (dall’apertura alla valutazione e liquidazione) con conseguente miglioramento del servizio anche a fronte di costi di gestione sensibilmente ridotti. Infine nell’esecuzione delle attività di cui sopra, la Società si avvale di personale specializzato e, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto del rispetto di tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza previdenza e assistenza nei confronti dei propri dipendenti</corsivo>».</h:div><h:div>6. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante Unipol Assicurazioni, attraverso le giustificazioni qui riportate l’obbligo ex art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici deve ritenersi assolto anche sul piano sostanziale. </h:div><h:div>L’aggiudicataria ha infatti fornito elementi plausibili a sostegno dell’assenza di costi interni per la sicurezza dichiarata nell’offerta economica. Questi attengono non già alla natura intellettuale del servizio, ma alle relative modalità di gestione, caratterizzate dalla distribuzione capillare di ispettorati assicurativi, dall’impiego di strumenti informatici nella gestione delle pratiche e nell’impiego di personale professionalmente formato. Come statuito dalla sentenza di primo grado si tratta di giustificazioni adeguate a supportare l’assenza di costi ex art. 95, comma 10 d.lgs. n. 50 del 2016, che in particolare traggono fondamento dall’incontestato carattere standardizzato delle attività di agenzia assicurativa e dalle possibilità che una razionale organizzazione territoriale e l’impiego delle tecnologie informatica offrono rispetto all’obiettivo di minimizzare i rischi per la sicurezza del personale e dunque di abbattere i relativi costi, nell’ambito di un servizio richiedente nella sostanza lo svolgimento di mansioni impiegatizie. </h:div><h:div>7. Il profilo ora evidenziato vale a distinguere il caso oggetto del presente giudizio da quello esaminato dalla V Sezione di questo Consiglio di Stato nella sopra menzionata sentenza 24 maggio 2021, n. 3996, richiamata dall’appellante a fondamento delle proprie censure.</h:div><h:div>In quel caso, concernente una fornitura e posa in opera di macchinari di elevato contenuto tecnologico, l’aggiudicataria non aveva fornito in sede di gara alcuna giustificazione a sostegno dell’assenza di oneri per la sicurezza interna dichiarata in offerta, salvo poi contraddirsi in giudizio, con l’ammettere di sostenere costi per tale voce, ma comunque in misura irrisoria rispetto al proprio volume di affari. Pertanto, la violazione del più volte richiamato art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici è stata ricavata in quel caso non già dalla supposta equiparazione dell’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a 0 al caso testualmente previsto dalla norma di legge dell’omesso scorporo degli oneri dall’offerta economica, ma dal fatto che l’indicazione di oneri pari a 0 è stata <corsivo>a posteriori</corsivo> smentita dalla stessa aggiudicataria. </h:div><h:div>Diverso è il caso di specie, in cui non vi è stata alcuna contraddizione, ma anzi le giustificazioni fornite in gara si sono rivelate plausibili.  </h:div><h:div>8. L’appello va quindi respinto, dacché deve essere confermata la sentenza di primo grado.</h:div><h:div>Le spese di causa possono nondimeno essere compensate per la peculiarità della fattispecie controversa e dei precedenti giurisprudenziali ad essa relativi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado</h:div><h:div>Compensa le spese di causa.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/02/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabio Franconiero</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>