<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210593820230217121440258" descrizione="" gruppo="20210593820230217121440258" modifica="2/20/2023 9:20:59 AM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Partorina Coletta" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="05938"/><fascicolo anno="2023" n="01763"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210593820230217121440258.xml</file><wordfile>20210593820230217121440258.docm</wordfile><ricorso NRG="202105938">202105938\202105938.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>20/02/2023 07:41:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Poppi</firma><data>18/02/2023 12:40:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02321/2021, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5938 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Partorina Coletta, rappresentata e difesa dall’Avvocato Vincenzo Magliuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il Cons. Marco Poppi;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso iscritto al n. 1053/2016 R.R., l’odierna appellante impugnava innanzi al Tar Campania l’ordinanza di demolizione n. 66832/2015 adottata dal Comune di Pozzuoli una volta accertata la trasformazione, in assenza di titolo, di un locale condominiale e di una cantina pertinenziale in una unità abitativa della superficie di mq. 40 e altezza mt. 2,50 che si presentava agli operanti come in corso di finitura.</h:div><h:div>Il Tar respingeva il ricorso con sentenza n. 2321 del 9 aprile 2016, impugnata nel presente giudizio con appello depositato il 25 giugno 2021 deducendo: </h:div><h:div>1.	«<corsivo>ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO ECCESSO VIOLAZIONE E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 06.06.2001 n. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 36 E 37 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.R. 3 28.11.2001 n. 19 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 149 del D. Lgs. n° 42 del 2004 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE - OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ALTRI PROFILI</corsivo>»;</h:div><h:div>2.	«<corsivo>ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE</corsivo>».</h:div><h:div>Il Comune si costituiva formalmente in giudizio il 26 luglio 2021 sviluppando le proprie difese con memoria del 16 gennaio 2023.</h:div><h:div>All’esito della pubblica udienza del 16 febbraio 2023, la causa veniva decisa.</h:div><h:div>Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che mediante l’intervento in questione sarebbe stata realizzata una nuova costruzione, nonostante i contenuti del provvedimento impugnato descrivano opere «<corsivo>riconducibili alla tipologia edilizia di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia leggera</corsivo>» (pag. 3 dell’appello) soggette alla sola C.I.L. <corsivo>ex</corsivo> art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.).</h:div><h:div>Espone successivamente l’appellante (operando una nuova qualificazione delle opere eseguite) che l’intervento contestato, da intendersi come risanamento conservativo, poche riconducibile alla tipologia degli «<corsivo>interventi edilizi minori</corsivo>» contemplati dall’art. 10 del T.U.E., sarebbe assoggettato «<corsivo>all’obbligo della D.I.A.</corsivo>».</h:div><h:div>Operando una sintesi delle contraddittorie affermazioni precedenti, l’appellante afferma, infine, che l’intervento eseguito, in quanto «<corsivo>necessario per recupero dell’originario organismo edilizio, in armonia con l’assetto preesistente</corsivo>», dovrebbe essere qualificato come risanamento conservativo assoggettato al regime della D.I.A. con applicazione, in caso di esecuzione senza titolo, della sola sanzione pecuniaria <corsivo>ex</corsivo> art. 37 del T.U.E..</h:div><h:div>Il motivo è manifestamente infondato.</h:div><h:div>In disparte ogni considerazione circa l’ondivaga qualificazione delle opere realizzate, deve rilevarsi che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà comunale e ricade, al pari dell’interno territorio comunale, in area dichiarata di <corsivo>notevole interesse pubblico</corsivo> con D.M. 12 settembre 1957.</h:div><h:div>Deve essere ulteriormente evidenziato che l’appellante realizzava <corsivo>ex novo</corsivo> una unità abitativa mediante trasformazione di locali condominiali che venivano separati dalla restante parte dell’edificio murando la preesistente porta di ingresso.</h:div><h:div>Il nuovo accesso all’abitazione in tal modo realizzata, così come le finestre della stessa, venivano realizzati sfondando il muro perimetrale dell’edificio.</h:div><h:div>Chiarito quanto sopra, non può che rilevarsi come l’appellante non muova alcuna contestazione alla sentenza appellata (né al provvedimento impugnato) nella parte in cui, sul rilievo dell’esistenza del vincolo paesaggistico gravante sull’area, afferma che, anche nell’ipotesi in cui l’intervento fosse soggetto a D.I.A., la misura ripristinatoria rappresenterebbe pur sempre un esito vincolato dell’accertato abuso, in conformità a quanto disposto dall’art. 27, comma 2, del T.U.E..</h:div><h:div>L’appello, inoltre, nulla espone a confutazione della contestata realizzazione dell’intervento su immobili di proprietà pubblica, rilevata dal Tar, che determina per ciò solo l’adozione della misura ripristinatoria ai sensi dell’art. 35 del T.U.E., espressamente richiamato nel provvedimento impugnato (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5208).</h:div><h:div>Dirimente, infine, a sostegno della correttezza della sentenza impugnata (e, quindi, del provvedimento impugnato) è la riconducibilità dell’intervento alle previsioni di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del T.U.E.  a norma del quale «<corsivo>costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire</corsivo>»: … «<corsivo>gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, …</corsivo>».</h:div><h:div>È pacifico che, nel caso di specie, veniva realizzata un’unità abitativa, precedentemente inesistente, trasformando una cantina e una sala condominiale, dando vita, quindi, ad un diverso organismo edilizio; con mutamento della destinazione d’uso; modificando i prospetti mediante realizzazione di aperture sulle facciate (porta di acceso e finestre) e in zona vincolata.</h:div><h:div>Nessun dubbio può, pertanto, sussistere in merito alla necessità, ai fini dell’esecuzione dell’intervento in questione, del previo rilascio del permesso di costruire.</h:div><h:div>Con il secondo motivo, l’appellante, replicando in parte le doglianze già oggetto del precedente capo di impugnazione, lamenta che la sentenza gravata «<corsivo>nulla ha argomentato in riferimento al motivo di doglianza relativo al provvedimento demolitorio in senso stretto</corsivo>».</h:div><h:div>A chiarimento della sopra esposta affermazione, allega che il Comune non avrebbe qualificato gli illeciti contestati «<corsivo>alla stregua della normativa di settore</corsivo>» e non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali di provvedeva all’applicazione della sanzione demolitoria in luogo delle misure meno afflittive previste dalla disciplina di settore.</h:div><h:div>Sarebbe, inoltre, mancato un preventivo accertamento da parte dell’amministrazione circa la possibilità di procedere alla demolizione dell’abuso senza pregiudizio per la restante parte dell’edificio che avrebbe potuto indurre la stessa ad irrogare la sola sanzione di cui all’art. 34 del T.U.E. pari al doppio del valore venale dell’opera realizzata.</h:div><h:div>Il motivo è manifestamente infondato.</h:div><h:div>Deve premettersi che, come da tempo precisato dalla Sezione,  «<corsivo>costituisce costante affermazione giurisprudenziale che l'attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale, ma del tutto vincolata (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 6-9-2017 n. 4243)</corsivo>» e ciò comporta che essa sia «<corsivo>già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività ( cfr. Cons.Stato, IV, 5-11-2018, n. 6246)</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n.903).</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto dedotto, è quindi congruamente motivato contenendo l’indicazione delle ragioni che ne determinavano l’adozione.</h:div><h:div>Come, infatti, specificato dall’amministrazione, e rilevato dal Tar, l’intervento, come già ampiamente esposto, veniva eseguito senza titolo su un immobile di proprietà comunale, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.</h:div><h:div>Avuto riguardo al primo profilo, la misura demolitoria è imposta dall’art. 35 del T.U.E., mentre, avuto riguardo al secondo, la medesima misura è imposta dal precedente art. 27.</h:div><h:div>Non potevano, quindi, trovare applicazione le diverse sanzioni previste dagli artt. 34 e 37 del T.U.E. in presenza di interventi eseguiti in difformità, rispettivamente, dal permesso di costruire o dalla S.C.I.A. poiché, nel caso di specie, l’intervento veniva eseguito in assoluta mancanza di titolo. </h:div><h:div>Quanto, infine, alla dedotta omessa valutazione della possibilità di procedere alla demolizione con salvezza delle parti legittime del fabbricato non può che rilevarsi come la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria <corsivo>ex</corsivo> art. 34 del d.P.R. 380 del 2001 non possa che essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione (Cons. Stato Sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7637; id Sez. II 23 gennaio 2020, n. 561; id. Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6653; id. Sez. II, 3 giugno 2020, n. 3476; Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3805).</h:div><h:div>Non è, infatti, richiesto all'amministrazione di valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere eseguita incombendo, invece, sul privato interessato la successiva rigorosa dimostrazione della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (Cons. Stato, Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 561 e 12 settembre 2019, n. 6147; Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4939, 21 maggio 2019, n. 3280, 9 luglio 2018, n. 4169, 19 novembre 2018, n. 6497 e 29 novembre 2017, n. 5585).</h:div><h:div>Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con condanna dell’appellante il pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00 oltre oneri d legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Rosa Maria Cavallo</h:div><h:div>Marco Poppi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>