<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210557420230228132948238" descrizione="" gruppo="20210557420230228132948238" modifica="03/03/2023 16:32:19" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Pozzuoli" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="05574"/><fascicolo anno="2023" n="02339"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210557420230228132948238.xml</file><wordfile>20210557420230228132948238.docm</wordfile><ricorso NRG="202105574">202105574\202105574.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Hadrian Simonetti</firma><data>03/03/2023 11:45:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>LORENZO CORDI'</firma><data>28/02/2023 16:22:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 02314/2021, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5574 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>C.S.E.A. - Cassa Servizi Energetici e Ambientali, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità Garante per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate presso l’Avvocatura Generale dello Stato, i cui uffici sono ubicati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.S.E.A. - Cassa Servizi Energetici e Ambientali e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi per le parti l’avvocato Fabio Ferraro e l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con la sentenza appellata il T.A.R. per la Campania – sede di Napoli (Sezione Prima) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Pozzuoli avverso:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) la nota della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (di seguito solo “C.S.E.A.” o “la Cassa”) prot. n. 7666 del 22.06.2020, notificata a mezzo PEC il 26.06.2020 avente ad oggetto la “<corsivo>intimazione di pagamento per mancato versamento</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) la nota prot. n. 8230 del 30.06.2020, notificata a mezzo PEC il 30.06.2020 avente ad oggetto la “<corsivo>intimazione di pagamento degli interessi di mora</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) ogni altro atto o provvedimento presupposto, concorrente e consequenziale.</h:div><h:div>2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (inizialmente proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma e, successivamente, riassunto dinanzi al T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, dopo la declaratoria di incompetenza del primo Tribunale adito), il Comune impugnava le note indicate al punto precedente con le quali la Cassa intimava allo stesso, in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato, il pagamento di una somma di euro 584.781,70 oltre interessi di mora, per il credito maturato in relazione al servizio di riscossione delle tariffe afferenti al servizio idrico integrato.</h:div><h:div>3. In punto di fatto occorre evidenziare che, come emerge dalle deduzioni delle parti e dagli atti di causa, l’organizzazione del servizio idrico in Campania è regolata dalla L.r. n. 15/2015 che individua un ambito territoriale ottimale (di seguito solo “A.T.O.”), coincidente con l’intero territorio regionale ma suddiviso in vari distretti. Il soggetto di governo dell’intero A.T.O. (l’Ente idrico campano – E.I.C.) affidava la gestione del servizio per ciascun distretto ad un determinato gestore, che, per il distretto di riferimento, era individuato “<corsivo>transitoriamente</corsivo>” nel Comune di Pozzuoli. Le intimazioni di pagamento della Cassa al Comune si riferivano al pagamento di alcune componenti tariffarie dovute dal Comune quale gestore in economia del servizio di acquedotto e di fognatura nel territorio comunale. In particolare, le richieste di pagamento erano relative alla voce UI1 (prevista a copertura dei costi per eventi sismici), alla voce UI2 (prevista a copertura dei costi di promozione della qualità tecnica), e alla voce UI3 (prevista a copertura dei costi sociali del cosiddetto “<corsivo>bonus idrico</corsivo>” a favore delle famiglie consumatrici in condizione di “<corsivo>disagio economico</corsivo>”).</h:div><h:div>3.1. Il Comune di Pozzuoli non effettuava alcuna dichiarazione, relativamente alla componente tariffaria UI1, per le annualità dal 2013 al 2016. La Cassa disponeva, quindi, un accertamento tecnico – amministrativo <corsivo>ex</corsivo> art. 24 della deliberazione ARERA n. 6/2013/R/com, all’esito del quale si accertava:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) la mancata dichiarazione per le annualità dal 2013 al 2016, stante la mancata fatturazione della componente UI1; </h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) la sussistenza di una dichiarazione inerente alle fatture emesse dal Comune nel VI bimestre 2017, effettuata sulla base dell’incassato (e non sulla base del fatturato). </h:div><h:div>3.1.1. Il nucleo ispettivo evidenziava al Comune come la fatturazione della componente UI1 sarebbe dovuta avvenire sin dall’istituzione della predetta componente (anno 2013) e come fosse obbligatorio provvedere al versamento della componente applicata, da intendersi come fatturata e non come riscossa.</h:div><h:div>3.2. A seguito dell’ispezione ARERA avviava un procedimento per l’accertamento delle violazioni da parte del Comune e per l’adozione di provvedimenti sanzionatorio e prescrittivi. Tale procedimento si concludeva con l’adozione della deliberazione n. 137/2020/s/idr, con la quale:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) si irrogavano al Comune sanzioni amministrative per l’inosservanza della regolazione e, in particolare, per la tardiva applicazione della componente UI1 agli utenti finali (avvenuta solo a far data dalla fatturazione del novembre 2017, recuperando gli importi relativi alle annualità 2013-2016 con un unico conguaglio inserito nella medesima fatturazione);</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) si evidenziava come la mancata fatturazione all’utenza finale della componente UI1 avesse riguardato il periodo 2013-2016 e fosse cessata a far data dal novembre 2017, con conseguente sussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni previste, in disparte l’accertamento e riscossione da parte di C.S.E.A. degli importi fatturati agli utenti finali dal Comune di Pozzuoli relativi alla componente UI1 e non versati alla stessa.</h:div><h:div>3.3. Nelle more, C.S.E.A. avviava il procedimento per l’esazione coattiva delle somme dovute del fatturato riferibile all’applicazione delle voci tariffarie UI1, UI2 e UI3 nei confronti degli utenti finali del servizio idrico integrato. Con tale comunicazione (prot. C.S.E.A. n. 18969 del 26.11.2019) si evidenziava l’obbligo dei gestori di versare alla Cassa le componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3 di cui alle deliberazioni ARERA 6/2013/R/COM, 664/2015/R/IDR e 897/2017/R/IDR, sulla base di quanto dagli stessi fatturato ai clienti finali. Inoltre, la Cassa evidenziava come la richiesta di compensazione – avanzata dal Comune – potesse accogliersi solo a saldo delle partite da corrispondere. </h:div><h:div>3.4. Successivamente C.S.E.A. intimava, con nota n. 7666 del 22.06.2020, il pagamento di una somma pari a euro 584.781,70, precisando che, con successiva nota, verranno determinati gli interessi di mora. Con la nota prot. n. 8230 del 30.06.2020 C.S.E.A. intimava al Comune il pagamento degli interessi di mora, pari – per il periodo dall’1.1.2020 al 31.3.2020 - a euro 5.960,11.</h:div><h:div>4. Il Comune di Pozzuoli impugnava le note di C.S.E.A. deducendo:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) l’omessa o carente motivazione in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa di pagamento avanzata da C.S.E.A., nonché la violazione della previsione di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) l’erronea individuazione dell’ammontare del credito preteso da C.S.E.A., nonché la parziale estinzione per prescrizione;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) la violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 141 ss. del D.Lgs. n. 152/2006, in relazione ai principi espressi dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 263 del 1996 e dalla Corte dei Conti, con parere n. 129/2018/PAR del 12.11.2018;</h:div><h:div><corsivo>iv</corsivo>) la violazione del principio del legittimo affidamento per le ragioni di censura articolate nel motivo esposto <corsivo>sub iii</corsivo>).</h:div><h:div>4.1. In particolare, il Comune evidenziava come gli atti impugnati si fondassero sull’erronea interpretazione della normativa in materia di servizio idrico, ritenendo che l’Amministrazione fosse obbligata a riversare l’intero importo fatturato per le componenti del servizio idrico integrato oggetto della pretesa, “<corsivo>ancorché detto importo non fosse stato riscosso dalle casse del Comune a causa del mancato pagamento della tariffa da parte degli utenti, consumatori finali</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Il T.A.R. per la Campania dichiarava il ricorso inammissibile ricostruendo il quadro normativo e regolatorio di riferimento e osservando che:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) le componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3 sono disciplinate da atti regolatori dell’ARERA e dalle circolari della C.S.E.A., onerando i gestori destinatari della regolamentazione a corrispondere a quest’ultima gli importi corrispondenti alla cifra fatturata, atteso che la regolamentazione ritiene che l’applicazione delle voci tariffarie in questione avvenga attraverso l’emissione delle fatture ai fruitori del servizio;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) la fatturazione, secondo la regolamentazione di settore, costituisce, quindi, il parametro di riferimento per determinare l’importo da riversare alla Cassa, laddove la riscossione non viene menzionata, privilegiandosi, nella scelta dell’Autorità e della Cassa, l’effettività dell’acquisizione delle risorse e onerando i gestori della relativa responsabilità;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) se tale scelta sia legittima o meno era questione che esulava dal perimetro del giudizio, in cui gli atti regolatori non erano impugnati, con la conseguenza che i provvedimenti volti al recupero delle somme corrispondenti agli importi delle voci tariffarie non versate, non potevano essere autonomamente impugnati, configurandosi effettivamente come atti vincolati rispetto alla regolamentazione da cui traevano origine;</h:div><h:div><corsivo>iv</corsivo>) non potrebbe sostenersi che le circolari della Cassa avessero carattere meramente interno, trattandosi, a prescindere dal nome impiegato, di norme indirizzate proprio ai gestori e a cui essi sono tenuti ad uniformarsi e che, quindi, avrebbero potuto e dovuto essere impugnate tempestivamente ovvero, al ricorrere delle condizioni, unitamente agli atti di intimazione del pagamento oggetto del giudizio.</h:div><h:div>6. Il Comune di Pozzuoli impugnava la sentenza articolando cinque motivi di ricorso.</h:div><h:div>6.1. Con il primo motivo deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva il ricorso inammissibile osservando che:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) solo il terzo motivo di ricorso aveva un nesso con gli atti regolatori emanati da ARERA e le circolari adottate dalla C.S.E.A., mentre gli altri motivi (afferenti al vizio di motivazione, all’omessa indicazione del tasso d’interesse applicato e alla base giuridica, all’errata individuazione del credito e alla violazione del principio del legittimo affidamento) non avevano alcuna relazione con tali atti;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) gli atti regolatori non facevano, comunque, riferimento al tema della fatturazione e, quindi, dovevano ritenersi privi di lesività, riscontrabile solo in relazione alle richieste di pagamento;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) le richieste di pagamento erano in contrasto con gli atti indicati dal Giudice di primo grado e, quindi, non vi era interesse ad impugnare atti non affetti dal vizio denunciato ma, al contrario, parametri di legittimità della pretesa della C.S.E.A.</h:div><h:div>6.2. Con il secondo motivo il Comune deduceva l’erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva – pur ai fini della declaratoria di inammissibilità – che il Comune dovesse riversare l’intero importo fatturato e non anche l’importo riscosso. Osservava come la tesi contrastasse con il carattere corrispettivo della tariffa idrica, con la circolare del Ministero delle Finanze n. 263 del 1996, e con il parere della Corte dei Conti n. 129/2018/PAR.</h:div><h:div>6.3. Con il terzo motivo il Comune lamentava l’omessa pronuncia del T.A.R. in relazione al motivo con il quale si deduceva il difetto di motivazione delle note della C.S.E.A. che veniva, pertanto, riproposto.</h:div><h:div>6.4. Con il quarto motivo il Comune lamentava l’omessa pronuncia del T.A.R. in relazione al motivo con il quale si deduceva l’erroneità del calcolo operato dalla C.S.E.A. che veniva, pertanto, riproposto.</h:div><h:div>6.5. Con il quinto motivo il Comune lamentava l’omessa pronuncia del T.A.R. in relazione al motivo con il quale si evidenziava la sussistenza di un legittimo affidamento dell’Amministrazione in ordine alla correttezza del proprio operato; il motivo veniva, pertanto, riproposto.</h:div><h:div>6.6. Il Comune articolava, inoltre, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.</h:div><h:div>7. In data 2.7.2021 si costituivano in giudizio la C.S.E.A. e l’ARERA chiedendo di respingere il ricorso. Successivamente le appellate depositavano memoria difensiva illustrando le ragioni a sostegno delle conclusioni rassegnate.</h:div><h:div>8. L’Amministrazione comunale rinunciava all’istanza cautelare chiedendo di fissarsi l’udienza per la discussione del merito della causa. In vista di tale udienza (fissata per la data del 19.1.2023) le parti depositavano memorie finali e memorie di replica. All’udienza del 19.1.2023 il Comune produceva in giudizio – con l’assenso della difesa delle parti appellate – documentazione relativa ad una composizione bonaria tra l’Amministrazione e Eniacqua Campania s.p.a. in ordine a somme dovute dal Comune a tale Società per il servizio idrico. Dopo la discussione la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>9. Prima di procedere alla disamina dei motivi di ricorso in appello il Collegio deve vagliare l’eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa delle appellate secondo cui non sarebbero state articolate censure specifiche avverso la decisione di primo grado ma si sarebbe effettuata una mera riproduzione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio. Risulterebbe, pertanto, violato il principio di specificità dei motivi di appello.</h:div><h:div>9.1. L’eccezione è infondata considerato che il Comune articola uno specifico motivo di impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado che determina l’arrestarsi del giudizio sulle soglie della verifica del presupposto processuale; infatti, la reiezione per motivo di rito comporta il necessario assorbimento delle questioni di merito (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5, punto 9.3.4.2). In caso di assorbimento delle questioni di merito, i motivi di impugnazione non possono che investire le ragioni di reiezione del ricorso per i motivi di rito ritenuto dal Giudice fondati e preclusivi dell’esame del merito. Pertanto, l’Amministrazione comunale correttamente formula un motivo di ricorso incentrato sulle ragioni che conducono il T.A.R. a ritenere il ricorso inammissibile, limitandosi alla riproposizione delle questioni di merito, rimaste assorbite dalla decisione di primo grado e rispetto alle quali non è neppure predicabile un onere di specificità dei motivi in difetto di capi della sentenza che a tale questioni si riferiscano.</h:div><h:div>10. Passando al primo motivo di ricorso in appello il Collegio evidenzia come la declaratoria di inammissibilità del Giudice di primo grado si fondi, in sostanza, sulla ritenuta necessità di impugnazione delle delibere dell’ARERA e delle circolari della C.S.E.A. nelle parti in cui regolano le componenti tariffarie UI1, UI2, UI3. Secondo il T.A.R. per la Campania – sede di Napoli tali atti dovrebbero ritenersi immediatamente lesivi nella parte in cui fissano il criterio che impone di riversare alla C.S.E.A. l’importo fatturato per le componenti sopra indicate; con la conseguenza che il ricorso doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto, mutuando la ricostruzione delle parti appellati (che tale eccezione avevano articolato in primo grado), la mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto rendeva inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso gli atti conseguenziali.</h:div><h:div>10.1. In sostanza, la decisione del T.A.R. si fonda sulla sussistenza di una connessione per pregiudizialità tra gli atti di regolazione e le richieste di pagamento della C.S.E.A., dalla quale discende, in coerenza con il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto applicativo in caso di omessa tempestiva impugnazione dell’atto presupposto.</h:div><h:div>10.2. Osserva, tuttavia, il Collegio come il nesso di pregiudizialità tra atti si specifichi in alcuni sottotipi che, pur presentando il nucleo comune costituito dall’attitudine dell’atto pregiudiziale a costituire il fondamento dell’atto dipendente (sul quale si riversa l’eventuale illegittimità del primo), hanno regime giudici differenziati. In particolare, possono riscontrarsi rapporti di: <corsivo>i</corsivo>) connessione per presupposizione; <corsivo>ii</corsivo>) connessione per regolazione; <corsivo>iii</corsivo>) connessione procedimentale. I tratti caratterizzanti tali figure i sono di seguito descritti, pur nei limiti di quanto necessario e di interesse per la presente controversia.</h:div><h:div>10.3. Nella prima ipotesi, i provvedimenti sono congiuntamente preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo e, avendo autonoma efficacia, sono immediatamente lesivi e, conseguentemente, impugnabili <corsivo>ex se</corsivo>. Infatti, ciascun atto realizza da solo determinati effetti giuridici e, unitamente agli altri atti, realizza il rapporto giuridico finale che regola una determinata vicenda amministrativa. Sotto il profilo strutturale gli atti sono posti in relazione di successione giuridica necessaria o di necessario concatenamento: l’atto presupposto non soltanto precede e prepara l’altro ma ne costituisce il sostegno esclusivo atteso che, nella componente effettuale dell’atto presupposto, si individua il fatto costitutivo del potere dell’atto presupponente.</h:div><h:div>10.3.1. Nella tipologia di connessione in esame l’atto presupposto e l’atto applicativo hanno una propria e distinta efficacia giuridica e, quindi, una capacità lesiva immediata degli interessi del destinatario. Pertanto, l’atto presupposto, logicamente e temporalmente anteriore nella sequenza amministrativa, deve essere, effettivamente impugnato <corsivo>principaliter</corsivo> entro il termine di decadenza; ove non sia proposta tempestivamente la domanda di annullamento di esso, il provvedimento consequenziale può essere invalidato soltanto per vizi propri, mentre restano preclusi i vizi dipendenti dall’illegittimità di quello pregiudiziale.</h:div><h:div>10.4. Differente è il caso della connessione per regolazione. In tale ipotesi l’atto presupposto detta prescrizioni astratte e destinate ad una generalità di soggetti, successivamente concretizzate da un successivo atto applicativo o attuativo. Il primo atto non incide immediatamente nella sfera soggettiva dei singoli dettando, come spiegato, prescrizioni astratte che necessitano di successiva attuazione ad opera del successivo atto. Pertanto, è solo il successivo atto applicativo a produrre una lesione nella sfera giuridica, con la conseguenza che l’impugnazione deve rivolgersi contro quest’ultimo atto. Contestualmente a tale impugnazione la parte ha la facoltà (e non l’obbligo) di impugnare anche l’atto regolatorio, fermo restando la possibilità di cognizione incidentale e disapplicazione derivante dalla natura normativa delle prescrizioni.</h:div><h:div>10.4.1. Dal punto di vista strutturale il nesso tra atti in simile rapporto di connessione è sempre di dipendenza giuridica, in quanto l'invalidità del primo cagiona, in via derivata, l’invalidità dell'atto applicativo che ad esso si conforma. Tuttavia, questo nesso di condizionalità non assume quei caratteri stringenti, di rigida implicazione effettuale, riscontrati nella connessione per pregiudizialità. Infatti, la relazione di dipendenza sussiste, in tal caso, a livello delle qualificazioni giuridiche degli atti in termini di validità o di invalidità, ma non in ordine ai relativi effetti, posto che il venir meno dell'atto presupposto non determina automaticamente la caducazione dell'atto applicativo. <corsivo>Per incidens</corsivo>, si nota come sia diverso il caso di atti regolatori afferenti al tipo dei regolamenti volizione-azione che non possono, invece, ascriversi al fenomeno in esame in quanto contengono previsioni di immediata applicazione, che incidono direttamente, senza necessità di successivi atti applicativi, nella sfera dei destinatari; si tratta, quindi, di atti solo formalmente normativi, ma sostanzialmente provvedimentali con il conseguente onere di impugnazione immediata</h:div><h:div>10.5. In ultimo occorre tratteggiare le caratteristiche del sotto-tipo costituito dalla connessione procedimentale. In tal caso sussiste, ovviamente, il rapporto di pregiudizialità ma, come per la connessione per la regolazione e a differenza di quanto si riscontra per la connessione per presupposizione, l’atto pregiudiziale non è immediatamente lesivo (e, quindi, non direttamente impugnabile), e l’interesse ad impugnare sorge soltanto in occasione dell'emanazione del successivo provvedimento. Tuttavia, laddove si intenda far valere l’illegittimità dell’atto presupposto occorre procedere ad un’impugnazione congiunta non potendo tale atto costituire oggetto di mera cognizione incidentale o di disapplicazione.</h:div><h:div>10.6. Tracciati i tratti generali dei vari sottotipi di connessione per pregiudizialità occorre verificare a quale tipologia sia ascrivibile la relazione tra gli atti regolatori e gli atti contenenti la pretesa di pagamento della C.S.E.A. </h:div><h:div>10.7. A tal fine va esaminato il ragionamento del primo Giudice la cui decisione ascrive, in sostanza, il nesso al primo dei sottotipi esaminati. Osserva, infatti, il T.A.R. che:</h:div><h:div>i) “<corsivo>ai sensi della normativa primaria e di regolazione il Comune è tenuto a fatturare nella bolletta degli utenti finali (oltre alle voci che costituiscono la tariffa per il servizio idrico all’uopo espletato) anche altre componenti tariffarie, tra cui le componenti “UI”, di natura perequativa per utenti svantaggiati che beneficiano di trattamenti tariffari di favore in forza di eventi calamitosi ovvero in situazione disagiata</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) più in particolare la componente tariffaria “UI1” era istituita da ARERA sulla base della normativa primaria di cui al decreto legge n. 74/2012 che, all’art. 8, co. 2, prevedeva che “<corsivo>entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione, con propri provvedimenti</corsivo> [disciplinasse], <corsivo>altresì, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) in attuazione di tale previsione l’ARERA, con la deliberazione 16.1.2013, n. 6/2013/R/com, istituiva la componente tariffaria “<corsivo>UI1</corsivo>”, a copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, prevedendo, inoltre, l’istituzione presso la cassa del conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato dalla componente UI1, con obbligo dei gestori di riversare i relativi importi;</h:div><h:div><corsivo>iv</corsivo>) inoltre, alla circolare C.S.E.A. n. 14/2013/idr, attuativa della deliberazione ARERA n. 6/2013/ R/com, era allegato il “<corsivo>Manuale Utente</corsivo>” con il quale era elaborato un “<corsivo>modello</corsivo>” (unico per le componenti UI1, UI2 e UI3) nel quale si faceva espresso richiamo ai “<corsivo>volumi fatturati</corsivo>”, da indicare nella dichiarazione;</h:div><h:div><corsivo>v</corsivo>) la “Nota tecnica” allegata alla medesima circolare chiariva, espressamente, che “<corsivo>nel modello dovranno essere dichiarati i volumi fatturati per tutti i servizi gestiti. A seguito dell’inserimento dei volumi, il programma, in automatico, determinerà l’importo da versare a Cassa</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>vi</corsivo>) quanto alla componente tariffaria “<corsivo>UI2</corsivo>”, l’art. 33.1 della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR, Allegato “<corsivo>A</corsivo>” prevedeva, a decorrere dall’1.1.2016, l’istituzione della componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”; con la circolare n. 9/2016/IDR la C.S.E.A. disponeva che “<corsivo>gli operatori del servizio idrico</corsivo> [dovessero] <corsivo>obbligatoriamente: 1. inviare alla Cassa, entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ciascun bimestre ed a partire dal I bimestre 2016, le dichiarazioni relative all’applicazione della componente UI2; 2. versare alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI2</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>vii</corsivo>) relativamente alla componente tariffaria “<corsivo>UI3</corsivo>”, essa era contemplata dall’art. 60 della legge n. 221/2015, nonché dal d.P.C.M. 13.10.2016 e dal D.P.C.M. 20.7.2012 laddove prevedeva “<corsivo>forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge</corsivo>”; l’obbligo di versamento delle somme era poi regolato dalla previsione di cui all’art. 10, comma 1, della deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR.</h:div><h:div>10.8. Dalle indicazioni provenienti dalla sentenza di primo grado (che verranno approfondite anche in seguito nella trattazione del tema di merito centrale per il presente giudizio) emerge, in realtà, come gli atti dell’Autorità e le circolari della C.S.E.A. siano attuazione della normativa primaria di riferimento e, al contempo, cornice regolatoria dell’attività della stessa C.S.E.A. La specificazione del dato normativo primario ad opera delle deliberazioni dell’Autorità e delle circolari della C.S.E.A. non si traduce, tuttavia, in effetti immediatamente incidenti sulla sfera giuridica dei soggetti a cui tale disciplina si rivolge. Simili atti specificano ed implementano le regole contenute nelle norme primarie ma restano, ancora, su un piano di astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), ed apportano elementi di innovatività all’ordinamento giuridico (declinando la norma primaria attraverso una specificazione dell’ambito applicativo, dei presupposti e delle condizioni di operatività delle regole inserite). In sostanza, nell’ipotesi in esame, l’atto propriamente lesivo deve rinvenirsi non nella regolazione posta dall’Autorità e dalla C.S.E.A. ma proprio nella pretesa di pagamento che si fonda su tale regolazione. Prima dell’emanazione di un atto applicativo della regolazione non è predicabile la sussistenza di immediata impugnazione di tali atti atteso che è soltanto con l’atto attuativo delle pretese che nella regolazione trovano fondamento che sorge l’interesse a contestare la regolazione dell’Autorità e del C.S.E.A.</h:div><h:div>10.9. Declinando, pertanto, i principi generali in precedenza esposti sui vari sotto-tipi di nessi di pregiudizialità tra atti, non sembra predicabile la sussistenza di un nesso di una pregiudizialità per presupposizione tale da ritenere l’omessa impugnazione del quadro regolatorio generale ragione di inammissibilità del ricorso avverso l’atto applicativo. Inoltre, si precisa come le conclusioni raggiunte non sia smentite dall’affermazione delle parti appellate (e, prima ancora, del Giudice di primo grado) secondo cui l’obbligo di riversare il fatturato derivi da tale regole. In ogni caso, la concreta lesione della sfera giuridica del privato si determina con l’atto di applicazione di tale regola che solo nel momento di concreta realizzazione incide sulle posizioni soggettive determinando l’insorgenza dell’interesse all’eventuale contestazione.</h:div><h:div>10.10. Non smentisce la conclusione raggiunta il precedente giurisprudenziale riportato dall’Autorità al foglio 27 della memoria finale. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2672/2021 afferma la possibilità di impugnare “<corsivo>la disposizione regolatoria in quanto tale destinata a conformare anche per il futuro la azione dei gestori, a prescindere dalla situazione temporanea in cui versa la società</corsivo>”. E ciò in quanto la lesione della situazione giuridica soggettiva del titolare di una pretesa viene incisa non solamente dal provvedimento che ne nega direttamente l’utilizzazione giuridica ma anche dagli atti che precludano, anche in futuro, il suo godimento. Di conseguenza l’attualità del danno sussiste anche quando le conseguenze lesive saranno concretamente visibili in un momento futuro e ciò non impedisce, anzi legittima pienamente, la tutela al momento del fatto eziologicamente rilevante. In sostanza, questo Consiglio evidenzia come l’impugnazione possa avvenire anche nel momento di emanazione dell’atto regolatorio ma ciò non significa che sia preclusa la tutela del privato nel momento in cui il fatto rilevante manifesti le sue conseguenze lesive. Né che l’omessa preventiva impugnazione degli atti regolatori renda inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto che effettivamente incide sulla sfera soggettiva del privato, ingenerando il bisogno di tutela giurisdizionale (c.d. <corsivo>Rechtsschutzbedürfnis</corsivo>).</h:div><h:div>11. Le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso articolate dalla difesa di ARERA e della C.S.E.A. possono, invece, non esaminarsi stante l’infondatezza nel merito delle censure articolate dal Comune (riproposte, come spiegato, nel presente giudizio), per le ragioni che saranno di seguito esposte. Infatti, in caso di erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, il Giudice d’appello è, comunque, tenuto a decidere il merito della controversia (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 luglio 2018, n. 10).</h:div><h:div>12. Procedendo alla disamina del secondo motivo di ricorso in appello il Collegio osserva come con esso si articoli la questione centrale del presente giudizio afferente al perimetro dell’obbligo di riversamento delle somme relative alle componenti UI1 UI2 e UI3.</h:div><h:div>12.1. Tale disamina impone la preliminare ricostruzione del quadro normativo e regolatorio relativo a tali componenti.</h:div><h:div>12.3. A tal fine si osserva come la componente tariffaria “UI1” sia stata istituita da ARERA sulla base della normativa primaria di cui al decreto legge n. 74/2012 (“<corsivo>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</corsivo>”). In particolare, la previsione di cui all’art. 8, comma 2, di tale articolato normativo prevedeva: “<corsivo>Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo</corsivo>”.</h:div><h:div>12.3.1. Come rileva la difesa delle parti appellate, la norma primaria assegnava ampia discrezionalità all’Autorità in ordine alle modalità per assicurare la copertura delle agevolazioni che, attraverso la componente “<corsivo>UI1</corsivo>”, era posta a carico del sistema. L’Autorità dava attuazione a tale previsione con la deliberazione 16.1.2013, n. 6/2013/R/COM, con la quale veniva istituita la componente tariffaria “UI1”, a copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, “<corsivo>da applicare a tutti gli utenti del servizio idrico non aventi diritto alle agevolazioni tariffarie conseguenti agli eventi sismici</corsivo>”. In particolare, la previsione di cui all’art. 24 di tale deliberazione prevedeva: “<corsivo>è istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione</corsivo>”. La previsione conferiva, pertanto, natura chiaramente perequativa e non corrispettiva alla misura.</h:div><h:div>12.3.2. La C.S.E.A. sottoponeva ad ARERA le modalità operative della misura che erano approvate dall’Autorità. Successivamente, la C.S.E.A. emanava la circolare n. 14/2013/IDR, contenente anche il “<corsivo>Manuale Utente</corsivo>” del Data Entry Idrico, attraverso il quale era messo a disposizione dei gestori del servizio idrico integrato un “<corsivo>modello</corsivo>” unico per le componenti UI1, UI2 e UI3, che, coerentemente, con la natura perequativa delle voci (come si esporrà nel prosieguo) fa riferimento ai volumi fatturati.</h:div><h:div>12.4. La componente tariffaria “UI2” era, invece, istituita da ARERA in base alla previsione di cui all’art. 21, comma 19, del decreto-legge 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Tale previsioni assegnava ad ARERA le funzioni relative al servizio idrico, prevedendo che tali funzioni fossero individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In attuazione della previsione primaria era adottato il D.P.C.M. del 20.7.2012 che, <corsivo>ex aliis</corsivo>, imponeva all’Autorità di definire i livelli minimi e gli obiettivi  di  qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di  captazione  e  adduzione  a  usi multipli  e  i  servizi  di  depurazione  ad  usi  misti   civili   e industriali, per ogni singolo gestore e  vigilare  sulle  modalità di erogazione del servizio stesso, nonché di prevedere meccanismi di premialità e penalità. Per dare attuazione alle regole del D.P.C.M. appena richiamato l’Autorità emanava, <corsivo>ex aliis</corsivo>, la deliberazione del 27.12.2019, n. 580/2019/R/IDR, che prevedeva: “<corsivo>La copertura dei premi relativi alla qualità </corsivo>[…] <corsivo>avviene sulla base delle seguenti modalità: a) attraverso un meccanismo perequativo - gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) - i cui oneri sono posti a carico del conto di cui all’art. 33 del MTI-2</corsivo>”. Inoltre, ai sensi della previsione di cui all’art. 33 della deliberazione 664/2015/R/IDR, Allegato “A”, era istituita “<corsivo>la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione</corsivo>”.</h:div><h:div>12.4.1. La C.S.E.A. sottoponeva all’ARERA le modalità operative in base alle quali i gestori del servizio idrico integrato dovevano provvedere alla corresponsione della predetta componente tariffaria. Successivamente veniva emanata la circolare della C.S.E.A. n. 9/2016/IDR.</h:div><h:div>12.5. La componente “UI3” era, invece, istituita dall’ARERA in forza della previsione di cui all’art. 60 della L. n. 221/2015, nonché del D.P.C.M. 13.10.2016 (artt. 3 e 4) e del D.P.C.M. 20.7.2012 che già prevedeva l’inserimento di “<corsivo>forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge</corsivo>” (art. 3, comma 1, lett. d). Il D.P.C.M. 13.10.2016 prevedeva: “<corsivo>Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta sulla base dei commi precedenti, è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato</corsivo>” (art. 3). La previsione del comma 4 demandava ad ARERA il compito di “<corsivo>disciplinare il bonus acqua</corsivo>”. A tale adempimento l’Autorità provvedeva con la deliberazione n. 897/2017/R/IDR; in particolare, la disposizione di cui all’art. 9 dell’allegato “A” di deliberazione prevedeva: “<corsivo>è istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico di cui al precedente art. 6, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette che versino nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2.1, lett. a) e b)</corsivo>, <corsivo>come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione</corsivo>” (nel testo modificato dalla deliberazione 63/2021/R/COM, tenuto conto del regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all’art. 57-<corsivo>bis</corsivo>, comma 5, del decreto-legge n. 124/19). Inoltre, la previsione contenuta nel successivo art. 10 prevedeva l’obbligo di versamento degli importi derivanti dall’applicazione della componente UI3, e i relativi meccanismi operativi.</h:div><h:div>12.5.1. La C.S.E.A. sottoponeva ad ARERA le modalità operative in base alle quali i gestori dovevano provvedere alla corresponsione degli importi derivanti dall’applicazione della componente. L’Autorità approvava le modalità e, successivamente, la C.S.E.A. emanava la circolare n. 6/2018/IDR, con la quale prevedeva che i gestori dovessero versare gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI3 e in particolare, se positiva, “<corsivo>la differenza tra il gettito derivante dall’applicazione della componente UI3, in relazione al servizio di acquedotto fatturato nel bimestre medesimo e le agevolazioni riconosciute nel medesimo bimestre agli utenti domestici economicamente disagiati</corsivo>”. Tali modalità erano successivamente aggiornate dalla C.S.E.A., senza, tuttavia, modifiche incidenti sulle questioni oggetto di causa.</h:div><h:div>12.6. Tracciato il quadro normativo e regolatorio di riferimento il Collegio osserva come le tre componenti in esame siano prive di natura corrispettiva essendo volte, al contrario, a reperire risorse necessarie per le finalità perequative che si intendono conseguire con tali misure. In sostanza le tre componenti perseguono finalità di stampo propriamente solidaristico ponendo a carico dell’intero sistema i costi necessari per il reperimento di somme finalizzate a garantire le agevolazioni previste per le popolazioni colpite da eventi sismici, la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, il bonus previsto per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate. Le voci in esame non sono, quindi, parte corrispettiva della tariffa per il servizio idrico integrato e non sono richieste al gestore in ragione delle attività sottese ai servizi resi all’utenza ma, al contrario, costituiscono misure di compartecipazione dei gestori all’acquisizione di risorse necessarie per le finalità perequative che il legislatore e il regolatore hanno inteso perseguire. In sintesi, le voci in esame sono componenti tariffarie ulteriori rispetto a quelle previste per il servizio idrico (che sono, invece, in nesso di corrispettività). Né una diversa conclusione è asseribile in base alla circostanza che le componenti sono richieste come maggiorazioni dei corrispettivi tariffari atteso che tale aspetto non muta la natura perequativa e non corrispettiva delle misure.</h:div><h:div>12.6.1. Tale ricostruzione è condivisa dalla Corte dei Conti nel parere invocato dallo stesso Comune appellante ove si osserva che la tariffa non prevede solo componenti di corrispettivo correlate ad utilità individuali, ma anche componenti di assorbimento del costo sociale e ambientale della riserva idrica, attraverso un sistema di compensazione di tipo solidaristico (<corsivo>f</corsivo>. 8 del parere n. 129/2018/PAR)</h:div><h:div>12.7. Accertata la natura perequativa delle misure risulta ragionevole e conforme alla natura stessa delle voci tariffarie la previsione di parametrare l’obbligo di versamento sulla somma fatturata e non su quella riscossa, stante la decretata assenza di corrispettività. Simile parametro è espressamente previsto da ARERA nella deliberazione n. 6/2013/R/com per la componente UI1 ed è applicato anche per altre componenti dalle circolari della C.S.E.A. che, come spiegato nella disamina del primo motivo, completano il quadro regolatorio in esame. </h:div><h:div>12.8. Ora, l’opzione del quadro regolatorio non è oggetto di impugnazione da parte del Comune che, al contrario, evidenzia erroneamente come i soli atti applicativi prevedrebbero tale parametro, in contrasto con le scelte generali di ARERA e della stessa C.S.E.A. Si ritiene, tuttavia, di poter prescindere da tale rilievo atteso che la scelta regolatoria risulta, come spiegato, coerente con la natura perequativa delle voci in esame che disancora le stesse dal servizio reso e, quindi, da nessi di corrispettività. Ne consegue, inoltre, l’infondatezza delle censure fondate sulla violazione delle regole relative alla tariffa idrica contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, richiamate proprio in funzione di un nesso di corrispettività che, al contrario, non è ravvisabile in queste componenti.</h:div><h:div>12.9. Non risulta neppure fondata la censura relativa al contrasto con le indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle Finanze n. 263/1996. In disparte ogni ulteriore considerazione sui rapporti tra fonti, risulta dirimente osservare come tale atto sia reso in relazione ad un quadro normativo (L. n. 36/1994 e L. n. 319/1976), superato dalla disciplina del D.Lgs. n. 152/2006, e, soprattutto, dalla normativa e regolazione in precedenza esposta che istituisce e regola le voci tariffarie in esame. Le indicazioni contenute nella circolare non possono, comunque, ritenersi espressioni di principi ancora validi con riferimento a voci della tariffa che hanno differente natura e assolvono, come detto, a funzioni perequative, sulle quali non risulta calibrata la circolare ministeriale.</h:div><h:div>12.10. Neppure risulta dirimente il parere della Corte dei Conti citato dal Comune appellante. Al contrario, deve osservarsi come il parere evidenziava (come già esposto) che la tariffa non prevede solo componenti di corrispettivo correlate ad utilità individuali, ma anche componenti di assorbimento del costo sociale e ambientale della riserva idrica, attraverso un sistema di compensazione di tipo solidaristico (<corsivo>f</corsivo>. 8 del parere n. 129/2018/PAR). Inoltre, la Corte dei Conti ricostruiva il quadro normativo di riferimento osservando, all’esito, che “<corsivo>la disciplina della refusione delle componenti di ricavo (tariffa) ai vari soggetti che concorrono al piano dei costi (e la distribuzione del rischio di riscossione) soggiace agli accordi e alla disciplina specifica stabilita dalle parti e – per le componenti di costo correlate ad esternalità di sistema e costi sociali – alla disciplina di legge e di regolazione promanate dalle varie autorità coinvolte, disciplina che esula dalla materia della contabilità pubblica</corsivo>”. Pertanto, le valutazioni dell’organo di controllo risultano chiare nel distinguere tra componenti in nesso di corrispettività e componenti che assumono, invece, funzione solidaristica.</h:div><h:div>12.11. In sintesi, la natura perequativa e solidaristica delle componenti in esame esclude la sussistenza di un nesso di corrispettività, con conseguente infondatezza delle censure comunali fondati erroneamente su tale postulato. Nel computare gli importi dovuti la regolazione assume come parametro il fatturato e non il riscosso, con scelta che mira, in sostanza, ad allocare il rischio sui gestori al fine di evitare la sottrazione di risorse indispensabili per la realizzazione degli obiettivi perequativi perseguiti. Scelta che pare immune da vizi mirando a garantire effettività alle misure solidaristiche, disancorandole dalla possibile morosità degli utenti. </h:div><h:div>13. Passando ad esaminare il terzo motivo di ricorso in appello il Collegio evidenzia come le intimazioni di pagamento contengano analitici prospetti contabili dai quali si evincono i crediti della Cassa per le componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3, unitamente alle relative 33 scadenze di pagamento (con decorrenza dal mese di agosto 2014 per la componente UI1).</h:div><h:div>13.1. Inoltre, il computo degli interessi sanzionatori risulta conforme alla regolazione e, in particolare, alle previsioni di cui all’art. 24, punto 5, della deliberazione n. 6/2013/R/COM (per la componente UI1), all’art. 33, punto 8, dell’allegato “A” alla deliberazione n. 664/2015/R/com (per la componente UI2), e all’art. 10, punto 3, dell’allegato “A” alla deliberazione n. 897/2017/R/idr, (per la componente UI3).</h:div><h:div>13.2. Non è, quindi, asseribile una impossibilità di riscontrare “<corsivo>la fondatezza della pretesa creditoria e di effettuare una corretta ricognizione delle somme intimate con quanto effettivamente riscosso e fatturato dallo stesso in termini di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nelle annualità 2014-2020</corsivo>” (<corsivo>f</corsivo>. 24, punto 73 del ricorso in appello). Né, ovviamente, risulta fondato il richiamo alle somme riscosse per le ragioni spiegate nella disamina del secondo motivo alle quali si rinvia.</h:div><h:div>14. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso in appello atteso, in primo luogo, che:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) il computo del Comune risulta errato facendo riferimento a quanto riscosso e non a quanto fatturato (<corsivo>ff</corsivo>. 24-25, punti 77-78 del ricorso in appello);</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) la compensazione non era impedita dalla C.S.E.A. che, al contrario, nella comunicazione prot. n. 18969 del 26.11.2019, manifestava la disponibilità a tener conto del credito del Comune, ottenuto il pagamento di quanto preteso; diversamente da quanto dedotto, la parziale estinzione per compensazione risulta impedita dall’omesso pagamento di quanto dovuto da parte dello stesso Comune; infatti, trattandosi di modalità estintiva dell’obbligazione satisfattiva, la stessa postula il pagamento di quanto dovuto affinché l’interesse creditorio sia, comunque, realizzato;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) le intimazioni tengono, inoltre, conto dei riversamenti effettuati dal Comune per la somma di euro 183.701,80 (fino al IV bimestre 2019), di euro 5.151,91 (per quanto riscosso, relativamente alla componente “UI1”, nel periodo gennaio-febbraio 2020), e per euro 11.061,48 (a titolo di quanto riscosso, relativamente alla componente “UI2”, nel periodo gennaio-febbraio 2020); infatti, l’intimazione di pagamento n. 7666 del 22.6.2020 precisa di tener conto dei versamenti <corsivo>medio tempore</corsivo> effettuati da parte del Comune e la successiva intimazione n. 8230/2020 computa gli interessi sulle somme ancora dovute (scomputando, quindi, i riversamenti).</h:div><h:div>14.1. Il Comune appellante deduce, inoltre, la parziale prescrizione del credito della Cassa in relazione alle pretese: <corsivo>i</corsivo>) UI1, 29/08/2014, euro 11.198,79 (rigo 5); <corsivo>ii</corsivo>) UI1, 30/10/2014, euro 11.198,79 (rigo 6); <corsivo>iii</corsivo>) UI1, 30/12/2014, euro 11.198,79 (rigo 7); <corsivo>iv</corsivo>) UI1, 02/03/2015, euro 11.198,79 (rigo 8); <corsivo>v</corsivo>) UI1, 29/04/2015, euro 12.901,91 (rigo 9): <corsivo>vi</corsivo>) UI1, 29/06/2015, euro 12.901,91 (rigo 10); <corsivo>vii</corsivo>) UI1, 31/08/2015, euro 12.901, 91 (rigo 11).</h:div><h:div>14.1.1. Occorre, tuttavia, osservare gli importi indicati si riferiscano alla componente UI1 per la quale il Comune applica la fatturazione solo da far data dal novembre 2017 omettendo, altresì, l’invio delle dichiarazioni prescritte dalla regolazione. Pertanto, il momento dal quale decorre la prescrizione del credito della C.S.E.A. coincide con la ricezione della comunicazione del Comune del 2017 non potendosi ritenere estinto un diritto che la Cassa non era in condizione di esercitare proprio per l’inosservanza degli obblighi comunicativi gravanti sul Comune.</h:div><h:div>15. In relazione al quinto motivo il Collegio osserva come, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, “<corsivo>quale corollario del principio della certezza del diritto, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualunque soggetto che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione dell'Unione ha fatto nascere in lui fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni idonee a far nascere siffatte aspettative, quale che sia la forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanino da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione del principio suddetto in assenza di precise assicurazioni che gli siano state fornite dall'amministrazione. Allo stesso modo, qualora un operatore economico prudente ed avveduto sia in grado di prevedere l'adozione di una misura dell'Unione idonea a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di detto principio nel caso in cui tale misura venga adottata</corsivo>” (Corte giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 30 aprile 2019, in C-611/17). Lo evidenzia anche la giurisprudenza di questo Consiglio notando come in ambito unionale sia stato precisato “<corsivo>che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un'autorità amministrativa nazionale abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che essa gli avrebbe fornito (Corte di Giustizia, 31 marzo 2022, in causa C 195-21, punto 65)</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 novembre 2022, n. 9874).</h:div><h:div>15.1. Declinando tali principi al caso di specie si osserva come non siano neppure dedotte condotte da parte dell’Autorità o della Cassa che potessero, in contraddizione con il quadro regolatorio, ingenerare l’affidamento del Comune in ordine alla possibilità di computare le voci tariffarie secondo quando riscosso e non quanto fatturato.</h:div><h:div>16. In definitiva, una volta  riformata la sentenza di primo grado, il ricorso in appello deve essere respinto nel merito, dichiarando infondato (anziché inammissibile) il ricorso introduttivo del giudizio.</h:div><h:div>17. Osserva, in ultimo, il Collegio come la gestione del servizio da parte del Comune – in relazione alla vicenda esaminata – lasci intravvedere possibili profili di responsabilità per danno erariale atteso che l’inosservanza delle disposizioni regolatorie conduce ad un incremento dei costi per l’Amministrazione e, quindi, per la collettività. In considerazione di quanto esposto risulta necessario trasmettere copia della presente sentenza, unitamente agli atti di causa (compresi, pertanto, gli atti contenuti nel fascicolo di primo grado), alla Procura regionale presso la Corte dei Conti della Regione Campania, istituzionalmente deputata all’accertamento di tale responsabilità e alle successive azioni a ristoro dell’eventuale danno erariale cagionato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) riforma la sentenza di primo grado e, decidendo sul merito della controversia, respinge i motivi di ricorso di primo grado riproposti nel presente grado d’appello;</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>) condanna il Comune di Pozzuoli a rifondere ad ARERA e alla C.S.E.A. le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge;</h:div><h:div><corsivo>iii</corsivo>) invita la Segreteria della Sezione a trasmettere copia della presente sentenza nonché tutti gli atti di causa (ivi compresi gli atti del primo grado di giudizio) alla Procura regionale presso la Corte dei Conti della Campania, per l’eventuale seguito di competenza.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Lorenzo Cordi'</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>