<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210470120230721104349526" descrizione="" gruppo="20210470120230721104349526" modifica="7/21/2023 1:04:07 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="04701"/><fascicolo anno="2023" n="07899"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210470120230721104349526.xml</file><wordfile>20210470120230721104349526.docm</wordfile><ricorso NRG="202104701">202104701\202104701.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\54 Paolo Giovanni Nicolo' Lotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Santini</firma><data>21/07/2023 13:04:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, 24 novembre 2020, n. 12430, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4701 del 2021, proposto da </h:div><h:div>A.R.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Frigenti, Giorgio Pasquali, Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Capitolina in Roma alla via del Monte di Giove n. 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il Cons. Massimo Santini, nessuno è comparso per le parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Si controverte su una associazione per la ricerca sull’autismo che otteneva in concessione dal Comune di Roma, nel 1995, un bene immobile (ex scuola INCIS “La Pisana”) per ivi poter svolgere la propria attività di tipo didattico, sociale ed assistenziale.</h:div><h:div>2. Con determinazione dirigenziale in data 5 ottobre 2018 si provvedeva alla revoca della suddetta concessione per plurime ragioni: a) morosità consolidata nel tempo; b) mancata esecuzione di opere ed interventi cui la ridetta associazione si era impegnata in sede convenzionale; c) scadenza della concessione senza rinnovo espresso. Ci si trova dunque dinanzi ad un atto a struttura plurimotivata.</h:div><h:div>3. Il ricorso di primo grado veniva rigettato dal TAR Lazio per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>3.1. La memoria notificata in data 6 aprile 2020 contiene ulteriori motivi non tempestivamente impugnati;</h:div><h:div>3.2. L’immobile in questione rientra ad oggi nel patrimonio indisponibile dell’amministrazione comunale in quanto diretto ancora a soddisfare esigenze della collettività (attività socio sanitarie ed assistenziali);</h:div><h:div>3.3. Il provvedimento si fonda su plurime ragioni (tra queste: violazione obblighi convenzionali) tutte autonomamente idonee a sorreggere la legittimità del provvedimento adottato;</h:div><h:div>3.4. La competenza in materia di gestione del patrimonio indisponibile è della dirigenza e non dell’organo politico.</h:div><h:div>4. La sentenza veniva appellata per i motivi di seguito sintetizzati:</h:div><h:div>4.1. Erroneità nella parte in cui la memoria in data 6 aprile 2020 è stata considerata alla stregua di motivi ulteriori di gravame e non di approfondimento di difese già articolate in sede di ricorso introduttivo;</h:div><h:div>4.2. Erroneità nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto che l’immobile in questione (un tempo destinato a scuole elementari e medie) era ormai “abbandonato da almeno 10 anni”. Di qui il venire meno della “destinazione del bene al pubblico servizio” e dunque la ritenuta assenza del carattere della indisponibilità del bene stesso;</h:div><h:div>4.3. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato il tacito rinnovo del rapporto concessorio nonché l’esiguità del canone concessorio che, sebbene pacificamente non versato, sarebbe stato “ampiamente compensato dalle spese effettuate dall’Associazione per i lavori di ristrutturazione” (pag. 9 atto di appello).</h:div><h:div>5. Si costituiva in giudizio il Comune di Roma per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.</h:div><h:div>6. Alla pubblica udienza del 6 luglio 2023 la causa veniva infine trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. L’appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate:</h:div><h:div>7.1. In primo grado è stata depositata una memoria, in data 6 aprile 2020, che in effetti contiene motivi ulteriori rispetto a quelli proposti con il ricorso introduttivo. Più in particolare:</h:div><h:div>7.1.1. Nel ricorso introduttivo di primo grado si era evidenziato che: non sarebbe stata tenuta in considerazione la “valorizzazione delle iniziative socio-culturali svolte da Organismi senza fini di lucro di interesse pubblico in ausilio dell’Amministrazione” (pag. 9 ricorso introduttivo). Ciò anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 (pag. 12 ricorso); inoltre l’immobile in questione “non risulta ascrivibile al patrimonio indisponibile del Comune di Roma” (pag. 11 ricorso); infine vi sarebbe la competenza in materia della circoscrizione e non degli uffici amministrativi;</h:div><h:div>7.1.2. Dal canto suo la memoria notificata in data 25 febbraio 2020 e depositata il successivo 6 aprile 2020, previa costituzione in giudizio di nuovo difensore, contiene motivi ulteriori (ma non tempestivamente notificati nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato) riguardanti la violazione della legge n. 266 del 1991 nonché alcune disposizioni di matrice comunitaria (Comunicazione Parlamento UE del 15 novembre 2010 nonché Regolamento UE 2018/1475), motivi questi come detto non altrimenti specificamente formulati in sede di ricorso introduttivo.</h:div><h:div>7.1.3. Di qui la palese tardività di tale memoria in quanto notificata, sì, ma oltre il termine decadenziale a tal fine prescritto e di conseguenza il rigetto del primo motivo di appello;</h:div><h:div>7.2. Quanto al secondo motivo di appello, osserva il collegio come il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile non possa avvenire <corsivo>per facta concludentia</corsivo> (trascuratezza prolungata da parte dell’ente proprietario) ma soltanto per volontà espressa in tal senso manifestata in apposito atto amministrativo. Al riguardo si registrano infatti le seguenti decisioni:</h:div><h:div>- Cass. Civile, sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24707, secondo cui va affermato il <corsivo>“principio secondo cui (cfr. Cass. S.U. n. 6019/2016) affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (in termini si veda anche Cass. S.U. n. 14865/2006, Cass. n. 26402/2009, ed ancor prima Cass. S.U. n. 391/1999, richiamata anche nella motivazione della sentenza gravata), ravvisando la manifestazione di volontà formale della P.A. di assoggettare il bene alla destinazione di pubblico servizio”</corsivo>. Ed ancora che: <corsivo>“la dismissione di un bene incluso nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili di un Comune, ex art. 826 c.c., comma 3, con conseguente regressione al patrimonio comunale disponibile (nella specie un impianto sportivo), necessita di una manifestazione di volontà, espressa in un atto amministrativo, e la materiale cessazione della destinazione al servizio pubblico, non essendo sufficiente, a tale scopo, una trascurata gestione dell'impianto, sebbene prolungata”</corsivo>. Infine che:<corsivo> “Ne deriva quindi che la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo”</corsivo>;</h:div><h:div>- Cass. Civile, sez. un., 25 febbraio 2014, n. 4430, secondo cui: <corsivo>“Costituisce principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, S.U. n. 391/1999, n. 16831/2002) quello secondo cui, ai fini della qualificazione di un bene quale appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, ai sensi dell'art. 826 cod. civ., comma 3, u.p., la destinazione ad un pubblico servizio, che tale indisponibilità connota, debba risultare da un duplice ordine di requisiti, di quello c.d. "soggettivo" costituito da una manifestazione di volontà dell'ente proprietario, espressa in un atto amministrativo ad hoc, con il quale il bene sia stato destinato al soddisfacimento di una esigenza della collettività, e da quello "oggettivo", che ricorre nei casi in cui tale destinazione al pubblico interesse sia stata concretamente attuata”</corsivo>.</h:div><h:div>Ne deriva da quanto sopra riportato che anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato stante la conclamata assenza di qualsivoglia atto amministrativo comunale dal quale possa evincersi una siffatta volontà dismissiva o comunque di declassificazione.</h:div><h:div>7.3. Quanto al terzo ed ultimo motivo di appello (sub 4.3.), al di là del possibile tacito rinnovo della concessione è comunque indubbio, tenuto conto della struttura plurimotivata del provvedimento gravato in primo grado, che il canone di concessione non è mai stato corrisposto, come del resto pacificamente riconosciuto dalla difesa di parte appellante nella parte in cui si afferma che: “è sicuramente vero che tali canoni non siano stati corrisposti da parte dell’Associazione ricorrente” (pag. 8 atto di appello).</h:div><h:div>Ebbene la stessa difesa di parte appellante ritiene che tale morosità sia del tutto irrilevante a cagione della esiguità del canone (cento mila lire del vecchio conio), ma questa circostanza non può di certo costituire una buona ragione per continuare ad essere pervicacemente morosi, essendo vero anzi il contrario (ossia che, proprio in ragione della esiguità del canone, alcuna giustificazione potrebbe essere sollevata quale scriminante del suddetto comportamento moroso).</h:div><h:div>Quanto invece ai “lavori di ristrutturazione” che sarebbero stati eseguiti sull’immobile (e per i quali l’odierna appellante aveva tra l’altro assunto specifico obbligo in sede convenzionale), si parla solo genericamente di opere non altrimenti quantificate e specificate nelle loro effettiva individuazione e consistenza (mancano in altre parole progetti, fatture ed ogni altra documentazione idonea a rappresentare lo svolgimento effettivo di tali lavori). La deduzione si rivela in questi termini estremamente generica e dunque inammissibile.</h:div><h:div>8. L’appello deve dunque essere rigettato, alla luce delle considerazioni sopra svolte, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite in considerazione delle fattispecie esaminate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Massimo Santini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>