<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210455120210927115939819" descrizione="" gruppo="20210455120210927115939819" modifica="9/27/2021 4:05:17 PM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Cns Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Coop in proprio e quale Mandataria Rti" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="04551"/><fascicolo anno="2021" n="06533"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210455120210927115939819.xml</file><wordfile>20210455120210927115939819.docm</wordfile><ricorso NRG="202104551">202104551\202104551.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>davide ponte</firma><data>27/09/2021 16:05:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00530/2021, resa tra le parti, concernente per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare richiesta, </h:div><h:div>- del decreto dirigenziale n. 385/2020, prot. n. 0016070 del 25.09.2020, a firma del Dirigente dell'Area Affari Generali della Scuola Normale Superiore, quale RUP del procedimento, Dott. Claudio Capecchi, recante l'esclusione dell'appalto di servizi del ricorrente RTI costituendo; pubblicato sul sito web della Scuola Normale Superiore in data 25.09.2020 e notificato via pec in pari data al Consorzio Integra;</h:div><h:div>- del decreto dirigenziale n. 387/2020, prot. n. 0016171 del 28.09.2020, a firma del Dirigente dell'Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti della Scuola Normale Superiore, Dott. Gesualdo Daniele Maria Altamore, recante l'aggiudicazione dell'appalto di servizi in favore del costituendo RTI tra Consorzio CNS (mandataria), AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile (mandante), Engie Servizi S.p.A. (mandante) e Fulgida Impresa Pulizie F.I.P. S.r.l. (mandante); pubblicato sul sito web della Scuola Normale Superiore in data 29.09.2020;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 0016170 del 28.09.2020, a firma del Dirigente dell'Area Affari Generali della Scuola Normale Superiore, quale RUP del procedimento, Dott. Claudio Capecchi, allegata al decreto dirigenziale n. 387/2020, prot. n. 0016171 del 28.09.2020, avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione degli immobili istituzionali della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant'Anna (CIG 749739346D). Comunicazione sullo stato della procedura per l'adozione dei provvedimenti di competenza"; pubblicata sul sito web della Scuola Normale Superiore in data 29.09.2020 in allegato al decreto dirigenziale n. 387/2020;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque collegato ancorchè ignoto, ed in particolare:</h:div><h:div>- delle note del RUP Dott. Claudio Capecchi, quali: la nota prot. n. 6842 del 20.04.2020; la nota prot. 12449 del 24.07.2020;</h:div><h:div>- dei pareri dell'"esperto" Dott.ssa Olivia Picchi, su cui si basano le note e i provvedimenti del RUP, quali: la relazione prot. n. 12383 del 23.07.2020; la relazione prot. n. 15412 del 15.09.2020; richiamate per relationem nel decreto dirigenziale n. 385/2020, non pubblicate; la relazione prot. n. 1549 del 16.09.2020, richiamata per relationem nella nota prot. n. 0016170 del 28.09.2020 del RUP allegata al decreto dirigenziale n. 387/2020, non pubblicata;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4551 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Cns Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Coop in proprio e quale Mandataria Rti, Rti Engie Servizi Spa, Rti Arco Soc. Coop. Cons., Rti Fip S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate 8; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83; </h:div><h:div>Rti Sogesi Spa, Rti Toscana Full Service S.r.l. non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Scuola Normale Superiore di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Sevitalia Sicurezza S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Rti, Rti Itaf S.r.l., Rti Miorelli Service Spa, Rti Imbi S.r.l., Rti Dalfood S.r.l., Rti Servizi Ospedalieri Spa non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>So.Ge.Si S.p.A., Toscana Full Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Integra Società Cooperativa e di Scuola Normale Superiore di Pisa e di So.Ge.Si S.p.A. e di Toscana Full Service S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2021 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Righi Luca, Chiti Mario Pilade e dello Stato Andrea Fedeli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 530 del 2021 con cui il Tar Toscana aveva accolto l’originario gravame, proposto dalla odierna appellata Consorzio Integra Società Cooperativa al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti provvedimenti, resi nell’ambito della “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione degli immobili istituzionali della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant'Anna”: decreto dirigenziale n. 385/2020, prot. n. 0016070 del 25 settembre 2020, a firma del dirigente dell'Area Affari Generali della Scuola Normale Superiore, recante l’esclusione dall'appalto di servizi del ricorrente RTI costituendo; decreto dirigenziale n. 387/2020, prot. n. 0016171 del 28 settembre 2020, a firma del dirigente dell'Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti della Scuola Normale Superiore, recante l’aggiudicazione dell'appalto di servizi in favore del costituendo RTI tra Consorzio CNS (mandataria), AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile (mandante), Engie Servizi S.p.A. (mandante) e Fulgida Impresa Pulizie F.I.P. S.r.l. (mandante).</h:div><h:div>In particolare, all’esito del giudizio di prime cure veniva accolta la censura dedotta dal Consorzio escluso avverso la presunta erroneità delle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in ordine allo scostamento del costo del lavoro dichiarato nella sua offerta rispetto alle tabelle ministeriali, ritenuto giustificato contrariamente a quanto rappresentato nel provvedimento di esclusione impugnato; il ricorso veniva quindi accolto, con annullamento dell’esclusione comminata al ricorrente con reviviscenza dell’originaria graduatoria.</h:div><h:div>Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, avverso tale sentenza di accoglimento parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:</h:div><h:div>- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 e 23 del d.lgs. 50/2016, violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale in tema di verifica di congruità dell’offerta e del costo del lavoro ivi esposto, motivazione insufficiente, erronea, contraddittoria, incongrua, per inammissibilità ed infondatezza della censura accolta;</h:div><h:div>- analoghi vizi per errore e travisamento dei risultati della disposta verificazione.</h:div><h:div>La Scuola superiore appellata si costituiva in giudizio e chiedeva l’accogliento dell’appello.</h:div><h:div>Il Consorzio appellato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’appello. </h:div><h:div>Con ordinanza n. 3483 del 25 giugno 2021 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata e fissata l’udienza di merito.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 24 settembre 2021 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appello è fondato.</h:div><h:div>2. Punto centrale controverso è la legittimità della valutazione svolta dalla stazione appaltante in merito alla congruità dell’offerta risultata prima classificata, esclusa dalla stessa p.a. in quanto reputata – all’esito della verifica di congruità di cui all’art. 95 comma 10 d.lgs. 50 del 2016 - non rispettosa della normativa in tema di trattamento economico dei lavoratori.</h:div><h:div>2.1 Dall’analisi della documentazione in atti emerge come, attraverso la relativa fase procedurale di verifica dal punto di vista procedurale, l’offerta provvisoriamente aggiudicataria sia stata correttamente sottoposta alle verifiche di congruità, sia rispetto alla sua “sostenibilità economica”, che specificamente in riferimento alla correttezza dei costi del lavoro utilizzati per la sua predisposizione, con espresso avvertimento che la stessa offerta sarebbe stata valutata “anche alla luce della normativa in materia di costo salariale”. In particolare, veniva richiesto al riguardo di evidenziare, in relazione alle varie tipologie di servizi oggetto dell’appalto, il numero delle unità di personale utilizzato, la qualifica, il CCNL di categoria applicato, il numero di ore di lavoro per l’intero periodo ed il costo orario applicato</h:div><h:div>2.2 All’esito di tale approfondimento, l’esclusione è stata disposta con la seguente motivazione. L’offerta è stata ritenuta non rispettosa della normativa in tema di trattamento economico dei lavoratori; in particolare, è stato osservato che, sulla base dell’attenta analisi condotta con l’ausilio dell’esperto esterno appositamente incaricato, da un lato, “il costo medio orario dichiarato dal concorrente … non rispetta il costo medio orario previsto dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative previdenziali e assicurative”; dall’altro, che, nonostante gli ulteriori chiarimenti forniti da Consorzio Integra, permaneva una “considerevole e non giustificata discordanza tra il totale dei valori orari proposti dal concorrente e quelli calcolati prudenzialmente” sulla base della disciplina di legge e contrattuale applicabile.</h:div><h:div>3. Se per un verso la sentenza di prime cure neppure richiama (né altrimenti risulta prendere in considerazione) l’iter seguito dalla stazione appaltante né la conclusiva motivazione, cioè quello che dovrebbe costituire l’oggetto del petitum sostanziale, per un altro verso il Tar ha disposto una verificazione sul medesimo oggetto reputato controverso, cioè “se il costo del lavoro dichiarato dal Consorzio Integra Società Cooperativa (capogruppo mandatario di costituendo r.t.i.) nella sua offerta sia o meno inferiore al costo medio orario territoriale indicato nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 e, in caso di risposta positiva, se esistono giustificazioni per lo scostamento”.</h:div><h:div>La sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento prevalente, condiviso dal Collegio, sia – sul versante formale - in ordine agli ambiti di sindacato nelle valutazioni in esame, sia – sul versante sostanziale - in ordine alla congruità dell’offerta e dei relativi giustificativi.</h:div><h:div>4. Sul primo versante predetto, va ribadito che la discrezionalità di cui è titolare l'amministrazione in materia di verifica della congruità dell'offerta non esclude di per sé il sindacato giurisdizionale, limitandolo piuttosto ai soli macroscopici casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o travisamento di fatti.</h:div><h:div>4.1 Nelle gare pubbliche, la valutazione dell'anomalia e della congruità dell’offerta può formare oggetto di sindacato giurisdizionale limitatamente ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o travisamento di fatti, ipotesi queste che non ricorrono nel caso in cui il giudice abbia valutato anomala od incongrua l’offerta per la voce costo del personale in quanto la stessa offerta si discostava in modo significativo dai minimi tariffari previsti dal ccnl e dalle tabelle ministeriali, nonché dal costo delle offerte degli altri concorrenti e non vi erano elementi sufficienti a provarne la congruità (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4529).</h:div><h:div>4.2 Nel caso di specie il Giudice di prime cure, lungi dal rispettare il predetto principio, ha proceduto ad una attività di verificazione nella sostanza completamente sostitutiva di quella svolta dalla stazione appaltante. Inoltre, la verifica ha, nei limiti di sindacato predetti, confermato il seppur parziale non irrilevante mancato rispetto di minimi tabellari predetti, con la conseguente legittimità dei provvedimenti impugnati. </h:div><h:div>4.3 Di conseguenza, applicando le predette coordinate, non è corretta la conclusione raggiunta dai Giudici di prime cure: sia per l’inammissibilità dell’attività sostitutiva svolta forzando l’ambito dell’approfondimento istruttorio, sia per la mancata valutazione delle argomentazioni svolte dalla stazione appaltante sulla scorta della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento.</h:div><h:div>4.4 Occorre al riguardo richiamare i principi già espressi da questo Consiglio in materia di verificazione.</h:div><h:div>4.4.1In generale, nel processo amministrativo la verificazione, così come la consulenza tecnica, non può esonerare la parte dalla prova dei fatti dedotti e posti a base delle richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla parte in ragione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall' art. 2697 c.c. ; in particolare, la verificazione ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, non quella di rifare il giudizio valutativo spettante all’amministrazione procedente.</h:div><h:div>Inoltre, a differenza della consulenza tecnica d'ufficio prevista dall' art. 67 c.p.a . al fine di consentire al giudice di acquisire un giudizio tecnico, la verificazione è uno strumento probatorio che mira all'effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa. In buona sostanza, la verificazione comporta l'intervento, in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione; l'esito della verificazione è certo autonomamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche discostarsi dalle conclusioni del verificatore, a condizione tuttavia che ne espliciti adeguatamente le ragioni. </h:div><h:div>4.4.2 Nel caso di specie, se da un canto la verificazione è stata svolta al di là della funzione sopra delineata, in quanto tesa a riformulare il giudizio valutativo della stazione appaltante, da un altro canto contiene elementi di dichiarata incertezza ed opinabilità, inadeguati anche rispetto ai fini sostitutivi perseguiti.</h:div><h:div>4.5 Quanto sin qui evidenziato conferma l’infondatezza dell’eccezione di parte appellata privata, laddove ha contestato la novità della questione dedotta con l’appello. Infatti, oggetto dell’appello è la sentenza di prime cure; e nel caso di specie è quest’ultima che ha introdotto, all’esito della verificazione e delle difese prospettate in quella sede (in specie dal tecnico di parte originaria ricorrente); conseguentemente, è pienamente corretta ed ammissibile la proposizione dei principali motivi di appello avverso le argomentazioni contenute in sentenza e le relative conclusioni.</h:div><h:div>5. Sul secondo versante, occorre richiamare il dato normativo rilevante.</h:div><h:div>5.1 L’art. 95, comma 10, statuisce che “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 97, comma 5, stabilisce che la stazione appaltante procede all’esclusione dell’offerta “<corsivo>solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto</corsivo>: (…) <corsivo>d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, di cui all’articolo 23, comma 16</corsivo>”.</h:div><h:div>Il comma 6 così statuisce: “<corsivo>Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa</corsivo>”.</h:div><h:div>A propria volta l’art. 23 comma 16 prevede quanto segue: “<corsivo>Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione…</corsivo>”.</h:div><h:div>5.2 Fermo, dunque, il rispetto dei “minimi salariali retributivi” ovvero dei “trattamenti salariali retributivi inderogabili”, che danno luogo ad automatica esclusione dalla procedura di gara per presunzione assoluta di anomalia dell’offerta, è sempre consentito al datore di lavoro illustrare le effettive condizioni contrattuali ed organizzative della propria azienda per spiegare se i valori di cui alle tabelle ministeriali siano stati violati o se, pur essendo violati, ciò sia dovuto a particolari condizioni aziendali; tali spiegazioni vengono sottoposte alla stazione appaltante che potrà ritenerle o meno idonee a supportare un giudizio di congruità.</h:div><h:div>La facoltà di giustificare il costo della manodopera indicato in offerta deriva proprio dal fatto che nelle tabelle ministeriali è indicato un “costo medio orario” o “costi medi della manodopera”, che ha natura oscillante e variabile in quanto determinato in funzione delle specificità endogene aziendali, a fronte del dato del minimo salariale retributivo, che è, invece, voce inderogabile poiché variante esogena e predeterminata (su tutto quanto detto cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097).</h:div><h:div>La ratio dell'obbligo dell'indicazione separata dei costi della manodopera è esplicitata nell'ultimo periodo dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, come sostituito dall'art. 60 del d.lgs. n. 56 del 2017, secondo il quale “<corsivo>le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d)</corsivo>”, vale a dire il rispetto dei minimi salariali retributivi del personale indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16. </h:div><h:div>5.3 Dato tale presupposto normativo, è corretto affermare che l'indicazione separata dei propri costi della manodopera è componente essenziale dell'offerta economica e perciò la relativa carenza è di regola sottratta, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici alla sanatoria con soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Tuttavia, già la Corte di Giustizia ha fatto salvo il caso in cui «le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche» (così la sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18), per il quale, secondo il citato principio di trasparenza e quello di proporzionalità, deve ritenersi consentita la regolarizzazione dell'offerta mediante il potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante. Tale eccezione si giustifica ogniqualvolta l'operatore economico “ragionevolmente informato e normalmente diligente” possa nutrire un valido e concreto affidamento sulla correttezza, non solo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante, ma anche delle richieste da questa avanzate con i documenti di gara, in conformità ai principi di tutela del legittimo affidamento, nonché di trasparenza e di certezza del diritto.</h:div><h:div>Quest’ultimo peraltro non risulta essere il caso di specie, né la sentenza impugnata vi fa riferimento.</h:div><h:div>5.4 Piuttosto, in termini generali per costante giurisprudenza, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma rappresentano pur sempre un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, di modo che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo, pur non legittimando <corsivo>ex se</corsivo> un giudizio di anomalia, può essere accettato sempre che risulti puntualmente e rigorosamente giustificato (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2018, n. 2867; Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5939; Cons. St., sez. V, 9 aprile 2015, n. 1813).</h:div><h:div>5.5 Il limite all’ammissibilità di siffatti scostamenti (nel rispetto dei minimi retributivi stabiliti in sede di contrattazione collettiva) riveste, dunque, carattere <corsivo>“giustificativo”</corsivo>: le discordanze dalle predette tabelle debbono essere perciò giustificate sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa ed accompagnate da significativi ed univoci dati probatori, al di là di generiche affermazioni dell’impresa; se, infatti, l’aggiudicataria è in linea generale gravata dell’onere di giustificare i costi proposti (essendo a tal fine ammessa a fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta ed anche su voci non direttamente indicate dalla stazione appaltante come incongrue, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen, 29 novembre 2012, n. 36), a maggior ragione tale prova puntuale e rigorosa è richiesta quando il costo del lavoro non è coincidente con quello medio tabellare (Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554). Anche l’eventuale riferimento a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, che evidenzino una particolare organizzazione imprenditoriale a giustificazione di tali scostamenti, vanno documentate e comprovate dall’offerente e la relativa valutazione tecnico-discrezionale al riguardo è rimessa alla Stazione appaltante.</h:div><h:div>5.6 A tali principi ben si è attenuta la stazione appaltante che ha svolto una approfondita verifica, scevra dai vizi ammissibili, nei limiti di sindacato giurisdizionale sopra ricordati, all’esito della quale ha accertato “<corsivo>che il costo medio orario dichiarato dal concorrente di cui trattasi non rispetta il costo medio orario previsto dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative previdenziali e assicurative</corsivo>” prendendo altresì atto “<corsivo>della considerevole e non giustificata discordanza tra il totale dei valori orari proposti dal concorrente e quelli calcolati prudenzialmente dall’esperto</corsivo>”. Il tutto sulla scorta di un approfondimento che, lungi dall’essere esaminato dal Tar sulla scorta dei principi e dei conseguenti limiti di sindacato predetti, è stato oggetto di una valutazione sostitutiva istruttoria da parte del verificatore.</h:div><h:div>5.7 Peraltro, anche a quest’ultimo riguardo appaiono fondate le deduzioni di appello di parte appellante.</h:div><h:div>Infatti, dall’esame della verificazione emerge, oltre alla effettiva sussistenza del dato inferiore del costo del lavoro dichiarato rispetto a quello delle tabelle ministeriali, la permanenza di elementi di incertezza, con particolare riferimento alla valutazione dell’assenteismo. Inoltre, lo stesso approfondimento svolto dal verificatore evidenzia la sussistenza di modalità di verifica alternative ed in contrasto fra i tecnici, senza che parimenti venga fornita o comunque emerga una prospettazione o un qualsiasi elemento attestante l’inattendibilità delle valutazioni svolte dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Invero, lo stesso contenuto della verificazione si palesa opinabile, anche oltre la valutazione posta a fondamento dell’esclusione contestata. Ad ulteriore titolo semplificativo, in proposito, va richiamato il passaggio conclusivo del punto 5 della relazione (sull’analisi dei costi) laddove, in merito all’incidenza dei dati sulla riduzione del costo (cioè nella sostanza il fulcro della questione), il verificatore scrive: “<corsivo>Sul punto, tuttavia, la scrivente ritiene di non poter direttamente verificare l’effettività dei dati forniti dal Consorzio</corsivo>”. </h:div><h:div>Inoltre, dalla verificazione risultano asserzioni che non contengono dati certi in relazione, in particolare, alla forbice di scostamento tra il minimo tabellare corretto ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, comprensivo degli oneri sociali e assicurativi e di altri costi previsti dalle normative di settore, e quanto dichiarato dal Consorzio Integra. </h:div><h:div>Occorre evidenziare che tra le voci oggetto del riscontro del verificatore in relazione allo scostamento, vi sono gli elementi retributivi annui (voce A), gli oneri aggiuntivi (voce B), gli oneri previdenziali ed assicurativi (voce C) e le voci trattamento di fine rapporto e rivalutazione TFR (voce D). Se le prime due voci non hanno prodotto problemi tecnici di rilevanza in quanto il Consorzio, in base alla verificazione, ha rispettato tutti gli elementi fissi indicati nei quadri A e B dei minimi tabellari (non rilevando così scostamenti significativi), sulle voci C e B la relazione evidenzia come in merito non vi siano dati riscontrabili certi forniti da Integra, impedendo un riscontro effettivo, ma solo plausibile.</h:div><h:div>6. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi, a fronte della complessità della questione confermata dalla svolta verificazione di primo grado, per compensare le spese del doppio grado di giudizio</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/09/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paolo Failla Giacomobono</h:div><h:div>Davide Ponte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>