<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210453720211112083244202" descrizione="" gruppo="20210453720211112083244202" modifica="11/12/2021 9:05:03 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Romeo Gestioni S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="04537"/><fascicolo anno="2021" n="07922"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210453720211112083244202.xml</file><wordfile>20210453720211112083244202.docm</wordfile><ricorso NRG="202104537">202104537\202104537.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giulio veltri</firma><data>12/11/2021 09:05:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/11/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 2294/2021, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4537 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Societa' Regionale per la Sanita' S.p.A. - Soresa Spa, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Asl Na 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Merola, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Iannuccilli in Roma, via Lima 7 - Interno 7; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Rti Gruppo Sam Servizi Ambienti Metropolitani S.r.l., non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Consorzio Servizi Integrati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ambroselli, Domenico Gentile, Gianluca Mignacca, Nicola Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Servizi Integrati e della Asl Na 2 Nord;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Romeo Gestioni si è classificata seconda graduata con 86,24 punti (56,24 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica) nel lotto 1 della gara indetta dall’ASL Napoli 2 Nord con bando del 10 giugno 2019, per l’appalto triennale del servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei presidi, strutture e uffici della stessa Azienda, per un importo a base d’asta pari a € 22.697.330,55. </h:div><h:div>2. Con il ricorso di I grado ha impugnato l’aggiudicazione disposta il favore del R.T.I. CSI, che l’ha preceduta al primo posto in graduatoria con punti 87,64 punti (67,44 per l’offerta tecnica e 20,20 per l’offerta economica).</h:div><h:div>3. Trattandosi di appalto di servizi <corsivo>labour intensive</corsivo>, il criterio di aggiudicazione imposto (art. 95, comma 3) è stato quello del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 30 punti al prezzo e 70 al progetto tecnico, questi ultimi da assegnare in base a 23 criteri di valutazione, di cui 15 discrezionali, 5 quantitativi e 3 tabellari. </h:div><h:div>3.1. Sempre in ragione della tipologia di appalto, gli atti di gara hanno contemplato la c.d. clausola sociale (art. 50 del codice), che impegna l’aggiudicatario «<corsivo>ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, …. ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente</corsivo>» (art. 25 del …</h:div><h:div>4. La ricorrente ha proposto in primo grado censure intese a dimostrare:</h:div><h:div>- l’illegittima mancata esclusione dell’offerta CSI per inosservanza del vincolo della clausola sociale; </h:div><h:div>- l’incongrua valutazione delle offerte e l’errata attribuzione dei singoli sub-punteggi, che se correttamente assegnati avrebbero condotto a un punteggio totale ben superiore per l’offerta della Romeo Gestioni, suscettibile di oltrepassare il minimo distacco di punteggio (1,40 punti) rispetto all’offerta prima graduata e ribaltare l’esito della gara; </h:div><h:div>- l’illegittima mancata istruttoria e motivazione in ordine alla affidabilità professionale della EPM, consorziata esecutrice designata dal CSI. </h:div><h:div>5. Il R.T.I. aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, interamente incentrato sulla determinazione della S.A. di riammissione in gara della Romeo Gestioni in base alle motivazioni di cui al verbale di gara dell’11.2.2020. </h:div><h:div>6. Con sentenza n. 2294/2021 il T.A.R. Campania ha respinto il ricorso della Romeo Gestioni e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di C.S.I.</h:div><h:div>7. Avverso la sentenza T.A.R. Campania n. 2294/2021 ha proposto appello la Romeo Gestioni, mentre il C.S.I. non ha proposto appello incidentale. Quest’ultima ha nondimeno eccepito l’improcedibilità del giudizio, allegando che, nelle more dello stesso, la gara Consip, ex art. 9 D.L. n. 66/2014 e D.P.C.M. 24.12.2014 (rispetto alla quale l’appalto per cui è causa avrebbe dovuto fungere da “ponte”) le è stata aggiudicata in data 29 settembre 2020 con conseguente stipula della convenzione. Dunque l’appellante, anche ove risultasse vittorioso non potrebbe più ricavare alcuna utilità dal giudizio essendo il servizio oggetto di gara, oggi svolto sulla base di altro e diverso titolo la cui legittimità non è in discussione. </h:div><h:div>8. La causa è stata discussa e all’esito trattenuta in decisione all’udienza del 4 novembre 2021.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Dev’essere preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità del gravame. Non v’è dubbio che l’interesse processuale persiste in capo all’appellante, il quale ha formulato e precisato specifica domanda risarcitoria, per il tempo, pur limitato, in cui avrebbe potuto gestire il servizio ove la gara si fosse legittimamente svolta. Può dunque procedersi all’esame delle questioni di merito.</h:div><h:div>2. La sentenza di prime cure ha respinto il primo motivo di ricorso affermando che la clausola sociale  “<corsivo>non può essere intesa nel senso di comportare un obbligo assoluto per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto. Nel caso di specie, risulta in primo luogo che CSI ha regolarmente prodotto, all’interno della documentazione amministrativa, la formale ed esplicita dichiarazione di accettazione della clausola sociale. Inoltre, il progetto tecnico di CSI prevede, oltre al riassorbimento delle summenzionate 98 unità di personale operaio addetto alle pulizie, inquadrate tra il livello 2 ed il livello 4, l’impiego di ulteriori 28 dipendenti impegnati in altri compiti comunque attinenti all’esecuzione dell’appalto (anche se non inquadrati come operai, quali i responsabili del servizio, gli ispettori della qualità, gli addetti al call center, i responsabili degli acquisti e del magazzino di zona, gli addetti agli approvvigionamenti, etc.)</corsivo>”.</h:div><h:div>3. L’appellante ritiene che la pronuncia sia il frutto di una erronea applicazione delle regole e del travisamento di principi giurisprudenziali pacifici. Ricorda l’appellante, in proposito, che l’art. 25 del Disciplinare di gara stabilisce che l’aggiudicatario “<corsivo>è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente</corsivo>”, ai sensi dell’art. 50 cit. e del CCNL di settore (CCNL Multiservizi). Ne sarebbe dovuta derivare l’assunzione di tutto il personale impiegato dal gestore uscente, quantificato nel lotto 1 (isole e comuni costieri) in 125 unità nominativamente indicate nell’elenco all. 4 al disciplinare. La decisione, descritta dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica, di mantenere solo 98 unità di personale operaio addetto alle pulizie, e di assumere ulteriori risorse, parimenti indicate in offerta tecnica, nell’ambito di categorie di personale diverso da quello operaio, adibito  a funzioni di coordinamento e di governance dell’appalto  per le quali non è operante la clausola sociale, violerebbe quindi – secondo l’appellante - l’art. 25 cit.. </h:div><h:div>4. Il Collegio è di diverso avviso. La  giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha costantemente chiarito che alla clausola sociale non può essere attribuito “<corsivo>un effetto automaticamente e rigidamente escludente</corsivo>” e non può pertanto essere intesa “<corsivo>nel senso di comportare un obbligo assoluto per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto” </corsivo>(tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 28.12.2020, n. 8442; Cons. Stato, sez. V, 2.11.2020, n. 6761; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.10.2020, n. 6336, 29.7.2020, n. 4832 e 24.7.2019, n. 5243; Sez. III, 28.7.2020, n. 4799 e 5.8.2020, n. 4945; Sez. IV, 22.6.2020, n. 3970; Sez. V, 4.5.2020, n. 2796).</h:div><h:div>4.1. L’enfasi che l’appellante pone sul carattere “prioritario” dell’assorbimento che la clausola di cui all’art. 25 del disciplinare imporrebbe, oblitera che la stessa clausola fa salva<corsivo>
				</corsivo>la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. Nel caso di specie l’aggiudicataria ha offerto di assorbire 98 su 125 operai e ha per il resto dichiarato di voler assumere personale con funzioni di coordinamento e <corsivo>governance</corsivo>, ritenuti necessari ai fini di un’efficiente organizzazione del servizio. La proposta, di fatto, assicura lo svolgimento dei compiti operativi attraverso l’assunzione prioritario del personale già impiegato, sulla base di un modello organizzativo che contempla la presenza di ulteriori categorie di personale non reperibile nei ranghi dell’uscente. Essa costituisce un equo bilanciamento dell’interesse sociale alla base della clausola con le ineludibili prerogative organizzative dell’imprenditore nella gestione del servizio.</h:div><h:div>5. Con il secondo, terzo e quarto motivo di primo grado, Romeo Gestioni ha censurato la valutazione dell’offerta tecnica del RTI CSI, con riferimento a tre criteri di valutazione, di cui uno puramente discrezionale, e due quantitativi: (a) Criterio A.1.1. – Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto (discrezionale); (b) Criterio A.1.3 – Ampliamento delle fasce di reperibilità del responsabile del servizio (quantitativo); (c) Criterio A.1.5 – Numero di ore dedicate alla formazione del personale (quantitativo). </h:div><h:div>Segnatamente:</h:div><h:div>- quanto al sub-criterio A.1.1, l’offerta della Romeo Gestioni sarebbe stata sottovalutata, avendo la stessa proposto l’impiego di 135 addetti alle pulizie, per un monte ore annuo di 235.630,8, a fronte di quella di CSI che prevedrebbe solo 98 addetti, per un monte ore complessivo di 182.052. </h:div><h:div>- quanto al sub-criterio A.1.3, l’illogicità discenderebbe dal fatto che l’offerta della Romeo Gestioni, al pari dell’aggiudicataria, prevedrebbe l’ampliamento della fascia di reperibilità (individuata nell’arco temporale dalle h. 8,30 alle h. 20,00 di ogni giorno dall’art. 19 del capitolato speciale) del responsabile del servizio su 24 ore per 365 giorni l’anno (sabato, domenica e festivi compresi) per cui le due concorrenti avrebbero dovuto conseguire l’identico punteggio;</h:div><h:div>- quanto al sub-criterio A.1.5, non sarebbe stato rispettato il criterio di proporzionalità poiché il punteggio (2) attribuito alla vincitrice è quattro volte superiore a quello di Romeo Gestioni (0,50) mentre il monte ore indicato dalle due concorrenti si trova in un rapporto di 3 a 1 (per cui CSI avrebbe dovuto ottenere al massimo 1,50), atteso che l’instante ha offerto la media di 46 ore annue di formazione per ciascuno dei 135 addetti, per un totale nel triennio di 18.600 ore, mentre CSI avrebbe previsto 470 ore per addetto solo nel primo anno, per un totale di 46.060 ore.</h:div><h:div/><h:div>5.1.  Il giudice di prime cure ha previamente evidenziato che “<corsivo>il punteggio complessivamente assegnato ha premiato di gran lunga la proposta progettuale della prima graduata, che ha conseguito 67,44 punti, a fronte di 56,24 ottenuti dalla seconda, con una differenza pertanto di 11,20 punti” nonché ricordato che “il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016, è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte</corsivo>”.</h:div><h:div>Esaminando comunque le censure non ha mancato di chiarire che: quanto al sub-criterio A.1.1 “<corsivo>la Commissione di gara è chiamata a valutare l’adeguatezza ed il grado di efficacia dell’organizzazione delle imprese concorrenti e del servizio complessivamente offerto e non può limitare il suo giudizio unicamente al segnalato profilo quantitativo della manodopera…. Peraltro, come si è già chiarito sopra, l’assunto della ricorrente muove da un presupposto erroneo, non tenendo conto dell’integrale portata del progetto tecnico dell’aggiudicataria il quale, oltre al riassorbimento di 98 addetti alle pulizie, prevede come punto qualificante proprio l’impiego di ulteriori 28 dipendenti in vari altri compiti di sicuro rilievo per assicurare un’efficiente organizzazione della struttura organizzativa e, quindi, una più corretta esecuzione delle prestazioni finali</corsivo>”.</h:div><h:div>5.2. Quanto al sub-criterio A.1.3 ha precisato che “<corsivo>pur avendo Romeo Gestioni ampliato (h. 24) la fascia di reperibilità del responsabile del servizio, tuttavia non ha contemplato alcuna forma di sostituzione per la suddetta figura, mentre l’offerta della CSI prevede espressamente, in senso migliorativo, che in caso di assenza e/o impedimento dell’incaricato avrebbe comunicato alla stazione appaltante il nominativo di un sostituto. Oltre a ciò CSI ha offerto anche un ulteriore elemento migliorativo, assicurando la piena reperibilità del Responsabile del Servizio, non solo via telefono ma anche attraverso altre modalità”.</corsivo></h:div><h:div>5.3. Ancora, con riferimento al sub-criterio A.1.5, ha affermato che “<corsivo>la formula prescelta dalla lex specialis, come per il caso precedente, è basata su una relazione di interdipendenza lineare tra le offerte e consente di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo di 4 e alle altre offerte punteggi proporzionalmente decrescenti. Ciò posto, è dirimente osservare che l’assunto della Romeo Gestioni poggia su un presupposto erroneo, dovendosi considerare che le ore triennali destinate alla formazione nel progetto del CSI ammontano in realtà a 138.180 (46.060x3=138.180) e vanno rapportate alle ore annue di lavoro offerte nello stesso triennio ossia 546.050 (182.052x3=546.050).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In definitiva, la valutazione operata dalla Commissione di gara appare coerente con le previsioni della lex specialis, ove si consideri conclusivamente che l’offerta del RTI CSI prevede 470 ore annue per addetto a fronte di 46 ore annue per addetto previste da Romeo Gestioni”.</corsivo></h:div><h:div>6. Le statuizioni sarebbero secondo l’appellante ingiuste. Così non è ad avviso del Collegio.  Di seguito si riporta la sintesi dei motivi d’appello e le ragioni che ostano al loro accoglimento.</h:div><h:div>6.1. Quanto al sub-criterio A.1.3 l’appellante osserva che l’efficienza e l’adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro, cresce proporzionalmente al numero delle risorse impiegate, e anche considerando i 28 addetti (ulteriori rispetto ai 98 operai assorbiti) il numero totale del personale ascenderebbe a n. 126 unità, inferiore al maggior numero di risorse operative offerte dalla Romeo Gestioni (n. 135).</h:div><h:div>6.2. Il Collegio non condivide tale impostazione. Essa di fatto derubrica il sub criterio “<corsivo>Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto</corsivo>”, da criterio composito e discrezionale, a criterio vincolato e quantitativo. Ritiene il Collegio che al cospetto di un criterio dichiaratamente discrezionale, non può dirsi irragionevole il comportamento dell’amministrazione teso a valorizzare la qualità e l’adeguatezza organizzativa oltre che i numeri.</h:div><h:div>6.3. Quanto al sub-criterio A.1.3 l’appellante insiste nella tesi secondo la quale, avendo entrambi gli offerenti previsto la reperibilità del Responsabile del servizio h24/365, essi avrebbero dovuto conseguire il medesimo punteggio pari al massimo previsto di 2 punti. </h:div><h:div>La corretta valutazione dell’offerta, impediva – a dire dell’appellante - di valorizzare considerazioni non strettamente pertinenti, quali la possibilità di sostituzione del responsabile del servizio (asseritamente rilevante nell’ambito dell’altro e diverso sub-criterio A.3.2., o modalità oggettive di reperibilità diverse rilevanti nell’ambito del sub-criterio A.1.1).</h:div><h:div>6.4. Il Collegio ritiene sul punto condivisibili le statuizioni di prime cure. L’offerta di un pronta sostituzione del responsabile del servizio è certamente influente sulla “effettività” della reperibilità h 24, nella misura in cui ricollega l’ampliamento della fascia oraria di reperibilità all’evenienza, realistica, di una indisponibilità soggettiva del responsabile del servizio designato.</h:div><h:div>6.5. Con riferimento al sub-criterio A.1.5, T.A.R. – secondo l’appellante - avrebbe reso una motivazione solo apparente, in quanto ha ritenuto che 46.060 ore sono previste per ciascuno dei tre anni dell’appalto e il totale ore nel triennio è pari a 138.180, concludendo che l’offerta CSI sarebbe migliorativa rispetto all’offerta della Romeo Gestioni (46 ore annue di formazione per ciascuno dei n. 135 addetti, totale nel triennio di 18.600), senza avvedersi che il totale ore di formazione nell’offerta CSI (138.180) è inverosimile, non essendo possibile che il numero di ore di formazione sia (quasi) equivalente a un anno lavorativo.</h:div><h:div>6.6. Anche questo motivo è infondato. Come correttamente eccepito dall’appellata, la tesi della Romeo Gestioni poggia sull’errato raffronto tra le ore “triennali” di formazione (138.180 ore) con le ore “annue” di lavoro offerte (182.052). L’allineamento temporale dei parametri conduce invece a un rapporto di 138.180 ore di formazione nel triennio su 546.050 di ore di lavoro nel triennio.</h:div><h:div>6.7. Col quinto motivo del ricorso di primo grado la Romeo Gestioni si è lamentata della mancata verifica di congruità dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario, a dispetto dell’elevato numero di ore dedicate alla formazione, che risulterebbe sproporzionato rispetto al fabbisogno ed andrebbe a detrimento delle ore dedicate alla attività lavorativa. Il giudice di prime cure, premesso che l’amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, ha ritenuto che “<corsivo>nel caso di specie il dato numerico rilevato non appare da solo idoneo a rendere irragionevole la scelta di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta ex art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, in assenza di elementi specifici di segno contrario e tenuto conto di una complessiva e globale valutazione dei costi e dei benefici della proposta progettuale presentata dall’operatore</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, la sentenza impugnata, laddove afferma che la scelta di non procedere alla verifica di anomalia per mancanza di specifici elementi sarebbe giustificata da “<corsivo>una complessiva e globale valutazione dei costi e dei benefici della proposta progettuale presentata dall’operatore</corsivo>”, opererebbe un’anticipata valutazione di anomalia che la S.A. ha omesso e, pertanto, violerebbe l’art. 34 c.p.a., che vieta al giudice di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati.</h:div><h:div>6.8. Il motivo è privo di fondamento. L’appellante ha chiarito che nel settore delle pulizie ospedaliere la maggior parte della formazione è eseguita <corsivo>on the job</corsivo>, per fare in modo che i processi di igienizzazione e sanificazione, così come eventuali nuove tecniche e i processi di controllo e coordinamento, siano appresi “sul campo” dagli addetti al servizio. In ogni caso l’appellante non ha fornito elementi di prova o di calcolo tali da dimostrare che ove l’amministrazione si fosse determinata a sottoporre l’offerta a valutazione facoltativa di congruità, ne sarebbe derivata una pronuncia di anomalia.</h:div><h:div>7. Con l’ultimo motivo di appello, Romeo Gestioni ribadisce che la Commissione avrebbe dovuto escludere il RTI avversario, ovvero motivare la sua ammissione in gara – ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c), c bis) e c ter), del codice dei contratti pubblici – con particolare riferimento alla vicenda in cui è rimasto coinvolto l’amministratore unico della EPM, società consorziata designata quale esecutrice dell’appalto, il quale ha riportato condanna per il reato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. n. 172/2008 (miscelazione colposa di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in fase di smaltimento), con sentenza emessa in data 28.5.2015 dal Tribunale di Napoli, Sez. dist. Pozzuoli.</h:div><h:div>7.1. Il TAR ha in proposito osservato che “<corsivo>il procedimento penale è stato correttamente segnalato nella sua interezza dal concorrente nel D.G.U.E., che la sentenza non è definitiva (essendo pendente l’appello) e che l’ASL Napoli 2 aveva piena contezza della vicenda (cfr. verbale del 10.12.2019), trattandosi di rapporto contrattuale intrattenuto con la medesima Amministrazione per l’analogo servizio di pulizia svolto presso il P.O. di Pozzuoli. Va soggiunto che all’uopo la Commissione di gara ha disposto un approfondimento istruttorio e, nella successiva seduta (cfr. verbale del 13.01.2020), ha poi definitivamente ammesso il R.T.I CSI, superando ogni dubbio circa l’integrità e l’affidabilità del concorrente</corsivo>”.</h:div><h:div>7.2. L’appellante insiste sulla circostanza che la stazione appaltante ha motivato la decisione in ordine alla questione della condanna (verbale del 13.12.2019) con riferimento alla mancata applicazione di sanzioni o penali nei confronti della EPM in tal modo illegittimamente rinunciando ad esaminare la condotta del suddetto operatore e la sua rilevanza quale possibile illecito professionale nell'ambito del complessivo giudizio sull'affidabilità dell'operatore medesimo. </h:div><h:div>7.3. Ritiene il Collegio che anche questo motivo sia infondato. L’amministrazione, non solo ha avuto contezza del precedente correttamente segnalato dal concorrente, ma ha fatto apposita istruttoria, determinandosi nel senso di escludere la sussistenza di fatti che potessero minare l’integrità e l’affidabilità del concorrente.</h:div><h:div>Lo ha fatto con una motivazione stringata e focalizzata sull’elemento che più è sembrato rilevante (la mancata applicazione di sanzioni o penali), che comunque logicamente sottende le restanti valutazioni, in un quadro generale di regole motivazionali che pacificamente consente formulazioni di sintesi, ove l’amministrazione si determini per l’ammissione e non per l’esclusione.</h:div><h:div>8. In conclusione l’appello dev’essere respinto.</h:div><h:div>9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dall’amministrazione e dalla controinteressata, forfettariamente liquidate in €. 2.500 per ciascuno, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giulio Veltri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>