<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210399520210617101724608" descrizione="" gruppo="20210399520210617101724608" modifica="6/21/2021 2:23:52 PM" stato="2" tipo="10" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="03995"/><fascicolo anno="2021" n="03420"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210399520210617101724608.xml</file><wordfile>20210399520210617101724608.docm</wordfile><ricorso NRG="202103995">202103995\202103995.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\369 Luciano Barra Caracciolo\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Luciano Barra Caracciolo</firma><data>20/06/2021 22:17:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Perotti</firma><data>18/06/2021 16:06:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 235/2021, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3995 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Bonat Marchello Carlo e Bonat Marchello Mario, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Bonaccorsi Di Patti e Giancarlo Faletti, con domicilio eletto presso lo studio del primo Di Patti in Roma, via Federico Cesi n. 72; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della difesa, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, nonché Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;</h:div><h:div>Comune di Pont Canavese, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Marialuisa Bravo, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>
					</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 98 Cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comune di Pont Canavese;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Valerio Perotti, data la presenza dell’avvocato Bravo ed uditi per le parti l’avvocato Faletti e l’avvocato dello Stato Canzoneri;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>RITENUTO, al pur sommario esame proprio della presente fase cautelare del giudizio, che le ragioni di pericolo rappresentate dagli appellanti siano, allo stato, prevalenti rispetto alle ragioni – apparentemente fondate su considerazioni di carattere astratto piuttosto che sulle specificità del caso concreto – poste alla base dell’ordinanza sindacale impugnata, non emergendo dagli atti, con manifesta ed univoca evidenza, elementi di fatto comprovanti l’effettiva ed attuale pericolosità di crollo dell’albero per cui vi è contenzioso;</h:div><h:div>CONSIDERATO altresì, come già rilevato nella precedente ordinanza della Sezione n. 5013 del 28 agosto 2020, che l’amministrazione non ha indicato eventuali misure di messa in sicurezza del sito, pur non risultando espressamente esclusa tale possibilità nel caso concreto;</h:div><h:div>CONSIDERATA d’altro canto l’evidente irreparabilità del danno, <corsivo>in primis</corsivo> di carattere ambientale e paesaggistico, conseguente all’eventuale abbattimento del fusto arboreo monumentale di cui trattasi;</h:div><h:div>RITENUTA pertanto l’opportunità di sospendere, nelle more della definitiva pronuncia cautelare in esito all’istruttoria di seguito disposta, l’efficacia della sentenza impugnata e, con essa, l’ordine di abbattimento della pianta;</h:div><h:div>RIBADITA comunque, come già nella richiamata ordinanza n. 5013 del 2020, l’opportunità di una più approfondita acquisizione istruttoria di carattere tecnico sulle questioni controverse;</h:div><h:div>RILEVATA, sul punto, la necessità – ai fini cautelari da delibare definitivamente ed altresì, data la natura del provvedimento impugnato, di quelli della decisione di merito – di acquisire una valutazione della reale stabilità dell’albero, alla luce dei protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, in particolare le metodiche V.T.A. (<corsivo>Visual tree Assessment</corsivo>), I.S.A. TRAQ (<corsivo>International Society of Arboculture Tree Risk Qualification</corsivo>) e QTRA (<corsivo>Quantified Tree Risk Assessment by Ellis</corsivo>), valutazione che indichi in modo puntuale – alla luce delle obiettive caratteristiche del sito e dello stato <corsivo>reale</corsivo> di radicazione – le eventuali ragioni di criticità determinanti la necessità di un intervento (ove possibile) di riduzione della propensione al cedimento, in tal caso altresì precisando le cure colturali e gli interventi da effettuarsi sull’albero, oltre alle modalità di consolidamento consigliate, ovvero che indichi, in mancanza di efficaci interventi “conservativi” adottabili, l’attendibilità, come unica soluzione di messa in sicurezza nell’immediato, dell’opzione di abbattimento;</h:div><h:div>PRECISATO che il verificatore dovrà preliminarmente specificare le metodiche applicate ai fini delle valutazioni demandategli e le specifiche ragioni tecniche di tale scelta;</h:div><h:div>RITENUTO di affidare l’espletamento di tale verificazione al Direttore generale della <corsivo>Direzione generale dell'economia montana e delle foreste</corsivo> presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con facoltà di delega ad altro idoneo dirigente in servizio presso la medesima Direzione.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), </h:div><h:div>I) accoglie l'istanza cautelare nelle more della disposta verificazione e sospende l'esecutività della sentenza impugnata, con gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>II) Dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione, precisando che:</h:div><h:div>- le operazioni di verificazione dovranno iniziare entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, della presente ordinanza, previo avviso – da parte del nominato verificatore – alle parti ed ai loro difensori, che potranno farsi assistere da propri consulenti, la cui nomina potrà essere formalizzata direttamente innanzi al verificatore sino alla data di inizio delle operazioni;</h:div><h:div>- il verificatore è autorizzato a chiedere alle parti o ad accettare dalle stesse l’eventuale ulteriore documentazione, oltre quella già depositata agli atti di causa, assolutamente necessaria ed indispensabile, a suo giudizio, per il corretto ed esaustivo svolgimento dell’incarico conferitogli;</h:div><h:div>- il verificatore trasmetterà alle parti entro il 10 settembre 2021 una prima bozza di relazione;</h:div><h:div>- le parti potranno inviare al verificatore le proprie osservazioni e controdeduzioni nei successivi 15 giorni;</h:div><h:div>1- il verificatore depositerà la relazione finale e definitiva entro il 15 ottobre 2021;</h:div><h:div>III) pone provvisoriamente a carico degli appellanti Bonat Marchello Carlo e Bonat Marchello Mario, in solido tra loro – salva la regolazione che avverrà con la sentenza definitiva anche per le spese relative alla presente fase cautelare del giudizio – la somma di euro 2.000,00 (duemila), da corrispondere al verificatore quale acconto sul compenso spettante;  </h:div><h:div>IV) rinvia l’affare per il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 28 ottobre 2021 fissando fin da ora l’udienza pubblica per la trattazione del merito, da individuarsi, con separato provvedimento del Presidente della Sezione, nel primo trimestre del 2022, ore di rito.</h:div><h:div>Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa alle parti ed al Direttore generale della <corsivo>Direzione generale dell'economia montana e delle foreste</corsivo> presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in Roma (00187 – RM), via XX Settembre n. 20.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valerio Perotti</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3995/2021) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>