<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210369620210423093829220" descrizione="" gruppo="20210369620210423093829220" modifica="4/23/2021 10:39:55 AM" stato="2" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="03696"/><fascicolo anno="2021" n="02198"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210369620210423093829220.xml</file><wordfile>20210369620210423093829220.docm</wordfile><ricorso NRG="202103696">202103696\202103696.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2021\202103696\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>23/04/2021 10:39:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02299/2021, resa tra le parti, concernente per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,</h:div><h:div>1) del D.M. 16 giugno 2020, n. 218 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 20/21 e dei relativi allegati;</h:div><h:div>1 bis) del medesimo D.M. n. 218/20 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;</h:div><h:div>1 ter) del medesimo D.M. n. 218/20 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del MINISTERO 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;</h:div><h:div>2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 218/20 e il Decreto del MINISTERO 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;</h:div><h:div>3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;</h:div><h:div>4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.</h:div><h:div>5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2020/2021 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 29 settembre 2020, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;</h:div><h:div>6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;</h:div><h:div>7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;</h:div><h:div>8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;</h:div><h:div>9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;</h:div><h:div>10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 218/20, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11 e 22 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;</h:div><h:div>11) del D.M. 218/2020, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;</h:div><h:div>12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;</h:div><h:div>13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;</h:div><h:div>14) del Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 243 nella parte in cui limita a soli 13.072 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 236 nella parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;</h:div><h:div>15) del D.M. del 16 giugno 2020 n. 218 e, in particolare, dell'Allegato n. 2 allo stesso D.M. punto 11) lettera d), inerente la c.d. conferma di interesse;</h:div><h:div>16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;</h:div><h:div>17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente</h:div><h:div>per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.</h:div><h:div>delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3696 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Antonio Morano, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Studio Delia E Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 47; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Catanzaro, Cineca, Universita' degli Studi di Trieste, Universita' degli Studi di Genova, Universita' degli Studi di Milano Bicocca, Universita' degli Studi di Salerno, Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Siena, Universita' degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli, Universita' degli Studi di Milano Statale, Universita' degli Studi Politecnica delle Marche, Universita' degli Studi di Chieti, Universita' degli Studi di Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi dell'Aquila, Universita' degli Studi di Torino, Universita' degli Studi del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi di Varese, Universita' degli Studi di Brescia, Universita' degli Studi di Verona, Universita' degli Studi di Foggia, Universita' degli Studi di Cagliari, Universita' degli Studi di Parma, Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Firenze, Universita' degli Studi di Udine, Universita' degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Pisa non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giovanna Caporaso, Antonia Casile non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato che il ricorrente ha partecipato alla prova selettiva per l’ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2020/2021, collocandosi alla posizione n. 21405;</h:div><h:div>Rilevato che la posizione in graduatoria è tale da far scolorire l’interesse ad agire ( posto 21.405 su 13.072  )</h:div><h:div>Ritenuto  che molte delle censure proposte impingono nel merito di scelte amministrative di programmazione di ampia discrezionalità ( non potendosi certo dare rilevanza alla mera esistenza di differenti scelte fra gli Atenei come motivo di illegittimità amministrativa  a fronte di un sicuro orientamento dell’Amministrazione ad aumentare i posti messi a concorso )o attengono alla formulazione dei quesiti di cultura generale ( aventi peraltro – in astratto -  valore integralmente demolitivo ) ; </h:div><h:div>Ritenuto che la fissazione del numero dei posti disponibili non è solo volta a rispondere al bisogno sociale di accesso allo studio ma anche alla qualità dei processi formativi;</h:div><h:div>Ritenuto che la pandemia sicuramente deve comportare il massimo sforzo possibile nell’incrementare il numero dei medici nei prossimi anni ma che tale sforzo dipende da scelte politico organizzative e da stanziamenti finanziari che devono anche pensare alla qualità dei processi formativi ( essendo insensato aumentare semplicemente il numero dei laureati se il sistema universitario non ne riesce a curare adeguatamente la formazione ); </h:div><h:div>Ritenuto che tale sforzo è stato compiuto – su invito del Ministero e della CRUI  – pur ad invarianza delle strutture umane e materiali e che tanto non è indice della mancata motivazione delle scelte effettuate ma è leggibile evoluzione della dialettica fra controllo giurisdizionale ( che ha sollecitato tale evoluzione ) e azione amministrativa richiedendosi un tempo maggiore per lo strutturale aumento della capacità formativa;</h:div><h:div>Ritenuto che il ricorso richiede una “spremitura” delle capacità formative che invertirebbe – sul piano del retto bilanciamento degli interessi e dei valori – il corretto rapporto fra capacità formative del sistema e fabbisogni sociali ;</h:div><h:div>Rilevato che il diritto allo studio è legato al merito e che il merito è essenzialmente attestato dalla posizione conseguita in graduatoria a nulla rilevando una generica invocazione di effettività della tutela che sia sganciata da un concreto interesse che trasformerebbe l’ammissione con riserva in un provvedimento cautelare quasi automatico con rischio di snaturamento del corretto rapporto fra giurisdizione e funzione amministrativa;</h:div><h:div>Ritenuto che il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello comunitario (in tal senso cfr. anche CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l’adeguata formazione professionale;</h:div><h:div>Ritenuto che la didattica a distanza, specie nelle Facoltà che impartiscono insegnamenti in materia sanitaria, non può essere una soluzione praticabile a regime in modo integrale e permanente ( in disparte le valutazioni circa il valore formativo della socialità ), nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge la domanda di concessione di tutela monocratica cautelare.</h:div><h:div>Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 8 giugno 2021.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 23 aprile 2021.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>