<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210365120210527155905755" descrizione="ARENA e altri RIUNITI appello cautelare RESPINTO" gruppo="20210365120210527155905755" modifica="5/27/2021 6:33:50 PM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Matteo Anzalone" versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2021" n="03651"/><fascicolo anno="2021" n="02857"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="03653" anno="2021"/><registro n="03654" anno="2021"/><registro n="03656" anno="2021"/><registro n="03657" anno="2021"/><registro n="03661" anno="2021"/></descrittori><file>20210365120210527155905755.xml</file><wordfile>20210365120210527155905755.docm</wordfile><ricorso NRG="202103651">202103651\202103651.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2021\202103651\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Carmine Volpe</firma><data>27/05/2021 18:33:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Toschei</firma><data>27/05/2021 16:19:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/05/2021</dataPubblicazione><ricorso NRG="202103653">202103653\202103653.xml</ricorso><ricorso NRG="202103654">202103654\202103654.xml</ricorso><ricorso NRG="202103656">202103656\202103656.xml</ricorso><ricorso NRG="202103657">202103657\202103657.xml</ricorso><ricorso NRG="202103661">202103661\202103661.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Consigliere</h:div><h:div>Silvestro Maria Russo,	Consigliere</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3651 del 2021, dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 1638/2021, resa tra le parti;</h:div><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3653 del 2021: dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 1638/2021, resa tra le parti;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3654 del 2021, dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 01324/2021, resa tra le parti:</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3656 del 2021, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 1652/2021, resa tra le parti;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3657 del 2021, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 1621/2021, resa tra le parti;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3661 del 2021, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 1635/2021, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3651 del 2021, proposto dal signor Matteo Anzalone, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, lungotevere Marzio, n. 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Università, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>il Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona del rappresentante legale <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>il signor Federico Spanò, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>i signori Maria Elena Milanese e Lorenzo Maoloni, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti delle cause;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni indicate in epigrafe e i controinteressati in ciascun ricorso in appello;</h:div><h:div>Viste le impugnate ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo regionale, più sopra indicate per ciascun ricorso, tutte di reiezione delle domande cautelari presentata dalle parti ricorrenti in primo grado;</h:div><h:div>Relatore alla camera di consiglio del 27 maggio 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana e Salvatore Giacalone nonché l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3653 del 2021, proposto dal signor Andrea Carbini, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, lungotevere Marzio, n. 3; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>il Ministero dell'Università, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>il Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>- la signora Benedetta Pintus, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lai e Stefano Manso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>- il signor Pietro Maria Marchetti, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3654 del 2021, proposto dal signor Samuele Gemignani, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, lungotevere Marzio, n. 3; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>il Ministero dell'Università, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>il Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>i signori Sophia Bergamin e Fabrizio Ferretti, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3656 del 2021, proposto dalla signora Chiara Caricato, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, lungotevere Marzio, n. 3; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>il Ministero dell'Università, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>il Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>il signor Vito Caiolo, non costituito in giudizio; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3657 del 2021, proposto dal signor Gabriele Arena, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, lungotevere Marzio, n. 3; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>il Ministero dell'Università, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>il Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>la signora Lidia Morgante, non costituita in giudizio; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3661 del 2021, proposto dalla signora Raffaella Graziano, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, lungotevere Marzio, n. 3; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>il Ministero dell'Università, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>il Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>il signor Davide Socci, non costituito in giudizio; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>Premesso che</corsivo>, come è stato già rilevato nella sede cautelare monocratica, tra i ricorsi oggi in scrutinio nella fase cautelare d’appello sussiste all’evidenza una inequivocabile connessione oggettiva tra gli stessi per l’identicità delle questioni di diritto sollevate e, parzialmente, soggettiva, di talché deve disporsi (confermandosi in tal senso il <corsivo>decisum</corsivo> cautelare monocratico) la riunione dei ricorsi nn. R.g. 3661/2021, 3675/2021, 3656/202, 3654/2021, 3653/2021 al ricorso n. R.g. 3651/2021;</h:div><h:div><corsivo>Ravvisato che</corsivo>, ad avviso del Collegio, la decisione assunta nel decreto cautelare monocratico 21 aprile 2021 n. 2081 merita conferma integrale, in quanto:</h:div><h:div>- le ordinanze cautelari assunte dal primo giudice sulla richiesta formulata dagli odierni ricorrenti, qui (ri)proposta nella sede di appello cautelare, di essere immatricolati nelle scuole universitarie di specializzazione medica per l’anno 2019-2020, da ciascuno indicate (anche in ordine di preferenza), utilizzando le borse c.d. non intonse per rinuncia di altri candidati vincitori si presentano, ad una preliminare valutazione tipica della fase cautelare, condivisibili quanto al loro contenuto e persuasive, tenuto conto della completezza della motivazione;</h:div><h:div>- con gli appelli cautelari si censura, in via principale, la scelta effettuata dall’amministrazione - e ritenuta errata – di non permettere l’accesso agli aspiranti specializzandi alle posizioni non utilizzate da altri aspiranti vincitori e, poi, rinunciatari provocando, in tal modo, una dispersione ingiustificata di risorse e di opportunità (e quindi lo spreco delle c.d. borse non intonse);</h:div><h:div>- con i richiamati ricorsi si contesta, in sostanza, la scelta dell’amministrazione che non ha ritenuto di rendere possibile il massimo utilizzo delle risorse finanziarie devolute alle borse degli specializzandi nel contempo assicurando la continuità degli studi attraverso l’immutabilità ed, in definitiva, la serietà delle scelte formative effettuate all’atto della presentazione della domanda;</h:div><h:div>- tuttavia pare evidente che il giudice amministrativo non possa incidere nel merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione quando esse non si manifestino, <corsivo>ictu oculi</corsivo>, illogiche o irragionevoli, come nel caso in esame, atteso che l’ammontare delle risorse delle c.d. borse non intonse per ragioni di ordinata programmazione delle risorse finanziarie (ben) potrà avvenire negli anni accademici successivi, tenuto conto di quanto convincentemente l’amministrazione appellata ha avuto modo di chiarire in giudizio in ordine alla obiettiva difficoltà dell’amministrazione stessa a riprogrammarle nello stesso anno in cui si verificano le rinunce, per come è anche emerso nel corso della valutazione in sede amministrativa circa la percorribilità o meno dell’ipotesi di riutilizzo delle “borse rinunciate” (e per questo, dunque, non più intonse);</h:div><h:div>- per come è stato anticipato nella sede cautelare monocratica, le risorse finanziarie stanziate dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178 non toccano le operazioni concorsuali precedenti connotate da un contenzioso vario al quale non deve sommarsi un ulteriore afflusso di provvedimenti cautelari – per ragioni rinnovate che pretendono la riprogrammazione delle borse non intonse necessariamente nell’anno in corso - che potrebbe compromettere nuovamente il buon andamento amministrativo;</h:div><h:div><corsivo>Considerato che</corsivo>, per come già anticipato nella sede cautelare monocratica, la “questione” della carenza di medici specializzandi attiene a scelte politiche, oltre che giuridiche, che impongono indubbiamente all’amministrazione, sul piano degli atti programmatici, di chiarire le modalità di celere riassegnazione delle risorse non utilizzate, ma che non può costituire il presupposto giuridico-processuale per ritenere fondata la pretesa degli odierni appellanti all’immatricolazione su posti divenuti vacanti per rinuncia;</h:div><h:div><corsivo>Ritenuto pertanto che</corsivo>, in disparte la valutazione delle questioni in rito sollevate in uno degli appelli riuniti (n. R.g. 3651/2020) che meglio e più opportunamente potrà essere esaminata nella sede di merito dal giudice di primo grado, confermando il decreto cautelare monocratico della Sezione 21 aprile 2021 n. 2081, il Collegio non ravvisa la sussistenza (in particolare quanto al <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>) dei presupposti per l’accoglimento degli appelli cautelari qui riuniti che, dunque, vanno respinti;</h:div><h:div><corsivo>Stimato di</corsivo> poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare di appello;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in ordine agli appelli proposti e come in epigrafe indicati:</h:div><h:div>1) dispone la riunione dei ricorsi in appello nn. R.g. 3661/2021, 3675/2021, 3656/202, 3654/2021, 3653/2021 al ricorso in appello n. R.g. 3651/2021;</h:div><h:div>2) respinge gli appelli proposti, confermando il decreto cautelare monocratico della Sezione 21 aprile 2021 n. 2081;</h:div><h:div>3) compensa le spese della fase cautelare d’appello.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Flora Gravina</h:div><h:div>Stefano Toschei</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3651/2021) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>