<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20210189920210303174251861" id="20210189920210303174251861" modello="1" modifica="3/3/2021 6:48:46 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="18" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01899"/><fascicolo anno="2021" n="01034"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210189920210303174251861.xml</file><wordfile>20210189920210303174251861.docm</wordfile><ricorso NRG="202101899">202101899\202101899.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2021\202101899\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>03/03/2021 18:48:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Franco Frattini</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div/><h:div>per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sospensione dell'attività didattica in presenza, dei servizi educativi per l’infanzia, dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2021, proposto i sigg.ri -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori-OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Campania, Presidente della Giunta della Regione Campania, Presidente della Giunta della Regione Campania quale Ufficio di Governo, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a, può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;</h:div><h:div>Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado;</h:div><h:div>Ritenuto che gli appellanti lamentano, essenzialmente, la sospensione generalizzata anche dell’attività in presenza per le scuole materne e primarie;</h:div><h:div>Considerato che provvedimenti del genere di quello impugnato in primo grado, considerata la necessità di bilanciamento tra diritti – alla salute e alla istruzione – aventi rango e tutela costituzionale, si devono basare su puntuali, specifiche – e aggiornate al decorso del contagio- valutazioni scientifiche da cui emergono dati coerenti con l’ampiezza della restrizione;</h:div><h:div>Ritenuto che, quale corollario al suddetto principio, non può essere chiesto al Giudice di sostituirsi alla scelta della Autorità Territoriale, né di integrare le valutazioni scientifiche degli organi preposti, ma soltanto di valutare se la scelta amministrativa non sia- come nella fattispecie – gli appellati affermano- irragionevole in rapporto ai dati scientifici raccolti;</h:div><h:div>Rilevato che la regione Campania resta ad oggi in “zona arancione”, e che per dette zone lo stesso C.T.S. “raccomanda” la apertura delle scuole;</h:div><h:div>Rilevato anche il principio, desumibile dalla decretazione nazionale, per cui è rimessa alle Autorità Territoriali l’adozione (anche per la didattica in presenza) di misure più restrittive, sicché in molti territori si è deciso – con ordinanze locali- di stabilire misure assai drastiche limitate ad ambiti locali in cui il fattore di contagio è stato indicato come più grave (per effetto, ad esempio, del diffondersi delle cd. “varianti”);</h:div><h:div>Ritenuto, però, che l’elemento su cui si basa la essenziale pretesa degli appellanti – l’inclusione anche del territorio  di Caserta e altri ambiti dove, essi affermano, non vi sarebbero i necessari presupposti di rischio grave – richiederebbe a questo Giudice, e per di più in sede di deliberazione sommaria, di effettuare una valutazione “selettiva” delle scelte della Regione, in modo da far emergere come è nell’auspicio degli appellanti, “quale” territorio richiederebbe una maggiore restrizione  e per quale altro, invece, i dati scientifici non giustificherebbero tali scelte. Si richiederebbe, in sostanza, al Giudice, di effettuare una scelta che è tipicamente devoluta all’autorità emanante, nella specie il Presidente della regione, di cui soltanto questa porta la istituzionale e giuridica responsabilità, per avere applicato il principio di massima precauzione sanitaria a scapito della temporanea compressione del diritto degli scolari alla frequenza in presenza;</h:div><h:div>Considerato che resta in capo alla autorità regionale il diritto e il dovere sia di rendere ostensibili i documenti scientifici posti a base delle scelte compiute sia quello di mantenere il costante monitoraggio dei dati medesimi per valutare, senza alcun ritardo, l’eventuale anticipazione del ripristino della presenza scolastica nelle classi degli scolari più giovani, che forse più degli altri hanno necessità di presenza in classe per il loro ottimale sviluppo relazionale e psicofisico oltreché educativo;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2021.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>