<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210177120230426074235991" descrizione="" gruppo="20210177120230426074235991" modifica="4/28/2023 4:12:12 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Adriano Ronchi" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01771"/><fascicolo anno="2023" n="04360"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210177120230426074235991.xml</file><wordfile>20210177120230426074235991.docm</wordfile><ricorso NRG="202101771">202101771\202101771.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>27/04/2023 19:37:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Oreste Mario Caputo</firma><data>27/04/2023 16:24:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/05/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00721/2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Adriano Ronchi, Luciana Benedetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Cagnoni, Emiliano Cagnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Alfredo Cerri, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Gualandi in Bologna, via Altabella n. 3; </h:div><h:div>Comune di Cattolica, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alfredo Cerri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Federico Cagnoni e Federico Gualandi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00721/2020 d’accoglimento del ricorso proposto dal sig. Alfredo Cerri </h:div><h:div>avverso il diniego (d.5.9.2014 prot. n. 28707) opposto dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Cattolica all’istanza d’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 2561, rilasciata in data 19.4.1994 ai sigg.ri Adriano Ronchi e  Luciana Benedetti, comproprietari dell’edificio confinante in Via Fratelli Rosselli n. 13.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso il gravame al certificato di conformità edilizia e agibilità avente ad oggetto il medesimo edificio.</h:div><h:div>2. Descritte le difformità realizzate dai vicini-controinteressati dal progetto approvato con  titolo abilitativo del 29/10/1982– quali: dimensione superiore all’assentito di 2,67 mq. al piano seminterrato, di 8,50 mq. al piano rialzato e al primo piano con ulteriori 22 mq. di balcone, di 8,50 nel sottotetto, oltre a un interrato di 58 mq.; diversa collocazione, dimensione, numero e caratteristiche delle aperture sulle facciate – il ricorrente ha dedotto la dolosa falsa rappresentazione della realtà nell’istanza di condono, laddove s’è attestato che, alla data dell’1/10/1983, l’edificio rientrava nella fattispecie delineata dall’art. 31, comma 2, l. 47/85 con l’esecuzione del rustico e il completamento della copertura.</h:div><h:div>A conforto, il ricorrente ha depositato in giudizio i rilievi aerofotogrammetrici, acquisiti presso gli archivi della Regione Marche e dall’Istituto Geografico Militare di Firenze, datati 13/9/1984 e 23/5/1985.</h:div><h:div>3. Nell’unica articolata motivazione, il Tar ha accolto il primo ed il secondo motivo d’impugnazione incentrati sull’avvenuto rilascio del condono  in forza  di  dichiarazione successivamente reputata dal Comune non veritiera, sì da integrare  la fattispecie astratta  di autotutela doverosa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 75 d.P.R. 445/2000 e 21 nonies l. 241/1990. </h:div><h:div>I giudici di prime cure hanno, invece, respinto il terzo motivo di ricorso denunciante la violazione della normativa antisismica, vigente al momento della realizzazione dell’edificio oggetto della domanda di condono.</h:div><h:div>4. Appellano la sentenza i sigg.ri Adriano Ronchi e Luciana Benedetti. Resiste il sig. Alfredo Cerri, il quale, a sua volta, propone appello incidentale avverso il capo di sentenza di reiezione della censura di violazione della disciplina antisismica.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 4 aprile 2023 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Nel motivo d’appello, i ricorrenti lamentano l’erroneità della sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione dell’art. 21<corsivo> nonies</corsivo> l. 241/1990 e dell’art. 75 d.P.R. 445/2000.  </h:div><h:div>Il Tar, secondo il motivo d’appello in esame, avrebbe fatto mal governo dell’art. 75 d.P.R. 445/2000 al punto di ritenere che la dichiarazione non veritiera sotto il profilo meramente oggettivo, comporti <corsivo>ipso facto</corsivo> – senza alcun margine d’apprezzamento discrezionale né apprezzamento del dolo o della colpa del dichiarante – il doveroso annullamento del provvedimento.</h:div><h:div>Annullamento in autotutela, aggiungono gli appellanti, disposto dal Comune un ventennio dopo il rilascio del condono, ben oltre la scadenza del “termine ragionevole”,  non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti”, previsto dall’art. 21 nonies, comma 1 l. 241/1990.</h:div><h:div>La radicale assenza di alcun accertamento, in forza di sentenza passata in giudicato, “<corsivo>di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato</corsivo>”, non consentirebbe, denunciano gli appellanti, di intervenire in autotutela dopo la scadenza del termine per l’annullamento d’ufficio.</h:div><h:div>7. Il motivo è fondato.</h:div><h:div>L’organica cognizione dell’appello presuppone la puntualizzazione degli elementi di fatto, tenuta in secondo ordine, rispetto alla trattazione delle questioni giuridiche dedotte in causa, dai giudici di prime cure.</h:div><h:div>Innanzitutto il condono, oggetto d’autoannullamento, ha riguardato esclusivamente alcune  difformità dell’edificio di proprietà  rispetto al progetto approvato, segnatamente: la cantina interrata,  due balconi e la maggior ampiezza di circa 8 mq. dei piani primo e secondo. </h:div><h:div>La data d’effettiva ultimazione dei lavori non è stata incontestabilmente accertata sebbene dedotta in via congetturale sulla base dei dati indicati e forniti dalla parte appellata.</h:div><h:div>Tant’è che gli appellanti nella relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado, tenuta in non cale dal Tar, hanno espressamente contestato le conclusioni raggiunte dal Comune sulla data  d’ultimazione del fabbricato.</h:div><h:div>N’è c’è stato alcun accertamento, in forza di sentenza del giudice penale, della commissione del  falso addebitabile agli appellanti.</h:div><h:div>Va aggiunto che, nel corso del tempo, dopo l’ottenimento del condono, il Comune ha rilasciato altri titoli edilizi riguardanti il medesimo immobile – quali: il permesso di costruire (n. 91 del 30.6.2004 e SCIA in sanatoria n. 394/2015 del 30.12.2015);  il certificato di conformità edilizia e agibilità (prot. n. 18802 del 15.5.2017), mediato dal sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico  comunale per verificare i titoli edilizi rilasciati – sì da fondare la certezza giuridica sulla conformità urbanistica ed edilizia del manufatto. </h:div><h:div>7.1 A dispetto della cornice storico-fattuale richiamata, il Tar ha dato per dimostrata la condotta fraudolenta, affermando la doverosità dell’annullamento in autotutela, sebbene fosse decorso il lasso di tempo di 20 anni tra l’adozione del provvedimento di condono e l‘annullamento di esso.</h:div><h:div>Il <corsivo>decisum</corsivo>, in <corsivo>parte qua</corsivo>, cade nella fallacia argomentativa della <corsivo>praesumptio de praesumto</corsivo>: prima è stata presuntivamente inferita la non attendibilità della dichiarazione sulla  data d’ultimazione dei lavori per poi, con ulteriore salto logico, ritenere in via induttiva dolosamente falsa  la dichiarazione stessa.</h:div><h:div>7.2 Sul punto, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale le rappresentazioni non veritiere –  non accertate come falso nell’ambito di un procedimento penale –  non determinano l’inefficacia dei precetti che circoscrivono l’esercizio del potere di autotutela, ossia  del rispetto del termine ragionevole e dell’accertamento dell’effettiva  sussistenza dell’interesse pubblico concreto e attuale alla espunzione dal mondo giuridico  dell’atto. </h:div><h:div>Significativamente, questa Sezione con sentenza 23 agosto 2021 n. 6016, richiamando Cons. Stato ad. pl. 17 ottobre 2017 n. 8), espressasi sull’annullamento in autotutela del permesso di costruire  in sanatoria, ha chiarito che “<corsivo>l’incondizionata adesione alla  formula dell’interesse pubblico in re ipsa può produrre effetti distorsivi, consentendo in ipotesi-limite all’amministrazione - la quale abbia comunque errato nel rilascio di una sanatoria illegittima - dapprima di restare inerte anche per un lungo lasso di tempo e poi di adottare un provvedimento di ritiro privo di alcuna motivazione, in tal modo restando pienamente deresponsabilizzata nonostante una triplice violazione dei principi di corretta gestione della cosa pubblica</corsivo>”. </h:div><h:div>7.3 In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, le rappresentazioni non veritiere –  specie se, come nel caso in esame, non accertate con sentenza passata in giudicato – non determinano l’insorgenza di un interesse <corsivo>in re ipsa</corsivo> dell’amministrazione al ripristino della legalità violata, in quanto l’asserito “mendacio” non obbliga l’amministrazione, trascorsi vent’anni dall’adozione dell’atto, all’esercizio poteri inibitori e repressivi invocati. </h:div><h:div>Anche in questo caso, il potere d’annullamento di secondo grado deve essere esercitato entro un termine ragionevole; inoltre, si deve accertare la sussistenza dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla dell’atto rimozione – ontologicamente, va sottolineato,  diverso dal  ripristino della legalità violata – a tutela delle situazioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.</h:div><h:div>8. Conclusivamente l’appello principale è fondato.</h:div><h:div>9. Ad opposta conclusione deve giungersi con riguardo all’appello incidentale, proposto avverso il capo della sentenza di reiezione del terzo motivo di ricorso avente ad oggetto  la denunciata violazione della normativa antisismica vigente al momento della realizzazione dell’edificio condonato.</h:div><h:div>9.1 Ad avviso dell’appellante incidentale, a riguardo, sarebbe il compendio documentale del Servizio Circondariale Difesa del Suolo di cui alla denuncia dei lavori ai sensi della L. 64/1974 del 1983 e al verbale di accertamento da parte dell’ex Genio Civile del 1984; nonché ad ulteriore conforto,  il parere del Dirigente dell’Ufficio Sismica Associato presso il Comune di Riccione  (cfr., ,nota prot. n. 7191 in data 28.2.2022) chiesto dal Comune di Cattolica nel gennaio del 2022 sulla regolarità sismica del fabbricato e sulla validità del Certificato all’epoca rilasciato ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 64/74.</h:div><h:div>Gli atti tecnici certificherebbero la violazione della normativa antisismica. </h:div><h:div>10. L’analitico riscontro testuale degli atti richiamati conduce ad opposta conclusione rispetto a quella prospettata dall’appellante. </h:div><h:div>Nell’ultimo e definitivo parere, il tecnico, dopo aver richiamato in ordine cronologico tutti gli eventi, ha sostanzialmente confermato quanto espresso dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna nel precedente parere del 2015.</h:div><h:div>Il certificato ex art. 30 l. 64/74 rilasciato in data 7/2/1984 era valido; la costruzione del fabbricato, in considerazione dell’epoca d’ultimazione, non era sottoposta ad autorizzazione sismica né ad alcuna normativa antisismica. </h:div><h:div>Nel parere, dopo aver precisato che sono stati rispettati i criteri normativi necessari a consentire l’applicabilità dell’art. 30 della Legge 64/74 in deroga ai criteri antisismici introdotti dal successivo DM 3/03/1975,il tecnico  ha concluso che “<corsivo>il fabbricato è soggetto a vizio di difformità, che dovrà trovare legittimazione tramite la presentazione di un titolo abilitativo in sanatoria</corsivo>”, dando per scontata la conformità sismica dell’edificio, avendo individuato, in esito all’esperimento tecnico,  (solo) difformità edilizie passibili di sanatoria.</h:div><h:div>11. Conclusivamente l’appello principale deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, deve essere respinto il ricorso di prime cure.</h:div><h:div>Deve essere respinto l’appello incidentale.</h:div><h:div>12. Il peculiare rilievo delle questioni di fatto dedotte in causa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso di prime cure.</h:div><h:div>Respinge l’appello incidentale.</h:div><h:div>Compensa le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Rosa Maria Cavallo</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>