<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20210132620210215124336167" id="20210132620210215124336167" modello="1" modifica="2/15/2021 2:41:51 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="18" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01326"/><fascicolo anno="2021" n="00749"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210132620210215124336167.xml</file><wordfile>20210132620210215124336167.docm</wordfile><ricorso NRG="202101326">202101326\202101326.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2021\202101326\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>15/02/2021 14:41:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Franco Frattini</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div/><h:div>per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie in modalità a distanza e sospensione di tutti i servizi, pubblici e privati, socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2021, proposto dalla Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci n. 30; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all'articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;</h:div><h:div>Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica tra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado;</h:div><h:div>Rilevato che il decreto presidenziale impugnato indica, quale motivazione del pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti della ricorrente -OMISSIS-, che quest'ultima subirebbe dalla interruzione dei servizi educativi della scuola d'infanzia, la circostanza che anche in zona rossa le scuole per l'infanzia debbano restare aperte, nonché le ripercussioni sul proprio rapporto di lavoro, nulla emergendo invece nel decreto circa il pregiudizio del minore che venga deprivato del servizio socio educativo per la prima infanzia;</h:div><h:div>Ritenuto, per quanto concerne il pregiudizio della odierna appellata relativamente alle conseguenze sulla propria sfera lavorativa dovute alla sospensione anche dei servizi socio educativi per l’infanzia, che detto pregiudizio, con D.G.R. numero 87 del 12 febbraio 2021, è stato largamente mitigato se non del tutto eliminato per effetto del sostegno economico riconosciuto alle famiglie interessate per l’accudimento dei figli;</h:div><h:div>Rilevato, quanto al profilo decisivo e assorbente della salute pubblica, che:</h:div><h:div>- è consentita l'adozione di misure regionali più restrittive di quelle statali (art. 1 co. 16 D.L. n. 33/2020) allorché ciò sia coerente con i dati scientifici raccolti nel monitoraggio quotidiano della situazione del contagio;</h:div><h:div>- la cabina di regia nazionale individuava già in data 3 febbraio 2021 l’esigenza di rafforzare le misure di restrizioni già adottate dalla Regione Umbria, e ciò con speciale riguardo alle aree provinciali e comunali maggiormente colpite;</h:div><h:div>- il successivo 5 febbraio 2021 la stessa cabina di regia, riscontrata la presenza sul territorio di varianti del virus (cosiddette varianti inglese e brasiliana) raccomandava ulteriori misure restrittive, estensibili anche alla scuola per l’infanzia e ai nidi, nella provincia di Perugia e nei comuni della provincia di Terni dove vi erano evidenze dell’agente patogeno “con mutazione”;</h:div><h:div>- il Dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute ha evidenziato che la cd. “variante inglese” a causa della maggiore trasmissibilità deve imporre l’isolamento di focolai e che vi è stata evidenza di aumento di contagi della “variante inglese” tra bambini e adolescenti;</h:div><h:div>- a seguito di tale indicazioni scientifiche, e della classificazione come “zona rossa rafforzata” del territorio perugino, appare coerente – con la assoluta necessaria precauzione rispetto al contagio e alla necessità di non interrompere il piano vaccinale - la misura di sospendere fino al 21 febbraio 2021 anche i servizi scolastici per l’infanzia;</h:div><h:div>- in particolare per questi ultimi, è noto, che i bambini presenti nei locali degli istituti, vista la giovane età, sono esentati dall’obbligo delle mascherine, ma non per questo essi appaiono - dalle sopracitate evidenze scientifiche sulle “varianti” del virus apparse in regione - immuni dal periodo di contagio, con connesso rischio di trasferimento in ambito familiare;</h:div><h:div>Tutto ciò considerato, va accolta l’istanza cautelare, con il conseguente ripristino, fino al 21 febbraio 2021, della efficacia dell’ordinanza di chiusura temporanea anche degli istituti per l’infanzia e nidi, impugnata in primo grado dalla signora -OMISSIS-.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Accoglie, nei sensi di cui alla motivazione, l’istanza cautelare proposta.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2021.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/02/2021"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>