<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210096620210918173336758" id="20210096620210918173336758" modello="2" modifica="9/18/2021 6:14:12 PM" pdf="0" ricorrente="Cuno Jakob Tarfusser" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00966"/><fascicolo anno="2021" n="06476"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210096620210918173336758.xml</file><wordfile>20210096620210918173336758.docm</wordfile><ricorso NRG="202100966">202100966\202100966.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\409 Francesco Caringella\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano fantini</firma><data>18/09/2021 18:14:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 966 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Roberto Guarino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo da -OMISSIS-, 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Falso, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del dott. -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Esposito, Guarino e Falso, in collegamento da remoto; preso atto del deposito delle note, è data la presenza dell'avvocato dello Stato Dettori;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- Il -OMISSIS-OMISSIS-ha interposto appello nei confronti della sentenza -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso  la delibera  del <corsivo>Plenum</corsivo> del CSM in data 19 dicembre 2019 di nomina del dott. -OMISSIS- a Procuratore generale presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nonché i motivi aggiunti avverso il successivo d.P.R. 10 gennaio 2020.</h:div><h:div>Con il ricorso in primo grado il -OMISSIS- Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento consiliare impugnato per manifesta illogicità, erroneità della valutazione, nonché per violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006 e dell’art. 20 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (in tema di funzioni direttive requirenti di secondo grado), lamentando la mancata valutazione dell’attività direttiva da lui svolta quale Vicepresidente (e quindi componente dell’ufficio di Presidenza), a fare tempo dal -OMISSIS-,  della Corte penale internazionale dell’Aja (diversamente da quanto deciso dallo stesso CSM pochi giorni prima in relazione al -OMISSIS-, per la cui nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione era stata valorizzata l’attività di Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, e dunque un assimilabile incarico internazionale), a fronte dell’attività direttiva di Procuratore generale presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- del controinteressato; ha comunque contestato la mancata equiparazione delle esperienze maturate in organismi giurisdizionali sovranazionali a quelle maturate all’interno della giurisdizione nazionale, sotto tale profilo censurando anche la mancata inclusione di siffatte esperienze nella circolare del CSM in data 29 luglio 2015, tra gli indicatori generali e specifici (per ritenuta violazione degli artt. 10, 11 e 97 Cost., nonché dell’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2016). Il -OMISSIS-ha inoltre contestato l’illogicità della valutazione espressa dal CSM nei confronti del -OMISSIS- in relazione al servizio prestato presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, atteso che al tempo (anni 2004/2007) in cui detto ufficio aveva avuto generalizzati riconoscimenti in termini di efficienza (e qualificato come migliore ufficio pubblico) egli stesso ne era titolare, mentre il -OMISSIS- era Sostituto Procuratore. Ha inoltre dedotto la sua maggiore anzianità di servizio.</h:div><h:div>2. - La sentenza appellata, disattesa l’eccezione di irricevibilità, ha respinto il ricorso, nella considerazione che vi sia stata un’adeguata valutazione delle attitudini e del merito del -OMISSIS- le cui attività sono state menzionate e considerate, e che il giudizio di prevalenza sia maturato «<corsivo>sulla base di valutazioni discrezionali che non presentano aspetti di illogicità e risultano correttamente ancorate all’analisi dell’attività svolta e delle funzioni di rilievo organizzativo espletate</corsivo>». La sentenza ha condiviso il corredo motivazionale della delibera consiliare che ha posto in luce il doppio incarico direttivo del -OMISSIS- (quale Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- e poi l’incarico omologo a quello oggetto di conferimento di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-) e dunque la prevalenza degli indicatori specifici ed anche generali, equivalente risultando invece il merito. La sentenza ha escluso la ravvisabilità di una contraddittorietà con la nomina del -OMISSIS- a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, stante la diversità delle situazioni poste in comparazione e delle inerenti valutazioni. Quanto alla mancata equiparazione delle esperienze maturate in organismi giurisdizionali sovranazionali a quelle maturate nella giurisdizione nazionale, ha ritenuto la sentenza che «<corsivo>tali esperienze [non] possono essere “in toto” equiparate a quelle riportate negli incarichi svolti all’interno del sistema giudiziario nazionale, stante la profonda diversità tra le due tipologie di funzioni, dovendosi semmai effettuare, sotto tale profilo, una valutazione in concreto del ruolo svolto</corsivo>». </h:div><h:div>3.- Con il ricorso in appello il -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza sostanzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure svolte in primo grado.</h:div><h:div>4. - Si sono costituiti in resistenza il C.S.M., il Ministero della giustizia ed il -OMISSIS- che hanno eccepito l’inammissibilità per genericità e comunque l’infondatezza nel merito delle censure avversarie chiedendo la reiezione del ricorso in appello.</h:div><h:div>5.- All’udienza pubblica del 24 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Va preliminarmente confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il CSM gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (tra le tante Cons. Stato, V, 9 gennaio 2020, n. 192; V, 27 giugno 2018, n. 3944; V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786); resta dunque preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità o convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo. La legge assegna infatti al CSM un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione. </h:div><h:div>Ma al contempo deve assicurare  la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716; V, 11 febbraio 2016, n. 607). </h:div><h:div>Importa altresì premettere, in termini generali, che il conferimento degli uffici direttivi da parte dell’organo di governo autonomo della Magistratura è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (<corsivo>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>), che prefigura e definisce un quadro  per la valutazione dell’”attitudine direttiva” (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell'incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10; funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui «indicatori oggettivi» sono individuati dal CSM d’intesa con il Ministro della giustizia (art. 11, comma 3, lett. d, seconda parte).</h:div><h:div>Con riferimento a queste previsioni, il CSM ha adottato il <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015) che – sostituendo la previgente circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, delibera del 30 luglio 2010 – mette a punto un articolato sistema di “indicatori generali” (artt. 6-13) e di “indicatori specifici” delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento.</h:div><h:div>Vale ancora ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo; come tale, non è abilitato ad equiordinare pregresse qualifiche di legge, né il significato delle inerenti funzioni, che rilevano come distinte <corsivo>ex</corsivo> art. 107, terzo comma, Cost. (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; V, 6 settembre 2017, n. 4220; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 23 gennaio 2018, n. 432; V, 2 agosto 2019, n. 5492; V, 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; V, 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; V, 22 gennaio 2020, n. 524; V, 21 maggio 2020, n. 3213; 11 maggio 2021, n. 3712).</h:div><h:div>In questa cornice è essenziale la motivazione sulle attitudini ed i relativi indicatori posseduti dai candidati, che deve dare conto delle ragioni che giustificano una valutazione di maggiore capacità professionale e che conducono a preferire un candidato rispetto ad altri.</h:div><h:div>Nella fattispecie controversa, concernente le funzioni direttive requirenti di secondo grado, rilevano in modo speciale, a mente dell’art. 26 del <corsivo>Testo Unico</corsivo>
				<corsivo>sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, gli “<corsivo>indicatori specifici per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado</corsivo>” di cui all’art. 20 del predetto <corsivo>Testo Unico</corsivo>, alla cui stregua «<corsivo>costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di secondo grado : l’esperienza in secondo grado, nella legittimità, l’attività di coordinamento nazionale, l’esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui agli articoli 7, 8 e 9</corsivo>». </h:div><h:div>La funzione degli indicatori generali è quella di ricostruire in maniera completa ed esaustiva le caratteristiche rilevanti della figura professionale del magistrato; gli indicatori specifici sono invece elementi di valutazione differenziati per tipologie omogenee di uffici e mirano a selezionare le esperienze giudiziarie che esprimano una particolare idoneità a ricoprire l’incarico messo a concorso.</h:div><h:div>2. - Ciò premesso, con il primo motivo di appello, reiterativo di quello di primo grado, il -OMISSIS-lamenta la violazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, nonché del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, di cui alla circolare del CSM in data 28 luglio 2015, nell’assunto della disparità di trattamento in suo danno e del difetto di motivazione nella valutazione dei <corsivo>curricula,</corsivo> senza, in particolare, tenere conto della sua esperienza di presidenza della Corte internazionale penale dell’Aja, seppure espressamente enunciata nella descrizione introduttiva. Erroneamente, dunque, per l’appellante, il CSM ha valutato solamente la sua esperienza direttiva in primo grado (di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-), mentre rilevante ai sensi dell’artt. 20 del Testo Unico era anche l’esperienza direttiva alla presidenza della Corte internazionale dell’Aja (Tribunale internazionale permanente avente giurisdizione su 123 Stati, nel quale la presidenza è organo unitario composto dal Presidente e dal Primo e dal Secondo Vicepresidente), la cui valutazione è stata totalmente omessa. L’appellante, assegnato all’incarico internazionale dal -OMISSIS- nel -OMISSIS-è stato eletto Vicepresidente, come tale componente della presidenza, cui spetta la corretta amministrazione della Corte (a mente dell’art. 38 dello statuto). Deduce l’appellante che l’attività svolta presso la Corte internazionale è funzionalmente e strutturalmente assimilabile a quella dei Tribunali penali italiani di primo e secondo grado. La discriminazione è evidente, per l’appellante, cui è stata valutata pari a zero la predetta esperienza direttiva internazionale, a confronto del criterio utilizzato in sede di conferimento al -OMISSIS- dell’incarico di Presidente di Sezione della Cassazione in relazione all’esperienza di Presidente della CEDU; del pari, ai fini della nomina di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, è stata ampiamente valorizzato l’incarico amministrativo di presidente dell’-OMISSIS- del -OMISSIS- Deduce che la presidenza della Corte penale internazionale corrisponda ad un ufficio direttivo nazionale; l’appellante ha esercitato funzioni direttive  per la fase preliminare del giudizio, per la fase dibattimentale e per il grado di appello, che nella Corte è insieme di merito e di legittimità.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il profilo del difetto di motivazione non appare configurabile, in quanto emerge dalla delibera consiliare un’esternazione completa degli indicatori dei candidati posti in comparazione. In particolare, del -OMISSIS-vengono ricostruite tutte le esperienze e con precisione anche quella internazionale di Vicepresidente della Corte penale internazionale, che è stata dunque valutata dall’organo di governo autonomo della magistratura. Il giudizio è però quello della prevalenza degli indicatori del -OMISSIS-, essenzialmente in quanto vanta due esperienze direttive (Procura di -OMISSIS- e Procura generale di -OMISSIS-), ed in particolare quella direttiva di secondo grado, ritenuta mancante all’appellante. </h:div><h:div>La comparazione tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- è dunque avvenuta, e sul piano delle attitudini è risultata la prevalenza del -OMISSIS-, a parità di merito. Il corredo motivazionale è dunque sufficiente e riposa sulla ritenuta prevalenza degli indicatori specifici ed anche generici del -OMISSIS-, di cui si evidenziano due esperienze direttive ed anche la solida esperienza ordinamentale, in quanto componente di diritto del Consiglio giudiziario. La delibera evidenzia invece che al -OMISSIS-difetta l’esperienza direttiva di secondo grado, implicitamente disconoscendosi tale rilevanza all’incarico di giudice internazionale, ritenuto subvalente anche sul piano degli indicatori generali.</h:div><h:div>Quanto alla dedotta disparità di trattamento, va rilevato che la comparazione con la posizione del -OMISSIS- come pure con quella del -OMISSIS-  appare infondata, difettando il presupposto essenziale delle situazioni perfettamente identiche. </h:div><h:div>Tale requisito non ricorre tra la qualifica (di provenienza) di Presidente della Corte EDU (del -OMISSIS-) e quella di Vicepresidente della Corte internazionale penale (dell’appellante) ed i rispettivi incarichi (di destinazione) di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e di Procuratore generale presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Ed infatti sussiste una omogeneità di funzioni giudicanti “di ultimo grado” per il -OMISSIS-, che invece manca tra le funzioni giudicanti in una giurisdizione complementare e quelle requirenti per il -OMISSIS- si aggiunga che per il -OMISSIS- è stato valorizzato il rapporto della CEDU con le giurisdizioni supreme nazionali, anche mediante la rete della Corti Superiori europee (non esistente invece con la Corte penale internazionale).</h:div><h:div>Le analogie sono ancora minori rispetto all’incarico non giurisdizionale del -OMISSIS- che, peraltro, quale Presidente dell’-OMISSIS-, ha fatto un’esperienza ampia, spendibile in sede giurisdizionale. </h:div><h:div>L’esperienza dell’appellante presso la Corte dell’Aja è stata valorizzata dal punto di vista del merito, ma ritenuta subvalente rispetto alle esperienze specifiche del -OMISSIS-.</h:div><h:div>3. - Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (in particolare dell’art. 20), in quanto non equipara le esperienze in organismi giurisdizionali sovranazionali a quelle maturate all’interno della giurisdizione statale, per violazione degli artt. 10 e 11 Cost., oltre che della legge 12 luglio 1999, n. 232, di ratifica ed esecuzione allo statuto della Corte penale internazionale. Allega l’appellante che la Corte si configura come un Tribunale internazionale a carattere permanente, le cui decisioni sono direttamente esecutive nel territorio dello Stato italiano, a differenza, ad esempio, di quelle della CEDU; l’esperienza di giudice nella Corte penale internazionale deve conseguentemente essere assimilata a quella svolta nella giurisdizione interna; non può dunque rilevare solo ai fini dell’indicatore generale di cui all’art. 13 del Testo unico, ma deve essere inclusa tra gli indicatori specifici per i singoli uffici a concorso.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>La delibera consiliare, come esposto, ha valutato l’esperienza presso la Corte penale internazionale del -OMISSIS- in specie sotto il profilo ordinamentale, ritenendo però prevalenti, rispetto al posto messo a concorso, quelle del -OMISSIS-.</h:div><h:div>Ha rilevato la sentenza di prime cure che le esperienze di giurisdizione internazionale non possono essere equiparate <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> agli incarichi svolti all’interno del sistema giudiziario nazionale, «<corsivo>stante la profonda diversità tra le due tipologie di funzioni, dovendosi semmai effettuare, sotto tale profilo, una valutazione in concreto del ruolo svolto</corsivo>».</h:div><h:div>Non è dunque la natura della giurisdizione internazionale (permanente, complementare) a consentire un’equiparazione “codificata” (e dunque presunta) con le funzioni  della giurisdizione interna, occorrendo invece una verifica specifica, caso per caso, rilevante sul piano attitudinale e del merito. Ciò è imposto dalla non omogeneità delle funzioni e dell’assetto organizzativo del giudice internazionale rispetto a quello statale.</h:div><h:div>Non è però riconducibile al rispetto del diritto internazionale generalmente riconosciuto, cui viene data protezione anche dagli artt. 10 e 11 Cost., l’assetto ordinamentale della magistratura, e dunque le progressioni di carriera dei magistrati anche se considerate in funzione di esperienze di giurisdizione sopranazionale.  </h:div><h:div>Conseguenzialmente, non è irragionevole, anche in relazione a quanto dedotto con l’ultimo motivo di appello (punti 4.2 e seguenti), di cui si anticipa qui la trattazione, che sia stata ritenuta recessiva l’esperienza direttiva del -OMISSIS-presso la Corte penale internazionale, sebbene protrattasi per un periodo di dieci anni, sette mesi e undici giorni, e quindi per un arco temporale maggiore della durata dell’incarico del -OMISSIS- quale Procuratore generale di -OMISSIS-.</h:div><h:div>4. - Il terzo mezzo critica la circostanza che sia riconosciuta una sola esperienza direttiva all’appellante, a differenza del controinteressato, osservando in particolare come quella in secondo grado non sia prevista dall’art. 20 del Testo Unico come indicatore specifico attitudinale; lamenta come sia stato creato dalla delibera consiliare un improprio indicatore specifico <corsivo>ad personam</corsivo>, laddove la circolare fa solo riferimento alla “<corsivo>esperienza in secondo grado</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche tale motivo è infondato. </h:div><h:div>La sentenza ha posto in evidenza che «<corsivo>la valutazione operata […] non si pone in contrasto con la disciplina di riferimento, in quanto l’art. 20 del Testo Unico sulla dirigenza menziona, tra gli indicatori specifici da considerare per la nomina a ricoprire uffici direttivi in secondo grado, tanto l’esperienza in secondo grado, quanto l’esperienza di direzione di uffici di primo grado, sicchè, a fronte della sussistenza di entrambi gli indicatori, la determinazione assunta non palesa alcuna incoerenza, costituendo l’incarico direttivo in secondo grado comunque una tipologia di esperienza (in secondo grado), del massimo livello</corsivo>».</h:div><h:div>La stessa delibera consiliare, pur facendo riferimento alla mancanza, in capo al -OMISSIS- dell’esperienza direttiva di secondo grado, incentra la valutazione sul fatto che, come Procuratore generale di -OMISSIS-, il -OMISSIS- abbia saputo organizzare e dirigere l’ufficio in modo eccellente. </h:div><h:div>Si intende osservare che, seppure il <corsivo>Testo Unico</corsivo> enuclea, come indicatore specifico per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado, “<corsivo>l’esperienza in secondo grado</corsivo>”, non può trascurarsi come l’esperienza direttiva in secondo grado costituisca un <corsivo>quid pluris</corsivo> meritevole di valutazione. </h:div><h:div>Ciò, del resto, corrisponde al sistema di organizzazione della giurisdizione, caratterizzato da selettivi passaggi di progressione di funzioni (per “promozione”) dei magistrati che abilitano allo svolgimento di funzioni superiori conferite concorsualmente. E’ naturale e coerente, in questo sistema, che i livelli funzionali superiori così effettivamente raggiunti e congruamente esercitati esprimano professionalità magistratuali più selezionate e sperimentate. Vi fa sistema il precetto costituzionale che i magistrati si distinguono tra loro per diversità di funzioni (art. 107, comma 3, Cost.). Sarebbe, d’altro canto, palesemente illogico escludere valore attitudinale ad un’esperienza del tutto assimilabile a quella oggetto del posto in conferimento.</h:div><h:div>5. - Il quarto motivo di appello deduce l’illogicità della delibera che attribuisce i risultati conseguiti dalla Procura  -OMISSIS-negli anni -OMISSIS- (stimata come “migliore ufficio pubblico” anche in relazione al “progetto pilota di riorganizzazione e ottimizzazione”, apprezzato dal CSM e dal Ministero della giustizia) al -OMISSIS-, che nella stessa era Sostituto Procuratore, piuttosto che al -OMISSIS- che dello stesso ufficio era titolare.  </h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Dalla lettura della delibera si evince che all’appellante è ascritta l’introduzione di tecnologie avanzate alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, come pure il fatto che, quando ne era Procuratore, l’ufficio si è dotato di una carta dei servizi (2005), di un bilancio di responsabilità sociale (2006) e di un sistema di controllo di gestione (2007), avendo conseguito nel 2007 la certificazione di qualità ISO 2001.</h:div><h:div>Non è dunque ravvisabile un’erronea attribuzione dei meriti in violazione del criterio delle funzioni (rispettivamente, di Procuratore e di Sostituto, per quanto delegatario di alcune competenze anche nella realizzazione del predetto progetto pilota) e delle connesse responsabilità.</h:div><h:div>E’ vero però che il CSM ha ritenuto prevalente il profilo attitudinale del -OMISSIS- con riguardo sia agli indicatori specifici che a quelli generici, all’esito di una valutazione che se, inevitabilmente, può prestarsi a margini di opinabilità, non appare in ogni caso inficiata da manifesta irragionevolezza od erronea presupposizione, tali essendo gli unici ambiti in cui  è consentito il sindacato giurisdizionale amministrativo. </h:div><h:div>Quanto, infine, all’anzianità di servizio, come noto, si tratta di parametro residuale, utilizzabile solamente a fronte dell’equivalenza dei profili professionali vantati dai candidati.</h:div><h:div>6. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, il che esime il Collegio dalla disamina della preliminare eccezione di inammissibilità, declinata nella prospettiva della irricevibilità del ricorso di primo grado, e della genericità dei motivi di appello.</h:div><h:div>La peculiarità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare l’ufficio di assegnazione.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Barbieri Silvia</h:div><h:div>Stefano Fantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>