<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20201015420240821175855467" descrizione="" gruppo="20201015420240821175855467" modifica="15/10/2024 19:30:39" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="10154"/><fascicolo anno="2024" n="08304"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20201015420240821175855467.xml</file><wordfile>20201015420240821175855467.docm</wordfile><ricorso NRG="202010154">202010154\202010154.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2020\202010154\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>fabio franconiero</firma><data>15/10/2024 19:30:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>fabio franconiero</firma><data>15/10/2024 19:30:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro (sezione seconda) n. 390/2020</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10154 del 2020, proposto da Emira Picciotti, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Paolo Stanizzi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Chiarella, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia; </h:div><h:div>Regione Calabria, in persona del presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Greco, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sabotino 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro;</h:div><h:div>Viste le memorie e tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm. del giorno 2 ottobre 2024 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avvocato Stanizzi e Greco, quest’ultimo successivamente collegatosi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. L’appellante indicata in epigrafe agisce nel presente giudizio per il risarcimento dei danni da ritardata assunzione alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Catanzaro, per il periodo intercorrente dal dicembre 1983 all’ottobre 1993. </h:div><h:div>2. Nominata con delibera di giunta del 7 dicembre 1983, n. 3356, biologa di ruolo presso il centro di ecologia provinciale, la presa di servizio era tuttavia impedita dal mancato superamento del controllo di legittimità da parte del CORECO (delibera del 17 aprile 1984, n. 129490), che ne disponeva l’annullamento sul presupposto dell’assenza di un posto di ruolo di biologo in seguito al trasferimento dei servizi dall’amministrazione provinciale al sistema sanitario nazionale. Contro l’atto negativo di controllo l’odierna appellante agiva tuttavia vittoriosamente nella presente sede giurisdizionale amministrativa, con giudizio definito con sentenza di questo Consiglio di Stato del 19 dicembre 1990, n. 1033. </h:div><h:div>3. In esecuzione del giudicato l’amministrazione provinciale negava nondimeno la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell’assunzione, con delibera di giunta del 15 ottobre 1993, n. 3231, annullata anch’essa in accoglimento di un nuovo ricorso dell’appellante, con sentenza di questo Consiglio di Stato del 20 giugno 2011, n. 3681. La pronuncia ora richiamata statuiva che l’odierna appellante aveva diritto alla retrodatazione dell’assunzione al 1983 ai soli fini giuridici e non anche economici, per non avere prestato attività lavorativa. </h:div><h:div>4. Seguiva un ricorso in sede giurisdizionale civile per la condanna dell’amministrazione provinciale al risarcimento per equivalente monetario della ritardata assunzione, oggetto del presente giudizio. Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice del lavoro, la domanda è stata riproposta nella presente sede giurisdizionale amministrativa. </h:div><h:div>5. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in epigrafe è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento. </h:div><h:div>6. Per la pronuncia di primo grado il termine decennale ordinario applicabile all’ipotesi di «<corsivo>responsabilità contrattuale dell’amministrazione</corsivo>»<corsivo>
				</corsivo>azionata in giudizio era spirato al momento della proposizione della domanda risarcitoria. A fondamento della statuizione la decorrenza del termine utile a prescrivere è stata individuata nella menzionata delibera di giunta del 15 ottobre 1993, n. 3231, considerata lesiva nella parte in cui nel disporre l’immissione in ruolo dell’odierna appellante è stata ad essa negata la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici a decorrere dal dicembre del 1983, mentre il ricorso al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni per equivalente monetario della medesima retrodatazione era stato proposto solo il 2 agosto 2012, oltre il decennio utile a prescrivere credito risarcitorio.</h:div><h:div>7. Nel censurare il percorso motivazionale posto dalla pronuncia di primo grado a fondamento della dichiarazione di prescrizione del diritto, con il presente appello l’originaria ricorrente deduce che questo sarebbe invece sorto per effetto della menzionata sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione V, del 20 giugno 2011, n. 3681.</h:div><h:div>8. Si sono costituiti in resistenza all’appello l’Amministrazione provinciale di Catanzaro e la Regione Calabria. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Deve premettersi in rito che il presente giudizio è stato trattato secondo il rito delle «<corsivo>udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato</corsivo>», che prevede la «<corsivo>camera di consiglio da remoto</corsivo>», ai sensi dell’art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm., alla quale le parti in causa costituite accedono sulla base di un collegamento informatico (<corsivo>link</corsivo>)<corsivo>
				</corsivo>loro inviato dalla segreteria. Dal fascicolo informatico, nella sezione <corsivo>Avvisi </corsivo>risultano inviati i collegamenti sia all’appellante che alle amministrazioni resistenti. All’udienza straordinaria del 2 ottobre 2024 sono comparsi i difensori del medesimo appellante e della Regione Campania; non anche dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, che con successivo messaggio di posta elettronica in pari data ha riferito quanto segue: «<corsivo>non mi è stata data la possibilità di partecipare all’odierna udienza nonostante fossi collegato dalle ore 9 in punto al link che mi è stato comunicato in precedenza. Sono rimasto in attesa che qualcuno mi abilitasse all’ingresso</corsivo>».</h:div><h:div>2. La pretesa impossibilità di partecipare è tuttavia smentita dal duplice dato di fatto poc’anzi evidenziato: i collegamenti informatici risultano inviati a tutte le parti, due delle quali hanno poi effettivamente partecipato all’udienza da remoto. Deve dunque escludersi sia un malfunzionamento del sistema che un errore imputabile all’ufficio, e dunque che il diritto di difesa della parte sia stato impedito.</h:div><h:div>3. Nel merito sono invece fondate le censure nei confronti della dichiarazione di prescrizione della domanda risarcitoria. </h:div><h:div>4. Come deduce l’appello, la sentenza erra nel fare decorrere il termine per agire in giudizio per ottenere per equivalente monetario le retribuzioni non percepite dalla ricorrente a causa dell’illegittima sua ritardata assunzione da quando gli emolumenti in questione le sono stati negati in via amministrativa, con la sopra menzionata delibera di giunta provinciale del 15 ottobre 1993, n. 3231, la quale come in precedenza esposto ha escluso ogni retroazione dell’immissione in servizio in allora disposta, tanto sul piano giuridico che su quello economico. Con un simile assunto si suppone che l’interessata abbia trascurato di fare valere i propri diritti, quando invece la stessa ha in precedenza agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa per ottenere la retrodatazione economica a quando avrebbe dovuto essere assunta. La domanda è stata tuttavia respinta in via definitiva con la sopra menzionata sentenza di questo Consiglio di Stato del 20 giugno 2011, n. 3681, a definizione di un giudizio promosso dall’interessata nel 1994 (ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro, notificato il 5 gennaio di quell’anno). </h:div><h:div>5. Per tutto il periodo in cui il giudizio è stato pendente il corso della prescrizione è soggetto ad interruzione, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, cod. civ., in conformità al fondamento su cui si fonda l’istituto di estinzione dei diritti in esame, il quale consiste nella presunzione di perdita di interesse tratta dal suo mancato esercizio da parte del titolare. <corsivo>Quod non </corsivo>nel caso di specie per quanto finora osservato, posto che l’odierna appellante ha chiesto la retrodatazione economica (oltre che giuridica) del proprio rapporto di impiego alle dipendenze dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, negatagli dal giudicato da ultimo richiamata per difetto del relativo presupposto dato dall’effettiva prestazione lavorativa nel periodo in contestazione, di cui la domanda risarcitoria per la ritardata assunzione costituisce l’equivalente monetario.</h:div><h:div>6. Ne deriva che quest’ultima domanda è certamente tempestiva, poiché proposta nel 2012, ad un solo anno circa di distanza dalla definizione del precedente contenzioso, dapprima davanti al giudice civile e al giudice amministrativo poi, in seguito alla declinatoria di giurisdizione del primo e successiva riassunzione del giudizio presso il secondo.</h:div><h:div>7. Oltre che non prescritta la domanda risarcitoria è anche fondata nel merito. Ricorre innanzitutto il presupposto dell’illegittimità della mancata assunzione in applicazione della delibera di giunta provinciale del 7 dicembre 1983, n. 3356/5, a causa del suo annullamento in sede di controllo dal CORECO (con la citata delibera del 17 aprile 1984, n. 129490), tuttavia a sua volta annullato in sede giurisdizionale, con sentenza di questo Consiglio di Stato del 19 dicembre 1990, n. 103. L’illegittimo diniego ha quindi determinato l’assunzione dell’odierna appellante alle dipendenze dell’amministrazione provinciale con il ritardo lamentato, solo a decorrere dal mese di ottobre 1993, sulla base della più volte richiamata delibera di giunta provinciale del 15 ottobre 1993, n. 3231, che nondimeno ha negato la retrodatazione economica della nomina.</h:div><h:div>8. Per la quantificazione degli emolumenti da corrispondere a titolo risarcitorio può farsi luogo ad una condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.; a questo scopo è assegnato all’amministrazione provinciale resistente il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la formulazione alla ricorrente di una proposta risarcitoria corrispondente agli emolumenti stipendiali che a questa avrebbero dovuto essere corrisposti per il periodo in contestazione nel presente giudizio, e cioè dal dicembre del 1983 all’ottobre del 1993. Sul capitale così liquidato dovranno essere riconosciuti gli accessori propri del credito di valore, dati dalla rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT FOI tempo per tempo vigente e degli interessi compensativi, al saggio legale parimenti succedutosi nel periodo temporale di computo della somma dovuta. A questo riguardo la decorrenza può essere indicata al momento dell’adozione della delibera di giunta provinciale del 15 ottobre 1993, n. 3231, mentre la scadenza è fissata al momento del pagamento effettivo.</h:div><h:div>9. L’appello deve quindi essere accolto nei termini sopra espressi, con conseguente riforma della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza, che fa capo alla sola Amministrazione provinciale di Catanzaro, e sono liquidate in dispositivo; si può invece disporre la compensazione nei rapporti tra l’appellante e la Regione Calabria.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso e la domanda risarcitoria con esso proposta, nei termini indicati in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione provinciale di Catanzaro a rifondere alla ricorrente le spese di causa, liquidate complessivamente in € 7.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra la medesima ricorrente e la Regione Calabria.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/10/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabio Franconiero</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>