<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20201014120220125085317577" descrizione="" gruppo="20201014120220125085317577" modifica="2/17/2022 11:05:14 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Cuccu S.r.l." versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="10141"/><fascicolo anno="2022" n="01273"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20201014120220125085317577.xml</file><wordfile>20201014120220125085317577.docm</wordfile><ricorso NRG="202010141">202010141\202010141.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\429 Carlo Saltelli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>16/02/2022 18:03:58</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angela Rotondano</firma><data>25/01/2022 09:12:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, 9 dicembre 2020, n. 693, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10141 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Cuccu S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Giua Marassi e Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Senorbì, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mascia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>No.Va. Service S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senorbì;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2021 il consigliere Angela Rotondano e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Giua Marassi, Rossi e Mascia;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo per la Sardegna la società Cuccu s.r.l., seconda classificata nella procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) indetta dal Comune di Senorbì per l’affidamento <corsivo>“dell'appalto del servizio di spazzamento e sfalcio delle strade e degli spazi pubblici del Comune di Senorbì e frazioni di Arixi e Sisini”</corsivo>, della durata di un anno (periodo dal 1.6.2020 al 1.6.2021), rinnovabile per altri due, per il valore complessivo di 60.000,00 € e da aggiudicare col criterio del minor prezzo, impugnava l’aggiudicazione (con determinazione del Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Senorbì Registro Generale n. 451 del 12.6.2020) alla No.Va Service s.r.l., in uno ad ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, formulando domande demolitorie e risarcitorie, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato.  </h:div><h:div>2. Con tre articolati motivi di gravame la ricorrente in sintesi lamentava: I) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 52 e 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 <corsivo>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</corsivo>, la violazione e falsa applicazione del punto 7.1.1. lettera f) del disciplinare di gara, nonché difetto di istruttoria, travisamento e erronea valutazione dei fatti, contraddizione intrinseca, difetto di motivazione, violazione del principio dell’autovincolo, stante la mancanza di iscrizione dell’aggiudicataria nella c.d. <corsivo>white list</corsivo> (asseritamente necessaria per l’esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti a discarica); II) la violazione della disciplina in materia di subappalto di cui all’art. 105 del d. lgs. n 50 del 2016, nonché violazione dell’art. 19 della lettera di invito, violazione del principio di <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti e di personalità nell’esecuzione dell’appalto, eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti, travisamento e erronea valutazione dei fatti, per essere il detto servizio di trasporto dei rifiuti a discarica oggetto di subappalto mai dichiarato; III) la violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dell’articolo 14 della lettera di invito, violazione dei principi di trasparenza e pubblicità, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatti, per la carenza del requisito di fatturato specifico di servizio nel triennio (in particolare, per l’annualità 2017).  </h:div><h:div>3. Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza del Comune, l’adito TAR ha respinto come infondate tutte le censure osservando che: </h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> il servizio di trasporto rifiuti e conferimento in discarica era assolutamente marginale, rivestendo carattere accessorio e secondario rispetto all’oggetto dell’appalto; </h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> non si trattava perciò di subappalto, ma di mero subaffidamento, visto che non erano superati i limiti previsti dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici per il subappalto (valore delle prestazioni superiori al 2 per cento o a 100.000,00 euro e incidenza della manodopera superiore al 50 per cento) e comunque, vista la marginalità della prestazione del trasporto rifiuti, era sufficiente il possesso del requisito dell’iscrizione nella c.d. <corsivo>white list</corsivo> in capo alla subaffidataria; </h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> non c’era alcuna violazione quanto ai servizi nel triennio, visto che i requisiti di fatturato specifico sussistevano (per ciascun anno, per il triennio 2017, 2018, 2019), essendo stati solo erroneamente indicati gli importi dei fatturati, risultando perciò <corsivo>“frutto di mero errore materiale”</corsivo> la dichiarazione in ordine al possesso di un fatturato specifico inferiore, per l’annualità 2017, rispetto a quello annuo minimo richiesto dalla legge di gara.</h:div><h:div>4. Avverso la sentenza l’interessata ha spiegato appello, riproponendo solo i primi due motivi di censura, tornando a sostenere che in base alla lettera di invito i servizi di spazzamento e sfalcio, trasporto e conferimento in discarica sono inscindibilmente connessi, la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara non contenendo alcuna distinzione tra prestazioni primarie e secondarie, di modo che la raccolta e gestione dei rifiuti, pur non costituendo l’oggetto principale dell’appalto, non ha affatto carattere marginale. Il servizio in questione termina e si completa con l’espletamento dell’atto di conferimento in discarica del materiale di risulta e non può essere espletato senza previo conferimento, essendo le due attività inevitabilmente e inscindibilmente connesse. Lo stesso disciplinare (all’art. 7.1.1.) richiede all’operatore di dichiarare, con separata indicazione, l’iscrizione alla c.d. <corsivo>white list</corsivo>: irrilevante risulterebbe perciò il costo del servizio, come calcolato dall’amministrazione che, secondo l’appellante, non sarebbe nemmeno congruo, essendo viziata per difetto la quantificazione dell’amministrazione al riguardo. La natura marginale e accessoria dell’attività non può comunque essere comprovata dal costo estremamente contenuto, non potendo la natura di una prestazione (e la sua oggettiva rilevanza economica) inferirsi dall’importo meramente pattizio dedotto dalle parti in contratto. Trattandosi poi di prestazioni oggetto del servizio non può configurarsi, a un tempo, un subaffidamento e un subappalto: l’aggiudicataria avrebbe quindi violato anche la disciplina di quest’ultimo istituto.</h:div><h:div>4.1. Ha resistito al gravame il Comune di Senorbì, il quale, oltre a dedurre l’infondatezza dell’appello (e delle connesse domande risarcitorie per mancanza di prova del danno subito), chiedendone il rigetto (anche in relazione al profilo più strettamente cautelare, essendo il servizio stato affidato ed il contratto stipulato), nell’ultima memoria ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse in ragione del mancato rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021 per ulteriori due anni all’aggiudicataria, come stabilito con determinazione n. 527 dell’8.06.2021, il che renderebbe impossibile da parte dell’appellante il conseguimento dell’appalto cui esso aspira, deduzione contestata dall’appellante.</h:div><h:div>4.2. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.</h:div><h:div>4.3. Rinviata al merito su accordo delle parti la trattazione dell’istanza cautelare, all’udienza pubblica del 28 ottobre 2021, come richiesto dalle parti con le note in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.  </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appello è infondato. </h:div><h:div>2. In primo luogo non meritano accoglimento le censure con cui l’appellante critica la sentenza per aver ritenuto che il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti avrebbe avuto nella complessiva economia dell’appalto in questione un ruolo marginale, sia sul piano formale sia su quello sostanziale.</h:div><h:div>2.1. Al riguardo, deve anzitutto ricordarsi che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non costituisce subappalto il contratto stipulato dall'appaltatore che richiede l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo pari o inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo pari o inferiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia pari o inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.</h:div><h:div>2.3. In virtù di ciò la giurisprudenza ha escluso, con principi pienamente applicabili anche alla presente fattispecie per quanto <corsivo>infra</corsivo> si chiarirà, che costituisca subappalto l'attività di trasporto (anche di rifiuti) che, pur compresa nel complessivo oggetto del contratto in quanto necessaria per la corretta esecuzione della prestazione principale, rivesta in rapporto a quest’ultimo e nella complessiva economia del contratto carattere complementare ed accessorio (così Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3211; negli stessi termini Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020 n. 607).</h:div><h:div>2.4. Nel caso di specie l'appalto ha a oggetto un servizio di pulizia e spazzamento delle strade e delle aree comunali. In particolare, in base alla <corsivo>lex specialis</corsivo> le prestazioni da affidarsi all’aggiudicataria consistono nella: <corsivo>a)</corsivo> pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche; b) pulizia dell'area mercato settimanale; <corsivo>c)</corsivo> pulizia delle piazze; <corsivo>d)</corsivo> sfalcio di alcune aree verdi comunali (art. 4 della Lettera di invito; così anche l’art. 1 del Capitolato Speciale).  </h:div><h:div>La<corsivo> lex specialis</corsivo> prevede inoltre il trasporto dei rifiuti prodotti dalla pulizia e spazzamento delle strade, ma quale attività accessoria e marginale a quelle oggetto dell'appalto. </h:div><h:div>3. La natura residuale delle prestazioni relative al trasporto dei rifiuti si desume infatti da plurimi elementi e segnatamente dal fatto che il predetto servizio: </h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> non rientra tra le attività oggetto dell’appalto, le quali consistono, come detto, nella pulizia e spazzamento delle strade e piazze comunali, e nello sfalcio di alcune aree verdi (come si evince: dall’art. 4 dell’Avviso pubblico, dall'art. 4 della Lettera di invito; dall'art. 1 del Capitolato; nonché dal cpv indicato nel medesimo Capitolato e nella Lettera di invito - cpv 90611000-3 <corsivo>"Servizio di spazzamento strade attraverso pulizia stradale e marciapiedi con mezzi meccanici (spazzatrice), pulizia aree urbane e piazze con mezzi manuali e meccanici (decespugliatore tagliasiepi e soffiatori"</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> ha un costo complessivo pari a € 700,00 per dodici mesi (pattuito dalle parti, come risulta dal contratto del 10 giugno 2020 sottoscritto dalla No.Va. Service s.r.l. e la Autotrasporti La Volpe s.n.c.) e quindi sia di valore inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate (considerato che l'appalto è stato aggiudicato per un importo pari a € 39.192,47 più iva), inferiore a € 100.000 e, inoltre, un incidenza della manodopera inferiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto; </h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> è svolto occasionalmente, solo a seguito della chiamata dell'appaltatore e sulla base delle direttive ed istruzioni di quest'ultimo;</h:div><h:div><corsivo>d) </corsivo>costituisce una mera attività conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;</h:div><h:div><corsivo>e)</corsivo> è solo citato, ma non disciplinato, dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> che infatti, a differenza del servizio di pulizia, spazzamento e sfalcio (si veda i più volte richiamati art. 4 della lettera di invito e art. 1 del Capitolato speciale), non ne ha affatto regolamento tempi, frequenza e modalità di esecuzione, limitandosi al riguardo a disporre genericamente che <corsivo>"I rifiuti derivati dalla pulizia stradale e degli altri luoghi comunali manuale e meccanizzata dovranno essere trasportati dalla Ditta appaltatrice presso il sito di stoccaggio provvisorio"</corsivo> (art. 1 del Capitolato Speciale). La <corsivo>lex specialis</corsivo> ha lasciato dunque tali aspetti relativi al trasporto dei rifiuti (tanto per frequenza, quanto per modalità con cui esso deve avvenire) alla discrezionalità dell'appaltatore e alla sua concreta organizzazione aziendale, legando i profili esecutivi della prestazione alla effettiva quantità dei rifiuti raccolti. </h:div><h:div>3.1. La residualità del servizio di trasporto risulta infatti comprovata da quanto avvenuto nella fase esecutiva del servizio (durante la quale, come documentato dalla stazione appaltante, la subaffidataria ha svolto solo due trasporti per l’appalto in oggetto in un arco temporale di otto mesi e solo quattro per l’intera durata contrattuale di un anno).  </h:div><h:div>3.2. Alla luce di ciò non è dubitabile che l’attività di trasporto rivesta un ruolo secondario e accessorio nella complessiva economia dell’appalto e in rapporto alle prestazioni che ne formano oggetto, ben potendo perciò l’aggiudicataria subaffidarla ad un soggetto iscritto nella <corsivo>white list</corsivo>, come in concreto avvenuto, non essendo stati superati i limiti previsti dall’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici per il subappalto. </h:div><h:div>3.3. Deve infatti ribadirsi che l’attività in questione è del tutto secondaria e di valore irrisorio (risulta invero di valore ampiamente inferiore al 2% dell’importo dell’appalto e a 100.000,00 €), oltre a non essere dimostrato neppure che l’incidenza del costo della manodopera e del personale per tali attività secondarie sia superiore al 50 per cento, tali condizioni dovendo peraltro sussistere cumulativamente e non in via alternativa, come già chiarito dalla giurisprudenza (cfr.  Cons. Stato Sez. V 3.02.2021 n. 1001). </h:div><h:div>3.4. Perciò il subaffidamento a una ditta terza del servizio di trasporto dei rifiuti a discarica, costituente attività meramente accessoria e marginale rispetto all’oggetto del contratto, non integra la fattispecie del subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente sufficienza dell’iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo> in concreto posseduta dalla società Autotrasporti La Volpe s.n.c., subaffidataria del servizio in questione, come correttamente ritenuto dal primo giudice.  </h:div><h:div>3.5. Le prospettazioni di parte appellante non possono pertanto essere condivise.</h:div><h:div>3.6. In primo luogo, il fatto che la <corsivo>lex specialis</corsivo> non abbia previsto una specifica distinzione tra prestazione principali e secondarie non è ostativo alla possibilità di affidare in subcontratto quelle attività (come nel caso di specie quella di trasporto) che evidentemente rivestono carattere accessorio e marginale, a prescindere da un’espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge di gara. </h:div><h:div>3.7. Quest’ultima non ha previsto poi, quale requisito di partecipazione, l'iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo>. Dalla piana lettura delle regole di gara (si veda art. 9 dell'Avviso di manifestazione di interesse, art. 14 della Lettera di invito, artt. 3.1, 3.2, 3.3 e, soprattutto, art. 7.1.1. del Disciplinare) si evince che l’iscrizione nella <corsivo>white list</corsivo> è facoltativa (testualmente è previsto che il partecipante "f<corsivo>) dichiara se iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso le Prefetture"</corsivo>). </h:div><h:div>3.8. Tanto avvalora vieppiù la tesi condivisa dalla sentenza impugnata sulla sufficienza dell’iscrizione alla <corsivo>“white list”</corsivo> posseduta dalla società subaffidataria del servizio di trasporto e consegna in discarica, prestazione della cui natura si è già detto in precedenza e che era nota all’appellante che nell’esecuzione del medesimo servizio a favore del Comune di Senorbì nel periodo 2017-2018 l’aveva svolta solo occasionalmente e solo al bisogno. </h:div><h:div>Neppure può trovar seguito la tesi dell’appellante sull’erronea stima del valore dell’attività in questione da parte dell’Amministrazione (quantificato in € 12.740,00): quest’ultima ha infatti puntualmente evidenziato l’errore commesso nel computo dall’appellante, la quale, anziché moltiplicare il costo di un'ora del servizio di trasporto a discarica e di nolo del cassone alla settimana per 52 settimane, considera che le predette attività debbano essere espletate per 7 ore ogni settimana per 52 settimane. Tale ricostruzione è infondata: oltre a essere smentita da quanto effettivamente avvenuto durante l’esecuzione dell'appalto (stante l’esiguo numero dei servizi di trasporto e del nolo del cassone effettuati dalla subaffidataria- appena quattro per l’intera durata contrattuale- come documentato dall’Amministrazione comunale, comportando così complessivamente meno di 2 ore di lavoro), non trova alcun conforto nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, che all’art. 1 del Capitolato speciale prevede quattro percorsi e tredici zone di lavoro, con un costo orario, per ogni zona e ogni percorso di progetto, di € 12,00 per il nolo del cassone ed € 15,00 per il trasporto a discarica, precisando inoltre (cfr. penultimo periodo) che il servizio si sarebbe dovuto svolgere una volta alla settimana in una qualsiasi zona o percorso preventivamente concordato con l'Amministrazione.</h:div><h:div>Tali dati conducono, sulla base dei puntuali calcoli sviluppati dalla difesa comunale, al costo annuale (del nolo cassone e trasporto in discarica) stimato dall'amministrazione in € 1.404,00, costo complessivo orario che si riduce ulteriormente in caso di semplice passaggio della spazzatrice senza l'ausilio di operatore a terra (a € 416,00), come pure in caso di lavorazioni completamente manuali con due operatori (ammontando in tale ipotesi a € 468,00). Pertanto, considerato che secondo la <corsivo>lex specialis</corsivo> la <corsivo>"contemporaneità della lavorazione completa e lavorazione con sola spazzatrice costituirà la fattispecie ricorrente della tipologia di lavorazione richiesta e pertanto costituisce il lavoro base settimanale"</corsivo>, ma che si potrà anche "<corsivo>concordare diversa lavorazione o solo manuale o solo spazzatrice o una combinazione di lavorazioni anche modificando il calendario preventivamente concordato"</corsivo> (Art. 1 del Capitolato), il costo orario annuo stimato dall’amministrazione per il nolo del cassone e del trasporto in discarica dovrà risultare dalla media dei diversi costi indicati per ciascun tipo di lavorazione, risultando quindi pari a € 762,66. In ogni caso non è logico, ai fini di inferirne il superamento dei limiti del subappalto, tener conto del costo orario del servizio. </h:div><h:div>Alla luce di quanto evidenziato, anche le dichiarazioni rese dall’aggiudicataria non sovvertono le conclusioni raggiunte dalla sentenza sulla marginalità dell’attività di trasporto: la No.Va. Service, infatti, ha semplicemente riconosciuto di aver tenuto conto, per la determinazione del ribasso offerto, pure del costo del trasporto dei rifiuti e del nolo cassone.</h:div><h:div>3.9. La sentenza pertanto non è incorsa in alcuna illogicità o contraddizione laddove ha ritenuto che il servizio di trasporto a discarica, vista la sua natura marginale, potesse essere svolto dal subaffidatario iscritto alla c.d. <corsivo>white list</corsivo>. </h:div><h:div>Giova al riguardo ulteriormente richiamare, ai fini della comprensione delle questioni poste dai motivi di appello, le norme applicabili alla fattispecie, asseritamente violate ad avviso dall’appellante dai provvedimenti impugnati prima e dalla sentenza in epigrafe poi. </h:div><h:div>Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla Prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. </h:div><h:div>Il comma 52-<corsivo>bis</corsivo> dispone testualmente che: <corsivo>“L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”</corsivo>. </h:div><h:div>Il comma 53 chiarisce poi che <corsivo>“Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: [</corsivo><corsivo>a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;] [</corsivo><corsivo>b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;] c</corsivo><corsivo>) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d</corsivo><corsivo>) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e</corsivo><corsivo>) noli a freddo di macchinari; f</corsivo><corsivo>) fornitura di ferro lavorato; g</corsivo><corsivo>) noli a caldo; h</corsivo><corsivo>) autotrasporti per conto di terzi; i</corsivo><corsivo>) guardiania dei cantieri; i-bis)</corsivo><corsivo> servizi funerari e cimiteriali; i-ter)</corsivo><corsivo> ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quat</corsivo><corsivo>er) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”</corsivo>.</h:div><h:div>Invero, l’art. 1, co. 52 L. 190/2012 impone l'iscrizione nell'elenco istituito presso le Prefetture (c.d. <corsivo>“white list</corsivo>”) ai soli operatori economici che svolgono le attività imprenditoriali indicate al comma 53, dell’art. 1 della medesima legge n. 190/2012. Ne consegue che qualora un appalto includa, tra le tante, una o più attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, l'iscrizione alla <corsivo>white lis</corsivo>t dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere quella prestazione, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, il subappaltatore o il subaffidatario.</h:div><h:div>Nella procedura in questione l’attività di trasporto rifiuti non doveva essere subappaltata, rivestendo nell’ambito del contratto un ruolo meramente accessorio, tanto per la minima incidenza sull’importo complessivo del contratto, al di sotto delle soglie ex art. 105, comma 2, cit., quanto per la sua estraneità all'oggetto di questo, costituendo in realtà una prestazione meramente strumentale e solo funzionalmente collegata con quella oggetto del contratto e dunque rientrante nei sub-contratti di cui al medesimo comma 2 dell'art. 105.</h:div><h:div>La sentenza appellata ha dunque correttamente ritenuto che nel caso di specie non sia stato violato l’obbligo di preventiva iscrizione e consultazione delle <corsivo>“white list”</corsivo>, di cui all’art. 1 commi 52 e 53 L. 190/2012, condividendo l’assunto delle amministrazioni secondo cui l'appalto in questione ha per “oggetto principale” la pulizia delle strade e lo sfalcio del verde, rispetto al quale l’attività di trasporto dei rifiuti raccolti e il relativo conferimento in discarica accede in via meramente marginale, non potendo ritenersi servizio di particolare rilevanza, né potendo condividersi per le ragioni su indicate, l’assunto della ricorrente sull’anomala incongruità rispetto ai costi orari stabiliti dalla stazione appaltante (alla luce dei conteggi operati da quest’ultima e di quanto in concreto avvenuto nel corso dell’esecuzione contrattuale), con la conseguente sufficiente dell’iscrizione alla <corsivo>“white list”</corsivo> posseduta dalla società subaffidataria del servizio in questione.</h:div><h:div>4. È infondato anche il secondo ordine di doglianze con cui è stata dedotta l’erroneità della sentenza per non aver riconosciuto la violazione da parte dell’aggiudicataria del divieto di subappalto imposto dalla legge di gara.</h:div><h:div>Ai sensi del comma secondo dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 <corsivo>“…Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”.</corsivo></h:div><h:div>Orbene, non sussiste nella fattispecie in esame alcuno dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in quanto il servizio, come già detto sopra<corsivo>: a)</corsivo> ha un costo complessivo pari a € 700,00, quindi di valore inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate (l'appalto è stato aggiudicato per un importo pari a € 39.192,47 più iva), inferiore a € 100.000 ed inoltre con un incidenza della manodopera inferiore al 50% dell'importo del subcontratto (pari a € 200,00); <corsivo>b)</corsivo> ha una natura residuale ed accessoria (come già sopra evidenziato); <corsivo>c)</corsivo> viene svolto dalla subaffidataria, occasionalmente e solo a seguito della chiamata dell’appaltatrice, sulla base delle direttive ed istruzioni di quest'ultima.</h:div><h:div>Tali argomentazioni non sono scalfite dal rilievo che il subcontratto stipulato tra la No.Va. Service e la Autotrasporti La Volpe non prevedesse un servizio a semplice chiamata, ma una disponibilità continuativa del subaffidatario, essendo per converso intuitivo che con ciò a quest’ultimo fosse richiesto solo di garantire il servizio all’occorrenza e non con frequenza giornalmente ripetitiva, nonché in base alle modalità di esecuzione ben precisate dalla controinteressata con una nota integrativa, in cui affermava che: la Autotrasporti La Volpe avrebbe effettuato il trasporto solo a seguito di espressa chiamata della No.Va Service; la prima sarebbe stata chiamata per eseguire il trasporto soltanto nel momento in cui i mezzi dell’appaltatrice (almeno due spazzatrici con capienza di 4 mc ciascuna) fossero stati a pieno carico; le chiamate per eseguire il trasporto sarebbero state molto limitate in ragione della notevole capienza delle spazzatrici in uso e considerato che la pulizia avrebbe dovuto essere svolta soltanto una volta alla settimana; raggiunto il massimo carico delle spazzatrici la No.Va. Service avrebbe scaricato i rifiuti nel cassone noleggiato e, quindi, spettava alla subaffidataria trasportare il cassone con i rifiuti nella discarica indicata dalla No.Va. Service, secondo le direttive di quest'ultima.</h:div><h:div>4.1. Anche i rilievi dell’appellante sull’asserita incongruità del costo del servizio di trasporto previsto nel subcontratto stipulato tra la No.Va. Service e la Autotrasporti La Volpe non colgono nel segno, essendo al contrario la congruità dell’importo pattuito per il subaffidamento confermata, oltre che dalle regole di gara, dalle concrete modalità di svolgimento del servizio, nonché dalla frequenza e dai tempi impiegati con cui l’attività di trasporto è stata effettuata per il periodo di durata contrattuale, come comprovato dall’Amministrazione; a ciò si aggiunga che la congruità dell’importo annuo pari a € 700,00 è dimostrata anche dai prezzi che la Autotrasporti La Volpe aveva applicato, in precedenti rapporti contrattuali aventi a oggetto le medesime prestazioni, alla No.Va. Service, ovvero la somma pari a € 100,00 per ogni trasporto di rifiuti dal Comune di Senorbì alla discarica (come dimostrato dalla fattura n. 198/A e 199/A del 4 agosto 2020, depositate in atti); per altro verso, non si evince poi dai documenti contabili prodotti dalla controinteressata alcuna anomalia economica del contratto stipulato tra la ditta appaltatrice e la subaffidataria (evincendosi al contrario, dalle fatture prodotte dalla controinteressata un costo orario di € 5,00 per il nolo orario del cassone, nonché il costo pari a € 100,00 per il trasporto dei rifiuti dal Comune di Senorbì alla discarica). </h:div><h:div>5. In conclusione, l’appello va respinto.  </h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.    </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante Cuccu s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Senorbì che liquida forfettariamente in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/10/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antenozio Dario</h:div><h:div>Angela Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>