<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20201001320241219213035798" descrizione="" gruppo="20201001320241219213035798" modifica="20/12/2024 12:19:52" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Fallimento &quot;Edilizia del Mare e del Sole&quot; S.r.l. in Liquidazione" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="10013"/><fascicolo anno="2024" n="10283"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20201001320241219213035798.xml</file><wordfile>20201001320241219213035798.docm</wordfile><ricorso NRG="202010013">202010013\202010013.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1071 Fabio Franconiero\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>fabio franconiero</firma><data>20/12/2024 11:55:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>RAFFAELLO SESTINI</firma><data>20/12/2024 00:37:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Presidente FF</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2962/2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10013 del 2020, proposto dal Fallimento "Edilizia del Mare e del Sole" S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Selve Roma S.r.l., Consorzio "Palmarola-Selva Candida", Condominio "La Selva", non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 ottobre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi in collegamento da remoto per le parti gli avvocati Ciaglia e Sabato;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 - La ricorrente Fallimento Edilizia del Mare e del Sole s.r.l. in liquidazione ha impugnato l’ordinanza sindacale di Roma Capitale n. 47 del 20 marzo 2017, adottata ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. </h:div><h:div>2- La predetta ordinanza è stata adottata a seguito del rilevato anomalo funzionamento della rete di fognatura delle acque nere a servizio degli insediamenti in Romasituati lungo Via di Selva Nera, tra Via Argentera e Via di Boccea. Nel predetto provvedimento si è inoltre evidenziato che le opere fognarie sono state poste a carico del soggetto attuatore dell’intervento privato n. 5 del Programma di recupero urbano “Palmarola – Selva Candida”, a parziale scomputo del contributo di costruzione dovuto per i relativi titoli edilizi. Sulla scorta di queste premesse, è stato quindi impartito al Curatore del Fallimento di Edilizia del Mare e del Sole s.r.l., società sottoscrittrice delle convenzioni urbanistiche del 27 luglio 2005 e del 18 gennaio 2008, nonché a Selve Roma s.r.l., in veste di titolare dei permessi di costruire rilasciati per la realizzazione delle edificazioni, di provvedere entro trenta giorni “a porre in atto ogni intervento necessario al ripristino del corretto funzionamento della rete di fognatura (...)”, e in particolare al compimento delle attività specificate nella stessa ordinanza.</h:div><h:div>3 – In precedenza, la società Edilizia del Mare e del Sole a r.l. aveva sottoscritto il 27 luglio 2005 con il Comune di Roma (oggi Roma Capitale) la convenzione urbanistica relativa all’attuazione dell’intervento privato n. 5 del Programma di recupero urbano “Palmarola – Selva Candida”, approvato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (v. doc. 1 della ricorrente, doc. 1 di Roma Capitale e doc. 2 di Selve Roma). L’articolo 11 della convenzione prevede – per quanto qui rileva – l’obbligazione, in capo al soggetto attuatore, “(<corsivo>...) alla realizzazione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e di parte di quella secondaria, nonché alla manutenzione ed alla consegna delle medesime (...)</corsivo>”, e in particolare alla “<corsivo>costruzione di tutte le opere di fognatura atte ad assicurare un corretto allontanamento e smaltimento delle acque reflue, in conformità alle disposizioni dell’Ufficiale Sanitario competente e degli Uffici Tecnici Comunali, con l’osservanza delle condizioni e delle modalità precisate all’art. 3 del Disciplinare Generale</corsivo>”. All’articolo 9 della stessa convenzione è prevista la realizzazione delle suddette opere a scomputo dalle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione ed è indicato il relativo valore.</h:div><h:div>Il 30 settembre 2005 la Edilizia del Mare e del Sole s.r.l. ha ceduto i lotti edificabili e le relative volumetrie a Selve Roma s.r.l.</h:div><h:div>È stata poi stipulata, il 18 gennaio 2008, una convenzione urbanistica integrativa della prima, nella quale Edilizia del Mare e del Sole è indicata quale “soggetto attuatore” e Selve Roma quale “soggetto proprietario”. In questa seconda convenzione si evidenzia che Selve Roma ha dichiarato nel precedente atto di compravendita l’accettazione delle “c<corsivo>lausole della convenzione urbanistica stipulata il 27 luglio 2005 (...) con tutti i conseguenti effetti formali e sostanziali”</corsivo> e si prevede che i maggiori oneri finanziari riconducibili al nuovo progetto urbanistico definitivo saranno interamente a carico del soggetto attuatore (articolo 5), facendo rinvio per quanto non modificato e specificato “<corsivo>alle disposizioni della precedente Convenzione Urbanistica che rimangono pertanto pienamente valide ed efficaci</corsivo>” (articolo 6).</h:div><h:div>In forza delle predette convenzioni, la società Edilizia del Mare e del Sole ha quindi assunto la veste di soggetto obbligato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, mentre le edificazioni private sono state demandate a Selve Roma, cui sono stati intestati anche i relativi titoli edilizi.</h:div><h:div>Con nota datata 6 agosto 2009 Edilizia del Mare e del Sole ha comunicato a Roma Capitale di aver ultimato il 22 luglio 2009 i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione. È stata quindi nominata la Commissione di collaudo, che ha dato avvio alla propria attività, senza tuttavia concluderla.  In particolare, in occasione della visita di collaudo del 16 ottobre 2009, la Commissione ha dato conto dello stato di avanzamento dei lavori; alla successiva visita del 26 febbraio 2010 la Commissione ha rilevato che lavori risultano ultimati per la parte attinente le opere stradali, fognarie e dei Pubblici Servizi”; alla visita di collaudo del 6 maggio 2011 la Commissione ha infine dichiarato che “<corsivo>Attualmente i lavori risultano essere sospesi come riportato nella relazione consegnata dal Direttore dei Lavori (...). Al momento del sopralluogo, si rileva la presenza di operai nella porzione di cantiere non interessati dal programma pubblico. La Commissione di Collaudo chiede l’effettuazione delle attività manutentive, come riportato nella Convenzione ed il ripristino delle porzioni danneggiate o non manutenute (specialmente nell’area del parco), oltre alla conclusione di tutte le attività previste</corsivo>”. </h:div><h:div>Nel corso del 2011 sono seguite diffide dell’Amministrazione nei confronti della società Edilizia del Mare e del Sole e della società Selve Roma a compiere quanto richiesto dalla Commissione di collaudo (nota del 14 dicembre 2011, depositata da Roma Capitale, nella quale si fa riferimento anche a una precedente diffida).</h:div><h:div>Il 5 luglio 2012 è stato dichiarato il fallimento di Edilizia del Mare e del Sole s.r.l.</h:div><h:div>Il 21 agosto 2014 il Dipartimento promozione, sviluppo e riqualificazione delle periferie di Roma Capitale ha reso noto al Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, al Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana e al Municipio XIV di aver ricevuto la segnalazione di rottura di una fognatura nera realizzata a scomputo del contributo di costruzione nell’ambito dell’intervento privato n. 5 del Programma di recupero urbano “Palmarola – Selva Candida”.</h:div><h:div>Con nota del 30 settembre 2014 il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica ha diffidato la società Selve Roma e la società Edilizia del Mare e del Sole in fallimento a provvedere all’eliminazione del guasto.</h:div><h:div>L’Amministrazione ha successivamente tentato l’escussione delle garanzie fideiussorie, tuttavia senza successo, atteso che la compagnia assicuratrice di Edilizia del Mare e del Sole è risultata anch’essa fallita, mentre l’assicurazione di Selve Roma non ha adempiuto, a seguito di diffida da parte di quest’ultima società, e ne è derivato un contenzioso in sede civile.</h:div><h:div>Verificata quindi, mediante apposito sopralluogo del 24 febbraio 2017, la grave situazione dell’impianto fognario, è stata adottata l’ordinanza sindacale poi impugnata nel giudizio di primo grado, con la quale si è ordinato al curatore fallimentare della società edilizia del Mare e del Sole e alla società Selve Roma di provvedere, entro 30 giorni “<corsivo>a porre in atto ogni intervento necessario al ripristino del corretto funzionamento della rete di fognatura a servizio degli insediamenti situati lungo via di Selva Nera, tra via Argentera e via di Boccea, e in particolare a: - individuare i tratti dell’infrastruttura in cui si verificano le perdite di liquami e riparare i guasti; - ripristinare l’impianto di sollevamento verificando la corretta funzionalità della pompa per acque nere e, nel caso quest’ultima non funzionasse correttamente, provvedere alla sostituzione della stessa; - bonificare dai liquami il fondo della vasca di aspirazione in cui è collocata la pompa, riattivare l’utenza elettrica che al momento risulta disattivata e provvedere al pagamento dell’utenza elettrica fino ai due anni successivi all’approvazione del collaudo finale da parte dei tecnici nominati dall’Amministrazione; - eliminare eventuali collegamenti tra la fognatura bianca e la fognatura nera e bonificare dai liquami tutti i terreni e le aree contaminate</corsivo>”. Inoltre, per il caso di mancata ottemperanza, è stato ordinato al dipartimento sviluppo e infrastrutture e manutenzione urbana di provvedere dirittamente ed a carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle opere ordinate. </h:div><h:div>3 - La ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR del Lazio, che lo ha respinto con la appellata sentenza della Sezione II, n. 2962 del 5 marzo 2020. </h:div><h:div><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/>4 – La Società Edilizia del mare e del sole s.r.l. in liquidazione propone appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi: </h:div><h:div><corsivo>4.1 –“ ERRATA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 64 ED 88, C.P.A., CON DERIVATA FONDATEZZA DELLA CENSURA DENUNCIATA IN PRIMO GRADO, A CARICO DELLA GRAVATA ORDINANZA SINDACALE, ASSUNTA IN VIOLAZIONE, PER FALSA ED OMESSA APPLICAZIONE, DELL’ART. 54, D.LGS. N. 267/2000, DELL’ART. 28, L. N. 1150/1942, DELL’ART. 28, L. N. 109/1994, DEGLI ARTT. 120 E 141, D.LGS. N. 163/2006 E DELLE RELATIVE NORME REGOLAMENTARI ATTUATIVE, NONCHÉ IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 11, L. N. 241/1990, CON ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, SVIAMENTO”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4.2 – “ERRATA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 64 ED 88, C.P.A., CON CONSEGUENTE DERIVATA FONDATEZZA DEL VIZIO, CENSURATO IN PRIMO GRADO A CARICO DELLA GRAVATA ORDINANZA SINDACALE, ASSUNTA IN VIOLAZIONE, PER FALSA ED OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 72 E 51, L.F. DI CUI AL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, CON VIOLAZIONE DERIVATA DELL’ART. 54, D.LGS. N. 267/2000, 21 DELL’ART. 28, L. N. 1150/1942, DELL’ART. 16, D.P.R. N. 380/2001, NONCHÉ DEGLI ARTT. 3 E 11, L. N. 241/1990, CON CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO  E SVIAMENTO”;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4.3 –“ ERRATA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 64 ED 88,C.P.A., CON CONSEGUENTE DERIVATA FONDATEZZA DEL VIZIO, LAMENTATO IN PRIMO GRADO A CARICO DELLA GRAVATA ORDINANZA SINDACALE, GIACCHÉ ASSUNTA IN VIOLAZIONE, PER FALSA ED OMESSA APPLICAZIONE, DELL’ART. 28, L. N.1150/1942, E DELL’ART.16, D.P.R. N. 380/2001, CON DERIVATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 72 E 51, L.F. DI CUI AL R.D.16 MARZO 1942, N. 267, E DELL’ART. 54, D.LGS. N. 267/2000, NONCHÉ DEGLI ARTT. 3 E 11, L. N. 241/1990, CON ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E SVIAMENTO”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>5 - Si è costituita Roma Capitale instando per l’infondatezza del gravame. Inoltre l’amministrazione comunale ha rappresentato, in data 14/12/23, il non interesse alla decisione dell’appello.</h:div><h:div>6 – L’appello, ferma restando la sua procedibilità non avendo l’appellante rappresentato il venir meno del proprio interesse,  non è fondato. </h:div><h:div>6.1 - In particolare, secondo il primo motivo il Tar ha sottovalutato il fatto che la Commissione di collaudo nominata dall’amministrazione comunale aveva rilevato ed attestato che i lavori risultavano ultimati per la parte attinente le opere stradali, fognarie e dei pubblici servizi e che il disciplinare allegato alla convenzione del 2005 prevedeva che le opere sarebbero state soggette a collaudo in corso d’opera e finale. Dunque la Commissione poteva collaudare le opere ultimate tra cui l’impianto fognario, e l’omesso collaudo dell’impianto di cui ora s’impone la manutenzione al Fallimento appellante – è dipesa esclusivamente da un ingiustificabile inadempimento, ovvero da un contegno inammissibilmente inerte e dilatorio della Commissione di collaudo. </h:div><h:div>In tale contesto andrebbe inquadrato il collaudo finale emesso dal Direttore Lavori, che la  p.a. non avrebbe cioè potuto ignorare ma semmai annullare, essendo il Direttore dei Lavori rappresentante del Comune. </h:div><h:div>Si ritiene inoltre errata la statuizione relativamente all’indebito esercizio dei poteri di ordinanza contingibile e urgente nei confronti della Curatela. Gli asseriti malfunzionamenti dell’impianto fognario erano infatti noti all’amministrazione almeno dall’agosto 2014 e solo il 31 maggio 2017 l’ordinanza è stata notificata, dovendo invece i poteri di ordinanza essere utilizzati per fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili. La manutenzione delle opere fognarie spettava al Comune, dovendo lo stesso eseguirla in via contingibile e urgente rivalendosi poi sugli eventuali responsabili. Nel caso in esame, al contrario di quanto sostiene il TAR, non ricorrono i presupposti per il legittimo esercizio di detto potere d’ordinanza in luogo degli ordinari mezzi volti al diretto ripristino delle normali condizioni di funzionamento di quell’impianto, né ha esposto o motivato in atto l’impossibilità dell’Amministrazione di ovviarvi con mezzi propri, dovendo invece fronteggiare i lamentati “gravi pericoli” per “l’incolumità dei cittadini”, in via contingibile e urgente, sebbene fosse a conoscenza del problema da almeno tre anni. Mancava quindi il presupposto dell’urgenza dato che per oltre tre anni il Comune nulla aveva fatto.</h:div><h:div> 6.1.1 – Viene peraltro in rilievo l’eccezione del Comune, che rileva l’inammissibilità del motivo,  atteso il divieto di <corsivo>ius nova, </corsivo>essendo la censura in primo grado stata sviluppata solo con le difese in vista dell’udienza pubblica e non nell’originario ricorso ritualmente notificato. </h:div><h:div>Inoltre già secondo il giudice di primo grado l’eventuale inadempimento dell’amministrazione non avrebbe comunque potuto far ritenere il collaudo effettuato <corsivo>ex lege</corsivo>. In ogni caso il valore complessivo delle opere (superiore al milione di euro) non rendeva applicabile la normativa invocata dal ricorso. </h:div><h:div>In sintesi, l’appellante rileva che le opere di urbanizzazione erano state ultimate e che l’amministrazione avrebbe potuto procedere al collaudo, criticando poi l’indebito utilizzo dei poteri di ordinanza esercitati dalla medesima amministrazione, ma la disciplina convenzionale stipulata tra le parti, all’art. 12,  richiedeva in realtà il formale collaudo delle opere ai sensi dell’art. 28 della legge n. 109/1994, non potendosi pertanto ritenere le opere collaudate per effetto del solo rilascio del certificato finale del direttore dei lavori, al quale fa riferimento l’appellante. </h:div><h:div>Quanto, poi, alla dedotta non sussistenza dei presupposti per l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente, così come osservato dal comune, occorre rilevare che la stessa è intervenuta solo a seguito dell’utilizzo degli strumenti sollecitatori contrattuali (diffide 2011 e 2014) e subito dopo il sopralluogo del 20.2.2017 che aveva rilevato un evidente peggioramento della situazione.</h:div><h:div>Viene in rilievo, al riguardo, la giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2022, n. 7885) secondo cui: “<corsivo>la circostanza che la vicenda fosse già nota all'amministrazione non ha di per sé rilevanza sull'esistenza o meno del pericolo di danno, sia in relazione al suo aspetto ontologico, sia in rapporto alle vicende della situazione stessa, siano esse di aggravamento o comunque di modifica. Infatti, l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze</corsivo>”, sicché ciò che conta è la sussistenza del pericolo al momento dell'adozione dell'ordinanza medesima e l'impossibilità di farvi fronte con rimedi ordinari.</h:div><h:div>Il primo motivo non è pertanto fondato.</h:div><h:div>6.2 – Con il secondo motivo d’appello si contesta la decisione di primo grado anche per la parte in cui sostiene che l’art. 72 della legge fallimentare sarebbe inapplicabile alle obbligazioni dedotte in una convenzione urbanistica, non ravvisandosi alcun motivo per una tale esclusione in presenza di un obbligo convenzionale che fa sorgere il vincolo obbligatorio, ed inoltre per la parte in cui si esclude la violazione dell’art. 51 della medesima legge fallimentare, quando invece la giurisprudenza ha chiarito come tale articolo trovi applicazione anche rispetto agli atti amministrativi autoritativi della P.A., il cui effetto sia quello di “prenotare” una frazione di patrimonio del fallito, a compensazione del controvalore economico di prestazioni altrimenti non esigibili (citando Cass. civ., Sez. Trib. Va , 29 dicembre 2011, n. 29565); quindi la violazione del ridetto art. 51 non richiederebbe affatto che la P.A. abbia intrapreso un’azione giurisdizionale, né, potrebbe dirsi che l’ordinanza in esame non tenda di per sé all’aggressione dei beni del Fallimento.</h:div><h:div>6.2.1 – Anche il motivo in esame non è fondato in quanto, se  la <corsivo>ratio</corsivo> derogatoria dell'art. 72 L.F. è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio, in relazione al  possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tuttavia tali esigenze non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla società fallita ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. </h:div><h:div>In particolare, l’appellante insiste sulla contrarietà dell’atto impugnato all’art. 72 della legge fallimentare. L’articolo in questione, secondo costante giurisprudenza, non si applica però alle convenzioni urbanistiche da ricondurre nell’alveo dell’art. 11 della l. 241/90.</h:div><h:div>Non è condivisibile neanche la tesi che l’art. 72 sarebbe inapplicabile solo alle obbligazioni necessarie ex lege, infatti tutte le obbligazioni assunte dalla ricorrente sono funzionali alla trasformazione urbanistica e perseguono l’interesse pubblico.</h:div><h:div>Dunque, se la Convenzione non soggiace ai limiti fallimentari, l’Amministrazione può pretenderne l’adempimento da parte del soggetto sottoscrittore.</h:div><h:div>6.3 – Con il terzo motivo si censura, infine, la statuizione relativa alla natura <corsivo>propter rem</corsivo> delle obbligazioni convenzionali, che dovrebbe comportare il trasferimento delle obbligazioni agli aventi causa dell’originario stipulante. </h:div><h:div>Secondo l’appellante, sussisterebbe una diretta corresponsabilità degli odierni proprietari delle unità immobiliari quanto alle manutenzioni in contestazione, e, per essi, del Condominio tra loro costituito, il cui regolamento – espressamente accettato ed allegato agli atti di compravendita degli immobili, debitamente registrati e trascritti – direttamente li obbliga a farsi carico di tali incombenti manutentivi. </h:div><h:div>Infatti, nella obbligazione manutentiva di cui si discute verrebbe in rilievo un <corsivo>facere</corsivo> infungibile rispetto al quale l’inadempiente principale deve essere esattamente individuato, in quanto l’onerato apparente, ove adempia all’obbligazione in vece dell’effettivo obbligato, mai potrebbe, in regresso, vedersi ristorato in forma specifica del pregiudizio così sopportato.</h:div><h:div>6.3.1 – Neppure il motivo in esame è fondato, in quanto il TAR ha chiarito che il carattere reale dell’obbligazione convenzionale comporta che “anche” il soggetto titolare dei diritti reali possa essere chiamato a rispondere delle obbligazioni convenzionali, in quanto dalla natura ambulatoriale delle obbligazioni non può discendere la conseguenza della liberazione dalle obbligazioni assunte con la stipulazione della convenzione urbanistica (Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16999; nello stesso senso Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2002, n. 12571). </h:div><h:div>Infatti, “<corsivo>l’obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell’obbligazione riguardano i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l’edificazione, nonché i loro aventi causa”</corsivo> (Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2019, n. 3141; nello stesso senso: Id., 14 maggio 2019, n. 3126 e n. 3127; Id., 9 gennaio 2019, n. 199; Cass. civ. n. 16999 del 2015, cit. e Cass. civ. 12571 del 2002, cit.).</h:div><h:div>In particolare l’obbligazione solidale facoltizza il soggetto che richiede l’adempimento ad individuare quale, fra i soggetti passivi, intimare, senza che l’esclusione di uno o più dei soggetti coobbligati possa essere fonte di invalidità (illegittimità) della richiesta (ovvero del provvedimento qui impugnato).</h:div><h:div>Quanto poi all’opponibilità all’Amministrazione della regolamentazione di interessi operata in sede di atto di cessione delle quote edificatorie (intercorso fra Società qui ricorrente - allora in bonis- e Selve Roma) o contenuta nel Regolamento condominiale adottato fra i comproprietari, va rilevato come l’efficacia di quegli atti privatistici non possa essere opposta a terzi e modificare la titolarità delle obbligazioni derivanti dalla convenzione urbanistica.</h:div><h:div>7 – L’appello deve essere quindi respinto. La peculiarità della fattispecie controversa giustifica, tuttavia, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Raffaello Sestini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>