<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200982720210617181523777" id="20200982720210617181523777" modello="2" modifica="7/19/2021 7:23:31 PM" pdf="0" ricorrente="Piercamillo Davigo" stato="2" tipo="1" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="09827"/><fascicolo anno="2021" n="05454"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200982720210617181523777.xml</file><wordfile>20200982720210617181523777.docm</wordfile><ricorso NRG="202009827">202009827\202009827.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\429 Carlo Saltelli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>15/07/2021 23:27:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Grasso</firma><data>17/06/2021 18:19:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>Leggasi nel primo capoverso del dispositivo della sentenza: “dispone l’integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di lite”.&#13;
Cfr. sentenza n. 6690/2022</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’ottemperanza</h:div><h:div>della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. -OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9827 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Falso, con domicilio digitale come da registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12</h:div><h:div>Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 20020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, il Cons. Giovanni Grasso;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>	1.- Con ricorso notificato nei tempi e nelle forme di rito il dott. -OMISSIS-ha proposto, nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e del controinteressato dott. -OMISSIS-, domanda per “<corsivo>l’esatta ottemperanza</corsivo>” alla sentenza -OMISSIS-, con cui questo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR per il Lazio n. -OMISSIS-aveva accolto il suo ricorso avverso la delibera del C.S.M., con la quale era stato conferito al -OMISSIS-l’incarico di -OMISSIS- della Corte di cassazione. </h:div><h:div>A sostegno il ricorrente rammenta che, con istanza del 17 luglio 2020, aveva formalmente sollecitato il Consiglio Superiore a dare puntuale seguito conformativo alla sentenza, rivendicando il conferimento dell’incarico di -OMISSIS-, con attribuzione dei relativi incrementi retributivi, degli emolumenti accessori “<corsivo>anche sotto forma di risarcimento del danno per perdita di </corsivo>chance<corsivo>, a far data dal 21/02/2018 (data della delibera di nomina del -OMISSIS-</corsivo>”. </h:div><h:div>Precisa, quindi, che con delibera 14 ottobre 2020 l’organo di autogoverno, pur riconoscendo l’impossibilità di dare alla sentenza esecuzione “<corsivo>in forma specifica</corsivo>” e di “<corsivo>effettuare l’assegnazione del posto, ora per allora</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>(e ciò “<corsivo>per essere stato collocato a riposo il -OMISSIS-e perché il -OMISSIS-sarebbe stato collocato a riposo il 20/10/2020</corsivo>”), avrebbe, nondimeno, affermato “<corsivo>pacificamente</corsivo>” il suo “<corsivo>diritto all’ottenimento del risarcimento del danno</corsivo>”: la delibera in questione, allora, pur dando atto della propria “<corsivo>sostanziale prevalenza </corsivo>[…]<corsivo> nei confronti del -OMISSIS-</corsivo>” e dunque, sotto questo profilo, nel prestare acquiescenza “<corsivo>nella sostanza, al giudicato amministrativo</corsivo>”, non solo ha negato l’attribuzione del titolo rivendicato, ma ha inopinatamente dichiarato “<corsivo>il non luogo a provvedere rispetto all’istanza</corsivo> […]<corsivo>, anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno</corsivo>”. </h:div><h:div>Lamenta, perciò, la nullità di tale delibera per violazione od elusione del giudicato, avuto anzitutto riguardo, sotto un primo profilo, alla mancata attribuzione del titolo di -OMISSIS-, quantomeno “<corsivo>ai soli effetti della qualifica e della conseguente progressione di carriera</corsivo>”, nonché “<corsivo>per la ricostruzione della stessa ai fini pensionistici</corsivo>”. </h:div><h:div>A tal fine criticamente evidenzia che, all’atto della decisione assunta dal Consiglio Superiore, si trovava ancora in servizio, sicché vi sarebbe stata la “<corsivo>concreta possibilità</corsivo>” di conferirgli il titolo in questione, consentendogli, con ciò, un collocamento a riposo “<corsivo>con la relativa qualifica</corsivo>” e ciò “<corsivo>indipendentemente dallo svolgimento dell’incarico</corsivo>”. </h:div><h:div>In altri termini, una corretta esecuzione della sentenza avrebbe, in tesi, dovuto procedere dalla rivendicata “<corsivo>retrodatazione giuridica della nomina di -OMISSIS-della Corte di cassazione</corsivo>” a far data dall’adozione della delibera illegittima “<corsivo>e quindi con decorrenza </corsivo>ex tunc”, con le relative e pedisseque vantaggiose ricadute in ordine alla “<corsivo>misura della retribuzione, maggiorata dei corrispondenti scatti di anzianità, con conseguente ricostruzione della carriera, ora per allora, agli effetti giuridici</corsivo>”. </h:div><h:div>In via gradata, quando non fosse ritenuta praticabile l’esecuzione “<corsivo>in forma specifica</corsivo>” della sentenza, il ricorrente rivendica il diritto al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 112, comma 3 cod. proc. amm., in concreto ancorato: <corsivo>a</corsivo>) alla “<corsivo>perdita di </corsivo>chances” e, segnatamente, al “<corsivo>mancato profitto</corsivo>” potenzialmente rinveniente dalla denegata nomina (parametrato alle relative differenze retributive, oltre al maggior importo corrispondentemente conseguibile a titolo di trattamento di fine servizio); <corsivo>b</corsivo>) al “<corsivo>danno c.d. curriculare</corsivo>” (derivante dal “<corsivo>mancato arricchimento del </corsivo>curriculum<corsivo> e dell’immagine professionale per non poter spendere il titolo di -OMISSIS-della Corte di Cassazione</corsivo>)”; <corsivo>c</corsivo>) al danno non patrimoniale correlato, <corsivo>ex </corsivo>art. 2059 cod. civ., alla compromissione “<corsivo>del diritto della personalità (la reputazione, l’onore), frustrato appunto dalla impossibilità dell’esecuzione in forma specifica della sentenza del Consiglio di Stato</corsivo>”, da liquidarsi, in via equitativa, in misura “<corsivo>almeno pari all’ammontare del danno patrimoniale</corsivo>”. Il tutto a maggiorarsi di interessi moratori e rivalutazione monetaria, a far data dalla delibera di nomina del -OMISSIS-in data 21/02/2018, ovvero, quanto meno, dalla data di deposito della sentenza ottemperanda.</h:div><h:div>2.- Si sono costituiti in giudizio, in resistenza, il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 4 marzo 2021, la causa è stata riservata per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>	1.- Il ricorso è, nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono, fondato e va accolto, per quanto di ragione.</h:div><h:div>	2.- Importa, anzitutto, rammentare, ai fini di una compiuta delimitazione dell’oggetto e dei limiti del presente giudizio, che con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del -OMISSIS-recepita dal decreto del Presidente della Repubblica pubblicato il-OMISSIS-successivo, venivano conferite al dott. -OMISSIS-, magistrato ordinario alla VII valutazione di professionalità, le funzioni direttive superiori di legittimità e ne veniva disposta, a domanda, la nomina a -OMISSIS-della Corte di Cassazione. </h:div><h:div>	Avverso tale determinazione proponeva ricorso dinanzi al TAR per il Lazio il dott. -OMISSIS-contestandone la legittimità sull’assunto che la comparazione dei candidati in competizione fosse stata condotta valorizzando in modo non proporzionato e non adeguato le esperienze maturate fuori dall’esercizio della giurisdizione dal controinteressato, laddove nessuna rilevanza era stata riservata alla circostanza della propria assegnazione, in data-OMISSIS-alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione e agli altri numerosi aspetti della sua carriera professionale, ignorando anche l’indicatore specifico di cui all’art. 21 lett. <corsivo>b</corsivo>) del T.U. sulla dirigenza. </h:div><h:div>	Il ricorso – respinto dall’adito Tribunale con sentenza n.-OMISSIS-– veniva accolto, all’esito dell’appello proposto dal -OMISSIS- con la sentenza di questo Consiglio di Stato, n. -OMISSIS-, la quale, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva le formalizzate ragioni di doglianza, annullando gli atti impugnati. </h:div><h:div>	Con istanza in data 17 luglio 2020 il -OMISSIS-chiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia l’esecuzione della sentenza, rivendicando il <corsivo>conferimento</corsivo>, a proprio favore, dell’incarico di -OMISSIS-della Corte di Cassazione, con ogni effetto di legge o, in ogni caso, il <corsivo>riconoscimento</corsivo> del titolo ai fini dell’attribuzione dei relativi incrementi retributivi, nonché agli ulteriori emolumenti accessori, anche sotto forma di risarcimento del danno per perdita di <corsivo>chances</corsivo>, a far data dalla annullata determinazione. </h:div><h:div>Con delibera del 14 ottobre 2020 il Consiglio Superiore, dopo aver evocato in premessa asseriti limiti di ordine generale in punto di attuazione delle decisioni rese dal giudice amministrativo <corsivo>in subiecta materia</corsivo>, evidenziava l’impossibilità, in concreto, di eseguire la sentenza in forma specifica, con conseguente <corsivo>pratica impossibilità</corsivo> di effettuare, ora per allora, sia l’<corsivo>assegnazione del posto</corsivo> che l’<corsivo>attribuzione del titolo</corsivo>: ciò in considerazione del fatto che, per un verso, il -OMISSIS-era già stato collocato a riposo e, per altro verso, il -OMISSIS-lo sarebbe stato a breve, segnatamente il 20 ottobre successivo. </h:div><h:div>Nel merito, peraltro, la delibera dava atto, nella virtuale riedizione del confronto comparativo emendato degli accertati vizi di illegittimità, della “<corsivo>sostanziale prevalenza</corsivo>” del -OMISSIS- In particolare, la Commissione osservava, nel corpo della proposta formulata al <corsivo>plenum</corsivo>: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) che, ai sensi dell’art. 21, lett. <corsivo>b</corsivo>) del T.U. sulla dirigenza, la partecipazione alle Sezioni Unite costituiva<corsivo> indicatore specifico</corsivo> del posto messo a concorso (e ciò in considerazione del fatto che “<corsivo>tale partecipazione qualifica</corsivo>[sse] <corsivo>in modo particolare l’esercizio delle funzioni di legittimità, in ragione della funzione nomofilattica dell’attività della Corte di Cassazione, funzione che proprio nelle Sezioni Unite trova la sua più alta espressione</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) che, del resto, l’incarico messo a concorso rendeva “<corsivo>particolarmente rilevante tale partecipazione</corsivo>”, sotto il profilo della “<corsivo>pregnanza attitudinale</corsivo>”, posto che il -OMISSIS-presiede le Sezioni Unite; </h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) che, nella comparazione fra il -OMISSIS-e il -OMISSIS- “<corsivo>solo il secondo</corsivo> [poteva] <corsivo>vantare tale partecipazione</corsivo>”, segnatamente dal 14 febbraio 2012; </h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) che “<corsivo>non risulta</corsivo>[va]<corsivo>no nel profilo del -OMISSIS-altri indicatori in grado di bilanciare – nel giudizio complessivo – la prevalenza da accordarsi al-OMISSIS-</corsivo>”: tali non essendo (in conformità, del resto, alla valutazione espressa con la sentenza resa <corsivo>inter partes</corsivo>) né la carica di Vice Direttore dell’Ufficio del Massimario (avente “<corsivo>funzione strumentale rispetto a quella giurisdizionale nomofilattica della Corte</corsivo>”), né l’incarico all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (bensì di rilievo organizzativo, ma “<corsivo>estraneo all’attività giurisdizionale</corsivo>”); </h:div><h:div><corsivo>e</corsivo>) che, a fronte di ciò, non era dato ravvisare “<corsivo>ragionevoli spazi per una nuova valutazione di prevalenza del -OMISSIS-</corsivo>”, dovendo, in definitiva, ritenersi “<corsivo>che il -OMISSIS-risult</corsivo>[asse] <corsivo>prevalente</corsivo>”.</h:div><h:div>Pur a fronte di tali rilievi – che, sul piano sostanziale, davano atto della <corsivo>fondatezza della pretesa </corsivo>del ricorrente – il Consiglio, in adesione alla proposta formulata dalla Commissione, dichiarava (nella ribadita assenza dei presupposti per uno specifico esito conformativo) il “<corsivo>non luogo a provvedere</corsivo>” sull’istanza del ricorrente, anche con riferimento alla gradata domanda di risarcimento del danno, limitandosi a deliberare: <corsivo>a</corsivo>) l’<corsivo>inserimento nel fascicolo personale </corsivo>della sentenza del Consiglio di Stato; <corsivo>b</corsivo>) l’inserimento nella scheda anagrafica preordinata alla ricostruzione della carriera professionale e nel relativo supporto informatico della seguente annotazione: “<corsivo>Vincitore del contenzioso per la nomina quale -OMISSIS-della Corte di Cassazione</corsivo>”.</h:div><h:div>3.- Ciò posto, con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta violazione e/o elusione del giudicato, sull’assunto che, all’atto della decisione assunta dal Consiglio Superiore a riscontro della propria istanza di ottemperanza, egli <corsivo>si trovava ancora in servizio</corsivo>, sicché doveva ritenersi sussistente, una volta riconosciuta la pacifica prevalenza dei propri titoli, la “<corsivo>concreta possibilità</corsivo>” di procedere alla attribuzione del titolo rivendicato, con il conseguente e prospettico collocamento a riposo con la relativa qualifica, anche ai fini pensionistici.</h:div><h:div>In siffatta prospettiva, la circostanza che, per parte sua, il -OMISSIS-, in quanto già collocato a riposo, non avrebbe potuto partecipare al nuovo concorso (<corsivo>rectius</corsivo>, in realtà, alla rinnovazione della valutazione comparativa), dovrebbe ritenersi irrilevante e, comunque, non preclusiva della doverosa attività conformativa: ciò sia perché, <corsivo>sul piano remediale</corsivo>, il venir meno del confronto competitivo non poteva né elidere, né ridurre, in fase di attuazione del giudicato, gli spazi per una tutela piena, effettiva ed integralmente satisfattiva delle proprie buone ragioni; sia perché, <corsivo>sul piano sostanziale</corsivo>, erano in concreto emerse, nei chiariti sensi, le motivate ragioni della propria riconosciuta primazia. </h:div><h:div>In ogni caso, a tutto concedere, avrebbe dovuto tenersi distinta la (in tesi sempre possibile) <corsivo>attribuzione del titolo</corsivo> (con necessaria decorrenza retroattiva a fini giuridici, utile se non altro ai fini della anzianità nella qualifica e delle pedisseque maggiorazioni retributive) dal <corsivo>conferimento del (corrispondente) incarico</corsivo>: solo rispetto a quest’ultimo legittimandosi l’attitudine specificamente preclusiva delle rilevanti sopravvenienze di fatto. </h:div><h:div>3.1.- Il motivo è, alla luce delle considerazioni che seguono, infondato.</h:div><h:div>Come reiteratamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787 e, con maggior pertinenza alla fattispecie in esame, Id., SS. UU., 2 febbraio 2015, n. 1823), il giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112 ss. cod. proc. amm. non si esaurisce nel mero <corsivo>accertamento</corsivo> del carattere eventualmente elusivo del provvedimento con cui l'amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione al giudicato (e nella conseguente <corsivo>dichiarazione di nullità</corsivo> di detto provvedimento <corsivo>ex </corsivo>art. 21 <corsivo>septies</corsivo>, comma 1 l. n. 241/1990 e, in prospettiva remediale, art. 114, comma 4, lettera <corsivo>b</corsivo>) cod. proc. amm.), ma (palesandosi tale nullità positivamente strumentale alla riedizione conformativa dell’azione amministrativa) ha una specifica e prospettica <corsivo>funzione esecutiva</corsivo>, in ordine alla quale acquista, peraltro, rilievo, in relazione alla concreta incidenza delle sopravvenienze di fatto o di diritto <corsivo>post litem judicatam</corsivo>, la distinzione tra vicende da considerarsi definitivamente “<corsivo>chiuse</corsivo>” (per le quali l’impossibilità di accedere ad una satisfattiva esecuzione del giudicato comporta – giusta le cadenze di cui alla Adunanza plenaria n. 2/2017 di questo Consiglio di Stato – il ristoro per equivalente del danno, a titolo di responsabilità obiettiva, <corsivo>ex </corsivo>art. 112, comma 3 cod. proc. amm.) e quelle “<corsivo>orientate al futuro</corsivo>”.</h:div><h:div>Con specifico riguardo al giudicato amministrativo formatosi su un provvedimento col quale il Consiglio Superiore della Magistratura abbia proceduto al conferimento di un incarico giudiziario, lo stesso ha, di regola, l'effetto d'imporre alla medesima amministrazione di provvedere al rinnovo della relativa procedura, volta al conferimento di quell'incarico, ma ciò solo “<corsivo>se e fino a quando l'incarico sia ancora conferibile e la procedura sia ancora espletabile</corsivo>” (cfr. Cass., SS.UU., n. 17987/2015 cit.), laddove, “<corsivo>venuta meno tale condizione, cessa per ciò stesso non solo l'obbligo, ma la possibilità stessa per l'amministrazione di provvedere in tal senso, fermo l'eventuale diritto al risarcimento per chi abbia visto indebitamente frustrate le proprie legittime aspirazioni</corsivo>”. </h:div><h:div>In tale prospettiva la preclusione allo svolgimento “<corsivo>di un'attività meramente virtuale</corsivo>” (vale a dire, di una rinnovazione del procedimento preordinata al conferimento <corsivo>ora per allora </corsivo>dell’incarico) è ancorata al dato che l’amministrazione <corsivo>possa o meno ancora provvedere</corsivo>: in difetto di che, il relativo potere esulerebbe anche dai poteri giurisdizionali (<corsivo>benché</corsivo> estesi al merito: ed, anzi, proprio <corsivo>perché </corsivo>operanti in via di diretta o mediata <corsivo>sostituzione</corsivo> nel merito) del giudice dell’ottemperanza.</h:div><h:div>Orbene, nel caso di specie il Consiglio Superiore ha ritenuto che ostativo al conferimento dell’incarico (pur in presenza di tutte le relative condizioni, all’esito del rinnovato confronto comparativo) fosse non già l’<corsivo>avvenuto </corsivo>collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, del ricorrente, ma la sua stretta <corsivo>imminenza </corsivo>(con ciò, in sostanza, valorizzando, sia pure in modo implicito, l’<corsivo>interesse pubblico</corsivo>, ritenuto prevalente, a non procedere ad un conferimento destinato a perdurare per un tempo assai limitato).</h:div><h:div>Si tratta di un ragionamento corretto: come espressamente riconosce, in una vicenda contermine, Cass., SS.UU., n. 1823/2015 cit., la valorizzata preclusione va, naturalmente, riconosciuta in caso di “<corsivo>già avvenuto collocamento in quiescenza</corsivo>” (nel qual caso neanche un mero “<corsivo>interesse morale </corsivo>[…] <corsivo>ad ottenere una deliberazione conforme al giudicato</corsivo>” potrebbe far premio sulla impossibilità di provvedere “<corsivo>ora per allora</corsivo>”), e non quando, invece, “<corsivo>non</corsivo> [fosse] <corsivo>ancora maturato il pensionamento dell’interessato</corsivo>”: nel qual caso, nondimeno, il  “<corsivo>diritto</corsivo> […] <corsivo>alla corretta esecuzione del giudicato favorevole</corsivo>” non va considerato in termini assoluti, potendo essere, in concreto, motivatamente “<corsivo>in considerazione di un interesse pubblico che lo sconsigli</corsivo>[asse]”, tanto più che “<corsivo>anche il dare corretta esecuzione alle sentenze passate in giudicato è un modo di assicurare il buon andamento dell'amministrazione e quindi risponde, in un'ottica generale, all'interesse pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>In siffatta prospettiva, deve essere apprezzato l’interesse – con ogni evidenza sotteso alla ritenuta insussistenza dei presupposti per una attribuzione funzionale in concreto destinata ad operare, alla luce della stretta imminenza del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, per un tempo assolutamente breve se non addirittura simbolico – a che il conferimento degli incarichi direttivi (che non obbedisce esclusivamente alla logica bilaterale della progressione di carriera dell’interessato, ma è essenzialmente strumentale, sul piano organizzativo, alla corretta ed adeguata gestione del servizio e della funzione pubblica) sia destinato ad operare, <corsivo>propter utilitatem,</corsivo>
				<corsivo>per un tempo adeguato</corsivo>, ragionevolmente <corsivo>congruo</corsivo> e prospetticamente <corsivo>proficuo</corsivo>.</h:div><h:div>Correttamente, perciò, nel valutare, sotto il profilo della <corsivo>complessiva situazione di fatto</corsivo>, i presupposti, le condizioni e le modalità di attuazione del giudicato, l’organo di autogoverno ha dato adeguato rilievo anche alla <corsivo>dinamica</corsivo> temporale delle funzioni da conferire: di tal che – avuto riguardo alla ordinaria elasticità che connota il giudicato amministrativo, che sollecita una conformazione condizionata dagli interessi a confronto – va escluso che si sia trattato di attività <corsivo>elusiva</corsivo>.</h:div><h:div>Ne consegue l’impossibilità, anche in sede di giudizio di ottemperanza, di provvedere in via surrogatoria (ed in base all’obiettivo presupposto della riconosciuta prevalenza) al conferimento dell’incarico: vi osta – sul crinale delle medesime coordinate argomentative già riassunte – la circostanza che anche al giudice amministrativo (in quanto, nell’esercizio della “<corsivo>giurisdizione estesa al merito</corsivo>”, si vede attribuito il potere di “<corsivo>sostituirsi all’amministrazione”</corsivo>, determinando “<corsivo>il contenuto del provvedimento amministrativo</corsivo>” o procedendo senz’altro alla <corsivo>“emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione</corsivo>”: cfr. artt. 7, comma 6 e 114, comma 4, lettera <corsivo>a</corsivo>) cod. proc. amm.) trova lo stesso limite della sopravvenienza preclusiva, in quanto emersa nelle more della definizione del giudizio di ottemperanza o prima della sua formalizzazione.</h:div><h:div>4.- Il motivo, in definitiva, per come formulato, non è fondato. </h:div><h:div>Ne segue che la tutela delle ragioni del ricorrente deve essere affidata – come, del resto, non manca di riconoscere espressamente la stessa delibera consiliare contestata – alla domanda risarcitoria, che è, come tale, affidata al secondo motivo di ricorso. </h:div><h:div> 4.1.- Importa premettere, in proposito, che – contrariamente all’avviso della difesa erariale – il danno <corsivo>de quo </corsivo>non trova fondamento, quanto alla sua <corsivo>fonte</corsivo> ed ai suoi <corsivo>presupposti</corsivo>, nella mera ingiustizia, soggettivamente imputabile, “<corsivo>derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria</corsivo>” (cfr. art. 30 cod. proc. amm.), riconducibile, come tale, al paradigma, di matrice aquiliana, della lesione di interessi legittimi a connotazione pretensiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).</h:div><h:div>Invero, l’obbligazione, di natura risarcitoria, che consegue alla impossibilità di dare puntuale esecuzione ad un giudicato favorevole, mira a compensare la perdita del bene della vita non più conseguibile, con la conseguenza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 2/2017 cit.) che: <corsivo>a</corsivo>) sotto il <corsivo>profilo sostanziale</corsivo>, ha natura <corsivo>obiettiva </corsivo>e funzione <corsivo>compensativa </corsivo>prescinde come tale, in deroga al regime ordinario della responsabilità, dall’<corsivo>inadempimento</corsivo> dell’amministrazione tenuta a conformarsi al giudicato e dal correlativo requisito della <corsivo>colpa</corsivo>; <corsivo>b</corsivo>) sotto il <corsivo>profilo processuale</corsivo>, realizza, nella prospettiva della effettività della tutela, una sorta di “<corsivo>ottemperanza per equivalente</corsivo> […] <corsivo>che sostituisce l’ottemperanza in forma specifica nei casi in cui questa non sia più possibile</corsivo>”, essendo con ciò proponibile <corsivo>recta via </corsivo>(<corsivo>ex </corsivo>art. 112, comma 3 cod. proc. amm.) al giudice dell’ottemperanza, anche in unico grado, nelle forme dell’ordinario rito camerale <corsivo>in executivis</corsivo>.</h:div><h:div>4.2.- Ciò posto, importa aggiungere che – nella virtuale rinnovazione della valutazione comparativa tra i due candidati messi a confronto – il Consiglio Superiore ha accertato, adeguando il proprio apprezzamento alle indicazioni conformative rinvenienti dalla pronunzia di questo Consiglio di Stato resa <corsivo>inter partes</corsivo>, la obiettiva prevalenza, ai fini del conferimento dell’incarico per cui è causa, dell’odierno ricorrente. </h:div><h:div>Ciò vale ad escludere (relativamente all’<corsivo>an </corsivo>della pretesa risarcitoria) che debba farsi, nella specie, capo alla logica della (mera) perdita di <corsivo>chances</corsivo>, vuoi nella accezione <corsivo>ontologica </corsivo>che in quella <corsivo>etiologica</corsivo>: e ciò perché deve ritenersi positivamente esitata, in termini di <corsivo>obiettiva certezza</corsivo> e non di <corsivo>mera probabilità</corsivo>, la valutazione di <corsivo>spettanza </corsivo>del bene della vita perseguito.</h:div><h:div>4.3.- Relativamente al <corsivo>quantum</corsivo>, occorre anzitutto valutare il danno <corsivo>patrimoniale</corsivo>.</h:div><h:div>A tal fine, occorre considerare che il ricorrente è stato collocato a riposo con la qualifica di “<corsivo>Magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalità</corsivo>”, percependo, giusta le allegazioni documentali in atti, una retribuzione, utile ai fini pensionistici, inferiore a quella che avrebbe percepito beneficiando della qualifica di -OMISSIS-della Corte di Cassazione e maturando, di conserva, un deteriore trattamento di fine servizio.</h:div><h:div>Competono, perciò, a titolo risarcitorio, all’esito di una complessiva ricostruzione della posizione stipendiale, in base al virtuale riconoscimento della qualifica di -OMISSIS-della Corte di Cassazione, con decorrenza dal 21 febbraio 2018: <corsivo>a</corsivo>) le corrispondenti <corsivo>differenze retributive</corsivo>, calcolate sui corrispondenti minimi tabellari; <corsivo>b</corsivo>) le differenze sulla <corsivo>indennità integrativa speciale</corsivo>; <corsivo>c</corsivo>) le differenze correlate alla <corsivo>progressione economica degli scatti</corsivo>, in funzione della classe di appartenenza riconosciuta. </h:div><h:div>Non osta al riconoscimento di siffatte differenze retributive la circostanza, valorizzata dalla difesa erariale, secondo cui la corresponsione integrale di tutti gli emolumenti previsti per la figura del -OMISSIS- a fronte del mancato <corsivo>effettivo</corsivo> conferimento del predetto incarico, realizzerebbe, operando in funzione sostanzialmente ultracompensativa, una ingiusta locupletazione, incompatibile con il regime della responsabilità civile. </h:div><h:div>Deve, in proposito, considerarsi che – a differenza di ciò che accade nel caso di mero <corsivo>munus </corsivo>ovvero di incarichi di carattere onorario, per i quali il trattamento economico, non correlato ad una posizione lavorativa, <corsivo>non ha natura retributiva,</corsivo> ma funzione meramente <corsivo>indennitaria</corsivo> e <corsivo>compensativa</corsivo>, non essedo neppure utile a fini pensionistici ed essendo perciò dovuto solo a fronte dell’<corsivo>effettivo </corsivo>svolgimento dell’attività (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2021, n. 4642) – nei rapporti di <corsivo>impiego </corsivo>è, in via di principio, dato – ancorché in termini meramente virtuali o figurativi – modulare (in correlazione non solo alla illegittima interruzione del rapporto, ma anche al parimenti illegittimo diniego di progressione nella carriera) i profili di <corsivo>decorrenza economica </corsivo>e/o <corsivo>giuridica</corsivo>, ancorati ad una <corsivo>anzianità di ruolo </corsivo>e/o<corsivo> di funzioni </corsivo>che può essere salvaguardata e ad una <corsivo>anzianità a fini economici</corsivo> che può essere, ricorrendone i presupposti, astrattamente ricostruita, non rilevando (se non, eventualmente, sotto il profilo della allegazione di un <corsivo>aliunde perceptum</corsivo>, non rilevante nel caso di specie) il mancato esercizio delle funzioni, causalmente imputabile all’amministrazione di appartenenza.</h:div><h:div>Compete, altresì, la differenza sul trattamento di fine servizio corrispondente alla differente qualifica e andrà pedissequamente rimodulato il trattamento pensionistico spettante. </h:div><h:div>4.4.- Non può essere, per contro, riconosciuto danno c.d. curriculare, che il ricorrente ancora al “<corsivo>pregiudizio subìto a causa del mancato arricchimento del </corsivo>curriculum<corsivo> e dell'immagine professionale per non poter spendere il titolo di -OMISSIS-della Corte di Cassazione</corsivo>”: riguardato, alla luce del <corsivo>petitum</corsivo>, sotto il profilo della sua rilevanza <corsivo>patrimoniale</corsivo>, la relativa rivendicazione non si è accompagnata, come necessario, alla relativa dimostrazione.</h:div><h:div>4.5 – Va respinta, altresì, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che il ricorrente riconnette alla impossibilità di coronare la propria brillante carriera professionale con il riconoscimento, nella prospettiva del collocamento a riposto, della qualifica di -OMISSIS- della Corte di cassazione e di “<corsivo>poter spendere quel titolo anche al di fuori dei ruoli della magistratura</corsivo>”.</h:div><h:div>Sul punto, vale preliminarmente osservare, sotto un profilo di ordine generale, che la risarcibilità del danno non patrimoniale postula la specifica allegazione del pregiudizio lamentato e dei relativi e specifici elementi di prova, quand’anche evocati in via di presunzione, e ciò in ragione del fatto che – trattandosi di danno operante sul piano della prestazione risarcitoria <corsivo>conseguente </corsivo>alla lesione dell’interesse leso, vale a dire di danno-conseguenza e non di danno-evento – non se può assumere la sussistenza <corsivo>in re ipsa </corsivo>(cfr. <corsivo>ex multis </corsivo> Cass., sez. lav., 24 febbraio 2020, n. 4886).</h:div><h:div>In relazione al caso di specie, inoltre, vale comunque evidenziare che, in base all’art. 10 del d. lgs. n. 160/2006, come modificato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111, i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni, sicché, fuori dai profili di ordine strettamente patrimoniale, deve ritenersi privo di rilievo, quale voce di danno risarcibile, il mancato conseguimento del titolo cui il ricorrente aspirava: titolo che, di là da un interesse di ordine puramente morale, non avrebbe mai potuto spendere anche al di fuori dei ruoli della magistratura, in quanto legato allo svolgimento, in concreto, delle medesime funzioni.</h:div><h:div>Infine, ed in ogni caso, relativamente al profilo morale, occorre considerare, come chiarito in punto di fatto, che il Consiglio Superiore ha comunque disposto, in favore del ricorrente la “<corsivo>menzione</corsivo>”, inserita nel fascicolo personale consultabile anche in via telematica, quale “<corsivo>vincitore del contenzioso per la nomina a -OMISSIS-presso la Corte di cassazione</corsivo>”.</h:div><h:div>5.- In definitiva, il ricorso deve essere, per quanto di ragione, accolto, limitatamente alla condanna del Consiglio superiore della Magistratura, in solido con il Ministero della Giustizia, al risarcimento, nei sensi chiariti, del danno patrimoniale subito dal ricorrente. </h:div><h:div>Sussistono i presupposti, avuto riguardo all’accoglimento solo parziale delle formalizzate ragioni di doglianza, per disporre, tra le parti, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna in solido le amministrazione intimate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 20020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21. con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Barbieri</h:div><h:div>Giovanni Grasso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>