<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200967220210415113503437" descrizione="" gruppo="20200967220210415113503437" modifica="4/23/2021 12:09:18 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="09672"/><fascicolo anno="2021" n="03297"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200967220210415113503437.xml</file><wordfile>20200967220210415113503437.docm</wordfile><ricorso NRG="202009672">202009672\202009672.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\274 Franco Frattini\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giovanni tulumello</firma><data>23/04/2021 12:09:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, (Sezione Prima) n. 2129/2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9672 del 2020, proposto da Ferrero Med S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Rhodense, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Araneo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Covella in Roma, via Savoia n.84; </h:div><h:div>Home Care Solutions s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Baronti e Giuseppe Gratteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Rhodense;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Home Care Solutions S.r.l.ed il ricorso incidentale da questa proposto; </h:div><h:div>Visti l’ordinanza n. 349/2021, e il decreto presidenziale n. 645/2021;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con sentenza n. 2129/2020, pubblicata l’11 novembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano (Sezione Prima), ha respinto il ricorso proposto da Ferrero Med s.r.l. contro il provvedimento di aggiudicazione della gara, con procedura aperta, relativa al servizio di stoccaggio, gestione manutentiva, informatizzazione e logistica distributiva degli ausili protesici per disabili, per la durata di tre anni, bandita dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Rhodense.</h:div><h:div>Con ricorso in appello notificato e depositato l’11 dicembre 2020, Ferrero Med ha impugnato l’indicata sentenza.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense e Home Care Solutions s.r.l.; quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n. 349/2021è stata fissata l’udienza di trattazione del giudizio.</h:div><h:div>Con Decreto Presidenziale n. 645/2021 è stata respinta, perché tardivamente proposta, l’istanza della parte appellante di discussione <corsivo>ex</corsivo> art. 25 del decreto-legge n. 137/2020.</h:div><h:div>Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza dell’8 aprile 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.</h:div><h:div>2. La sentenza di primo grado, impugnata nel presente giudizio:</h:div><h:div>2.1. ha rigettato il ricorso principale proposto in primo grado con cui si deduceva:</h:div><h:div>2.1.1. la mancata esclusione dell’offerta Home care Solutions per mancata indicazione del magazzino necessario all’esecuzione dell’appalto, inteso come luogo fisico: il primo giudice ha ritenuto infatti che la <corsivo>lex specialis</corsivo> ne richiedesse l’indicazione quanto alle caratteristiche strutturali e funzionali, ma non anche con riferimento alla “indicazione della sede fisica”, e che la mancata produzione dell’Allegato 7 non comportasse esclusione (non trattandosi di “mancato rispetto delle caratteristiche minime stabilite dal progetto”), ma l’attribuzione di un punteggio pari a zero (primo motivo);</h:div><h:div>2.1.2. la tardiva produzione di tale documentazione solo in sede di giustificazioni dell’anomalia dell’offerta: trattandosi di documentazione ritenuta non “necessaria alla partecipazione”, non vi è stata alcuna legittima integrazione (quinto motivo)</h:div><h:div>2.1.3. la mancata assunzione dell’impegno relativo alla clausola sociale: il T.A.R. ha osservato che, come previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, tale eventualità non comportasse esclusione dell’offerta, ma attribuzione di un punteggio pari a zero (secondo motivo);</h:div><h:div>2.1.4. l’eccessiva distanza dall’ambito territoriale dell’ASST Grande Ospedale Niguarda del magazzino indicato in sede di verifica dell’anomalia: il T.A.R.  ha ritenuto che “in base a quanto previsto nell’art. 4 del Capitolato, “l’ubicazione del magazzino dovrà essere collocata nell’ambito territoriale delle ASST procedenti, ad una distanza non superiore a 30 km dalla sede legale di ciascuna Azienda”, che non è stata superata nel caso di specie” (sesto motivo);</h:div><h:div>2.1.5. l’illegittimità della formula utilizzata dalla stazione appaltante per il calcolo dell’elemento prezzo: la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione del bando, che prevedeva la formula contestata, e comunque infondata nel merito in ragione sia della discrezionalità di cui dispone in materia la stazione appaltante, sia della irrilevanza del numero dei partecipanti rispetto alla predisposizione ex ante di tale formula (ottavo motivo);</h:div><h:div>2.1.6. l’illegittimità della composizione della Commissione di gara per non avere il Presidente qualifica dirigenziale: la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione della delibera di nomina della Commissione, oltre che generica (nono motivo);</h:div><h:div>2.2. non ha esaminato le residue censure del ricorso principale, in quanto il rigetto di quelle sopra riportate non avrebbe consentito alla ricorrente di superare la prova di resistenza (“anche in caso di loro accoglimento, il punteggio della ricorrente sarebbe inferiore a quello della controinteressata (71,71 vs 75,71)”);</h:div><h:div>2.3. ha dichiarato improcedibile per carenza d’interesse il ricorso incidentale di Home Care Solution.</h:div><h:div>3. L’appello principale, con il primo motivo, contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il primo e il sesto motivo del ricorso principale di primo grado.</h:div><h:div>L’appellante principale lamenta la mancata produzione in sede di gara da parte di Home care Solution degli allegati 7 (relativo al magazzino, al personale e ai mezzi impiegati) e 9 (relativo all’impegno di assorbire il personale dell’impresa uscente), prescritti a pena di esclusione dagli artt. 12 e 15 del Disciplinare; contesta altresì la dichiarazione relativa alla distanza del magazzino dalpresidio ospedaliero di Niguarda.</h:div><h:div>Censura inoltre il soccorso istruttorio di cui alla richiesta di chiarimenti del 7 agosto 2019, sostenendo che proprio la Commissione, nella seduta del 24 luglio 2019, avrebbe rilevato la contraddittorietà delle informazioni fornite dall’offerente (il che, nella prospettiva dell’appellante, avrebbe dovuto per ciò solo determinare l’esclusione dell’offerta).</h:div><h:div>3.1.	Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Va anzitutto osservato che i chiarimenti di cui si discute furono forniti il 21 agosto 2019, e la Commissione ne prese atto nella seduta del giorno successivo.</h:div><h:div>Inoltre nel caso di specie il soccorso istruttorio, anche per quanto si dirà in merito alla completezza iniziale dell’offerta, non ha debordato dal limite di ammissibilità dell’istituto, consistente nel divieto di “<corsivo>colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell'offerta presentata dalla concorrente, consentendole di aggiustare il tiro e di modificare in itinere la propria partecipazione alla gara in danno delle altre concorrenti</corsivo>” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 3602/2020).</h:div><h:div>L’appellante ritiene che tali chiarimenti comunque non superarono la ritenuta genericità dell’offerta per quanto riguarda il magazzino, i mezzi di trasporto e la clausola sociale: dati poi ulteriormente forniti (secondo l’appellante, in modo ancora solo parziale) nel successivo subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>L’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale si è svolto in modo del tutto conforme ai parametri invocati: la censura dell’appellante si fonda sul proprio, personale opinamento circa la (in)sufficienza degli elementi rappresentati in gara, e dei relativi chiarimenti, rispetto all’onere incombente sulle imprese partecipanti.</h:div><h:div>Tale prospettazione risulta però non fondata.</h:div><h:div>3.2.	In punto di insufficienza dell’offerta legittimante l’esclusione della stessa dalla gara sia l’appellante che la stazione appaltante hanno fatto riferimento alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Non paiono pertinenti i richiami alla sentenza n. 1071/2019 (perché relativa ad un’offerta economica avente i requisiti minimi richiesti, e comunque in fattispecie caratterizzata dalla difformità fra prezzo offerto e sconto percentuale applicato), né alle sentenze n. 568/2018 e n. 1818/2016, perché relative a fattispecie caratterizzate (e conseguentemente a decisioni condizionate) da aspetti fattuali del tutto peculiari, non esportabili sul piano delle generali affermazioni di principio. </h:div><h:div>Per contro, come già osservato da questa Sezione nella sentenza n. 3084/2020, in sede di esegesi della <corsivo>lex specialis</corsivo> la possibilità di attribuire effetto escludente alla mancanza o alla difformità di alcune caratteristiche tecniche indicate come obbligatorie va commisurata al grado di tipizzazione e di specificità dei parametri descrittivi di tali caratteristiche.</h:div><h:div>Nel caso di specie gli elementi che si assumono omessi non hanno riguardo a “caratteristiche minime” tali da comportare l’esclusione, anche alla luce dell’art. 14 del Disciplinare che aveva previsto la sanabilità di carenze dell’offerta (ad eccezione delle false dichiarazioni).</h:div><h:div>Inoltre, il magazzino era previsto come requisito di esecuzione del contratto; gli elementi richiesti dal Disciplinare, vale a dire l’indicazione delle dimensioni e della distanza dalla sede legale della ASST, erano presenti nell’offerta di HCS.</h:div><h:div>3.3.	L’offerta tecnica conteneva infatti l’impegno di HCS a garantire un magazzino di superficie uguale o maggiore di 3.500 mq., a una distanza conforme a quella richiesta.</h:div><h:div>In relazione a tale elemento va peraltro considerato che, come dedotto dalla controinteressata, la <corsivo>lex specialis</corsivo> richiedeva l’impegno a fornire un magazzino che, previo accordo (art. 17 del Capitolato), si sarebbe potuto collocare nei territori di una delle ASST aggregate e comunque ad una distanza non superiore a 30Km dalla sede legale della ASST di riferimento. </h:div><h:div>Lo stesso art. 4 del Capitolato, invocato dall’appellante, si riferisce del resto all’ambito territoriale “delle Asst procedenti” (Asst dell’Ospedale Metropolitano Niguarda, Asst Melegnano e Martesana di Melegnano e Asst Rhodense di Garbagnate Milanese).</h:div><h:div>3.4.	Va poi osservato che la semplice lettura dell’offerta tecnica di HCS denota la presenza (rispettivamente, ai paragrafi 3.1.1., e 6.1.) dei contenuti richiesti in relazione al personale e agli automezzi impiegati.</h:div><h:div>3.5.	In generale, circa le modalità di redazione dell’offerta tecnica in questione, va ulteriormente osservato che essa consta di 8 paragrafi che corrispondono agli 8 elementi nei quali si articola la prescrizione del disciplinare relativa ai contenuti necessari.</h:div><h:div>La materiale inclusione in un unico documento, anziché in otto distinti documenti, di tali componenti non rappresenta evidentemente una difformità rilevante, tanto meno da sanzionare con l’esclusione.</h:div><h:div>4. Il secondo motivo dell’appello principale critica il capo della sentenza gravata nella parte in cui  ha rigettato il motivo del ricorso principale di primo grado con cui si contestava l’assenza della clausola sociale nell’offerta dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>Precisa l’appellante che “il giudice di prime cure non ha compreso è che Ferrero Med non ha lamentato il mancato assorbimento di tutto il personale, ma l’omessa accettazione in toto di detta clausola”.</h:div><h:div>Secondo l’appellante in base agli artt. 15 e 23 del Disciplinare, e all’art. 21 del Capitolato, i concorrenti avrebbero dovuto “a pena di esclusione, quantomeno accettare la clausola sociale presentando l’Allegato 9 o dichiarazione analoga, facendo in ogni caso salvo l’assetto organizzativo dell’azienda”. Home care Solution, invece, avrebbe rinviato in proposito all’Allegato 9, in realtà non presentato, “con la conseguenza che la società non si è in alcun modo obbligata ad assorbire -anche solo in parte- il personale del precedente affidatario del servizio”. </h:div><h:div>Sostiene l’appellante che la stazione appaltante, attribuendo zero punti all’offerta di Home Care Solution per la mancanza della clausola sociale, avrebbe accertato il mancato impegno in tal senso, e dunque la presentazione di un’offerta condizionata, che a quel punto avrebbe dovuto essere esclusa.</h:div><h:div>4.1. La censura è infondata.</h:div><h:div>Premesso che per costante giurisprudenza di questa Sezione (<corsivo>ex multis</corsivo>, sentenze nn. 1576/2021, 8442/2020, 4796/2020, 389/2020, 750/2019, 726/2019) l’obbligo sotteso alla clausola sociale, che richiede un bilanciamento fra valori antagonisti (V Sezione, sentenza n. 6761/2020), non può mai essere assoluto (<corsivo>id est</corsivo>, tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa e da impedire una efficiente ed efficace combinazione dei fattori della produzione), ciò che appare dirimente nel caso di specie è che – in tale prospettiva - la <corsivo>lex specialis</corsivo> prevedeva l’obbligo di riassorbimento del personale non come condizione di partecipazione alla gara, ma come criterio premiale.</h:div><h:div>Il T.A.R. ha, pertanto, correttamente valutato la legittimità, sotto questo profilo, dell’aggiudicazione della gara all’offerta della controinteressata.</h:div><h:div>5. Con il terzo motivo dell’appello principale si contesta la sentenza gravata in relazione alla pronuncia sulla ritenuta integrazione dell’offerta sia nella fase di verifica della congruità, sia anteriormente.</h:div><h:div>Il mezzo è infondato anche alla luce dell’infondatezza del primo motivo.</h:div><h:div>Come già rilevato, l’offerta dell’aggiudicataria conteneva, già in fase anteriore al subprocedimento di verifica della sua congruità, tutti gli elementi richiesti a pena di inammissibilità dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>In sede di verifica, l’aggiudicataria ha fornito chiarimenti che, ove qualificabili come (legittimamente) integrativi dell’offerta, non hanno comportato né una modifica della stessa, né un’integrazione che non fosse meramente interpretativa (e non, dunque, tale da colmare carenze originarie rilevanti a pena di esclusione), alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di margini di modificabilità dell’offerta in tale subprocedimento, che impone che resti ferma l'entità dell'offerta economica, in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta stessa (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3602/2020, cit).</h:div><h:div>6. Con il quarto motivo dell’appello principale si censura la pronuncia del primo giudice sull’ottavo motivo del ricorso di primo grado, relativo all’eccessiva valorizzazione dell’elemento prezzo “<corsivo>a discapito della qualità, alterando la proporzione (di 70/30) tra le due componenti e trasformando, di fatto, la gara in una concorrenza sul mero prezzo</corsivo>”.</h:div><h:div>Il mezzo non contiene specifici profili di censura alla sentenza del T.A.R., ma riproduce il corrispondente motivo del ricorso di primo grado, basato sulla pretesa inidoneità della formula rispetto al numero di concorrenti.</h:div><h:div>La censura è comunque infondata nel merito, sol che si abbia riguardo alla circostanza che, in sede di predisposizione della formula per il calcolo del punteggio, la stazione appaltante compie una scelta funzionale all’obiettivo negoziale, evidentemente senza poter considerare il concreto sviluppo di tale formula in funzione di un dato (il numero delle imprese che presenteranno offerte) non noto e non prevedibile a quel momento, come correttamente rilevato dal T.A.R.</h:div><h:div>Sul punto la censura in esame deduce che “<corsivo>considerando la natura della S.A. - ossia un’Asst che frequentemente indice gare d’appalto - e dell’oggetto del servizio (ossia gli ausili per disabili), si ritiene che la stessa ben avrebbe potuto previamente prevedere (in virtù delle precedenti similari gare d’appalto, delle indagini di mercato e della propria posizione di ente affidatario) il ridotto numero di partecipanti, e quindi scegliere una formula più consona che non alterasse in maniera così palese la proporzione tra componente tecnica ed economica dell’offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>L’assunto non può essere condiviso, giacchè esso implica una limitazione dell’attività prenegoziale della pubblica amministrazione non consentita né imposta dai parametri normativi invocati (artt. 94 e 95 del codice dei contratti pubblici), che irrigidirebbe eccessivamente l’esercizio della scelta in esame, peraltro in funzione di elementi del tutto aleatori e variabili, il che snaturerebbe non solo la funzione contabilistica, ma anche quella proconcorrenziale, del procedimento di evidenza pubblica.</h:div><h:div>Peraltro va osservato incidentalmente che l’odierna appellante, in disparte il profilo della decadenza o meno sviluppato in sede di gravame, coerentemente a tale prospettazione avrebbe dovuto impugnare la <corsivo>lex specialis</corsivo> prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, essendo il presupposto logico della censura quello della astratta (e non concreta) inidoneità della formula rispetto alla tipologia di gara.</h:div><h:div>7. Il quinto motivo dell’appello principale ripropone la censura sulla composizione della Commissione di gara, sostenendo che ove la stessa fosse stata presieduta da un Dirigente ciò avrebbe impedito l’integrazione dell’offerta asseritamente inammissibile. </h:div><h:div>Va anzitutto osservato che la censura è meramente ipotetica e teorica: essa si basa infatti su un presupposto di cui è dimostrata l’insussistenza (vale a dire, l’asserita – inammissibile -  integrazione dell’offerta avvenuta in corso di gara), e su un presupposto non dimostrato (la circostanza che la qualifica dirigenziale avrebbe evitato tale evenienza).</h:div><h:div>L’accertata infondatezza della premessa maggiore del sillogismo priva radicalmente la censura del suo fondamento logico.</h:div><h:div>In ogni caso va richiamata la giurisprudenza di questa Sezione in merito all’onere della parte che censuri la composizione della Commissione di fornire almeno un principio di prova circa la ridondanza del vizio denunciato sull’attività censurata, nel senso della allegazione di un plausibile legame eziologico fra tale vizio e l’attività valutativa che si assume illegittima (sentenze n. 7446/2019, 2079/2021, 2094/2021).</h:div><h:div>Nel caso di specie un simile legame viene correlato ad un elemento puramente formale (la qualifica non dirigenziale), laddove sul piano sostanziale l’Azienda appellata ha documentato che il Presidente della Commissione “risulta essere, all’interno dell’organizzazione aziendale, la professionalità esclusivamente dedicata al settore competente alla gestione del servizio oggetto della procedura, ed è stata pertanto individuato come la professionalità all’interno dell’Azienda in possesso del più elevato livello di conoscenze, competenze ed esperienza nel settore oggetto della procedura”.</h:div><h:div>La censura è pertanto infondata in relazione ad entrambi i profili.</h:div><h:div>8.  Il sesto motivo dell’appello principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettati alcuni motivi del ricorso di primo grado, ha ritenuto assorbiti gli altri per difetto di prova di resistenza: sostiene viceversa l’appellante che ciascuno dei motivi assorbiti, tendendo all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, sarebbe stato di per sé autosufficiente per determinare l’annullamento dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>Ripropone pertanto nel presente giudizio tali censure.</h:div><h:div>8.1. La prima è relativa all’ “l’esperimento di un doppio illegittimo soccorso istruttorio in occasione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara e in sede di valutazione di congruità delle offerte”.</h:div><h:div>La censura è infondata per quanto già affermato in precedenza.</h:div><h:div>Home Care si è limitata a fornire, nella relazione del 30 settembre 2019, chiarimenti meramente specificativi relativi al costo del personale e dei mezzi (relativo agli operatori e ai veicoli già indicati in sede di offerta); alla concreta identificazione dei magazzini pure indicati – quanto alle caratteristiche richieste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> - nell’offerta (ipotizzando peraltro un risparmio di spesa riveniente dalla chiusura di un diverso magazzino); alle voci di costo concernenti il sistema informatico e i costi generali.</h:div><h:div>8.2. La seconda censura è relativa  all’ “<corsivo>erronea attribuzione dei punteggi tecnici a Home Care</corsivo>” e al “<corsivo>mancato superamento da parte della stessa delle soglie di sbarramento</corsivo>”.</h:div><h:div>Per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo, sentenze nn. 999/2021 e 776/2021), la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice costituiscono espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.</h:div><h:div>La censura in esame opina in merito all’attribuzione dei singoli punteggi denunciati, ma senza travalicare la soglia di ammissibilità del sindacato giurisdizionale, come sopra perimetrata.</h:div><h:div>In ogni caso la stazione appaltante ha chiarito, in memoria, con argomenti che il Collegio ritiene plausibili, come tali punteggi appaiano, nel merito, non erronei.</h:div><h:div>8.3. La terza censura è relativa alla pretesa “anomalia dell’offerta di Home Care sotto il profilo dei costi”.</h:div><h:div>Anche in questo caso la censura è infondata.</h:div><h:div>Va anzitutto premesso che il giudizio di sostenibilità economica dell’offerta, che costituisce il presupposto della valutazione di congruità, è non analitico ed atomistico, ma complessivo ed omnicomprensivo (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1470/2020).</h:div><h:div>In questi termini è dunque ammesso il relativo sindacato giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. III, sentenze nn. 2079/2019 e 3207/2020).</h:div><h:div>Nel caso di specie, oltre al rilievo che la censura non supera tale soglia, ciò che appare dirimente è il fatto che l’appellante deduce, come principale profilo critico sotto il profilo in esame, l’indicazione di costi per il personale non compatibili con i minimi salariali previsti sia dalle tabelle ministeriali che dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.</h:div><h:div>In argomento è sufficiente rilevare che Home Care Solutions, nella memoria di replica depositata il 26 marzo 2021, ha analiticamente argomentato, con elementi non contestati, che il costo indicato in offerta non era affatto inferiore agli importi minimi previsti dal relativo contratto collettivo.</h:div><h:div>Per il resto la censura sovrappone piani disomogenei, invocando una inferiorità dei costi indicati in offerta rispetto alle relative tabelle ministeriali: elemento che, di per sé, non è sintomatico di un’anomalia, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (<corsivo>ex multis</corsivo>, sentenze nn. 6689/ 2018, 5444/2018, 2691/2018).</h:div><h:div>9. L’appello principale è pertanto infondato.</h:div><h:div>Il rigetto del gravame esime il Collegio dallo scrutinio dell’appello incidentale, del resto relativo al ricorso incidentale assorbito e non esaminato nel giudizio di primo grado, così come di ogni altra questione in rito.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 120, comma 9 (come modificato dall’art. 4, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120), del codice del processo amministrativo, la declaratoria di infondatezza del ricorso di primo grado proposto contro il provvedimento di aggiudicazione della di gara, determinando l’accertamento della legittimità di tale provvedimento, comporta l’esclusione di qualsivoglia effetto invalidante o caducante sugli atti e i contratti a valle, e da esso logicamente e giuridicamente dipendenti.</h:div><h:div>Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Tulumello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>