<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200894120210521120055099" descrizione="" gruppo="20200894120210521120055099" modifica="6/1/2021 3:03:04 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="08941"/><fascicolo anno="2021" n="04266"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200894120210521120055099.xml</file><wordfile>20200894120210521120055099.docm</wordfile><ricorso NRG="202008941">202008941\202008941.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>31/05/2021 22:50:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Gambato Spisani</firma><data>21/05/2021 12:08:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma </h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. I, 25 marzo 2020 n. 399, che ha accolto il ricorso n. 890/2019 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento:</h:div><h:div>(ricorso principale)</h:div><h:div>a) della nota 11 aprile 2019 prot. n. 7970, conosciuta in data imprecisata, con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto ha espresso ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 parere favorevole condizionato all'intervento proposto dalla F3 S.r.l., costituito da adeguamento funzionale e strutturale, parziale demolizione e ricostruzione del complesso immobiliare situato a Lecce, Marina di San Cataldo, viale Vespucci, distinto al catasto al foglio 168, mappale 83 subalterni da 1 a 35;</h:div><h:div>b) della nota 17 aprile 2019 prot. n. 57904, con cui il Comune di Lecce ha trasmesso il parere predetto;</h:div><h:div>c) della nota 14 dicembre 2018 prot. n. 194213, con cui il Comune ha trasmesso la documentazione originaria alla Soprintendenza;</h:div><h:div>d) della nota 22 gennaio 2019 prot. n. 9940, con cui il Comune ha trasmesso documentazione integrativa ovvero sostitutiva;</h:div><h:div>e) della nota 23 gennaio 2019 prot. n. 1742 con cui la Soprintendenza ha richiesto ulteriore documentazione;</h:div><h:div>f) della nota 30 gennaio 2019 prot. n. 14878, con cui il Comune ha dato notizia alla ricorrente della precedente richiesta; </h:div><h:div>g) della nota 8 febbraio 2019 prot. n. 20594 con cui il Comune ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa;</h:div><h:div>h) del verbale 11 dicembre 2019 con cui la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Lecce ha reso parere favorevole condizionato alla realizzazione dell'intervento;</h:div><h:div>i) della verifica di compatibilità 7 novembre 2018 al Piano paesaggistico territoriale regionale - PPTR resa dal Comune;</h:div><h:div>l) della nota 31 ottobre 2019 prot. n. 171497, con cui il Comune ha reso noto il rilascio del permesso di costruire;</h:div><h:div>m) del permesso di costruire 31 ottobre 2018; </h:div><h:div>(I motivi aggiunti)</h:div><h:div>n) della nota 9 agosto 2019 prot. n. 0016877-P 04.22.04/54/2019, depositata in giudizio il giorno 16 agosto 2019, con cui la Soprintendenza ha trasmesso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce una relazione sulla controversia;</h:div><h:div>(II motivi aggiunti)</h:div><h:div>o) della nota 29 ottobre 2019, depositata in giudizio il giorno 5 novembre 2019, con cui la Soprintendenza ha trasmesso all’Avvocatura ulteriore relazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8941 del 2020, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la società F31 s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Luigi Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della Regione Puglia, del Comune di Lecce e della signora Maria Domenica Fauzzi, non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della F31 S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il consigliere Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Pier Luigi Portaluri che partecipa alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 d. l. n. 137 del 2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. A Marina di San Cataldo, che per fatto localmente notorio è la tradizionale spiaggia della città di Lecce, in viale Vespucci, ovvero sul lungomare, esiste un edificio distinto al catasto al foglio 168, mappale 83 subalterni da 1 a 35, che è stato realizzato, nell’assetto attuale, nel corso di circa trent’anni dal 1939, nei termini che seguono.</h:div><h:div>1.1	In un primo tempo, appunto nel 1939, è stato realizzato un edificio principale a due piani, caratterizzato dalla linea a parallelepipedo ad angoli arrotondati dell’architettura razionalista di quel periodo. In origine, esso ospitava un albergo, noto come “Bellavista”, con caffè e ristorante, al servizio dell’adiacente stazione degli autobus per Lecce.</h:div><h:div>1.2	Successivamente, negli anni ’50 del secolo scorso, in prosecuzione del prospetto dell’edificio principale, è stata realizzata la cd spina, ovvero una costruzione di due piani, più bassa del corpo principale e più lunga di esso, che ospitava al piano terra alcuni negozi ed al piano superiore una serie di piccoli appartamenti affacciati su un’unica terrazza vista mare.</h:div><h:div>1.3	Da ultimo, nel 1965, in prosecuzione della spina, è stata realizzata un’arena per il cinema all’aperto, che è nella sostanza uno spiazzo delimitato da un muro di cinta (per tutto ciò, all. 4 in I grado ricorrente appellata, relazione tecnica, §§ 3.1 e 3.2).</h:div><h:div>2.	L’originaria ricorrente (odierna appellata), una società immobiliare, ha acquistato l’intero immobile, che ora è chiuso, abbandonato e praticamente in rovina, e il giorno 16 maggio 2018 ha presentato al Comune istanza di rilascio del permesso di costruire per un complessivo intervento di riqualificazione, che prevede “interventi di adeguamento funzionale e strutturale sulla porzione di edificio di valore testimoniale”, ovvero sull’edificio principale ex albergo ristorante, nonché “demolizione e ricostruzione della porzione di immobile priva di qualsiasi valore e allo stato attuale inagibile”, ovvero della spina, “il tutto conservando le originarie destinazioni d’uso commerciale e residenziale” (all. 4 in I grado ricorrente appellata, cit. § 2). L’intervento prevede un incremento di volumetria del 3.5% rispetto all’esistente, entro i limiti ammessi per l’area dalla l.r. Puglia 30 luglio 2009 n.14 agli artt. 4 e 6 e dalla correlata deliberazione del Consiglio comunale di Lecce 31 luglio 2018 n.97, che consentono nelle aree vincolate come quella per cui è causa ristrutturazioni con incrementi di volumetria sino al 10% (sentenza impugnata p. 10 in fine, fatto storico pacifico);</h:div><h:div>3.	Il risultato finale dell’intervento progettato è raffigurato nella tavola di <corsivo>rendering</corsivo> che accosta lo stato di fatto all’immagine simulata dello stato di progetto: come è evidente al semplice sguardo, la spina e l’arena per il cinema all’aperto scompaiono e sono sostituiti da un corpo di fabbrica di tre piani, più alto dell’edificio storico ed unito ad esso da una corta struttura più bassa di entrambi, corpo di fabbrica che ospita un certo numero di appartamenti residenziali ciascuno con terrazzino sul mare (all. 7 in I grado ricorrente appellata).</h:div><h:div>4.	Il Comune intimato appellato ha rilasciato per questo intervento il permesso di costruire 31 ottobre 2018, comunicato con la nota 31 ottobre 2019 prot. n. 171497, subordinato al rilascio di autorizzazione paesaggistica (sentenza impugnata, pp. 4 in fine e 5).</h:div><h:div>5.	L’immobile in questione infatti si trova in zona soggetta a tale autorizzazione per gli interventi edilizi, anzitutto ai sensi dell’art. 136 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), perché l’area è vincolata come bellezza naturale con i decreti ministeriali 16 settembre 1975 e 1 agosto 1985; poi ai sensi dell’art. 142 sempre del medesimo codice, perché ci si trova nella fascia dei 300 metri dal mare. L’area inoltre fa parte dei “Territori costieri” protetti dal vigente Piano paesaggistico territoriale – PPTR pugliese; per essa vale in particolare l’art. 45 delle Norme tecniche di attuazione – NTA del PPTR, per cui “non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportino, fra gli altri: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali...”(v. per i vincoli l’all. 2 in I grado ricorrente appellante, parere della Soprintendenza impugnato).</h:div><h:div>6.	La Soprintendenza competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con l’atto 11 aprile 2019 prot. n. 7970 di cui meglio in epigrafe (all. 2 in I grado ricorrente, cit.) ha espresso parere favorevole condizionato a una serie di prescrizioni, così come segue: gli interventi di progetto non dovranno prevedere alcuna edificazione nell’area dell’ex arena e la sagoma d’ingombro dei previsti volumi dovrà essere contenuta entro la sagoma planimetrica dei fabbricati esistenti... Nel merito inoltre, l’edificazione di “un nuovo volume” in sostituzione dell’area inedificata cinta da un muro di recinzione, …occulterebbe la visuale verso la pineta alterandone la percezione e pertanto non concorrerebbe all’obiettivo di riqualificazione del paesaggio costiero mediante la valorizzazione del patrimonio identitario naturalistico ancora presente nel sistema costiero e all’obiettivo di contenimento della pressione insediativa sui <corsivo>waterfront</corsivo> urbani del contesto interessato…”. In parole semplici, la Soprintendenza ha dato via libera alla ristrutturazione dell’ex albergo, ma non alla realizzazione del nuovo complesso di appartamenti, osservando anzi che l’intervento sull’area dell’arena cinema all’aperto, ovviamente al presente sgombra da edifici, si configurerebbe come nuova costruzione, non ammessa dall’art. 45 delle NTA al PPTR citato.</h:div><h:div>7.	Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha accolto il ricorso presentato dall’impresa contro questo parere condizionato.</h:div><h:div>8.	Contro questa sentenza, hanno proposto impugnazione la Soprintendenza e il Ministero di riferimento, ovvero il Ministero dei beni e delle attività culturali – MIBAC, con appello che contiene quattro motivi, così come segue;</h:div><h:div>-	con il primo di essi, deducono propriamente falsa applicazione dell’art. 146 d. lgs. 42/2004 in relazione all’art. 134 c.p.a., nel senso che il Giudice di I grado avrebbe in realtà esercitato un sindacato di merito, sostituendo in modo non consentito il proprio apprezzamento a quello della Soprintendenza;</h:div><h:div>-	con il secondo motivo, deducono ancora falsa applicazione dell’art. 146 d. lgs. 42/2004, nel senso che a loro avviso la Soprintendenza avrebbe in realtà esercitato in modo corretto la propria discrezionalità in materia;</h:div><h:div>-	con il terzo motivo, deducono violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR, nel senso che la costruzione da realizzare al posto dell’arena cinema sarebbe effettivamente una nuova costruzione non consentita;</h:div><h:div>-	con il quarto motivo, deducono infine errore da parte del Giudice di I grado nel ritenere il difetto di motivazione e di istruttoria del parere.</h:div><h:div>9.	L’impresa ha resistito, con memorie 4 gennaio e 18 gennaio 2021, in cui sostanzialmente ritrascrive il contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti di I grado; chiede poi che l’appello sia dichiarato inammissibile ovvero irricevibile e comunque respinto nel merito. In via preliminare, eccepisce precisamente:</h:div><h:div>-	l’inammissibilità dell’appello, perché (doc. ti appellata 3 e 4, relative notifiche) l’amministrazione ha in precedenza, il 30 giugno e il 2 luglio 2020, notificato due altri appelli contro la stessa sentenza di I grado impugnata in questa sede, senza depositarli. Ciò comporta appunto l’inammissibilità di questo appello ulteriore, come ritenuto dalla giurisprudenza che la parte cita;</h:div><h:div>-	comunque l’irricevibilità di questo appello, notificato tenendo conto della sospensione feriale del termine e delle sospensioni disposte rispettivamente con l’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n.18 e con l’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n.23, contro il principio per cui non si potrebbero cumulare sospensioni previste da norme diverse.</h:div><h:div>Nel merito, ha poi sostanzialmente difeso la motivazione della sentenza impugnata.</h:div><h:div>10.	Alla camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021, posto che il difensore dell’appellata si è impegnato a verbale a non portare la sentenza di I grado ad esecuzione prima della decisione definitiva, la richiesta cautelare è stata riunita al merito.</h:div><h:div>11.	Con atto 22 gennaio 2020, la ricorrente appellata ha presentato istanza di prelievo, essendo interessata a riaprire il cantiere.</h:div><h:div>12.	Con note 15 marzo 2021 per la ricorrente appellata e 16 marzo 2021 per l’amministrazione, le parti hanno chiesto che la causa sia decisa.</h:div><h:div>13.	Alla pubblica udienza del giorno 15 aprile 2021 –  nel corso della quale l’amministrazione non ha manifestato interesse ad una pronuncia autonoma sulla domanda cautelare - la Sezione ha infine trattenuto il ricorso in decisione.</h:div><h:div>14.	L’appello va dichiarato inammissibile in accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalla società appellata, sulla quale l’amministrazione nulla ha replicato, e che è centrata sul principio c.d. di consumazione dei mezzi di impugnazione, nei termini che seguono.</h:div><h:div>14.1	Il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione, che trova il suo presupposto logico nel divieto di frazionamento delle impugnazioni, è affermato da costante giurisprudenza di Cassazione nell’ambito del processo civile, e comporta in sintesi che l’impugnazione di una parte, una volta proposta, le preclude di denunciare altri motivi di censura o di riproporre le stesse censure, anche se il relativo termine non è ancora scaduto, attraverso un nuovo atto di impugnazione. Quest’ultimo, quindi, se proposto, va dichiarato inammissibile, e della validità o invalidità dell’impugnazione si dovrà giudicare avuto riguardo esclusivamente al primo atto.  </h:div><h:div>14.2	Alla regola si fa eccezione in un solo caso, ovvero quando il primo atto di impugnazione notificato presenti vizi che lo rendano inammissibile o improcedibile. In questo caso, l’atto è oggettivamente inidoneo a consumare il diritto di impugnazione, e quindi si consente alla parte di proporre una nuova impugnazione sostitutiva della precedente, a condizione ovviamente che i relativi termini non siano decorsi e non sia intervenuta una sentenza dichiarativa dell'inammissibilità o improcedibilità della prima impugnazione proposta. Evidentemente, deve trattarsi di vizi dell’atto di impugnazione in quanto tale, e non devono essere intervenute decadenze collegate a successive omissioni della parte, come il mancato deposito nei termini perentori di legge, perché altrimenti questi ultimi risulterebbero facilmente eludibili.</h:div><h:div>14.3	Il principio illustrato si fonda su un rilievo di carattere del tutto generale, quello per cui nel nostro ordinamento processuale i mezzi d'impugnazione della sentenza un numero chiuso: le parti per far valere l'asserita ingiustizia di una sentenza possono valersi esclusivamente degli strumenti tecnico-processuali predisposti dalla legge, nei termini e alle condizioni che essa prevede. In tal senso è la costante giurisprudenza di Cassazione (per tutte sez. un., 22 aprile 2013 n.9688, 11 novembre 1994 n.9409).</h:div><h:div>14.4	Il carattere generale del principio comporta allora -come affermato fra le molte da Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2014 n.1570, sez. VI, 27 gennaio 2012 n.397- che esso valga anche per il processo amministrativo, nel quale, a prescindere dal rinvio esterno alle norme del processo civile operato dall’art. 39 comma 1 c.p.a., esistono norme del tutto identiche. Ai sensi dell’art. 91 c.p.a. infatti anche nel processo amministrativo le impugnazioni sono tassativamente previste e per l’art. 101 c.p.a., in particolare, l’appello si propone con un atto i cui contenuti sostanziali, indicati da quest’ultima norma, si intendono a pena di inammissibilità anche in mancanza di una previsione espressa sul punto, come afferma la costante giurisprudenza (per tutte Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020 n.8209, sez. VI, 10 marzo 2011 n.1537).</h:div><h:div>15.	Applicando il principio appena delineato al caso di specie, risulta quanto ora va esposto.</h:div><h:div>15.1	Contro la stessa sentenza qui impugnata, l’amministrazione ha proposto tre distinti appelli, quello di cui si tratta, che è stato notificato il 6 novembre e depositato il successivo 18 novembre 2020, e due altri, che sono stati notificati rispettivamente il 30 giugno e il 2 luglio 2020, ma non consta siano mai stati depositati: su quest’ultimo punto, si vedano le memorie della società ricorrente appellata 4 gennaio 2021 al §16 e 18 gennaio 2021 a p. 3 prime righe, non contestate dall’amministrazione nello specifico.</h:div><h:div>15.2	Il risultato è che il presente appello - il quale non risulta inteso al fine di sanare vizi delle precedenti impugnazioni, cui non fa comunque cenno alcuno-  va dichiarato inammissibile per consumazione del relativo potere di proporlo attraverso la notifica dei precedenti, e questi ultimi a loro volta risultano inammissibili in quanto non depositati, ai sensi dell’art. 94 c.p.a.</h:div><h:div>16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 8941/2020), lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna la parte intimata appellante a rifondere alla società ricorrente appellata le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 4.000 (quattromila/00) oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>