<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200872320201126182703179" descrizione="" gruppo="20200872320201126182703179" modifica="11/26/2020 6:32:50 PM" stato="2" tipo="10" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="08723"/><fascicolo anno="2020" n="06832"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200872320201126182703179.xml</file><wordfile>20200872320201126182703179.docm</wordfile><ricorso NRG="202008723">202008723\202008723.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giulio veltri</firma><data>26/11/2020 18:32:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6569/2020, resa tra le parti, concernente la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 - protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8723 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Emanuela Cangini, Maurizio Cantone, Luca Chiesi, Paolo Genta, Margherita D'Andria, Tiziano Giardini, Nicoletta Protti, Valeria Tosi, Andrea Tretter, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Nino Filippo Moriggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Giulio Veltri e udito per gli appellanti, l’avvocato Mauro Sandri;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che</h:div><h:div>il ricorso oggetto dell’odierno gravame cautelare ha ad oggetto il decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, recante "<corsivo>Adozione del Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in bitte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"</corsivo>, il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 87 "<corsivo>Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”</corsivo>, il DPCM del 7 agosto 2020 con tutti i relativi allegati, il Decreto Ministeriale n. 80 dell’8 agosto 2020 relativo all'adozione del "<corsivo>Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in Presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia</corsivo>", nelle parti in cui hanno previsto (tra l’altro): </h:div><h:div>- il possibile e consistente ricorso alla didattica a distanza;</h:div><h:div>- la disciplina delle modalità di accesso e uscita da scuola, uscite a orari scaglionati;</h:div><h:div>- l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°;</h:div><h:div>- il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti etc); </h:div><h:div>- obbligo di mascherina per gli studenti che si muovano all’interno dei locali scolastici;</h:div><h:div>- altre prescrizioni di carattere limitativo e cautelativo.</h:div><h:div>Considerato che</h:div><h:div>L’assunto sul quale fondamentalmente basa l’appello si compendia: a)  nella contestazione, in radice, dell’esistenza di presupposti epidemiologici di una gravità e diffusività tale da poter creare allarme nella popolazione scolastica, nella quale, del resto, non si sarebbero – queste le allegazioni dei ricorrenti – registrati casi di decesso o di ricovero in terapia intensiva; b) nella stigmatizzazione della sproporzione degli interventi di prevenzione imposti, rispetto alla reale diffusività e pericolosità del virus, soprattutto se confrontati con le misure adottate in altri Stati dell’Unione Europea; c) nell’asserita violazione di una serie di precetti costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona e dei fanciulli.</h:div><h:div>Ritenuto che </h:div><h:div>Il Collegio non ravvisa i presupposti per sospendere gli atti impugnati.</h:div><h:div>Innanzitutto, la fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica, depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli appellanti, e verosimilmente il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, ivi comprese quelle applicate in ambito scolastico;</h:div><h:div>Non è poi conducente né significativa l’allegazione della mancanza di casi di decesso tra la popolazione scolastica, posto che i discenti devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie;</h:div><h:div>Quanto all’asserita violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione, non possono che richiamarsi, in questa sede cautelare, i principi affermati dalla Sezione in ordine alla doverosa applicazione del principio di precauzione, nonché di prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato decreto n. 3769 del 26 giugno 2020).</h:div><h:div>Aggiungesi, sul piano del <corsivo>periculum in mora, </corsivo>che, rispetto all’epoca di introduzione del ricorso, la situazione epidemiologica si è nettamente aggravata, sì che la richiesta di “radicale” rimozione delle misure di prevenzione invocata dagli appellanti appare<corsivo> ictu oculi </corsivo>impraticabile.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 8723/2020).</h:div><h:div>Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite sostenute per la presente fase cautelare dall’amministrazione, forfattariamente liquidate in €. 2.000, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Luisa Salvini</h:div><h:div>Giulio Veltri</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 8723/2020) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>