<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200866120240918175220145" descrizione="" gruppo="20200866120240918175220145" modifica="19/09/2024 11:25:17" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Piero Abbate" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="08661"/><fascicolo anno="2024" n="07740"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200866120240918175220145.xml</file><wordfile>20200866120240918175220145.docm</wordfile><ricorso NRG="202008661">202008661\202008661.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\35 Oreste Mario Caputo\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ugo De Carlo</firma><data>19/09/2024 11:25:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/09/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Presidente FF</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. 217/2020, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8661 del 2020, proposto dal signor Piero Abbate, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Grazzini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Leopoldo Serra 32; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Maria Albanese, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’genzia delle Dogane e dei Monopoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione delle parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il signor Piero Abbate ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla signora Maria Albanese per l’annullamento del provvedimento di trasferimento della rivendita n. 5 con annessa ricevitoria lotto IS0088 su richiesta del signor Abbate.</h:div><h:div>2. In data 27 febbraio 2016 il signor Piero Abbate aveva presentato domanda di trasferimento "fuori zona" della propria rivendita n. 5 in Venafro di tabacchi lavorati con annessa ricevitoria del lotto dalla via Annunziata Lunga n. 176, fraz. Ceppagna, Comune di Venafro (IS) alla via Gioviano Pontano n. 9 a Venafro.</h:div><h:div>La signora Maria Albanese titolare della licenza n. 3 in Venafro, ha proposto osservazioni, opponendosi al trasferimento ed ha presentato il ricorso dopo l’emanazione del provvedimento autorizzatorio. </h:div><h:div>3. La sentenza impugnata ha accolto in parte il ricorso dopo aver respinto le censure sulla perizia giurata poiché la distanza tra le due ricevitorie è superiore a quella minima prevista dalla legge, oltre ad altre di natura formale.</h:div><h:div>L’accoglimento era stato fondato sull’assenza di idonea documentazione che attesta la regolarità urbanistico-edilizia del locale proposto, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale prevista dall’art. 11, comma 3, d.m. 38/2013.</h:div><h:div>La parte che ha chiesto il trasferimento ha prodotto solamente il certificato di agibilità che attiene unicamente agli aspetti della conformità dell'opera ai profili tecnici e igienico-sanitari, non avendo riguardo ai profili più strettamente urbanistici. </h:div><h:div>4. L’appello è affidato a due motivi.</h:div><h:div>4.1. Il primo contesta la ritenuta insufficienza del certificato di agibilità a provare l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 11, comma 3, d.m. 38/2013 dal momento che il precedente del T.a.r. per la Campania cui si era conformata la sentenza impugnata era stato annullato dal Consiglio di Stato.</h:div><h:div>4.2. Il secondo motivo sottolinea come l’appellante abbia prodotto la documentazione che gli era stata richiesta dall’Ufficio.</h:div><h:div>Il certificato di agibilità faceva riferimento anche al titolo urbanistico in base al quale l’immobile era stato realizzato ed alla sua destinazione commerciale.</h:div><h:div>5. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio per aderire all’appello proposto presentando appello incidentale per l’erronea applicazione dell’art. 11, comma 3, d.m. 38/2013.</h:div><h:div>6. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2020 veniva accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata alla luce delle caratteristiche proprie del certificato di agibilità che presuppone non soltanto la regolarità igienico-sanitaria dell'immobile, ma anche la sua conformità al titolo edilizio che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione.</h:div><h:div>7. Sia l’appello principale che quello incidentale a sostegno da parte dell’Amministrazione sono fondati.</h:div><h:div>Non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell’immobile se vi fosse un’illegittimità sul piano edilizio.</h:div><h:div>In ogni caso nel certificato di agibilità del 28 aprile 2016, prodotto dall’appellante, si dà atto dell’accatastamento dell’immobile, della conformità alle norme vigenti ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001, della conformità dell’opera al progetto approvato e persino la conformità degli impianti. </h:div><h:div>Pertanto l’immobile locato aveva tutte le caratteristiche per consentire l’ingresso dell’attività commerciale dell’appellante come attestato nella parte finale della certificazione.</h:div><h:div>7. L’appellata signora Maria Albanese deve essere condannata a rifondere le spese del doppio grado di giudizio al signor Piero Abbate, ed all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso.</h:div><h:div>Condanna la signora Maria Albanese a rifondere le spese del doppio grado di giudizio al signor Piero Abbate, ed all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella misura rispettivamente di € 4.000 (quattromila) oltre accessori e di € 2.000 (duemila).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Ugo De Carlo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>