<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200842820210209181227736" id="20200842820210209181227736" modello="2" modifica="2/11/2021 3:36:21 PM" pdf="0" ricorrente="Angela Tardio" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="08428"/><fascicolo anno="2021" n="01257"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200842820210209181227736.xml</file><wordfile>20200842820210209181227736.docm</wordfile><ricorso NRG="202008428">202008428\202008428.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\276 Giuseppe Severini\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe severini</firma><data>11/02/2021 12:14:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano fantini</firma><data>09/02/2021 22:55:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n.-OMISSIS- resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8428 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento, 76; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Sorrentino Federico, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Stefano Fantini; sono presenti in collegamento da remoto gli avvocati Naccarato, Marina Russo, Falso;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- La -OMISSIS--OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della sentenza 19 giugno 2020, n. 6754 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso  la delibera  del Plenum del CSM in data 22 maggio 2019 con cui, nella procedura concorsuale per la copertura di un posto di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, è stato conferito l’incarico al controinteressato dott. -OMISSIS--OMISSIS-</h:div><h:div>La delibera  impugnata, alla stregua dei parametri fissati dall’art. 21 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> per gli incarichi direttivi di legittimità, ha fondato il giudizio di prevalenza del -OMISSIS- sull’assenza, nel profilo della ricorrente, dell’esperienza alle Sezioni Unite ed all’attività di spoglio, sulle plurime esperienze organizzative del controinteressato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, di merito e di legittimità, sul maggiore periodo di esercizio delle funzioni di legittimità rispetto alla ricorrente, facendo inoltre riferimento a ritardi della ricorrente nel deposito di provvedimenti, poi recuperati a seguito dell’adozione di un piano di rientro.</h:div><h:div>Con il ricorso in primo grado la -OMISSIS--OMISSIS- ha censurato l’erroneità della prevalenza accordata al -OMISSIS-, deducendo l’istruttoria carente compiuta dall’organo di governo autonomo, la contraddittorietà ed irragionevolezza, oltre che la violazione degli artt. 10/12 del d.lgs. n. 160 del 2006 e la violazione dell’art. 21 del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> del 2015, nell’assunto che la partecipazione alle Sezioni Unite nell’esercizio delle funzioni requirenti non è  equivalente al lavoro nel collegio giudicante, che il -OMISSIS- ha svolto l’attività di spoglio presso la Procura generale per un ridotto arco temporale (dal 26 settembre 2018 al 18 ottobre 2018 od al 27 novembre 2018, data di presentazione della domanda), a fronte dell’omessa valutazione della propria attività presso la Sezione VII stralcio, contestando altresì la incongrua  valutazione delle proprie esperienze organizzative rispetto a quelle del -OMISSIS-, come pure la rilevanza del maggiore periodo di esercizio delle funzioni di legittimità svolte dal controinteressato (diciassette anni, a fronte dei meno di nove dell’appellante), atteso che l’indicatore specifico fa riferimento solamente al maturarsi di un’anzianità minima congrua, fissata in sei anni nelle funzioni, la valutabilità delle esperienze maturate dal controinteressato al di fuori dell’attività giudiziaria, e contestando altresì l’omessa considerazione degli indicatori attitudinali generali da lei posseduti e la maggiore anzianità nel ruolo, nonché, da ultimo, il riferimento ai ritardi maturati nel deposito dei provvedimenti senza tenere conto delle ragioni personali e del carico di lavoro; la -OMISSIS--OMISSIS- ha censurato altresì le modalità di verbalizzazione delle sedute della Quinta Commissione.  </h:div><h:div>2. - La sentenza appellata ha, con diffusa motivazione, respinto tutti i motivi di ricorso. </h:div><h:div>3.- Con il ricorso in appello la -OMISSIS- -OMISSIS-, ha dedotto l’erroneità della sentenza, in rito per l’omesso esame dei documenti e delle memorie depositati rispettivamente il 28 aprile ed il 4 maggio 2020, e nel merito sostanzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica, le censure svolte in primo grado.</h:div><h:div>4. - Si sono costituiti in resistenza  il CSM ed il Ministero della giustizia chiedendo la reiezione del ricorso in appello.</h:div><h:div>5.- All’udienza pubblica del 21 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.-Va preliminarmente confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il CSM gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (tra le tante, Cons. Stato, V, 9 gennaio 2020, n. 192; V, 27 giugno 2018, n. 3944; V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786); resta dunque preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità o convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo. La legge assegna infatti al CSM un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione. </h:div><h:div>Ma al contempo deve assicurare  la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716; V, 11 febbraio 2016, n. 607). </h:div><h:div>Importa altresì premettere, in termini generali, che il conferimento degli uffici direttivi da parte dell’organo di governo autonomo della Magistratura è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (<corsivo>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>), che prefigura e definisce un quadro  per la valutazione dell’”<corsivo>attitudine direttiva</corsivo>” (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell'incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10; funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui «<corsivo>indicatori oggettivi</corsivo>» sono individuati dal CSM d’intesa con il Ministro della giustizia (art. 11, comma 3, lett. d), seconda parte).</h:div><h:div>Con riferimento a queste previsioni, il CSM ha adottato il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015) che – sostituendo la previgente circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, delibera del 30 luglio 2010 – mette a punto un articolato sistema di “<corsivo>indicatori generali</corsivo>” (artt. 6-13) e di “<corsivo>indicatori specifici</corsivo>” delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento.</h:div><h:div>Vale ancora ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; V, 6 settembre 2017, n. 4220; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 23 gennaio 2018, n. 432; V, 2 agosto 2019, n. 5492; V, 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; V, 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; V, 22 gennaio 2020, n. 524; V, 21 maggio 2020, n. 3213).</h:div><h:div>In questa cornice è essenziale la motivazione sulle attitudini ed i relativi indicatori posseduti dai candidati, che deve dare conto delle ragioni che giustificano una valutazione di maggiore capacità professionale e che conducono a preferire un candidato rispetto ad altri.</h:div><h:div>Nella fattispecie controversa rilevano in particolare gli “<corsivo>indicatori specifici per gli uffici direttivi giudicanti di legittimità</corsivo>” di cui all’art. 21 del predetto Testo Unico, alla cui stregua «<corsivo>costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarici direttivi giudicanti di legittimità : a) l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle Sezioni Unite; c) l’esperienza maturata all’ufficio spoglio; d) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio  delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza dei collegi</corsivo>». </h:div><h:div>2. - Ciò premesso, il primo motivo di appello lamenta l’omesso esame di documenti e memorie da parte della sentenza, attinenti alle ragioni dei ritardi nei depositi dei provvedimenti rilevati a carico dell’appellante, e desunto dalla mancata evidenziazione degli argomenti nel corpo della sentenza stessa.</h:div><h:div>Il motivo, oltre a presentare profili di genericità, è infondato.</h:div><h:div>Infatti, in linea generale, l’omesso esame di atti difensivi, dall’appellante erroneamente prospettato come violazione dell’art. 73, comma 1, Cod. proc. amm., è ravvisabile solo qualora si traduca in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, in violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ.; ovvero, rispetto ad atti che non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni, allorchè si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all’esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva (con conseguente  rilevanza a fini revocatori).</h:div><h:div>Tali situazioni neppure sono prospettate dall’appellante; al di fuori delle stesse non è ravvisabile sul piano formale un difetto di motivazione della sentenza, che va valutata nel suo complesso. </h:div><h:div>In ogni caso, andando oltre il motivo oggetto di scrutinio, anche l’omessa pronuncia su di una censura non si configura quale <corsivo>error in procedendo</corsivo>. Pertanto, in forza del principio devolutivo, il giudice di appello decide nei limiti della domanda riproposta anche sul motivo non esaminato dal giudice di prime cure.</h:div><h:div>3. - Il secondo motivo di appello si incentra sulla contestazione della positiva valutazione della “esperienza maturata” dal controinteressato presso l’Ufficio spoglio, nell’assunto che il -OMISSIS- abbia svolto la funzione in questione per un breve periodo, dal 26 settembre 2018 e fino al 18 ottobre 2018 (data della vacanza del posto), ovvero al successivo 27 novembre (data di scadenza dei termini di presentazione delle domande); deduce dunque l’appellante la violazione dell’art. 21, lett. c), del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, di cui alla delibera del 28 luglio 2015, che, nel richiedere la “esperienza maturata all’ufficio spoglio” quale indicatore specifico per gli uffici giudicanti di legittimità, non annette rilievo a pochi giorni di spoglio. Inoltre, secondo l’appellante, l’Ufficio spoglio presso la Procura generale della Cassazione non avrebbe attinenza con quello degli uffici giudicanti, limitandosi al vaglio dei ricorsi fissati per la trattazione camerale e di interesse per la Procura stessa. A fronte di ciò, l’appellante aveva maturato una grande esperienza presso la Sezione VII penale.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>L’indicatore specifico di attitudine direttiva enucleato dall’art. 21, lett. c), del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> è costituito dalla “<corsivo>esperienza maturata nell’ufficio spoglio</corsivo>”, che costituisce dunque un valore o parametro assoluto, al di fuori di un contesto comparativo, salva naturalmente la dimostrazione dell’esito negativo (nella specie, peraltro, insussistente, atteso che il Procuratore generale ha riconosciuto il positivo contributo dell’appellato sia in sede di selezione dei ricorsi, sia in sede di individuazione dei criteri generali).</h:div><h:div>Si intende cioè dire che l’aspetto quali/quantitativo dell’esperienza maturata si impone, sul piano logico prima ancora che su quello giuridico, in caso di necessaria comparazione tra più concorrenti che abbiano svolto tale compito in modo e per un tempo diversificato.  Nella fattispecie in esame ciò non occorre; l’appellante non possiede infatti tale indicatore specifico. Né appaiono comparabili le funzioni svolte dall’appellante presso la Sezione VII, in quanto non equivalenti, come bene rilevato dal primo giudice.</h:div><h:div>Allo stesso modo, non può escludersi l’indicatore specifico della “esperienza maturata all’ufficio spoglio” presso la Procura generale, trattandosi di attività simile, seppure con perimetro inevitabilmente più ristretto dal punto di vista contenutistico, come si evince dall’ordine di servizio n. 31 del 2018 che l’ha istituito allo specifico fine di «<corsivo>costituire un’articolazione addetta al vaglio dei ricorsi fissati per la trattazione camerale e alla selezione preventiva di quelli nei quali è di interesse pubblico l’intervento dell’Ufficio</corsivo>».</h:div><h:div>4. - Il terzo mezzo censura l’ulteriore indicatore specifico per gli uffici direttivi giudicanti di legittimità costituito dalla “<corsivo>partecipazione alle Sezioni Unite</corsivo>”; l’appellante critica la sentenza che ha riconosciuto la piena equiparazione tra funzioni requirenti e giudicanti ai fini dell’art. 21, lett. b), del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, rilevando la differenza dell’attività dei magistrati giudicanti e requirenti, quale è il controinteressato, nella funzione nomofilattica, come confermato anche dall’art. 22 del <corsivo>Testo Unico</corsivo>, che fa riferimento, tra l’altro, come indicatore specifico per l’ufficio direttivo requirente di legittimità, alla “<corsivo>partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite</corsivo>”.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Come rilevato dalla sentenza appellata, la previsione dell’art. 21, lett. b), del <corsivo>Testo Unico</corsivo> è stata dichiarata illegittima ed annullata (<corsivo>in parte qua</corsivo>) dalla sentenza della Sezione 6 settembre 2017, n. 4220, proprio perché ritenuta discriminatoria in pregiudizio dei magistrati della Procura generale, con la conseguenza che il CSM era tenuto ad applicare l’indicatore in questione anche in favore dei magistrati requirenti di legittimità, riconoscendolo in favore del controinteressato, in ragione della sua partecipazione alle udienze delle Sezioni Unite quale appartenente alla Procura generale.</h:div><h:div>Gli argomenti svolti dall’appellante, finalizzati a considerare l’esperienza del requirente presso le Sezioni Unite al più come indicatore generale e non attitudinale specifico,  non superano in ogni caso gli argomenti precedentemente svolti dalla richiamata sentenza di questa Sezione, al fine di evitare l’altrimenti irragionevole  discriminazione in danno dei magistrati della Procura generale  nella prospettiva del conferimento dell’incarico direttivo di legittimità in questione, e comunque in modo incoerente anche rispetto ad una lettura in combinato disposto del predetto art. 21, lett. b), con l’art. 22, lett. b), dello stesso Testo Unico.</h:div><h:div>Giova solamente ricordare, nel richiamare integralmente il precedente della Sezione, quanto ivi osservato a proposito del fatto che «<corsivo>la nomofilachia è comunque un risultato processuale che si raggiunge mediante il processo di legittimità; e che il processo è di suo, specie in udienza pubblica, organizzato nel confronto dialettico dei suoi attori, solo all’esito del quale si forma la decisione. La naturale opinabilità delle questioni giuridiche rende nei giudizi di legittimità particolarmente importante lo sviluppo della dialettica tra le parti e lo svolgimento delle argomentazioni in diritto</corsivo>».  </h:div><h:div>5. - Il quarto motivo critica la statuizione di primo grado che ha ritenuto valutabili le esperienze fuori ruolo del -OMISSIS-, per violazione dell’art. 12, comma 11, del d.lgs. n. 160 del 2006.</h:div><h:div>Anche tale motivo è infondato.</h:div><h:div>Le esperienze fuori ruolo del -OMISSIS- costituiscono “<corsivo>elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva</corsivo>”, secondo la locuzione dell’art. 12, comma 11, del d.lgs. n. 160 del 2006. Il riferimento è in particolare all’incarico di assistente di studio alla Corte costituzionale ed a quello presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, rilevanti sotto il profilo attitudinale alla stregua di indicatori generali ai sensi dell’art. 26, comma 4, del <corsivo>Testo Unico</corsivo>. A tale riguardo l’art. 13 del medesimo <corsivo>Testo Unico</corsivo> prevede che «<corsivo>l’attitudine organizzativa e le esperienze ordinamentali maturate attraverso attività professionali fuori ruolo  organico della magistratura sono valutate in concreto apprezzando : la natura e le competenze dell’ente conferente l’incarico, con particolare riguardo al Ministero della giustizia e agli organi costituzionali; l’attinenza del contenuto dell’incarico alla funzione giudiziaria; l’idoneità dell’incarico fuori ruolo all’acquisizione di competenze utili all’amministrazione della giustizia e i  risultati effettivamente conseguiti</corsivo>». Tale valutazione è stata effettuata dall’atto impugnato, con analitica enunciazione delle funzioni svolte dal -OMISSIS-.</h:div><h:div>6. - Il quinto motivo si incentra poi sul confronto tra le esperienze e competenze organizzative del -OMISSIS- e della -OMISSIS--OMISSIS-; lamenta l’appellante una ipervalutazione delle esperienze del -OMISSIS- non congruenti con l’ufficio da assegnare (“Commissione per la sicurezza dei dati personali”, “Gruppo di lavoro per la sistemazione dell’archivio informatico delle requisitorie civili”, “Referente civile presso l’Ufficio documentazione della Procura generale”), a fronte delle sue importanti esperienze organizzative, requirenti e giudicanti (del tipo di quella attribuita all’appellante per la riorganizzazione della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, nonché presso la Procura generale presso la Corte di Appello di Palermo), come pure di partecipazione all’attività formativa specifica presso la scuola Superiore della Magistratura.</h:div><h:div>Con il sesto motivo la -OMISSIS--OMISSIS- censura la statuizione secondo cui «<corsivo>i ritardi riscontrati sono stati ritenuti, nella comparazione delle capacità organizzative, indice di una, quantomeno temporanea, minore capacità organizzativa, rispetto al percorso del controinteressato che non ha evidenziato analoghi episodi</corsivo>, <corsivo>in assenza di elementi che potessero far ritenere che il carico di lavoro di quest’ultimo fosse stato minore o più agevole</corsivo>». Deduce in particolare l’appellante come il CSM non abbia valutato le sue esperienze maturate nel lavoro giudiziario, di cui  all’art. 8 del <corsivo>Testo Unico</corsivo>, e contesta il riferimento ai ritardi, senza considerare i documenti depositati il 28 aprile 2020, idonei a dimostrarne le ragioni, dipendenti dalle condizioni specifiche della Sezione I penale, dal cumulo delle funzioni di relatore e presidente, e da ragioni anche personali, nonché l’irrilevanza in termini di attitudini e di giudizio prognostico, come emergente dai pareri attitudinali del 17 gennaio 2019 ed anche del 6 febbraio 2017, che danno atto della ottima “capacità auto ed etero organizzativa”. </h:div><h:div>Anche tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro complementarietà, sono infondati.</h:div><h:div>Appare al Collegio, nei limiti del sindacato di ragionevolezza consentito al giudice amministrativo, che non vi siano ragioni per ritenere viziato od inattendibile il giudizio espresso dal CSM.</h:div><h:div>La delibera consiliare pone <corsivo>apertis verbis</corsivo> in evidenza che la prevalenza del -OMISSIS- si fonda sull’assenza nel profilo della -OMISSIS--OMISSIS- delle esperienze alle Sezioni Unite e allo spoglio, nonché nel più significativo e prolungato esercizio delle funzioni di legittimità, svolte dal -OMISSIS- per oltre diciassette anni (a fronte degli otto anni dell’appellante).</h:div><h:div>E’ dunque possibile evincere, quanto ai ritardi maturati dall’appellante nel deposito dei provvedimenti, che la delibera consiliare ha dato atto che sono stati recuperati a seguito dell’adozione e del puntuale rispetto di apposito piano di rientro, e li ha valutati come espressione di «<corsivo>una minore attenzione a quei profili organizzativi, che viceversa paiono richiesti ad un Presidente di Sezione</corsivo>». Il profilo dei ritardi ha assunto, come si evince dalla motivazione del provvedimento e dalla sua stessa scansione strutturale, un rilievo non determinante nello scrutinio  comparativo da parte del CSM.  </h:div><h:div>Ne consegue che non appare rilevante, neppure nella prospettiva probatoria, la contestata omessa valutazione della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado in data 28 aprile 2020, ammesso anche che la stessa, invero per lo più successiva alla delibera impugnata (il riferimento è ai pareri), sia idonea a superare i dati statistici del rapporto del Presidente della Sezione. </h:div><h:div>Occorre in ogni caso aggiungere che gli elementi discretivi posti a base della comparazione, ed in particolare la partecipazione alle Sezioni Unite, hanno in sé una portata assorbente, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che annette a tale indicatore la dimostrazione del possesso di attitudini di per sé congrue alla funzione direttiva giudicante di legittimità. Ciò in ragione della posizione ordinamentale della Corte di Cassazione, cui spetta la preminente funzione della nomofilachia, cioè «<corsivo>l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale</corsivo>» (art. 65 dell’ordinamento giudiziario : r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) che si manifesta a livello rinforzato nelle pronunce delle Sezioni Unite (che sono investite in caso di contrasto giurisprudenziale o quando il caso rappresenta “<corsivo>una questione di massima di particolare importanza</corsivo>” ai sensi dell’art. 374 Cod. proc. civ.). L’esperienza della funzione nomofilattica mediante la partecipazione alle Sezioni Unite è caratteristica massimamente appropriata e coerente per l’incarico direttivo in questione, in considerazione del suo primario significato per la coerenza dell’ordinamento, l’unificazione e la stabilità della giurisprudenza, l’interesse generale alla sicurezza giuridica ed alla certezza del diritto (in termini Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220; V, 24 febbraio 2020, n. 1365; V, 15 luglio 2020, n. 4584).</h:div><h:div>7. - Il settimo motivo lamenta, in sintesi, il vizio motivazionale della delibera della Quinta Commissione che ha proposto al <corsivo>Plenum</corsivo>, all’unanimità, il -OMISSIS-, nell’assunto che abbia effettuato un’unificazione dei risultati dell’istruttoria, caratterizzata dall’esame dei profili dei candidati, con la motivazione vera e propria; deduce altresì l’illegittimità della motivazione postuma, ravvisata nell’approvazione della relazione nella seduta successiva, ed il difetto dell’istruttoria stessa.</h:div><h:div>Anche tale articolato motivo è infondato.</h:div><h:div>Ferma la distinzione concettuale tra la fase dell’istruttoria e la fase decisoria nel procedimento amministrativo, la doglianza attiene in realtà alla tecnica redazionale dell’atto della Commissione, caratterizzata dalla motivazione della decisione di proporre al <corsivo>Plenum</corsivo> il -OMISSIS- per la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione mediante una comparazione con gli altri concorrenti, dei quali vengono contestualmente individuati i profili.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che tale <corsivo>modus procedendi</corsivo> non sia di suo illegittimo, salva la necessità, in svariate occasioni sottolineata da questa Sezione, dell’adeguatezza motivazionale.  </h:div><h:div>Si è già avuto modo di chiarire (Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3944) che, se i provvedimenti del CSM non richiedono una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve però esternare l’essenziale apprezzamento tecnico ed essere pertanto quanto più possibile manifesto, sì che le ragioni della scelta risultino sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, anzitutto dai magistrati coinvolti.</h:div><h:div>Nel caso di specie l’esternazione della decisione di proporre il -OMISSIS-, in luogo dell’appellante, emerge con sufficiente chiarezza dall’atto impugnato, all’esito della presupposta  valutazione analitica e puntuale degli indici di valutazione, che ha condotto, come epilogo, ad un giudizio complessivo ed unitario, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.</h:div><h:div>Si può ritenere rispettata la necessità di chiarezza e di comprensibilità della formazione lineare della decisione, che deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico né presentare salti logici, così che “<corsivo>lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione</corsivo>” (Consiglio di Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552).</h:div><h:div>Non sono ravvisabili gli altri denunciati profili di illegittimità formale; è normale, nelle modalità di lavoro di un organo collegiale, che sussista una differenziazione temporale tra la formulazione della proposta e la sua motivazione, che tiene conto delle opinioni e valutazioni espresse nel corso del dibattito in Commissione. Né è ravvisabile il vizio di motivazione postuma, che assume valore patologico e risulta preclusa in sede giudiziale, per l’ovvia ragione che la motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa.</h:div><h:div>8. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto.</h:div><h:div>Sussistono i motivi prescritti dalla legge, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Musto Carmine</h:div><h:div>Stefano Fantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>