<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200839720210206121528822" id="20200839720210206121528822" modello="2" modifica="2/6/2021 1:06:44 PM" pdf="0" ricorrente="Angela Tardio" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="08397"/><fascicolo anno="2021" n="01238"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200839720210206121528822.xml</file><wordfile>20200839720210206121528822.docm</wordfile><ricorso NRG="202008397">202008397\202008397.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\276 Giuseppe Severini\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano fantini</firma><data>06/02/2021 13:06:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8397 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento, 76; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Stefano Fantini; sono presenti in collegamento da remoto gli avvocati Naccarato, Marina Russo, Falso;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- La -OMISSIS--OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della sentenza 19 giugno 2020, n. 6750 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso  la delibera  del <corsivo>Plenum</corsivo> del CSM in data 5 giugno 2019 con cui, nella procedura concorsuale per la copertura di un posto di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, è stato conferito l’incarico al controinteressato-OMISSIS-</h:div><h:div>La delibera  impugnata, alla stregua dei parametri fissati dall’art. 21 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> per gli incarichi direttivi di legittimità, ha fondato il giudizio di prevalenza del -OMISSIS- sulla sua più prolungata permanenza nelle funzioni di legittimità, sull’assenza, nel profilo della ricorrente, dell’attività di spoglio, sulle plurime esperienze organizzative del controinteressato nell’ambito dell’ufficio per cui è concorso, oltre che sulle esperienze direttive del medesimo presso l’Ispettorato del Ministero della giustizia, facendo inoltre riferimento a ritardi della ricorrente nel deposito di provvedimenti, poi recuperati a seguito dell’adozione di un piano di rientro.</h:div><h:div>Con il ricorso in primo grado la -OMISSIS- ha censurato l’erroneità della prevalenza accordata al -OMISSIS-, deducendo l’istruttoria carente compiuta dall’organo di governo autonomo, la contraddittorietà ed irragionevolezza, oltre che la violazione degli artt. 10/12 del d.lgs. n. 160 del 2006 e la violazione dell’art. 21 del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> del 2015, nell’assunto che non rileva il maggiore periodo di permanenza del controinteressato nelle funzioni di legittimità (undici anni a fronte dei nove della ricorrente), che il -OMISSIS- ha svolto l’attività di spoglio per pochi mesi, a fronte dell’omessa valutazione della propria attività presso la sezione stralcio, contestando altresì la incongrua  valutazione delle proprie esperienze organizzative rispetto a quelle del -OMISSIS-, e contestando altresì l’omessa considerazione degli indicatori attitudinali generali da lei posseduti e la maggiore anzianità nel ruolo, la valorizzazione delle esperienze organizzative fuori ruolo del controinteressato, nonché, da ultimo, il riferimento ai ritardi maturati nel deposito dei provvedimenti senza tenere conto delle ragioni personali e del carico di lavoro; la -OMISSIS- ha censurato altresì le modalità di verbalizzazione delle sedute della Quinta Commissione, nonché la violazione del Regolamento interno del CSM, sia in relazione all’omessa esposizione del relatore della Commissione, sia perché l’ordine del giorno aggiunto non sarebbe stato messo a disposizione cinque giorni prima della seduta del <corsivo>Plenum</corsivo>.  </h:div><h:div>2. - La sentenza appellata ha, con diffusa motivazione, respinto tutti i motivi di ricorso. </h:div><h:div>3.- Con il ricorso in appello la -OMISSIS- -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza, in rito per l’omesso esame dei documenti e delle memorie depositati rispettivamente il 28 aprile ed il 4-8 maggio 2020, e nel merito sostanzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica, le censure svolte in primo grado.</h:div><h:div>4. - Si sono costituiti in resistenza  il CSM ed il Ministero della giustizia chiedendo la reiezione del ricorso in appello.</h:div><h:div>5.- All’udienza pubblica del 21 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.-Va preliminarmente confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il CSM gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (tra le tante Cons. Stato, V, 9 gennaio 2020, n. 192; V, 27 giugno 2018, n. 3944; V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786); resta dunque preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità o convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo. La legge assegna infatti al CSM un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione. </h:div><h:div>Ma al contempo deve assicurare  la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716; V, 11 febbraio 2016, n. 607). </h:div><h:div>Importa altresì premettere, in termini generali, che il conferimento degli uffici direttivi da parte dell’organo di governo autonomo della Magistratura è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (<corsivo>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della l. 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>), che prefigura e definisce un quadro per la valutazione dell’”<corsivo>attitudine direttiva</corsivo>” (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell'incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10; funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui «<corsivo>indicatori oggettivi</corsivo>» sono individuati dal CSM d’intesa con il Ministro della giustizia (art. 11, comma 3, lett. d, seconda parte).</h:div><h:div>Con riferimento a queste previsioni, il CSM ha adottato il <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015) che – sostituendo la previgente circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, delibera del 30 luglio 2010 – mette a punto un articolato sistema di “<corsivo>indicatori generali</corsivo>” (artt. 6-13) e di “<corsivo>indicatori specifici</corsivo>” delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento.</h:div><h:div>Vale ancora ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 23 gennaio 2018, n. 432; V, 2 agosto 2019, n. 5492; V, 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; V, 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; V, 22 gennaio 2020, n. 524; V, 21 maggio 2020, n. 3213).</h:div><h:div>In questa cornice è essenziale la motivazione sulle attitudini ed i relativi indicatori posseduti dai vari candidati, che deve dare conto delle ragioni che giustificano una valutazione di maggiore capacità professionale e che conducono a preferire un candidato rispetto ad altri.</h:div><h:div>Nella fattispecie controversa rilevano in particolare gli “<corsivo>indicatori specifici per gli uffici direttivi giudicanti di legittimità</corsivo>” di cui all’art. 21 del predetto Testo Unico, alla cui stregua «<corsivo>costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità : a) l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle Sezioni Unite; c) l’esperienza maturata all’ufficio spoglio; d) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio  delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza dei collegi</corsivo>». </h:div><h:div>2. - Ciò premesso, il primo motivo di appello lamenta l’omesso esame di documenti e memorie da parte della sentenza, attinenti alle ragioni dei ritardi nei depositi dei provvedimenti rilevati a carico dell’appellante, e desunto dalla mancata evidenziazione degli argomenti nel corpo della sentenza stessa.</h:div><h:div>Il motivo, oltre a presentare profili di genericità, è infondato.</h:div><h:div>Infatti, in linea generale, l’omesso esame di atti difensivi, dall’appellante erroneamente prospettato come violazione dell’art. 73, comma 1, Cod. proc. amm., è ravvisabile solo qualora si traduca in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, in violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ.; ovvero, rispetto ad atti che non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni, allorchè si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all’esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva (con conseguente  rilevanza a fini revocatori).</h:div><h:div>Tali situazioni neppure sono prospettate dall’appellante; al di fuori delle stesse non è ravvisabile sul piano formale un difetto di motivazione della sentenza, che va valutata nel suo complesso. </h:div><h:div>In ogni caso, andando oltre il motivo oggetto di scrutinio, anche l’omessa pronuncia su di una censura non si configura quale <corsivo>error in procedendo</corsivo>. Pertanto, in forza del principio devolutivo, il giudice di appello decide nei limiti della domanda riproposta anche sul motivo non esaminato dal giudice di prime cure.</h:div><h:div>3. - Il secondo motivo di appello si incentra sulla contestazione della positiva valutazione della “esperienza maturata” dal controinteressato presso l’Ufficio spoglio, nell’assunto che il -OMISSIS- abbia svolto la funzione in questione per un periodo inadeguato (l’assegnazione presso l’ufficio risale al 25 giugno 2013 e poi il 19 novembre 2013 il -OMISSIS- è stato collocato fuori ruolo; nessun rilievo può essere attribuito all’esperienza fatta nel 2007, epoca in cui il controinteressato svolgeva la propria attività presso l’Ufficio Massimario, in assenza di designazione); deduce dunque l’appellante la violazione dell’art. 21, lett. c), del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, di cui alla delibera del 28 luglio 2015, che, nel richiedere la “<corsivo>esperienza maturata all’ufficio spoglio</corsivo>” quale indicatore specifico per gli uffici giudicanti di legittimità, impone di verificare il tempo di effettiva prestazione del servizio. </h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>L’indicatore specifico di attitudine direttiva enucleato dall’art. 21, lett. c), del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> è costituito dalla “<corsivo>esperienza maturata nell’ufficio spoglio</corsivo>”, che costituisce di suo un valore o parametro in sè, estraneo ad un contesto comparativo, salva naturalmente la dimostrazione dell’esito negativo.</h:div><h:div>Si intende cioè dire che l’aspetto quali/quantitativo dell’esperienza maturata si impone, sul piano logico prima ancora che su quello giuridico, in caso di necessaria comparazione tra più concorrenti che abbiano svolto tale compito in modo e per un tempo diversificato.  Nella fattispecie in esame non occorre; l’appellante non possiede infatti tale indicatore specifico. Né può sostenersi che la sentenza di prime cure si sia sostituita all’amministrazione nel non valutare l’attività svolta dal -OMISSIS- nell’Ufficio spoglio nel 2007; a fronte della contestazione della ricorrente che ha dedotto la mancata formale assegnazione del -OMISSIS- nel 2007, la sentenza ha semplicemente rilevato l’irrilevanza di tale circostanza, facendo la differenza il periodo prestatovi dal giugno al novembre 2013 (ammessa anche la turnazione nel periodo feriale).</h:div><h:div>4. - Il terzo mezzo è volto a censurare l’erroneo apprezzamento, da parte della sentenza, del maggiore periodo di esercizio delle funzioni di legittimità da parte del -OMISSIS- (undici anni) rispetto a quello svolto dall’appellante (meno di nove); deduce che il requisito attitudinale <corsivo>de quo</corsivo> sia costituito dal raggiungimento di un periodo minimo  adeguato, stimato in sei anni, senza che dunque possa rilevare lo scarto tra i due concorrenti, peraltro depotenziato nella sua rilevanza dalla circostanza che il controinteressato avrebbe fruito della diminuzione del carico di lavoro come conseguenza dell’esonero parziale e dal fatto che è stato considerato anche il periodo in cui il -OMISSIS- ha svolto la propria attività presso l’Ufficio del Massimario.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Occorre invero considerare che, ai fini delle funzioni direttive giudicanti di legittimità, il fattore temporale, cioè di permanenza nell’ufficio, non è irrilevante, proprio nella prospettiva della valutazione comparativa prevista dagli artt. 25 (Finalità) e 26 (Valutazione comparativa delle attitudini) del <corsivo>Testo Unico della dirigenza giudiziaria</corsivo>. D’altro canto, l’art. 21 dello stesso <corsivo>Testo Unico</corsivo> enuclea, quale indicatore specifico, sub a), “<corsivo>l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi</corsivo>”, ove i sei anni sono presupposto imprescindibile (requisito di legittimazione, come si desume dall’art. 12, comma 11, del d.lgs. n. 160 del 2006) per essere scrutinabile per le funzioni direttive, ma ovviamente assume rilievo anche la protrazione di ulteriore esperienza, specie se recente e congruente con l’ufficio domandato.</h:div><h:div>Quanto alla considerazione del periodo trascorso dal -OMISSIS- presso l’Ufficio del Massimario, occorre considerare che l’invocata sentenza della Sezione 15 luglio 2020, n. 4584 ha affermato la non equivalenza di tale attività con l’esperienza svolta presso le Sezioni Unite; peraltro l’amministrazione pone in evidenza che nel periodo del Massimario  il -OMISSIS- ha svolto, in via di applicazione, anche la funzione giurisdizionale di legittimità.</h:div><h:div>Non assume rilievo neppure la lamentata circostanza dell’esonero parziale, in quanto, come bene evidenziato dalla sentenza di prime cure, «<corsivo>l’art. 21, lett. a) del T.U. fa […] riferimento non già alla “quantità” di lavoro giudiziario, ma alla durata di permanenza nelle funzioni, sicchè tale coefficiente non può essere ridotto sulla base della diminuzione del carico di lavoro che consegue all’esonero parziale, nella specie applicato in considerazione della collaborazione prestata ad attività organizzative riguardanti l’Ufficio di assegnazione</corsivo>». Detto in altri termini, un conto è l’assegnazione degli affari giurisdizionali (ricorsi), sulla quale incide l’esonero, altro conto sono le specifiche funzioni esercitate.</h:div><h:div>5. - Il quarto motivo contesta, ai fini dell’indicatore di cui all’art. 21, lett. d), del <corsivo>Testo Unico</corsivo>, il giudizio di equivalenza della presidenza di collegi espresso dal CSM, allegando che la -OMISSIS- poteva vantare un numero di presidenze nella Sezione VII doppio a quello del controinteressato (rispettivamente otto e tre). </h:div><h:div>Il quinto motivo si incentra ancora sul confronto tra le esperienze e competenze organizzative; l’appellante contesta la prevalenza riconosciuta al -OMISSIS- in relazione alle funzioni di Consigliere addetto al Segretariato generale della Corte, di Vicesegretario generale dal 2008 al 2013, Presidente della Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, deducendo che non si tratta di esperienze pregnanti rispetto alla presidenza di una Sezione, la cui valorizzazione non è stata peraltro motivata.</h:div><h:div>Il sesto mezzo critica la statuizione di primo grado che ha ritenuto valutabili le esperienze fuori ruolo del -OMISSIS-, per violazione dell’art. 12, comma 11, del d.lgs. n. 160 del 2006.</h:div><h:div>Il settimo motivo deduce la mancata valutazione della pluralità di esperienze maturate dalla appellante, ed in particolare le funzioni requirenti, le esperienze organizzative (in particolare del tipo di quella attribuitale per la riorganizzazione della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, nonché presso la Procura generale presso la Corte di Appello di Palermo); censura inoltre la statuizione secondo cui «<corsivo>i ritardi riscontrati sono stati ritenuti, nella comparazione delle capacità organizzative, indice di una, quantomeno temporanea, minore capacità organizzativa, rispetto al percorso del controinteressato che non ha evidenziato analoghi episodi, in assenza di elementi che potessero far ritenere che il carico di lavoro di quest’ultimo fosse stato minore o più agevole</corsivo>», come pure in assenza di documentate giustificazioni personali od oggettive. Deduce in particolare l’appellante come il CSM non abbia valutato le sue esperienze maturate nel lavoro giudiziario, di cui  all’art. 8 del Testo Unico, e contesta il riferimento ai ritardi, senza considerare i documenti depositati il 28 aprile 2020, idonei a dimostrarne le ragioni, dipendenti dalle condizioni specifiche della Sezione I penale, dal cumulo delle funzioni di relatore e presidente, e da ragioni anche personali, nonché l’irrilevanza in termini di attitudini e di giudizio prognostico, come emergente dai pareri attitudinali del 17 gennaio 2019 ed anche del 6 febbraio 2017, che danno atto della ottima “capacità auto ed etero organizzativa”. </h:div><h:div>Anche tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro complementarietà, sono infondati.</h:div><h:div>Procedendo per ordine, sotto il profilo delle esperienze, muovendo dal presupposto che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della ragionevolezza e dell’erronea presupposizione, bene la sentenza ha ritenuto che «<corsivo>la valutazione di equivalenza  non presenta i vizi denunciati, in quanto sulla base degli atti acquisiti lo scarto numerico tra le udienze presiedute dalla ricorrente e quelle presiedute dal controinteressato non risulta significativo, in termini quantitativi : la stessa ricorrente rileva che nel triennio 2015-2018 ha tenuto 28 udienze quale Presidente in Prima sezione, in numero pari alle 28 presidenze del controinteressato  in Prima e Terza sezione penale, e 8 presidenze in Settima sezione penale, a fronte di 3 presidenze del controinteressato. Tale scarto evidenzia che il giudizio di equivalenza operato nella delibera non presenta alcuna incongruenza rispetto al dato documentale, ma anzi ne costituisce una ragionevole valutazione</corsivo>». </h:div><h:div>Inoltre, la delibera impugnata pone in evidenza come il -OMISSIS- abbia unito all’attività giurisdizionale quella di organizzazione dell’ufficio di legittimità oggetto del concorso. Si tratta di competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, e dunque rilevanti ai sensi dell’art. 21, lett. d), del <corsivo>Testo Unico della dirigenza giudiziaria</corsivo>, di natura non sostanzialmente dissimile rispetto a quelle riconosciute alla appellante nelle funzioni di merito (collaborazione per la riorganizzazione della Sezione fallimentare del Tribunale di Palermo ed incarichi, anche di riorganizzazione del lavoro del personale amministrativo, presso la Procura generale presso la Corte d’Appello di Palermo), ma di contenuto evidentemente più pregnante per l’inerenza al posto messo a concorso.</h:div><h:div>Anche le esperienze fuori ruolo del -OMISSIS- costituiscono “<corsivo>elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva</corsivo>”, secondo la locuzione dell’art. 12, comma 11, del d.lgs. n. 160 del 2006. Il riferimento è in particolare alle funzioni svolte quale Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato per il Ministero della giustizia e soprattutto di Vice Capo dell’Ispettorato generale dello stesso Ministero, rilevanti sotto il profilo attitudinale alla stregua di indicatori generali ai sensi dell’art. 26, comma 4, del <corsivo>Testo Unico</corsivo>. A tale riguardo l’art. 13 del medesimo <corsivo>Testo Unico</corsivo> prevede che «<corsivo>l’attitudine organizzativa e le esperienze ordinamentali maturate attraverso attività professionali fuori ruolo  organico della magistratura sono valutate in concreto apprezzando : la natura e le competenze dell’ente conferente l’incarico, con particolare riguardo al Ministero della giustizia e agli organi costituzionali; l’attinenza del contenuto dell’incarico alla funzione giudiziaria; l’idoneità dell’incarico fuori ruolo all’acquisizione di competenze utili all’amministrazione della giustizia e i  risultati effettivamente conseguiti</corsivo>». Tale valutazione è stata effettuata dall’atto impugnato, con analitica enunciazione delle funzioni svolte dal -OMISSIS- (analisi e redazione di provvedimenti normativi, ufficio legislativo, attività ispettiva, partecipazione a commissioni ministeriali interessanti la funzione giudiziaria).</h:div><h:div>In ogni modo, va rilevato che l’atto consiliare pone <corsivo>expressis verbis</corsivo> in evidenza che la prevalenza del -OMISSIS- si fonda sull’assenza nel profilo della -OMISSIS- della importante esperienza allo spoglio e di significative esperienze organizzative nell’ambito dell’ufficio per cui è concorso; la prevalenza è dunque emersa in relazione ai profili attitudinali, e non già in relazione al merito, per il quale il giudizio è stato di equivalenza. </h:div><h:div>E’ dunque possibile evincere, quanto ai ritardi maturati dall’appellante nel deposito dei provvedimenti, che la delibera consiliare ha dato atto che sono stati recuperati a seguito dell’adozione e del puntuale rispetto di apposito piano di rientro, e li ha valutati come espressione di «<corsivo>una minore attenzione a quei profili organizzativi, che viceversa paiono richiesti ad un Presidente di Sezione</corsivo>». Il profilo dei ritardi ha assunto, come si evince dalla motivazione del provvedimento e dalla sua stessa scansione strutturale, un rilievo non determinante nello scrutinio  comparativo da parte del CSM.  </h:div><h:div>Ne consegue che non appare rilevante, neppure nella prospettiva probatoria, la contestata omessa valutazione della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado in data 28 aprile 2020, ammesso anche che la stessa, invero per lo più successiva alla delibera impugnata (il riferimento è ai pareri), sia idonea a superare i dati statistici del rapporto del Presidente della Sezione. </h:div><h:div>6. - L’ottavo motivo lamenta, in sintesi, il vizio motivazionale della delibera della Quinta Commissione che ha proposto al Plenum, all’unanimità, il -OMISSIS-, nell’assunto che abbia effettuato un’unificazione dei risultati dell’istruttoria, caratterizzata dall’esame dei profili dei candidati, con la motivazione vera e propria; deduce altresì l’illegittimità della motivazione postuma, ravvisata nell’approvazione della relazione nella seduta successiva, nonché la violazione dell’art. 70, comma 1, del Regolamento interno del CSM, che prevede il termine di cinque giorni per la formazione dell’ordine del giorno.</h:div><h:div>Anche tale articolato motivo è infondato.</h:div><h:div>Ferma la distinzione concettuale tra la fase dell’istruttoria e la fase decisoria nel procedimento amministrativo, la doglianza attiene in realtà alla tecnica redazionale dell’atto della Commissione, caratterizzata dalla motivazione della decisione di proporre al Plenum il -OMISSIS- per la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione mediante una comparazione con gli altri concorrenti, dei quali vengono contestualmente individuati i profili.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che tale <corsivo>modus procedendi</corsivo> non sia di suo illegittimo, salva la necessità, in svariate occasioni sottolineata da questa Sezione, dell’adeguatezza motivazionale.  </h:div><h:div>Si è già avuto modo di chiarire (Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3944) che, se i provvedimenti del CSM non richiedono una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve però esternare l’essenziale apprezzamento tecnico ed essere pertanto quanto più possibile manifesto, sì che le ragioni della scelta risultino sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, anzitutto dai magistrati coinvolti.</h:div><h:div>Nel caso di specie l’esternazione della decisione di proporre il -OMISSIS-, in luogo dell’appellante, emerge con sufficiente chiarezza dall’atto impugnato, all’esito della presupposta  valutazione analitica e puntuale degli indici di valutazione, che ha condotto, come epilogo, ad un giudizio complessivo ed unitario, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.</h:div><h:div>Si può ritenere rispettata la necessità di chiarezza e di comprensibilità della formazione lineare della decisione, che deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico né presentare salti logici, così che “<corsivo>lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione</corsivo>” (Consiglio di Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552).</h:div><h:div>Non sono ravvisabili altri profili di illegittimità formale, in quanto è normale, nelle modalità di lavoro di un organo collegiale, che sussista una differenziazione temporale tra la formulazione della proposta e la sua motivazione, che tiene conto delle opinioni e valutazioni espresse nel corso del dibattito in Commissione. Nè è ravvisabile il vizio di motivazione postuma, che assume valore patologico e risulta preclusa in sede giudiziale, per l’ovvia ragione che la motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa.</h:div><h:div>In relazione all’eccepita violazione del termine di cui all’art. 70 del regolamento interno, appare condivisibile l’assunto che il termine sia derogabile nel caso di pratica iscritta all’ordine del giorno aggiunto. Ancor di più, deve osservarsi come, nella stessa prospettazione dell’appellante, la contestata violazione configurerebbe una lesione del c.d. <corsivo>ius ad officium</corsivo> dei consiglieri del CSM, che sarebbero dunque gli unici soggetti legittimati a fare valere tale vizio.</h:div><h:div>7. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto.</h:div><h:div>Sussistono i motivi prescritti dalla legge, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Musto Carmine</h:div><h:div>Stefano Fantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>