<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200806520201201135820357" id="20200806520201201135820357" modello="4" modifica="12/10/2020 4:28:47 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="31" versione="6" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="08065"/><fascicolo anno="2020" n="07920"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200806520201201135820357.xml</file><wordfile>20200806520201201135820357.docm</wordfile><ricorso NRG="202008065">202008065\202008065.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\281 Luigi Maruotti\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>luigi maruotti</firma><data>09/12/2020 22:34:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniela Di Carlo</firma><data>01/12/2020 19:57:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici nell'ambito della procedura selettiva per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 8065 del 2020, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>La signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli articoli 38 e 60 del codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il consigliere Daniela Di Carlo, svolatasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con il ricorso di primo grado (proposto dinanzi al Tar del Lazio, sede di Roma), la ricorrente ha domandato l'annullamento del provvedimento con cui la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno l’ha ritenuta non idonea nell'ambito della procedura selettiva per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, per la presenza di un “<corsivo>tatuaggio (in fase di rimozione) su parte del corpo non coperta dall’uniforme (-OMISSIS-) ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2. Lett. b) del D.M. 30/06/03, n. 198</corsivo>”.</h:div><h:div>1.1. L’interessata ha chiesto, inoltre, di essere ammessa a partecipare all’ulteriore fase della procedura selettiva <corsivo>de qua</corsivo>, articolando anche apposita istanza cautelare incidentale.</h:div><h:div>1.2. A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente si è affidata ad un unico, articolato motivo di diritto, deducendo in sintesi che: </h:div><h:div>a) il tatuaggio contestato, che consiste in -OMISSIS-, non è visibile quando si indossa l’uniforme invernale;</h:div><h:div>b) quando, invece, è indossata l’uniforme estiva, lo stesso può risultare quasi impercettibile, a seconda della posizione del braccio; </h:div><h:div>c) ella ha avviato, già in periodo anteriore alla data della visita medica, un trattamento sanitario di rimozione volto alla completa eliminazione del tatuaggio (in particolare, sono state compiute già due sedute di rimozione), e che quest’ultima circostanza è stata rilevata anche in sede di accertamento medico. </h:div><h:div>2. Già in sede cautelare, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha ravvisato la sussistenza di profili di probabile fondatezza del ricorso, così argomentando l’accoglimento della domanda cautelare invocata: “<corsivo>ad un primo sommario esame, il ricorso presenta profili di fondatezza, alla luce del consolidato orientamento della Sezione sulla irrilevanza, ai fini dell’esclusione dal concorso,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>dei tatuaggi non lesivi del decoro dell’uniforme, in fase di rimozione e di minime dimensioni</corsivo>”; dopo di che, il Tar ha ammesso la ricorrente a partecipare con riserva al prosieguo della procedura selettiva, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale di merito.</h:div><h:div>2.1. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, la parte ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio processuale.</h:div><h:div>2.2. Sempre in esecuzione della ordinanza cautelare, l’11 febbraio 2020 la ricorrente si è sottoposta, come da convocazione del 4 febbraio 2020, all’accertamento per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali previsto dal bando di concorso, risultando idonea con riserva.</h:div><h:div>2.3. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello avverso l’ordinanza cautelare in parola, ma tardivamente, sicché con l’ordinanza n. -OMISSIS-il Consiglio di Stato non ha potuto fare altro che dichiarare irricevibile il gravame cautelare. </h:div><h:div>3. Il Tar del Lazio, sede di Roma, con l’impugnata sentenza di cui in epigrafe, ha ritenuto fondato il ricorso (e ha compensato tra le parti le spese di giudizio), svolgendo le seguenti considerazioni.</h:div><h:div>a) In primo luogo, il Tar ha richiamato il contenuto sia dell’art. 3, comma 2, del Regolamento sui requisiti di idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, adottato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, secondo cui costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni indicate nella allegata tabella 1; sia quello della richiamata tabella 1, che al punto 2, lettera B, prevede che sono compresi, tra le cause di non idoneità, i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme utilizzabile nell’ambito del servizio o quando, per la loro sede e natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.</h:div><h:div>b) Dopo di che, il Tar ha evidenziato che si tratta di due distinte fattispecie di inidoneità (la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie) e ha richiamato alcune pronunce (in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525 e Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 15 maggio 2012, n. 4354 e n. 4357). Inoltre, la sentenza appellata ha osservato come “<corsivo>La detta visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2950)” </corsivo>e che<corsivo> “In linea generale, la presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego acquista una sua specifica valenza, ai fini dell’esclusione dal relativo concorso, soltanto nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati e solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica, tanto da determinare l’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio e assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (in tal senso, ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I quater n. 8499/2018; id., n. 1073/2019)</corsivo>”.<corsivo/></h:div><h:div>c) Da queste premesse, il Tar ha tratto la seguente conclusione “<corsivo>Orbene, applicando le predette coordinate interpretative al caso di specie, ritiene il Collegio che il gravato giudizio di inidoneità sia viziato sotto il profilo della valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, della motivazione e della erroneità del giudizio, con specifico riferimento al riscontro operato in sede di accertamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 2, lettera ‘b’ del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 e succ. mod. ed integ. L'esclusione della ricorrente, infatti, è stata motivata dall’Amministrazione in</corsivo></h:div><h:div><corsivo>considerazione della rilevata presenza di tatuaggio – in fase di rimozione – in zona</corsivo></h:div><h:div><corsivo>non coperta dall’uniforme. Come risulta dal ricorso e dalla allegata documentazione depositata in atti dalla ricorrente, il tatuaggio era in corso di rimozione e quindi assimilabile ad una</corsivo></h:div><h:div><corsivo>cicatrice, senza che l’Amministrazione abbia rilevato qualità o caratteristiche rilevanti ai sensi della lett. a) del comma 2 della Tabella 1, allegata al D.M. 198/2013 che prevede espressamente quale causa di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o</corsivo></h:div><h:div><corsivo>gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche”</corsivo>”.</h:div><h:div>d) In sostanza, il Tar ha reputato che, sulla base degli atti impugnati e depositati in giudizio, non fosse riscontrabile la presenza di un tatuaggio, bensì quella di una cicatrice, e che pertanto tutto il percorso logico giuridico che aveva portato l’Amministrazione ad escludere la ricorrente era viziato da un falso presupposto di fatto, ovverossia, l’avere falsamento scambiato una cicatrice per un tatuaggio. </h:div><h:div>Da ciò, ad avviso del Tar, derivano due conseguenze:</h:div><h:div>d.1) la prima è la necessità di qualificare correttamente la fattispecie giuridica (in tesi) escludente, da individuarsi non in quella prevista dall’art. 3, comma 2 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, e di cui al riferimento contenuto nella Tabella 1, punto 2, lett. b), bensì in quella di cui alla precedente lettera a);</h:div><h:div>d.2) in secondo luogo, trattandosi di cicatrice e non di tatuaggio, è necessario verificare in concreto se la medesima arrechi una qualche disfunzionalità, perché l’alterazione della cute, congenita o acquisita, affinché possa essere considerata causa di non idoneità, deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche:</h:div><h:div>- si deve trattare di una alterazione cronica della cute e degli annessi;</h:div><h:div>- deve essere alternativamente estesa o grave o, per sede o natura, determinare una alterazione funzionale o fisiognomica.</h:div><h:div>d.3) A tale attività – ha concluso il Tar - dovrà provvedere l’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere entro gli ascritti limiti derivanti dal giudicato amministrativo.</h:div><h:div>4. Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza, ritenendola erronea perché, in estrema sintesi, essa ha travisato gli elementi di fatto risultanti dal verbale medico (il quale ha attestato l’esistenza di un tatuaggio visibile in una parte del corpo lasciata scoperta dalla uniforme estiva) ed ha applicato alla fattispecie concreta (tatuaggio di cui alla prima parte della lettera b del punto 2 della Tabella 1 allegata al d.m. n. 198/2003) una fattispecie astratta non conferente (lettera a) del punto 2 della medesima Tabella 1 cit.). </h:div><h:div>5. La parte appellata non si è costituita in giudizio, malgrado ritualmente intimata (v. l’atto di appello notificato via pec il 16 ottobre 2020).</h:div><h:div>6. All’udienza camerale fissata per l’esame della domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. e 25, d.l. n. 137/2020, sussistendone i relativi presupposti.</h:div><h:div>7. L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.</h:div><h:div>8. In primo luogo, giova richiamare la disciplina applicabile alle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli degli agenti della Polizia di Stato.</h:div><h:div>Si tratta del decreto del Ministro dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198 (in Gazz. Uff., 1 agosto, n. 177), recante “<corsivo>Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale disciplina regolatoria risulta incontestabilmente autonoma e autosufficiente, senza necessità di fare rinvio <corsivo>per relationem</corsivo> ad altre fattispecie normative.</h:div><h:div>L’art. 3, comma 2 del regolamento prevede (a completamento della descrizione dei requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati, contenuta nel comma 1 del medesimo art. 3: in sintesi, sana e robusta costituzione, statura e <corsivo>visus</corsivo>), che “<corsivo>Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata Tabella 1</corsivo>”.</h:div><h:div>Il punto 2 della Tabella 1, rubricato “<corsivo>Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili</corsivo>” descrive due tipologie:</h:div><h:div>- alla lettera a), ‘<corsivo>le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche’</corsivo>;</h:div><h:div>- alla lettera b), ‘<corsivo>i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme’</corsivo>.   </h:div><h:div>9. Circa l’interpretazione di tali previsioni, la Sezione si è espressa <corsivo>ex multis</corsivo>, anche da ultimo, con le sentenze n. 7620/2020, n. 7621/2020, n. 1690 e n. 658 del 2020, le quali hanno rilevato come – in casi analoghi  - l’Amministrazione abbia dato corretta applicazione alla tabella 1, punto 2, lett. b), allegata all’art. 3 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 (cui rinviano, per l’accertamento dell’idoneità fisica e psichica, gli art. 6 e 27 bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, relativi - rispettivamente - alla nomina degli appartenenti al ruolo agenti e assistenti e al ruolo ispettori, e l’art. 55 bis d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, per la nomina del personale direttivo e dirigente).</h:div><h:div>La Sezione ha ripetutamente chiarito, cioè, che le disposizioni di tale tabella prevedono che i tatuaggi (anche in fase di rimozione) e gli esiti cicatriziali in genere (derivanti da qualunque causa se “<corsivo>estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche</corsivo>” della cute) sono sempre causa di inidoneità, qualora:</h:div><h:div>a) indipendentemente dalla dimensione o dal soggetto rappresentato, si trovino “<corsivo>nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme</corsivo>” (dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell'ambito del servizio);</h:div><h:div>b) a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “<corsivo>per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme</corsivo>”. </h:div><h:div>Si tratta di un approdo esegetico coerente, per altro, con gli orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato formatisi prima della riforma del 2019 (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3153; sez. II, parere 18 aprile 2013, n. 2080/11; sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 316; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 504).</h:div><h:div>10. Nel caso all’esame, sulla base degli atti processuali e dei documenti depositati fin dal primo grado del giudizio (e in particolare dal verbale medico che ha costituito il presupposto del provvedimento di esclusione), è risultato dimostrato che la Commissione medica – in sede di visita della ricorrente - ha riscontrato la presenza, nel “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”. </h:div><h:div>Inoltre, nelle “Note” in fondo al verbale, la Commissione ha avuto cura di precisare che “<corsivo>Fatta indossare alla candidata polo di ordinanza di taglia consona a quella da lei riferita (s) il tatuaggio risulta visibile nella sua interezza</corsivo>”. </h:div><h:div>Infine, la Commissione ha precisato che il tatuaggio – specificamente descritto - era in fase di rimozione, ma purtroppo che lo stesso era di dimensioni e in posizione tale da essere visibile con l’uniforme estiva, sicché - a suo avviso – si concretizzava un’ipotesi senz’altro escludente della candidata ai sensi dell’art. 3, comma, 2 del d.m. 198/2003, in riferimento al punto 2, lett. b) dell’allegata Tabella 1.</h:div><h:div>11. La Sezione ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non si sia verificato alcun travisamento dei fatti o abbaglio dei sensi o fraintendimento nel qualificare quanto esaminato dai medici: </h:div><h:div>a) le evidenze documentali sono chiare, certe e univoche, nel senso di ritenere che l’oggetto materiale esaminato dalla Commissione medica fosse un vero e proprio tatuaggio, e non una cicatrice, perché:</h:div><h:div>- è stato definito come “tatuaggio” in più punti del verbale;</h:div><h:div>- è stato minuziosamente descritto nei particolari figurativi: in particolare, il verbale parla di “figurato” composto da “-OMISSIS-”;</h:div><h:div>- è stato misurato ed è risultato di dimensioni pari a “8.5 cm”;</h:div><h:div>- è stato collocato anche nella sua esatta dimensioni spaziale: “-OMISSIS-”, in “posizione laterale” (cfr., in particolare, il giudizio espresso dalla Commissione medica, di cui allegato 2 del fascicolo di primo grado e 7 di quello di secondo grado).</h:div><h:div>b) La Commissione ha verbalizzato che il tatuaggio era in corso di rimozione, ma probabilmente la relativa attività chirurgica, al momento in cui la candidata veniva esaminata, si trovava ad uno stadio tale da non impedire la corretta visuale del figurato ritratto sulla pelle. Altrimenti opinando, i componenti della Commissione medica non avrebbero potuto descrivere esattamente cosa vedevano in quel preciso momento davanti ai loro occhi, ossia i -OMISSIS-. La circostanza che si trattasse proprio di ciò, peraltro, è stata confermata dalla stessa parte ricorrente e risulta anche dalla sentenza impugnata, ove si parla di tre “minuscoli -OMISSIS-”. </h:div><h:div>D’altra parte, non è contestato che il tatuaggio in questione sia proprio quello la cui foto è stata acquisita nel giudizio (v. l’allegato 11 del fascicolo di primo grado, che raffigura i -OMISSIS-, di cui il primo con le linee di un -OMISSIS-) e comunque la certificazione sanitaria ha attestato che la ricorrente aveva compiuto due interventi di rimozione e che la procedura doveva essere completata: anche questa relazione descrive l’oggetto raffigurato come tatuaggio (allegato 10 del fascicolo di primo grado).  </h:div><h:div>c) La Commissione medica è stata dunque particolarmente scrupolosa nel compiere (e nel verbalizzare) anche l’attività di vestizione della candidata con l’uniforme estiva (una maglietta del tipo “polo”), precisando di averle fatto indossare la taglia che la stessa candidata ha dichiarato di indossare normalmente, e cioè la taglia piccola denominata “s” (<corsivo>small size</corsivo>).</h:div><h:div>Purtroppo per la candidata, la maglietta lasciava scoperta l’area del braccio interessata dal tatuaggio. Anche in questo caso, la circostanza è stata ammessa dalla stessa ricorrente e risulta dalla sentenza impugnata, ove si precisa che in effetti il tatuaggio fuoriesce dall’uniforme estiva, anche se a seconda della posizione del braccio lo stesso quasi non si intravede.</h:div><h:div>d) Il verbale è un atto pubblico, assistito da fede pubblica fino a querela di falso; non risulta (o almeno di ciò non vi è prova in atti) che sia stata proposta la querela di falso, pertanto le descrizioni e le affermazioni ivi contenute, che il pubblico ufficiale afferma essere avvenute o compiute in sua presenza da egli stesso o dai terzi ivi presenti, devono essere considerate come ‘verità storica’, non contestabile quanto all’effettivo loro accadimento fenomenico.</h:div><h:div>e) Non è decisivo che sia stato intrapreso un percorso di rimozione chirurgica: l’esame del possesso dei requisiti, ai fini dell’applicabilità delle fattispecie cd “escludenti”, è sottoposto al principio del <corsivo>tempus regit actum</corsivo> a garanzia della <corsivo>par condicio</corsivo> dei partecipanti alla procedura selettiva; non ammette ripetizioni nel tempo, se non <corsivo>stricto sensu</corsivo> sul presupposto della certezza della immodificabilità della situazione: nella procedura chirurgica di rimozione del tatuaggio, tale immodificabilità è assente per definizione, essendo le sedute preordinate a conseguire il risultato finale della sua elisione.</h:div><h:div>Non si ravvisa alcuna contraddizione logica tra la (scrupolosa) affermazione verbalizzata dalla Commissione medica circa la rimozione in atto del tatuaggio e la (altrettanto scrupolosa) verbalizzazione che i -OMISSIS-, delle dimensioni di cm 8,5, si vedevano spiccare sul -OMISSIS-, laterale, dalla uniforme estiva di servizio indossata dalla candidata, perché le due sedute di rimozione non sono state sufficienti ad eliminare la figura.</h:div><h:div>f) Non è pertinente la descrizione dal tenore ‘minimalista’ che viene svolta negli atti processuali: quando il tatuaggio non viene ‘fatto passare’ per un esito cicatriziale, viene ‘ridimensionato’ come un piccolo e innocuo figurato di tre minuscoli -OMISSIS- disposti in serie, di cui uno rinvia alla tipologia di -OMISSIS-. </h:div><h:div>Si tratta, all’evidenza, di connotazioni estetiche da cui scaturiscono giudizi personali e soggettivi, che nulla hanno a che vedere con la chiara, certa e univoca previsione normativa.</h:div><h:div>12. Anche in considerazione del notevole contenzioso che si è formato con riferimento al concorso per il reclutamento di 1.851 agenti della Polizia di Stato, la Sezione osserva quanto segue.</h:div><h:div>12.1. Nei giudizi – quale quello presente – in cui nessuna censura sia stata proposta contro il bando di concorso o le disposizioni regolamentari che hanno individuato i requisiti di partecipazione (ossia il d.m. 30 giugno 2003, n. 198 e l’allegata Tabella 1), il giudice amministrativo non può che esaminare la legittimità dell’atto di esclusione, tenendo conto delle relative disposizioni e del principio – pacificamente affermato dal Consiglio di Stato - per il quale rilevano le circostanze accertate al momento della visita medica e devolute alle valutazioni dell’Amministrazione (anche per elementari esigenze di rispetto della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i candidati). </h:div><h:div>La mancata impugnazione del bando di gara e delle disposizioni regolamentari non ha consentito nel presente giudizio di valutare la loro legittimità ovvero se siano ravvisabili dubbi di legittimità costituzionale della normativa di rango primario in base alla quale è stato emesso il regolamento adottato con il d.m. 30 giugno 2003, n. 198.</h:div><h:div>Infatti, da un lato le questioni di costituzionalità possono essere sollevate unicamente nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dall’altro la mancata impugnazione del bando di concorso, ripetitivo <corsivo>in parte qua</corsivo> di disposizioni regolamentari, preclude la verifica della loro legittimità in rapporto alle fonti di rango legislativo e di rango regolamentare.</h:div><h:div>In mancanza della impugnazione del bando e delle disposizioni regolamentari, non è individuabile alcun interesse della parte rispetto al quale ‘agganciare’ la valutazione del presupposto della ‘rilevanza’ della eventuale questione di costituzionalità: in tale situazione processuale, non può il giudice sollevare una questione di illegittimità costituzionale, perché essa non risulterebbe rilevante, in concreto, per la decisione della lite.</h:div><h:div>Nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado è stato proposto unicamente avverso l’atto di esclusione (e non contro il bando, il regolamento e l’allegata tabella), la valutazione in questa sede della sua legittimità va effettuata in rapporto alle disposizioni regolamentari ed alle previsioni del bando di concorso.</h:div><h:div>12.2. Gli aspiranti poliziotti sanno (o dovrebbero sapere, secondo l’ordinaria diligenza), che l’accesso nella Polizia di Stato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento, che devono essere osservate in sede amministrativa e da tutti i consociati (a meno che esse non siano dichiarate incostituzionali o non siano annullate in sede giurisdizionale, a seconda se si tratti di una legge o di un regolamento).</h:div><h:div>12.3. Il bando della selezione alla quale ha partecipato l’appellata ha fatto riferimento a tali disposizioni (anche a quelle regolamentari, che non sono state impugnate), che quindi si impongono agli organi amministrativi ed ai partecipanti alla selezione.</h:div><h:div>12.4. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 101 della Costituzione, deve dare applicazione alla legge e alle disposizioni regolamentari basate sulla legge, sussumendo la fattispecie concreta a quella astratta, secondo i canoni classici dell’esegesi logico giuridica.</h:div><h:div>12.5. Nel caso all’esame, la fattispecie astratta è quella prevista dal menzionato d.m. n. 198/2003, art. 3, comma 2, come specificata dalla Tabella 1, punto 2, lettera b), che si è riferita ai “<corsivo>tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme</corsivo>”.</h:div><h:div>12.6. Tale lettera b) è assolutamente chiara nel suo tenore letterale e non abbisogna di ulteriori specificazioni, perché la disposizione regolamentare – ripetesi, non impugnata nel giudizio e dunque insindacabile in questa sede - ha chiaramente inteso conferire una portata immediatamente escludente a due tipi di tatuaggi: </h:div><h:div>- ai tatuaggi che si vedono sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme (è il caso in esame, perché i tre -OMISSIS-si sono visti dalla uniforme estiva nella taglia indossata dalla candidata); </h:div><h:div>- in alternativa, ai tatuaggi deturpanti o indice di personalità abnorme, anche qualora non visibili da sotto l’uniforme (non è il caso in esame, perché i tre -OMISSIS-, per quanto i giudizi estetici siano opinabili, non hanno certamente, secondo il senso comune, un contenuto abnorme o un aspetto deturpante).</h:div><h:div>12.7. La disposizione regolamentare applicata in sede amministrativa risulta assolutamente chiara, oltre che nel testo, anche nella <corsivo>ratio </corsivo>che la sorregge: </h:div><h:div>- il regolamento – nel disporre le regole sulla selezione della platea degli aspiranti agenti della Polizia di Stato, con determinazioni non contestate e non sindacabili in questa sede – ha ritenuto che non vadano reclutati in un apparato dello Stato, fondamentale per la sicurezza pubblica, coloro che si tatuano in modo visibile e, dunque, riconoscibile ai terzi, perché ciò può essere di ostacolo o di pericolo per il regolare esercizio del servizio (nel caso di incarico da svolgere nell’anonimato o sotto copertura, la visibilità del tatuaggio, bello o brutto che sia, può rendere riconoscibile il poliziotto e potrebbe condurre al fallimento dell’operazione di polizia, anche con perdita di vite umane); </h:div><h:div>- in secondo luogo, il regolamento ha disposto l’esclusione di quanti presentino tatuaggi ripugnanti o deturpanti, ovunque essi si trovino, e dunque anche in parti nascoste e non visibili dalla divisa, con ciò presumendo, con una determinazione insindacabile nel presente giudizio, che tali segni espressivi non siano compatibili con quanto deve caratterizzare il ‘poliziotto medio’.</h:div><h:div>12.8. Non si possono confondere le fattispecie normative dianzi delineate (tatuaggi ‘innocenti’ o anche graziosi ma visibili, e tatuaggi deturpanti o abnormi anche se nascosti), poiché tale confusione comporta la violazione delle relative disposizioni regolamentari e non giova alla definizione secondo diritto del caso concreto e nemmeno al servizio giustizia in generale, perché rischia di far percepire che l’Amministrazione che applica la legge ed i regolamenti, nonché il giudice che riaffermi la legittimità dell’atto conforme alla legge e al regolamento, abbiano voluto perseguire un innocuo e magari anche esteticamente apprezzabile tatuaggio.</h:div><h:div>In altre parole, l’esclusione dal concorso ai sensi della cit. lettera b), prima parte, è disposta non perché il tatuaggio ‘non è bello’, ma perché è visibile; se non fosse stato visibile, l’esclusione non sarebbe plausibilmente mai avvenuta, perché la seconda parte della lettera b) colpisce i soli tatuaggi deturpanti e abnormi.</h:div><h:div>12.9. I partecipanti al concorso, in sede di impugnazione dell’atto di esclusione, possono impugnare anche la disposizione regolamentare e il bando di concorso, deducendo la loro illegittimità (ciò che non è avvenuto nel presente giudizio).</h:div><h:div>12.10. Rilevato che l’Amministrazione ha emanato l’atto di esclusione in applicazione della prima parte della lettera b), non è condivisibile la statuizione del TAR, per la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine al pericolo di alterazioni funzionali o fisiognomiche. </h:div><h:div>La Sezione, come sopra già evidenziato, ha più volte chiarito (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> le sentenze n. 1690 e n. 658 del 2020; richiamate anche dalle successive sentenze n. 7620 e 7621 del 2020) che soltanto i tatuaggi che in fase di rimozione perdono la loro qualificazione di ‘tatuaggio’, e assumono quella di ‘esiti cicatriziali’, sono sottoposti a tale ulteriore indagine medica, allo scopo di capire se si tratta di alterazioni acquisite croniche della cute e degli annessi; se le stesse sono estese o gravi; se le stesse, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche. </h:div><h:div>Anche in questo caso la <corsivo>ratio </corsivo>delle disposizioni in materia è chiarissima: esse consentono che il tatuaggio (prima della visita fissata in esecuzione del bando di concorso) sia rimosso e che rimanga la cicatrice e consentono altresì che la cicatrice (prima della visita fissata in esecuzione del bando di concorso) perda le caratteristiche escludenti di cui al tatuaggio (la riconoscibilità o l’abnormità), ma non consentono, invece, la partecipazione di coloro che abbiano la cute (anche per cause croniche dovute ad infezioni ad esempio, o per estensione o gravità delle alterazioni) caratterizzata da processi degenerativi tali da ostacolare l’esercizio del servizio o della funzione, che è lo scopo pratico al quale è funzionalizzato l’accesso al ruolo degli agenti della Polizia di Stato. </h:div><h:div>12.11. Va riaffermato come, in sede di emanazione della sentenza di secondo grado, non possa rilevare la circostanza che – in esecuzione di una ordinanza cautelare o di una sentenza di primo grado – l’Amministrazione abbia doverosamente ammesso con riserva il candidato al concorso e - sempre dando esecuzione alla pronuncia giurisdizionale cautelare o di merito in primo grado - abbia disposto la frequenza a un corso o abbia disposto la nomina, in attesa della definizione del giudizio d’appello.</h:div><h:div>Poiché la controversia, salve le tassative ipotesi di revocazione, è definita con la formazione del giudicato, finché pende l’appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza di primo grado favorevole al candidato (che abbia ottenuto l’annullamento dell’esclusione o una favorevole misura cautelare), non può dirsi sorta alcuna legittima aspettativa al mantenimento degli effetti degli atti emanati con riserva, in attesa dell’esito definitivo del giudizio.</h:div><h:div>Nel caso di specie, è accaduto che il Ministero dell’Interno ha proposto sì l’appello avverso l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare di ammissione con riserva della candidata, ma tardivamente, sicché con l’ordinanza n. -OMISSIS-il Consiglio di Stato non ha potuto fare altro che dichiarare irricevibile il gravame cautelare. </h:div><h:div>La declaratoria di irricevibilità per tardività ha comportato la temporanea ammissione della candidata al prosieguo della procedura selettiva, ma soltanto con riserva e senza che si sia mai prodotto alcun consolidamento della sua situazione giuridica soggettiva. </h:div><h:div>Nel sistema processuale amministrativo, infatti, l’accertamento definitivo della spettanza di una pretesa (in questo caso, quella di partecipare al concorso) è un effetto che può derivare e consolidarsi soltanto all’esito della definizione del giudizio di cognizione: qualora (come nel caso all’esame) sia stato proposto appello, la decisione definitiva non può che competere al Consiglio di Stato.</h:div><h:div>È irrilevante l’esito che abbia caratterizzato la fase cautelare, la quale si contraddistingue per un diverso esame dei fatti e per diversi effetti dell’ordinanza cautelare (avente una portata strumentale e servente, e di per sé provvisoria, rispetto alla sentenza di definizione del giudizio) e si basa sul <corsivo>fumus </corsivo>delle deduzioni prospettate dalla parte. Dall’eventuale accoglimento della domanda cautelare derivano sempre e soltanto effetti interinali, temporanei, mai definitivi e insuscettibili di consolidare legittimi affidamenti in ordine al contenuto definitivo della sentenza, la quale non può che essere resa all’esito del giudizio di cognizione, quale unica (e naturale) sede in cui tutte le questioni giuridiche vengono esaminate e decise con un grado di approfondimento tale da non residuare più alcun dubbio circa la qualificazione giuridica della fattispecie concreta da cui scaturisce la lite; la sua sussunzione all’interno della cornice giuridica disegnata dal legislatore; la compiuta esegesi della disposizione ai fini della decisione del caso concreto.         </h:div><h:div>13. Va rimarcato come le osservazioni che precedono hanno tenuto conto anche della ricostruzione che la Sezione di recente ha effettuato, circa la disciplina vigente sul rilievo dei tatuaggi per l’ammissione e l’esclusione dalle procedure selettive per ciascun Corpo di Polizia e ciascuna Forza armata: il relativo quadro normativo è stato compiutamente ricostruito dalle sentenze n. 7620 e n. 7621 del 2020, le quali hanno elaborato alcuni principi, che per la loro importanza vanno in questa sede richiamati e sintetizzati.</h:div><h:div> “<corsivo>a) per i reclutamenti in tutte le Forze armate e di polizia, i tatuaggi (anche in fase di rimozione al momento della visita concorsuale) e le cicatrici - se disfunzionali (anche a livello fisiognomico), ovvero ex se deturpanti, oppure indice di alterazione della psiche – sono causa di esclusione indipendentemente dalla visibilità o meno con la divisa;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) per i reclutamenti nella Polizia di Stato e nella Polizia penitenziaria, qualsivoglia tatuaggio (anche in fase di rimozione ovvero seguito da esiti cicatrizionali) visibile con la divisa, comporta l’esclusione automatica;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) per le Forze armate, la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria, tutte le alterazioni volontarie permanenti dell’aspetto fisico (comprensive dei tatuaggi e delle cicatrici, ad esempio da marchiatura a fuoco), non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesive del decoro della funzione e indipendentemente dalla circostanza che siano o meno visibili con la divisa, comportano l’esclusione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) è nella sostanza affidato ai singoli bandi di reclutamento il compito di riempire la clausola generale della “lesione del decoro della funzione” (per le Forze armate e le Forze di Polizia ad ordinamento militare soccorre il richiamo all’art. 721 t.u.o.m., rubricato ‘Dignità e decoro del militare’);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) spetta esclusivamente alle apposite commissioni valutare l’idoneità psico-fisica dei candidati (espressamente in questo senso, per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare, gli artt. 640 cod. ord. mil. e 580, comma 1, t.u.o.m. che prevedono tale esclusività anche in deroga ad altre disposizioni di legge);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>f) le valutazioni espresse in tali sedi – per le quali è sufficiente una sintetica motivazione anche ob relationem, venendo in rilievo interessi legittimi a fronte di procedure concorsuali di massa che devono ispirarsi ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza come imposti dall’art. 1 della l. n. 241 del 1990 (arg. da Cons. Stato, ad. plen. n. 9 del 2014, §§ 7.4. ss.) - non possono essere direttamente attinte dal giudice amministrativo in quanto le relative controversie sono al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 c.p.a. (Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015); il che non permette al giudice di controllare direttamente il merito della scelta operata dagli organi amministrativi a ciò preposti, se non nei casi in cui si scada nell’arbitrio, ovvero nella abnormità (cfr. di recente, per una analoga impostazione sia pure in diversa materia, Cass. civ., sez. un., n. 18592 del 2020 che, pur riconoscendo la pienezza del sindacato del giudice amministrativo sul fatto e sulle valutazioni, mantiene ferma la riserva di amministrazione)”</corsivo>.     </h:div><h:div>14. Per completezza, la Sezione ritiene di precisare che l’accoglimento dell’appello in esame non si può considerare precluso dai diversificati comportamenti processuali che ha avuto il Ministero dell’interno, nei molteplici giudizi che stanno riguardando il concorso per l’assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato.</h:div><h:div>Dopo la pubblicazione delle molteplici sentenze di primo grado che hanno continuato a basarsi su regole processuali ritenute non condivisibili da questa Sezione (in particolare, l’impossibilità di attribuire rilevanza alle circostanze sopravvenute rispetto a quanto accertato nelle visite mediche effettuate base al bando, per esigenze della <corsivo>par condicio</corsivo> dei candidati e per il principio <corsivo>tempus regit acum</corsivo>), il Ministero dell’interno a volte ha impugnato solo le sentenze di accoglimento dei ricorsi di primo grado e non anche le sfavorevoli ordinanze cautelari che le hanno precedute; a volte ha impugnato le sentenze di accoglimento dei ricorsi di primo grado dopo avere impugnato le sfavorevoli ordinanze cautelari che le hanno precedute (talvolta, con appelli dichiarati tardivi, come è avvenuto nel corso del primo grado di cognizione del presente giudizio); a volte ha depositato atti di rinuncia, in prossimità delle udienze di definizione dei suoi appelli.</h:div><h:div>Si tratta di circostanze che hanno sì comportato una diversità di trattamento, in concreto, delle singole posizioni pur identiche o assimilabili tra di loro (spesso caratterizzate dall’attualità dello svolgimento dell’attività lavorativa al momento della pubblicazione della sentenza di secondo grado), ma che non possono avere rilevanza nel singolo giudizio, nel quale si deve fare consueta e doverosa applicazione delle disposizioni vigenti.</h:div><h:div>14. In definitiva, per le considerazioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>15. Le spese di lite del doppio grado possono ancora compensarsi per questa controversia, mentre il pagamento del contributo unificato del doppio grado va posto a carico della originaria ricorrente secondo la regola della soccombenza.   </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8065/2020, lo accoglie e, in riforma dell’impugnata sentenza del Tar del Lazio, sede di Roma, di cui in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado. </h:div><h:div>Compensa le spese di lite del doppio grado, mentre il pagamento del contributo unificato del doppio grado va posto a carico della originaria ricorrente.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte originaria ricorrente, odierna appellata.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daniela Di Carlo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>