<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200785320201214083648657" id="20200785320201214083648657" modello="2" modifica="1/10/2021 9:38:31 AM" pdf="0" ricorrente="Rossana Penna" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="07853"/><fascicolo anno="2021" n="00331"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200785320201214083648657.xml</file><wordfile>20200785320201214083648657.docm</wordfile><ricorso NRG="202007853">202007853\202007853.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\276 Giuseppe Severini\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe severini</firma><data>09/01/2021 19:30:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Quadri</firma><data>08/01/2021 16:24:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7853 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Stoppani, 1; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.-l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;</h:div><h:div>Sono presenti in collegamento da remoto l’avvocato Miceli e l’avvocato dello Stato Subrani;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La dott.ssa -OMISSIS-, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Trapani alla VI valutazione di professionalità, ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti della procedura di conferimento al -OMISSIS- (sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo in possesso della V valutazione di professionalità) dell’Ufficio semidirettivo di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Trapani e di nomina dello stesso, poi formalizzata con l’immissione in possesso delle funzioni conferite.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. -OMISSIS- che è stata appellata dalla -OMISSIS- per i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div><corsivo>I) error in iudicando</corsivo>; violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (<corsivo>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>), come modificato dall’art. 2, l. 30 luglio 2007, n. 111 (<corsivo>Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario</corsivo>); violazione e falsa applicazione del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare n. p 14858 del 2015; delibera CSM del 28 luglio 2015); violazione dei principi generali in materia di conferimento degli uffici semidirettivi; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, contraddizione, illogicità;</h:div><h:div><corsivo>II) error in iudicando</corsivo>; erroneità della sentenza e difetto di motivazione;</h:div><h:div><corsivo>III) error in iudicando</corsivo>; violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall’art. 2, l. 30 luglio 2007 n. 111; violazione e falsa applicazione del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare n. p 14858 del 2015; delibera CSM del 28 luglio 2015); violazione dei principi generali in materia di conferimento degli uffici semidirettivi; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, contraddizione, illogicità;</h:div><h:div><corsivo>IV) error in iudicando</corsivo>; omessa valutazione del terzo motivo di ricorso; violazione artt. 112 Cod. proc. civ. e 360, comma 1, n. 5, Cod. proc. civ..</h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero della giustizia e il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div><h:div>Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>All’udienza del 10 dicembre 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.-l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 28 del 2020 come da verbale, l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giunge in decisione l’appello proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Trapani, contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 5532 del 2020 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti della procedura di conferimento al -OMISSIS-, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo, dell’Ufficio semidirettivo di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Trapani e di nomina dello stesso, poi formalizzata con l’immissione in possesso delle funzioni conferite.</h:div><h:div>La sentenza, premettendo l’illustrazione del procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, nonché la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il CSM conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni, ha respinto le censure dedotte dall’istante.</h:div><h:div>In particolare, alla luce del consolidato orientamento in ordine alla sindacabilità giurisdizionale delle delibere di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, senza mai impingere nel merito delle valutazioni, la sentenza ha evidenziato come, nella fattispecie in questione, la delibera non fosse inficiata da carenza di istruttoria e di motivazione, avendo proceduto legittimamente alla comparazione tra il controinteressato e il ricorrente, senza porre in essere alcuna violazione delle specifiche disposizioni contenute nel nuovo <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, effettuando un’analitica disamina di specifici aspetti dei profili professionali dei due aspiranti.</h:div><h:div>Con il primo motivo sono state articolate le ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere riformata per non avere colto i gravi difetti di ragionevolezza riconducibili all’omissione ed al travisamento dei fatti, all'arbitrarietà ed al difetto di motivazione, in quanto, essendo stati utilizzati, per la valutazione, criteri non previsti ed essendone stati arbitrariamente esaltati alcuni a scapito di altri, immotivatamente esclusi dalla valutazione, sarebbero stati inosservati i criteri previsti dal <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, vincolanti per il Consiglio Superiore della Magistratura.</h:div><h:div>Per l’appellante sarebbe stata posta in essere una compressione di alcuni indicatori (esperienze e competenze organizzative) rispetto ad altri (esperienze di coordinamento investigativo), che peraltro pure l’istante possedeva.</h:div><h:div>Con il secondo motivo, parte appellante ha censurato la sentenza per difetto di motivazione e di istruttoria, per non aver considerato che la prospettazione delle omissioni effettuate dalla Commissione nelle valutazioni non mirava ad alcun “riesame valutativo”, che sarebbe esorbitante rispetto ai limiti del sindacato giurisdizionale ed era volto, piuttosto, a rendere evidente il vizio di istruttoria inficiante l’apprezzamento svolto dalla Commissione. </h:div><h:div>Con il terzo motivo d’appello, la -OMISSIS- ha rilevato la carenza di comparazione tra il profilo del controinteressato ed il proprio, non giustificabile attraverso la necessità di sintesi dei provvedimenti impugnati in primo grado o di snellezza dell’azione amministrativa e, piuttosto, inficiante la comparazione perché incidente su completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni. Per l’appellante il giudizio espresso dal CSM sullo stesso e sul suo percorso professionale sarebbe, invero, risultato mancante della considerazione di numerosissimi elementi di fatto e di una serie di circostanze, con conseguente assenza di una analisi razionale dei profili degli aspiranti ed omissione di una comparazione effettiva tra i candidati. La sentenza ha ritenuto non viziata la procedura, ribadendo la costante giurisprudenza sulla spiccata natura discrezionale del giudizio valutativo, non sindacabile nel merito.</h:div><h:div>Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per non aver esaminato il terzo motivo del ricorso di primo grado concernente l'evidente contraddittorietà, ed ancora una volta l'illogicità, dell'operato del CSM. A seguito della seduta del 23 luglio 2018 era stata individuata, quale miglior candidato all'ufficio per attitudini e merito, la -OMISSIS- la quale ha, in seguito, optato per altro incarico. Malgrado le evidenti analogie dei profili professionali delle -OMISSIS-, la domanda dell'appellante non sarebbe stata valutata al pari di quella della -OMISSIS-e sarebbe stata, poi, ritenuta recessiva rispetto a quella del -OMISSIS-(già soccombente davanti al profilo della -OMISSIS-. Il fatto che nessun cenno alla suindicata illogicità dell'operato del CSM sotto tale profilo sia stato effettuato con la sentenza impugnata determinerebbe ulteriormente la necessità della sua riforma. Sarebbe quindi mancato l’esame di una circostanza che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su una questione essenziale della controversia.</h:div><h:div>Per il CSM la sentenza appare corretta per aver ritenuto non accoglibili le censure proposte in primo grado, conducenti, in tesi, ad uno sconfinamento del sindacato di legittimità del giudice amministrativo.</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>Si ricorda preliminarmente che per consolidata giurisprudenza il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria </corsivo>(circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015) non è – difettando la clausola legislativa o regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432; 2 agosto 2019, n. 5492).</h:div><h:div>Ciò ricordato, va rilevato che nelle premesse della relazione introduttiva del detto <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria </corsivo>si legge che con lo stesso si intende “<corsivo>garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari</corsivo>” attraverso la “<corsivo>ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto, porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti</corsivo>”, con la finalità di “<corsivo>far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva… che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 25 del Testo unico indica la finalità del giudizio comparativo in quella di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. </h:div><h:div>In riferimento al merito, la previsione stabilisce che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale. </h:div><h:div>Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è regolata dall’art. 26 del medesimo <corsivo>Testo unico</corsivo>. </h:div><h:div>La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. </h:div><h:div>Il giudizio attitudinale è poi formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. </h:div><h:div>Nell’ambito di tale valutazione la previsione puntualizza che speciale rilievo è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio.</h:div><h:div>All’art. 15 sono individuati come indicatori specifici per il conferimento di incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado: “<corsivo>a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale elemento di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9</corsivo>”. </h:div><h:div>Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale e sono “<corsivo>costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali</corsivo>”. </h:div><h:div>Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.</h:div><h:div>E’ bene, inoltre, ricordare che riguardo ai limiti del sindacato di legittimità circa le delibere del CSM di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione afferma che il giudice amministrativo incorre in eccesso di potere giurisdizionale allorché «<corsivo>operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa</corsivo>», «<corsivo>invece di svolgere un sindacato di legittimità di secondo grado, anche a mezzo del canone parametrico dell’eccesso di potere quale possibile vizio della delibera stessa</corsivo>» (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).</h:div><h:div>Al contempo, la medesima giurisprudenza ha affermato che non eccede dalla giurisdizione il giudice amministrativo che nel vagliare un provvedimento del CSM di conferimento di un ufficio direttivo annulli la deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale è stato esplicitato il giudizio comparativo nel caso concreto (Cass., SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3622).</h:div><h:div>Riguardo ai provvedimenti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il sindacato del giudice amministrativo bene è condotto attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere: «<corsivo>nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna (…), nonché, più radicalmente, dello sviamento di potere</corsivo>» (così ancora Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787; Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220).</h:div><h:div>«<corsivo>I provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di una ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell'Organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la preminente posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall'ordinario regime di controllo valevole per tutta l'attività amministrativa; pertanto il giudizio di legittimità su detti atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell'illogicità, dell'irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione e/o di istruttoria</corsivo>» (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 597; 14 maggio 2015, n. 2425).</h:div><h:div>La delibera impugnata, con analitica motivazione, ha individuato il -OMISSIS-come il candidato più idoneo per attitudini e merito ad essere nominato Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Trapani (cfr. ordine del giorno aggiunto relativo alla seduta CSM del 5 dicembre 2018, pagg. 4-15).</h:div><h:div>Dopo aver analizzato la ricorrenza, in capo al -OMISSIS- dei parametri del merito e delle attitudini, nella parte in cui pone in comparazione lo stesso con la -OMISSIS-, così motiva: “<corsivo>la -OMISSIS- ed il dott. …, attualmente Sostituti Procuratori a Trapani, non possono vantare analoga esperienza nel coordinamento investigativo nel medesimo territorio come invece ampiamente argomentato in relazione al magistrato proposto. Se è vero che entrambi gli aspiranti hanno acquisito un’ampia esperienza nell’ufficio requirente, ed in particolare in quello trapanese, non solo per le materie trattate ed i procedimenti loro assegnati ma anche per le attitudini organizzative mostrate è altrettanto evidente che nessuno di essi ha potuto acquisire l’esperienza più complessa e completa del coordinamento investigativo operato dal -OMISSIS-al più alto livello nell’ambito della DDA con particolare riferimento alla zona di Trapani. La -OMISSIS-, invero, ha fatto parte della DDA di Milano dal 2005 al 2010, è coordinatrice del gruppo “Atti a trattazione semplificata”, dei Vice Procuratori Onorari e dei gruppi “Fasce Deboli” e “Infortuni sul lavoro” peraltro insieme ad altro magistrato, il dott. …, anch’egli aspirante nella presente procedura. Il dott. …, dal canto suo, oltre a condividere, come appena detto con la dott.ssa … il coordinamento dei gruppi “Fasce deboli” ed “Infortuni sul lavoro” della Procura di Trapani (nell’ambito del quale si segnala l’adozione di protocolli di indagine, moduli organizzativi e buone prassi che ne testimoniano buone attitudini organizzative), può vantare il pregresso coordinamento dei VPO. Appare evidente, però, che gli incarichi ora rammentati, per quanto rilevanti ed attestanti per entrambi gli aspiranti, buone attitudini organizzative, tuttavia non possono in alcun modo paragonarsi all’ampia, ininterrotta e prolungata esperienza organizzativa vantata dal magistrato proposto, valutata in particolare alla luce dell’indicatore specifico di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) come richiamato dall’art 15 comma 1 lett. a) del Testo Unico e cioè il coordinamento investigativo, indicatore questo di particolare pregnanza in ambiti territoriali quale quello trapanese, fortemente connotati dalla presenza di pericolose associazioni criminali mafiose</corsivo>”.</h:div><h:div>Con la delibera impugnata, il CSM, chiamato a effettuare una valutazione comparativa tra i diversi aspiranti, finalizzata alla scelta di quello più idoneo per attitudini e merito e, quindi, calibrata sulle esigenze concrete dell’ufficio semidirettivo da ricoprire, dopo aver correttamente considerato le esperienze professionali sia dell’appellante che del controinteressato, ha ritenuto utile porre alla direzione dello stesso un magistrato che vantasse un percorso professionale di spessore maggiore.</h:div><h:div>E ciò in maniera oggettiva, prevedendo la preposizione ad un ufficio del soggetto più adatto in relazione alle caratteristiche specifiche del tipo generale di ufficio da ricoprire, non già del singolo, determinato ufficio, atteso che, come costantemente affermato dalla Sezione, alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, comma 3, Cost., per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, la conoscenza dell’ufficio <corsivo>ad quem</corsivo> e del suo territorio non può assumere rilievo alcuno in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio (cfr. Cons. Stato, V, 21 maggio 2020, n. 3213; 7 gennaio 2020, n. 71 e n. 84; 29 ottobre 2018, n. 6137; 2 luglio 2018, n. 4042). «<corsivo>Diversamente, sotto la veste della rinnovanda motivazione si introdurrebbe un criterio selettivo nuovo e atipico, spurio e incongruo rispetto all’impersonalità e uniformità degli uffici giudiziari; e si determinerebbe nei fatti un’asimmetria fatalmente incolmabile tra i candidati</corsivo>» (Cons. Stato, V, 2 luglio 2018, n. 4042).</h:div><h:div>Il -OMISSIS- infatti, presta servizio nell’ufficio palermitano sin dal 1999, undici anni prima rispetto all’epoca a partire dalla quale l’appellante ha iniziato a svolgere le sue funzioni presso la Procura della Repubblica di Trapani, proveniente dalla DDA di Milano, presso cui svolgeva le funzioni dal 2005. Il controinteressato, inoltre, ha svolto ininterrottamente le funzioni quale componente della DDA di Palermo, con assegnazione formale dal 2013 e con assegnazione a singole indagini da molto tempo prima. Emerge inequivocamente che l’esperienza professionale del -OMISSIS-è stata maturata da ultimo e per lungo tempo nella Direzione distrettuale antimafia, che costituisce senza dubbio un ufficio di conoscenza e pratica privilegiate in tema di reati di criminalità organizzata, sia di tipo mafioso che volta al narcotraffico internazionale.</h:div><h:div>La delibera impugnata, infatti, fa esplicito riferimento al “<corsivo>coordinamento investigativo di primissimo livello operato in sede distrettuale, nazionale ed internazionale relativamente alle questioni ed ai procedimenti penali iscritti per reati di criminalità mafiosa</corsivo>”; valorizza, inoltre, “<corsivo>l’esperienza più complessa e completa del coordinamento investigativo operato dal -OMISSIS-al più alto livello nell’ambito della DDA</corsivo>”, sottolineando “<corsivo>l’ottima capacità con la quale il -OMISSIS-ha coordinato i vari uffici di Polizia Giudiziaria coinvolti nelle indagini più delicate di criminalità comune e/o organizzata. II magistrato proposto, come già rammentato nella Sezione del merito, ha infatti svolto numerose indagini che coinvolgevano diversi uffici di p.g., in particolare nell’ambito dei procedimenti n. 2117/05 (in cui operavano la Squadra Mobile di Palermo ed il GICO della Guardia di Finanza) e 258/06 (GDF e Comm.to PS Brancaccio). In questo contesto, al fine di pervenire in modo efficace e rapido alla definizione delle indagini, è stato necessario indire periodiche riunioni di coordinamento con i vari uffici di p.g, coinvolti nelle indagini, direzione che assume una valenza ben più pregnante nelle indagini in tema di criminalità organizzata, sia di tipo mafioso che volta al narcotraffico internazionale. In particolare in questa materia, appare di particolare importanza segnalare che il -OMISSIS-ha personalmente indetto e presieduto riunioni di coordinamento investigativo sia a livello distrettuale (cui hanno partecipato Squadra Mobile di Palermo, Squadra Mobile di Trapani, GICO e GOA Guardia di Finanza e Comando Provinciale CC Trapani) sia a livello nazionale (partecipando, su proposta del Procuratore Nazionale Antimafia, a riunioni indette con altre DDA ex art. 371 bis c.p.p.) ma anche a livello internazionale (partecipando anche a riunioni con Autorità Giudiziaria e Forze di Polizia Tedesca (Procura di Baden-WUrttemberg e Polizia Criminale di Stoccarda) al fine di coordinare le rispettive attività di contrasto al narcotraffico internazionale</corsivo>”.</h:div><h:div>È, pertanto, di certa evidenza che la delibera abbia valutato in concreto le esperienze di coordinamento del controinteressato, descrivendole e valorizzandole.</h:div><h:div>Come vi emerge chiaramente, il -OMISSIS-ha trattato in quelle funzioni l’accertamento di molte ipotesi criminose, che vanno da fattispecie di criminalità comune a reati di criminalità economica e contro la pubblica amministrazione a reati di criminalità mafiosa; e ha avuto, inoltre, significative esperienze che hanno investito diversi ambiti specialistici in particolare presso la DDA.</h:div><h:div>Nella delibera si chiarisce peraltro che, dovendosi procedere alla copertura del posto semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Trapani va fatto riferimento ai parametri individuati dall’art. 15, lett. <corsivo>a)</corsivo> e <corsivo>b)</corsivo>, del <corsivo>Testo unico</corsivo>. L’atto consiliare oggetto d’impugnativa ha deliberato, coerentemente con tale premessa, il conferimento dell’incarico semidirettivo al -OMISSIS- magistrato che, non solo, come l’appellante, ha svolto funzioni requirenti fin dal suo ingresso nell’ordine giudiziario, ha mostrato di possedere poziori doti di versatilità e, oggettivamente, più significative esperienze di coordinamento investigativo, svolgendo funzioni nel capoluogo della Regione con funzione di componente della DDA di Palermo (cfr., in particolare, ordine del giorno aggiunto relativo alla seduta CSM del 5 dicembre 2018, pagg. 12-15).</h:div><h:div>Come posto in rilievo dalla sentenza appellata, «<corsivo>la Commissione ha svolto un’analisi approfondita del profilo professionale del controinteressato, dell’intera sua carriera professionale, delle esperienze maturate e delle sue particolari attitudini direttive</corsivo>», pervenendo alla conclusione della sua prevalenza sugli altri candidati in relazione al complesso delle attività organizzative sia del proprio che dell’altrui lavoro espletate dallo stesso nel corso degli anni, con indicazione dei risultati perseguiti, idonei a suffragare in modo concreto il possesso di elevate competenze organizzative, contrariamente agli altri magistrati in comparazione, compreso l’appellante, che hanno dato prova delle proprie attitudini organizzative in ambiti più limitati o temporalmente più circoscritti rispetto al-OMISSIS-</h:div><h:div>Invero, la valutazione del valore sintomatico di ciascuna esperienza di carriera in vista della prognosi afferente le attitudini costituisce il nucleo necessario della discrezionalità espressa dal CSM, non suscettibile di sindacato giurisdizionale, se correttamente motivata. </h:div><h:div>Nel caso di specie la delibera appare ben dettagliata, logicamente coerente ed esauriente nel sottolineare la compiuta professionalità del -OMISSIS- considerata dal CSM a motivo di preferenza sugli altri candidati con riguardo all’individuazione delle esperienze che si sono ritenute rilevanti e al percorso logico che ha attribuito alle stesse rilievo decisivo in vista dell’esito della procedura concorsuale, percorso argomentativo coerente e quindi non suscettibile di diversa valutazione di merito. Ne risulta l’infondatezza di tutti i motivi di censura, anche del quarto, non essendo stata mai deliberata dal <corsivo>plenum</corsivo> del CSM la prevalenza della -OMISSIS- con la quale l’appellante assume l’equiparazione di spessore delle esperienze maturate, sugli altri candidati.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.</h:div><h:div>Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Elena Quadri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>