<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200776620230808182151733" id="20200776620230808182151733" modello="2" modifica="13/08/2023 11:33:34" pdf="0" ricorrente="Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="07766"/><fascicolo anno="2023" n="07767"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200776620230808182151733.xml</file><wordfile>20200776620230808182151733.docm</wordfile><ricorso NRG="202007766">202007766\202007766.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\433 Roberto Chieppa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Chieppa</firma><data>11/08/2023 14:21:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maurizio Antonio Pasquale Francola</firma><data>08/08/2023 18:30:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Roberto Chieppa,	Presidente</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7766 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Puglia, Molise, Basilicata - Ufficio Monopoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>,<corsivo>
					</corsivo>rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Calella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola, udito per l’appellata l’avvocato Giorgia Calella e preso atto delle conclusioni dell’appellante formulate con apposita memoria;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con appello notificato il 30 settembre 2020 e depositato in data 8 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impugnava la sentenza -OMISSIS- del T.A.R. Molise, sez. I, pubblicata il 10 marzo 2020, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- avverso il provvedimento di diniego del rinnovo del patentino n. -OMISSIS- richiesto per la continuazione della vendita di generi di monopolio presso il -OMISSIS-, sito nella città di Termopoli.</h:div><h:div>Il giudice di primo grado ha annullato l’impugnato provvedimento di diniego poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente motivato il rigetto sulla base degli effetti decadenziali già maturati ai sensi dell’art.75 D.P.R. n. 445/2000 in danno della -OMISSIS- a causa di una dichiarazione mendace resa in una precedente istanza di rinnovo del patentino, peraltro poi oggetto di rinuncia, da ritenersi non opponibile in ragione dell’autonomia che contraddistinguerebbe il secondo procedimento instaurato dall’interessata con la presentazione della seconda istanza di contenuto analogo (ma non identico) alla prima e definita con il provvedimento di cui l’adito T.A.R. ha decretato l’annullamento.</h:div><h:div>Ed invero, con riguardo alla prima istanza di rinnovo presentata il 24 aprile 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si era espressa in senso sfavorevole poiché aveva riscontrato l’esistenza di debiti tributari e, più in generale, erariali non dichiarati a carico della società interessata. Rinvenendo, quindi, i presupposti per la decadenza dai benefici economici sancita dall’art.75 D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza di rinnovo con provvedimento -OMISSIS- del 22 novembre 2018 che la -OMISSIS- impugnava dinanzi al T.A.R. Molise.</h:div><h:div>Nell’ambito di siffatto giudizio, l’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza n.7/2019 del 10 gennaio 2019.</h:div><h:div>Dopo di che, la -OMISSIS- presentava in data 19 novembre 2018 una seconda (e nuova) istanza di rinnovo, documentando l’avvenuto pagamento dei debiti fiscali non dichiarati e precedentemente riscontrati dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Con provvedimento n. 91 del 18 marzo 2019, anche questa seconda istanza veniva rigettata, in ragione degli effetti decadenziali scaturenti dalla mendace dichiarazione resa dalla società nella prima istanza di rinnovo.</h:div><h:div>La -OMISSIS-, allora, impugnava anche il predetto provvedimento di diniego con apposito ricorso che il T.A.R. Molise, con la pronuncia della richiamata sentenza in questa sede appellata, ha accolto in ragione: 1) dell’autonomia che contraddistinguerebbe il secondo procedimento avviato con la presentazione dell’ulteriore e nuova istanza di rinnovo del 19 novembre 2018 e che, quindi, renderebbe il procedimento stesso insensibile all’esito (<corsivo>rectius</corsivo>, alla decadenza) del primo procedimento di rinnovo; 2) della dedotta carenza di motivazione sul piano tanto dell’avvenuto pagamento dei debiti fiscali sussistenti, quanto della mancata ponderazione degli interessi coinvolti, essendo l’Amministrazione tenuta ad operare, ogniqualvolta rinvenga pendenze fiscali non dichiarate, una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso prima di decretare la perdita dei benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione sancita dall’art.75 D.P.R. n.445/2000, in ossequio al principio di proporzionalità, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo sanzionatorio.</h:div><h:div>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva appello, domandando la riforma della predetta sentenza per i seguenti motivi:</h:div><h:div>1. – <corsivo>erronea valutazione dei presupposti di fatto</corsivo> – poiché sul rigetto della prima istanza di rinnovo si sarebbe formato un giudicato cautelare, considerato che l’ordinanza cautelare di rigetto n.7/2019 del T.A.R. Molise non era stata impugnata e che, quindi, la seconda istanza non poteva considerarsi ammissibile in ragione dell’effetto decadenziale già maturato ai sensi dell’art.75 D.P.R. n.445/2000;</h:div><h:div>2. – <corsivo>erronea interpretazione dell’art.75 D.P.R. 445/2000</corsivo> – poiché, a fini della maturazione dell’effetto decadenziale, non rileverebbe il dolo o la colpa di colui il quale abbia reso la dichiarazione mendace, così come non rileverebbe la presentazione di una seconda istanza che, se ritenuta ammissibile, costituirebbe un agevole espediente elusivo dell’effetto sanzionatorio previsto dalla norma in esame laddove già maturato, in spregio al principio di autoresponsabilità caratterizzante la semplificazione procedimentale costituita dal consentito utilizzo delle autodichiarazioni; inoltre, nessuna valutazione discrezionale contraddistinguerebbe l’effetto decadenziale di cui all’art.75 D.P.R. n. 445/2000, dovendo l’Amministrazione soltanto accertare la falsità del presupposto dichiarato per la concessione del beneficio economico anelato dall’interessato;</h:div><h:div>3. – <corsivo>irragionevolezza e proporzionalità dell’automaticità della decadenza dal beneficio ex art.75 D.P.R. n.445/2000</corsivo> – perché la disciplina in esame costituirebbe proiezione applicativa del principio di autoresponsabilità e, come tale, non violerebbe il principio di proporzionalità.</h:div><h:div>La società appellata non si costituiva in giudizio.</h:div><h:div>Il 20 luglio 2022, l’appellante depositava una memoria conclusiva.</h:div><h:div>Con ordinanza -OMISSIS-il Collegio invitava l’appellante a dedurre in ordine alla possibile causa di inammissibilità dell’appello per erroneità della notifica.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza -OMISSIS- il Collegio, riconoscendo la scusabilità dell’errore in cui era incorsa l’appellante, assegnava termine per rinnovare la notifica dell’appello alla controparte.</h:div><h:div>Si costituiva, quindi, la -OMISSIS- in liquidazione, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto inammissibile per tardiva notifica ed infondato nel merito.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 27 giugno 2023, dopo avere udito il procuratore della società appellata, il Consiglio di Stato tratteneva la causa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I. <corsivo>– Sull’errore scusabile in cui è incorsa l’appellante.</corsivo></h:div><h:div>Deve preliminarmente procedersi all’esame della tempistica caratterizzante la notifica dell’appello.</h:div><h:div>Con l’ordinanza -OMISSIS-il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio la sussistenza di una possibile causa di inammissibilità del proposto gravame, essendo stato, infatti, l’appello notificato presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. Vincenzo Iacovino anziché presso quello dell’avv. Giorgia Calella, unica procuratrice e domiciliataria della società appellata nel giudizio di primo grado conclusosi proprio con la pronuncia della sentenza in questa sede impugnata.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che il rimedio dell'errore scusabile va riconosciuto e concesso con estremo rigore, entro limiti ben ristretti poiché il processo amministrativo, alla stregua dei criteri desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost., è improntato al principio di perfetta simmetria delle posizioni delle parti in causa, al fine di scongiurare che la sua applicazione si risolva nella vanificazione del termine perentorio di legge per la proposizione dell'impugnazione che è posto a presidio dei valori di certezza e stabilità dell'azione amministrativa; è stato da ultimo ribadito, infatti, che l'art. 37, c.p.a., va considerato norma di stretta interpretazione e la concessione del beneficio dell'errore scusabile è un istituto eccezionale da applicarsi limitatamente alle ipotesi di: non intellegibilità delle norme di riferimento, orientamenti giurisprudenziali non univoci, attività macroscopicamente equivoche o contraddittore poste in essere dalla stessa amministrazione, caso fortuito e forza maggiore (<corsivo>ex multis</corsivo>, cfr. Cons. Stato, sez. III, 14/1/2019, n. 345; Cons. Stato, sez. II, 15/10/2019, n. 7029; Cons. giust. amm. Sicilia, 15/12/2014, n. 665; Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; Cons. Stato, sez. IV, 12.3.2009; Cons. Stato, sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4501).</h:div><h:div>Il Collegio ritiene nella circostanza sussistenti i presupposti per la rimessione in termini dell’appellante.</h:div><h:div>L’errore, infatti, in cui l’Amministrazione è incorsa è dipeso da una scelta difensiva della società appellata, avendo quest’ultima eletto domicilio presso l’avv. Iacovino Vincenzo nella causa avente ad oggetto il provvedimento di reiezione n. 250 del 22 novembre 2018 riguardante il primo procedimento instaurato per il rilascio del chiesto rinnovo del patentino n. -OMISSIS- propedeutico a consentire la continuazione della vendita di generi di monopolio, mentre nella causa avente per oggetto il secondo provvedimento di diniego in questa sede impugnato, ossia il provvedimento n. 91 del 18 marzo 2019 di conferma del precedente diniego, la predetta società ha eletto domicilio presso l’avv. Giorgia Calella. </h:div><h:div>E poiché i due processi in questione sono tra loro connessi, come i relativi procedimenti rispettivamente oggetto di causa, la notifica dell’appello presso l’avv. Iacovino Vincenzo anziché presso l’avv. Giorgia Calella deve ritenersi dipendente da un errore scusabile.</h:div><h:div>Donde, l’ammissibilità dell’appello e la conseguente necessità di procedere all’esame nel merito delle doglianze dedotte dall’Amministrazione appellante.</h:div><h:div><corsivo>II. – I motivi di appello</corsivo>.</h:div><h:div>Con una prima istanza presentata il 24 aprile 2018, la -OMISSIS- domandava il rinnovo del patentino n. -OMISSIS- per la continuazione della vendita di generi di monopolio presso il -OMISSIS-, sito nella città di Termopoli all’interno del Centro Commerciale denominato “-OMISSIS-”.</h:div><h:div>Si instaurava, quindi, un procedimento ad istanza di parte nell’ambito del quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava all’istante, con la nota del 18 settembre 2018 n. 67414, la riscontrata pendenza di debiti erariali non dichiarati. </h:div><h:div>La società, allora, confessava, con la nota del primo ottobre 2018 prot. n.71118, di avere erroneamente dichiarato l’assenza di pendenze fiscali e di morosità verso l’erario a causa di talune problematiche personali dell’amministratore, domandando all’Amministrazione, con la successiva nota del 9 ottobre 2018 n.73841, l’annullamento della richiesta di rinnovo già presentata (da intendersi più propriamente quale rinuncia agli atti procedimentali), con l’intento di riproporre la medesima istanza in un secondo momento, ma pur sempre nel rispetto della scadenza prevista dalla legge.</h:div><h:div>L’Amministrazione, tuttavia, proseguiva il procedimento, avviandolo alla conclusione con la comunicazione in data 18 ottobre 2018 del preavviso di diniego ex art.10 <corsivo>bis</corsivo> L. n. 241/1990 formalizzato nella nota del 17 ottobre 2018 n. 77176.</h:div><h:div>A quel punto, la -OMISSIS- presentava in data 19 novembre 2018 una seconda istanza di rinnovo, al fine di evitare l’effetto decadenziale di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 che sarebbe scaturito dal preannunciato diniego con cui si sarebbe verosimilmente concluso il primo procedimento, così realizzando una sovrapposizione di procedimenti amministrativi aventi il medesimo oggetto, ossia la richiesta dello stesso provvedimento amministrativo, ma due istanze parzialmente differenti, poiché nella seconda si rappresentava di avere pagato tutti i debiti tributari precedentemente non dichiarati nella prima istanza e poi rilevati dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Il primo procedimento si concludeva con il provvedimento -OMISSIS- del 22 novembre 2018 di rigetto, nonostante l’espressa rinuncia dell’interessato.</h:div><h:div>Il secondo procedimento si concludeva con il provvedimento n. 91 del 18 marzo 2019, anch’esso di rigetto, in ragione degli effetti decadenziali scaturenti dalla mendace dichiarazione resa dalla società nella prima istanza di rinnovo.</h:div><h:div>Ricostruiti i fatti di causa, occorre procedere all’esame dei motivi di appello dedotti dalla Amministrazione appellante che sottendono le seguenti questioni di diritto: 1) l’ammissibilità della rinuncia al procedimento amministrativo; 2) la doverosità dell’autotutela e della conclusione del procedimento anche in caso di rinuncia dell’istante; 3) la possibile reiterazione dell’istanza da parte di chi abbia rinunciato all’istanza di analogo tenore precedentemente presentata.</h:div><h:div><corsivo>II.1. – L’ammissibilità della rinuncia al procedimento amministrativo.</corsivo></h:div><h:div>Come noto, nel nostro ordinamento manca una disciplina generale della rinuncia in ragione della scelta del legislatore di regolamentarne gli effetti in relazione a singole fattispecie (si pensi alla rinunzia al fondo servente ex art.1070 c.c., alla comunione del muro ex art.882 c.c., alla quota di cosa comune ex art. 1104 c.c., alle garanzie del debito ex artt. 1238 e 1240 c.c., al legato, ex artt. 649 e 650 c.c., all’eredità ex artt. 478, 519, 520, 521, 524, 525, 526, all’ipoteca ex artt. 2878, 2879 e 2899 c.c., all’enfiteusi ex art.963 c.c., al mandato ex artt. 1722 e 1727 c.c., alla rinunzia ai diritti del prestatore di lavoro ex artt. 2113 c.c., alla rinuncia preventiva alla revocazione della donazione ex art. 806 c.c., alla remissione del debito ex art.1236 c.c.).</h:div><h:div>Tuttavia, costituisce opinione diffusa ritenere che le disposizioni contemplanti la rinuncia con riguardo a specifiche fattispecie, se complessivamente valutate, sarebbero indicative della sussistenza di un generale istituto dismissivo costituente presupposto indefettibile per la coerenza della loro disciplina con i principi fondamentali inerenti alla riconosciuta capacità di disporre delle situazioni giuridiche soggettive non indisponibili. </h:div><h:div>Il che implica la considerazione della rinuncia quale istituto generale di natura estintiva del diritto rinunciato consistente in un atto di manifestazione della volontà di non volere più disporre o godere di un diritto del quale si è titolari. Con la rinuncia, infatti, il titolare del diritto manifesta, in modo inequivoco, la volontà di non volere più profittare delle facoltà riconosciutegli dal diritto stesso, ponendo, così, in essere un vero e proprio atto dismissivo del diritto dalla propria sfera giuridica personale. </h:div><h:div>Ne consegue che la rinuncia, in quanto atto dismissivo di una certa situazione giuridica soggettiva dalla sfera giuridica di colui il quale ne sia titolare, postula la disponibilità della situazione stessa che, come noto, se può costituire una peculiarità propria dei diritti soggettivi (riscontrabile in linea di massima, salvo casi eccezionali in cui siano coinvolti interessi altrui o superindividuali o pubblici) non lo è, del pari, anche degli interessi legittimi, in ragione della loro strumentale e funzionale connessione con l’esercizio di poteri pubblici.</h:div><h:div>Ed invero, l’interesse legittimo è dalla giurisprudenza ritenuta la posizione di vantaggio attribuita ad un soggetto dall'ordinamento in ordine ad un bene dipendente da un potere amministrativo e consistente nella possibilità di influire sull'esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa della pretesa all'utilità (Consiglio di Stato sez. IV, 30/07/2020, n.4847).</h:div><h:div>L’interesse legittimo, quindi, si identifica nella situazione in cui versa il destinatario di un provvedimento, o il soggetto che comunque riveste una posizione differenziata e di qualificato interesse rispetto allo stesso, emanato da una pubblica amministrazione nell'esercizio del potere pubblico o, anche prima dell'adozione dell'atto, il soggetto che entra in un rapporto giuridicamente qualificato con l'esercizio della funzione amministrativa (Consiglio di Stato sez. IV, 30/07/2020, n. 4847).</h:div><h:div>Pertanto, gli interessi legittimi, in quanto ontologicamente collegati all’esercizio del potere pubblico, costituiscono posizioni tendenzialmente indisponibili (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2020 n. 2384).</h:div><h:div>Se, infatti, la finalità degli stessi può rinvenirsi nell’aspirazione al mantenimento o al conseguimento di un certo bene della vita dipendente da poteri pubblici, è innegabile che l’indisponibilità caratterizzante questi ultimi si rifletta anche sulle situazioni giuridiche tendenti ad incidere sugli stessi.</h:div><h:div>Donde, la conclusione secondo cui se l’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva tendenzialmente indisponibile, la rinuncia dovrebbe, in tesi, ritenersi inammissibile.</h:div><h:div>Il che, però, induce l’interprete a verificare se l’operatività della rinuncia sia sempre esclusa o, se, invece, sussistano ipotesi in cui possa ammettersi a fronte di uno specifico atto che costituisca estrinsecazione ed esercizio dell’interesse legittimo, come, per quanto ad esempio di interesse in questa sede, l’istanza di avvio di un procedimento amministrativo.</h:div><h:div>La questione, infatti, assume rilevanza poiché ripropone in un’ottica procedimentale la medesima distinzione, in chiave processuale, esistente tra la rinuncia al diritto, la rinuncia all’azione e la rinuncia agli atti.</h:div><h:div>Ed invero, la rinuncia agli atti di cui all’art.306 c.p.c. si distingue dalla rinunzia all’azione, poiché, pur implicando l’estinzione del processo, non preclude all’interessato la futura riproposizione della medesima domanda in un secondo momento, sebbene, secondo quanto previsto dall’art. 2945 co.3 c.c., il tempo in cui è stato celebrato il giudizio poi dichiarato estinto debba computarsi a partire dal relativo atto introduttivo ai fini della prescrizione, non valendo l’effetto sospensivo sancito dall’art. 2945 co.2 c.c.. </h:div><h:div>La rinunzia all’azione, invece, preclude proprio la successiva riproposizione della domanda poiché si traduce in una rinuncia alla tutela giurisdizionale del diritto, senza, però, determinare anche un effetto dismissivo del diritto stesso che, infatti, rimanendo in capo al suo titolare, legittima, comunque, il suo soddisfacimento in via extragiudiziale.</h:div><h:div>Pertanto, può affermarsi che: 1) la rinuncia agli atti processuali estingue il processo, consente la futura riproposizione della medesima domanda giudiziale (salvo prescrizione nelle more maturata) e non implica la perdita della titolarità del diritto vantato; 2) la rinuncia all’azione estingue il processo, preclude la futura riproposizione della medesima domanda giudiziale ma non implica anche la perdita della titolarità del diritto vantato; 3) la rinuncia al diritto in corso di causa estingue il processo, preclude la futura riproposizione della medesima domanda giudiziale ed implica la perdita della titolarità del diritto vantato.</h:div><h:div>La trasposizione in chiave procedimentale (sebbene con le precisazioni di seguito indicate) dei richiamati istituti di rilevanza processuale appare, in linea di principio, possibile in ragione di talune analogie sussistenti tra il procedimento amministrativo ed il processo dipendenti dall’essere entrambi esplicazione di un’attività autoritativa consistente nell’espletamento di una sequenza ordinata di atti contraddistinta dal rispetto del contraddittorio con le parti interessate e culminante con l’adozione di un atto conclusivo idoneo a definire il rapporto intercorrente tra le parti interessate.</h:div><h:div>E così come il diritto garantisce, sul piano processuale, la facoltà di azione in giudizio, l’interesse legittimo, ancor prima sul piano procedimentale, assicura al suo titolare la riconosciuta facoltà di impulso e di partecipazione ad un peculiare procedimento amministrativo, onde instaurare con l’Autorità Amministrativa procedente un dialogo che, nel rispetto del principio del contraddittorio, preceda l’adozione del provvedimento conclusivo e possa costituire occasione per esporre ragioni di diritto e circostanze di fatto idonee ad influire sull’esercizio di un potere pubblico destinato ad incidere su un bene della vita rispetto al quale il privato manifesti un suo interesse di tipo pretensivo o conservativo.</h:div><h:div>Il che induce a cogliere anche in relazione agli interessi legittimi una scissione tra titolarità della situazione giuridica soggettiva in sé considerata e gli atti tramite i quali la medesima si estrinseca, in quanto espressione di una delle molteplici facoltà riconosciute al titolare.</h:div><h:div>Se, infatti, in linea di principio l’atto costituisce estrinsecazione dell’esercizio di una facoltà insita ad un diritto, la rinuncia all’atto non equivale di per sé a rinuncia al diritto, manifestandosi soltanto la volontà di rinunciare a quella peculiare modalità di esercizio del diritto, senza pregiudicarne anche tutte le altre ancora possibili, in quanto consentite dal complesso delle facoltà costituenti il contenuto del diritto stesso.</h:div><h:div>Analogamente, la rinuncia ad una delle facoltà riconosciute al titolare di un interesse legittimo non costituisce rinuncia all’interesse legittimo stesso, traducendosi soltanto in un atto di manifestazione della volontà di non proseguire nell’intento di conseguire o tutelare un certo bene della vita rispettivamente dipendente o potenzialmente destinato ad essere pregiudicato dall’esercizio di un determinato potere pubblico.</h:div><h:div>Se, infatti, la legittimazione, intesa quale titolarità, dell’interesse legittimo è irrinunciabile per le ragioni anzidette, non lo sono del pari le facoltà insite all’interesse legittimo stesso, ossia le modalità di tutela consentite dall’ordinamento, essendo rimessa alla scelta del titolare l’esercizio di talune soltanto di esse o di tutte o di nessuna, come anche la scelta di non insistere nella modalità di tutela già attivata, essendo ammissibile un ripensamento in ragione della connaturale libertà di decidere se difendere o meno la propria sfera giuridica.</h:div><h:div>E poiché le istanze volte ad ottenere provvedimenti ampliativi, come le autorizzazioni o le concessioni, costituiscono modalità di tutela elettiva dell’interesse legittimo pretensivo di cui è titolare l’istante, il relativo procedimento amministrativo attivato dall’Amministrazione su impulso dell’interessato è da quest’ultimo rinunciabile, in quanto attività autoritativa scaturente dall’esercizio di una facoltà del richiedente presupponente la persistenza di un suo concreto ed attuale interesse alla decisione al punto da condizionare la prosecuzione e l’esito dell’attività procedimentale in caso di sopravvenuta carenza per qualsivoglia motivo, dovendo, infatti, in queste ipotesi arrestarsi il procedimento e dichiararsene l’improcedibilità per carenza del suo indefettibile presupposto, ossia la ragione costituente fondamento dell’atto introduttivo del privato.</h:div><h:div>Il complesso tema della rinuncia al procedimento coinvolge anche la connessa questione della rinuncia al provvedimento ampliativo.</h:div><h:div>La questione si presenta, spesso, nei settori interdisciplinari in cui il potere dell’Amministrazione intercetta anche diritti soggettivi, come ad esempio, nel caso dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dell’interessato, e, in particolare, delle autorizzazioni.</h:div><h:div>L’autorizzazione, infatti, è un provvedimento amministrativo preordinato al superamento di un limite ostativo all’esercizio di un diritto di cui l’interessato è già titolare e che l’ordinamento ritiene necessario sottoporre ad un preventivo controllo, onde evitare condotte potenzialmente lesive di interessi pubblici. Pertanto, in quanto atto di natura accessoria rispetto al diritto di cui consente l’esercizio, l’autorizzazione segue le sorti del diritto che autorizza, divenendo inefficace in caso di sopravvenuta estinzione del diritto autorizzato, al pari di quanto avviene, sul piano civilistico, nel rapporto tra il credito garantito e le relative garanzie, non potendo queste ultime continuare ad esistere in assenza o in caso di estinzione del primo.</h:div><h:div>Tuttavia occorre distinguere la rinuncia al diritto autorizzato dalla rinuncia all’autorizzazione all’esercizio del diritto.</h:div><h:div>Ed invero, la rinuncia al diritto autorizzato non consente più all’interessato l’esercizio di quella specifica attività, neanche qualora si intendesse chiedere in futuro una nuova autorizzazione, poiché l’effetto dismissivo conseguente coinvolge il diritto stesso nella sua interezza considerato, determinando a monte la carenza di un presupposto fondamentale per l’espletamento dell’attività di riferimento, quale appunto la legittimazione a richiedere presupponente l’esistenza e la titolarità del diritto da autorizzare. </h:div><h:div>Diversamente, la rinuncia all’autorizzazione non implica anche la rinuncia al diritto autorizzato, essendo soltanto limitata al provvedimento amministrativo. Di conseguenza, l’interessato conserva la facoltà di richiedere una nuova autorizzazione per l’esercizio del suo diritto in futuro. Al riguardo, occorre precisare che l’autorizzazione, in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’interessato, è pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza suscettibile di rinuncia (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 349; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 09/10/2017, n. 427; Consiglio di Stato, sez. V, 12/06/1995, n. 894). Per cui, qualora non intenda proseguire o intraprendere l’attività già autorizzata, l’interessato può rinunciare all’autorizzazione soltanto, rendendola così inefficace e riservandosi la possibilità di riprendere o esercitare l’attività precedentemente autorizzata in virtù di una ulteriore, nuova e specifica autorizzazione.</h:div><h:div>Se, dunque, è ammissibile la rinuncia ad un’autorizzazione già rilasciata, deve, simmetricamente, ritenersi possibile rinunciare anche ad un procedimento intrapreso su istanza di parte per il rilascio di un’autorizzazione richiesta ma ancora non concessa, rientrando, infatti, nella facoltà dell’istante implicitamente insistere sull’istanza presentata o, con atto espresso, rinunciarvi prima che l’Amministrazione si pronunci sulla stessa.</h:div><h:div>Costituiva, dunque, facoltà della -OMISSIS- non insistere nella prima istanza di rinnovo del patentino in questione, dovendosi riqualificare la richiesta di annullamento dell’istanza formalizzata con la nota del 9 ottobre 2018 n.73841 quale rinuncia agli atti del procedimento, con conseguente facoltà di ripresentazione dell’istanza entro i termini di legge, come di fatto avvenuto.</h:div><h:div><corsivo>II.2. – La doverosa conclusione del procedimento anche in caso di rinuncia dell’istante.</corsivo></h:div><h:div>La richiamata simmetria rilevabile tra processo e procedimento rileva anche in relazione alla seconda questione da esaminare, concernente l’obbligo di conclusione del procedimento a seguito di una formale rinuncia agli atti dell’istante.</h:div><h:div>Limitando, infatti, l’esame soltanto ai procedimenti ad iniziativa di parte in ragione della chiara rilevanza della rinuncia soltanto nell’ambito degli stessi e non anche con riguardo ai procedimenti d’ufficio, l’istanza dell’interessato costituisce un atto di impulso essenziale, in assenza della quale si dovrebbe, in linea di principio, determinare un arresto dell’attività procedimentale. </h:div><h:div>Ed invero, la sopravvenuta carenza di un interesse alla definizione del procedimento già avviato, di cui la rinuncia costituirebbe una chiara espressione, legittimerebbe l’Amministrazione interpellata a non proseguire l’eventuale istruttoria procedimentale già intrapresa, con conseguente definizione della procedura con un atto semplificato attestante il venir meno dell’interesse dell’istante alla decisione.</h:div><h:div>L’art.2 co.1 L. n. 241/1990, infatti, obbliga le Amministrazioni all’adozione di un provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.</h:div><h:div>Quindi, non è revocabile in dubbio che l’Amministrazione dovesse concludere il procedimento avviato dalla -OMISSIS- con la prima istanza.</h:div><h:div>Occorre, però, comprendere se fosse possibile l’adozione di un provvedimento conclusivo dal contenuto diverso da quello dichiarante l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse dell’istante.</h:div><h:div>Il che pone la successiva questione concernente la doverosa prosecuzione del procedimento ai fini e per gli effetti di cui all’art.75 D.P.R. n.445/2000.</h:div><h:div><corsivo>II.3. – L’autotutela di cui all’art.75 D.P.R. n.445/2000.</corsivo></h:div><h:div>Il tema della controversia è costituito dalla corretta interpretazione ed applicazione dell’art.75 D.P.R. n.445/2000 secondo cui, fermo quanto previsto dall’art.76 (ed ossia la rilevanza penale della condotta di colui il quale dichiari il falso), qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente scaturenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con la precisazione che la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (art. 75, co.1 <corsivo>bis</corsivo>, introdotto dall’art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e non applicabile tuttavia <corsivo>ratione temporis</corsivo> alla fattispecie in esame, come evidenziato oltre).</h:div><h:div>Come noto, il Consiglio di Stato ha chiarito che nel nostro ordinamento giuridico esistono ipotesi normative di autotutela doverosa, ossia non discrezionale, come ad esempio proprio quella in esame di decadenza <corsivo>ex tunc</corsivo> dal beneficio economico quale conseguenza del generale principio contenuto nell'art. 75 del DPR 445/2000 (in base al quale, ove emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione secondo una valutazione autonoma dell'Autorità amministrativa, il dichiarante decade dai benefici se del caso conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera).</h:div><h:div>Siffatte ipotesi non costituiscono affatto "eccezioni" alla regola "generale" di cui all’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> della l. 241/1990, essendo forme ben definite d'autotutela doverosa, poste a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento contro la consolidazione degli effetti di un atto illegittimo ed ingiusto e non tempestivamente revocato o annullato - aventi dunque una copertura costituzionale di forza superiore all'autotutela discrezionale ed un'efficacia parimenti generale e concorrente con i casi ordinari dell'autotutela discrezionale, oltre ad essere basate sulla delibazione predefinita del pubblico interesse a tale rimozione -, tant'è che l'art. 21-<corsivo>nonies</corsivo>, co. 2-<corsivo>bis</corsivo>, recato dalla novella <corsivo>ex</corsivo> art. 6, co. 1, lett. d), n. 2) della l. 7 agosto 2015 n. 124, ha fatto salve, tra le altre, le sanzioni previste dal capo VI del DPR 445/2000, tra cui, appunto, quelle dettate dal richiamato art. 75 (Consiglio di Stato, sez. VI, 31/12/2019, n. 8920).</h:div><h:div>Non è vero, dunque, che esista soltanto l'autotutela discrezionale e che, comunque, essa vada esercitata nel termine di diciotto (adesso dodici) mesi di cui all'art. 21-<corsivo>nonies</corsivo>, co. 1, I periodo della l. 241/1990, poiché è la stessa norma a prevedere le vicende in cui prevale l'esigenza di provvedere in autotutela doverosa o, il che negli effetti è lo stesso, di dichiarare la decadenza dai benefici secondo la formula del ripetuto art. 75 citato, non dovendo l’Amministrazione valutare l’incidenza della dichiarazione mendace prima di irrogare la sanzione della decadenza prevista.</h:div><h:div>Ed, infatti, «<corsivo>... - è ferma in giurisprudenza, per i più vari casi d'esercizio d'una funzione amministrativa ampliativa delle facoltà giuridiche del privato e connessa ad autodichiarazioni rese da quest'ultimo (cfr., per tutti, Cons. St., V, 24 luglio 2014 n. 3934; id., 3 febbraio 2016 n. 404; id., 12 giugno 2019 n. 3940), la regola secondo cui, in base a detto art. 75, la non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti col provvedimento conseguente a tal dichiarazione, senza che detta norma, per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante (rispetto alla quale sono irrilevanti le giustificazioni addotte e, addirittura, l'accertamento di tali falsità degli atti in forza d'una sentenza penale definitiva di condanna), lasci alcun margine di discrezionalità alla P.A. e, anzi, essa neppure richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di autoresponsabilità</corsivo>» (Consiglio di Stato, sez. VI, 31.12.2019, n. 8920).</h:div><h:div>Se, quindi, l’Amministrazione è obbligata all’adozione del provvedimento sanzionatorio, l’accertamento dei presupposti, ed ossia della mendace dichiarazione, costituisce attività oggettiva e priva di discrezionalità in ordine tanto all’incidenza quanto all’eventuale atteggiamento soggettivo caratterizzante la dichiarazione di colui il quale abbia affermato il falso.</h:div><h:div>Con riguardo al caso in esame, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha esercitato i poteri di cui all’art.75 D.P.R. n.445/2000 allorché ha rinvenuto, in relazione alla prima istanza di rinnovo del patentino presentata dalla ricorrente in data 24 aprile 2018, la mendace dichiarazione di assenza di debiti tributari.</h:div><h:div>Il che giustificava, in astratto, la decisione assunta di proseguire il procedimento amministrativo nonostante l’espressa rinuncia dell’interessato, posto che, mutuando la disciplina processuale di cui all’art. 306 c.p.c., così come la rinuncia agli atti presuppone l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse al prosieguo del processo, l’Amministrazione può limitarsi a rilevare l’improcedibilità dell’istanza per sopravvenuta carenza di interesse dell’istante ogniqualvolta non sussista un interesse pubblico legittimante la prosecuzione dell’istruttoria procedimentale, in quanto di preminente rilevanza rispetto al vantaggio finale al quale il privato ha rinunciato con l’atto di desistenza dalla sua pretesa volta ad ottenere il conseguimento del provvedimento ampliativo prima richiesto, e poi non più desiderato. </h:div><h:div>E poiché, nella circostanza, il suddetto interesse pubblico si rinviene nell’accertata non veridicità della dichiarazione resa dall’interessata e nell’automaticità e doverosità della sanzione prevista dall’art.75 D.P.R. n. 445/2000, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di concludere il procedimento, rigettando la prima istanza di rinnovo con il provvedimento n. 250 del 22 novembre 2018, senza limitarsi a rilevare l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div><corsivo>II.4. – La reiterazione dell’istanza ed il secondo provvedimento di conferma.</corsivo></h:div><h:div>Sennonché, qualche giorno prima dell’emissione del predetto diniego, ed esattamente in data 19 novembre 2018, l’appellata ha presentato una seconda istanza di rinnovo motivata anche dall’avvenuto pagamento dei debiti tributari sussistenti e non dichiarati, così instaurando un ulteriore procedimento che l’Amministrazione ha concluso, all’esito dell’istruttoria condotta, con un provvedimento di conferma del precedente diniego, in ragione dell’effetto decadenziale di cui all’art.75 D.P.R. n.445/2000 già maturato con riguardo alla prima istanza di rinnovo.</h:div><h:div>Come noto, la reiterazione di un’istanza procedimentale incontra il limite del precedente diniego non impugnato. Il rigetto dell’istanza originaria, infatti, legittima l’Amministrazione a non intraprendere alcuna attività istruttoria sulla seconda identica istanza, non essendo configurabile qualsivoglia obbligo di riesame della stessa, al punto da consentire l’adozione di un provvedimento meramente confermativo del precedente diniego (Cons. St., sez. IV, 13.01.2020, n. 279 e, nello stesso senso, Cons. St., sez. IV, 22.09.2020, n. 5549; in tal senso sulla reiterazione dell’istanza di accesso, Cons. St., sez. V, 2.03.2021, n. 1779; v. anche Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7; Consiglio di Stato, sez. V, 06/11/2017, n. 5099; Consiglio di Stato, sez. V, 31/03/2016, n. 1275; Consiglio di Stato sez. V, 30/07/2015, n.3760).</h:div><h:div>Laddove, invece, la seconda istanza presenti un <corsivo>quid novi </corsivo>l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda pronunciandosi all’esito di una nuova e rinnovata istruttoria procedimentale.</h:div><h:div>Nel caso in esame, la seconda istanza precede il diniego espresso sulla prima ed è contraddistinta da un elemento di novità, ossia il pagamento del pregresso debito erariale non dichiarato dall’istante ma rilevato dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Sennonché, la seconda istanza, in linea di principio, andrebbe valutata non separatamente dalla precedente condotta dell’istante, ma congiuntamente alla precedente dichiarazione non veritiera di non sussistenza di debiti erariali ed alla rinuncia alla prima istanza tendente ad evitare gli effetti decadenziali di cui all’art.75 D.P.R. n.445/2000, come correttamente rilevato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel (secondo) provvedimento di diniego oggetto di causa in questa sede.</h:div><h:div>Ed invero, la semplificazione procedimentale prevista dal D.P.R. n.445/2000 che consente di avvalersi delle c.d. autodichiarazioni costituisce proiezione applicativa del principio di autoresponsabilità, come correttamente eccepito dall’Avvocatura Generale dello Stato nell’atto di appello, da cui consegue la decadenza dal beneficio economico ottenuto in caso di affermazioni non veritiere, tanto più che il legislatore ha escluso qualsivoglia valutazione discrezionale della Amministrazione sulla portata ed incidenza concreta della condotta del dichiarante in relazione al vantaggio economico ottenuto o anelato, come già chiarito.</h:div><h:div>Di conseguenza, il richiamo a quanto accaduto nell’ambito del primo procedimento dovrebbe ritenersi pertinente, in quanto fatto storico rilevante nei rapporti con l’Amministrazione.</h:div><h:div>Sul punto occorre, infatti, chiarire quale relazione intercorra tra i due procedimenti innescati dalle plurime domande proposte dall’interessata, considerato che la rinnovazione procedimentale, da un lato, non elide l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990 e, dall’altro, non può favorire condotte abusive in quanto contrarie ai principi del giusto procedimento e di buon andamento dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>I due profili sono tra loro connessi se si pensa che l’istanza di rinnovazione di un’istruttoria procedimentale ancora non conclusa reca in sé una rinuncia agli atti del primo procedimento ma non anche al provvedimento richiesto, in quanto accompagnata dalla chiara ed espressa manifestazione di un persistente interesse al conseguimento del bene della vita anelato.</h:div><h:div>E poiché siffatte iniziative implicano un aggravio procedimentale per l’Amministrazione è necessario che la loro ragione giustificatrice non sia rinvenibile nell’intento di celare condotte o finalità fraudolente o illecite, poiché diversamente opinando si configurerebbe e si consentirebbe un autentico abuso procedimentale della pretesa ad ottenere un provvedimento di risposta all’istanza presentata, come tale, in pieno contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art.1 co.2 bis L. n. 241/1990 alla cui osservanza è tenuta non soltanto la Pubblica Amministrazione ma anche il privato interessato.</h:div><h:div>Nel caso in esame, la seconda istanza è stata presentata al fine di evitare il rigetto della prima a causa dell’accertata non veridicità della dichiarazione resa con riguardo alla pendenza di debiti erariali (non a caso, infatti, la seconda istanza del 19 novembre 2018 è successiva rispetto sia alla nota del 18 settembre 2018 n. 67414 con la quale si comunicava la riscontrata pendenza di debiti erariali, sia al preavviso di diniego ex art.10 <corsivo>bis</corsivo> L. n.241/1990 comunicato il 18 ottobre 2018 con la nota del 17 ottobre 2018 n.77176).</h:div><h:div>Peraltro, l’interessata, con la nota del primo ottobre 2018 prot. n.71118, aveva chiesto alla Amministrazione l’annullamento della richiesta di rinnovo già presentata e del procedimento ancora pendente (da intendersi più propriamente quale rinuncia agli atti procedimentali), con l’intento di ripresentare la medesima istanza in un secondo momento ma pur sempre nel rispetto della scadenza prevista dalla legge.</h:div><h:div>Lo scopo, dunque, perseguito dall’interessata era evitare la conclusione del primo procedimento con un provvedimento di diniego motivato sulla base dell’effetto decadenziale di cui all’art.75 D.P.R. n. 445/2000 maturato a causa della mendace dichiarazione resa in relazione alla pendenza di debiti tributari.</h:div><h:div>Tuttavia, l’intento elusivo della nuova istanza e il possibile abuso procedimentale sarebbero stati evidenti se la finalità fosse stata quella di non incorrere nelle conseguenze previste dal citato art. 75, co. 1-<corsivo>bis</corsivo>, tra cui, in particolare, il divieto di concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni dall’adozione dell’atto di decadenza. </h:div><h:div>Deve, infatti, in astratto ritenersi non consentita l’elusione della disciplina contemplata nella richiamata disposizione normativa mediante la presentazione di una nuova istanza a procedimento ancora pendente e depurata dalle dichiarazioni mendaci caratterizzanti la prima, in quanto in tal modo si pregiudicherebbe lo scopo della norma stessa, fondato sul principio di autoresponsabilità. </h:div><h:div><corsivo>II.5. – Questione di diritto intertemporale</corsivo>.</h:div><h:div>Sennonché la legittimità dell’operato dell’Amministrazione è compromessa da una questione di diritto intertemporale dipendente dal rapporto tra la tempistica caratterizzante i procedimenti in questione e l’entrata in vigore del co. 1 <corsivo>bis</corsivo> dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, aggiunto dall'articolo 264, comma 2, lettera a), n. 2) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e statuente l’espresso “<corsivo>divieto di accesso a contributi, finanziamento e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato la decadenza</corsivo>”.</h:div><h:div>Ed invero, in quanto norma di carattere innovativo rispetto alla disposizione di cui al precedente comma 1 statuente soltanto la decadenza dai benefici già concessi e non anche il divieto di accesso ai benefici soltanto richiesti ma non ancora ottenuti, l’applicazione dell’art. 75 co. 1 <corsivo>bis</corsivo> D.P.R. n. 445/2000 deve ritenersi possibile soltanto in ordine ai procedimenti intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi antecedentemente definiti come quelli oggetto di causa, posto che il primo procedimento si è concluso con l’adozione del provvedimento n. 250 del 22 novembre 2018 ed il secondo con il provvedimento n. 91 del 18 marzo 2019.</h:div><h:div>Non essendo, dunque, ammissibile un’applicazione retroattiva dell’art. 75 co. 1 <corsivo>bis</corsivo> D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione non poteva concludere nel caso in esame il primo procedimento con il provvedimento di diniego impugnato, dovendo soltanto limitarsi a rilevare l’improcedibilità dell’istanza presentata dall’interessata. </h:div><h:div>Di conseguenza, il secondo provvedimento di diniego motivato sulla base dell’esito caratterizzante il primo procedimento è illegittimo, in quanto la norma vigente all’epoca dei fatti comportava la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ma non determinava la preclusione a ottenere il beneficio per un periodo di due anni, come previsto solo a seguito della menzionata introduzione del comma 1-<corsivo>bis</corsivo> del citato art. 75.</h:div><h:div>Pertanto, l’appello è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div><corsivo>III. Le spese processuali.</corsivo></h:div><h:div>La peculiarità delle questioni di diritto esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali del grado d’appello tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa per intero le spese processuali del grado di appello.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellata e di tutte le persone fisiche menzionate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>